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Dal fiscal compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali

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Presentazione sul tema: "Dal fiscal compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali"— Transcript della presentazione:

1 Dal fiscal compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali
Claudio Sciancalepore

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO
Trattato di Maastricht sottoscritto l’11 dicembre 1991 Definiti alcuni parametri di convergenza per la partecipazione dei paesi comunitari all’euro: l’adozione di una moneta unica richiede un elevato grado di convergenza economica e finanziaria tra gli Stati membri con il fine di raggiungere una effettiva integrazione tra gli stessi I parametri di maggiore rilevanza sono rappresentati da un rapporto tra indebitamento netto della Pubblica Amministrazione e PIL non superiore al 3% ed un debito pubblico tendente verso il 60% del PIL. Nel giugno del 1997 è stato adottato il Patto di stabilità e crescita al fine di meglio chiarire le regole comunitarie atte ad una gestione disciplinata delle finanze pubbliche nazionali. Il Patto impegna gli Stati membri a conseguire un saldo di bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo al fine di abbattere lo stock di debito prevedendo, contestualmente, meccanismi correttivi per i Paesi inadempienti (procedura per i disavanzi eccessivi).

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO
La stagnazione economica prima e la crisi globale che ha investito anche il territorio europeo poi hanno determinato numerosi sforamenti ai suddetti parametri troppo rigidi ed anticiclici, richiedendo continue modifiche alle regole del Patto nonché l’istituzione di sistemi di salvaguardia finanziaria per quei Paesi a rischio default. Per far fronte alle esigenze dei Paesi in crisi finanziaria è stato istituito a livello comunitario nel marzo 2011 il cd. Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) che fornisce assistenza economico-finanziaria a detti Paesi, anche attraverso l’acquisizione di titoli di debito sovrano. Tale strumento si sostituisce al fondo “salva-Stati” denominato FSEF avente natura temporanea ed un ammontare di risorse non sufficienti a garantire la salvaguardia degli Stati in difficoltà all’intensificarsi della crisi economica.

4 INQUADRAMENTO NORMATIVO
La presenza di un siffatto Meccanismo, tuttavia, avrebbe potuto generare rischi di moral hazard da parte degli Stati membri implicitamente incentivati ad una imprudente gestione dei conti nazionali essendo “protetti” da sistemi di salvataggio. La necessità di evitare l’insorgenza di tali comportamenti opportunistici ha richiesto una complessa riforma della governance economica europea che stringesse i vicoli di bilancio posti in capo agli Stati membri ed un più attento monitoraggio dei conti nazionali. Gli interventi di “soccorso” finanziario europeo possono essere attivati, dunque, solo a seguito della sottoposizione ai nuovi strumenti di governance europea volti a prevenire la crisi di solvibilità nonché ad attuare una sorveglianza multilaterale sui disavanzi e sui debiti degli Stati.

5 INQUADRAMENTO NORMATIVO
Six pack – sei atti legislativi approvati dalle Istituzioni europee nel novembre 2011 Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economia e monetaria (Fiscal compact) Two pack – due regolamenti (n. 472 e 473 del 21 maggio 2013)

6 INQUADRAMENTO NORMATIVO
Fondamento giuridico della governance europea: art. 119, paragrafo 3, del TFUE che richiede il rispetto del principio direttivo delle finanze pubbliche sane in un orizzonte sia di breve sia di medio lungo periodo. Tale postulato fa riferimento, dunque, a politiche fiscali stabili e sostenibili orientate ad una cd. sound fiscal policy ovverosia ad una gestione oculata della cosa pubblica. art. 121, al terzo paragrafo, dispone una sorveglianza multilaterale finalizzata a garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri. A tal fine il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione europea, sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e la coerenza delle politiche economiche. Tale controllo è basato sulla trasmissione alla Commissione delle informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell’ambito della loro politica economica. art. 126 del TFUE contiene la procedura per i disavanzi eccessivi. Esso vieta i disavanzi pubblici eccessivi prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione. Le disposizioni attuative, oggetto di recenti modifiche ed integrazioni per conferire un maggior livello di dettaglio nell’attuazione delle citate diposizioni del TFUE, hanno disciplinato il cd. braccio preventivo (preventive arm) basato sulla sorveglianza delle politiche fiscali ed il cd. braccio correttivo (corrective arm) volto alla correzione dei disavanzi eccessivi. Tali diposizioni sono state attuate con il Regolamento del 7 luglio 1997, n per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ed il successivo Regolamento sempre del 7 luglio 1997, n per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

7 INQUADRAMENTO NORMATIVO
Patto euro plus del marzo 2011 con il quale gli Stati membri, al fine di consolidare la governance europea ed affrontare le sfide della crisi finanziaria, si sono posti l’obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria tramite comuni politiche fiscali. L’obiettivo della sostenibilità delle finanze pubbliche, infatti, deve essere garantito ex ante tramite interventi da inserire nei Programmi nazionali di stabilità (PNS) e nei Programmi nazionali di riforma (PNR) destinati all’Unione Europea durante il cd. “semestre europeo”. Nell’ottobre 2011 è stato introdotto il cd. Six Pack: si tratta di sei regolamenti ed una direttiva che rafforzano i poteri della Commissione europea sul monitoraggio preventivo dei bilanci pubblici e sugli squilibri macroeconomici limitando, così, la sovranità nazionale in ambito economico. Regolamento del 16 novembre 2011, n relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro, il Regolamento del 16 novembre 2011, n sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro, il Regolamento del 16 novembre 2011, n che modifica il Regolamento n. 1466/1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il Regolamento del 16 novembre 2011, n sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, il Regolamento dell’8 novembre 2011, n che modifica il regolamento n. 1467/1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, la direttiva 8 novembre 2011, n. 85 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

8 PROGRAMMA NAZIONALE DI STABILITà
La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità. In particolare, la prima sezione contiene: a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale; b) l’aggiornamento delle previsioni per l’anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità; c) l’indicazione dell’evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici; c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate. d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche; e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; f) l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché' un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento; h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità; i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario. l) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.

