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Attestazioni di conformità
Sommario COPIA INFORMATICA e DUPLICATO DI ATTI INFORMATICI copia informatica di documento analogico copia per immagine su supporto informatico di documento analogico copia informatica di documento informatico duplicato informatico di documento informatico Firma apposta firma associata Copie analogiche di documenti informatici Copie e estratti informatici di documenti informatici Attestazioni di conformità
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documenti informatici ex art
documenti informatici ex art. 20 CAD, quindi originali informatici ottenuti da trasformazione di un file di testo (es. word, odt, txt) in un documento PDF è quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF senza scansione. Tasto destro sul file .pdf firmato copia e incolla Tali atti, quindi, non dovranno essere stampati e poi scansionati ma direttamente trasformati in PDF.
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Documento analogico Qualunque documento non informatico – e, perciò, ogni documento tradizionale o cartaceo – è un documento analogico.
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Art. 22 Copie informatiche di documenti analogici
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Art. 22. - Copie informatiche di documenti analogici
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
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Art. 2715 c.c. (Copie di scritture private originali depositate)
Il codice civile Art Copie di atti pubblici. Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati Art c.c. (Copie di scritture private originali depositate) Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
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COPIA INFORMATICA e DUPLICATO DI ATTI INFORMATICI
La copia informatica di documento informatico è un documento informatico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto ed è formato su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari. (es: documento originale in formato word riprodotto in copia in formato XBRL; documento originale in TIFF riprodotto in copia informatica in PDF/A). Esempio di copia è il file pdf estratto da un file originale pdf.p7m, ovvero il file pdf privo della firma digitale, è quindi una copia come lo è il file ottenuto dalla “stampa pdf” di un originale excel o word (firmato o meno digitalmente) Ha la stessa validità dell’originale se conforme alle regole tecniche e se non formalmente disconosciuta. Non occorre alcuna dichiarazione di conformità. Tuttavia la norma ammette la possibilità di fare attestare la conformità all’originale informatico da parte di un pubblico ufficiale. Il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi (es: da PC a CD), della medesima sequenza di valori binari del documento originario (ossia i documenti hanno gli stessi formati). Ha la stessa validità dell’originale se conforme alle regole tecniche di cui all’art. 71. Non occorre alcuna dichiarazione di conformità all’originale.
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“Qual è la validità giuridica delle copie informatiche di un documento
Con attestazione di conformità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale, stessa efficacia probatoria degli originali Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta
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requisiti di validità giuridica delle copie informatiche
A) Copia informatica di atti o documento amministrativi (ovvero di atti emessi o utilizzati da pubbliche amministrazioni ai fini della propria attività amministrativa), di atti pubblici o scritture private o altri documenti formati in originale su supporto analogico spediti o rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali: hanno lo stesso valore giuridico degli originali di cui sono la riproduzione se ad essi è apposta la firma digitale ovvero la firma elettronica qualificata da parte di chi li spedisce o li rilascia. Non è necessaria alcuna ulteriore dichiarazione di conformità all’originale B) Copia informatica di documenti formati ovvero detenuti dalle pubbliche amministrazioni in originale su supporto analogico: hanno lo stesso valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se sono formate nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 e se sono associate alla firma digitale o altra firma elettronica qualificata del funzionario pubblico a ciò delegato dalla pubblica amministrazione di appartenenza.
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Definizioni importanti (art 1. C.A.D.)
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto (scansione) i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; (un originale a tutti gli effetti)
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(art.4, DPCM 13novembre2014) Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. 2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.
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(segue) 3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. (art. 4,DPCM 13 novembre 2014)
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Duplicati informatici di documenti informatici art
Duplicati informatici di documenti informatici art. 5,DPCM 13 novembre 2014 Art. 5. Duplicati informatici di documenti informatici 1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 23 -bis , comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
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Copie e estratti informatici di documenti informatici art
Copie e estratti informatici di documenti informatici art. 6, DPCM 13 novembre 2014 1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all’art. 23 -bis , comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia. 2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta. 3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma …..
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Funzione della copia conforme
La funzione della copia conforme è quella di conservare l'autenticità di un documento quando questo, per il cambio di supporto, la perde inevitabilmente. Ciò è abbastanza scontato nel mondo cartaceo in cui la firma è indissolubilmente legata al supporto (il foglio su cui è apposta) e il passaggio ad altro supporto (la fotocopia) non produce un documento avente la stessa forza probatoria.
