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Attività a rischio di incidente rilevante.

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Presentazione sul tema: "Attività a rischio di incidente rilevante."— Transcript della presentazione:

1 Attività a rischio di incidente rilevante.
Corso di Aggiornamento Prevenzione Incendi

2 NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO
D.lgs. 26/6/2015, n “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controlli del pericolo d’incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (c.d. Seveso III) - D.M. Amb. 15/05/1996 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto D.M. Amb. 20/10/1998 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici

3 DIRETTIVA SEVESO – EVOLUZIONE NEL TEMPO
Direttiva 82/501/CE > D.P.R. 17 maggio1988 n. 175 (c.d. Direttiva Seveso) Direttiva 96/82/CE > D.lgs. 17 agosto n. 334 (c.d. Direttiva Seveso II) Direttiva 96/82/CE > D.lgs 21 settembre n. 238 (aggiornamento Direttiva Seveso) Direttiva 96/82/CE > D.lgs. 26 giugno n. 105

4 LA PRIMA DIRETTIVA SEVESO
A seguito del grave incidente verificatosi il 10 luglio 1976 presso lo stabilimento ICMESA di Meda, la Comunità Europea ravvisò la necessità di emanare una direttiva sulle attività a rischio di incidente rilevante La c.d. “Direttiva Seveso” 1982

5 COSA INTRODUCE Notifica detenzione sostanze pericolose
Analisi di sicurezza e dimostrazione Attuazione provvedimenti migliorativi Informazione alla popolazione Elementi per pianificazione emergenza esterna Attenzione puntata essenzialmente su elementi impiantistici

6 SEVESO II Alla luce dell’esperienza acquisita, si è avuta constatazione delle cause gestionali e organizzative degli incidenti e della loro gravità a causo dell’inadeguato rapporto stabilimenti/territorio. Così dopo 14 anni fu emanata la direttiva SEVESO II, nella quale l’attenzione fu spostata sugli elementi gestionali e organizzativi, e sull’insieme stabilimento/territorio.

7 PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA “SEVESO II”
Eliminato l’elenco delle attività industriali: solo sostanze pericolose Inserite le sostanze pericolose per l’ambiente Obbligo per il gestore del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza Correlazione, pur generica, tra stabilimento e contesto urbanistico e territoriale Effetto domino: le conseguenze di un incidente possono essere maggiori per la vicinanza di altri stabilimenti e sostanze pericolose Partecipazione della popolazione, che deve essere coinvolta nella fase decisionale di installazione o modifica di uno stabilimento Popolazione informata su pianificazione di emergenza esterna.

8 AGGIORNAMENTI INTRODOTTI ALLA “SEVESO II” (2003)
Variazione del campo di applicazione estendendolo ad alcune attività minerarie precedentemente escluse, introducendo nuve sostanze e modificando alcuni limiti di soglia contenuti nell’allegato I della direttiva Estensione dei processi di partecipazione e informazione coinvolgendo i lavoratori terzi nella pianificazione d’emergenza interna Maggiore rilevanza attribuita all’assetto del territorio Piano di emergenza esterno per tutte le attività Rafforzamento del diritto della popolazione interessata all’informazione sulle misure di sicurezza adottate Trasmissione da parte del Gestore della notifica, della scheda di informazione per cittadini e lavoratori,informazione per l’elaborazione del PEE anche al Comando VV.F

9 PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. 21/09/2005 n. 238
La direttiva è stata recepita con il D.lgs. 21/9/2005 n. 238, che introduce inoltre: Abolizione del silenzio assenso: relativamente ai R.d.S. per i nuovi stabilimenti noè possibile avvalersi della perzia giurata e no si può dare inizio all’attività anche in caso di decorrenza dei termini Modifiche alle procedure di valutazione del RdS e alle misure di controllo (divieto di inizio di attività in caso di inadeguatezza, previsione di sopralluoghi per verificare le informazioni contenute nel RdS) Trasmissione da parte del gestore della notifica , della scheda di informazione per cittadini e lavoratori, informazioni pel l’elaborazione del PEE anche al Comando Provinciale VV.F.