9 PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA
La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell’occupazione.

10 INQUADRAMENTO NORMATIVO
“Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria”, approvato il 2 marzo 2012 Il Trattato sul Fiscal compact, oltre a confermare le disposizioni del Patto euro plus e del Six Pack richiede il raggiungimento del pareggio di bilancio per gli Stati aderenti salvo deviazioni temporanee giustificate da “circostanze eccezionali” nonché l’abbattimento dello stock di debito pubblico rispetto al parametro del 60% di un ventesimo ogni anno. I Paesi che vi hanno aderito hanno assunto l’obbligo di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili, di evitare disavanzi pubblici eccessivi e di salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro, inserendo nelle proprie Costituzioni il principio del pareggio di bilancio, l’obbligo di non superare la soglia di deficit strutturale superiore al 0,5% (e superiore all’1% per i Paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL) e la riduzione del debito di un ventesimo all’anno, fino al rapporto del 60% sul PIL

11 TWO PACK Regolamento del 21 maggio 2013, n. 472 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria Definisce una procedura per la vigilanza rafforzata sugli Stati membri che affrontano o rischiano di affrontare gravi difficoltà economico-finanziarie, con evidenti rischi di contagio in tutta l’eurozona, o che ricevono assistenza finanziaria dal citato MES/FSEF, dal Fondo monetario internazionale (FMI) ovvero da altre istituzioni finanziarie internazionali al fine di assicurare un rapido ritorno alle condizioni normalità. Regolamento del 21 maggio 2013, n. 473 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro Tra i principali obblighi posti in capo agli Stati membri spiccano quelli di nominare un ente di controllo del bilancio indipendente per il monitoraggio degli andamenti di bilancio nonché di pubblicare i propri programmi di bilancio, basati su previsioni macroeconomiche fornite da detto organismo indipendente. Gli Stati membri devono inoltre sottoporre all’esame della Commissione europea il progetto di bilancio preventivo entro il 15 ottobre; qualora l’Esecutivo comunitario ritenesse detto progetto di bilancio non in linea con gli obblighi imposti dal Patto di stabilità e crescita, potrebbe chiedere la presentazione di un progetto di bilancio rivisto.

12 INQUADRAMENTO NORMATIVO
Trattato sul Fiscal Compact - introduzione negli ordinamenti giuridici degli Stati sottoscrittori della regola del pareggio di bilancio mediante “disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio” ; Legge costituzionale n. 1/2012: Art. 97 Cost., co. 1 “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.” Art. 81 Cost., co. 1 “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.”; Art. 81, co. 2 “Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.”; Art. 81, co. 6 “Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale” Buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione

13 INQUADRAMENTO NORMATIVO
Art. 119 Cost., co. 1 “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.” Art. 119 Cost., co. 8 “Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.” Legge n. 243/2012 – Legge “rinforzata” (abrogazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera) Buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione

14 GESTIONE DELLE ENTRATE
Versamento Riscossione Accertamento L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future

15 GESTIONE DELLE ENTRATE
Versamento Riscossione Accertamento La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere delle somme dovute all'ente. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della regione.

16 Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento GESTIONE DELLE SPESE
L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed e' determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

17 Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento GESTIONE DELLE SPESE
La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

18 Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento GESTIONE DELLE SPESE
Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento.

19 Contabilità pubblica (RGS) Contabilità nazionale (ISTAT)
DEFINIZIONI Contabilità pubblica (RGS) Contabilità nazionale (ISTAT) Saldo netto da finanziare (o da impiegare): è il risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Entrate finali: rappresentano la sommatoria delle entrate di bilancio, al netto delle accensioni di prestiti. Spese finali: rappresentano la sommatoria delle spese di bilancio (spese correnti e spese in conto capitale), al netto del rimborso di prestiti. Indebitamento (accreditamento) netto: è il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni produttive e non). Entrate finali nette: sono le entrate finali depurate di quelle per la riscossione di crediti. Spese finali nette: sono le spese finali depurate di quelle per la concessione di crediti. L’indebitamento netto, in concreto, misura l’eccedenza della spesa rispetto alle risorse a disposizione del settore pubblico, da finanziare attraverso la vendita di attività o l’aumento delle passività: ne consegue che di fatto esso misura la variazione del debito pubblico prodotta a seguito del risultato di esercizio nell’anno di riferimento.

20 Contabilità pubblica (RGS) Contabilità nazionale (ISTAT)
DEFINIZIONI Contabilità pubblica (RGS) Contabilità nazionale (ISTAT) Risparmio pubblico: differenza tra entrate correnti e spese correnti Avanzo primario: saldo tra entrate (complessive) e spese (complessive) al netto degli interessi sul debito Ricorso al mercato: è il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese complessive Indebitamento netto strutturale: è pari all’indebitamento netto corretto per gli effetti del ciclo economico sulle componenti di bilancio e per gli effetti delle misure una tantum (influiscono solo temporaneamente sul disavanzo) Avanzo (disavanzo) corrente Risparmio pubblico può essere:  - positivo (entrate maggiori delle spese) ed allora misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale;  - negativo (entrate minori delle spese) ed in tale caso identifica la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all'indebitamento. Riferito ai conti consolidati della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato esso misura quando è positivo (avanzo corrente) la quota di risparmio generata, quando è negativo (disavanzo corrente) la quota di risparmio assorbita dai settori intestatari dei conti.