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copia Quando si fa copia digitale di un originale cartaceo, poiché la riproduzione come immagine (la scannerizzazione) del documento è l'equivalente della fotocopia, valgono i principi generali in materia di copie cartacee: infatti, l'art c.c. parifica le riproduzioni fotografiche e quelle informatiche.
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altre norme Comma 3 dell'art 3 delle Regole Tecniche sulla firma digitale emanate con DPCM 30 marzo 2009.
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art. 3 comma 3 Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui all'art. 21, comma 2, del codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalita' che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati
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caratteristiche Il documento informatico che rappresenta la copia deve avere quindi un formato c.d. “statico”: non deve cioè contenere campi che comporterebbero modifica di alcune parti dello stesso non rilevabili alla verifica della firma. Sono formati statici il PDF/A, l'XML, i formati immagine (ad es. TIFF), i formati testo come il TXT.
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La copia informatica di documento analogico
La copia informatica di documento analogico (lett. i-bis) è descritta come il “documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto”: consiste nella riproduzione del solo contenuto, riscritto manualmente o acquisito con procedura OCR (il risultato sarà, quindi, un testo selezionabile). Occorre attestazione di conformità firmata digitalmente per efficacia probatoria (laddove richiesta dalla natura dell'attività)
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Codifica OCR OCR è l’acronimo di Optical Character Recognition e individua genericamente una procedura di riconoscimento ottico dei caratteri. Software specifici consentono di riconoscere ed estrapolare il testo presente su carta mediante un’acquisizione gestita tipicamente via scanner. Il testo digitale è quindi editabile con un qualsiasi programma di videoscrittura
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OCR da PDF Usare l'OCR di PDF-XChange PDF Viewer L'applicazione integra un completo modulo OCR che effettua il riconoscimento dei caratteri contenuti in un PDF rendendo quindi "ricercabile" ed estraibile il testo inserito nel documento sotto forma di immagine.
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Copia informatica di documento analogico ex art. 22 CAD
Mediante l’uso di uno scanner viene copiato in formato elettronico. Il risultato è la perdita dell'autografia della firma! Per la validità del documento sarebbe necessario ricercare la scrittura originale nel caso in cui ne fosse contestata la firma.
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Copia informatica di documento analogico
La copia informatica di un documento analogico può essere il file da cui è originata la stampa sottoscritta poi con firma autografa oppure una riscrittura, a mano o via OCR, del solo contenuto del documento originale: ha quindi lo stesso contenuto dell'originale ma diversa forma (manca comunque la firma). L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta del documento. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale che può essere distrutto a seguito di conservazione sostitutiva della copia informatica.
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Riproduzione analogica di documenti informatici
Esempio la stampa della copia cartacea di una pagella estratta dal registro elettronico per la quale occorre attestare la conformità all'originale digitale.
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Convertire un PDF in un PDF ricercabile con l'OCR
Per verificare che non sia stata apposta la protezione, è sufficiente – da Adobe Reader – aprire il file PDF d'interesse quindi scegliere la voce Proprietà dal menù File. Nella scheda protezione, bisognerà verificare l'indicazione posta accanto a Copia contenuto.
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Se la copia del contenuto del PDF risulta consentita, è altamente probabile che si sia di fronte ad un documento PDF composto da una serie di immagini di pagine cartacee acquisite da scanner.
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convertire un PDF in un PDF ricercabile
Come fare per convertire un PDF in un PDF ricercabile? Com'è possibile, cioé, fare in modo che si possa utilizzare la funzionalità Modifica, Trova per individuare rapidamente una parola od una frase nel documento? Per rendere un PDF ricercabile, si dovrà sottoporre il documento ad una scansione ottica dei caratteri ed al loro riconoscimento automatico (OCR). Il modo migliore per sottoporre ad OCR un PDF e permettere la ricerca di informazioni al suo interno, consiste nell'utilizzare il software Adobe Acrobat che integra una pratica funzionalità per trasformare un PDF in un PDF ricercabile.
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Chi non fosse in possesso di una regolare licenza di Adobe Acrobat può risolvere utilizzando uno strumento alternativo? Sottoporre ad OCR i documenti PDF e trasformarli in PDF "ricercabili" con PDF-XChange Viewer il file PDF che si ottiene dopo l'elaborazione con PDF-XChange non è per nulla "pesante".
