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LA PERSONALIZZAZIONE DEI CCNL LA METALMECCANICA

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Presentazione sul tema: "LA PERSONALIZZAZIONE DEI CCNL LA METALMECCANICA"— Transcript della presentazione:

1 LA PERSONALIZZAZIONE DEI CCNL LA METALMECCANICA
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

2 Contrattazione collettiva e rappresentatività
CCNL leader dei metalmeccanici: CONFAPI e CONFINDUSTRIA a confronto: Welfare aziendale Premio di risultato e detassazione Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa Formazione continua obbligatoria dei lavoratori Strumenti per la personalizzazione aziendale: Contratti di prossimità Accordo e/o regolamento di welfare aziendale Codice disciplinare Ultime novità: Circolare INPS 40/2018 – Incentivo strutturale Circolare INPS 37/2018 – Fondo di tesoreria

3 1. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA’
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

4 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La gerarchia delle fonti del diritto: Leggi; Regolamenti; Usi Qual è la validità dei CCNL, accordi interconfederali, accordi territoriali, accordi aziendali? Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

5 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Le fonti normative del diritto sindacale si trovano nell’articolo 39 della Costituzione e nella sua mancata attuazione. «L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione … I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi … Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

6 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il CCNL viene stipulato fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro. Ma verso chi il CCNL produce i suoi effetti? Negli anni ‘20 norme corporative Art. 5 preleggi L’art. 43 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n del 1944, dispose che i Contratti Collettivi rimanessero in vigore, almeno come minimo garantito, salve successive modifiche. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

7 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art. 39 Costituzione La legge 14 giugno 1959, n. 741 attribuiva per legge efficacia erga omnes ai contratti collettivi esistenti. Legge Vigorelli. Sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962, sono incostituzionali tutte le leggi che avevano trasformato in legge i CCNL. Non ci sono altri sistemi al di fuori di quello previso nell’art. 39 della Costituzione. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

8 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Le Organizzazioni sindacali non hanno personalità giuridica e pertanto i contratti collettivi valgono solo per gli aderenti alle associazioni sindacali e per le aziende iscritte alle associazioni di categoria firmatarie. Questo aspetto, apre il fianco ad una serie di problematiche che periodicamente si ripresentano e conseguentemente si dovrà ricorrere a vari rimedi. Ci vorrebbe una legge costituzionale. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

9 Il CCNL di diritto Comune.
Ci sono allora degli strumenti per dare efficacia ai contratti collettivi: Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

10 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art c.c. «il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato». Art c.c. «il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato». Art c.c. La procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte dal contratto che il rappresentante deve concludere». Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

11 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Dalla lettura sistematica di queste norme, emerge che il sindacato ha come principale compito quello di negoziare le condizioni dei rapporti individuali di lavoro. Il problema è l’efficacia del contratto «ultra partes». Considerando che esiste il diritto di aderire come quello negativo, di non aderire ad alcuno. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

12 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Uno dei punti salienti per l’efficacia dei contratti è il richiamo nel contratto individuale di lavoro. Il contratto collettivo vincola solo i lavoratori iscritti e gli imprenditori aderenti alle associazioni collettive di rappresentanza. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

13 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Esistono meccanismi di estensione dell’efficacia soggettiva elaborati dalla giurisprudenza: Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

14 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
1) datore di lavoro aderente ad una associazione datoriale firmataria del CCNL che deve applicare le disposizioni contrattuali nei confronti di tutti i lavoratori propri dipendenti e quindi anche nei confronti di un lavoratore non iscritto; 2) richiamo non equivoco nel contratto individuale di lavoro ad un determinato accordo o contratto collettivo; 3) comportamento concludente del datore di lavoro (si veda Cass. 4/3/1996, n. 1672, Cass. 7/8/1998, n. 7795, Cass. 23/4/1999, n. 4070); Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

15 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
4) determinazione della retribuzione in base al combinato disposto dell’articolo 2099, comma 2 codice civile e l’articolo 36 Costituzione: nullità della clausola retributiva dei contratti individuali di lavoro contrastante con i principi della proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Questa verifica avviene in giudizio ogni volta che il giudice è chiamato ad individuare la retribuzione equa e sufficiente. Egli farà riferimento ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

16 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Altri meccanismi di estensione dell’efficacia sono invece previsti dalla legge: Vediamo alcuni esempi. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

17 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
A) T.U. sull’immigrazione impone l’applicazione del contratto collettivo ai lavoratori extracomunitari, al fine dell’ottenimento del nulla osta alla loro assunzione; B) art. 36 statuto dei lavoratori dove prevede che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di inserire nei provvedimenti di concessione di agevolazioni finanziarie e creditizie e nei capitolati di appalto di opere pubbliche una clausola esplicita che determina l’obbligo per il privato di applicare ai propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti di categoria; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

18 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
C) codice dei contratti pubblici: l’imprenditore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le lavorazioni. D) ci sono poi i rinvii che di volta in volta la normativa fa alla contrattazione collettiva: part time, orario di lavoro, contratti a termine ecc. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

19 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
E) - l’art. 3 della legge 142/ che prevede che “…le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine” Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

20 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Un altro elemento che si porta a favore dell’applicazione di un CCNL è la previsione di legge che la impone alle aziende se vogliono beneficiare delle agevolazioni contributive. Interpello 18/2016: Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

21 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, e fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

22 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’orientamento del Dicastero di via Flavia è costante sull’integrale rispetto degli accordi e contratti precisando che il riconoscimento dei benefici economici e contributivi è subordinato alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

23 Contrattazione collettiva
Definizione Processo di negoziazione tra datori di lavoro (o loro associazioni) e le organizzazioni sindacali Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

24 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Contratto collettivo Duplice accezione È una FONTE DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO: detta le condizioni economico-normative dei rapporti di lavoro delle categorie di lavoratori alle quali è destinato, divenendo il punto di riferimento per la disciplina dei rapporti individuali di lavoro. È lo STRUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI intercorrenti tra i soggetti stipulanti il medesimo Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

25 Struttura e livelli della contrattazione collettiva
Primo livello: Accordi interconfederali (AI) stipulati a livello di confederazioni Contratti Collettivi Nazionali di Categoria (CCNL) stipulati a livello di Federazioni Secondo livello: Contrattazione decentrata o aziendale siglata dalle strutture sindacali periferiche Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

26 Ambito di applicazione soggettivo Ambito di applicazione territoriale
Livello Contratto Soggetti stipulanti Ambito di applicazione soggettivo Ambito di applicazione territoriale Accordi Interconfederali Confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro Spesso anche lo Stato Settore Economico (1) Nazionale o Decentrata (2) CCNL Federazioni Talvolta anche lo Stato Talvolta il singolo datore di lavoro Categoria (3) Nazionale Contrattazione decentrata Organizzazioni territoriali Dipendenti della categoria Territoriale Contrattazione aziendale Organizzazioni sindacali dei lavoratori Organizzazioni dei datori di lavoro Talvolta il singolo datore di lavoro Dipendenti dell’azienda Singola Azienda Industria, Artigianato, Terziario, Agricoltura, Credito In caso di applicazione decentrata, le intese riguardano sol particolari porzioni di territorio, soprattutto di dimensione Regionale –es. accordi sulla formazione professionale- Per categoria si intende il settore merceologico di produzione in cui si inserisce l’attività di ciascun datore di lavoro –es. Metalmeccanici, Tessili- ma si può riferire anche a specifici mestieri -es. Giornalisti, Portieri..- Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

27 Accordi Interconfederali
Sono stipulati dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con la frequente partecipazione dello Stato in funzione di mediatore e garante Tali contratti fissano in genere regole comuni per i settori produttivi di attività di ciascun datore di lavoro (Commercio, Industria, ecc.) e disciplinano in modo uniforme alcuni standard di riferimento Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

28 Accordi Interconfederali
Le materie principali degli AI negli ultimi anni risultano essere soprattutto la regolamentazione degli assetti contrattuali, la rappresentanza e la rappresentatività sindacale per la stipula dei CCNL (da ultimo l’AI del 10 gennaio 2014 sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei contratti collettivi nazionali e aziendali al fine di introdurre, e favorirne la diffusione in tutti i vari settori, criteri certi e certificabili in materia) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

29 Evoluzione delle Relazioni sindacali in Italia
Gli Accordi degli anni ’90 L’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009: su Riforma degli assetti contrattuali L’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011: su Rappresentatività e efficacia dei contratti collettivi aziendali L’Accordo interconfederale del 21 novembre 2012: su Produttività del lavoro e competitività delle imprese L’Accordo interconfederale del 24 aprile 2013: su Misure sperimentali per l’incremento della produttività Il Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013: su Rappresentanza e democrazia Il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 Accordo Confindustria CGIL, CISL, UIL del 09 marzo 2018

30 1. Gli Accordi degli anni ‘90
1.1. Protocollo del 23 luglio 1993 Gli assetti contrattuali definiscono: • un CCNL di categoria, di durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la materia retributiva; • un secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale, anch’esso di durata quadriennale, su materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, ed in ogni caso secondo le modalità, la tempistica e gli ambiti di applicazione che saranno definiti dal CCNL. 1.2. Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 Assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie (RSU), che possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti, subentrando alle RSA. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

31 2. L’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009
(linee generali) • ASSETTO: confermato l’assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il CCNL di categoria e il Contratto collettivo di 2° livello (aziendale e/o territoriale); • DURATA: ridotta a 3 anni la durata sia del CCNL che del Contratto di 2° livello, tanto per la parte normativa che per quella economica. • RAPPORTI DI FORZA: confermato il ruolo primario del CCNL. Tuttavia: l’Accordo Interconfederale consente, in situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, intese modificative (anche in peius) del CCNL a livello decentrato [per questo motivo non sottoscritto dalla CGIL]. • RETRIBUZIONE VARIABILE: confermati i premi di risultato o per obiettivi, previsti dai contratti decentrati, ma viene previsto che il CCNL definisca "l'elemento economico di garanzia", una somma che le aziende devono erogare in mancanza della previsione di un premio di risultato. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

32 3. L’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011
(linee generali) • RAPPORTI DI FORZA: confermata la derogabilità anche in peius del CCNL a livello decentrato (specie aziendale) [la CGIL torna sui suoi passi e firma l’Accordo]. Tuttavia: la derogabilità avviene nei soli limiti di quanto previsto dallo stesso CCNL (c.d. modello decentrato controllato dall’alto). L’Intesa si caratterizza soprattutto per due importanti novità in tema di • MISURAZIONE RAPPRESENTATIVITA’; e • EFFICACIA DEI CONTRATTI AZIENDALI. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

33 3. L’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011
(linee generali) • MISURAZIONE RAPPRESENTATIVITA’ Si prevede un sistema di misurazione della rappresentatività delle OO.SS. che tiene conto del dato associativo (certificato dall’INPS sulla base delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori) ponderato con il dato elettorale (consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU trasmessi al CNEL). Legittimate a negoziare saranno le OO.SS. che raggiungono una rappresentatività superiore al 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

34 3. L’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011
(linee generali) • EFFICACIA DEI CONTRATTI AZIENDALI: Se approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU: i contratti collettivi aziendali hanno efficacia per la generalità del personale in forza, ad eccezione della parte obbligatoria. Se approvati dalla maggioranza delle RSA: i contratti collettivi aziendali hanno efficacia ugualmente generalizzata. Tuttavia: 1. Entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, è consentito avanzare istanza di referendum da parte di almeno: - una delle OO.SS. firmatarie dell’Accordo interconfederale del 2011; - il 30% dei lavoratori dell’azienda. 2. La consultazione è valida con il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. 3. L’intesa raggiunta è respinta con il voto della maggioranza semplice dei votanti. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

35 4. L’Accordo interconfederale del 21 novembre 2012
(linee generali) • PRODUTTIVITA’: è finalizzato a rilanciare la produttività del lavoro e la competitività delle imprese. • CONTRATTAZIONE AZIENDALE: tale fine è perseguito mediante il potenziamento dei contratti aziendali. • INCENTIVI: il fine è perseguito anche mediante il tentativo di rendere strutturali le misure di incentivazione fiscale e contributiva applicabili al salario di produttività negoziato al secondo livello di contrattazione collettiva. Seguiranno il DPCM del sulla DETASSAZIONE delle somme legate alla produttività, fino ai più recenti DECRETI su DETASSAZIONE e DECONTRIBUZIONE dei premi di risultato. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

36 DETASSAZIONE DEL SALARIO DI PRODUTTIVITA’
- Legge di stabilità n. 208/2015: reintroduce la detassazione sui premi di produttività erogati dai datori di lavoro privati, a valere dall’anno 2016 e per quelli successivi. Rinvia ad un Decreto Interministeriale da emanare per l’individuazione dei criteri di valutazione e misurazione degli incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione. - Decreto Interministeriale 15 marzo 2016: definisce “premio di risultato” le somme (variabili) erogate in funzione di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. DECONTRIBUZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO - PER IL 2015: il D.M. LAVORO 8 aprile 2015 dispone una decontribuzione del premio di produttività di 25 punti % per il datore di lavoro (32,08% – 25% = 7,08%) e del 100% per il lavoratore, entro il limite massimo del 1,6 per cento della retribuzione contrattuale percepita. - PER IL 2016: Legge di stabilità n. 208/2015 introduce un regime di favore fiscale e contributivo per le iniziative di welfare aziendale. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

37 Va ricordato che, ai fini di specie, sarà necessario dare applicazione
all’art. 14, d.lgs. n. 151/2015 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

38 Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali
ART. 14 Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. I contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro quindici giorni dalla loro stipulazione. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

39 4. L’Accordo interconfederale del 21 novembre 2012
(linee generali) • RAPPRESENTATIVITA’ Una seconda parte dell’Accordo si occupa della questione della rappresentanza sindacale. Le parti si impegnano a dare seguito alle indicazioni dell‘Accordo interconfederale del , rimasta inattuata. In particolare per avviare la procedura di misurazione della rappresentanza sindacale nei vari settori e delle Rsu (modificando le regole dell'accordo del ). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

40 5. L’Accordo interconfederale del 24 aprile 2013
(linee generali) • PRODUTTIVITA’ Sulla base di quanto previsto dal DPCM del sulla DETASSAZIONE delle somme legate alla produttività, l’ACCORDO punta a rendere attuabile la tassazione agevolata del salario di produttività, predisponendo uno schema di accordo territoriale quadro. Viene così offerto un modello di riferimento per agevolare - in caso di mancanza di contrattazione aziendale - una rapida diffusione degli accordi sul territorio e cogliere le opportunità della tassazione agevolata Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

41 6. Il Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013
(linee generali) Definisce nel dettaglio le modalità di calcolo della Rappresentatività delle OO.SS. ai fini della Esigibilità ed applicazione generalizzata dei CCNL Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

42 6. Il Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013
• Rappresentatività delle OO.SS.: Ai fini della misurazione del voto espresso dai lavoratori nella elezione della RSU (dato elettorale), «varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa». Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato associativo di ogni singola organizzazione sindacale. Sui dati associativi ed elettorali così raccolti e complessivamente trasmessi al Cnel, «la certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale (ossia il 5%), sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati». Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

43 6. Il Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013
(linee generali) • Esigibilità ed applicazione generalizzata dei CCNL I CCNL saranno «efficaci ed esigibili» e «la sottoscrizione dell’accordo costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti» qualora si verifichino le 2 seguenti condizioni: che il testo contrattuale sia sottoscritto da almeno il 50% + 1 delle OO.SS. deputate a trattare, e cioè quelle che abbiano nel settore una rappresentatività non inferiore al 5%, quale media tra il dato associativo (iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi); che sia validato, tramite «consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice», con modalità definite dalle categorie per ogni contratto. Il rispetto delle procedure così definite comporta, «oltre l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie» del Protocollo. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

44 7. Il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014
(linee generali) • Il Testo Unico è attuativo e sintetizza l'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e il Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013 sul tema della rappresentanza sindacale. È diviso in 4 parti: 1) Misurazione della rappresentatività ai fini della stipula dei CCNL; 2) Regolamentazione delle Rappresentanze Aziendali; 3) Esigibilità ed efficacia dei Contratti collettivi nazionali e aziendali; 4) Procedure di raffreddamento e sanzioni sulle conseguenze dell’inadempimento. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

45 7. Il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014
(linee generali) 1) Misurazione della rappresentatività ai fini della stipula dei CCNL Il T.U. fissa ora i criteri per misurare la soglia minima di rappresentatività del 5% per avere titolo sindacale a firmare un CCNL, in base: • ai dati INPS sugli iscritti ai sindacati (forniti dai datori di lavoro); • ai dati sulle elezioni RSU forniti da un apposito comitato di Garanti provinciali. * Il CNEL provvederà, poi, alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo effettuando la media dei due dati, assegnando a ciascuno il peso del 50%, e certificherà annualmente la rappresentatività dei vari sindacati per i diversi contratti nazionali. L’esito permetterà la rappresentatività del sindacato a livello nazionale, la quale, se appunto superiore al 5%, comporterà per lo stesso la partecipazione alla contrattazione nazionale. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

46 1) Misurazione della rappresentatività ai fini della stipula dei CCNL
Le Intese confederali, quindi, segnano il passaggio da una rappresentatività teorica ad una rappresentanza accertata, per mezzo di procedure di selezione dei soggetti sindacali e di validazione di requisiti di rappresentatività certi e certificabili. Le regole per una rappresentatività verificata ex ante rispondono all’esigenza di conferire certezza ed effettività all’intero sistema di relazioni sindacali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

47 Come avviene la rilevazione e la misurazione di questi dati ?
1) Misurazione della rappresentatività ai fini della stipula dei CCNL Come avviene la rilevazione e la misurazione di questi dati ? Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

48 RILEVAZIONE – CERTIFICAZIONE
(vale esclusivamente per le OO.SS. firmatarie dell’intesa) ISCRITTI con delega (azienda, tramite UNIEMENS) comunica: PER OGNI CCNL applicato PER CIASCUNA O.S. I dati all’INPS all’ENTE TERZO CNEL VOTI elezioni RSU (la Commissione Elettorale) comunica: PER CIASCUNA O.S. Al COMITATO GARANTI (Acc. dic. 1993) all’ENTE TERZO CNEL Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

49 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
LAVORATORI LAVORATRICI ISCRIZIONE AL SINDACATO ELEZIONI RSU % VOTI AZIENDA ELENCO DELEGHE ORGANIZZAZIONE SINDACALE Comitato Garanti INPS CNEL CALCOLO MEDIA NAZIONALE Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

50 FRA LA FIRMA DEL T.U. E LA SUA ATTUAZIONE
CRONOGRAMMA: TEMPI E SCADENZE DAL 1° LUGLIO 2014 INIZIO RILEVAZIONE DELEGHE A FINE ANNO TRASMISSIONE DALL’INPS AL CNEL DEI DATI MEDI DEGLI ISCRITTI ENTRO FEBBRAIO 2015 TRASMISSIONE DALL’INPS AL CNEL DEI DATI MEDI DEGLI ISCRITTI, AI FINI DEL COMPUTO, COME VOTI RSU ENTRO LUGLIO 2014 LE COMMISSIONI ELETTORALI DOVRANNO TRASMETTERE AL COMITATO PROVINCIALE DEI GARANTI I VERBALI DELLE ELEZIONI DELLE RSU ALLA DATA DEL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO - DAL IL COMITATO DEI GARANTI RACCOGLIE I VERBALI E TRASMETTE I VOTI PER CIASCUNA O.S. AL CNEL ENTRO IL GENNAIO SUCCESSIVO IL CNEL – ENTRO APRILE 2015 – CALCOLA I VALORI MEDI DELLE PERCENTUALI DEGLI ISCRITTI E DEI VOTI PER OGNI O.S. IL CNEL – ENTRO MAGGIO 2015 – COMUNICA I RISULTATI PER I CCNL SOTTOSCRITTI DA MAGGIO 2015 VALE LA REGOLA DEL 50%+1 DELLA MAGGIORANZA PER LA ESIGIBILITA’ DEI CCNL PER I CCNL CHE SCADONO DA NOVEMBRE 2015 VALGONO LE NUOVE REGOLE PER PIATTAFORME Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

51 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Siglato, il 16/3/2015, tra INPS e CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL l’accordo per le attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza sindacale per la contrattazione collettiva nazionale di categoria nei settori privati. In attuazione del Testo Unico sulla rappresentanza sindacale sottoscritto in data 10/1/2014, le Parti hanno stabilito di affidare alI’INPS il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione dei CCNL riferibili all’area di rappresentanza di Confindustria. Quindi, a partire da aprile 2015, l’INPS provvederà a raccogliere, mensilmente o con diversa cadenza richiesta dalle Parti, i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

52 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La rilevazione dei dati avverrà tramite la compilazione di un’apposita sezione in UNIEMENS, nella quale ciascun datore di lavoro dovrà indicare il codice del contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti, il numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti, ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. L’INPS provvederà, altresì, a trasmettere ad ogni singola OO.SS. firmataria o aderente al testo unico sulla rappresentanza il dato aggregato di competenza suddiviso per contratto collettivo, azienda e provincia. Gli stessi dati, saranno poi comunicati al CNEL che si occuperà della successiva fase di ponderazione, così come stabilito dal T.U. sulla rappresentanza, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di rilevazione. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

53 INPS - Circolare n. 76 del 14 aprile 2015
L’INPS interviene in merito alla Convenzione che lo stesso Istituto ha firmato con CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per raccogliere, elaborare e comunicare i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. In particolare l'INPS fornisce indicazioni circa: • l'ottenimento del nuovo CA "0R", con il significato di "azienda, che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria - industria", nonché • le modalità di compilazione nel flusso Uniemens. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

54 Min. LAVORO – Nota del 24 marzo 2015
Sempre con riferimento al concetto di «maggiore rappresentatività comparata» il Ministero, nella nota del 24 Marzo 2015, a dimostrazione dell’attualità del criterio della comparazione tra i contratti applicabili, richiama alcune recenti discipline: d.lgs. n. 167/2011 sull’Apprendistato: che all’art. 2 demanda la regolamentazione dell’istituto alla contrattazione posta in essere dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (cfr. ora l’art. 42, d.lgs. n. 81/2015). d.lgs. n. 368/2001 sul contratto a termine: che all’art. 1 stabilisce che il numero complessivo di contratti a termine stipulati non può eccedere il limite del 20 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al datore di lavoro, salvo l'ipotesi che i CCNL stipulati dai ''sindacati comparativamente più rappresentativi" individuino diversi limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