21 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA EUROPEI
Nell’ambito delle procedure di sorveglianza europea, l’Italia è soggetta al braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita che prevede il percorso di avvicinamento all’Obiettivo di Medio Termine (OMT) sulla base di due criteri: Regola della spesa Variazione del saldo strutturale – deficit L’entità annua dell’aggiustamento fiscale viene estrapolata sulla base di una matrice che contenga i seguenti parametri: le condizioni cicliche dell’economia sintetizzate dall’output gap; il livello del rapporto debito/PIL; l’esistenza di rischi di medio periodo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche valutate sulla base dell’indicatore S1. L’indicatore di medio periodo, S1, individua la variazione del saldo primario strutturale in termini cumulati fino al 2020 tale da garantire, se mantenuta costante negli anni successivi, di raggiungere un livello di debito/PIL pari al 60% entro il 2030, e ripagare i costi di invecchiamento Ad esempio, in condizioni cicliche ‘normali’ rappresentate da un output gap compreso tra -1,5% e 1,5% del PIL potenziale, un paese che presenta un rapporto debito/PIL superiore al 60% e, sulla base di S1, rischi di sostenibilità media, deve convergere al proprio MTO attraverso una riduzione del saldo strutturale superiore a 0,5% del PIL. L’OMT coincide con il pareggio di bilancio (indebitamento netto pari allo 0% del PIL) L’OMT è definito in termini strutturali Saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche

22 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA EUROPEI
The matrix is symmetrical, differentiating between larger fiscal effort to be undertaken during better times and a smaller fiscal effort to be undertaken during difficult economic conditions. In addition, the required effort is also greater for Member States with unfavourable overall fiscal positions, i.e. where fiscal sustainability is at risk or the debt-to-GDP ratio is above the 60% of GDP reference value of the Treaty. The “sustainability risk” in the matrix specifying the annual fiscal adjustment refers to the medium-term overall debt sustainability as measured by the S1 indicator, among other information Fonte: Codice di Condotta sull’attuazione del PSC e Vademecum on the stability and growth pact edition

23 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA EUROPEI
Fonte: DEF 2018

24 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA EUROPEI
Si hanno deviazioni significative dal percorso di avvicinamento all’MTO nel caso in cui, sulla base dei dati consolidati ex post, si rilevi uno scostamento di 0,5% del PIL su un anno, o, in media, di 0,25% sui precedenti due anni, rispetto agli aggiustamenti richiesti dai criteri della variazione del saldo strutturale e della regola di spesa. È ora possibile che uno Stato possa essere in pareggio strutturale ed avere al contempo un disavanzo nominale Tale regola può variare in relazione all’andamento del ciclo economico (good or bad times). Deviazioni temporanee dalla misura dello 0,5% possono essere ammesse, oltre che in presenza di eventi eccezionali, anche a seguito della concessione di margini di flessibilità europei. Nelle Comunicazioni sull’implementazione del Semestre Europeo 2017, la Commissione Europea ha, tuttavia, ritenuto utile specificare che la valutazione sulla compliance con i requisiti del PSC delle misure di bilancio da adottare per il 2018 sarebbe stata effettuata in base a un margine di discrezionalità al fine di tenere in considerazione l’obiettivo di raggiungere una stance fiscale in grado di rafforzare le prospettive di crescita e al contempo di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche nell’Area dell’Euro.

25 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA EUROPEI
La variazione richiesta del saldo strutturale è pari all’ «Aggiustamento richiesto modificato per le clausole di flessibilità e di eventi non usuali» Fonte: DEF 2018

26 FISCAL COMPACT L’indebitamento netto strutturale esprime il saldo corretto per il ciclo (dunque al netto dell’impatto delle fluttuazioni economiche).  Esso consente di distinguere le variazioni automatiche di entrata e di spesa (stabilizzatori automatici) rispetto alla componente discrezionale di politica fiscale (fiscal stance); il PIL potenziale rappresenta il livello teorico massimo di produzione che un paese può raggiungere senza causare tensioni inflazionistiche (quanto cioè l’economia produrrebbe in normali condizioni di domanda, cioè in assenza di una debolezza ciclica della domanda); il calcolo del PIL potenziale è una stima statistica piuttosto discrezionale e sottostimata; In presenza di un prodotto potenziale negativo in uno Stato membro, le regole europee impongono una correzione dei saldi strutturali di bilanci, cioè manovre “di aggiustamento” o “restrittive”. Un prodotto potenziale positivo non richiede questo tipo di intervento, ma potrebbe al contrario suggerire che la crisi è determinata da fattori ciclici, come una caduta della domanda, e quindi richiedere manovre anticicliche, espansive, a sostegno della domanda; la deviazione del PIL effettivo rispetto al valore potenziale è rappresentato dall’ output gap (pari alla differenza in livello tra PIL effettivo e PIL potenziale, rapportata al PIL potenziale).