10 SEVESO III Il 4 luglio 2012 è stato emanata la direttiva 2012/18/UE (c.d. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento ha sostituito dal 1° giugno 2015 le direttive 96/82/CE, recepite in Italia con il D.lgs. 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05 (c.d. “Seveso II”). La direttiva Seveso III è stata recepita in Italia con il D.lgs. 26/6/2015, n. 105 (G.U. 14/07/2015 n. 161 – S.O. n. 38(, entrato in vigore il 29/7/2015 (15 giorni dopo la pubblicazione on G.U.)

11 NUOVA CLASSIFICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE
L’aggiornamento della Seveso III è dovuto principalmente alla necessità di adeguamento al nuovo sistema internazionale di classificazione delle sostanze pericolose GHS, recepito nell’UE con il regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) Tale cambiamento è stato introdotto al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’UE con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (CLP/GHS)

12 NOVITA’ INTRODOTTE DALLA SEVESO III
nuove definizioni e chiarimenti sul campo di applicazione della direttiva e sulle attività escluse; Adeguamento dell’Allegato I al regolamento CLP, alcune nuove sostanze e modifiche di soglia diassoggettabilità; Deroga per le sostanze non in grado di generare in pratica incidenti rilevanti Nuove disposizioni e tempistiche relative alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, effetto domino, piani di emergenza, controllo dell’urbanizzazione , incidenti, ispezioni, scambio delle informazioni;

13 NOVITA’ INTRODOTTE DALLA SEVESO III
rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del MATTM con l’istituzione presso il Ministero di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale; Introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore; Nuove disposizioni sulla partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia; Pianificazione e programmazione delle ispezioni Definizione tariffe per istruttorie e controlli.

14 NOVITA’ Sono presenti nuove definizioni di:
Stabilimento di soglia superiore, inferiore, adiacente, nuovo, preesistente; Miscela, presenza di sostanze pericolose, pubblico, pubblico interessato , ispezioni; …………

15 NOVITA’ La Commissione Europea valuta, anche su proposta di uno Stato membro, se è impossibile che una particolare sostanza pericolosa, in determinate condizioni chimico-fisiche, provochi il rilascio di materia o energia tale da dare luogo a un incidente rilevante. Nell’art. 4 sono riportate le informazioni necessarie per la valutazione. Se la deroga è considerata appropriata, la Commissione presenta una proposta legislativa per l’esclusione della sostanza dal campo di applicazione della direttiva

16 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
E’ stata migliorata la qualità delle informazioni alla popolazione e il modo in cui le informazioni sono raccolte, gestite, rese disponibili, aggiornate e condivise Migliore accesso per i cittadini all’informazione sui rischi dovuti alle attività e sui comportamenti in caso di incidente; Possibilità di partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti in aree r.i.r. e possibilità di avviare azioni legali per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione.

17 COMPETENZA SUGLI STABILIMENTI
Il provvedimento suddivide le competenze assegnando a: Ministero dell’Interno (attraverso i CTR) le funzioni istruttorie, di controllo e di ispezione sugli stabilimenti di soglia superiore; Regioni le funzioni di ispezione sugli stabilimenti di soglia inferiore.

18 TESTO UNICO Una novità molto positiva è rappresentata dal fatto che il provvedimento è completo, e permette di disporre di un “testo unico” che definisce ogni aspetto senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi in quanto sono comprese tutte le norme di carattere tecnico necessarie per l’applicazione (allegati a A ad M). Si evita così il rimando a decreti attuativi, che erano previsto dal D.lgs. 334/99, con molti decreti che non sono mai stati emanati.

19 D.LGS. 26/6/2015 N. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (c.d. Seveso III) Il decreto ha sostituito il D.lgs. 17/8/1999 n. 334 e s.m. (c.d. Seveso II)

20 STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO
Composto da 33 articoli (suddivisi in 4 Capi) e 17 Allegati (6+11) Capo I Principi generali e campo di applicazione (art. 1-4) Capo II Competenze (art. 5-11) Capo III Adempimenti (art ) Capo IV Sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abro- gazioni (art ) Allegati numerici (All. 1-6) Allegati letterali (All. A-M)

21 CAPO I – PRINCIPI GENERALI
FINALITA’ (art. 1) Prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. Limitare le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.

