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Le prestazioni occasionali in agricoltura
Avv. Giancarlo Esposti Lonato 14 luglio 2018
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Il “lavoro accessorio” istituito dalla cd
Il “lavoro accessorio” istituito dalla cd. «legge Biagi», più volte riformulato fino alla versione disciplinata nel cd. «Jobs act», dal 17 marzo 2017 è stato abrogato ( D.L. n. 25/2017 conv. L. 49/2017). LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI Art. 54bis D.L. 50/2017, conv. L. 96/2017 Avv. Giancarlo Esposti
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Si intendono per prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che vengono rese nel rispetto della disciplina che regola i contratti di lavoro quali il «Libretto Famiglia» e il «Contratto di prestazione occasionale» e osservino i seguenti limiti economici (riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa): a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a euro; Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione e nella misura del 75% dell’effettivo importo. Avv. Giancarlo Esposti
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i lavoratori agricoli dell’area 3 (comuni) massimo di 380 ore annue.
E’ previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata dalla normativa ( comma 16 del citato art. 54-bis): i lavoratori agricoli dell’area 1 (specializzati e specializzati super) massimo di 330 ore annue; i lavoratori agricoli dell’area 2 (qualificati e qualificati super) massimo di 360 ore annue; i lavoratori agricoli dell’area 3 (comuni) massimo di 380 ore annue. Avv. Giancarlo Esposti
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Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Avv. Giancarlo Esposti
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I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. In particolare, l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Avv. Giancarlo Esposti
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Per quanto riguarda le assicurazioni sociali obbligatorie:
il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore. Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: - contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; - premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %: oneri di gestione dell’INPS, nella misura dell’1,0%. Avv. Giancarlo Esposti
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Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, avvalendosi dell’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al servizio relativo alle Prestazioni Occasionali. Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni: - per le Pubbliche Amministrazioni; - per le imprese agricole; - per gli altri utilizzatori. Avv. Giancarlo Esposti
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- i dati identificativi del prestatore;
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: - i dati identificativi del prestatore; - la misura del compenso pattuita; - il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; - la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi; - altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS. Avv. Giancarlo Esposti
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Libretto Famiglia Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. L’imprenditore non può accedere a tale strumento con conseguente esclusione anche del settore imprenditoriale agricolo. Avv. Giancarlo Esposti
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Contratto di prestazione occasionale
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di legge e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché alcune amministrazioni pubbliche, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo. Avv. Giancarlo Esposti
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Limiti all’utilizzo: Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. Avv. Giancarlo Esposti
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b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali: a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; c) in agricoltura, salvo le eccezioni previste espressamente dalla legge (vedi di seguito). Avv. Giancarlo Esposti
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Il regime per l’agricoltura
Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, è prevista la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione. Avv. Giancarlo Esposti
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Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore: - area 1: € 9,65; - area 2: € 8,80; - area 3: € 6,56. L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore: area 1: € 38,60; area 2: € 35,20; area 3: € 26,24. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata. Avv. Giancarlo Esposti
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Profili sanzionatori a) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di: superamento da parte dell’utilizzatore del limite di importo di € 2.500,00 netti per ciascun prestatore; superamento del limite di durata annua della prestazione (380 ore per retribuzione area 3) b) sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00 in caso di - violazione dell’obbligo di comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione; - violazione del divieto di utilizzo per azienda con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato; - violazione del divieto di utilizzo di prestatori appartenenti a categorie diverse da pensionati, studenti, percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Avv. Giancarlo Esposti
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Altre tipologie e contratti di lavoro
COLLABORAZIONI - scambio di manodopera (art c.c.): tra piccoli imprenditori (es. coltivatori diretti) è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi. Non vi deve essere remunerazione o corrispettivo in denaro o natura. - prestazioni di parenti (D.lgs. 276 del 2003, art. 74, legge cd. Biagi): con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente per un breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori. Avv. Giancarlo Esposti
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b) CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO
- assunzioni congiunte: attraverso di esse, due o più imprese agricole possono instaurare congiuntamente un rapporto di lavoro con la stessa persona al fine di utilizzarla promiscuamente presso le rispettive aziende: imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, imprese riconducibili allo stesso proprietario; imprese condotte da soggetti legali tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado; imprese legate da un contratto di rete quando almeno il 40% siano aziende agricole. Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato. - lavoro a tempo determinato - lavoro intermittente (o cd. a chiamata) Avv. Giancarlo Esposti
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Schede tratte dall’ indagine sul lavoro in agricoltura svolta nell'ambito della conferenza "Il mercato del lavoro in viticoltura, criticità e sviluppi, influenza della manodopera sulla qualità del prodotto finale" tenutasi a Verona al Vinitaly pubblicata in data sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ( Avv. Giancarlo Esposti
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Q16 Conosce lo strumento dei VOUCHER?