27 CALCOLO DEL SALDO STRUTTURALE
Saldo netto strutturale = saldo netto nominale – effetti del ciclo – misure una tantum (– clausole di flessibilità) Saldo netto strutturale = saldo netto nominale – (sensibilità al ciclo × output gap) – misure una tantum (– clausole di flessibilità) Per ottenere il saldo strutturale occorre in primo luogo depurare il saldo nominale dalla sua componente ciclica; il prodotto tra l’output gap e la stima della sensibilità al ciclo delle entrate e delle spese correnti costituisce la componente ciclica del saldo di bilancio Il saldo corretto per il ciclo va poi depurato delle misure una tantum ovverosia misure aventi un impatto transitorio sui saldi di bilancio e che non apportano variazioni significative all’evoluzione di lungo periodo della finanza pubblica – assenza di precisi criteri di definizione (es. la vendita di beni patrimoniali non finanziari, gli incassi derivanti da aste di vendita di licenze pubbliche, i condoni fiscali, le spese di emergenza di breve periodo connesse a disastri naturali, le modifiche legislative di carattere temporaneo aventi effetti sulla tempistica degli incassi e dei pagamenti con effetti positivi sul bilancio, le modifiche di aliquote fiscali annunciate come temporanee, gli effetti conseguenti a sentenze della Corte di giustizia europea e le operazioni di cartolarizzazione con effetti positivi sul bilancio). Dato un certo saldo netto nominale negativo (per esempio il 3 per cento) e date le misure una tantum (generalmente di scarso rilievo), più negativo è l’output gap (cioè più in recessione è l’economia) e meno negativo diventa il saldo netto strutturale, con la conseguenza che le manovre correttive sono inferiori – il saldo strutturale, infatti, deve tendere a 0 cioè al pareggio di bilancio. Pertanto più l’output gap è negativo più uno Stato può fare indebitamento netto anche se poi il saldo netto strutturale si avvicina a 0, non risentendo del maggior indebitamento netto

28 CALCOLO DEL SALDO STRUTTURALE
Componente ciclica di bilancio (effetti del ciclo -1,3)= output gap (-2,5) * sensibilità al ciclo (0,52) Saldo di bilancio corretto per il ciclo (-1,1) = Indebitamento netto (-2,4) – componente ciclica (-1,3) Documento programmatico di bilancio 2017

29 CALCOLO DEL SALDO STRUTTURALE
Componente ciclica di bilancio (effetti del ciclo -1,2)= output gap (-2,1) * sensibilità al ciclo (0,57) Saldo di bilancio corretto per il ciclo (-1,2) = Indebitamento netto (-2,1) – componente ciclica (-1,2) – una tantum (0,3) Documento programmatico di bilancio 2018

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31 CALCOLO DEL SALDO STRUTTURALE
L’effetto netto delle misure una tantum nel passaggio dal saldo nominale al saldo strutturale dipende dalla prevalenza delle misure in entrata o in uscita, i cui effetti rispettivamente migliorativi o peggiorativi del saldo nominale andranno espunti dal saldo strutturale. Pertanto qualora prevalgano le misure una tantum di entrata, il saldo strutturale registrerà un effetto peggiorativo rispetto al saldo effettivo. L’esclusione delle misure una tantum e temporanee dal calcolo del saldo strutturale deriva dal fatto che tali misure comportano effetti transitori, incidendo sul bilancio pubblico solo per uno o pochi esercizi finanziari, incapaci di produrre cambiamenti duraturi sui saldi strutturali. Le misure one-off sono: temporanee in quanto impattano considerevolmente sui saldi di bilancio di un solo esercizio o al massimo di due esercizi; non sono ricorrenti. Spesso tali misure hanno una funzione di windows dressing consentendo di migliorare i saldi di bilancio senza sostenere i correlati costi politici dovuti a manovre correttive di finanza pubblica (cd. fiscal gimmickry). È stato dimostrato che gli Stati che presentano disavanzi o debiti maggiori ovvero quelli contraddistinti da opache procedure di adozione dei bilanci, adottano misure “facili”, non impopolari, al fine di abbellire i risultati di finanza pubblica conseguiti. Secondo la legge di Goodhart, quando un obiettivo di finanza pubblica è imposto tramite un indicatore economico, la classe politica modifica il proprio comportamento e tende a prendere decisioni che facilitano artificialmente il rispetto dell’obiettivo.

32 CALCOLO DEL SALDO STRUTTURALE
I criteri metodologici di definizione delle misure one-off sono stati recentemente riformulati a livello europeo con un maggior grado di precisione rispetto al passato in modo da circoscrivere i margini di discrezionalità nazionali nell’individuazione delle relative partite. Gli Stati europei, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, tendono ad indicare tra le misure una tantum principalmente le spese affinché le stesse non siano computate nella determinazione dell’indebitamento netto. Viceversa gli stessi sono piuttosto restii a considerare le entrate come misure one-off in quanto si peggiorerebbero i saldi di bilancio.