22 AMBITO DI APPLICAZIONE (art.2)
Si applica agli stabilimenti così definiti: Stabilimento: Tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanza pericolose..; Sostanza pericolosa: sostanza o miscela (in all.1 p.1 o p.2), sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, …; Miscela: miscela o soluzione composta di due o più sostanze;

23 AMBITO DI APPLICAZIONE (art.2)
Presenza di sostanza pericolose: presenza, reale o prevista, nello stabilimento, o che è ragionevolmente prevedibile possano generarsi in caso di perdita del controllo dei processi, in q.tà > all’allegato 1 p.1 e p.2 Allegato 1 – parte 1 Categorie di sostanze pericolose Allegato 2 – parte 2 Sostanze pericolose specificate Se una sostanza pericolosa dell’allegato 1 è compresa nella parte 1 e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite della parte 2 (colonne 2 e 3)

24 DETERMINAZIONE DELL’ASSOGGETTABILITA’
Individuare le sostanze pericolose; Verificare le singole soglie; Applicazione eventuale del criterio della somma pesata.

25 CRITERIO DELLA SOMMA PESATA
Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità limite corrispondenti, ai fini della verifica della assoggettabilità si applica la seguente formula:

26 ESCLUSIONI (Art. 2)

27 ESCLUSIONI (Art. 2) Stabilimenti, impianti o depositi militari
Pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti Trasporto di sostanze pericolose e deposito temporaneo intermedio su strada, ferrovia, idrovia, aerea,… Trasporto di sostanze pericolose in condotta,… Sfruttamento, esplorazione, estrazione e trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione; Esplorazione, sfruttamento off shore di minerali, compresi idrocarburi; Discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo Trasporto di sostanze pericolose per ferrovia,… Scali merci terminali di ferrovia …, alle condizioni indicate.

28 DEFINIZIONI (Art.3) Stabilimento di soglia inferiore (SI): Stabilimento nel quale le sostane pericolose (in all1 p.1 o p.2) sono presenti in q.tà >col.2, ma <col.3 (con regola sommatoria); Stabilimento di soglia superiore (SS): Stabilimento nel quale le sostane pericolose (in all1 p.1 o p.2) sono presenti in q.tà >col.3 (con regola sommatoria); Incidente rilevante: emissione, incendio oesplosione di grande entità, dovuto a sciluppi incontrollati che si verificano in uno stabilimento “soggetto”, e che dia luogo a pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno;

29 DEFINIZIONI (Art.3) Stabilimento adiacente: ubicato in prossimità tale da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; Impianto: unità tecnica all’interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose…; Deposito: presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito… Gestore: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene stab o imp., opp. A cui è stato delegato il potere economico o decisionale;

30 DEFINIZIONI (Art.3) Nuovo stabilimento:
stabilimento che avvia le attività in data >1/6/2015, o Sito di attività che rientra nel campo di applicazione della direttiva UE o uno stabilimento SI che diventa SS o viceversa in data > 1/6/2015, per modifiche che determino un cambiamento delle sostanze pericolose; Stabilimento preesistente: stablimento che il rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99, e dal 1/6/2015 rientra nell’ambito di applicazione della direttiva UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento SI o SS; Altro stabilimento: sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva UE, o stabilimento SI che diventa SS o viceversa in data > , per motivi diversi da quello di “Nuovo stabilimento”

31 Capo II - COMPETENZE La normativa Italiana ha ripartito i vari Enti che si occupano di sicurezza, salute e ambiente: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero dell’Interno (CTR, CNVVF, Prefetture); Regioni (ARPA); Altri enti territoriali (Comuni, Aree Vaste).