55 Min. LAVORO – Nota del 24 marzo 2015
3) Legge n. 31/2008 sulle Società cooperative: “… in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria le società cooperative (…) applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". 4) d.lgs. n. 276/2003 e d.lgs. n. 81/08 sugli Enti bilaterali: specificano chiaramente che detti organismi devono essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative". Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

56 Ultimo riferimento legislativo Norme di rinvio ai contratti collettivi
D.lgs. N. 81/2015 Art. 51 Norme di rinvio ai contratti collettivi 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. D.lgs 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

57 2) Regolamentazione delle Rappresentanze Aziendali
7. Il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 (linee generali) 2) Regolamentazione delle Rappresentanze Aziendali Introduce nuove regole sulle forme di rappresentanza in azienda. Viene stabilito che, in ogni singola unità produttiva con più di 15 dipendenti, dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza (RSU o RSA, fra di loro alternative). Ove vi siano (o si avviino le procedure per l’elezione di) RSU, le OO.SS. si impegnano a non costituire RSA. Novità sui criteri elettivi Le RSU saranno elette integralmente con voto proporzionale (tenendo conto della presenza di operai, quadri, impiegati nella composizione dei collegi e nelle liste dovrà essere prevista adeguata rappresentanza tra uomo e donna). Viene superata la «riserva del terzo» del precedente regolamento sulla base del quale per le RSU i due terzi venivano eletti su lista, mentre un terzo veniva riservato alla nomina di rappresentanti da parte di CGIL, CISL, UIL. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

58 7. Il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014
(linee generali) 3) Esigibilità ed efficacia dei Contratti collettivi nazionali e aziendali Armonizzate le previsioni contenute nell’Accordo interconfederale del 28 giugno (per il Contratto Aziendale) con quelle del Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013 (per il Contratto Nazionale): i CCNL sottoscritti dalle OO.SS. che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza saranno efficaci ed esigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa, per cui la sottoscrizione formale degli stessi costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti; la CC Aziendale è esercitata per le materie e con le modalità previste dalla CCNL. Ad ogni modo, a fronte di situazioni di crisi o di programmi di investimenti, ed al fine di favorire lo sviluppo e la tutela occupazionale, i CC Aziendali potranno definire deroghe modificative delle regolamentazioni contenute nei Ccnl e comporteranno la piena esigibilità. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

59 7. Il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014
(linee generali) 4) Procedure di raffreddamento e sanzioni da inadempimento È la parte più innovativa del Testo Unico, introducendo regole volte a garantire a livello interconfederale l’esigibilità dei contratti nazionali. Si stabilisce che i CCNL dovranno determinare le conseguenze sanzionatorie a fronte di eventuali inadempimenti o per comportamenti attivi od omissivi di sindacati ed imprese che impediscano l'esigibilità degli stessi CCNL. Anche con la previsione: di sanzioni pecuniarie nei confronti delle parti datoriali eventualmente inadempienti; della temporanea sospensione dei diritti sindacali nei confronti delle organizzazioni sindacali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

60 8. Accordo del 9 marzo 2018 fra Confindustria GIL CISL UIL
(linee generali) Le ragioni Ammodernamento del sistema delle relazioni industriali e contribuire fattivamente alla crescita del paese. 2) Il Contesto Economia italiana in crescita e ripresa e che pertanto necessita di consolidamento dello sviluppo del sistema economico. Sviluppare le filiere della istruzione e formazione professionale e conseguentemente migliorare ricerca e sviluppo per aumentare competitività e produttività accompagnata alla crescita dei salari. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

61 8. Accordo del 9 marzo 2018 fra Confindustria GIL CISL UIL
(linee generali) 3) Obiettivi Confindustria, CGIL CISL e UIL convengono che serva: Condividere una strategia di sviluppo coerente e coordinata basata su formazione, ricerca ed innovazione; Avere un mercato più dinamico ed equilibrato che favorisca l’inserimento di giovani e donne Rafforzare le misure di sostegno ad un modello di relazioni sindacali autonomo, innovativo e partecipativo. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

62 8. Accordo del 9 marzo 2018 fra Confindustria GIL CISL UIL
(linee generali) 4) Democrazia e misura della rappresentanza Occorre misurare e certificare la rappresentanza nel rispetto della democrazia sindacale … attraverso l’effettiva acquisizione dei dati relativi alla misura della rappresentanza (Iscritti e voti). Conoscere l’effettivo livello di rappresentanza di entrambe le parti stipulanti un CCNL è indispensabile se si vuole contrastare la proliferazione di contratti collettivi siglati da soggetti senza rappresentanza certificata. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

63 8. Accordo del 9 marzo 2018 fra Confindustria GIL CISL UIL
(linee generali) In questa ottica e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale Confindustria, CGIL, CISL, UIL si rendono disponibili a: Effettuare ricognizione dei perimetri della contrattazione collettiva e dei suoi contenuti Ricognizione dei soggetti firmatari Conseguentemente ad adottare regole che assicurino parametri standard per la contrattazione e garantiscano la funzionalità del sistema. Le parti convengono altresì la necessità di semplificar e rendere certi i processi negoziali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

64 8. Accordo del 9 marzo 2018 fra Confindustria GIL CISL UIL
(linee generali) 5) Principi per regolare assetti e contenuti della contrattazione collettiva: La contrattazione collettiva dovrà svolgersi: Su due livelli nazionale e aziendale (ovvero territoriale) Dovrà tendere al miglioramento dei trattamenti economici e contemporaneamente favorire la crescita del valore aggiunto e dei risultati aziendali Dovrà avere la funzione di fonte di regolazione dei rapporti di lavoro e garantire trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore Il CCNL nazionale dovrà essere fonte delle relazioni sindacali del settore sviluppando altresì accordi di bilateralità Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

65 8. Accordo del 9 marzo 2018 fra Confindustria GIL CISL UIL
(linee generali) 5) Principi per regolare assetti e contenuti della contrattazione collettiva: La contrattazione collettiva dovrà svolgersi: Il CCNL Nazionale dovrà individuare il trattamento economico complessivo (TEC) ed il trattamento economico minimo (TEM): Il TEC sarà costituito dal TEM e da tutti i trattamenti economici che il contratto nazionale qualificherà come comuni a tutti i lavoratori come per es. il Welfare; Il CCNL nazionale dovrà incentivare in modo virtuoso la contrattazione di secondo livello; Il CCNL nazionale individuerà i minimi tabellari per il periodo di vigenza contrattuale (TEM) la cui variazione avverrà con regole comuni e condivise. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

66 6) Relazioni Industriali
8. Accordo del 9 marzo 2018 fra Confindustria GIL CISL UIL (linee generali) 6) Relazioni Industriali Le parti interverranno prioritariamente su: Welfare Formazione e competenze Sicurezza sul lavoro Mercato del lavoro Partecipazione Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

67 6) Relazioni Industriali
8. Accordo del 9 marzo 2018 fra Confindustria GIL CISL UIL (linee generali) 6) Relazioni Industriali Welfare: Le parti prima di tutto ritengono che debba essere salvaguardato il carattere universale del welfare pubblico Poi, che accordi di bilateralità sono necessari ad integrazione di quello generale per integrare relazioni industriali e favorire un modello di welfare contrattuale condiviso integrato e coordinato. La previdenza complementare in questa ottica di integrazione e miglioramento del sistema generale va sviluppata. Per tutelare questo tipo di accordi le parti convengono sul contenuto obbligatorio degli stessi. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

68 6) Relazioni Industriali
8. Accordo del 9 marzo 2018 fra Confindustria GIL CISL UIL (linee generali) 6) Relazioni Industriali Formazione: La formazione è centrale nel sistema produttivo che si fondi sul patrimonio di competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. La formazione continua è importante come importanti i fondi che si chiedono al Governo per un grande piano di formazione. Sicurezza sul lavoro: Fondamentale ed obiettivo primario nello sviluppo del sistema delle relazioni industriali. Mercato del lavoro Obiettivo di inclusione di giovani e donne. Partecipazione: Coinvolgimento dei lavoratori migliorano le relazioni industriali Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

69 Da ultimo si veda anche la
Circ. INL n. 3/2018 su “Mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: le attività di vigilanza”

70 Circ. INL n. 3/2018 In risposta ad alcune segnalazioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 3 del quale fornisce indicazioni operative, ai propri ispettori, circa l’attività di vigilanza verso le aziende che non applicano “i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, e che possono determinare problematiche di dumping contrattuale. Trattasi di questione assai complessa per il nostro ordinamento, nonostante il principio di “libertà sindacale” che caratterizza la materia.

71 In particolare si evidenzia quanto segue nelle seguenti materie:
Circ. INL n. 3/2018 L’INL ricorda che l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. In particolare si evidenzia quanto segue nelle seguenti materie: 1. contrattazione di prossimità 2. benefici normativi e contributivi 3. calcolo della contribuzione dovuta 4. art. 51, d.lgs. n. 81/2015

72 2. Benefici normativi e contributivi
Circ. INL n. 3/2018 1. Contrattazione di prossimità Eventuali, contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono evidentemente produrre effetti derogatori “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro” (art. 8, d.l. n. 138/2011). Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.); 2. Benefici normativi e contributivi L’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

73 3. Calcolo della contribuzione dovuta
Circ. INL n. 3/2018 3. Calcolo della contribuzione dovuta Il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.

74 Circ. INL n. 3/2018 4. art. 51, d.lgs. n. 81/2015 È il caso dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 – recante, tra l’altro, la “disciplina organica dei contratti di lavoro (…)” – il quale stabilisce che “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Ciò comporta che:

75 Ciò comporta che: Esempio Circ. INL n. 3/2018
… ogniqualvolta, all’interno del medesimo Decreto, si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia ! Esempio Ciò può avvenire, a titolo meramente esemplificativo, in relazione al contratto di lavoro intermittente, al contratto a tempo determinato o a quello di apprendistato. Ne consegue che, laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione.

76 Quali conseguenze? Circ. INL n. 3/2018
Ciò potrà comportare la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e, a seconda delle ipotesi, anche la “trasformazione” del rapporto di lavoro in quella che, ai sensi dello stesso Decreto, costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’INL invita dunque gli Uffici Territoriali Ispettivi ad attivare specifiche azioni di vigilanza “rappresentando a questa Direzione gli esiti degli interventi che, in considerazione del numero dei lavoratori coinvolti, è possibile considerare particolarmente significativi”.

77 2. CCNL LEADER DEI METALMECCANICI A CONFRONTO CONFAPI E CONFINDUSTRIA
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78 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
a) Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

79 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
WELFARE NORMA DI BASE Art. 51 TUIR c. 2 Lettera f SERVIZI SPECIFICI Art. 51 TUIR c. 2 Lettere f bis, f ter, f quater Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

80 Beni e servizi (Benefit) non soggetti a tassazione
Definizione Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

81 Beneficiari del welfare
Sui possibili destinatari del welfare aziendale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n /2016, chiarendo che, oltre che ai lavoratori subordinati, è erogabile anche agli amministratori di società che percepiscono compensi inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, lettera c-bis del Tuir. Agenzia delle Entrate interpello n /2016 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

82 Beni e servizi (Benefit) non soggetti a tassazione
Piani welfare Mettono a disposizione del dipendente un paniere di “utilità” tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze. La disposizione di cui al comma 190 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 ha ampliato le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

83 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Le lettere f) ed f-bis) individuano le erogazioni connotate dalle particolari finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto e sono state oggetto nel tempo di ripetuti interventi normativi che hanno in vario modo definito le modalità di erogazione quelle che potevano essere corrisposte anche in somme di denaro, rispetto alle altre attribuibili solo in prestazioni, opere o servizi quelle che non potevano essere oggetto di contrattazione ma dovevano essere erogate in via volontaria dal datore di lavoro. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

84 Le modifiche hanno mantenuto inalterata la caratteristica essenziale,
che connota le citate lettere f), f-bis) nonché la nuova lettera f-ter) dell’articolo 51 del TUIR, in base alla quale La precedente prassi ha chiarito che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

85 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Dunque è la conformazione della platea dei destinatari che definisce la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente Pertanto le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori (o ad personam) concorrono anche in base alle nuove previsioni normative alla formazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. circolare 326 del 1997, par ). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

86 All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
L. 208/2015 art. 1 – comma 190 All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

87 INSERIRE TITOLO Art. 51 c. 2 DPR 917/1986 OLD NEW
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 INSERIRE TITOLO

88 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La modifica della lettera f) innova rispetto alla precedente formulazione in quanto esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi di cui al comma 1 dell’articolo 100, anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro, uniformandone per tale aspetto la disciplina a quella prevista dalle successive lettere f-bis) ed f-ter). Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

89 ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA O CULTO
L’art. 100 definisce l’ambito oggettivo in cui si sviluppa il welfare aziendale RICREAZIONE EDUCAZIONE ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA O CULTO ISTRUZIONE Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

90 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Ambito soggettivo L’ambito oggettivo di applicazione della norma comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, che, come affermato dalla precedente prassi (cfr. circolare 326 del 1997; circolare 238 del 2000), possono anche essere non fiscalmente a carico del lavoratore. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

91 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art. 12, c. 1, D.P.R. n. 917/1986 -rimando all’art. 433 c.c.- il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

92 Oneri di utilità sociale
Art. 100, c. 1, D.P.R. n. 917/1986 Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

93 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro. La erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

94 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
VOLONTARIAMENTE quando sia un mero atto unilaterale privo di vincoli specifici che consente la libera revoca in qualunque momento da parte del datore di lavoro Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

95 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Obbligo negoziale quale condizione per la deducibilità integrale dei costi Sulla questione del regolamento, inteso quale atto unilaterale del datore di lavoro non derivante da una negoziazione sindacale, l’Agenzia ha chiarito che lo stesso deve configurare l’adempimento di un “obbligo negoziale” Si noti che, sebbene la giurisprudenza spesso abbia identificato il regolamento aziendale con un contratto collettivo, esso rimane comunque espressione della libera volontà del datore di lavoro e non sia conseguente ad alcun tipo di vincolo negoziale. Ag.Entrate Circ. 28/E Interpello n /2016 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

96 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’Agenzia delle Entrate chiarisce però come un regolamento aziendale possa essere fonte di diritti per i lavoratori e di corrispondenti obblighi giuridici per il datore di lavoro solo se non consente, per un predeterminato lasso temporale, la possibilità al datore di lavoro di recedere dagli impegni assunti. In tal caso, il lavoratore, aderendo al Piano Welfare, acquisisce la titolarità di un diritto soggettivo al quale è correlato l’obbligo di adempimento del datore, con tutte le conseguenze di legge. Ag.Entrate Interpello n /2016 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

97 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art. 1 - comma 162 L. 232/2016 Le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale. Dal 1° gennaio 2017 L. 232/2016 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

98 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Si allarga il campo di applicazione anche alle erogazioni riconosciute in conformità a disposizioni di CCNL, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale. In tal modo il welfare aziendale non solo viene valorizzato in termini di ampiezza dei potenziali soggetti che ne possono fruire, ma diventa anche strumento utile da utilizzare nell’ambito delle relazioni sindacali, a partire dai rinnovi degli accordi collettivi nazionali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

99 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
articolo 51, co. 2, lettera f) Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto Rientra ad esempio nel perimetro applicativo della norma, l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza. Le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o, come chiarito con risoluzione 34/E del 2004 per il servizio di checkup medico, da parte di strutture esterne all’azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

100 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La disposizione si differenzia dalle successive lettere f-bis) ed f-ter) in quanto non comprende le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

101 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art. 51 c. 2 DPR 917/1986 OLD NEW f bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari f bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari INSERIRE TITOLO Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

102 articolo 51, co. 2, lettera f-bis)
Il nuovo testo consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate. Inoltre, sostituisce la locuzione “colonie climatiche”, ormai desueta, con “centri estivi e invernali” e “ludoteche”. NUOVA FORMULAZIONE: AMPLIAMENTO DEI SERVIZI E SOSTITUZIONE DI TERMINI DESUETI Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

103 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, presente anche nella precedente disposizione, completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti con la circolare n. 238 del 2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’articolo 12. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

104 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Nell’ambito operativo della lettera f bis rientrano anche le somme sostenute dal lavoratore, e versate dal datore di lavoro a titolo di rimborso, per: Rette scolastiche Tasse universitarie Libri di testo Incentivi economici a studenti quando conseguono livelli di eccellenza nel corso di studi Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

105 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Data l’ampia formulazione della lettera f-bis), sono riconducibili alla norma: il servizio di trasporto scolastico il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica l’offerta – anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

106 Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni,
l’attuale formulazione della lettera f-bis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

107 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L. 208/2015 art. 1 – comma 190 All’art. 51, comma 2, del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

108 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La norma, nell’intento di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di detassare le prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

109 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Soggetti anziani sono coloro che abbiano compiuto i 75 anni di età (limite considerato ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione d’imposta ex art. 13 c. 4 TUIR) Soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e deve risultare da certificazione medica Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

110 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L. 232/2016 art. 1 – comma 161 All’art. 51, comma 2, del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: «f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

111 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Totale esenzione fiscale per i contributi o i premi versati dal datore di lavoro per le cosiddette polizze “long term care” e “dread disease”, per le terapie di lungo corso e malattie gravi. Precedentemente queste polizze avevano convenienza fiscale solo qualora il premio riferito ad ogni dipendente fosse inferiore a euro 258,23 annue (art. 51, comma 3, del T.U.I.R), altrimenti rientravano a tutti gli effetti nella nozione di retribuzione e come tali erano soggette a tassazione e contribuzione Inps. DAL 1° GENNAIO 2017 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

112 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L. 208/2015 art. 1 – comma 190 b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». VOUCHER Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

113 DECRETO INTERMINISTERIALE 25 MARZO 2016
(G.U. n. 112 del 14 maggio 2016) Art. 6 (Voucher) 1. L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

114 DECRETO INTERMINISTERIALE 25 MARZO 2016
(G.U. n. 112 del 14 maggio 2016) Art. 6 (Voucher) In deroga a quanto disposto dal comma l, i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo (258,23 euro) di cui alla medesima disposizione. L'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano ad essere disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

115 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il comma 1 dell’articolo 6 del Decreto 25 marzo 2016 connota il documento di legittimazione come un titolo rappresentativo di una specifica utilità. Deve esserci esatta corrispondenza tra il valore indicato nel documento di legittimazione ed il valore della prestazione offerta che, ai sensi della prima parte del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall’articolo 9 del TUIR. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

116 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Pertanto, i voucher: non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili; non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

117 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
I “voucher” hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono pertanto la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente. L’oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto, secondo quanto previsto dallo stesso comma 190, deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

118 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

119 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Non rilevano eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente. Ad esempio se la prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, il pagamento dell’undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce integrazione del voucher. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

120 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio – ad esempio - ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

121 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

122 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L. 205/2017 art. 1 – comma 28, lett. b) All’art. 51, comma 2, del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12» DAL 1° GENNAIO 2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

123 Metalmeccanici Confindustria
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

124 Metalmeccanici Confindustria
In data 26/11/2016 è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5/12/2012 per i dipendenti dell’industria metalmeccanica ed installazione di impianti. L’ipotesi di rinnovo è stata siglata fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro Federmeccanica e Assistal, e dei lavoratori Fiom – Cgil, Fim – Cisl e Uilm – Uil. Il nuovo Ccnl avrà vigenza fino al 31/12/2019. Novità assoluta del rinnovo è rappresentata dall’obbligo di garantire ai lavoratori un pacchetto di servizi welfare o di flexible – benefits. A tale proposito, in data 27/2/2017, è stato siglato specifico accordo. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

125 Metalmeccanici Confindustria
a) Welfare aziendale In particolare, all’art. 17 del CCNL, viene previsto che, con decorrenza 1/6/2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di flexible benefits per un costo massimo di 100,00 euro, elevato a 150,00 e 200,00 euro, rispettivamente a decorrere dall’1/6/2018 e 1/6/2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

126 Metalmeccanici Confindustria
a) Welfare aziendale Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita, né indennizzata, nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali oneri fiscali o contributivi a carico dell'azienda. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

127 Metalmeccanici Confindustria
a) Welfare aziendale Le erogazioni si aggiungono alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno, comunque, la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

128 Metalmeccanici Confindustria
a) Welfare aziendale le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

129 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. f, del TUIR Regime fiscale e contributivo: non soggetti Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari anche se non fiscalmente a carico Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

130 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro): strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore) possibile utilizzo di una piattaforma elettronica documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

131 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / educazione e istruzione Corsi extraprofessionali Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue) Servizi di orientamento allo studio Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

132 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / ricreazione Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv,... Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa,... Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ... Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze Attività culturali (mostre e musei) Biblioteche Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli,...) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

133 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / assistenza sociale Assistenza domiciliare Badanti Case di riposo Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

134 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / assistenza sanitaria Checkup medici Visite specialistiche Cure odontoiatriche Terapie e riabilitazione Sportello ascolto psicologico Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

135 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / culto Pellegrinaggi (pacchetti completi) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

136 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. f-bis e f-ter, del TUIR Regime fiscale e contributivo: non soggetti Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

137 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI Modalità di erogazione (ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione): strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati possibile utilizzo di una piattaforma elettronica documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

138 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI FINALITA’ / servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare Asili nido Servizi di babysitting Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore Università e Master Libri di testo scolastici e universitari Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

139 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI FINALITA’ / servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all'educazione e istruzione Doposcuola o Pre-scuola Buono pasto mensa scolastica Scuolabus, gite didattiche Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri,...) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

140 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI FINALITA’ / ludoteche e centri estivi e invernali Spese per frequentazione di campus estivi e invernali Spese per frequentazione di ludoteche Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

141 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI FINALITA’ / borse di studio Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

142 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI FINALITA’ / servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti Badanti Assistenza domiciliare Case di riposo Case di cura Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua - è richiesta certificazione medica) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

143 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI BENI E SERVIZI IN NATURA Riferimento normativo: Art. 51, comma 3, del TUIR Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede, nell'anno, tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione Soggetti beneficiari: dipendenti Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

