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Esame di Stato conclusivo Secondo ciclo d’Istruzione
Esame di stato degli alunni con DSA, disabilità e altri bisogni educativi speciali
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ESAME DI STATO Alunni con disabilità (Collegamento ipertestuale agli articoli)
L art. 16 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Valutazione del rendimento e prove d’esame Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 art. 6 Esame dei candidati con handicap. Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’art. 1 della legge 10 dicembre , n. 425. O.M 90/2001, art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art.9 Esame dei candidati con handicap. Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425. O.M. 350/2018, art.22 Valutazione alunni con disabilità Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo per candidati con disabilità DECRETO LEGISLATIVO 2017 n. 62 , art.20 Esame di stato per studenti e studentesse con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
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Allegato al Documento del 15 maggio Relazione di presentazione del candidato con disabilità redatta dal docente di sostegno La relazione dovrà contenere: presentazione dell’alunno tipologia delle prove supporto del Docente Specializzato per le attività di Sostegno valutazione delle prove di verifica suggerimenti per le prove dell’esame di stato normativa scolastica di riferimento Il fascicolo personale dovrà contenere: Diagnosi funzionale PEI (si rimanda alle slides successive) simulazioni delle prove d’esame mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d’esame, visionati e sottoscritti dai docenti griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio
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I vari tipi di PEI L’esame di Stato per candidati con disabilità consta di tre possibili percorsi a seconda del tipo di PEI: PEI MINISTERIALE OPPURE EQUIPOLLENTE con un sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali. Le prove d’esame sono uguali alla classe o prove equipollenti. Il superamento dell’Esame consente il rilascio del diploma. PER DIFFERENZIATO con un sistema valutativo riferito al PEI. In questo caso le prove sono differenziate. Il superamento dell’esame consente il rilascio non del diploma, ma dell’attestato di credito formativo ai sensi del D.P.R. 323/98 art. 13
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I vari tipi di PEI schema
PEI MINISTERIALE oppure PEI EQUIPOLLENTE (sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali) PEI DIFFERENZIATO (sistema valutativo riferito al PEI) Prove d’esame = alla classe Prove d’esame equipollenti Prove differenziate Diploma esame di Stato Attestato di Credito Formativo
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EQUIPOLLENZA (art. 318 D. Lvo 16. 4. 1994, n. 297 O. M. n. 350 del 02
Il Consiglio di Stato nel parere n.348/91 afferma che: “lo Stato assume il potere di dover accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale e professionale un certo livello di conoscenze e professionalità. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite.” L’art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che la Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal C.d.C., può predisporre, ovvero ne avvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell’utilizzo di modi diversi, ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Le prove equipollenti “devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all’alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza” (D.M agosto 1981).
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Tipi di prove equipollenti
La prova deve essere omogenea col percorso svolto, realizzabile con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle verifiche durante l’anno. Il C.d.C., qualora richieda questa tipologia di prova, deve fornire tutte le informazioni utili per la preparazione del testo, fornendo esempi delle prove effettuate durante l’anno. Più precisamente con prova equipollente si intende che: - la prova inviata dal Ministero è svolta con mezzi diversi; - la prova ministeriale è svolta con modalità diverse; - la prova ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti ma equipollenti.
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Mezzi e modalità differenti
I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. In caso di prove in formato speciale (es. braille), le scuole devono comunicarlo alla Struttura Tecnica Esami di Stato via La prova ministeriale è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all’insegnante di sostegno. Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria. La prova ministeriale è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie.
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Contenuti differenti La Commissione, sulla base del Documento del 15 maggio, deve preventivamente predisporre prove d’esame diverse da quelle proposte dal MIUR. La predisposizione di prove equipollenti deve essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve essere realizzato con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica effettuate durante l’anno. La relazione del C.d.C. deve fornire indicazioni sul percorso formativo, sul tipo di prova e relative modalità di realizzazione (informazioni utili per la preparazione del testo) e sulla motivazione che ha portato alla scelta dell’equipollenza. È opportuno anche fornire testi e modelli di prove eseguite durante l’anno. L’equipollenza può essere richiesta anche solo per una prova. La Commissione può avvalersi di personale esperto o del docente di sostegno per la predisposizione delle prove. ESEMPI DI PROVE EQUIPOLLENTI
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Tempi più lunghi Ai candidati in situazione di disabilità sono concessi tempi più lunghi per le prove d’esame. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. N.B. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.
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Tipologia di assistenza
Nella relazione finale allegata al Documento del 15 maggio, occorre specificare: con quale tipo di assistenza il candidato ha svolto le prove di verifica durante l’anno scolastico; i compiti che tale assistenza deve svolgere durante lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali. Le persone che fanno assistenza durante l’esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all’alunno durante l’anno scolastico, e precisamente: docenti del Consiglio di classe e/o altro personale della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari; personale assegnato alla scuola, assistenti inviati dagli EE.LL, o segnalati dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie; "obiettori di coscienza operanti presso gli Enti Locali”. Le persone che possono prestare assistenza all’esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale.