32 Capo II - COMPETENZE Le competenze istruttorie e ispettive sono suddivise tra: CTR stabilimenti SS (istruttorie, controllo,ispezioni); Regioni stabilimenti SI (ispezioni) Il DIP.VVF, in collaborazione con ISPRA, predispne un piano per le ispezioni negli stabilimenti SS, mentre i CTR ne effettuano la programmazione e svolgimento tramite Commissioni. I CTR devono individuare, in accordo con le regioni, gli stabilimenti potenzialmente soggetti a effetto domino.

33 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM) (art.5)
Esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni co la CE. Ha competenza per il recepimento delle direttive europee. Predispone, con il supporto dell’ISPRA, l’inventario degli stabilimenti soggetti e la banca dati su esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.

34 MINISTERO DELL’INTERNO (art.6) (CTR-CNVVF-PREFETTURE)
Istituisce, nell’amito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR) Tramite il DIP.VVF, in collaborazione con ISPRA, predispone un piano per le ispezioni negli stabilimenti SS, coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposte dal CTR.

35 COMITATO TECNICO REGIONALE
Provvede a svolgere l’istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del RdS Designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonché delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Dispone le ispezioni ordinarie in stabilimenti SS Fornisce, a Comuni e autorità competenti, parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica e pareri tecnici per l’elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica Individua gli stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti.

36 PREFETTO Riceve atti adottati sulle istruttorie dei RdS dal CTR; Riceve comunicazione di accadimento incidente rilevante dal gestore Predispone i PEE per gli stabilimenti SS e SI Adotta adempimenti previsti a segito di incidenti rilevanti(attuazione PEE, informa tramite sindale le persone interessate dall’incidente, informa immediatamente MATTM, MI, Dipartimento Prot. Civ., CTR, Regione, Prefetti limitrofi)

37 REGIONE (art. 7) Riceve: Notifica del gestore Atti adottati sulle istruttorie dei RdS dal CTR Piano di Emergenza Esterno dalle Prefetture. Comunicazione di accadimento di un incidente dal gestore Inoltre: Gestisce le ispezioni sgs presso gli stabilimenti SI Si esprime sull’individuazione degli soggetti a effetto domino e delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti.

38 COMUNE (art. 8) Riceve: Notifica del gestore Atti adottati sulle istruttorie dei RdS dal CTR Piano di Emergenza Esterno dalle Prefetture. Comunicazione di accadimento di un incidente dal gestore Inoltre esercita le funzioni: Relative al controllo dell’urbanizzazione Relative alla informazione e consultazione del pubblico.

39 CAPO III - ADEMPIMENTI Il gestore deve adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.

40 NOTIFICA (art. 13) Si applica a stabilimenti SI e SS. Autocertificazione contenente, oltre a dati identificativi relativi al gestore e allo stabilimento, informazioni sulle sostanze pericolose e il loro stato fisico, sull’attività svolta, sull’ambiente circostante lo stabilimento e elementi che potrebbere causare o aggravare un incidente rilevante, ecc. Trasmissione da parte del gestore a CTR, Regione, MATTM, Prefettura, Comune, Comando VV.F. Aggiornamento in caso di modifiche significative e di aggravio del preesistente livello di rischio.

41 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (Art. 14)
Documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, con allegato il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Riesaminato ogni 2 anni sulla base delle linee guida.

42 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (Art. 14)
Il documento indica: gli obiettivi che il gestore intende perseguire nel campo della prevenzione e controllo degli incidenti rilevanti; i principi generali su cui basare la politica aziendale; Eventuali adesioni a normative non cogenti; Impegno ad adottare, mantenere, migliorare un SGS in attuazione degli obiettivi e dei principi dichiarati; Articolazione del SGS e programma di attuazione dello stesso.

43 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS) (Art. 14.5)
Si applica a stabilimenti SI e SS. Sistema per l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti adottata dal gestore: serve per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di politica. Termini: Contestualmente all’inizio dell’attività (stabilimenti nuovi); in tutti gli altri casi 1 anno dalla decorrenza della direttiva. Deve essere proporzionato ai pericoli di incidente rilevante e alla complessità dell’organizzazione e delle attività nello stabilimento.