144 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI BENI E SERVIZI IN NATURA Modalità di erogazione Beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

145 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI BENI O SERVIZI IN NATURA Buoni spesa per generi alimentari Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) Buoni spesa per acquisti vari Buoni carburante Ricariche telefoniche Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

146 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO per il raggiungimento del posto di lavoro Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. d), del TUIR Regime fiscale e contributivo: non soggetti Soggetti beneficiari: dipendenti Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

147 Metalmeccanici Confindustria STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO per il raggiungimento del posto di lavoro Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro) Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

148 Metalmeccanici Confindustria
a) Welfare aziendale COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – ISTITUZIONE PIANO WELFARE Ai lavoratori SEDE Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Art. 17 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

149 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – ISTITUZIONE PIANO WELFARE Il recente rinnovo del CCNL ha previsto che, con decorrenza 1° giugno 2017, i datori di lavoro mettano a disposizione dei lavoratori strumenti di flexible benefits (beni o servizi per finalità educative, di istruzione o culto, o beni o servizi in natura) per un costo massimo pari a: 100,00 euro, decorrenti dal 1/6/2017, utilizzabili entro il 31/5/2018; 150,00 euro, decorrenti dal 1/6/2018, utilizzabili entro il 31/5/2019; 200,00 euro, decorrenti dal 1/6/2019, utilizzabili entro il 31/5/2020. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

150 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – ISTITUZIONE PIANO WELFARE I lavoratori hanno, comunque, la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute. Alla luce di quanto sopra, consultata la RSU (elidere in caso di assenza di RSU), la scrivente ha definito l’istituzione di un piano di welfare al fine di soddisfare le esigenze dei lavoratori e di adempiere a quanto previsto dall’art. 17 del CCNL. Voglia sottoscrivere, pertanto, la presente, per ricevuta di consegna del piano welfare che si allega. Cordialità. FIRMA DATORE LAVORO Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

151 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – ISTITUZIONE PIANO WELFARE DATA E FIRMA LAVORATORI PER CONOSCENZA E AVVENUTA CONSEGNA _______________________ Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

152 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA Ai lavoratori SEDE Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Art. 17 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

153 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA Il recente rinnovo del CCNL ha previsto che, con decorrenza 1° giugno 2017, i datori di lavoro mettano a disposizione dei lavoratori strumenti di flexible benefits (beni o servizi per finalità educative, di istruzione o culto, o beni o servizi in natura) per un costo massimo pari a: 100,00 euro, decorrenti dal 1/6/2017, utilizzabili entro il 31/5/2018; 150,00 euro, decorrenti dal 1/6/2018, utilizzabili entro il 31/5/2019; 200,00 euro, decorrenti dal 1/6/2019, utilizzabili entro il 31/5/2020. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

154 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA I lavoratori hanno, comunque, la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute. Alla luce di quanto sopra, consultata la RSU (elidere in caso di assenza di RSU), la scrivente concede la facoltà, al singolo lavoratore, di scegliere, fra i beni e servizi in natura sotto specificati, quello più idoneo alla soddisfazione delle specifiche esigenze. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

155 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA BENI E SERVIZI Buoni spesa per generi alimentari Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) Buoni spesa per acquisti vari Buoni carburante Ricariche telefoniche Si invita, pertanto, a comunicare, entro e non oltre la data del ______, la scelta effettuata, al fine di provvedere ai relativi adempimenti. Si precisa che i benefit erogati saranno oggetto di apposita specifica nel cedolino paga del mese di attribuzione del benefit medesimo. Voglia sottoscrivere in segno di ricevuta. Cordialità. FIRMA DATORE LAVORO Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

156 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA DATA E FIRMA LAVORATORI PER CONSEGNA _______________________ Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

157 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA SCELTA DA PARTE DEI DIPENDENTI All’Azienda Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Art. 17 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

158 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA SCELTA DA PARTE DEI DIPENDENTI Il sottoscritto __________________ chiede, in relazione al periodo 1/6/2017 – 31/5/2018, preso atto dell’informativa aziendale del ______ , l’attribuzione del seguente benefit. Buoni spesa per generi alimentari Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) Buoni spesa per acquisti vari Buoni carburante Ricariche telefoniche Destinazione dell’importo pari a 100 euro al Fondo Cometa Destinazione dell’importo pari a 100 euro al Fondo MètaSalute. Cordialità FIRMA DEL LAVORATORE Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

159 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA Al lavoratore SEDE Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Art. 17 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

160 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA Prendendo atto della Sua scelta, comunicata con nota del ______, si consegnano: Buoni spesa per generi alimentari Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) Buoni spesa per acquisti vari Buoni carburante Ricariche telefoniche. Il controvalore del sopra citato benefit ammonta ad euro 100,00 e dovrà essere consumato entro e non oltre il 31/5/2018. Nel corpo del cedolino paga del mese di ______ sarà data indicazione del suddetto benefit. Cordialità. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

161 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA FIRMA DEL DATORE DI LAVORO _______________________________ Data e firma del lavoratore per ricevuta ________________________________ Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

162 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA - FONDI Al lavoratore SEDE Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Art. 17 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

163 Metalmeccanici Confindustria a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA - FONDI Prendendo atto della Sua scelta, comunicata con nota del ______, si conferma di aver provveduto a versare al Fondo Cometa / Fondo MètaSalute, in conformità con le disposizioni previste dal relativo Regolamento, l’importo pari ad euro 100,00, in relazione al benefit previsto dall’art. 17 del vigente CCNL Nel corpo del cedolino paga del mese di ______ sarà data indicazione del suddetto benefit. Cordialità. FIRMA DEL DATORE DI LAVORO Data e firma del lavoratore per ricevuta Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

164 Metalmeccanici Confapi
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

165 Metalmeccanici Confapi
In data 3/7/2017 è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27/9/2013 per i dipendenti della piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti. L’ipotesi di rinnovo è stata siglata fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro Unionmeccanica, e dei lavoratori Fiom – Cgil, Fim – Cisl e Uilm – Uil. Il nuovo Ccnl avrà vigenza fino al 31/10/2000. Novità assoluta del rinnovo è rappresentata dall’obbligo di garantire ai lavoratori un pacchetto di servizi welfare o di flexible – benefits. A tale proposito, in data 20/2/2018, è stato siglato specifico accordo. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

166 Metalmeccanici Confapi
a) Welfare aziendale Entro il prossimo 30/3/2018 le aziende dovranno mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori un'offerta di beni e servizi di welfare del valore di 150 euro da utilizzarsi fino al 31/12/2018. Per gli anni 2019 e 2020, l'offerta di beni e servizi è: fissata sempre in euro 150 anno e dovrà essere messa a disposizione a decorrere dal 15 gennaio di ogni singolo anno e usufruita dal lavoratore entro il 31 dicembre di ogni singolo anno. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

167 Metalmeccanici Confapi
a) Welfare aziendale Beneficiari sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: a) con contratto a tempo indeterminato; b) con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell'anno di riferimento. Per i lavoratori a part-time il valore dei suddetti strumenti di welfare non è riproporzionabile in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

168 Metalmeccanici Confapi
a) Welfare aziendale Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all'art. 35, primo comma, del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall'Accordo di rinnovo in materia di welfare. I valori indicati sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

169 Metalmeccanici Confapi
a) Welfare aziendale Le parti hanno condiviso, a titolo esemplificativo, un elenco di strumenti di welfare e relative condizioni per fruire della normativa fiscale e contributiva di vantaggio. E’ prevista la possibilità che i 150 euro, stabiliti rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020, possano essere destinati, anche per un solo anno, al Fondo di previdenza Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo. In tale ipotesi, i suddetti valori devono essere comprensivi degli eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

170 Metalmeccanici Confapi
a) Welfare aziendale L'offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. Nel caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal CCNL. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto in materia di Welfare/flexible benefits le aziende si confronteranno con la RSU (ove esistenti) per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di bene e servizi privilegiando quelli con finalità sociale. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

171 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. f, del TUIR Regime fiscale e contributivo: non soggetti Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari anche se non fiscalmente a carico Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

172 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro): strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore) possibile utilizzo di una piattaforma elettronica documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

173 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / educazione e istruzione Corsi extraprofessionali Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue) Servizi di orientamento allo studio Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

174 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / ricreazione Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv,... Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa,... Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ... Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze Attività culturali (mostre e musei) Biblioteche Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli,...) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

175 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / assistenza sociale Assistenza domiciliare Badanti Case di riposo Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

176 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / assistenza sanitaria Checkup medici Visite specialistiche Cure odontoiatriche Terapie e riabilitazione Sportello ascolto psicologico Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

177 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI FINALITA’ / culto Pellegrinaggi (pacchetti completi) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

178 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI BENI E SERVIZI IN NATURA Riferimento normativo: Art. 51, comma 3, del TUIR Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede, nell'anno, tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione Soggetti beneficiari: dipendenti Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

179 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI BENI E SERVIZI IN NATURA Modalità di erogazione Beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

180 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI BENI O SERVIZI IN NATURA Buoni spesa per generi alimentari Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) Buoni spesa per acquisti vari Buoni carburante Ricariche telefoniche Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

181 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SERVIZI INTEGRATIVI, DI MENSA E DI TRASPORTO CONNESSI ALL’EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. - Doposcuola o Pre-scuola.- Buono pasto mensa scolastica.- Scuolabus, gite didattiche ecc. Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri,...). LUDOTECHE E CENTRI ESTIVI E INVERNALI - Spese per frequentazione di campus estivi e invernali, o Spese per frequentazione di ludoteche. BORSE DI STUDIO - Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio. Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti. - Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) - Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua - è richiesta certificazione medica) - Badanti. - Assistenza domiciliare. - Case di riposo (R.S.A.). - Case di cura. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

182 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO per il raggiungimento del posto di lavoro Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. d),del TUIR Regime fiscale e contributivo: non soggetti Soggetti beneficiari: dipendenti Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

183 Metalmeccanici Confapi STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
a) Welfare aziendale STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO per il raggiungimento del posto di lavoro Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro) Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

184 Metalmeccanici Confapi
a) Welfare aziendale COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – ISTITUZIONE PIANO WELFARE Ai lavoratori SEDE Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Confapi Art. 52 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

185 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – ISTITUZIONE PIANO WELFARE Il recente rinnovo del CCNL ha previsto che, con decorrenza 1° marzo 2018, i datori di lavoro mettano a disposizione dei lavoratori strumenti di flexible benefits (beni o servizi per finalità educative, di istruzione o culto, o beni o servizi in natura), per un costo massimo pari a 150 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

186 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – ISTITUZIONE PIANO WELFARE I lavoratori hanno la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al FONDAPI. Alla luce di quanto sopra, consultata la RSU (elidere in caso di assenza di RSU), la scrivente ha definito l’istituzione di un piano di welfare al fine di soddisfare le esigenze dei lavoratori e di adempiere a quanto previsto dall’art. 52 del CCNL. Voglia sottoscrivere, pertanto, la presente, per ricevuta di consegna del piano welfare che si allega. Cordialità. FIRMA DATORE LAVORO Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

187 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – ISTITUZIONE PIANO WELFARE DATA E FIRMA LAVORATORI PER CONOSCENZA E AVVENUTA CONSEGNA _______________________ Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

188 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA Ai lavoratori SEDE Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Confapi Art. 52 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

189 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA Il recente rinnovo del CCNL ha previsto che, con decorrenza 1° marzo 2018, i datori di lavoro mettano a disposizione dei lavoratori strumenti di flexible benefits (beni o servizi per finalità educative, di istruzione o culto, o beni o servizi in natura), per un costo massimo pari a 150 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

190 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA I lavoratori hanno la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al FONDAPI. Alla luce di quanto sopra, consultata la RSU (elidere in caso di assenza di RSU), la scrivente concede la facoltà, al singolo lavoratore, di scegliere, fra i beni e servizi in natura sotto specificati, quello più idoneo alla soddisfazione delle specifiche esigenze. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

191 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA BENI E SERVIZI Buoni spesa per generi alimentari Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) Buoni spesa per acquisti vari Buoni carburante Ricariche telefoniche Si invita, pertanto, a comunicare, entro e non oltre la data del ______, la scelta effettuata, al fine di provvedere ai relativi adempimenti. Si precisa che i benefit erogati saranno oggetto di apposita specifica nel cedolino paga del mese di attribuzione del benefit medesimo. Voglia sottoscrivere in segno di ricevuta. Cordialità. FIRMA DATORE LAVORO Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

192 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA DATA E FIRMA LAVORATORI PER CONSEGNA _______________________ Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

193 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA SCELTA DA PARTE DEI DIPENDENTI All’Azienda Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Confapi Art. 52 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

194 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA SCELTA DA PARTE DEI DIPENDENTI Il sottoscritto __________________ chiede, in relazione al periodo 1/3/2018 – 28/2/2019, preso atto dell’informativa aziendale del ______ , l’attribuzione del seguente benefit. Buoni spesa per generi alimentari Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) Buoni spesa per acquisti vari Buoni carburante Ricariche telefoniche Destinazione dell’importo pari a 150 euro a FONDAPI Cordialità FIRMA DEL LAVORATORE Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

195 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA Al lavoratore SEDE Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Confapi Art. 52 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

196 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA Prendendo atto della Sua scelta, comunicata con nota del ______, si consegnano: Buoni spesa per generi alimentari Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) Buoni spesa per acquisti vari Buoni carburante Ricariche telefoniche. Il controvalore del sopra citato benefit ammonta ad euro 150,00 e dovrà essere consumato entro e non oltre il 31/12/2018. Nel corpo del cedolino paga del mese di marzo 2018 sarà data indicazione del suddetto benefit. Cordialità. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

197 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA FIRMA DEL DATORE DI LAVORO _______________________________ Data e firma del lavoratore per ricevuta ________________________________ Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

198 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI – BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA - FONDI Al lavoratore SEDE Luogo e data    Oggetto: rinnovo CCNL metalmeccanici Confapi Art. 52 – Welfare aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

199 Metalmeccanici Confapi a) Welfare aziendale
COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI –BENI E SERVIZI IN NATURA ACCETTAZIONE AZIENDA - FONDI Prendendo atto della Sua scelta, comunicata con nota del ______, si conferma di aver provveduto a versare a FONDAPI, in conformità con le disposizioni previste dal relativo Regolamento, l’importo pari ad euro 150,00, in relazione al benefit previsto dall’art. 52 del vigente CCNL Nel corpo del cedolino paga del mese di marzo 2018 sarà data indicazione del suddetto benefit. Cordialità. FIRMA DEL DATORE DI LAVORO Data e firma del lavoratore per ricevuta Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

200 b) Premio di risultato e detassazione
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

201 WELFARE E PREMI DI PRODUTTIVITÀ TASSAZIONE SOSTITUTIVA AL 10%
L’art. 1 c. 184 della legge di Stabilità 2016 consente al lavoratore di operare una scelta in materia di premi di risultato: TASSAZIONE SOSTITUTIVA AL 10% (per i premi erogati secondo le disposizioni del Decreto interministeriale 25/03/2016 Art. 2) SOSTITUZIONE DEL PREMIO CON WELFARE (di cui all’art. 51 c. 2, 3, 4 – quest’ultimo dal 1/1/2017) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

202 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
E’ necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità, prevista dal comma 184, di erogare i benefit di cui ai commi 2, 3 e 4 (quest’ultimo dal 1/1/2017) dell’articolo 51 del TUIR in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

203 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La disposizione di cui al comma 184 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 attribuisce al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2, 3 e 4 (dal 1/1/2017) dell’articolo 51 del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

204 Disciplina dei premi di produttività
La legge di stabilità 2017 è intervenuta sulla detassazione dei premi di risultato apportando significative modifiche ai valori di riferimento per individuare i dipendenti destinatari e i limiti per l’applicazione del beneficio fiscale: a. Requisito soggettivo: dal 2017 sono destinatari i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione del premio di risultato/partecipazione agli utili, a euro (nel 2016 il limite era € ) b. Importi massimi sui quali applicare l’agevolazione fiscale (imposta sostitutiva o esenzione se convertita in benefits): € (nel 2016, il limite era € 2.000); € (nel 2016, il limite era € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nelle decisioni Dal 1° gennaio 2017 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

205 Disciplina dei premi di produttività
Dal 24 aprile 2017 l’importo massimo sul quale applicare l’agevolazione fiscale (imposta sostitutiva o esenzione se convertita in benefits): € 3.000; per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Dal 24 aprile 2017 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

206 DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50
Art. 55 (PREMI DI PRODUTTIVITÀ)  1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 è sostituito dal seguente: "189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.". 2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data. 18 gennaio Arezzo -

207 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La possibilità di convertire i premi nelle erogazioni di cui al comma 4 dell’art. 51 è stata introdotta dalla legge di stabilità 2017, che ha provveduto ad aggiungere un ulteriore periodo al comma 184 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182» Dal 1° gennaio 2017 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

208 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Quindi Il lavoratore, nell’ambito dell’erogazione del premio di risultato, può chiedere di convertire il premio, senza scontare alcun prelievo contributivo e fiscale, per neutralizzare il fringe benefit inerente ai veicoli in dotazione per uso promiscuo, ai prestiti, all’alloggio concesso dal datore di lavoro e al servizio gratuito di trasporto ferroviario. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

209 Inoltre la stessa legge di stabilità 2017 ha previsto che:
Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

210 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a); il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

211 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Dunque non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%: i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro; i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali; le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

212 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Ai sensi del successivo comma 187, la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali: l’applicazione del regime di favore in esame, pertanto, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi di cui ai commi 2, 3 o 4 dell’articolo 51 del TUIR. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

213 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2, 3 e 4 (quest’ultimo dal 1/1/2017) dell’art. 51 del TUIR restano detassati, anche se fruiti in sostituzione di somme, resta limitata all’ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016); la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 51 del TUIR. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

214 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all’imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro. Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato, nei termini consentiti dal comma 184, dovrà essere valorizzato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR (valore normale dei beni) e potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 del TUIR (es. rimborso spese scolastiche), o essere erogato mediante voucher. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

215 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La norma non trova applicazione di conseguenza in caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ad esempio nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore, nell’anno precedente a quello di erogazione, ad euro in sostituzione dei premi di risultato o utili, o siano erogati a dipendenti con reddito inferiore, nell’anno precedente quello di erogazione, ad euro in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

216 secondo le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 1, del TUIR.
In tali casi i beni e servizi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 1, del TUIR. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

217 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’irrilevanza reddituale dei benefit fruiti in sostituzione di premi o di utili erogati ai dipendenti soggiace ai seguenti limiti: l’ammontare massimo delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva; gli importi stabiliti per dette utilità dai commi 2, 3 ultimo periodo e dal comma 4 (quest’ultimo dal 1/1/2017) dell’articolo 51 del TUIR. Circ. 28/E Ag.Entrate Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

218 Metalmeccanici Confindustria
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

219 Metalmeccanici Confindustria b) Premio di risultato – art. 12 CCNL
Nelle aziende di cui al punto 6) della Premessa al presente Contratto la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonchè ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

220 Metalmeccanici Confindustria b) Premio di risultato – art. 12 CCNL
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla Rappresentanza sindacale aziendale informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

221 Metalmeccanici Confindustria b) Premio di risultato – art. 12 CCNL
L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori sarà totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

222 Metalmeccanici Confindustria b) Premio di risultato – art. 12 CCNL
Le parti al fine di favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati con particolare riferimento alle imprese di minore dimensione, in data 28/7/2010 hanno concordato apposite "Linee guida" e una specifica procedura per le aziende in cui non sia stata costituita la R.s.u. riportate nell’Allegato n. 5 al presente Contratto. - Dichiarazione comune - Le parti convengono che tra i criteri di attribuzione individuale del Premio di Risultato da definire in sede di contrattazione aziendale potrà essere preso a riferimento l’effettivo svolgimento delle prestazioni richieste connesse ai sistemi di flessibilità previsti dal CCNL o dagli accordi aziendali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

223 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Accordo Territoriale che recepisce Accordo Interconfederale 14/7/2016 L'istituzione del Premio di Risultato nelle aziende prive di Rsu può avvenire in adesione all' Accordo Territoriale, laddove esistente, che recepisce l'Accordo Interconfederale del 14/7/2016. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

224 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le aziende che abbiano istituito il Premio di Risultato sono escluse, a prescindere da quale sarà l'erogazione, dall'applicazione della norma contrattuale sull'elemento perequativo (art. 13 Sez. Quarta - Titolo IV, CCNL) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

225 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 1. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI Sulla scelta degli obiettivi possono influire i seguenti fattori: - dimensioni e caratteristiche dell'azienda - modelli di business - tipologia e metodi di produzione - organizzazione del lavoro - mercati e clienti - sistema di monitoraggio della performance presente in azienda Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

226 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 2. I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO - individuare parametri chiari e definiti - definire l'arco temporale di rilevazione - determinare obiettivi performanti ma raggiungibili e verificabili ed il valore economico ad essi legati - introdurre sistemi semplici di controllo dell'andamento dei risultati Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

227 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 3. VALORE DEL PREMIO Sulla determinazione del valore del premio possono influire i seguenti fattori: - caratteristiche dell'azienda - risultato che l'azienda vuole conseguire - budget dell'azienda Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

228 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 4a. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI/PARAMETRI - ESEMPLIFICAZIONI Produttività Quantità di prodotto realizzato calcolato in un determinato arco temporale (es.: anno) / n. medio dipendenti calcolati nel medesimo arco temporale Quantità/volume di prodotto conforme realizzato calcolato in un determinato arco temporale (es.: anno) / ore disponibili impianti nel medesimo arco temporale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

229 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 4a. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI/PARAMETRI - ESEMPLIFICAZIONI Redditività nell’anno di esercizio fiscale Ebitda/fatturato Valore aggiunto/n. medio dipendenti Miglioramento del Roi aziendale Miglioramento del Roe aziendale Fatturato realizzato in un determinato arco temporale (es.: anno) / n. medio dipendenti calcolati nel medesimo arco temporale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

230 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 4a. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI/PARAMETRI - ESEMPLIFICAZIONI Efficienza Rispetto dei termini di consegna espresso con la seguente formula: Numero giorni di ritardo consegne secondo le scadenze programmate / numero totale giorni di lavorazione Miglioramento dell'indice di rotazione del magazzino Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

