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COMMERCIO ELETTRONICO Dott. Giuseppe MARCHIONI

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Presentazione sul tema: "COMMERCIO ELETTRONICO Dott. Giuseppe MARCHIONI"— Transcript della presentazione:

1 COMMERCIO ELETTRONICO Dott. Giuseppe MARCHIONI
E-COMMERCE COMMERCIO ELETTRONICO Dott. Giuseppe MARCHIONI 12 Aprile 2018, sala Convegni ODCEC Milano

2 DEFINIZIONE IL COMMERCIO ELETTRONICO, IN INGLESE E-COMMERCE, E’ UNA FORMULA COMMERCIALE ADOTTATA, NEGLI ULTIMI TEMPI, DA SEMPRE PIU’ IMPRESE, CHE SI AVVALE DI UN SITO WEB PER REALIZZARE TRANSAZIONI ECONOMICHE. - IL SUCCESSO DI TALE FORMULA NASCE DA UNA ELEVATA RIDUZIONE DI COSTI LEGATA ALLA GESTIONE DI SPAZI VIRTUALI E NON PIU’ FISICI E DALLA MAGGIORE FACILITA’ DI CONTATTO CON POTENZIALI CLIENTI ANCHE MOLTO DISTANTI GEOGRAFICAMENTE. 2

3 NORMATIVA Le principali norme che regolano l’attività di commercio elettronico sono: D.LGS. 114/98 – del 31/3/1998 RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO A NORMA DELL’ART.4, COMMA 4, DELLA LEGGE 15/3/1997;

4 NORMATIVA D.LGS. 185 del 22/5/99 D.LGS. 70 del 9/4/2003
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/7/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI CONTRATTI A DISTANZA; D.LGS. 70 del 9/4/2003 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/31/CE RELATIVA A TALUNI ASPETTI GIURIDICI DEI SERVIZI DELLE SOCIETA’ DI INFORMAZIONE NEL MERCATO INTERNO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMMERCIO ELETTRONICO. D.LGS. 42 del 31/3/2015 TERRITORIALITA’ IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA.

5 D. LGS. 31/3/2018 N.114/98 IL PRIMO DECRETO LEGISLATIVO CONTIENE LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE. IL COMMERCIO ELETTRONICO NON TROVA UN SUO SPAZIO SPECIFICO E VIENE SEMPLICEMENTE INDIVIDUATO COME UNA FORMA SPECIALE DI VENDITA AL DETTAGLIO ASSIMILABILE AD UNA VENDITA PER CORRISPONDENZA. 5

6 D. LGS. 31/3/2018 N.114/98 L’articolo 21 di detto decreto legislativo (commercio elettronico) espressamente prevede: «1) Il ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove l’introduzione e l’uso del commercio elettronico con azioni volte a: Sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico; Tutelare gli interessi dei consumatori; Promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore e operatori del servizio; Predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l’utilizzo del commercio elettronico; Favorire l’uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l’affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore; Garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. 2) Per le azioni di cui al comma 1) il ministero dell’industria può stipulare convenzioni ed accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.»

7 D. LGS 185/99 CON IL SECONDO DECRETO, IL LEGISLATORE ITALIANO PRENDE ATTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 97/7/CE CHE MIRA A PROTEGGERE I CONSUMATORI IN MATERIA DI CONTRATTI A DISTANZA, CREANDO UN SISTEMA UNIFORME DI TUTELE IN RELAZIONE AI CONTRATTI STIPULATI DAI CONSUMATORI DEI DIVERSI STATI MEMBRI. DA’, INFINE, UNA DEFINIZIONE DI CONTRATTO A DISTANZA: «IL CONTRATTO, AVENTE PER OGGETTO BENI O SERVIZI, STIPULATO TRA UN FORNITORE E UN CONSUMATORE NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DI VENDITA O DI PRESTAZIONE DI SERVIZI A DISTANZA ORGANIZZATO DAL FORNITORE CHE, PER TALE CONTRATTO, IMPIEGA ESCUSIVAMENTE UNA O PIU’ TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA FINO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COMPRESA LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO STESSO»

8 D. LGS. 70/2003 CON IL TERZO DECRETO, INFINE, IL LEGISLATORE DOMESTICO DA’ ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA 2000/31/CE RIGUARDANTE DETERMINATI ASPETTI GIURIDICI DEL COMMERCIO ELETTRONICO NEL MERCATO INTERNO. IL PRESENTE DECRETO E’ DIRETTO A PROMUOVERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE ON-LINE ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’, CREANDO REGOLE UNIFORMI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO CHE, PER SUA STESSA NATURA, E’ SENZA FRONTIERE.