33 INDEBITAMENTO NETTO/PIL

34 DEBITO/PIL

35 PRINCIPALI RATIO Effetto snow ball

36 PRINCIPALI RATIO Effetto snow ball

37 PRINCIPALI RATIO Effetto snow ball

38 LE CLAUSOLE DI FLESSIBILITà
Clausola delle riforme strutturali - lo Stato adotta riforme rilevanti per la crescita e la sostenibilità delle finanze pubbliche che comportino effetti positivi a lungo termine sul bilancio e sulla crescita. Tali riforme devono determinare effetti a medio termine quantificati sia sul bilancio sia sulla crescita potenziale e devono rientrare in un piano globale e dettagliato a medio termine, con scadenze definite e affidabili Clausola degli investimenti - può essere invocata qualora la crescita economica dello Stato membro rimane negativa o comunque ben al di sotto del suo valore potenziale; lo scostamento rispetto all’OMT non determina un disavanzo pubblico in eccesso rispetto alla soglia del 3% e la regola del debito è rispettata; lo scostamento è relativo alla spesa nazionale per progetti di investimento co-finanziati dall’Unione europea nell’ambito della Politica strutturale e di coesione, delle Reti trans-europee o del Meccanismo per collegare l’Europa. Tali progetti devono determinare effetti sul bilancio pubblico a lungo termine positivi, diretti e verificabili nonché un effettivo incremento del livello nazionale di investimenti pubblici totali. Nonostante a livello europeo non si sia ancora affermata la cd. golden rule secondo cui gli investimenti pubblici possono essere scorporati dal computo del deficit, la clausola sugli investimenti si ripropone di favorire tale spesa pubblica favorevole alla crescita economica. È attualmente in discussione con la Commissione europea il rispetto di tale clausola considerando che gli investimenti fissi lordi della Pubblica Amministrazione italiana sono diminuiti anziché crescere, violando il principio di addizionalità Clausola dei migranti - Spazio di flessibilità per tenere conto delle spese relative all’emergenza immigrazione ed in particolare i costi relativi all’accoglienza degli immigrati vista la natura eccezionale della spesa.

39 LE CLAUSOLE DI FLESSIBILITà

40 LA REGOLA DELLA SPESA Il c.d six pack introduce un vincolo alla crescita della spesa (expenditure benchmark) diretto a rafforzare il raggiungimento dell’OMT. In Italia la regola è recepita dall’art. 5 della Legge n. 243/2012. Si valuta l’evoluzione della spesa pubblica rispetto al tasso di crescita di medio periodo del PIL potenziale. PIL potenziale calcolato come media delle stime dei precedenti 5 esercizi, della stima per l’esercizio corrente e delle proiezioni per i 4 esercizi successivi. L’aggregato di spesa pubblica sottoposto a valutazione è individuato nel totale della spesa delle Amministrazioni Pubbliche, diminuito della spesa per interessi, della spesa nei programmi europei per la quota coperta da fondi comunitari e della variazione delle spese non discrezionali per indennità di disoccupazione. L’aggregato di spesa deve essere depurato dalla volatilità intrinseca della spesa per investimenti, prevedendo che il valore iscritto in ciascun esercizio sia sostituito da un valore medio calcolato sulla base della spesa per l’esercizio in corso e quella relativa ai tre esercizi precedenti.

41 LA REGOLA DELLA SPESA Al valore della spesa così ottenuto va sottratto l’ammontare delle entrate derivanti da misure discrezionali, considerando l’incremento rilevato (o atteso) nell’anno t rispetto all’esercizio precedente (t-1). A queste si aggiungono le eventuali maggiori entrate derivanti da innalzamenti automatici di imposte e/o tasse previsti dalla legislazione a copertura di poste specifiche di spesa. La spesa così determinata è deflazionata con il deflatore del PIL quale risulta dalle previsioni della Commissione.

42 LA REGOLA DELLA SPESA Per gli Stati membri che hanno già raggiunto l’OMT la crescita della spesa pubblica non deve essere più elevata del parametro medio relativo al PIL potenziale. Eventuali dinamiche di crescita superiori possono essere consentite soltanto se compensate da misure discrezionali dal lato delle entrate di pari ammontare. Per gli Stati che non hanno ancora raggiunto l‘OMT, il tasso di crescita della spesa deve essere inferiore a quello del PIL potenziale e coerente con un miglioramento del saldo strutturale di almeno 0,5% in termini di PIL. In particolare per i Paesi che non abbiano ancora conseguito il proprio MTO, l’aggregato di spesa di riferimento debba crescere ad un tasso pari alla differenza tra tasso di crescita medio del PIL potenziale e il cd. margine di convergenza. Il margine di convergenza è a sua volta calibrato in relazione alle condizioni cicliche dell’economia e ulteriormente rimodulato in caso di applicazione delle clausole di flessibilità per le riforme strutturali e/o per la clausola degli investimenti e per le eventuali altre clausole legate agli eventi non usuali. La regola sulla spesa precisa che l’evoluzione deve essere tale da garantire questo aggiustamento, a meno che non siano messe in atto misure discrezionali dal lato delle entrate, escludendo le entrate temporanee e le one-off. La differenza tra il tasso di crescita della spesa ammesso nel caso di mancato raggiungimento dell'OMT e il tasso di crescita di medio periodo del PIL potenziale è chiamato shortfall.

43 LA REGOLA DELLA SPESA La deviazione è espressa in termini reali e non nominali Fonte: DEF 2018

44 INVESTIMENTI FISSI LORDI NEGLI EE.LL.

45 INVESTIMENTI FISSI LORDI NEGLI EE.LL.
«Occorre ricordare, infine, che la sola componente degli investimenti fissi lordi non può essere ritenuta completamente rappresentativa della politica di investimento del settore pubblico, in quanto parte degli investimenti di interesse pubblico sono effettuati da soggetti esterni al perimetro della PA e finanziati attraverso trasferimenti in conto capitale, che secondo i criteri del SEC sono contabilizzati come contributi agli investimenti alle imprese. La somma degli investimenti fissi lordi, …, e dei contributi agli investimenti alle imprese delinea in modo più esaustivo la dimensione e l’andamento degli investimenti pubblici.» Fonte: DEF PNS

46 LA REGOLA DEL DEBITO Regola numerica che specifica il ritmo di avvicinamento del debito al valore soglia del 60% del PIL. La regola si valuta calcolando la riduzione media su base triennale, con tre opzioni: Valutazione backward looking Valutazione forward looking (al t+2) Valutazione backward looking con correzione per il ciclo Per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60% il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all’anno nella media dei tre precedenti esercizi (versione backward-looking). La regola è considerata soddisfatta se la riduzione del differenziale di debito rispetto al 60% si verificherà, in base alle previsioni della Commissione europea, nel periodo di tre anni successivo all'ultimo anno per il quale si hanno dati disponibili (versione forward-looking). Nella valutazione del rispetto della regola si terrà conto dell’influenza del ciclo economico. Solo se nessuna di queste tre condizioni è soddisfatta, la regola del debito è considerata non rispettata.