231 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 4a. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI/PARAMETRI - FORMULE APPLICABILI Qualità calcolata in un determinato periodo (es: anno) - NON CONFORMITÀ INTERNE ESPRESSE CON LE SEGUENTI FORMULE: n. pezzi prodotti non conformi __________________________ % n. totale pezzi prodotti valore non conformità + costi di lavorazione ____________________________________ % valore totale pezzi prodotti Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

232 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 4a. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI/PARAMETRI - FORMULE APPLICABILI - NON CONFORMITÀ ESTERNE ESPRESSE CON LE SEGUENTI FORMULE: valore non conformità (sconti, addebiti, abbuoni, penali, rilavorazioni, etc.) ____________________________________________________________ % valore totale fatturato Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

233 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 4a. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI/PARAMETRI - FORMULE APPLICABILI - SCARTI: peso materiale scartato _________________________ % peso totale materiale lavorato valore materiale scartato __________________________ % valore totale materiale lavorato Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

234 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 4a. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI/PARAMETRI - FORMULE APPLICABILI - INNOVAZIONE Rapporto tra ordinato/fatturato derivante da prodotti e servizi digitalizzati Superamento di un test e-learning sulle conoscenze digitali (es. cloud, cyber security, internet of things, mobile device Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

235 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative 4B. ULTERIORI ESEMPLIFICAZIONI DEGLI INDICATORI/PARAMETRI 1)Indici di soddisfazione del cliente 2) Rispetto previsioni di avanzamento lavori 3) Modifiche organizzazione del lavoro 4) Lavoro agile (smart-working) 5) Modifiche ai regimi di orario 6) Miglioramento dell'indice di durata media dei crediti/debiti 7) Rapporto costi effettivi/costi previsti 8) Riduzione tempi di sviluppo nuovi prodotti 9) Riduzione dei consumi energetici 10) Riduzione numero infortuni/Segnalazione di «Quasi Infortuni» 11) Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione 12) Riduzione tempi di commessa Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

236 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DEVE ALTRESÌ DEFINIRE: La durata dell'accordo (di norma triennale) La data di comunicazione dei risultati e di erogazione degli importi I criteri di attribuzione Lavoratori in forza alla data di liquidazione del premio il cui servizio nel periodo di maturazione del pdr sia stato inferiore all'anno (ad es. riproporzionamento in «dodicesimi» in relazione al numero dei mesi di servizio prestati) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

237 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative Soggetti part-time: pdr riproporzionato sulla base dell'orario contrattuale individuale o lavoratori in somministrazione: nel caso in cui nei contratti aziendali non sono definite le modalità ed i criteri per la determinazione e corresponsione del pdr (ad es. almeno 6 mesi di missione nell'anno presso l'azienda anche non continuativi; in proporzione ai mesi di missione compiuti per un minimo di 3 mesi), il CCNL prevede che il pdr sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato in missione alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati in proporzione diretta al periodo di missione complessivo prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più missioni a termine. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

238 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative L'onnicomprensività. Nell'accordo é opportuno stabilire che l'importo del premio di risultato é onnicomprensivo ed in tal caso esso non avrà alcun riflesso sugli istituti di retribuzione indiretta. E’ possibile anche prevedere espressamente l'esclusione dell'importo del pdr dalla base di calcolo del tfr. Ai fini dell'onnicomprensività gli accordi devono essere depositati entro 30 giorni dalla stipula a cura di una delle parti stipulanti presso l'ispettorato territoriale del lavoro e presso la sede degli enti previdenziali interessati, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legge n. 318/1996 come sostituito dall'allegato della legge di conversione n. 402/1996. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

239 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative – Aziende con RSU 1. Azienda propone un incontro con RSU, a) a seguito di presentazione di piattaforma da parte della rsu per rinnovo di un eventuale precedente accordo b) proattivamente anche tenendo conto della scadenza di un eventuale precedente accordo 2. Azienda illustra alla rsu la situazione attuale (economica- produttiva) e gli obiettivi per il futuro 3. Analisi dei dati aziendali relativi al premio di risultato, anche con manager, propedeutica alla costruzione della proposta Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

240 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative – Aziende con RSU 4. Definizione della proposta aziendale: - Stabilire il budget - I lavoratori beneficiari del premio - Scegliere gli indicatori, assegnare loro un peso percentuale ed un valore 5. Incontro tra l’azienda e la RSU: - l’azienda espone la proposta spiegandone le logiche della scelta, le ragioni, i dettagli ed i parametri 6. Inizio fase di trattativa Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

241 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative – Aziende con RSU 7. Analisi dei risultati degli indicatori proposti relativi ad un periodo storico di riferimento utile per la valutazione. Nel caso di indicatori rilevabili dal bilancio, l'azienda, di solito, fornisce un documento di più semplice lettura 8. Incontro tra l'azienda e la rsu - Rsu espone le richieste sindacali in merito alla proposta aziendale - Azienda riporta le richieste sindacali ai vertici aziendali ed ai responsabili interni competenti in materia di ciascun indicatore 9. Azienda e rsu firmano l'accordo - Si stabiliscono i dettagli, i riproporzionamenti, gli spazi per successivi incontri di monitoraggio, ecc. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

242 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative – Aziende con RSU 10. I vertici aziendali analizzano la «consuntivazione del premio» - in sede di redazione del bilancio consuntivo (e non previsionale) se, ad esempio, uno degli indici utilizzati è reddituale (ebitda, fatturato, ecc.); - Occorre, inoltre, un'attenzione costante per quegli indicatori che richiedano una rilevazione continua nel corso del tempo (es. non conformità, infortuni, ecc.). 11. Comunicazione da parte dell'azienda dei risultati raggiunti alla rsu e ai lavoratori in appositi incontri 12. Erogazione del premio, qualora gli obiettivi definiti siano stati raggiunti, con la busta paga del mese in cui è prevista l'erogazione da contratto aziendale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

243 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative – Aziende priva di RSU 1. Verificare se esiste un accordo territoriale che recepisce l'accordo interconfederale del 14/7/2016 2. Elaborazione di una proposta del premio di risultato da parte dell'azienda con l'associazione territoriale di riferimento 3. La proposta di premio di risultato viene sottoposta al comitato territoriale istituito ai sensi dell'accordo interconfederale del 14/7/2016 che certifica la dichiarazione di conformità 4. Depositare il contratto e la relativa dichiarazione di conformità presso l'ispettorato territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

244 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 Le istruzioni operative – Aziende priva di RSU 5. Comunicazione ai dipendenti dei contenuti e degli obiettivi del contratto 6. Verifica in sede aziendale del miglioramento di almeno 1 degli indicatori utilizzati nel periodo di riferimento 7. Erogazione del premio in busta paga 8. Inserire in busta paga una apposita voce «premio di risultato» 9. Conservare l'idonea documentazione comprovante l'incrementalità Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

245 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 I vantaggi del premio di risultato Per i lavoratori - Accresce il potere d'acquisto - Può far incrementare la retribuzione grazie alla crescita dell’azienda - Far sentire I lavoratori i protagonisti del successo dell’azienda - Aumenta la gratificazione e favorisce la crescita professionale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

246 Metalmeccanici Confindustria
b) Premio di risultato – Guida operativa Federmeccanica 13/2/2018 I vantaggi del premio di risultato Per le aziende - Collega gli incrementi ai risultati dell’azienda - Favorisce il raggiungimento degli obiettivi aziendali - Può ridurre il costo del lavoro - Aumenta il senso d'appartenenza, il coinvolgimento e le motivazioni dei dipendenti - Può costituire una leva per migliorare la produttività Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

247 Metalmeccanici Confapi
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

248 Metalmeccanici Confapi b) Premio di risultato – art. 45 CCNL
La contrattazione aziendale, come in Premessa, non può avere per oggetto materie già definite in altre sedi negoziali. Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

249 Metalmeccanici Confapi b) Premio di risultato – art. 45 CCNL
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al comma 7 della comma 7 della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

250 Metalmeccanici Confapi b) Premio di risultato – art. 45 CCNL
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle rappresentanze sindacali unitarie entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la direzione aziendale fornirà alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del premio. L’ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai criteri, come indicati al comma 1 e definiti nel comma 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

251 Metalmeccanici Confapi b) Premio di risultato – art. 45 CCNL
L’erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato sistema contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nell’ambito dell’osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

252 c) Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

253 CCNL Metalmeccanica Confindustria
Titolo IV – Retribuzione ed altri istituti economici Art. 15 Previdenza complementare I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA – costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari. A decorrere dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con un’aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali. A decorrere dal 1° giugno 2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

254 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
A favore dei medesimi lavoratori l’Azienda verserà al Fondo pensione il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all’atto dell’iscrizione a COMETA per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo pensione pari al 40%. L’obbligo contributivo così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo COMETA di cui al primo comma. All’atto dell’iscrizione del singolo lavoratore a COMETA si procederà al versamento di un importo di 5,16 euro a carico azienda e di 5,16 euro a carico lavoratore a titolo di quota di iscrizione. . Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

255 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Al fine di favorire l’adesione al Fondo, quale strumento di integrazione pensionistica del sistema previdenziale pubblico, le aziende, una volta all’anno, consegneranno ai lavoratori non iscritti una scheda informativa contenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall’iscrizione a COMETA e, a tutti i lavoratori, eventuale materiale informativo. La scheda informativa ed il materiale informativo di cui al comma precedente saranno predisposti dagli uffici del Fondo COMETA in accordo con le Parti istitutive del Fondo e disponibili sul sito Le parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sulla importanza della Previdenza complementare. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia disponibili anche sul sito Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

256 DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti firmatarie del presente Contratto, confermando la scelta di considerare il Fondo nazionale di categoria COMETA come lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici, sollecitano coerenti provvedimenti di legge finalizzati allo sviluppo dei Fondi negoziali. In particolare, si impegnano mediante apposite iniziative a sollecitare le istituzioni deputate ad introdurre una minore tassazione dei rendimenti finanziari e a definire interventi normativi che, con precise garanzie a tutela del risparmio previdenziale e della sua rivalutazione, favoriscano gli investimenti nell’economia reale in modo da consentire migliori rendimenti finanziari per i lavoratori ed un sostegno alla crescita economica del nostro Paese. Le parti si impegnano, altresì, a perseguire una politica che favorisca gli investimenti socialmente responsabili. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

257 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il contratto collettivo della Metalmeccanica Confindustria individua il Fondo COMETA come Fondo di Previdenza Complementare di categoria (negoziale), definendolo il più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore della Metalmeccanica. Il Fondo COMETA è, come tutti i Fondi di previdenza complementare, ad adesione volontaria, dedicato ai soli lavoratori ai quali si applichi il CCNL della Metalmeccanica Confindustria. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

258 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il CCNL prevede che, a decorrere dall’1/06/2017, le Aziende del settore contribuiscano alla posizione previdenziale integrativa dei lavoratori iscritti a COMETA, con il versamento di un importo, calcolato sui minimi contrattuali, pari al 2% (percentuale variabile a seconda del settore – si veda successiva scheda riepilogativa). Detta contribuzione aggiuntiva a carico azienda è dovuta solo per i lavoratori iscritti che a loro volta versino un contributo aggiuntivo almeno pari all’1,2%, importo da trattenere mensilmente nella busta paga e successivamente versato al Fondo. Resta salva la possibilità per il lavoratore di scegliere un’aliquota di contribuzione a proprio carico più alta rispetto all’1,2%. In questo caso il contributo a carico azienda rimane fissato all’1,2% (o differente in funzione del settore – v. infra). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

259 100% Se la prima occupazione è successiva al 28/04/1993
Il CCNL ribadisce inoltre ciò che già è disciplinato dalla norma in materia di previdenza complementare, per i soggetti già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993. Questi lavoratori possono optare, all’atto dell’iscrizione al Fondo COMETA, per il versamento di una quota annua di TFR pari al 40%. Tutti gli altri lavoratori che siano stati iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria in data successiva dovranno destinare l’intera quota di TFR. La percentuale di versamento dipende dalla prima occupazione del lavoratore: 100% Se la prima occupazione è successiva al 28/04/1993   a scelta tra il 40% e il 100% se la prima occupazione è precedente al 29/04/1993 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

260 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’iscrizione di un lavoratore al Fondo COMETA prevede il versamento di un importo una tantum di € 5,16 a carico azienda e € 5,16 a carico lavoratore a titolo di quota di iscrizione. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

261 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

262 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

263 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

264 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

265 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

266 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

267 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

268 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

269 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

270 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
IL CCNL individua delle buone prassi da tenere in Azienda sulla diffusione dell’informazione in materia di previdenza complementare. Sollecita infatti le Aziende ad informare annualmente tutti i lavoratori ancora non iscritti sull’esistenza del Fondo COMETA e sui vantaggi derivanti dall’iscrizione al Fondo stesso, con la consegna anche di materiale e schede informative la cui predisposizione è demandata al Fondo. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

271 CCNL Metalmeccanica Confapi
CAPITOLO SESTO - Retribuzione ed altri istituti economici Art. 48 Previdenza complementare 1) Iscrizione I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Aziende di seguito denominato "FONDAPI" costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

272 2) Contribuzione a carico dell’azienda
A favore dei lavoratori iscritti, compresi gli apprendisti, le aziende contribuiscono con un’aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8.a e la 9.a categoria, di seguito denominato "retribuzione FONDAPI", pari: all’1% dall’1/7/1998 al 31/12/1999; all’1,2% a decorrere dall’1/1/2000; all’1,6% a decorrere dall’1/1/2013; all’1,80% a decorrere dall’1/6/2018; al 2,00% a decorrere dall’1/1/2020. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

273 3) Contribuzione a carico del lavoratore
I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un’aliquota pari alle seguenti percentuali, ragguagliate alla "retribuzione Fondapi": 1% dal 1/7/1998 al 31/12/1999; 1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000. Resta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi della normativa vigente, di optare per un’aliquota a proprio carico superiore, ragguagliata alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in seguito denominata ‘’retribuzione TFR’’. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

274 4) Quota del trattamento di fine rapporto
A favore dei medesimi lavoratori, l’azienda verserà a Fondapi il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all’atto dell’iscrizione a Fondapi per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo pensione pari al 40%. L’obbligo contributivo e di devoluzione del TFR così come sopra disciplinato, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al FONDAPI. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

275 5) Calcolo dei contributi
Contributo a carico dell'azienda e contributo minimo a carico del lavoratore Il contributo a carico dell’azienda ed il contributo minimo a carico del lavoratore sono calcolati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173 la "retribuzione FONDAPI". Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili: le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto di eventuali ore non lavorate e non retribuite; le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di: a) festività retribuite cadenti in giornate non lavorative; b) ex festività del 4 novembre; c) indennità sostitutiva di ferie; d) permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione; e) indennità di mancato preavviso;

276 Maggiore contributo facoltativo a carico del lavoratore
le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l’azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di: cassa integrazione guadagni; maternità facoltativa; malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal Contratto Nazionale di Lavoro. Maggiore contributo facoltativo a carico del lavoratore Il maggiore contributo facoltativo a carico del lavoratore, da lui scelto, è calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione del trattamento di fine rapporto ("retribuzione TFR"). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

277 6) Trasmissione delle domande di adesione
Fino all’autorizzazione del Fondo le aziende sono obbligate a trasmettere a Fondapi le domande raccolte entro il sedicesimo giorno del mese successivo all’iscrizione. Successivamente varranno le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dall’Accordo integrativo del 30 marzo 1998. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

278 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
7) Norma transitoria La presente norma transitoria troverà applicazione solo per i lavoratori iscritti al FONDAPI entro il 31 maggio 2000, od entro la data dell’ultima autorizzazione della COVIP se precedente, ed ancora in forza alla data di decorrenza dei versamenti al FONDAPI stabilita dai suoi organi amministrativi in funzione delle autorizzazioni concesse dalla COVIP. Per tali lavoratori, le aziende contribuiranno a FONDAPI con aliquote mensili, incrementate di 0,8 punti rispetto a quanto previsto nel presente articolo da calcolarsi sulla "retribuzione FONDAPI". Tale maggior contributo verrà versato a FONDAPI per un numero di mensilità pari alla somma delle aliquote contributive mensili a carico dell’azienda che sarebbero state dovute, in base agli elementi di cui al punto 5), per il periodo intercorrente dal 1° luglio 1998, o dalla data di assunzione se successiva, e la data di decorrenza dei versamenti a FONDAPI divisa per il coefficiente 0,8. Qualora il lavoratore iscritto sia stato assunto successivamente alla data del 1/07/1998 non sarà considerata utile, per il mese di assunzione, la frazione del mese inferiore a 16 giorni mentre si considererà mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

279 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il rapporto tra la somma delle aliquote contributive che sarebbero state dovute ed il coefficiente 0,8 che determina il numero dei versamenti incrementati, sarà arrotondato per eccesso. Per gli iscritti entro il 31 maggio 2000 la quota del 40 per cento del TFR da destinare al Fondo per il 2000 sarà maggiorata di un punto e mezzo per ogni mese del 1999 a partire dal mese successivo alla data di iscrizione al Fondo. Resta inteso che il contributo a carico del lavoratore decorrerà dal mese successivo all’autorizzazione all’esercizio da parte della COVIP. 8) Norma di rinvio Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia stipulati da UNIONMECCANICA e da FIM-FIOMUILM per quanto qui non modificato. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

280 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
FONDAPI è il Fondo di previdenza complementare negoziale per il settore della Metalmeccanica Piccola Industria. L’adesione da parte dei lavoratori, come nel caso di tutti i Fondi di Previdenza Complementare, è su base volontaria e possibile (secondo la previsione del CCNL) al termine del periodo di prova. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

281 elemento retributivo per 8^ e 9^ categoria.
Oltre alla destinazione del TFR maturato dalla data di iscrizione, il lavoratore versa una contribuzione aggiuntiva, trattenuta mensilmente in bista paga e successivamente versata al Fondo, calcolata con un’aliquota pari all’1,2% della ‘’retribuzione Fondapi’’. “Retribuzione Fondapi” = minimi tabellari + elemento distinto della retribuzione + indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8^ e 9^ categoria. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

282 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

283 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Di seguito si riportano le aliquote contributive vigenti suddivise per categorie. Legenda: “Retribuzione Fondapi” = minimi tabellari + elemento distinto della retribuzione + indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8^ e 9^ categoria. “Retribuzione TFR” = retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto “elemento retributivo nazionale” = minimo tabellare + elemento distinto della retribuzione Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

284 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
INSERIRE TITOLO Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

285 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
INSERIRE TITOLO Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

286 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
INSERIRE TITOLO Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

287 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
INSERIRE TITOLO Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

288 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

289 CCNL Metalmeccanica Confindustria
Titolo IV – Retribuzione ed altri istituti economici Art. 16 Assistenza sanitaria integrativa A decorrere dal 1° ottobre 2017, e fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8, tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa MètaSalute costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta. I lavoratori assunti successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile così come definite nel Regolamento di mètaSalute. Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

290 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali. La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i periodi di congedo parentale, per i periodi di sospensione per i quali è corrisposta la retribuzione e/o l’indennità a carico dell’istituto previdenziale, per i lavoratori sospesi che beneficiano dell’istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/1991 ovvero ai sensi dell’articolo 7, legge n. 604/1966, che beneficiano della NASPI. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

291 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’iscrizione al Fondo e la messa in copertura con la polizza sanitaria di mètaSalute è altresì prevista per i lavoratori distaccati all’estero qualora il lavoratore o i suoi familiari fiscalmente a carico non godano di una polizza sanitaria predisposta dall’azienda. Potranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto. In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2017 a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

292 DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Nel caso in cui vi siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a mètaSalute si applica quanto previsto dal primo comma; per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 156 euro annui entro il 31 dicembre 2017. DICHIARAZIONE DELLE PARTI Ai fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l’importo di 156 euro annui, includendo la copertura per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali, costituiscono l’unico parametro di riferimento per il confronto con altre forme di assistenza sanitaria integrativa fornite da eventuali diversi gestori. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

293 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Dal 1° ottobre 2017 è stata introdotta l’Assistenza sanitaria integrativa obbligatoria per tutti i lavoratori in forza alla medesima data ai quali si applichi il contratto collettivo della Metalmeccanica Confindustria. Posto che il lavoratore ha la facoltà di esercitare rinuncia scritta, in assenza l’Azienda deve iscrivere i lavoratori al fondo mètaSalute, individuato dal CCNL come Fondo di categoria per l’assistenza sanitaria integrativa. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

294 I lavoratori che hanno diritto all’iscrizione sono:
tutti i lavoratori a tempo indeterminato non in prova (anche part-time) gli apprendisti i lavoratori con contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi (l’iscrizione si prolunga in caso di proroga del contratto) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

295 La contribuzione è dovuta anche nel caso di:
La contribuzione è esclusivamente a carico azienda di importo pari a € 156,00 annui, da versare in 12 quote mensili di pari importo (€ 13,00). La contribuzione è dovuta anche nel caso di: Malattia del lavoratore Congedo parentale Periodi di sospensione con retribuzione/indennità a carico INPS Trattamento CIG (CIGO e CIGS) Cessazione per licenziamento collettivo o individuale che comporti la percezione di NASPI: in questo caso la contribuzione è dovuta per un massimo di 12 mesi Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

296 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Sono coperti dalla polizza anche i familiari del lavoratore, fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto (unioni civili ex legge 76/2016), anche in caso di distacco all’estero del lavoratore nell’eventualità che il datore di lavoro non abbia predisposto una polizza sanitaria ad hoc. Al fondo possono iscriversi anche i familiari non fiscalmente a carico e i conviventi di fatto che facciano parte del nucleo familiare: in questo caso la contribuzione non sarà a carico dell’azienda ma del familiare che si iscrive autonomamente. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

297 Il versamento dei contributi:
Il versamento mensile della contribuzione deve essere effettuato entro il 20 del mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018, e dovrà essere pari alla quota contrattualmente stabilita moltiplicata per il numero dei lavoratori iscritti, non essendo previste contribuzioni ridotte. I lavoratori iscritti per cui è dovuta la contribuzione sono quelli comunicati al Fondo secondo quanto previsto dal Regolamento 2018. Il versamento dei contributi deve essere effettuato utilizzando le procedure di pagamento MAV specificate nel Manuale Aziende presente nell’Area Riservata sul sito di mètaSalute. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