9 ASPETTI FISCALI LEGATI ALL’E-COMMERCE
IL COMMERCIO ELETTRONIC0 FONDAMENTALMENTE VIENE DISTINTO IN: COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO. LA SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA I DUE TIPI DI COMMERCIO SOPRA ELENCATI E’ DATA DALLA MODALITA’ DI VENDITA E DALLA TIPOLOGIA DEI PRODOTTI COMPRAVENDUTI:

10 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (off line)
RIGUARDA LA CESSIONE DI BENI MATERIALI (VISIONABILI IN UN CATALOGO ON-LINE) CHE A SEGUITO DELL’ORDINE EFFETTUATO DAL COMPRATORE VENGONO SPEDITI O CONSEGNATI AL CESSIONARIO CON I CANALI TRADIZIONALI (SERVIZIO POSTALE, CORRIERE, ECC.). AI FINI I.V.A. TALI OPERAZIONI SI QUALIFICANO COME CESSIONE DI BENI.

11 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO (ON-LINE)
PER COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO SI INTENDONO LE OPERAZIONI EFFETTUATE INTEREAMENTE IN MODALITA’ TELEMATICA (vedi art. 7, Reg.to 282/2011) RIGUARDA, QUINDI, LA CESSIONE DI BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, MUSICA, FILM, IMMAGINI, BANCHE DATI, ECC.) ATTRAVERSO INTERNET. PERTANTO, SIA LA CESSIONE ( IL CONTRATTO VERO E PROPRIO) CHE LA CONSEGNA DEI BENI AVVENGONO PER VIA TELEMATICA. TALE MODO DI OPERARE FA SI CHE LA PRESTAZIONE SIA ESSENZIALMENTE AUTOMATIZZATA E L’INTERVENTO UMANO MINIMO (SI VEDA L’ART.11 DEL REGOLAMENTO CE DEL 17/10/2005, N.1777/2005 E R.M. 15/11/2004, N.133/E; 21/7/2008, N.312/E). AI FINI IVA TALI OPERAZIONI NON COSTITUISCONO CESSIONI DI BENI MA PRESTAZIONI DI SERVIZI.

12 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 7 MAGGIO 2002, N
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 7 MAGGIO 2002, N.2002/38/CE (E SUCCESSIVE DIRETTIVE E REGOLAMENTI) INTRODUCE UN REGIME SPECIALE, AI FINI IVA, PER LE OPERAZIONI DI COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO, STABILENDO CHE: TUTTE LE FORNITURE TRAMITE MEZZI ELETTRONICI, SIANO ESSE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN SENSO STRETTO, OVVERO FORNITURE DI BENI VIRTUALI, DEVONO ESSERE CONSIDERATE SEMPRE PRESTAZIONI DI SERVIZI; LA TASSAZIONE, SEMPRE AI FINI IVA, DEVE AVVENIRE NEL LUOGO DEL CONSUMO; I SERVIZI ELETTRONICI UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA DEVONO ESSERE ASSOGGETTATI AD IVA NEL SINGOLO PAESE DEL CONSUMO QUANDO SONO POSTI IN ESSERE DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN PAESE NON UE; REGIME VOES - PER I SOGGETTI EXTRA UE DEVONO ESSERE EMANATE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI CHE DERIVANO DALL’EFFETTUAZIONE DELLE PREDETTE OPERAZIONI NEL TERRITORIO DELL’UE.

13 ULTERIORI DISTINZIONI
IN CONSIDERAZIONE, POI, DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SVOLTA E DEI SOGGETTI INTERESSATI VI E’ UNA ULTERIORE DISTINZIONE CHE COINVOLGE SIA IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO CHE QUELLO INDIRETTO. INFATTI POTREMMO AVERE: SEGUE

14 COMMERCIO ELETTRONICO TRA AZIENDE - B2B - (BUSINESS-TO-BUSINESS).
LA TRANSAZIONE AVVIENE DIRETTAMENTE TRA OPERATORI ECONOMICI (SOGGETTI PASSIVI IVA).