44 REQUISITI GENERALI E STRUTTURA DEL SGS
Il SGS deve essere strutturato in modo da definire: Politica e conduzione aziendale per la sicurezza; Organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane; Pianificazione delle attività interessate, compresa assegnazione di risorse e documentazione; Misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza; Verifica e riesame.

45 CONTENUTI TECNICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS) (Art
Il SGS deve farsi carico delle seguenti gestioni: Organizzazione e personale; Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti; Controllo operativo (adozione e applicazione do procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza: manutenzioni impianto, monitoraggio e controllo finalizzato a prevenire malfunzionamenti, inventario attrezzature per monitoraggio e controllo delle loro condizioni, ecc); Gestione delle modifiche (procedure per programmare modifiche di impianti o progettarne nuovi) Pianificazione di emergenze (procedure per identificazione emergenze prevedibili e elaborazione e sperimentazione PE, formazione personale)

46 RAPPORTO DI SICUREZZA (Art. 15)
Si applica a stabilimenti SS. E’ trasmesso dal gestore al CTR Viene aggiornato: Ogni 5 anni In caso di modifiche A seguito di incidente rilevante

47 RAPPORTO DI SICUREZZA (Art. 15)
Dimostra che: Il gestore ha messo in atto la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione; Sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze Impianti, attrezzature, deposito e attrezzature sono sufficientemente sicuri e affidabili; Sono stati predisposti i piani di emergenza interna e fornite al Prefetto le informazioni utili alla stesura del piano di emergenza esterna; Sono state fornite informazioni utili per autorizzare l’insediamento di nuove attività o la costruzione di nuovi insediameni attorno allo stabilimento.

48 RAPPORTO DI SICUREZZA (All. 2)
Nel RdS devono essere contenute le seguenti informazioni minime: Informazioni sul sistema di gestione della sicurezza Presentazione del sito dello stabilimento (posi-zione geografica, stabilimenti adicenti, atre attività e insediamenti limitrofi, ecc.) Descrizione dello stabilimento Identificazione e analisi dei rischi di incidente e metodi di prevenzione misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante

49 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA (Art. 17)
Il CTR effettua le istruttorie per gli stabilimenti SS soggetti alla presentazione del RDS e adotta il provvedimento conclusivo. Per i nuovi stabilimenti il CTR avvia l’istruttoria, esamina il rapporto preliminare e rilascia il nulla-osta di fattibilità. In caso di gravi carenze formula, entro 4 mesi, la proposta di divieto di costruzione Dopo il rilascio del NOF il gestore trasmette al CTR il RDS definitivo Il CTR esprime il parere tecnico conclusivo entro 4 mesi dal ricevimento, concludendo l’istruttoria con: Eventuale perescrizioni Divieto di inizio attività, in caso di misure nettamente inadeguate

50 EFFETTO DOMINO (Art. 19) Posizione geografica,
Il CTR, in accordo con la regione, in base alle informazioni fornite dai gestori, individua gli stabilimenti SI e SS (dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati) per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa di: Posizione geografica, Vicinanza degli stabilimenti, Inventario delle sostanze pericolose presenti. I gestori trasmettono al Prefetto, entro 4 mesi dalla comunicazione, le informazioni necessarie per la redazione del PEE.

51 PIANO DI EMERGENZA INTERNO (Art. 20)
Si applica a stabilimenti SS. E’ predisposto dal gestore, previa consultazione del personale. Il PEI è predisposto allo scopo di: Controllare e circoscrivere gli incidenti Mettere in atto le misure per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti Informare i lavoratori e le autorità Provvedere al ripristino e al disiquinamento dell’ambiente

52 PIANO DI EMERGENZA INTERNO (Art. 20)
Deve indicare le persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile della loro applicazione e coordinamento, la persona incaricata di comunicare con gli enti di soccorso, le misure adottate a seguito di un incidente, i sistemi di allarme, le norme di comportamento da seguire, la formazione del personale, disposizioni per coadiuvare l’intervento all’esterno. Il gestore trasmette al Prefetto informazioni per l’elaborazione del PEE. Per gli stabilimenti SI le eventuali emergenze all’interno dello stabilimento sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predispostedal gestore nell’ambito dell’attuazione del SGS