298 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il CCNL individua l’importo della contribuzione a mètaSalute (€ 156,00 annui) come unico riferimento per paragonare eventuali altre forme di assistenza sanitaria integrativa eventualmente già istituite in azienda (anche in funzione di contrattazione aziendale) o in fase di istituzione. La valutazione del fatto che un’altra polizza, diversa da mètaSalute, sia idonea a soddisfare l’esigenza di copertura sanitaria integrativa rispetto al servizio sanitario nazionale individuata dal CCNL, deve basarsi sul solo importo della contribuzione, rimanendo estranea ad altre valutazioni di carattere qualitativo della copertura stessa. Pertanto, in caso di presenza di altre forme di assistenza sanitaria integrativa, il datore di lavoro (entro il 31/12/2017) deve armonizzare la contribuzione portandola ad una misura almeno pari ai 156 euro previsti da mètaSalute . Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

299 CCNL Metalmeccanica Confapi Ipotesi di accordo 3/7/2017
Sanità integrativa, salute, prevenzione e benessere (Articolo modificato dal Verbale di accordo 18/12/2017) Unionmeccanica e Fim Fiom e Uilm, concordano di istituire a decorrere dall’1/1/2018 prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione e benessere, per i lavoratori in forza alla medesima data a cui si applica il presente CCNL, fatta salva la volontà di esercitare rinuncia scritta, erogate con modalità da definire anche in rapporto con l’Ente Bilaterale Metalmeccanici per le piccole e medie imprese industrie metalmeccaniche, - EBM - di cui al cap. primo, punto G del CCNL. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

300 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
A partire da tale data tutti i lavoratori avranno diritto alle prestazioni sanitarie integrative, come verranno definite da Unionmeccanica e Fim Fiom Uilm. Hanno diritto a tali prestazioni i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di assunzione; in tale caso le prestazioni sanitarie integrative sono automaticamente prolungate in caso di proroga del contratto. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

301 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Per i suddetti lavoratori è prevista, a decorrere dall’1/1/2018 una contribuzione pari a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro l’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/5/2016 con analoghe condizioni reddituali. La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimi di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge n. 604/1966, che beneficiano della Naspi. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

302 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Unionmeccanica e Fim Fiom e Uilm definiranno, nell’attuazione del presente articolo e anche in raccordo con EBM, modalità che prevedano la possibilità per i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare, ivi compresi i conviventi di fatto, di accedere alle prestazioni sanitarie integrative con copertura a loro totale carico. Unionmeccanica e Fim Fiom e Uilm si incontreranno entro il mese di giugno 2019 per verificare l’andamento dell’assistenza sanitaria integrativa così come definita e valutare la congruità degli importi corrisposti in relazione alle prestazioni. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

303 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Unionmeccanica e Fim Fiom e Uilm valuteranno in sede di EBM la possibilità di ulteriori prestazioni. In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dall’1/1/2018 a 60 euro annui ( suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro l’una). Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, per i lavoratori non coperti si applica quanto previsto dal presente articolo ai commi ____; per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 60 euro annui entro il 31/3/2018. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

304 - Dichiarazione delle Parti -
Ai fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l’importo di 60 euro annui costituisce l’unico parametro di riferimento per il confronto con altre forme di assistenza sanitaria integrativa (fornite dall’azienda da eventuali diversi gestori). Unionmeccanica-Confapi, e Fim-Cisl Fiom-Cgil Uilm-Uil con l'accordo di rinnovo del CCNL per la piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 3/7/2017 hanno istituito prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione e benessere per i lavoratori in forza al 1/1/2018 a cui si applica il sopra richiamato CCNL stabilendo allo scopo una contribuzione a decorrere dal 1/1/2018 pari a 60 € annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 € l'una) a totale carico dell'azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n.76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

305 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Considerato l'approssimarsi della scadenza del 1/1/2018, nelle more di definire le modalità di versamento della suddetta quote di contribuzione le Parti concordano di differire il primo versamento al mese di aprile 2018, data alla quale l'azienda effettuerà anche il conguaglio delle quote riferite ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 in un'unica soluzione per un importo pari a 20 € per lavoratore. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

306 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’ipotesi di accordo 3/7/2017, successivamente modificato dal Verbale di accordo 18/12/2017, ha previsto l’attivazione di una forma di Sanità integrativa, salute, prevenzione e benessere per i lavoratori della metalmeccanica piccola industria. Le modalità di contribuzione, di adesione, lavoratori coinvolti e i loro familiari, ricalcano nella sostanza la previsione del CCNL della Metalmeccanica Confindustria. La differenza sostanziale sta nell’importo della contribuzione che in questo caso è previsto pari a 60,00 euro annui da suddividere in 12 quote mensili di pari importo (€ 5,00 al mese). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

307 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La previsione dell’ipotesi di accordo del 3/7/2017 ricalca il CCNL Confindustria anche per quanto riguarda le ipotesi di prosecuzione della contribuzione in occasione di eventi sospensivi della prestazione lavorativa (malattia, CIG, licenziamento collettivo e individuale). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

308 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Con accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2017 (Unionmeccanica – Confapi, e Fim – Fiom – Uilm), hanno stabilito il differimento ad aprile 2018 del versamento delle quote per la sanità integrativa. Ad aprile 2018 dovranno essere versate anche le quote relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2018 per un totale quindi di complessivi 20,00 euro per lavoratore. Ad oggi pertanto non è stato ancora individuato il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa di riferimento e di conseguenza le modalità di iscrizione e di versamento della contribuzione. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

309 d) Formazione continua obbligatoria dei lavoratori
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

310 CCNL Metalmeccanica Confindustria
TITOLO SESTO – Assenze permessi e tutele Art. 7 – Formazione continua Le parti considerano strategico l’investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione continua, finalizzata ad aggiornare, perfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali a partire da una campagna diffusa di recupero del gap sulle competenze digitali, in stretta connessione con l’innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e del lavoro. A far data dal 1° gennaio 2017 le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite, realizzabili secondo le modalità di erogazione individuale da Fondimpresa, elaborando progetti aziendali, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

311 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La formazione in materia di sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81 del 2008 non è computabile ai fini del presente comma. Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato entro la fine del secondo anno del triennio, che non siano stati coinvolti in percorsi formativi di cui al comma 2 entro la medesima data e per i quali non sia programmato un coinvolgimento entro il terzo anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza delle ore sopra quantificate, 24 ore pro-capite, di cui 2/3 a carico dell’azienda, per partecipare ad iniziative di formazione continua. Il diritto soggettivo di cui al comma precedente, sarà esigibile per iniziative formative sulle quali l’azienda, anche d’intesa con la RSU, ha dato informazione ai lavoratori o, in subordine, per partecipare a iniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

312 Le iniziative di cui al comma 4 devono essere realizzate da:
Enti di cui all’art. 1 della legge 40/1987 riconosciuti dal Ministero del Lavoro; Enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di svolgere attività di formazione continua; Enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative; Università pubbliche e private riconosciute e Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore; L’azienda. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

313 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Al fine della fruizione del diritto soggettivo, durante il terzo anno del triennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare, producendo, su richiesta dell’azienda, la documentazione necessaria all’esercizio del diritto soggettivo di cui al presente articolo. Le ore eventualmente non fruite, non saranno cumulabili con le ore di competenza del successivo triennio, salvo che non siano state fruite per esigenze tecnico-organizzative, compreso il superamento della percentuale massima complessiva di assenza contemporanea di cui al comma 10 del presente articolo. Le iniziative formative svolte saranno debitamente documentate dall’ente erogatore o dall’azienda e saranno registrate in applicazione della normativa vigente. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

314 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Per le iniziative formative di cui al comma 4, l’azienda, anche integrando le risorse pubbliche e private a disposizione, sosterrà direttamente i costi fino ad un massimo di 300 euro. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle iniziative formative di cui al presente articolo e all’art. 8, salvo diverta intesa aziendale, saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari saranno arrotondati all’unità superiore. Le parti si impegnano, per quanto di loro competenza, a dare opportuna diffusione delle novità normative in materia di formazione continua. Le Commissioni Paritetiche, Aziendali, Territoriali e Nazionale, di cui all’art. 6, Sezione prima, effettueranno il monitoraggio dell’attuazione del presente articolo secondo quanto ivi specificato. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

315 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, sarà oggetto di informativa alla RSU. Eventuali divergenze circo l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la RSU. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza tra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata – in unico grado – alla decisione della Commissione territoriale di cui all’art. 6, punto 6.2, Sezione prima. La Commissione territoriale decide all’unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

316 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’intento alla base della nuova previsione della formazione continua per i lavoratori della metalmeccanica, introdotta con il rinnovo contrattuale e prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2017, è quello di recuperare il gap sulle competenze digitali alla luce dell’innovazione tecnologica e organizzativa dei processi produttivi del settore. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

317 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La necessità di formare costantemente i lavoratori in materie di natura linguistica, digitale, tecniche o gestionali è sintetizzata in un obbligo formativo, di competenza dell’azienda prioritariamente, da svolgersi nell’arco di periodi triennali per un ammontare di 24 ore. Non è previsto un sistema sanzionatorio per le aziende che non adempiano al nuovo obbligo formativo, posto che la mancanza del rispetto della previsione contrattuale potrebbe far scattare in capo all’aziende tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto integrale del CCNL (si pensi ad esempio alla fruizione di agevolazioni contributive, ma non solo). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

318 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
I lavoratori coinvolti dalla nuova formazione continua sono esclusivamente quelli con contratto a tempo indeterminato. Sorge dunque il quesito se debbano essere coinvolti anche gli apprendisti, che per previsione normativa sono a tempo indeterminato, ma che già sottostanno ad una formazione obbligatoria (in questo caso effettivamente e non solo teoricamente) prioritariamente programmata ed attuata secondo il piano formativo individuale. Ci si chiede se la formazione continua dell’art. 7 debba essere erogata anche agli apprendisti, in aggiunta alla formazione endemica della particolare forma contrattuale. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

319 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
I lavoratori, nell’inerzia dell’azienda, possono attivarsi per partecipare a iniziative formative, che dovranno essere vagliate dal datore di lavoro e dalle rappresentanze sindacali, per valutarne la coerenza (della materia prescelta) con quanto previsto dal CCNL. IL CCNL individua la formazione continua come un diritto soggettivo, che il lavoratore può esercitare, chiedendo l’autorizzazione a svolgere formazione esterna all’azienda entro 10 lavorativi prima dell’inizio del corso. Questo ove entro la fine dei primi due anni il lavoratore stesso non sia stato coinvolto dal datore di lavoro in percorsi formativi e nel caso in cui lo stesso datore non abbia programmato formazione per il terzo anno. Le 24 ore cui il lavoratore ha diritto saranno per 2/3 a carico dell’azienda. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

320 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il costo massimo previsto in carico all’azienda è di 300 euro, anche ad integrazione di offerta formativa finanziata pubblica o privata. Il CCNL prevede il coinvolgimento delle RSU, ove presenti, nella programmazione della formazione nonché nella diffusione dell’informativa ai lavoratori sul nuovo adempimento previsto. Al fine di non ostacolare i processi produttivi e organizzativi aziendali il CCNL individua un numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente assentarsi dall’azienda per la formazione: 3% dei lavoratori a tempo indeterminato in forma presso la stessa unità produttiva, con arrotondamento dei valori frazionari all’unità superiore in caso di aziende sotto i 200 dipendenti. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

321 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La formazione può essere erogata da Enti privati riconosciuti dal Ministero del Lavoro, enti accreditati presso le Regioni, enti certificati per la progettazione ed erogazione delle attività formative, università e istituti tecnici nonché dall’azienda stessa. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

322 CCNL Metalmeccanica Confapi
CAPITOLO SETTIMO - Malattia, infortunio e congedi Formazione Continua Le Parti ritengono la formazione continua elemento essenziale e costitutivo per lo sviluppo delle aziende e dei lavoratori in una prospettiva che intende colmare il divario oggi esistente fra le competenze digitali e il rapporto stretto e coesivo con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo nelle aziende e nel lavoro prestato dai lavoratori. La formazione continua sarà in tal senso indirizzata ad aggiornare, perfezionare e sviluppare conoscenze e competenze professionali finalizzata a quanto indicato al comma 1 del presente articolo. A far data dall’1/11/2017 i lavoratori in forza a tempo indeterminato parteciperanno a percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite nell'arco di ogni triennio, realizzabili secondo le modalità che verranno elaborate congiuntamente al Fapi, elaborando progetti aziendali ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

323 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La formazione in materia di sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 non è computabile ai fini della formazione di cui tratta il presente comma. Per le iniziative formative di cui al comma precedente, le aziende aderenti alI'Ebm beneficeranno di un contributo fino ad 1/3 del monte ore di cui sopra. Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, entro la fine del secondo anno del triennio, che non siano stati coinvolti in percorsi formativi di cui al comma 3 entro la medesima data e per i quali non sia programmato un coinvolgimento entro il terzo anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza delle ore sopra quantificate, 24 ore pro capite, di cui 2/3 a carico dell'azienda per partecipare a iniziative di formazione continua. Il diritto soggettivo sarà esigibile per iniziative formative sulle quali l'azienda, anche d'intesa con le R.S.U., ha dato informazione ai lavoratori o, in subordine per partecipare ad iniziative formative finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali impiegabili in modo apprezzabile nel contesto lavorativo dell'azienda. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

324 Le iniziative di cui al comma 5 devono essere realizzate da:
a) enti di cui all'art. 1 della legge 40/1987 riconosciuti dal Ministero del Lavoro; b) enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di svolgere attività di formazione continua; c) enti in possesso delle certificazioni di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative; d) Università pubbliche e private riconosciute e Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore; e) L'azienda. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

325 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Al fine della fruizione del diritto soggettivo, durante il terzo anno del triennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività formativa alla quale intende partecipare, producendo, su richiesta dell'azienda, la documentazione necessaria all'esercizio del diritto soggettivo di cui al presenta articolo. Le ore eventualmente non fruite, non saranno cumulabili, con le ore di competenza del successivo triennio, salvo che non siano state fruite per ragioni esogene tecnico organizzative, compreso il superamento della percentuale massima complessiva di assenza contemporanea di cui al comma 12 del presente articolo. Le iniziative formative saranno svolte debitamente documentate dall'ente erogatore o dall’azienda e saranno registrate in applicazione delle norme vigenti. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

326 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Per le iniziative formative di cui al comma 5 l'azienda, anche integrando le risorse pubbliche e private a disposizione sosterrà direttamente i costi fino ad un massimo di 300 euro. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle iniziative formative ci di cui al presente articolo e all'art. 58, salvo diverse intese aziendali, saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultati dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Le parti si impegnano a dare opportuna diffusione delle novità normativa in materia di formazione continua. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

327 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La Commissione nazionale e Provinciale per la formazione professionale e la formazione continua effettueranno il monitoraggio dell'attuazione del presente articolo secondo quanto ivi specificato. L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, sarà oggetto di informativa alla R.S.U.. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto dell'esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Unitaria. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - alla decisone della Commissione Provinciale per la formazione professionale e formazione continua. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

328 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’Ipotesi di accordo 3/7/2017 introduce anche per il settore della metalmeccanica piccola industria l’obbligo della formazione continua obbligatoria per i lavoratori a tempo indeterminato. La previsione dell’accordo ricalca sostanzialmente nelle modalità di erogazione, nelle materie e nei soggetti coinvolti la previsione del CCNL della metalmeccanica Confindustria. Unica differenza di rilievo rispetto al CCNL Metalmeccanica Confindustria è la decorrenza dell’obbligo formativo, che per CONFAPI è individuata dal 1° novembre 2017. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

329 3. STRUMENTI PER LA PERSONALIZZAZIONE AZIENDALE
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

330 a) Contratti di prossimità
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

331 a) Contratti di prossimità
Il contratto di prossimità – introdotto dall’art. 8 del d.l. n. 138/2001, conv. in legge n. 148/2011 – è stato concepito come strumento per adattare gli istituti normativi e contrattuali alle specifiche esigenze delle singole aziende, consentendo perciò alle stesse di “infrangere”, pur entro certi limiti, il principio cardine della norma di legge inderogabile e del perimetro fissato dai CCNL. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

332 a) Contratti di prossimità
Uno degli aspetti più innovativi – oltre all’attribuzione di un ambito di efficacia erga omnes, o meglio ultra partes – è senz’altro costituito dal potere attribuito alla contrattazione di secondo livello di disciplinare tali materie derogando, anche in peius, sia alla disciplina legale che a disciplina contrattuale nazionale. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

333 a) Contratti di prossimità
PRIMA Nell’ambito dell’Ordinamento intersindacale, a partire dal Protocollo Storico del 23 luglio 1993, la ripartizione di competenze tra contratto nazionale e la contrattazione decentrata, è sempre stata improntata alla centralità del CCNL ed alla funzione integrativa del contratto decentrato, la cui area di intervento è stata sempre definita in termini di delega. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

334 a) Contratti di prossimità DOPO
L’art. 8 della legge 148/2011 rivoluziona il sistema delle fonti del diritto del lavoro: i contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti soltanto da alcuni soggetti sindacali, possono, in relazione a determinate materie, avere efficacia derogativa generale della legge e del CCNL. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

335 Trattasi di un cambiamento epocale, che:
Trattasi di un cambiamento epocale, che: - amplia enormemente i poteri dell'autonomia collettiva a livello decentrato, - introduce sostanzialmente un principio di fungibilità tra legge e contratto collettivo Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

336 4 specifici presupposti di liceità.
Il contratto di prossimità diventa fonte che prevale sulla legge e sui Ccnl, purché sussistano 4 specifici presupposti di liceità. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

337 Presupposti di liceità
La contrattazione di prossimità ex art. 8, legge n. 148/2011 soggiace ai seguenti 4 presupposti: Requisiti soggettivi: le OO.SS. legittimate a stipulare Requisiti oggettivi: ambiti e materie predeterminate Finalità: i c.d. “vincoli di scopo” obiettivi convenuti dai soggetti stipulanti Limiti ordinamentali: vincoli costituzionali e sovra-nazionali Presupposti di liceità Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

338 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
1. Requisiti soggettivi I contratti collettivi di prossimità sono sottoscritti “a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l‘Accordo interconfederale del 28 giugno 2011”. La norma rinvia ai criteri di accertamento di rappresentatività di cui all’Accordo 28 giugno 2011. Ciò vuol dire che – nell’attesa dei dati ufficiali – continueranno a valere gli indici presuntivi di maggiore rappresentatività comparata elaborati dalla prassi interpretativa amministrativa e giurisprudenziale. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

339 Rappresentatività ed efficacia ultra partes
1. Requisiti soggettivi Rappresentatività ed efficacia ultra partes Appurato il requisito di maggiore rappresentatività comparativa della compagine sindacale firmatari del contratto collettivo di prossimità, si può ritenere che esso avrà efficacia generalizzata per tutti i lavoratori appartenenti all’impresa cui esso si applica. Non occorre che firmino tutte le sigle sindacali comparativamente più rappresentative. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

340 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
2. Requisiti oggettivi Gli accordi aziendali o territoriali di prossimità possono avere ad oggetto le MATERIE elencate dall’art. 8, L. n. 148/2011. Le MATERIE nelle quali può essere esercitata la contrattazione collettiva in deroga sono molto ampie ed attengono in generale all'ORGANIZZAZIONE del LAVORO e della PRODUZIONE Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

341 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
2. Requisiti oggettivi Materie inerenti: agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell'orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

342 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
2. Requisiti oggettivi Si realizza una indebita invasione di campo rispetto all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, nel quale le MATERIE sulle quali può esercitarsi la deroga sono fissate dai CCNL, mentre ora sono stabilite dalla legge. Le discipline rispetto alle quali è possibile la deroga con efficacia generalizzata sono talmente ampie da riguardare tutti gli aspetti più importanti relativi all'organizzazione del lavoro e della produzione e tali da incidere anche su normative essenziali dei rapporti individuali di lavoro. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

343 3. Finalità: obiettivi convenuti dai soggetti stipulanti
LE FINALITÀ (C.D. VINCOLI DI SCOPO) DELLA DEROGA SONO MOLTO AMPIE maggiore occupazione qualità dei contratti di lavoro adozione di forme di partecipazione dei lavoratori emersione del lavoro irregolare incrementi di competitività e salario gestione delle crisi aziendali e occupazionali investimenti e avvio di nuove attività Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

344 4. Limiti ordinamentali: vincoli costituzionali e sovra-nazionali
“Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Non è agevole definire i limiti di rango costituzionale e sovra-nazionali Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

345 Non è agevole definire tali limiti
Per più ragioni: 1) Pressoché tutto il sistema giuslavoristico è formato da norme di derivazione costituzionale e/o sovranazionali (comunitarie). 2) L’art. 8 apre uno scenario di totale incertezza giuridica, sia per i lavoratori che per le imprese: chi è il soggetto legittimato al controllo?? Nell’ipotesi in cui l’accordo di prossimità preveda clausole derogatorie sulla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, il potere di contestazione dell’accordo è legittimamente esercitato dagli organi ispettivi degli enti previdenziali, ex d.lgs. n. 124/2004 Il controllo circa il rispetto dei vincoli costituzionali è invece rimesso al Giudice Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

346 Non è agevole definire tali limiti
Per più ragioni: (…) 3) L’individuazione di tali limiti, in alcune ipotesi agevole, non lo sarà in altre situazioni: ad esempio quando occorrerà desumere i vincoli dalla Costituzione, dai Trattati UE o dalle “convenzioni internazionali sul lavoro” in via interpretativa, vi potranno essere notevoli incertezze nel valutare se ed in che misura queste limitazioni sono state rispettate. Di qui , il rischio di contenziosi che ampliano la discrezionalità del giudice e che incrementano le incertezze nel sistema. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

347 Ma quali possono essere contrattazione in deroga ?
le materie oggetto di contrattazione in deroga ? Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

348 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
- Ampliare il periodo di prova; - Aumentare la durata dell'apprendistato prima dell'assunzione definitiva; Introdurre nuove ipotesi per la fruizione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato; Modificare i criteri (legali e contrattuali di primo livello) di classificazione del personale; PORTATA DEROGATORIA: CASISTICA ESEMPLIFICATIVA Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