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In fase di setup, si potrebbe essere interessati a disattivare l'aggiornamento automatico e gli addin per i vari browser web
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Disattivare la casella Set PDF-XChange Viewer as default viewer for PDF files.
Ad installazione ultimata (ci si accerti di optare per la versione Free, completamente gratuita per usi in ambienti domestici e commerciali), bisognerà prelevare l'European language pack che include anche la lingua italiana. L'installazione dei file per il riconoscimento di tasti redatti in lingua italiana si concretizza semplicemente facendo doppio clic sul file eseguibile contenuto all'interno dell'archivio OCRAdditionalLangsEU.zip.
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Dopo aver avviato PDF-XChange, si dovrà cliccare sul menù File, Apri per individuare il documento PDF da convertire quindi selezionare Scansione testo pagine con OCR dal menù Documento
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Dalla finestra seguente, bisognerà selezionare Italian nel caso di testi in italiano (Linguaggio principale) ed eventualmente scegliere l'accuratezza Alta per ottenere risultati migliori.
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Non appena PDF-XChange teminerà l'operazione di riconoscimento dei caratteri (OCR), bisognerà fare clic sul menù File, Salva con nome e memorizzare il file PDF con un nome diverso da quello originale. Aprendo il PDF elaborato con PDF-XChange con Adobe Reader o qualunque altro gestore di file PDF, ci si accorgerà immediatamente che il testo sarà interamente selezionabile, si potranno effettuare operazioni di "copia e incolla" e si potranno effettuare ricerche per qualunque termine o frase contenuti nel PDF
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La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (lett. i-ter)
Come si ottiene? La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (lett. i-ter) è “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto”: trattasi solitamente della acquisizione tramite scanner di un'immagine del documento o la fotografia digitale del documento.
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Copia informatica di documento informatico
“il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”. L'ipotesi tipica è la conversione di un file di testo (doc, odt) in un file PDF.
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Copia informatica di documento informatico
identifica un file che ha il medesimo contenuto dell’originale, ma un diverso formato: ad esempio, il documento .pdf che risulta dalla conversione di un file .doc. o .txt. copia e incolla di un documento informatico convertito in .pdf/A 2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta. 3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma …..
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Copia informatica di un documento informatico
L'estrazione del file dal documento informatico firmato digitalmente interrompe il “contatto” della copia con l'originale. La copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratta se la sua conformità all’originale: è attestata da un pubblico ufficiale (DS); non è espressamente disconosciuta
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copie informatiche di documento informatico ex art. 23 bis, co. 2, CAD
copia informatica di documento informatico con la quale si fa riferimento ad un documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari (articolo 1, comma 1, lett. i-quater). Questo caso si verifica, ad esempio, quando si crea una copia in formato PDF di un file di dati firmato digitalmente al fine di renderlo leggibile agli utenti. Le possiamo ottenere, ad esempio, quando salviamo sul nostro pc un file sottoscritto digitalmente eliminando i riferimenti alla firma digitale , ovvero aprire un pdf firmato e salvarlo senza .p7m
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Differenza La copia informatica di documento analogico (i- bis) La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” (i -ter)
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Esempio Dato come originale un verbale di riunione manoscritto, la copia per immagine (i-ter) sarà costituita dalla scansione del verbale, mentre la copia ex art. 1, lettera i-bis del CAD potrà essere costituita anche dalla (fedele) trascrizione informatica del verbale stesso con un ordinario software di elaborazione di testi (MS Word, LibreOffice Writer etc).
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La copia informatica di documento analogico (i- bis)
consiste nella riproduzione del solo contenuto, riscritto manualmente o acquisito con procedura OCR (il risultato sarà, quindi, un testo selezionabile). identifica un file che ha lo stesso contenuto del documento analogico da cui è tratto, ma diverso come forma. se corredati della firma digitale di colui che li spedisce o li rilascia, "fanno fede come l'originale" dell'atto pubblico da cui sono estratte e sono di queste sostitutive ad ogni effetto (art c.c.) e, nel caso delle scritture private "hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte" (art c.c.).
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La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” (i -ter)
La “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” (i -ter) può essere il file (ad esempio, il documento .pdf, .jpg o .tiff) che risulta dalla scansione del documento analogico da cui è tratto, rispetto al quale appare identico, come forma e come contenuto.