15 COMMERCIO ELETTRONICO TRA AZIENDA E CONSUMATORE FINALE B2C -(BUSINESS-TO-CONSUMER)
E’ la forma forse più nota e diffusa di commercio elettronico e riguarda la fornitura di beni o servizi direttamente all’utente finale non soggetto passivo IVA

16 COMMERCIO ELETTRONICO TRA CONSUMATORI - C2C -
IL RAPPORTO AVVIENE TRA CONSUMATORI FINALI CASO TIPICO LE ASTE ON-LINE DOVE UN SITO METTE A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI UNA PIATTAFORMA E COMPRATORI E VENDITORI GESTISCONO AUTONOMAMENTE LE TRANSAZIONI ECONOMICHE.

17 COMMERCIO ELETTRONICO TRA AZIENDE IB (INTRA-BUSINESS)
COMMERCIO ELETTRONICO NELLA STESSA AZIENDA O TRA AZIENDE DELLO STESSO GRUPPO.

18 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (documentazione obbligatoria)
CESSIONI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI Il commercio elettronico indiretto è assimilato, anche ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza. D. Lgs. 114/98 – VENDITE AL DETTAGLIO Per tali fattispecie, quindi, non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non espressamente richiesta da parte del cliente e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, come disposto dall’art. 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 che recita: «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate (…) per corrispondenza (….).»  Dal momento che il compratore può richiedere l’emissione della fattura sarà, quindi, opportuno predisporre il sito internet in modo che sia possibile, per l’acquirente, effettuare la relativa opzione e, indicare i dati necessari per la fatturazione. segue

19 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (documentazione obbligatoria)
SEGUE Le operazioni in commento, inoltre, non sono soggette all’obbligo di certificazione fiscale (con scontrino o ricevuta) ex art. 2, c. 1, lett 00) DPR 696/1996.(……non sono soggette all’obbligo di certificazione… le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni…) sempre se effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi IVA.

20 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (documentazione obbligatoria)
segue Queste semplificazioni, proprie delle vendite per corrispondenza, consentono, a chi decide di operare nell’ambito del commercio elettronico indiretto, di non emettere alcun documento a fronte di una vendita nei confronti di consumatori privati, essendo sufficiente l’annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972). Nell’ipotesi in cui vengano emesse fatture, occorrerà istituire, oltre al registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse ex art. 23, DPR 633/72.

21 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (documentazione obbligatoria)
segue L’emissione della fattura consente la possibilità di emissione della nota di credito ex art. 26 del D.P.R. n.633/1972 in caso di restituzione dei beni.  Dubbi nascono in caso di restituzione di beni in assenza di fatture emesse. La risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009, con richiami alle Risoluzioni 86/E/2007 e 45/E del 2005, dà la possibilità di procedere nel senso voluto dall’art. 26. Importante è fornire documentazione idonea a giustificare tale operazione quale: - le generalità del soggetto acquirente, - l’ammontare del prezzo rimborsato, - il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione il “codice di reso” Inoltre, dalle risultanze delle scritture di magazzino, dovrà essere possibile verificare la regolare entrata e l’uscita del bene in questione.

22 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (operazioni intracomunitarie)
Per operazioni intracomunitarie si intendono gli acquisti e le vendite effettuate fra soggetti residenti in diversi paesi della Comunità Europea. Per le vendite a distanza o per corrispondenza, casistica a cui sono assimilate tali cessioni, in base al D.L. n. 331 del 30 agosto 1993 l’imposta viene applicata in via generale nel paese di destinazione, salvo che non si superino determinate soglie; in tal caso l’imposta viene applicata nello Stato di partenza del bene. (Art. 41, primo comma, lett. b) e art. 40, comma 4, lett. b) D.L. 331/93) In definitiva, il cedente che opera all’interno del commercio elettronico indiretto e compie operazioni intracomunitarie dovrà porre particolare attenzione alla: a) tipologia del soggetto acquirente (privato consumatore o soggetto passivo) b) all’ammontare delle operazioni poste in essere, al fine di stabilire le corrette modalità di fatturazione e gli adempimenti contabili e fiscali.