LAVORO IN AGRICOLTURA Q16 Conosce lo strumento dei VOUCHER? Risposte: 320 Saltate: 130 Si No 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE Si 90,63% 290 No 9,38% 30 TOTALE 320 Avv. Giancarlo Esposti
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LAVORO IN AGRICOLTURA Q17 Ha usato in passato questo strumento (voucher) per assumere lavoratori stagionali ? Risposte: 319 Saltate: 131 Si No 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OPZIONI DI RISPOSTA Si No TOTALE RISPOSTE 53,92% 172 46,08% 147 319 Avv. Giancarlo Esposti
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LAVORO IN AGRICOLTURA Q18 Ritiene che questo strumento (voucher) sia stato utile alla sua azienda? Risposte: 170 Saltate: 280 SEMPRE E PER QUALSIASI... SOLO IN CASO DI LAVORI... PER LAVORI STAGIONALI D... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OPZIONI DI RISPOSTA SEMPRE E PER QUALSIASI PRESTAZIONE SOLO IN CASO DI LAVORI SALTUARI E NON STRUTTURATI PER LAVORI STAGIONALI DI BREVE DURATA TOTALE RISPOSTE 19,41% 33 28,24% 48 52,35% 89 170 Avv. Giancarlo Esposti
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LAVORO IN AGRICOLTURA Q19 Quali strumenti attualmente impiega per assumere lavoratori stagionali? Risposte: 306 Saltate: 144 AGENZIE INTERINALI ANNUNCI RICHIESTA... Altro (specificare) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% RSPOSTE AGENZIE INTERINALI 21,24% 65 ANNUNCI RICHIESTA LAVORO 18,63% 57 Altro (specificare) 64,71% 198 Totale rispondenti: 306 # ALTRO (SPECIFICARE) DATA Conoscenze 14/06/ :36 assunzione di pensionati 11/06/ :38 condivisione informazioni fra aziende 11/06/ :33 passaparola 10/06/ :20 CONTRATTO DIRETTO 08/06/ :37 conoscenze 08/06/ :13 nessuna assunzione stagionale 07/06/ :49 CONTRATTO TEMPO DETERMINATO 07/06/ :34 conoscenza personale 07/06/ :43 tramite conoscenze 06/06/ :29 Assunzione diretta OTD conoscenza diretta delle persone 06/06/ :36 chiamata diretta 06/06/ :37 COOPERATIVA DI LAVORO 06/06/ :32 CONTATTI DIRETTI 05/06/ :27 Richieste dirette di assunzione. 05/06/ :40 05/06/ :26 Avv. Giancarlo Esposti
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(29 giugno 2018) Il ministro dell’Agricoltura Centinaio (Lega): «Siamo pronti a reintrodurre i voucher in agricoltura». (1 luglio 2018) «Sui voucher arriva l’altolà del ministro del Lavoro e dello Sviluppo. Sia il lavoro in somministrazione che il ritorno dei voucher - ha spiegato ieri Luigi di Maio (M5S) - dovranno essere oggetto del dibattito parlamentare. Insomma è escluso che queste due misure possano entrare nel Decreto dignità che il governo si appresta a varare a inizio settimana». (3 luglio 2018) Consigliera regionale Veneto Moretti (PD) «Bene ha fatto il Ministro Centinaio a chiedere con forza la reintroduzione dei voucher che rappresentano uno strumento fondamentale per il contrasto al lavoro nero, soprattutto in alcuni settori, come l’agricoltura, il turismo o i lavori domestici». (26 giugno 2018) Senatrice Bernini (FI) deposito DDL atto n. 527 «Modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale» Avv. Giancarlo Esposti
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Studio: Via C. Farini n. 8 – 20154 Milano Tel. 02. 55184619 – Fax 02
Studio: Via C. Farini n. 8 – Milano Tel – Fax Domicilio: Località Casa Scagni 40 – Golferenzo (PV) Avv. Giancarlo Esposti
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