349 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
- Ridurre l'entità delle maggiorazioni per lavoro straordinario rispetto alle misure stabilite dalla contrattazione nazionale; - Prevedere l'esclusione dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto di voci aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto di categoria; - Prevedere la liberazione del vincolo di solidarietà negli appalti; - Prevedere la sospensione, in presenza di situazioni di crisi, dei meccanismi di accumulo di ferie/permessi e delle forme integrative di assistenza sanitaria. PORTATA DEROGATORIA: CASISTICA ESEMPLIFICATIVA Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

350 Sul versante degli istituti normativi:
Per alcuni istituti si registra un superamento di utilità della contrattazione di prossimità per effetto di disposizioni legislative: demansionamento, controlli a distanza, etc. Per altri istituti si segnala una vasta utilità: Modifica orario di lavoro, in deroga al d.lgs. n. 66/2003 e ai CCNL Modifica e/o sostituzione sistema CCNL di inquadramento del personale, con uno più confacente alle peculiarità aziendali Accesso a contratti di lavoro flessibili in deroga ai vincoli e/o limiti: lavoro intermittente (presupposti oggettivi e soggettivi); contratti a termine (limite di contingentamento, diritto di precedenza, etc.); part-time (limiti al lavoro supplementare e clausole elastiche). Regime di solidarietà negli appalti: cfr. Accordo ILVA S.p.A. sulla liberazione del vincolo di solidarietà negli appalti (27 settembre 2011). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

351 Sul versante degli istituti normativi: Quali i possibili limiti ?
Per quanto riguarda l’orario di lavoro, non potrà essere derogato il principio del riposo minimo di 11 ore, di quello settimanale delle 24 ore cumulate con quello delle 11 ore, del periodo di ferie minimo di 4 settimane e della sua non monetizzibilità, della necessità che i ritmi di lavoro siano tali da rispettare “l’adeguamento del lavoro all’essere umano” e così via (trattandosi di regole contenute nella direttiva europea 03/88/CE). Questo, ovviamente, purché non si tratti delle ipotesi derogatorie che sono previste dall’art. 17 della direttiva, che consente, entro certi limiti, di introdurre eccezioni alle regole indica. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

352 Sul versante retributivo (e contributivo):
Non potrà essere violato il principio della sufficienza e della proporzionalità previsto dall’art. 36 Cost. Dunque, i contratti di prossimità potrebbero derogare alla retribuzione contrattuale sino al limite della c.d. giusta retribuzione ex art. 36 Cost. (c.d. retribuzione costituzionale), individuata dalla giurisprudenza negli elementi fissi (cd. paga base), al netto di tutti quegli altri elementi che concorrono a formare la retribuzione contrattuale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

353 Sul versante retributivo (e contributivo):
Così infatti l’orientamento consolidato di legittimità: In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice del merito … non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve limitarsi alla retribuzione minima tabellare con esclusione degli istituti retributivi legati all’autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale. Vi rientra invece la tredicesima come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente. (Cass. 13 novembre 2009 n ) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

354 Sul versante retributivo (e contributivo):
La possibilità di rinegoziare “al ribasso” – in sede di contrattazione prossimità – il trattamento economico complessivo, ad esclusione degli elementi retributivi costituzionali, impone di indagare un ulteriore aspetto, su cui è stata richiamata l’attenzione del Ministero del Lavoro: 1) i contributi previdenziali dovuti e 2) l’accesso ai benefici normativi e contributivi Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

355 Sul versante retributivo (e contributivo):
1) contributi previdenziali dovuti Sul primo punto, resta fermo che – in virtù dell'art. 1, c. 1, D.L , n. 338, convertito con modif. dalla L , n. 389 – nell'ipotesi in cui i contratti di prossimità prevedano delle retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i contributi dovranno essere comunque calcolati su queste ultime. Min. Lav., Interpello n. 8/2016 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

356 Sul versante retributivo (e contributivo):
2) accesso ai benefici normativi e contributivi Permane, il problema di conciliare i contratti di prossimità con i benefici normativi e contrattuali, stante il disposto di cui all'art. 1, c. 1175, L , n. 296. Qui, però, il Ministero è apparso più permissivo: Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

357 Sul versante retributivo (e contributivo):
2) accesso ai benefici normativi e contributivi I contratti di prossimità che realizzino un peggioramento anche significativo delle condizioni normative e retributive fissate dal Ccnl – proprio perché in attuazione di una delega di legge ed in quanto siglati da OO.SS. dotate del requisito della maggiore rappresentatività comparativa – non precludono l’accesso ai benefici normativi e contributivi, se siglati nel rispetto dei limiti (soprattutto) costituzionali e dei requisiti statuti dal’art. 8, l. n. 148/2011. Min. Lav., Interpello n. 8/2016 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

358 CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA’ SETTORE METALMECCANICA
ESEMPIO DI CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA’ SETTORE METALMECCANICA Industria e Piccola e Media Industria Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

359 Accordo di prossimità sulla
Regolamentazione delle maggiorazioni retributive previste per il Lavoro Notturno dai CCNL Metalmeccanica: - CONFINDUSTRIA - CONFAPI Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

360 In entrambi i Ccnl si segnala la medesima
Definizione di LAVORO NOTTURNO: Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

361 CCNL Metalmeccanica INDUSTRIA 26.11.2016
FederMeccanica-Confindustria e CGIL-CISL-UIL Regolamentazione maggiorazioni retributive LAVORO NOTTURNO Fino alle 22: magg. 20% “a turno” e “non a turno”.; Oltre le 22: magg. 25% “a turno”; magg. 30% “non a turno” (attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantistiche, che richiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore); Notturno festivo: magg. 60% “non a turno” e “a turno”; magg. 65% oltre le 22 (attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantistiche, che richiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore) Notturno festivo con riposo compensativo: magg. 35% “non a turno” e “a turno”; magg. 40% oltre le 22 (attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantistiche, che richiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

362 CCNL Metalmeccanica PICCOLA e MEDIA INDUSTRIA
UnionMeccanica-Confapi e CGIL-CISL-UIL Regolamentazione maggiorazioni retributive LAVORO NOTTURNO Disciplina unificata: Fino alle 22: magg. 25% “a turno” e “non a turno”; Oltre le 22: magg. 35% “a turno” o “non a turno”; Notturno festivo: magg. 60% “non a turno”; magg. 55% “a turno”; Notturno festivo con riposo compensativo: magg. 35% “non a turno”; magg. 30% “a turno”. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

363 VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

364 VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO AI FINI RETRIBUTIVI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL RILANCIO DELLA ___________ s.r.l. In data 30 giugno 2017 presso la sede della _____________ s.r.l. (p.i ), si sono incontrati: per l’Azienda: il sig. _____________, in qualità di legale rappresentante; per i lavoratori: i componenti della RSA/RSU, sigg.ri __________, assistiti dalla OO.SS. di _______ (inserire sigla territoriale) in persona del Rappresentante Sindacale Sig. ______________________________. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

365 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Premesso che: - la ______ s.r.l. opera da anni nel campo dell’impiantistica industriale per il settore ferroviario, in particolare rivolgendosi alla realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici specifici, e ad altre attività richieste nell’ambito di commesse relative a servizi di impiantistica, assistenza e manutenzione del settore strategico occupato; - l’anzidetto settore vive da anni una fortissima concorrenza tra imprese altamente specializzate, anche estere, stante la portata internazionale delle commesse e delle gare pubbliche cui la ______ s.r.l. partecipa; - pur se in crescita, il settore espone le aziende ivi operanti come la ______ s.r.l. a molteplici complessità organizzative e ad ingenti rischi d’impresa legati soprattutto ad una fortissima esposizione finanziaria dovuta, tra le varie, ai pesanti ritardi con i quali le committenze saldano le fatture dei lavori svolti; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

366 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
- a tale diffusa e pressoché consolidata tendenza del settore si aggiunge poi un nuovo scenario che, per certi versi, preoccupa ancor di più l’azienda, minandone le certezze sul futuro andamento gestionale: la razionalizzazione e la revisione al ribasso dei termini economici dei bandi di gara approntati dalle Committenti; - tale scenario – unitamente alla presenza nei bandi di gara di imprese concorrenti provenienti da Paesi confinanti, notoriamente in grado di offrire i medesimi servizi a condizioni molto più competitive, in ragione del meno gravoso regime di tassazione sul lavoro – pongono la _______ s.r.l. nella condizione ineludibile di operare delle scelte organizzative che l’Azienda ritiene cruciali per la salvaguardia della propria competitività, e, forse, della sua stessa sopravvivenza; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

367 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
- rispetto a siffatte complesse vicende aziendali, la ________ s.r.l. ha sin da subito inteso coinvolgere e rendere partecipi del processo decisionale i lavoratori, onde addivenire così ad una razionalizzazione “condivisa” del costo del lavoro, rivedendo in chiave partecipativa quegli emolumenti retributivi accessori e variabili che più incidono sugli anzidetti obiettivi di competitività produttiva e salariale, anche per poter così favorire la creazione ed il consolidamento di nuovi posti di lavoro; - la situazione è stata così esposta alle RSA che, in qualità di organismo attraverso cui è garantita istituzionalmente la presenza del sindacato in azienda, si è responsabilmente dichiarato disponibile ad un confronto costruttivo sui temi e sulle complesse questione sollevate dall’Azienda; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

368 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
- nel corso di recenti incontri sindacali tra le R.S.A. e l’Amministrazione della Società, quindi, le Parti hanno condiviso la necessità di una rigida politica di contenimento dei costi e di indirizzo delle capacità aziendali verso la massima efficienza e competitività, così da garantire la permanenza dell’Azienda sul mercato e, al contempo, facilitare il consolidamento della forza lavoro anche attraverso la stabilizzazione di alcune unità lavorative precarie; le Parti hanno dunque convenuto la definizione di un Accordo aziendale finalizzato alla regolamentazione condivisa dell’istituto del lavoro notturno ai fini retributivi, in deroga alle disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti dalle Piccole e Medie Industrie Metalmeccaniche del 29 luglio 2013 (Confapi –Cgil, Cisl e Uil, decorrenza ) come aggiornato ed integrato dall’Accordo del 3 luglio 2017 (con decorrenza ) le Parti hanno altresì convenuto sull’impegno della __________s.r.l. a stabilizzare alcune posizioni lavorative assunte a termine nel corso dei mesi precedenti; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

369 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Le Parti, dopo ampie e approfondite discussioni, concordano quanto segue: 1) la premessa è condizione e parte integrante del presente Accordo. 2) L’Accordo ha durata pari a 3 anni, con decorrenza dal 1° luglio 2017, e ha valenza vincolante per tutto il personale occupato in tutte le sedi operative dell’Azienda. 3) Le Parti, prendendo atto della necessità di ridurre l’incidenza del costo del personale sulle spese correnti quale presupposto essenziale per dare continuità all’azione aziendale, concordano che le percentuali di maggiorazione retributiva per il lavoro notturno continueranno ad essere corrisposte ed erogate con i criteri e le modalità in essere, esclusivamente fino al 30 giugno 2017. 4) A far data dal 1° luglio 2017, le percentuali di maggiorazione retributiva per il lavoro notturno verranno regolamentate unicamente in base al presente accordo per i successivi 3 anni, secondo i seguenti criteri di calcolo: Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

370 Lavoro effettuato Lavoro non a turni: Lavoro a turni
Lavoro effettuato Lavoro non a turni: Lavoro a turni a) Lavoro notturno fino alle ore 22: 10% oltre la normale retribuzione nessuna maggiorazione b) Lavoro notturno oltre le ore 22: 20% oltre la normale retribuzione c) Lavoro notturno in giorni festivi fino alle ore 22: d) Lavoro notturno in giorni festivi oltre le ore 22: 30% oltre la normale retribuzione Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

371 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
5) Per contro, a far data dal 1° luglio 2017 ed entro il 31 dicembre l’Azienda, confermando tutte le intese avute nei precedenti incontri con le R.S.A. sull’utilizzo del contratto a tempo determinato, si impegna a trasformare n. 4 contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tenendo conto nella selezione delle professionalità acquisite e della anzianità maturata. 6) Ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato verrà trasformato in contratto a tempo indeterminato si applicheranno le percentuali di maggiorazione retributiva per il lavoro notturno così come definite al punto 4, e ogni altra determinazione eventualmente concertata in sede aziendale. 7) L’Azienda, in relazione all’istituto della maggiorazione da lavoro notturno, dichiara la propria disponibilità a ridiscutere con le RSA, successivamente al 30 giugno 2020, le percentuali di cui al punto 4, laddove le condizioni economico, produttive e finanziarie lo consentiranno. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

372 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
8) Le Parti convengono che il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o uso o prassi aziendali avente ad oggetto la determinazione delle percentuali di maggiorazione retributiva per il lavoro notturno e ogni altra voce retributiva disciplinata dal presente Accordo medesimo. 9) Il presente Accordo, composto di n. 4 pagine, esplica efficacia erga omnes, in quanto approvato e sottoscritto da tutte le RSA presenti in azienda.  Napoli, 30 giugno 2017  Letto, confermato e sottoscritto La Direzione Aziendale Le RSA e OO.SS. Sig. ___________ Sig. ___________ Sig. ___________ Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

373 b) Accordo e/o regolamento di welfare aziendale
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

374 Accordo e/o regolamento di welfare aziendale
Introdurre un “Piano di welfare” è cosa diversa dall’attribuire fringe benefit. Il Welfare aziendale è generalmente inteso come l’insieme dei “benefits” e servizi forniti dall’azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, partendo dal sostegno al reddito familiare, allo studio, alla genitorialità, alla tutela della salute, al tempo libero e agevolazioni di carattere commerciale Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

375 Piano di Welfare Aziendale
Costruire un piano di welfare Individuazione dei destinatari Analisi delle esigenze da soddisfare Analisi di fattibilità: costi, norma, benefici attesi Unilateralità / Biltateralità Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

376 Vantaggi del welfare aziendale
Per i lavoratori Per le aziende Aumento del potere d’acquisto Miglioramento dell’immagine e del clima aziendale Bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa Favorisce la fidelizzazione Possibilità di trovare da parte dell'azienda una coerente risposta ai personali bisogni, esigenze ed interessi. Aumento del senso d'appartenenza, del coinvolgimento e delle motivazioni dei dipendenti Stare meglio in azienda Possibile incremento della produttività Ricadute positive sul territorio e sui consumi Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

377 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Predisposizione dell'offerta di welfare    Per individuare una gamma di beni e servizi, privilegiando quelli con finalità sociali, che sia coerente con i bisogni dei lavoratori, l'azienda dovrebbe tener conto di 3 fattori: Caratteristiche ed esigenze dei lavoratori  (età, famiglia, ecc.) Caratteristiche e organizzazione dell'azienda (considerando particolari criticità della popolazione aziendale e le corrispondenti specifiche esigenze personali dei lavoratori, come ad esempio l'invecchiamento attivo) Rapporto con il territorio (servizi presenti ecc.) Per la predisposizione dell'offerta di welfare, relativa agli importi disposti dal CCNL, nelle aziende dove c'è la RSU è previsto un apposito confronto (senza che sia necessario uno specifico accordo) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

378 Analisi dei fabbisogni
   Al fine di offrire beni e servizi di welfare che realmente soddisfino i bisogni dei lavoratori e che tengano quindi conto delle loro differenze e delle relative esigenze, l'azienda potrà utilizzare i seguenti strumenti: Somministrazione di un questionario mirato (anche per classi di dipendenti) Incontri esplicativi tra la Direzione e la popolazione aziendale (individuali o per gruppi) Utilizzo di una piattaforma elettronica La scelta da parte del lavoratore verrà fatta attraverso un elenco sulla base di quanto indicato nel CCNL compatibile con le caratteristiche aziendali ed il territorio (esempio: se nella località dove si trova l'azienda non ci fossero palestre, queste potrebbero non venir inserite nella lista).

379 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Modalità di erogazione e gestione    L'azienda individuerà le più opportune modalità di erogazione tra:  Utilizzo di una piattaforma elettronica Gestione interna individuando l'ufficio responsabile (es. ufficio di amministrazione) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

380 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
In entrambi i casi l'erogazione dei benefits potrà avvenire mediante: Strutture di proprietà dell'azienda o di soggetti terzi convenzionati con pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio Rimborsi monetari da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione solo per le somme, i servizi e le prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-bis e f-ter del TUIR) "Voucher" nominativi, in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con Diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale (non integrabile Diritto ad una pluralità di beni e servizi Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

381 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Bozza di Regolamento Welfare aziendale Metalmeccanica Piccola Industria In data , presso la sede amministrativa della ditta/società , è stato approvato il seguente regolamento aziendale contenente l’istituzione di un piano di welfare aziendale. In applicazione alla legge 208/2015 e successive modifiche che ha semplificato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la normativa fiscale, consentendo anche alle piccole e medie aziende di poter accedere al welfare aziendale, potendo così sostenere il potere d’acquisto delle retribuzioni con l’abbattimento del cuneo fiscale/contributivo, mediante l’introduzione e la definizione di un regolamento di Welfare Aziendale. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

382 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
PREMESSO CHE: è di primaria importanza aumentare il potere di acquisto dei lavoratori e, nel contempo, rispettare il principio di sostenibilità dei costo del lavoro al fine di una più economica gestione d’impresa; è obiettivo dell’Azienda sostenere incrementare il senso di appartenenza dei lavoratori, migliorando il clima aziendale, la soddisfazione e fidelizzazione delle risorse strategiche, condizione indispensabile per il miglioramento della competitività; l’introduzione del welfare consentirà alle persone di iniziare a sperimentare forme di personalizzazione del proprio conto retributivo; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

383 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Visti: gli artt. 12, 51, così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e successive modifiche, e 100 del D.P.R. n. 917/1986; la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, CCNL 29/7/2013 e successivi rinnovi Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

384 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
SI CONCORDA: in via preliminare, che, in seguito a sottoscrizione, da parte dell’Azienda, del relativo contratto per l’erogazione dei servizi, i lavoratori potranno soddisfare i propri bisogni individuali attraverso l’utilizzo del portale www .it, gestito dalla Società ; i lavoratori potranno utilizzare il proprio Conto Welfare Individuale accedendo al portale sopra citato, il quale provvederà a gestire le richieste in ragione della vigente normativa fiscale. Norme regolatrici Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

385 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art… Categorie omogenee  I_I Personale con contratto a tempo indeterminato/ con anzianità / con figli a carico/appartenente alle figure direttive/ all’organigramma aziendale area.../ ecc. (… segue) Categorie specifiche I_I Personale che, per la particolare natura del rapporto di lavoro, è impossibilitato ad avere un orario di lavoro contrattualmente predefinito, ma deve effettuare la prestazione lavorativa nelle fasce di reperibilità o di maggiore disponibilità della clientela Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

386 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art… Viene istituito un Conto Welfare Individuale, disponibile sul portale , nel quale saranno resi disponibili, per le categorie omogenee di cui alla lettera… euro complessivi, a partire dal , e fino al ; (… segue) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

387 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art… Possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o da parte di strutture esterne all’azienda le seguenti opere e servizi, utilizzabili dal dipendente o dai familiari, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio: I_I Opere e servizi aventi finalità di educazione I_I Opere e servizi aventi finalità di istruzione I_I Opere e servizi aventi finalità di ricreazione (...segue) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

388 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art… E’ possibile, oltre l’erogazione diretta o tramite terzi, la corresponsione di somme di denaro erogate a titolo di rimborsi di spese sostenute per i membri del nucleo familiare (art. 12 DPR n. 917/1986), anche se documentate, sempreché il dipendente conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme coerentemente con le seguenti finalità: I_I educazione e istruzione anche in età prescolare I_I servizi integrativi I_I mensa scolastica; (…segue) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

389 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Art… Il datore di lavoro può erogare servizi di welfare aziendale mediante appositi voucher cartacei oppure elettronici, predisposti dall’azienda. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. In deroga a quanto sopra, i beni e i servizi di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del DRP n. 917/1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di € 258,23. (… segue) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

390 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il presente Regolamento vincola l’azienda all’applicazione delle disposizioni in esso contenute fino alla data del ____________ Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

391 Bozza di Accordo Welfare aziendale Metalmeccanica Piccola Industria
In data si sono incontrati, presso la sede amministrativa della ditta/società , sita in  __________ Il Sig._________, in rappresentanza della società, assistito dal Dott. , consulente del lavoro I_I rappresentante territoriale dell’OO.SS: . I_I la RSA . , I_I la RSU Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

392 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
al fine di concordare l’istituzione di un piano di welfare aziendale. In applicazione alla legge 208/2015e successive modifiche che ha semplificato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la normativa fiscale, consentendo anche alle piccole e medie aziende di poter accedere al welfare aziendale, potendo così sostenere il potere d’acquisto delle retribuzioni con l’abbattimento del cuneo fiscale/contributivo, mediante l’introduzione e la definizione di un accordo di Welfare Aziendale. PREMESSO CHE: (… segue) Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

393 c) Codice disciplinare
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

394 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Codice disciplinare IL ruolo del giudice in materia di licenziamenti nell’ambito della tutela art 18 L.300/70 assume un valore rilevante sia nel giudizio di sussistenza del fatto materiale, caratterizzato da un inadempimento o da una antigiuridicità, sia nella analisi delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, così come previsto dall'art. 4 L. 300/70. Ed in questa analisi il giudice stesso dovrà ricorrere al criterio di proporzionalità nell'esame dei contratti collettivi, per valutare l'adeguatezza delle sanzioni applicate. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

395 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo (art. 1 del D.lgs 23/2015) - è applicabile la disciplina denominata "a tutele crescenti" secondo la quale la tutela indennitaria diviene la regola primaria in caso di licenziamento illegittimo, venendo meno, peraltro, ogni margine di discrezionalità del giudice nella quantificazione del risarcimento del danno. La tutela reintegratoria dovrà invece riconoscersi:  nel licenziamento discriminatorio, nullo ed inefficace in quanto orale; nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