53 PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (Art. 21)
Si applica a stabilimenti SI e SS. E’ predisposto dal prefetto, d’intesa con regioni e enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione. E’ finalizzato a limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta di: Informazioni fornite dal gestore; Conclusioni dell’istruttoria, ove disponibili; Linee guida predisposte dal Dipartimento della protezione civile, Riesame: almeno ogni 3 anni.

54 ASSETTO DEL TERRITORIO E CONTROLLO DELL’URBANIZZAZIONE (Art. 22)
Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento a destinazione e utilizzazione dei suoli, Gli enti territoriali, nell’elaborazione e adozione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, tengono conto, tra l’altro, di prevedere distanze di sicurezza tra stabilimenti e zone residenziali, edifici e zone frequentati dal pubblico, aree ricreative, vie di trasporto, zone di particolare interesse naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelate. Per gli stabilimenti preesistenti occorre adottare misure complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l’ambiente.

55 INFORMAZIONI AL PUBBLICO E ACCESSO ALL’INFORMAZIONE (Art. 23)
Il CTR provvede affinchè sostanze pericolose e RdS siano accessibili (su richiesta) al pubblico, depurato di eventuali informazioni riservate. Le informazioni detenute dalle autorità competenti sono messe a disposizione del pibblico che ne faccia richiesta. Il comune porta a conoscenza della popolazione, nella forma più idonea, le informazioni fornite dal gestore con la scheda informativa. Le informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento in caso di incidente sono fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante.

56 CONSULTAZIONE PUBBLICA E PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DECISIONALE (Art
Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere nei casi di: Progetti di nuovi stabilimenti, Modifiche in materia di pianificazione del territorio, Creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.

57 CONSULTAZIONE PUBBLICA E PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DECISIONALE (Art
Il Comune informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o altra forma, e provvede affinchè abbia accesso alle informazioni necessarie. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri e gli esiti delle consultazioni son tenuti nel debito conto ai fini dell’adozione del provvedimento finale.

58 ACCADIMENTO DI INCIDENTE RILEVANTE (Art. 25)
Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore: Adotta le misure previste dal piano di emergenza interna; Informa Prefettura, Questura, CTR, Regione, Sindaco, Comando provinciale VVF, ARPA, ASL. Il Prefetto dispone l’attuazione del PEE. Il CTR (per stabilimenti SS) o la Regione (per stab. SI): Raccoglie informazioni per un’analisi dell’incidente; Adotta misure per garantire che il gestore attui misure correttive; Formula raccomandazioni per le misure preventive per il futuro

59 ISPEZIONI (Art. 25) Consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

60 GLI ALLEGATI DEL D. LGS. N. 105/2015
Il D.Lgs. 334/99 aveva previsto l’emanazione di una serie di decreti attuativi, alcuni dei quali non sono stati emanati. Il D.lgs 105/2015, anche allo scopo di evitare rimandi a successivi decreti, ha previsto già nella sua stesura originale, in 11 allegati, tali provvedimenti.

61 TIPOLOGIA DEGLI ALLEGATI DEL D. LGS. N. 105/2015
Il D.Lgs. 105/2015 è costituito da 2 tipologie di allegati: Allegati numerici( da 1 a 6): previsti dalla direttiva europea 2012/18/UE. Allegati letterali (da A a M): previsti dal decreto, che stabiliscono criteri, procedure, linee guida, regolamenti, ecc. su qunto previsto nei vari articoli evitando il ricorso a successivi decreti attuativi.

62 ALLEGATI NUMERICI (DAL N. 1 al N. 6)
All Sostanze pericolose All Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 All Informazioni di cui all’art. 14, co.5 e all’art. 15, co. 2, relative al sistema di gestione della sicu- rezza e all’organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti. All Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli art. 20 e 21 All Moduli di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23

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