47 LA REGOLA DEL DEBITO La regola non è rispettata se:
Il rapporto debito/PIL è superiore al 60% e il rapporto debito/PIL è maggiore del benchmark retrospettivo (backward-looking benchmark), cioè: dove ddt indica il benchmark retrospettivo mentre dt-i indica il livello del debito in percentuale del PIL nell'anno t-i, con i compreso tra 0 e 3 La formula è scomponibile in due parti: da un lato, il livello di debito di lungo periodo, ossia il 60% del PIL; dall'altro, la quota in eccesso rispetto a tale soglia, definita da una media geometrica sul triennio precedente. Tale formula tende a dare un maggiore peso al debito registrato negli anni più recenti, per via dell’esponente i incorporato nel peso 0,95i, che diminuisce all’aumentare della distanza temporale rispetto all’anno di riferimento.

48 LA REGOLA DEL DEBITO La regola non è rispettata se:
il rapporto debito/PIL eccede il benchmark prospettico (forward- looking benchmark), cioè: dove ddt-2 indica il benchmark prospettico mentre dt+1 e dt+2 indicano i rapporti debito/PIL previsti dalla Commissione per gli anni t+1 e t+2 nell’ipotesi di politiche invariate; La violazione della regola non può essere attribuita all’influenza del ciclo economico. Pertanto uno Stato membro non sarà soggetto ad una procedura di disavanzo eccessivo nel caso in cui il superamento del benchmark sia dovuto al ciclo economico. Pertanto il rapporto debito/PIL è aggiustato per tener conto dell’impatto del ciclo e quindi confrontato con il benchmark.

49 LA REGOLA DEL DEBITO Nelle fasi negative del ciclo economico, il rapporto debito/PIL aggiustato risulterà inferiore rispetto a quello effettivo, in quanto il debito verrà depurato dell’effetto degli stabilizzatori automatici e il PIL viene fatto variare al tasso di crescita del PIL potenziale. Tale formula non viene utilizzata dalla Commissione europea nelle fasi positive del ciclo, nelle quali il debito aggiustato risulterebbe superiore rispetto a quello effettivo (una componente ciclica positiva farebbe aumentare il numeratore e quindi il valore del rapporto). Pertanto agli Stati membri non è chiesto, in relazione al debito, uno sforzo aggiuntivo nei “tempi buoni”.

50 LA REGOLA DEL DEBITO Tenuto conto che il ciclo economico influenza la dinamica del debito sia attraverso l’andamento del saldo di bilancio (che incide sul numeratore) sia attraverso l’andamento del PIL (effetto denominatore), la formula utilizzata è la seguente: dove B indica il livello del debito nominale, Y il PIL nominale, C la componente ciclica, p il deflatore del PIL e ypot il tasso di crescita del PIL potenziale. Al numeratore, il debito effettivo Bt, viene aggiustato per l’andamento del ciclo degli ultimi tre anni; mentre al denominatore, il PIL dei tre esercizi precedenti, Yt-3, viene proiettato sull’anno t, per l’intero triennio considerato, al tasso di crescita del PIL nominale coerente con ytpot, cioè (1+ytpot)(1+pt).

51 LA REGOLA DEL DEBITO Nel valutare l’opportunità di raccomandare al Consiglio europeo l’apertura di una procedura per disavanzo eccessivo a causa di una mancata riduzione del debito ad un “ritmo adeguato” al benchmark numerico si aggiungono valutazioni “qualitative” relative a un certo insieme di “altri fattori rilevanti”. Questi fattori sono: le operazioni di aggiustamento stock-flusso del debito; le riserve accantonate e le altre voci dell’attivo del bilancio pubblico; le garanzie, specie quelle legate al settore finanziario; le passività, sia esplicite che implicite, connesse all’invecchiamento della popolazione; il livello del debito privato, nella misura in cui rappresenti una passività implicita potenziale per il settore pubblico.

52 Debito delle amm. pubbliche
LA REGOLA DEL DEBITO Debito delle amm. pubbliche   Regioni   Province  Comuni  Altre amm. locali   Tot. amm. locali   Valore assoluto  30.769 7.303 40.288 9.927    ,00  %  100,00% 1,35% 0,32% 1,77% 0,44% 3,88%

53 LA REGOLA DEL DEBITO Fonte: DEF 2018
In base alla cosiddetta equazione dinamica del debito, la variazione del rapporto debito/PIL tra un anno e un altro può essere scomposta in tre componenti principali: i) il differenziale tra tasso di interesse e il tasso di crescita del PIL nominale (snowball effect); ii) il saldo primario; e iii) gli aggiustamenti stock-flussi Fonte: DEF 2018

54 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Punto Principi contabili applicati della contabilità finanziaria Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

55 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Ambito oggettivo di applicazione di FPV Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle derivanti da trasferimenti correnti vincolati e risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate.