23 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (operazioni intracomunitarie)
segue Si forniscono alcuni esempi: CASO A  Cedente italiano – cessionario privato consumatore finale UE Le cessioni effettuate da soggetto passivo italiano verso cessionario privato UE, scontano l’IVA in Italia a condizione che: i beni siano spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di un altro Stato membro e che l’importo annuo delle vendite nello Stato membro di destino, nell’anno precedente e nell’anno in corso, non superino la soglia prevista in detto Stato Membro di destinazione. (Direttiva 2006/112/CEE) (per le soglie vedi slide successiva)

24 SOGLIE E-COMMERCE INDIRETTO VERSO Paesi UE
Stato membro Soglia Austria Svezia SEK Belgio Finlandia Olanda Cipro Danimarca DKK Estonia Germania Lettonia Grecia Lituania Spagna Malta Francia Polonia PLN Irlanda Repubblica Ceca CZK Italia Slovacchia Lussemburgo Slovenia Portogallo Ungheria Gran Bretagna GBP Bulgaria BGN Romania RON Croazia HRK

25 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (cessioni intracomunitarie)
 CASO B Cedente italiano – cessionario privato consumatore finale - INTRA UE OPZIONE. Art. 34, paragrafo 4 Direttiva 2006/112 CE e art. 40, comma 3, D.L. 331/93 Il cedente che non abbia superato il limite prima indicato può comunque optare (durata dell’opzione tre anni) per l’applicazione dell’IVA nel paese di destinazione. In caso di opzione per la tassazione nel Paese di destinazione il cedente : dovrà nominare un R.F. nello Stato membro di destinazione o identificarsi direttamente. (Art. 17, 3° comma e 35/ter DPR 633/72) Emetterà fattura non imponibile ex art. 41 del D.L. n. 331/1993 al rappresentante fiscale o, se il soggetto si è identificato direttamente, a “se stesso” con la partita IVA ottenuta nel paese della Comunità europea. Dovrà predisporre i modelli Intrastat, sia ai fini fiscali che statistici. (si vedano i nuovi limiti)

26 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (operazioni intracomunitarie)
CASO C Cedente italiano e cessionario soggetto passivo IVA appartenente ad altro Stato membro. L’operazione si configura come una normale cessione intracomunitaria, non imponibile IVA ex art. 41, primo comma, lett. A) del D.L. n. 331/1993. L’acquirente, pertanto, integrerà la fattura con la tecnica del reverse charge. CASO D Cedente Italiano e cessionario soggetto passivo o privato, extra UE. L’operazione è una normale cessione all’esportazione. Il cedente emetterà fattura non imponibile ex. art. 8 del D.P.R. n. 633/72 e presenterà apposita dichiarazione in dogana per dimostrare l’avvenuta esportazione.

27 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Ai sensi dell’art. 7 del reg. 282/2011, i servizi prestati tramite mezzi elettronici di cui alla direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Il regolamento fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo dei servizi elettronici.  Essi sono: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

28 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
segue e) le offerte forfettarie di servizi internet (internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elenco accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti online, etc); f) i servizi elencati nell’allegato I del medesimo regolamento.  Il suddetto regolamento fornisce, poi, un elenco di servizi che non rappresentano “servizi elettronici”, fra cui per esempio, i servizi di help desk telefonico, i servizi di radiodiffusione e di televisione, i CD e le audiocassette, le videocassette e i DVD ecc.

29 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO (documentazione fiscale obbligatoria)
Con riguardo alle transazioni relative al commercio elettronico diretto occorre rilevare che tali operazioni non godono dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972, trattandosi di prestazione di servizi.

30 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Territorialità delle prestazioni di servizi – art. 7-ter e 7 septies D.P.R. 633/72   Le novità introdotte dal 2010, con riferimento alla territorialità delle prestazioni di servizi, possono essere così individuate in relazione ai soggetti coinvolti: I rapporti cd Business-to-Business (B2B), resi a soggetti passivi. I rapporti cd Business-to-Consumer (B2C), resi a privati. A partire, sempre dal 1 gennaio 2010, (D. Lgs. 11/2/2010, n. 18), i servizi B2B sono rilevanti territorialmente se resi a soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, (principio di rilevanza del luogo di stabilimento del committente - (Art. 7/ter D.p.r. 633/72) Pertanto, se il committente, soggetto passivo di imposta, non è stabilito in Italia, il servizio non è territorialmente rilevante. (Art. 7-ter D.p.r. 633/72).

