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PubblicatoSarah Schmidt Assunção Modificato 6 anni fa
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QUESTIONI PROBLEMATICHE in tema di ammissione allo stato passivo
I CREDITI DELLE SOCIETÀ DI LEASING Andrea Grosso
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CONTRATTI DI LEASING RISOLTI PRIMA DEL FALLIMENTO
Non si applica l’art. 72 quater l.f. Cass. 29 aprile 2015, n. 8687; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2538; Cass. 7 settembre 2017, n
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a leasing traslativo (finanziario): art. 1526 c.c.
1. Contratti stipulati e risolti (o con presupposti della risoluzione verificatisi) prima della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017. Diritto intertemporale: Non vi sono disposizioni transitorie → art preleggi, irretroattività → se si sono già verificati i presupposti della risoluzione entro il 28 agosto 2017, in base alla teoria del c.d. «fatto compiuto» la nuova normativa risulta inapplicabile. E quindi: a leasing traslativo (finanziario): art c.c. b leasing di godimento (operativo): art. 1458, 1° comma, c.c.
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a.1 Diritti del Concedente in caso di leasing traslativo:
restituzione del bene oggetto del contratto risarcimento del danno (art c.c.): danno emergente (capitale impiegato per l’acquisto del bene e non ancora rimborsato dall’utilizzatore alla data della risoluzione nonché spese sopportate per recupero bene e conservazione sino alla riallocazione) lucro cessante (utile atteso dall’operazione). [la determinazione del risarcimento, comprensivo dell’equo compenso, nella prassi giurisprudenziale - circolare Trib. Milano 20 febbraio avviene sottraendo al corrispettivo contrattuale del leasing (i) i canoni di locazione già corrisposti ed (ii) il valore del bene al momento della restituzione e non quanto realizzato dal concedente dalla vendita].
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Restituzione dei canoni riscossi sino alla risoluzione dedotti:
a.2 Obblighi del concedente in caso di leasing traslativo: Restituzione dei canoni riscossi sino alla risoluzione dedotti: equo compenso per l’uso del bene da parte dell’utilizzatore costituito da: remunerazione godimento del bene; deprezzamento del bene conseguente a logoramento ed uso (il bene non è più nuovo); ii. risarcimento del danno (diapositiva precedente) Proponibile la seguente formula: canoni riscossi – risarcimento del danno, comprensivo di equo compenso [corrispettivo contrattuale – canoni incassati – valore del bene]: se la differenza è positiva, credito della curatela dell’utilizzatore; se la differenza è negativa, credito del concedente da insinuare al passivo.
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a.3 domanda di ammissione al passivo del concedente
deve proporre distintamente le due pretese: a titolo di equo compenso; a titolo di risarcimento danni. b.1 Diritti del concedente in caso di leasing di godimento restituzione del bene oggetto del contratto (art. 87 bis. l.f.) risarcimento del danno (come per leasing traslativo) trattenimento dei canoni riscossi (art. 1458, 1° comma, c.c.)
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2. Contratti stipulati o risolti dopo la legge 4 agosto 2017, n
2. Contratti stipulati o risolti dopo la legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi da 136 a 140 (e quindi a decorrere dal 29 agosto 2017) tipizzazione del contratto di leasing; ambito temporale di applicazione: principio di irretroattività (art. 11 preleggi); disciplina di carattere unitario irrilevanza della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento; Carattere imperativo della disciplina della ordinaria risoluzione civilistica per inadempimento dell’utilizzatore: tutela minima dell’utilizzatore, sostituzione pattizia delle clausole difformi (in caso di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge ma risolti successivamente, ipotetica sostituzione della disciplina pattizia difforme); inadempimento grave: leasing immobiliare: mancato pagamento di 6 canoni mensili o 2 canoni trimestrali anche non consecutivi; altri contratti di leasing: mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi
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Diritti del concedente verso l’utilizzatore fallito:
restituzione del bene; insinuazione del credito residuo per danno emergente qualora il ricavato della vendita del bene non copra tutte le voci di danno di cui è ammessa la deduzione [formula: valore realizzato < danno = δ da insinuare al passivo in via chirografaria] Obblighi del concedente verso l’utilizzatore fallito: corresponsione all’utilizzatore di quanto ricavato dalla vendita del bene o da altra sua collocazione a valori di mercato, dedotto: ammontare canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione; ammontare canoni a scadere in linea capitale; prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto del bene; spese anticipate per recupero, stima e conservazione del bene
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riallocazione del bene sulla base di valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato di soggetti specializzati ovvero, in mancanza, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo ovvero ancora, in difetto di accordo, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; nella vendita / riallocazione il concedente dovrà attenersi a criteri di: celerità trasparenza pubblicità in modo da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione all’utilizzatore;
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La domanda di ammissione al passivo del concedente, tenuto conto che sino alla riallocazione del bene il credito del concedente è indeterminato nell’an e nel quantum: condizioni di proponibilità; tempestiva, tardiva, ultratardiva; ammissione con riserva? le possibili contestazioni del curatore
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I CONTRATTI DI LEASING PENDENTI ALLA DATA DEL FALLIMENTO: ART
I CONTRATTI DI LEASING PENDENTI ALLA DATA DEL FALLIMENTO: ART. 72 QUATER L.F.