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copia/incolla del file-documento.
duplicati informatici di documenti informatici ex art. 23 bis, co. 1, CAD, quindi originali informatici che sono file firmati digitalmente e che possiamo salvare sul nostro pc. è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine". Il documento di risulta è un clone unico e originale e che pertanto non necessità di attestazioni di conformità. copia/incolla del file-documento. … copia del file
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Duplicati informatici di documenti informatici art
Duplicati informatici di documenti informatici art. 5 DPCM 13 novembre 2014 Art. 5. Duplicati informatici di documenti informatici 1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 23 -bis , comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
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COPIA PER IMMAGINE DI ORIGINALE ANALOGICO
documento derivante da scansione di un originale cartaceo. Occorre attestazione di conformità firmata digitalmente per efficacia probatoria
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Che cos’è una copia informatica di un documento analogico e che cos’è una copia “per immagine” di un documento analogico Il CAD (art. 1) contiene le definizioni dell’uno e dell’altro tipo di copia informatica di documenti analogici: «i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto». La distinzione tra le due ipotesi di cui alle lettere i-bis ed i-ter risiede nel fatto che le seconde (copie per immagine) hanno contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui sono tratte, vale a dire che costituiscono una sorta di “fotocopia” leggibile dallo schermo di un pc o di un tablet, mentre le prime rispecchiano il solo contenuto dell’originale. In altri termini, dato come originale un verbale di riunione manoscritto, la copia per immagine (i-ter) sarà costituita dalla scansione del verbale, mentre la copia ex art. 1, lettera i-bis del CAD potrà essere costituita anche dalla (fedele) trascrizione informatica del verbale stesso con un ordinario software di elaborazione di testi (MS Word, LibreOffice Writer etc). Tornando all'art. 22, la distinzione tra le fattispecie disciplinate nei due commi sta quindi nel fatto che il primo comma riguarda copie (non necessariamente per immagine) di atti pubblici, scritture private ed altro documenti, compresi atti amministrativi "spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali", i quali, se corredati della firma digitale di colui che li spedisce o li rilascia, hanno rispettivamente "fanno fede come l'originale" dell'atto pubblico da cui sono estratte e sono di queste sostitutive ad ogni effetto (art c.c.) e, nel caso delle scritture private "hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte" (art c.c.). Il caso disciplinato dal secondo comma, invece, riguarda più esattamente le copie per immagine di documenti originali analogici, per la cui attestazione di conformità è prescritta una "dichiarazione allegata. -
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copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico (es. scansione di un documento originale cartaceo) hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta o se la sua conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
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copie su supporto analogico di documenti informatici
le copie su supporto analogico di documenti informatici (ad es. la stampa di un documento), anche sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta o se è attestata, in tutte le sue parti, da un pubblico ufficiale.
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copia analogica di documento informatico
La copia analogica di documento informatico (ossia la sua riproduzione su carta), anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Affinché la copia analogica abbia la stessa efficacia probatoria del documento informatico da cui è tratta è necessario, ai sensi del successivo articolo 23, che la conformità all’originale sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Tuttavia, se la copia è conforme alle vigenti regole tecniche, anche con riguardo alle disposizioni sulla conservazione dell’originale, è sufficiente che la conformità all’originale non sia espressamente disconosciuta.
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Copia analogica di documento informatico
Mediante l'uso di una stampante viene stampato il documento informatico. ma... una volta stampata la firma digitale non è più verificabile e il documento risulta non firmato! Alternativa Alternativa 2
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Copia analogica di documento informatico
… una volta stampata la firma digitale non è più verificabile e il documento risulta non firmato! La soluzione è quella di far attestare la conformità della copia al suo originale dal DS mediante firma autografa.
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Copia analogica di documento informatico
… una volta stampata la firma digitale non è più verificabile e il documento risulta non firmato! Una seconda possibilità è quella di apporre la dicitura "Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93" ma la stessa non conferisce carattere autografo alla "firma" stampata ma solo l'indicazione della identità e della qualifica dell'autore ed anche in questo caso sarebbe necessario ricercare il documento originale nel caso in cui ne fosse contestata la firma.
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“Qual è la validità giuridica delle copie informatiche di un documento
Con attestazione di conformità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale, stessa efficacia probatoria degli originali Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta
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la copia cartacea di documento informatico
La stampa di un file firmato non è un documento firmato: l'intervento del pubblico ufficiale che attesta la conformità ha il fine di recuperare tutti quei dati ed informazioni che con la stampa – nel passaggio dal supporto informatico a quello cartaceo - inevitabilmente si perdono. La norma che regola questa fattispecie è il comma 2-bis dell'art. 23 del CAD.