31 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Territorialità delle prestazioni di servizi – art. 7-ter e 7 septies D.P.R. 633/72 Sempre, a partire dal 1 gennaio 2010, i servizi B2C sono rilevanti nel territorio nazionale se resi da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, fatte salve alcune eccezioni (principio di rilevanza del luogo di stabilimento del prestatore – Art. 7/ter) Eccezione B2C in ipotesi di servizi di commercio elettronico diretto: se il committente è un privato residente extra UE, l’operazione non viene considerata imponibile nel territorio dello Stato (Art. 7 septies)

32 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Territorialità delle prestazioni di servizi – Art. 7-ter D.P.R. 633/72  
Si vedano le seguenti ipotesi: N. 1) Prestatore Italiano e committente residente nella UE, entrambi soggetti passivi IVA (B2B). Queste transazioni assolvono l’IVA nel paese del committente secondo la regola dell’inversione contabile. (Art. 7-ter)

33 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Territorialità delle prestazioni di servizi – Art. 7-ter D.P.R. 633/72  
Prestatore italiano che effettua operazioni attive con soggetti privati comunitari (B2C). In questo caso tali operazioni si considerano imponibili in Italia

34 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Territorialità delle prestazioni di servizi – Art. 7-ter D.P.R. 633/72
N.3) Prestatore italiano che effettua servizi a favore di soggetti extracomunitari (B2B e B2C sia soggetti passivi che privati) Nel caso in esame, in ragione del principio secondo cui le prestazioni B2B sono rilevanti fiscalmente nel paese in cui si trova il domicilio fiscale del committente, il prestatore italiano si limiterà ad emettere una fattura senza IVA, perché la prestazione è fuori campo di applicazione IVA, con l’indicazione del servizio reso e l’ammontare del corrispettivo richiesto. Nell’ipotesi in cui il committente sia soggetto privato e residente extra UE, l’operazione non è imponile. La fattura emessa sarà quindi F.C. IVA.

35 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO – novità 2015 – D.Lgs. 42/2015
Dal 1 gennaio 2015, con l’introduzione del D.Lgs. 42 del 31/3/2015, cambia la territorialità dei servizi elettronici resi a privati consumatori stabiliti nella UE. L’IVA sarà dovuta nello Stato membro dove si trova il consumatore e non più nello Stato in cui si trova il fornitore. L’art. 1 del citato decreto legislativo modifica l’art. 7-sexies, comma1, lettere f) e g) del D.P.R. 633/72 prevedendo, sul piano interno, l’assoggettamento ad IVA nel territorio dello Stato delle prestazioni di servizi, rese tramite mezzi elettronici, a committenti non soggetti passivi IVA quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato.

36 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO – novità 2015 – D.Lgs. 42/2015
Segue Sostanzialmente, quindi, dal primo gennaio 2015 i servizi in commento diventano territorialmente rilevanti, ai fini IVA, nello Stato comunitario ove il committente (non soggetto passivo d’imposta) è stabilito. Viene, inoltre, completamente riscritto l’art. 74-quinquies riguardante il regime speciale per i servizi elettronici resi da soggetti non UE. Quindi i fornitori di servizi dovranno aprire una posizione IVA nello Stato membro secondo il cosiddetto “regime speciale” disciplinato dagli art. 359 e seguenti della direttiva 2006/112/CE, modificato dalla Direttiva 2008/8/CE , e Regolamento UE n. 282/2011, modificato dal Regolamento UE n. 1042/2013

37 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO – novità 2015
Dal 1 gennaio 2015 le prestazioni di servizi elettronici, rese a committenti non soggetti passivi d’imposta sono soggette ad IVA nel luogo ove il committente è stabilito e non più nello Stato del prestatore. Tale provvedimento, in fondo, si adegua a quanto già avviene ai fini IVA per i servizi elettronici resi da impresa a consumatore finale (B2C) forniti da prestatori non stabiliti nell’UE (VoEs). VAT on e-service

38 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO – novità 2015
segue Per gli adempimenti degli obblighi IVA, con riferimento a tali prestazioni, la Direttiva IVA 2006/112/CEE, così come modificata dalla Direttiva 2008/8/CEE del Consiglio del 12/2/2008 prevede l’adesione facoltativa a due regimi speciali denominati MOSS (Mini-one-stop-shop) previsti per i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell’UE (regime Ue e regime non Ue) L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n del /9/2014 ha fornito le modalità per la registrazione al portale telematico

39 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO – novità 2015
segue Tale nuovo regime rappresenta una semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui, a decorrere dall’1/1/2015, la stessa avviene nello Stato Membro del destinatario e non in quello del prestatore. Tale adesione consente agli operatori interessati di evitare di identificarsi in ciascuno Stato Membro e, nel contempo, dichiarare e versare in Italia le imposte dovute sui servizi prestati. Possono aderire allo sportello telematico sia i soggetti passivi stabiliti nella UE che quelli stabiliti al di fuori. N.B.: nonostante si tratti di un regime facoltativo, se si sceglie di avvalersene dovrà essere applicato in tutti gli Stati Membri.