56 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

57 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

58 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

59 La Legge 243/2012 – Art. 9 ante modifiche
I bilanci degli enti territoriali si trovano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: Un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; Un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti (incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti).

60 Il pareggio di bilancio nella Legge di Stabilità 2015
I commi 463 e ss. dell’articolo unico della L.190/2014 hanno anticipato l’applicazione del pareggio di bilancio per le regioni a decorrere dall’esercizio 2015. Le regioni dovevano conseguire gli obiettivi previsti dall’art. 9 della L. 243/2012: Entrate finali (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato) Spese finali (Titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio armonizzato) Inoltre, le regioni dovevano rispettare l’equilibrio di cassa della Gestione Sanitaria Accentrata. 16 SALDI DA RISPETTARE…

61 Il pareggio di bilancio nella Legge di Stabilità 2016
I commi 707 e ss. dell’articolo unico della L.208/2015 estendono la regola fiscale del pareggio di bilancio a tutti gli enti territoriali. Unico saldo non negativo in termini di sola competenza tra le entrate finali e le spese finali Entrate finali (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato) Spese finali (Titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio armonizzato) Per il solo esercizio 2016, nel saldo finale rileva anche il FPV, di entrata e si spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.

62 I benefici derivanti dal superamento del PSI
Semplificazione e trasparenza nella governance della finanza locale (anche in relazione alle eccezioni ed esclusioni applicate al saldo finanziario di competenza mista e ai tetti di spesa regionali). Utilizzo delle risorse disponibili senza dovere esporre una situazione di avanzo di amministrazione per perseguire il rispetto del PSI (da backward looking a forward looking). La misura del saldo finale, basata sulla competenza finanziaria potenziata, è molto simile a quella dell’indebitamento netto. Il pareggio di bilancio, come declinato dalla Legge di Stabilità per il 2016, elimina il monitoraggio della cassa per la spesa in conto capitale, favorendo così lo sblocco dei pagamenti e quindi la ripresa della spesa per investimento. Maggior accountability e responsabilità fiscale degli amministratori locali, attraverso una puntuale programmazione degli investimenti su scala pluriennale (riduzione overshooting).

63 Il pareggio di bilancio nella Legge n. 243/2012
ENTRATE FPV Utilizzo dell'avanzo di amministrazione Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 Trasferimenti correnti Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate in conto capitale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 6 Accensione prestiti Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro SPESE Disavanzo di amministrazione Titolo 1 Spese correnti di cui Fondi di accantonamento di cui FPV Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 Rimborso prestiti Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

64 Il pareggio di bilancio nella Legge di stabilità 2016 e nella Legge di bilancio 2017
ENTRATE FPV Utilizzo dell'avanzo di amministrazione Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 Trasferimenti correnti Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate in conto capitale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 6 Accensione prestiti Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro SPESE Disavanzo di amministrazione Titolo 1 Spese correnti di cui Fondi di accantonamento di cui FPV Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 Rimborso prestiti Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

65 Il pareggio di bilancio e l’armonizzazione contabile
Alcune poste di bilancio non sono rilevanti per il calcolo del saldo finale valido per il rispetto del pareggio di bilancio: Avanzo di amministrazione (nonostante a livello contabile l’avanzo di amministrazione costituisce la copertura finanziaria di specifiche spese dell’ente, in forza delle disposizioni sul pareggio di bilancio tale avanzo non è computato tra le entrate finali inibendo la correlata spesa); Il FPV (La mancata rilevanza del FPV tra le entrate finali e le spese finali finisce per privare la spesa della sua copertura finanziaria generando uno squilibrio ai fini dei saldi validi per il pareggio di bilancio). Altre poste, invece, rilevano per il pareggio di bilancio ma non dovrebbero rilevare: Partite finanziarie (concessione/riscossione di crediti e acquisto/alienazione di partecipazioni) non dovrebbero rilevare nel saldo finale in quanto non impattano sull’indebitamento netto; Risorse provenienti dall’Unione Europea non dovrebbero rilevare nel saldo finale in quanto non impattano sull’indebitamento netto. Gli spazi a disposizione per lo smaltimento dell’avanzo e la contrazione dell’indebitamento dipendono paradossalmente dall’ammontare dei fondi accantonati e del rimborso prestiti.

66 La modifica della Legge n. 243/2012: la L. 164/2016
Sostituzione dei 4 saldi con un unico saldo, non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per il triennio è prevista l’introduzione del FPV in entrata e spesa, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione e di ricorso all’indebitamento per le operazioni di investimento, purché sia rispettato il saldo finale non negativo per il complesso degli enti territoriali della regione, compresa la regione medesima (intese regionali). Le operazioni non soddisfatte dalle intese regionali sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo finale del complesso degli enti territoriali. La legge dello Stato definirà i criteri con cui le amministrazioni territoriali parteciperanno al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

67 Momenti di verifica del pareggio
BILANCIO DI PREVISIONE VARIAZIONI DI BILANCIO APPROVATE DAL CONSIGLIO RENDICONTO La Commissione (Arconet) condivide le modifiche apportate al prospetto a seguito dell’art. 1, comma 785, della legge n. 205 del 2017 e esamina gli effetti della soppressione dell’obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica alle delibere di variazione. Al riguardo la Commissione ritiene che, a seguito del venir meno di tale adempimento, l’obiettivo del pareggio deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Conseguentemente si ritiene che il mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio a seguito di una variazione di bilancio non può essere motivo di parere negativo da parte dell’organo di revisione che, tuttavia, deve segnalare tale criticità, richiamando l’ente ad una gestione che garantisca il rispetto del vincolo in sede di rendiconto.