396 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Nel caso in cui fosse dimostrata la sussistenza del fatto materiale nella sua antigiuridicità, la scelta di eliminare la valutazione in merito alla proporzionalità del licenziamento, ai fini del riconoscimento della tutela reintegratoria, potrebbe destare qualche perplessità se il fatto materiale risultasse essere comunque di nessuna o di lieve dannosità nel contesto aziendale. Infatti, l'individuazione della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo richiedono sempre un giudizio di valore che non può mai prescindere da un giudizio di proporzionalità Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

397 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 prevede che nel sanzionare il licenziamento disciplinare intimato a fronte della insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore deve rimanere estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. Invero, l’art cod. civ. stabilisce che l’inosservanza delle disposizioni sancite dagli artt (dovere di diligenza e obbligo di obbedienza) e 2105 (obbligo di fedeltà, quale divieto di concorrenza e obbligo di riservatezza) cod. civ. può dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, ma esclusivamente «secondo la gravità dell’infrazione». Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

398 Art. 2106 c.c. - Sanzioni disciplinari
Per il legittimo esercizio del potere disciplinare è necessario che vi sia proporzionalità tra la infrazione commessa e la sanzione  irrogata. A norma de Art c.c. - Sanzioni disciplinari L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti [art Diligenza; art Obbedienza e Fedeltà] può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

399 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Si è affermato, in dottrina e in giurisprudenza, l’orientamento in ragione del quale il principio di proporzionalità tra il comportamento disciplinarmente illecito del lavoratore e la sanzione concretamente irrogata dal datore di lavoro, enucleato appunto nell’art cod. civ., riveste carattere fondamentale, al punto da non aver subito modifiche per effetto dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Peraltro la giurisprudenza ha chiarito che le norme contrattuali collettive, che individuano specifiche ipotesi di illeciti disciplinari e delle sanzioni adeguate in ragione del principio di proporzionalità, non escludono la possibilità per il giudice di valutare autonomamente la corrispondenza della sanzione al fatto materiale in funzione della adeguatezza per il principio di proporzionalità (Cass. civ., Sez. lav., 11 gennaio 1993, n. 215). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

400 Importanza del Codice disciplinare anche nel CTC
Il D.Lgs. 23/2015 non sembra escludere la forza precettiva dell’art cod. civ., quanto meno sotto il profilo della possibilità per il giudice di ricorrere alla valutazione di proporzionalità per la verifica di legittimità del licenziamento, anche laddove il fatto materiale sia sussistente, ma risulti particolarmente lieve (il ritardo di un minuto o anche il furto di un chiodo) da non consentire di giustificare il licenziamento, in modo da permettere, quindi, di valutare l’illegittimità sostanziale dello stesso licenziamento e prevedere quindi la tutela indennitaria Importanza del Codice disciplinare anche nel CTC Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

401 Alcuni esempi di Giurisprudenza
Stesura di un codice disciplinare da parte del datore di lavoro nel rispetto delle previsioni del CCNL Un aiuto fondamentale al fine di evitare inconvenienti, giunge senza dubbio dagli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, i quali forniscono indicazioni circa i comportamenti sanzionabili, le tipologie di sanzioni applicabili e conseguentemente rappresentano un importante parametro di cui tener conto nella stesura del codice disciplinare. Alcuni esempi di Giurisprudenza Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

402 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
ALTRA ATTIVITÀ DURANTE LO STATO DI MALATTIA/INFORTUNIO L’espletamento di altra attività da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove – con onere della prova a carico del datore di lavoro – si riscontri che l’attività espletata costituisce indice di una scarsa attenzione del dipendente alla propria salute e ai doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre a essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia a impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa (Cass. 28/2/2014 n. 4869). Codice disciplinare Per aver svolto durante lo stato di malattia/infortunio, un'attività lavorativa a fine di lucro per contro proprio o conto terzi, od un'attività, anche senza fine di lucro, comunque incompatibile con lo stato di malattia/infortunio Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

403 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
RIFIUTO AD ABBANDONARE IL POSTO DI LAVORO A SEGUITO DI SOSPENSIONE Il rifiuto di abbandonare il posto di lavoro nonostante la preventiva notificazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione costituiscono condotte idonee a legittimare il recesso per giusta causa. (Cass. 11/10/2013 n ) Codice disciplinare Per essersi rifiutato di abbandonare il posto di lavoro a seguito di notificazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

404 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
OCCULTAMENTO DOCUMENTI CONTABILI Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il comportamento del dipendente finalizzato a occultare una non corretta contabilizzazione di alcune operazioni, è gravemente lesivo del vincolo fiduciario in relazione ad attività svolte nell’ambito di un settore riconducibile al credito. Pertanto è da considerarsi sorretto da giusta causa il conseguente recesso operato dall’azienda. (Cass. 22/4/2013 n. 9696). Codice disciplinare Per aver occultato una non corretta contabilizzazione di alcune operazioni. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

405 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
GRAVE INSUBORDINAZIONE La violenta aggressione nei confronti di un superiore gerarchico per ragioni lavorative è idonea a comportare ripercussioni nell’ambiente lavorativo e a minare radicalmente la fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, il quale abbia dimostrato di essere persona violenta, priva di autocontrollo e irrispettosa degli elementari valori di convivenza civile. In tal caso ricorre la giusta causa di licenziamento per essere stati violati i doveri di fedeltà e obbedienza del lavoratore. (Cass. 12/4/2011 n. 8351) Codice disciplinare Per aver adottato comportamenti di grave insubordinazione nei confronti dei superiori o del datore di lavoro seguiti da vie di fatto. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

406 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
… segue... Codice disciplinare Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

407 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA Indice 1) Il Codice Disciplinare Aziendale 2) Normativa di riferimento 2.1) Lo Statuto dei Lavoratori 2.2) Il Codice Civile 2.3) Il D. Lgs. 81/2008 2.4) Il D. Lgs. 23/2015 2.5) Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 3) Sistema sanzionatorio 3.1) Sanzioni disciplinari 3.2) Mancanze disciplinari 3.3) Contestazione della mancanza ed applicazione della sanzione 3.4) Efficacia dei provvedimenti disciplinari Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

408 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 1) IL CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE In applicazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori da aziende nell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti. Si porta a conoscenza dei lavoratori, il cui rapporto è regolamentato dal contratto collettivo citato, le seguenti norme disciplinari relative sia alla procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari sia alle sanzioni applicabili per ciascuna di esse. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

409 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA Il presente Codice Disciplinare resterà permanentemente affisso presso le bacheche aziendali ed una copia dello stesso sarà consegnata al lavoratore all'atto dell'assunzione. Esso resterà permanentemente depositato presso la sede dell'azienda che provvederà a dare idonea comunicazione e diffusione di eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero in seguito intervenire nonché a consegnare copia del testo aggiornato agli interessati che ne facessero richiesta. Per quanto riguarda le figure dirigenziali resta salvo ogni diritto dell’Azienda a procedere diversamente qualora venga a mancare l’imprescindibile rapporto fiduciario con il Dirigente. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

410 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO Norme di legge in materia di disciplina e obblighi del lavoratore la cui inosservanza comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari. Si richiamano, inoltre, le disposizioni delle diverse fonti che costituiscono le norme disciplinari a cui fa riferimento il presente Codice. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

411 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 2.1) Lo Statuto dei Lavoratori In ambito aziendale si applicano le disposizioni dell’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 “Statuto dei Lavoratori” e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili. In particolare si richiama il seguente: Art. 7 Sanzioni disciplinari Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

412 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione di base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

413 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

414 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 2.2) Il Codice Civile Il presente Codice Disciplinare assume e fa proprie le disposizioni di diritto privato del Codice Civile di cui in materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà, direzione dell’impresa e sanzioni disciplinari, ed in particolare i seguenti articoli: Art “Diligenza del prestatore di lavoro” Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dal quali gerarchicamente dipende. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

415 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA  Art “Obblighi di fedeltà” Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Art “Sanzioni disciplinari” L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

416 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA Art "Recesso per giusta causa“ Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda. È’ importante sottolineare che, come la concreta irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinda da un’eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dall’azienda in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

417 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 2.3) Il D. Lgs. 81/2008 Il presente Codice Disciplinare assume e fa proprie le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 ed in particolare quanto previsto dagli articoli 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, art. 19: Obblighi del preposto, art. 20: Obblighi dei lavoratori. Art. 20: Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

418 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

419 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 2.4) Il D. Lgs. 23/2015 Il presente Codice Disciplinare assume e fa proprie le disposizioni di cui al D. Lgs. 23/2015 ed in particolare quanto previsto dall'articolo 3: Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. Art. 3: Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

420 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

421 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

422 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 2.5) I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Il presente Codice Disciplinare assume e fa proprie le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.; agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici; alle unità produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza; agli stabilimenti siderurgici. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

423 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 3) SISTEMA SANZIONATORIO 3.1) Sanzioni Disciplinari Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità con: a. RIMPROVERO VERBALE b. RIMPROVERO SCRITTO; c. MULTA non superiore all’importo di tre ore della retribuzione calcolata sul minimo tabellare d. SOSPENSIONE fino a un massimo di tre giorni; e. LICENZIAMENTO con preavviso; f. LICENZIAMENTO senza preavviso. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

424 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA … segue...  Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

425 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE CONFORME AL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA Il presente “regolamento di disciplina” sostituisce integralmente le norme aziendali emanate in materia e che siano in contrasto con lo stesso; per quanto non contemplato dal presente “regolamento di disciplina”, trovano applicazione le norme legislative e contrattuali. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

426 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
I comportamenti dei dipendenti possono, come noto, essere disciplinati non solo da atto unilaterale del datore di lavoro (codice disciplinare) rispettoso delle condizioni previste dal CCNL di riferimento, ma anche attraverso la contrattazione di prossimità Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

427 derogando anche in pejus sia alla legge
L’articolo 8 del Decreto Legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) attribuisce alla citata contrattazione diversi ambiti di intervento, con particolare riferimento alla regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, derogando anche in pejus sia alla legge sia alla contrattazione collettiva. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

428 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
CONTRATTO DI PROSSIMITA’ VERBALE DI ACCORDO In data _________ si sono incontrati, presso la sede dell’Associazione __________, sita in _________: · i funzionari ___________________ dell’Associazione datorile _________________; · i funzionari ___________________ , in rappresentanza delle OO.SS. CGIL – CISL – UIL di _____, al fine di concordare, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, un accordo di prossimità finalizzato ad incrementi di produttività e di salario. Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

429 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
CONTRATTO DI PROSSIMITA’ PREMESSE Il settore delle lavorazioni nella metalmeccanica necessita della costante collaborazione di lavoratori subordinati estremamente affidabili, che garantiscano una presenza costante, e che non si assentino senza una giustificazione comprovata da idonea documentazione. Le Parti, pertanto, al fine di incrementare la produttività delle aziende del settore, intendono sottoscrivere un Accordo che, da un lato, soddisfi le esigenze imprenditoriali di evitare assenze ingiustificate da parte dei lavoratori loro dipendenti e, dall’altra, favorisca l’incremento del salario da parte dei lavoratori stessi. Le Parti, analizzato il vigente CCNL per le Imprese della Metalmeccanica Industria concordano che gli obiettivi di cui sopra possono essere raggiunti attraverso, da una parte, la deroga alla disciplina contrattuale inerente ai provvedimenti disciplinari, ivi compreso il licenziamento con preavviso, conseguenti ad assenze ingiustificate e, dall’altra, tramite l’istituzione di un premio di risultato. In considerazione, quindi, del combinato disposto dei commi 1 e 2, lett. e), dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, le Parti pattuiscono quanto segue. Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

430 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
CONTRATTO DI PROSSIMITA’ DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEL VIGENTE CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA (… Omissis) Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

431 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
CONTRATTO DI PROSSIMITA’ PREMIO DI RISULTATO Viene istituito un premio di risultato avente le seguenti caratteristiche: il premio è annuale e sarà calcolato con riferimento agli indicatori di cui al successivo paragrafo; il premio sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nell’anno precedente a quello di erogazione, fatte salve le specifiche disposizioni inerenti ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno. (… omissis) Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

432 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
CODICE DISCIPLINARE NEL CONTRATTO DI PROSSIMITA’ Indice 1) Il Codice Disciplinare Aziendale 2) Normativa di riferimento 2.1) Lo Statuto dei Lavoratori 2.2) Il Codice Civile 2.3) Il D. Lgs. 81/2008 2.4) Il D. Lgs. 23/2015 2.5) Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 3) Sistema sanzionatorio 3.1) Sanzioni disciplinari 3.2) Mancanze disciplinari 3.3) Contestazione della mancanza ed applicazione della sanzione 3.4) Efficacia dei provvedimenti disciplinari Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

433 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
CODICE DISCIPLINARE NEL CONTRATTO DI PROSSIMITA’ In applicazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.; negli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici; alle unità produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza; agli stabilimenti siderurgici. Contrattazione di prossimità e sue applicazioni Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

434 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
CODICE DISCIPLINARE NEL CONTRATTO DI PROSSIMITA’ Si porta a conoscenza dei lavoratori, il cui rapporto è regolamentato dal contratto collettivo citato, le seguenti norme disciplinari relative sia alla procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari sia alle sanzioni applicabili per ciascuna di esse. Il presente Codice Disciplinare resterà permanentemente affisso presso le bacheche aziendali ed una copia dello stesso sarà consegnata al lavoratore all'atto dell'assunzione. Esso resterà permanentemente depositato presso la sede dell'azienda che provvederà a dare idonea comunicazione e diffusione di eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero in seguito intervenire nonché a consegnare copia del testo aggiornato agli interessati che ne facessero richiesta. Per quanto riguarda le figure dirigenziali resta salvo ogni diritto dell’Azienda a procedere diversamente qualora venga a mancare l’imprescindibile rapporto fiduciario con il Dirigente. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

435 Contrattazione di prossimità e sue applicazioni
CODICE DISCIPLINARE NEL CONTRATTO DI PROSSIMITA’ …segue con le deroghe previste nel contratto di prossimità. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

436 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
4. NOVITA’ Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

437 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
a) Circ. INPS 2 marzo 2018, n. 40 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

438 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Natura dell’esonero contributivo L’esonero costituisce una misura strutturale volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015, con la precipua finalità della creazione di forme di occupazione giovanile stabile. Al riguardo, si ricorda che, a partire dal 7 marzo 2015 il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta regolato dalla predetta normativa. Pertanto, pur in presenza della formulazione testuale dell’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti"), l’esonero contributivo in oggetto trova applicazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato attivati a partire dal 1° gennaio Ciò anche nelle ipotesi in cui le parti, nell’esercizio delle loro legittime prerogative, abbiano inteso applicare, allo specifico rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal d.lgs. n. 23/2015. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

439 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Natura dell’esonero contributivo In relazione alla normativa comunitaria, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento non solo strutturale ma anche generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali). Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

440 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

441 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Rapporti di lavoro incentivati L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi e , della Legge di Bilancio 2018 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge n. 205/2017) fermo il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, come previsto dall’articolo 1, comma 114, dei contratti di apprendistato e lavoro domestico. L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

442 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Rapporti di lavoro incentivati Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il d.lgs. n. 150 del 2015, l’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Non rientrano fra le tipologie incentivate: l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato; l’assunzione di personale di categoria dirigenziale; l’attivazione di prestazioni occasionali. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

443 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Casi particolari 1. Come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016). 2. Non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

444 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Casi particolari 3. Come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. 4. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. In tali ipotesi, in coerenza con le indicazioni fornite nell’ambito del precedente paragrafo, la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale disciplinato dalla norma in esame. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

445 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Casi particolari 5. Analogamente, in considerazione della circostanza che l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018 non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestici, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tal genere (lavoro domestico a tempo indeterminato) in capo al lavoratore da assumere - anche in considerazione della specialità della disciplina - non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione. 6. Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

446 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Misura dell’incentivo Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. L’esonero riguarda il 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

447 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Misura dell’incentivo Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018, nella parte in cui dispone che il limite massimo di importo pari a euro su base annua vada riparametrato e applicato su base mensile, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (€ 3.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,06 (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

448 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l’Istituto ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data. In particolare, attraverso l’utilizzo di detta utility, gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

449 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l’Istituto può, nel caso, venire a conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento. Inoltre, in taluni settori della pubblica amministrazione, per effetto della precedente prassi di effettuare il popolamento delle posizioni assicurative in prossimità della quiescenza, si possono registrare carenze di informazioni anche per periodi di durata rilevante. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

450 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore Pertanto, si ricorda ai datori di lavoro di continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del lavoratore (??? Tanto non è comunque opponibile all’istituto!!!) in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, laddove si tratti di lavoratore già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l’applicativo fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi residui per la fruizione dell’agevolazione medesima. L’applicativo - fruibile dal sito internet dell’Istituto ( al percorso "Tutti i servizi - Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato" - può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

451 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Arretrati Potranno essere conguagliati nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. Circ. INPS 40/2018 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

452 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
I 3 incentivi previsti rispettivamente dalla legge di Bilancio 2018 e dai decreti Anpal n. 2 e 3 del 2018 sono compatibili fra loro? Si; uno solo a scelta fra i due incentivi previsti dai decreti direttoriali Anpal (Incentivo Occupazione Mezzogiorno , da ora IOM, o Incentivo Occupazione Neet, da ora ION) potrà essere goduto nel primo anno di fruizione dell’incentivo triennale portando l’esonero contributivo al 100% della contribuzione Inps a carico del datore di lavoro e fino alla quota massima di euro. Nel 2° e 3° anno, invece, il datore di lavoro tornerà a fruire della sola agevolazione prevista dalla legge di bilancio (art. 1 c. 100 ss. L. 205/2017), al 50% della contribuzione Inps a carico del datore e fino a un massimo annuo di euro Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

453 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il requisito dell’assenza di un precedente contratto a tempo indeterminato si riferisce all’intera vita lavorativa del dipendente limitatamente ai rapporti di lavoro in Italia o anche all’estero? E in caso di distacco? Come chiarito dalla Circolare n. 40/2018 (par. 6.1), il requisito va valutato in riferimento all’intera vita lavorativa del dipendente oggetto del beneficio, considerando anche i rapporti di lavoro esteri, se a tempo indeterminato. Per stati esteri si intendono sia i membri UE e SEE, ma anche gli stati extra UE, in assenza o in presenza di convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

454 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Se due datori di lavoro assumessero in contemporanea a tempo indeterminato un lavoratore part-time al 50%, entrambi godrebbero dell’esonero triennale al 50%? Si, ma solo nel caso in cui il giorno di assunzione comunicato con Unilav sia il medesimo. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione, sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

455 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’incentivo ex L. 205/2017, art. 1 c. 100, oltre a ‘seguire’ il singolo dipendente in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato per la quota residuale rispetto ai 36 mesi massimi, può essere ‘trasmesso’ fra un soggetto giuridico e un altro in caso di cessione del contratto di lavoro? Si, sia nel caso di cessione individuale di contratto (art c.c.), sia nel caso di trasferimento d’azienda o del suo ramo ex art c.c. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

456 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Tutti i contributi Inps a carico del datore di lavoro sono oggetto di esonero al 50% nel caso dell’incentivo ex art. 1 c. 100 della legge di bilancio 2018? No, come nelle precedenti versioni dell’esonero sono escluse alcune contribuzioni obbligatorie quali: il contributo al fondo tesoreria TFR per datori di lavoro con almeno 50 addetti, il contributo ai fondi di solidarietà se dovuto, il contributo dello 0,3% a finanziamento dei fondi interprofessionali, il contributo di solidarietà del 10% in riferimento ai premi versati alle casse sanitarie e ai fondi di previdenza complementare (cf. par. 8 Circ. 40/2018). Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

457 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’esonero triennale ex c. 100 è compatibile con gli incentivi per lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego, o in aree svantaggiate, ex art. 4, cc. 8-11, della L. n. 92/2012? No; l’esonero triennale non è compatibile con altri esoneri; tuttavia sarà legittima la sequenza dell’incentivo spettante nel caso di un contratto a tempo determinato (es. lavoratrice priva di impiego da almeno 6 mesi in regione svantaggiata con 12 mesi di riduzione contributiva al 50%) e di successiva trasformazione (con meno di 30 anni di età al momento della conferma) a tempo indeterminato ottenendo così 3 anni ulteriori di sgravio al 50% della contribuzione Inps. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

458 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Per potere godere dell’esonero contributivo L. 205/2017 (art. 1 c. 100) e di uno dei due incentivi IOM o ION, che requisiti dovranno essere posseduti al momento dell’assunzione? I requisiti dovranno essere posseduti integralmente (età sotto i 35 anni e assenza di lavoro a tempo indeterminato, per l’incentivo ex L. 205/2017, art. 1 c. 100; iscrizione al programma Garanzia giovani o sede di lavoro nelle 8 regioni del mezzogiorno secondo le modalità specificate dai due decreti direttoriali Anpal). Nel caso dell’incentivo IOM, una volta terminati i 12 mesi al 100% di esonero, il lavoratore con doppio incentivo potrà essere trasferito in una sede di lavoro fuori dalle 8 regioni incentivate, mantenendo l’esonero ex art. 1 c. 100 della L. 205/2017 per i 24 mesi residui. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

459 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Nel caso dell’incentivo per Neet iscritti al programma Garanzia Giovani (D. Dir.le Anpal n. 3/2018) quando scattano i requisiti aggiuntivi? I requisiti per godere dell’agevolazione sono l’età del dipendente entro i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni), la sua iscrizione al programma Garanzia Giovani e il rispetto delle soglie comunitarie degli aiuti di Stato ‘De minimis’ (art. 6 del decreto). Nel caso in cui l’incentivo venga goduto oltre tali soglie (pari nella generalità dei casi a euro a triennio), si prevede la configurazione di uno o due ulteriori requisiti: 1. Incremento occupazionale netto generato dall’assunzione (art. 7 D.Dir.le Anpal 2 e 3/2018) rispetto ai 12 mesi precedenti all’assunzione. 2. Solo per i lavoratori assunti con età compresa fra 25 e 29: il lavoratore incentivato dovrà anche rientrare in una delle 4 fattispecie di seguito elencate: Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

460 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Nel caso dell’incentivo per Neet iscritti al programma Garanzia Giovani (D. Dir.le Anpal n. 3/2018) quando scattano i requisiti aggiuntivi? a) Lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del DM 20 marzo 2013, come ribadito dal Decreto del Ministero del Lavoro , art. 1 c. 1 lett. a. Secondo l’art. 1 c. 1 del DM in esame rientrano coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8000 euro lordi per lavoro dipendente o parasubordinato, 4800 euro per lavoro autonomo). Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