40 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO – novità 2015
Segue Il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per tre anni. Inoltre, sia in regime UE che non Ue, il soggetto passivo può identificarsi in un solo stato membro. Ai fini dell’identificazione, il Provvedimento n del 30/9/214 del Direttore Agenzia Entrate precisa le modalità operative per la richiesta di registrazione. L’intero processo di registrazione è disponibile sul sito Schematicamente le operazioni da porre in essere sono: Invio della richiesta al Centro operativo di Venezia; 2) Presentazione di una dichiarazione trimestrale con l’indicazione dell’ammontare delle prestazioni effettuate nel periodo , distintamente per ciascuno Stato, con l’indicazione per aliquota e al netto dell’IVA.

41 COMMERCIO ELETTRONICO momento impositivo
L’art. 6, terzo comma del D.P.R. n. 633/1972 individua il momento impositivo, ovvero il momento in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano effettuate e quindi imponibili ai fini IVA, determinando l’esigibilità dell’imposta e l’obbligo di emissione della fattura.

42 COMMERCIO ELETTRONICO (momento impositivo)
Le cessioni riguardanti beni mobili divengono imponibili nel momento della consegna o spedizione dei beni; il pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione del bene determina il momento impositivo alla data del pagamento. (Art. 6, primo comma, D.p.r. 633/72) Per quanto riguarda i servizi resi a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a privati non residenti, l’art. 6 individua il momento impositivo all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il caso in cui la fattura venga emessa in un momento antecedente al pagamento del corrispettivo. In tal caso il momento impositivo è anticipato alla data della fattura. (Art. 6, terzo comma, D.p.r. 633/72) Nel caso di cessioni intracomunitarie, l’effettuazione si ha all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione (art. 39, D.L. 331/93). Dall’1/1/2013 se viene emessa fattura in via anticipata, l’operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

43 COMMERCIO ELETTRONICO (momento impositivo)
Nell’ ipotesi di prestazioni di servizio “generiche” (diverse da quelle indicate dagli artt. 7- quater e quinquies del D.P.R. n. 633/1972) effettuate da soggetto passivo italiano a soggetto passivo UE o Extra-UE (B2B) Il momento impositivo coincide con la data di ultimazione della prestazione e, quindi, potenzialmente anche prima della data in cui si effettua il pagamento (art. 6, 6° comma Dpr 633/72 e dal 17/3/2012); Se si tratta di prestazioni effettuate in maniera periodica o continuativa, il momento impositivo è quello legato alla data di maturazione dei corrispettivi; Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui ai punti 1 e 2 è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento; Nel caso in cui le prestazioni continuative che non si esauriscano nell’arco di un anno e non avvengano pagamenti (anche parziali) in corso di anno, occorre considerare quale momento impositivo il termine di ciascun anno solare fino a quando non vengano completamente ultimate.

44 COMMERCIO ELETTRONICO (momento impositivo)
Nella pratica dell’attività del commercio elettronico, si può affermare che abitualmente il momento impositivo IVA si verifica, sia nel commercio elettronico diretto che indiretto, all’atto del pagamento tramite internet che il cliente effettua al momento dell’ordine.

45 ULTIME NOVITA’ La direttiva 2017/2455 del 5/12/2017 contiene alcune norme, applicabili dal 1° gennaio 2019, che semplificano il regime speciale MOSS previsto per le prestazioni rese a committenti privati (non soggetti passivi IVA) ed altre ancora applicabili dal 1° gennaio 2021 che ampliano l’ambito di tale regime speciale. Sulla Gazzetta ufficiale del 29/12/2017 sono stati, inoltre, pubblicati i Regolamenti comunitari 2017/2454 e 2017/2459 che modificano i precedenti regolamenti 904/2010 e 282/2011 al fine di coordinarli con le previsioni della nuova Direttiva. Tali provvedimenti mirano a rendere più facile il rispetto degli obblighi in materia di IVA da parte delle imprese che operano con il sistema «online». Con la Direttiva 2017/2455 viene introdotta una soglia, pari ad € = al di sotto della quale le prestazioni in oggetto sono soggette ad IVA nello Stato di residenza del prestatore. Possibile, comunque, optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro di consumo.


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