68 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017 - FPV
Per gli anni , nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del FPV di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Le risorse accantonate nel FPV di spesa dell’esercizio 2016 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici le spese per procedure di affidamento già attivate se non utilizzate possono essere conservate nel FPV di spesa dell'esercizio purché riguardanti opere per le quali l’ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. (Si evita di mandare in economie le somme e farle transitare dall’avanzo di amministrazione vincolato che impatta sul pareggio di bilancio – Nuovo Codice appalti) Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

69 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017 - FPV
La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto delle informazioni acquisite con il monitoraggio del 1° semestre degli andamenti dei bandi di gara, completi delle informazioni riferite allo sviluppo teorico (SAL) delle opere e degli andamenti delle entrate finali, al netto della quota a copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti dell'anno Al FPV al 1° gennaio 2016, al netto della quota finanziata da debito, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per ciascun anno di riferimento al fine di determinare gli impegni coperti dal Fondo pluriennale di entrata negli esercizi successivi. A decorrere dall'anno 2017, sono state stimate, per ciascun anno, le entrate finali al netto delle spese correnti e del rimborso prestiti da destinare agli investimenti; le entrate finali nette, quindi, sono state imputate in parte a copertura degli impegni per investimenti nel medesimo esercizio e al differenziale è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi . Si rileva inoltre che con riferimento ad analoga norma presente nella legge di stabilità 2016 era stato stimato un effetto pari a 666 milioni di euro.

70 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017/8–EE. LL
Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017/8–EE.LL.–investimenti Art. 1, co. 485 “Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal al 2023” Art. 1, co “Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento … qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo ...” Richieste di spazi finanziari formulate prima dell’approvazione del rendiconto e del preclosing (richiesta da formulare entro il 20 genn.) Riparto avvenuto con il DM 9 febbraio 2018, n

71 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–EE. LL
Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–EE.LL.–investimenti Ordine di priorità edilizia scolastica: interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell’anno 2017 ai sensi del decreto del MEF n del 26 aprile 2017 e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del MEF – RGS di cui al comma 492 [riparto spazi finanziari], nonché interventi finanziati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 [mutui regionali per l’edilizia scolastica con oneri a carico dello Stato], per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente; interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari; interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari; interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

72 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017/8–EE. LL
Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017/8–EE.LL.–investimenti Ordine di priorità impiantistica sportiva: interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari; altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari; interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

73 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–EE. LL
Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–EE.LL.–investimenti Ordine di priorità quota non riferita né all’edilizia scolastica né agli impianti sportivi: 0a) investimenti dei comuni colpiti dal sisma e delle relative province finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento; 0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza; 0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del MEF - RGS; a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento: 1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; 2) dei comuni con popolazione fino a abitanti; 2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001e abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse del Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico a-ter) spese per investimenti finalizzati all’attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione … tenendo conto del seguente ordine prioritario: 1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei data center e all'adozione del cloud, nonché per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonché all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilità; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati; 2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione. d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

74 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–EE. LL
Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–EE.LL.–investimenti Ordine di priorità: Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa (al 31/12 dell’anno precedente) rispetto all'avanzo di amministrazione (al netto della quota accantonata del FCDE)

75 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2018–EE. LL
Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2018–EE.LL.–investimenti La stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito. Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2023 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

76 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–Regioni-investimenti
Art. 1, co. 495 “Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, …, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.” Art. 1, co. 496 “Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento …, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo…” Richieste di spazi finanziari formulate prima dell’approvazione del rendiconto ma dopo il preclosing

77 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017 – Regioni
Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–Regioni-investimenti Ordine di priorità investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

78 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017 – Regioni
Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–Regioni-investimenti Ordine di priorità: Qualora l'entità delle richieste pervenute dalle Regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa (al 31/12 dell’anno precedente) rispetto all'avanzo di amministrazione (al netto della quota accantonata del FCDE)

79 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017 - Regioni
Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017–Regioni-investimenti La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30%. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito. Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

80 Gli spazi concessi dalla legge Legge di bilancio 2017/8 – Patti di solidarietÀ
Art. 1, co Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale …, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le seguenti sanzioni: divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell’1%; il divieto di effettuare assunzioni. Art. 1, co “Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà …, siano utilizzati per una quota inferiore al 90%, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.”. Art. 1, co Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà…non effettui la trasmissione delle informazioni richieste…, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

81 Il ruolo delle regioni nel sistema di finanza locale
Le intese regionali introducono margini di flessibilità nei vincoli del pareggio di bilancio incentivando l’utilizzo di “spazi finanziari” verso politiche di spesa condivise. Il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 Intese regionali Potere sostitutivo Patti di solidarietà nazionali Intesa “forte” o “debole”? Le difficoltà del potere sostitutivo statale. La necessità di raggiungere un’intesa con tutti gli enti territoriali. Il patto di solidarietà nazionale quale extrema ratio.

82 Premi e sanzioni – Legge di bilancio 2017
475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato…Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

83 Premi e sanzioni – Legge di bilancio 2017
476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.

84 Premi e sanzioni – Legge di bilancio 2017
479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate … le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate … le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti.

85 Premi e sanzioni – Legge di bilancio 2017
c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile … può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28; d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL

86 Premi e sanzioni – Legge di bilancio 2017
506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del presente articolo 507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo. 508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

87 Effetti finanziari delle manovre sulle RSO

88 Effetti finanziari delle manovre sulle RSS

89 Effetti finanziari delle manovre sulle Province

90 Effetti finanziari delle manovre sui comuni


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