461 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Nel caso dell’incentivo per Neet iscritti al programma Garanzia Giovani (D. Dir.le Anpal n. 3/2018) quando scattano i requisiti aggiuntivi? b) Lavoratore non in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione; c) Lavoratore che abbia completato la formazione a tempo pieno di cui alla lett. b da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) Lavoratore assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamo differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335/2017. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018 Faq Fondazione cdl

462 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Quali sono le differenze rispetto all’incentivo Occupazione Giovani del 2017 e quello regolato dal Decreto Direttoriale n. 3/2018 Anpal (ION)? 2017: nel caso dell’incentivo Occupazione Giovani dello scorso anno, fra le tipologie incentivate vi era anche il contratto a termine, con una soglia massima di sgravio contributivo annua pari a euro 4030. 2018: possono essere oggetto di incentivazione solo i contratti a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato di II tipo (professionalizzante). La dotazione finanziaria della versione 2018 (ION) è di 100 milioni di euro, contro i 200 milioni della misura dello scorso anno. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

463 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Se un lavoratore di 29 anni che deve essere assunto a tempo indeterminato per lavorare in una sede di lavoro ubicata in Sicilia ha presentato richiesta di Naspi e ne ha esaurito la percezione senza rioccuparsi, per potere fruire dell’Incentivo IOM dovrà anche presentare la DID Online (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)? Il D.lgs. 150/2015, art. 21 c. 1 prevede che la domanda di NASPI equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, come chiarito dalla Circolare Anpal n. 1/2017. Per chi ha presentato richiesta di Naspi senza perdere successivamente lo stato di disoccupazione non sarà necessario presentare la richiesta di DID online. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

464 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
L’incentivo stabile ex art. 1 c. 100 della legge di bilancio 2018 e i due incentivi dei decreti direttoriali Anpal 2 e (IOM e ION) seguiranno lo stesso iter autorizzativo o ve ne sarà uno comune? Nel caso dell’incentivo stabile della legge di bilancio 2018 non è previsto un codice autorizzativo, mentre per gli incentivi IOM e ION i datori di lavoro dovranno prenotare la fruizione dei bonus contributivi sulla procedura DiResCo su portale web Inps. In riferimento al requisito dell’assenza di un contratto a tempo indeterminato precedente all’assunzione, previsto per l'esonero di cui al comma 100 , L. n. 205/17, l'Inps ha predisposto l’applicativo telematico, disponibile sul sito Inps, area riservata aziende e intermediari, attraverso il percorso Tutti i Servizi / Servizio di verifica esistenza dei rapporti a tempo indeterminato. L’esito della procedura di controllo non ha valore certificativo, ma informativo. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

465 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Oltre alla compatibilità con gli incentivi ION e IOM, l’esonero ex L. 205/2017, art. 1 c. 100 è cumulabile anche con altre forme di agevolazioni contributive o economiche? L’esonero ex art. 1 c. 100 della L. 205/2017 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali quello previsto per l’assunzione di disabili ex art. 13 L. 68/1999 e quello riconosciuto per l’assunzione di percettori di Naspi ex art. 2 c. 10-bis della L. 92/2012. I due incentivi IOM e ION, per espressa previsione dei due decreti direttoriali Anpal, sono incumulabili con ulteriori incentivi di natura economica o contributiva fatta eccezione per l’esonero triennale. Nel caso di fruizione combinata dell’incentivo stabile della legge di bilancio 2018 e di uno dei due incentivi ION o IOM, nel periodo di cumulo degli incentivi, il datore di lavoro non potrà godere di ulteriori benefici economici o contributivi per i primi dodici mesi di godimento cumulato delle due misure incentivanti. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

466 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Come va interpretato il rimando al personale assunto a tempo indeterminato ex D.lgs. 23/2015, art. 1 ‘a tutele crescenti’ in riferimento ai lavoratori beneficiari dell’incentivo strutturale ex art. 1 c. 100 della L. 205/2017? Vanno esclusi i dipendenti che beneficiano delle vecchie tutele ex art. 18 L. 300/1970 per effetto di pattuizioni individuali o accordi collettivi? L’Inps, nella Circolare n. 40/2018, ha confermato quanto anticipato in sede di Forum Lavoro dello scorso , ribadendo che tale dicitura è ‘atecnica’ e non pregiudica la fruizione dell'esonero ai lavoratori assunti nel 2018, in possesso dei requisiti soggettivi e anagrafici richiesti dalla manovra, cui per pattuizioni individuali o collettive vengano mantenute le tutele dell'art. 18 della legge n. 300/70; tuttavia il rimando al c. 1 art. 1 del decreto sulle tutele crescenti esclude l’applicabilità di tale incentivo ai dipendenti con la qualifica di dirigenti, menzionando tale norma tassativamente i soli operai, impiegati e quadri. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018 Faq Fondazione cdl

467 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
In ordine all'utilizzo mensile dell'esonero, sono previste novità rispetto alla gestione del precedente sgravio triennale della legge di bilancio del 2015.? Nel caso di superamento del limite mensile, l'eventuale eccedenza non sarebbe compensabile nei mesi successivi (fermo restando il tetto annuale di € ,00). Questo perché, a detta dell'Istituto, il tenore letterale della norma "…riparametrato e applicato su base mensile." (art. 1, comma 100, legge 205/17), impedirebbe applicazioni estensive. Ritiene, inoltre, l'Istituto che una diversa interpretazione mal si concilierebbe con l'altra novità della portabilità dello sgravio. Per semplificare questa opportunità, infatti, nessuna rilevanza avrà quanto effettivamente conguagliato dai precedenti datori di lavoro. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

468 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015? La risposta in generale è ovviamente positiva. Occorre però evidenziare delle importanti eccezioni che la circolare n. 40/18 ha introdotto. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

469 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015? 1^ Eccezione In base all’articolo 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015, gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. L'Inps rinviene una natura "speciale" nella norma di cui all'esonero della legge di bilancio 2018 e, pertanto, ammette la deroga al predetto principio dell’articolo 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

470 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015? La conseguenze sono la fruibilità dell'esonero in questione in tutti i casi in cui l'assunto aveva un diritto, di natura contrattuale o normativa, all'assunzione stessa. Che l'eccezione fosse contemplata in questa fattispecie, l'Inps lo deduce dal fatto che è ammesso l'esonero anche nelle ipotesi di trasformazione di contratti a termine, senza soluzione di continuità. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

471 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015? È possibile fruire dell'esonero triennale, quindi, anche nelle seguenti ipotesi: datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato; Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

472 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015? datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze; Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

473 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015? l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 68/1999, di lavoratori disabili; tutte le fattispecie eventualmente identificate dalla contrattazione collettiva, compreso le cd. "clausole sociali". Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

474 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015? 2^ Eccezione L’articolo 31, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 150/2015, dispone che l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

475 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015? Anche questo precetto viene meno, secondo l'istituto, a causa della peculiarità propria dell'esonero triennale identificabile nella "portabilità". La condizione, cioè, che permette ai datori di lavoro che assumono un lavoratore che è stato già oggetto di esonero, di usufruire degli eventuali mesi residui al compimento del triennio. Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile sarà solo quello eventualmente residuo. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

476 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015? Per le stesse motivazioni anche il principio enunciato dal comma 2 del medesimo articolo 31 del d.lgs. n.150/2015, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, deve considerarsi sostituito dal principio della "portabilità" sopra citata. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

477 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Quali sono le altre condizioni normative da rispettare? la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate: a) regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; b) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; c) rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

478 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Quali sono le altre condizioni normative da rispettare? la Legge di Bilancio 2018 prevede il rispetto di un requisito ulteriore, consistente nel non aver effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione; il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, pena la revoca del beneficio stesso. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

479 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
È possibile usufruire dell'esonero per l'assunzione in qualsiasi rapporto di lavoro subordinato? No, sono da escludere i rapporti intermittenti e il lavoro domestico. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

480 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il licenziamento durante il periodo di prova esclude la regola del «non avere mai avuto un rapporto a tempo indeterminato» No, in quanto è dirimente il fatto che il patto di prova sia stato inserito nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che condizionerà per sempre la storia lavorativa ai fini della fruibilità dell'esonero triennale. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

481 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Nei casi di prosecuzione in apprendistato quando matura l'esonero? Nei casi di prosecuzione dei rapporti di apprendistato, il diritto all’esonero si matura dal momento della prosecuzione stessa e lo sgravio viene posticipato di un anno in quanto per i 12 mesi successivi già esiste un regime agevolato per il mantenimento in servizio. Quindi, nel caso di prosecuzione di un rapporto di apprendistato, la condizione ostativa di un precedente rapporto a tempo indeterminato non può essere individuata nella prosecuzione stessa: il diritto si matura alla data della prosecuzione ed è a quella data che va verificato se il soggetto abbia o meno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato. Ovviamente, il precedente periodo di apprendistato non va computato nella valutazione della clausola ostativa. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

482 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Nel caso dell’esonero contributivo previsto per gli ex studenti in alternanza scuola-lavoro (c. 108, at. 1 L. 205/2017) o della conferma in servizio in apprendistato di un under 30 (c. 106), oltre agli specifici requisiti richiamati dai singoli commi, è richiesta anche l’assenza di un contratto a tempo indeterminato prima dell’assunzione incentivata? Anche per i giovani che abbiano effettuato percorsi di alternanza scuola–lavoro o periodi di apprendistato, va rispettata, oltre alle condizioni specificamente previste, la condizione generale consistente nell’assenza di rapporti a tempo indeterminato. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

483 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Nel caso di fruizione dell’incentivo ION (D. Dir.le Anpal n. 3/2018) con contratto di apprendistato professionalizzante, è possibile fruire anche dell’esonero ex art. 1 c. 106 L. 205/2017 nell’anno successivo alla conferma in servizio se questa avvenga prima del compimento di 30 anni dell’apprendista? Si; nel caso in esame, non si ravvisano preclusioni alla sequenza: 1° anno: incentivo ION con esonero al 100% della contribuzione entro 8.060 euro annui 2° e 3° anno: regime di contribuzione agevolata dell’Apprendistato 4° anno: regime di contribuzione agevolata previsto nel caso di prosecuzione in servizio (art. 47 c. 7 D.lgs. 81/2015) 5° anno: esonero al 50% entro euro annui (art. 1 c. 106 L. 205/2017) Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

484 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Gli incentivi Occupazione Sud e Giovani attivati nel 2017 confluiscono nella soglia massima godibile degli aiuti ‘de minimis’? Si, così come i nuovi incentivi ION e IOM. Solo l’esonero stabile fra queste forme non vi rientra, in quanto non sussumibile nella definizione comunitaria di "aiuti di Stato". Dunque per ogni volta che il datore di lavoro assumerà un dipendente con l'agevolazione ION o IOM dovrà effettuare nuovamente il calcolo di superamento dei limiti comunitari, comprendendo gli incentivi soggetti al ‘de minimis’ precedentemente fruiti entro la cornice del triennio di riferimento. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

485 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
In riferimento all’incentivo ION, molti centri per l’impiego non procedono nei tempi alla redazione del patto di servizio. Tale criticità rischia di inficiare la legittima fruizione di questo incentivo? A differenza del Bonus Occupazione Giovani, il decreto direttoriale n. 3/2018 Anpal prevede esplicitamente che farà fede per la legittimità della fruizione da parte del datore di lavoro, l’avvenuta iscrizione telematica al programma Garanzia Giovani da parte del lavoratore. L’art. 2 del richiamato decreto specifica che qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo richiesta a Inps su portale DiResCo non sia ancora avvenuta la presa in carico dal CPI, la profilazione potrà anche essere portata a termine a livello centrale. Faq Fondazione cdl Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

486 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
b) Circ. INPS 1° marzo 2018, n. 37 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

487 Circolare INPS 37/2018 – Fondo di tesoreria
Quadro normativo L’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006 ha istituito il "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile" (di seguito, anche "Fondo di Tesoreria"). Con successivi decreti, adottati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 30 gennaio 2007, sono state disciplinate le modalità di attuazione dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

488 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
In particolare, l’articolo 1, comma 5, del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007, recante "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria)", dispone, per i datori di lavoro del settore privato che occupino alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l’obbligo di versamento, al predetto Fondo tesoreria, delle quote di TFR ex articolo 2120 c.c., relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/2005 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

489 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Il successivo sesto comma specifica che per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 il limite dimensionale viene calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza alla predetta data. Per le aziende che abbiano iniziato l’attività dopo tale data il limite dimensionale si calcola sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

490 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La condizione preliminare prevista dalla norma è la natura giuridica privata del datore di lavoro. Sono peraltro ricondotti al settore privato anche "gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di ente pubblico economico e con riferimento agli stessi dipendenti" sopra indicati. Accertata la natura giuridica privata del datore di lavoro ovvero la sua riconducibilità al settore privato, l’ulteriore presupposto per l’integrazione dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria è la sussistenza del requisito dimensionale minimo di almeno 50 addetti, da verificare in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, e della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare (nella prassi amministrativa, l’anno civile) di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

491 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
E’ stato precisato che, in presenza di trasferimento del rapporto di lavoro - per effetto di operazioni societarie ovvero di cessione di contratto - da un’azienda assoggettata al versamento al Fondo di Tesoreria ad un’altra per la quale detto obbligo non sussiste, quest’ultima è tenuta comunque ad effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria, ancorché limitatamente ai lavoratori interessati alle predette operazioni/cessioni. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

492 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Possesso dei requisiti di legge ai fini dell’obbligazione contributiva al Fondo di Tesoreria. Risultanze delle attività di controllo Considerato il variegato e complesso assetto dei requisiti che integrano l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto, al fine di ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione dei contributi al predetto Fondo, ha disposto l’istituzione del codice di autorizzazione (CA) "1R", volto a identificare i datori di lavoro che, sulla base dei requisiti di legge, con particolare riguardo alla loro natura giuridica e alla forza aziendale, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo di contribuzione al predetto Fondo di Tesoreria. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

493 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
In particolare, il possesso del requisito dimensionale minimo per l’assoggettamento all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria è comunicato all’Istituto a mezzo di apposita dichiarazione con la quale il datore di lavoro attesta (NOTA 1), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere occupato nel 2006 ovvero nell’anno civile di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, almeno 50 addetti. A seguito della predetta comunicazione, l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione "1R", che individua, come già detto, le aziende tenute al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (NOTA 2). Il controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni ai fini dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo tesoreria è stata, nel corso degli anni, condotta soprattutto avvalendosi delle attività di accertamento di natura ispettiva. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

494 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
In particolare, a seguito dei controlli automatizzati effettuati nel corso degli ultimi mesi, sono state rilevate aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle relative denunce UniEmens hanno dichiarato quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di aziende: aziende che non risultano in possesso del codice di autorizzazione "1R" e che, dalle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria; aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione "1R", ma che, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

495 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Datori di lavoro che hanno operato in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo Nei confronti dei datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e senza aver mai ottenuto l’attribuzione, nei termini di prassi, del codice di autorizzazione "1R", l’Istituto ha inibito, a partire dal mese di competenza di giugno 2016, la trasmissione di dichiarazioni contributive che espongano il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (cfr. messaggio n.2078 del 10 maggio 2016). Con riguardo, invece, alle aziende che hanno operato con Fondo di Tesoreria sulla scorta dell’avvenuta attribuzione del codice di autorizzazione "1R", l’Istituto, per il tramite delle competenti strutture territoriali, sta procedendo ad effettuare, anche con la collaborazione delle aziende interessate e dei relativi intermediari, gli ulteriori accertamenti preordinati a verificare la regolare costituzione del rapporto contributivo. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

496 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Allo scopo di favorire lo svolgimento delle operazioni di controllo, le aziende interessate sono tenute ad effettuare la cd. due diligence delle condizioni che hanno determinato la richiesta di attribuzione del predetto codice di autorizzazione ed a comunicare prontamente all’Istituto l’eventuale insussistenza dei requisiti che determinano l’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria, con particolare riguardo alla natura giuridica del soggetto contribuente ed al requisito dimensionale. All’esito delle verifiche, la cui conclusione è prevista per il mese di maggio 2018, laddove sia accertata l’insussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto procederà a revocare il CA "1R". Conseguentemente, a partire dal mese di revoca del CA "1R", i datori di lavoro interessati non potranno più operare con Fondo di Tesoreria. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

497 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Datori di lavoro con regolarità contributiva Risulta opportuno considerare che i pregressi versamenti al Fondo di Tesoreria sono stati effettuati dalle aziende sulla base del legittimo convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo ex articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006. Tale convincimento è stato, inoltre, suffragato dall’avvenuta attribuzione da parte dell’Istituto del codice di autorizzazione ("1R") che, nella prassi amministrativa, caratterizza i datori di lavoro tenuti all’osservanza degli obblighi contributivi verso il predetto Fondo di Tesoreria. In ogni caso, le aziende, considerato il lungo lasso di tempo trascorso, hanno ritenuto di operare correttamente, provvedendo all’invio dei flussi UniEmens con la valorizzazione anche della contribuzione destinata al Fondo di Tesoreria, ed hanno effettuato i versamenti della predetta contribuzione, confidando così sulla stabilità degli effetti da essi prodotti. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

498 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Merita peraltro adeguata tutela anche il diritto dei lavoratori delle predette aziende all’accesso al trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. con l’intervento del Fondo di Tesoreria. Pertanto, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, effettuati - in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo - da aziende con regolarità contributiva, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge, e non verranno rimborsati. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

499 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
4.1 Istruzioni operative Sul piano operativo, le matricole contributive relative alle aziende che, pur non essendo tenute, abbiano provveduto al versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7W", avente il significato di "Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria". Tale codice di autorizzazione dovrà essere attribuito sia in sostituzione del codice "1R" sia a quelle matricole che hanno operato con Fondo di Tesoreria pur in assenza del codice "1R" e, in entrambi i casi, solo a seguito di esito positivo del controllo della regolarità contributiva dell’azienda, da verificare con i criteri utilizzati per il rilascio del DURC on line o, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguito di regolarizzazione da parte dell’azienda della posizione debitoria nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Istituto. L’avvenuto riconoscimento della validità della contribuzione sarà resa nota attraverso comunicazione di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "7W" inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

500 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
4.2 Le prestazioni Per i dipendenti delle aziende alle quali è stato assegnato il codice "7W",il Fondo di Tesoreria provvederà ad erogare direttamente al lavoratore il TFR e le relative anticipazioni di cui all’articolo 2120nc.c. in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro - e sino alla data di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione,che il datore di lavoro ha provveduto a versare al Fondo medesimo. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la richiesta ricevuta dal dipendente all’Istituto, che, eseguita l’istruttoria necessaria a verificarne l’accoglibilità, provvederà, entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, all’erogazione della prestazione o a comunicare il rigetto dell’istanza. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

501 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., è a carico del Fondo medesimo, con le modalità precisate al punto 7.1 della circolare n. 70/2007. Per quanto concerne, in particolare, le somme erogate a titolo di anticipazioni del TFR, il datore di lavoro imputerà i pagamenti prioritariamente al TFR accantonato in azienda prima del 31 dicembre 2006, poi al TFR accantonato in azienda successivamente alla data di attribuzione del codice di autorizzazione "7W" e, infine, ove l’importo di spettanza del lavoratore ecceda i predetti importi, provvederà ad inoltrare la domanda di liquidazione del dipendente all’Istituto. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

502 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Adempimenti ai quali sono tenute le aziende irregolari Tenuto conto che, a fronte dell’insussistenza del presupposto contributivo al Fondo di Tesoreria, il principio dell’automatismo delle prestazioni non può ritenersi applicabile, il codice di autorizzazione "7W" viene rilasciato, come innanzi detto, solo in presenza di regolarità contributiva. Pertanto, in mancanza del requisito della regolarità contributiva, l’obbligo di erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 2120 c.c., seppur relative alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rimane definitivamente e per l’intero importo in capo al datore di lavoro. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

503 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, e che non abbiano provveduto a regolarizzare nel termine indicato al punto 4.1. potranno, nel termine della prescrizione ordinaria (art c.c.), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo. Al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende dovranno contestualmente provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso. La somma rimborsabile sarà calcolata al netto delle somme conguagliate dalle aziende medesime per effetto della liquidazione già operata del trattamento di fine rapporto, a titolo definitivo ovvero di anticipazione, ai lavoratori aventi diritto. Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

504 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
La quantificazione delle somme da rimborsare sarà operata attraverso appositi accertamenti, anche di natura ispettiva, nel corso dei quali sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con l’aggiunta degli interessi legali in luogo delle sanzioni civili ex legge 388/2000, la fruizione indebita delle misure compensative stabilite dall’articolo 10 del d.lgs. n. 252/2005, così come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006, con specifico riferimento all’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge n. 297/1982 (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 252/2005); alle riduzioni dei contributi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui alla legge n. 88/1989, introdotte, a partire dal 2008, dall’articolo 8 del decreto legge n. 203/2005, nelle misure previste dalla tabella A allegata al predetto decreto legge (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005). Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

505 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
Trasferimento del lavoratore ad altra azienda ex articolo 2112 c.c. Si precisa che nel caso in cui il lavoratore dipendente di azienda non soggetta all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che, a seguito di operazione societarie o cessione di contratto, sia stato assunto, in continuità di rapporto di lavoro ex articolo 2112 c.c., da altro datore di lavoro, bisogna distinguere le seguenti fattispecie configurabili: - se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione "7W" è assunto presso altra azienda alla quale sia già stato attribuito, in ragione della sussistenza del requisito dimensionale, il codice di autorizzazione "1R", la liquidazione del TFR in misura integrale o parziale (anticipazioni) dovrà essere effettuata dal datore di lavoro, che potrà conguagliare le quote accantonate presso Fondo di Tesoreria con le ordinarie modalità; Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018

506 Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018
- se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione "7W"è assunto presso altra azienda che, in ragione della insussistenza del requisito dimensionale, non sia tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria, le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria in vigenza del precedente rapporto di lavoro verranno erogate direttamente dal Fondo medesimo Ultimo aggiornamento 12 marzo 2018


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