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Prove differenziate Per i candidati con P.E.I. differenziato, la Commissione d’esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e abilità acquisite (Modello di attestato). I testi delle prove scritte sono elaborate dalla commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Il Consiglio di classe deve fornire alla Commissione ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Le prove devono essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel P.E.I. Se questi candidati non hanno svolto una o più prove scritte, sono ammessi al colloquio orale con l’indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte effettivamente svolte, rapportati in quindicesimi.
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Modelli di relazione In questa sezione si invia ai seguenti Modelli (a titolo esemplificativo) di: RELAZIONE PER CANDIDATI CON DISABILITA’ (con PEI per obiettivi minimi e differenziato)
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ESAME DI STATO ALUNNI CON DSA
D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art. 10, valutazione alunni con DSA; L.170/2010, art. 5– Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e decreto ministeriale N /2011, art. 6; O.M. 350/2018, art.23 indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole secondarie di II grado per i candidati con DSA o BES. DECRETO LEGISLATIVO 2017 n. 62, art.20. Esame di stato per studenti e studentesse con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
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Allegato al Documento del 15 maggio Relazione di presentazione del candidato con DSA
La relazione dovrà contenere: Informazioni sull’alunno (anagrafica e riferimento alla diagnosi) presentazione dell’alunno metodologie didattiche adottate in corso d’anno strumenti e criteri di verifica adottati Il fascicolo personale dovrà contenere la seguente documentazione: certificazione di diagnosi piano didattico personalizzato simulazioni delle prove d’esame mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d’esame, visionati e sottoscritti dai docenti griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (se differenti da quelle della classe)
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Indicazioni per le prove dell’esame di stato (SEZIONE FONDAMENTALE PER LA COMMISSIONE) in merito a: strumenti compensativi/misure dispensative La relazione dovrà specificare inoltre: se sono previsti tempi più lunghi eventuale lettura del testo della prova eventuale strumentazione per l’ascolto modifiche formali per la redazione della prova uso di strumentazione informatica Se lo studente ha un P.D.P. con dispensa dalla lingua straniera, ma non svolge prove differenziate e la lingua straniera è oggetto di seconda e/o di terza prova scritta, sostituzione dello scritto con una prova orale, da svolgersi durante lo scritto oppure al termine di esso o anche in un giorno successivo. NB: Consigliabile: dare tempi più lunghi per le prove; fare attenzione alla formulazione dei quesiti in lingua straniera nella terza prova; adottare valutazioni più attente al contenuto che alla forma
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Modelli di relazione In questa sezione si invia ai seguenti Modelli (a titolo esemplificativo) di: RELAZIONE PER CANDIDATI CON DSA
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Esame di stato alunni con altri BES
O.M. 350/2018, Art. 23- indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole secondarie di II grado per i candidati con DSA o BES; C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 che applica e chiarisce indicazioni operative della Direttiva MIUR 27/12/2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione.
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Allegato al Documento del 15 maggio Relazione di presentazione del candidato con altri BES
Il Consiglio di classe: trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato, o il PEP (per i NAI) predisposto per gli alunni in situazioni di particolare fragilità. ATTENZIONE!! Per siffatte tipologie di BES, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli studenti con DSA. Il fascicolo personale dovrà contenere la seguente documentazione: Diagnosi (se presente) PdP/PEP simulazioni delle prove d’esame mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d’esame, visionati e sottoscritti dai docenti griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (se differenti da quelle della classe)
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Modelli di relazione In questa sezione si invia ai seguenti Modelli (a titolo esemplificativo) di: RELAZIONE PER CANDIDATI CON ALTRI BES
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Memorandum Da ricordare:
le informazioni relative agli studenti con DSA/BES sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio si farà menzione solo della presenza di tali alunni non apporre la sigla “DSA, BES…” accanto al nome dell’alunno, quando esso viene inserito all’interno dell’elenco alfabetico dei candidati tutte le informazioni relative agli studenti in situazioni particolari vanno presentate in una relazione, che è un documento allegato al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza (ma non viene affisso all’albo) la relazione va esclusivamente consegnata alla Commissione degli Esami di Stato, nel fascicolo personale dello studente, al fine di descrivere la situazione e fornire indicazioni necessarie allo svolgimento dell’esame la stesura di tale relazione, atto del Consiglio di Classe al pari del documento per l’intera classe, è fondamentale, in quanto entra nello specifico delle indicazioni cui si dovranno attenere le Commissioni.
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Pubblicazione esiti esami
Il punteggio delle prove scritte dei candidati DSA che hanno svolto prove orali sostitutive degli scritti e dei candidati che hanno svolto prove differenziate va pubblicato nell’albo dell’istituto sede di esame il giorno precedente la data d’inizio dei colloqui (esclusi le domeniche e i giorni festivi intermedi). Per candidati con P.E.I. differenziato e DSA con percorso didattico differenziato si pubblicano i voti e i crediti sull’albo d’istituto con la dicitura «ammesso», in caso di esito positivo; non si pubblicano i voti e i punteggi e si scrive «non ammesso», se l’esito è negativo. ATTENZIONE! Si scrive che la valutazione è riferita al P.E.I. solo nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate. Non si scrive sui tabelloni. Per tutti gli studenti, i voti di ogni disciplina e del comportamento e i crediti sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.
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