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Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità
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documenti informatici hanno una diversa efficacia giuridica
Si possono dunque prospettare le seguenti ipotesi: il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole Documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata
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il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma
a) il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712 del codice civile; questa disposizione prevede che “ le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose formano piena prova dei fatti e della cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”;
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il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole
b) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole è liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi che in vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue conoscenze (PIN, password e user name), oppure a caratteristiche fisiche ( impronte digitali o della retina) oppure, infine, in base al possesso di una smart card. La valutazione dell’efficacia probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice, il quale non è vincolato ad attribuire a tali documenti alcun valore probatorio pur in assenza di disconoscimentio della parte contro cui sono prodotti e, per contro, potrebbe decidere d'ufficio per l'attendibilità degli stessi pur in presenza di contestazioni. Esemplificando, non sarà più possibile dubitare che una transazione commerciale possa essere provata esibendo al giudice la traccia elettronica o cartacea di un bancomat, fermo restando il potere del giudice stesso di ritenere o meno attendibile una tale prova.
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Documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata.
Il documento munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata ha dunque la stessa efficacia della scrittura privata. Anzi, a ben vedere, ha un’efficacia probatoria maggiore rispetto a quella della scrittura privata. Il documento informatico munito di firma digitale o firma elettronica avanzata sembrerebbe in realtà non disconoscibile; a ben vedere, infatti, mentre per verificare la firma apposta su un foglio è necessario procedere ad un esame grafologico per dimostrare che la sottoscrizione è autografa ed accertarne, quindi, la provenienza dal soggetto che si suppone averla apposta, nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale basta verificare la corrispondenza della firma con la chiave pubblica del presunto sottoscrittore per accertarne la provenienza da quest'ultimo; conseguentemente, il disconoscimento della firma digitale sarebbe precluso, perché con la semplice prova della corrispondenza tra la chiave pubblica e la chiave privata utilizzate vengono accertate sia la provenienza del documento che l’assenza di alterazioni del medesimo; l’unica ipotesi di falsità materiale che può configurarsi (atteso che le alterazioni materiali del documento sono da escludere grazie alla funzione di hash), è che la firma sia apposta da persona diversa dal legittimo proprietario del dispositivo di firma. Di conseguenza, l'oggetto del disconoscimento non sarà relativo alla firma ma all'effettivo utilizzo della firma digitale da parte del titolare. Il concetto di falsità materiale non sarà più dunque riferibile, in linea di massima, alla paternità della firma, quanto piuttosto a quello di responsabilità nel custodire il dispositivo di firma.
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Perché si definisce copia informatica di documento analogico (= cartaceo)?
Perché l’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica. Esempio ancora più pratico e facile: è come se del nostro originale cartaceo facessimo una fotocopia: avremmo l’originale cartaceo e la copia cartacea (fotocopia); con la scansione, il nostro originale sarà, naturalmente, il cartaceo mentre, ciò che otteniamo dalla scansione, sarà la nostra copia informatica di documento cartaceo in formato PDF.
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Come si ottiene? Per ottenere una copia per immagine su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo, è necessario: • produrre un'attestazione di conformità e stamparla su carta; • aggiungere l'attestazione di conformità al documento originale cartaceo ed acquisire in tutto da scanner (documenti + attestazione); • apporre al file così ottenuto la firma digitale
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Firma apposta firma associata
Se si tratta di un unico file la firma è apposta, se si tratta di un insieme di file raccolti ad esempio in un file formato .zip, allora la firma sarà associata
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Copie analogiche di documenti informatici
La verifica di conformità si articola in due parti 1) Verifica della provenienza e validità della sottoscrizione: Verifica dell’ente certificatore Verifica della validità del certificato al momento della sottoscrizione Verifica della validità del certificato al momento della verifica o comunque dell’associazione della firma alla firma di un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione della firma in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato 2) Verifica dei requisiti di integrità ed immodificabilità del documento affinchè ne sia riconosciuto il valore di forma scritta (non deve contenere codici o altri elementi che ne alterino gli atti i fatti o i dati nello stesso rappresentati L’esito delle verifiche deve essere attestata in calce al documento o in altro documento a questo allegato.
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