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subentro: art. 72 autorizzazione del comitato dei creditori
scioglimento: art. 72 autorizzazione del comitato dei creditori + 72 quater l.f. Scioglimento del curatore Circolare sezione fallimentare Trib. Milano 20 febbraio 2017 Cass. 13 settembre 2017, n Disciplina unitaria, improntata alla causa del contratto di finanziamento irrilevanza della distinzione consolidata tra leasing di godimento e leasing traslativo.
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diritti di credito scomposti in due segmenti:
Diritti del concedente verso l’utilizzatore fallito: restituzione del bene oggetto del contratto (se bene mobile anche ai sensi dell’art. 87 bis l.f.) diritti di credito scomposti in due segmenti: il primo, relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento: canone scaduto al lordo degli interessi di mora, e non pagati immediatamente insinuabili, anche con tempestiva il secondo, rappresentato dai canoni a scadere, relativo ad una somma indeterminata e variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene. Per tale secondo segmento, che rappresenta un diritto di credito eventuale, per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale sarà il preciso ammontare, il creditore dovrà insinuarsi in via tardiva anche ultrannuale, successivamente alla riallocazione del bene. Con la precisazione che laddove il ricavato sia superiore all’importo dei canoni a scadere il concedente potrà considerarlo sattisfattivo, fino alla relativa concorrenza, anche dell’importo già ammesso allo stato passivo per canoni scaduti (in linea capitale). Anche tali canoni hanno diritto di essere soddisfatti al di fuori del concorso sostanziale: infatti la garanzia costituita dal bene concesso in leasing ha la medesima funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale e di certezza della soddisfazione dell’obbligazione, sia nei confronti dei canoni scaduti in linea capitale sia di quelli a scadere in linea capitale.
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Analogia con il trattamento dei crediti pignoratizi (art. 53 l. f
Analogia con il trattamento dei crediti pignoratizi (art.53 l.f.) in senso addirittura più favorevole per il creditore in quanto il concedente può realizzare in proprio il bene senza essere soggetto all’autorizzazione del G.D. Il G.D. ha il potere, in sede di verifica del credito, di conoscere in ordine alla conformità dell’alienazione a valori mercato, il cui onere della prova incombe sul creditore concedente. La collocazione del bene a valori non di mercato impedisce l’insinuazione e determina una controversia in relazione all’entità delle somme che eventualmente la curatela può reclamare in restituzione (in ipotesi di realizzo più consistente, laddove effettuato a valori mercato)
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Obblighi del concedente verso l’utilizzatore fallito:
Vendita o altra allocazione del bene al valore di mercato ovvero, in mancanza, al valore di stima; Versamento alla curatela dell’eventuale differenza positiva tra la somma ricavata dalla vendita o altra allocazione del bene ed il credito residuo del concedente (maturato ante fallimento e maturando) in linea capitale. → il meccanismo satisfattivo di favore, simile a quello disegnato dall’art 53 l.f., al di fuori del concorso sostanziale, è limitato al credito residuo in linea capitale (art. 72-quater, 2° comma, l.f.); → le altre componenti del credito (per interessi e spese) rimangono invece assoggettate al concorso sostanziale, con soddisfazione in moneta fallimentare (art. 72-quater, 3° comma, l.f.); → necessità di scomposizione dai canoni scaduti della quota interessi (solo la quota capitale viene soddisfatta al di fuori del concorso sostanziale); → possibile convergenza ed allineamento di diritti ed obblighi del concedente ai sensi dell’art. 72 quater l.f. e dell’art. 1, commi 138 e L. 124/2017.
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