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ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

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Presentazione sul tema: "ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE"— Transcript della presentazione:

1 ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE
A cura di Emanuele Rossi Emanuele Rossi

2 ( ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2005)
CODICE CIVILE Vs IFRS IFRS 3 – Aggregazioni aziendali SOGGETTI IAS/ IFRS ( ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2005) Art – bis c.c., comma 4; Principio contabile OIC 4 – Fusione e Scissione SOGGETTI NON IAS/IFRS Emanuele Rossi

3 ( ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2005)
CODICE CIVILE Vs IFRS applicazione del principio di prevalenza di sostanza sulla forma ( substance over form), presa in carico delle attività e delle passività del soggetto dante causa ai rispettivi fair value SOGGETTI IAS/ IFRS ( ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2005) Recepimento a valori contabili: rivalutazione indiretta solo per mezzo dell’allocazione in bilancio degli eventuali disavanzi emersi SOGGETTI NON IAS/IFRS Emanuele Rossi

4 Effetti della fusione – art. 2504 bis c.c.
Regola di carattere generale: effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il registro imprese. Possibilità di postdatare e retrodatare gli effetti della fusione. Emanuele Rossi

5 Effetti della fusione – art. 2504 bis c.c.
La postdatazione di tutti gli effetti, e quindi dell’assunzione degli obblighi e dei diritti, possibile solo nel caso di fusione per incorporazione; Retrodatazione possibile solo in merito agli effetti obbligatori, ovvero: Data a decorrere dalla quale azioni/quote concambiate partecipano agli utili; Data a decorrere dalla quale le operazioni delle partecipanti, sono imputate al bilancio della società incorporante/risultante. Emanuele Rossi

6 Rettifica da “consolidamento”
Prima del recepimento dei dati contabili dell’incorporata, procedere alla rettifica delle operazioni intercompany: In presenza di retroattività contabile, elisione non solo di crediti e debiti reciproci, ma anche di costi, ricavi, utili e perdite interni, scaturenti dalle operazioni compiute tra incorporante e incorporata nel periodo. Emanuele Rossi

7 LA FUSIONE NEI SOGGETTI NON IAS/IFRS
DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO DISAVANZO DA ANNULLAMENTO AVANZO DA ANNULLAMENTO DIFFERENZE DA CONCAMBIO DISAVANZO DA CONCAMBIO AVANZO DA CONCAMBIO Emanuele Rossi

8 DISAVANZO DA ANNULLAMENTO
Tale tipo di differenza si ha quando la società incorporante detiene una partecipazione nella società incorporata e si verifica quando l’importo della partecipazione in questione, iscritta nel bilancio della società incorporante, è superiore alla quota di patrimonio netto contabile detenuta nella società incorporata OIC 4, pag. 26. Emanuele Rossi

9 SEGUE DISAVANZO DA ANNULLAMENTO
Allocazione in bilancio: Ad avviamento, se il differenziale positivo tra l’importo della partecipazione iscritta nel bilancio dell’incorporante e il patrimonio netto contabile dell’incorporata, riflette il maggior valore economico pagato a suo tempo dall’incorporante per fattori diversi da quelli attribuibili ad un plusvalore latente dei beni costituenti il patrimonio netto dell’incorporata; Agli elementi dell’attivo patrimoniale ricevuti dall’incorporata, se la differenza è relativa a plusvalori latenti pagati in sede d’acquisto della partecipazione da parte della società incorporante, e relativi ai gap esistenti tra i valori di mercato dei beni dell’incorporata e il loro valore contabile esposto in bilancio; Come componente negativo iscritto a conto economico, se il differenziale pagato rispetto alla consistenza contabile del patrimonio netto dell’incorporata non trova giustificazione economica nell’ avviamento, o nel plusvalore latente dei beni ricevuti, bensì solo in un cattivo affare concluso in sede di acquisto della partecipazione da parte dell’incorporante. Emanuele Rossi

10 SEGUE DISAVANZO DA ANNULLAMENTO
Esempio Fusione per incorporazione della controllata al 100% BETA da parte della controllante ALFA: vengono riportate di seguito le situazioni patrimoniali di ALFA e BETA prima della fusione, e quella di ALFA dopo la fusione, ipotizzando l’emersione di un disavanzo di annullamento di 160, allocato, per 60 sugli immobili ricevuti dall’incorporata e per 100 ad avviamento: Emanuele Rossi

11 SEGUE DISAVANZO DA ANNULLAMENTO
S.P. ALFA PRIMA DELLA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 1000 DEBITI 900 PART. BETA 600 TFR 50 RIMAN 500 P. NETTO 1655 BANCA 300 CREDITI 200 CASSA 5 TOTALE 2605 S.P. BETA PRIMA DELLA FUSIONE 400 10 20 100 440 150 860 Emanuele Rossi

12 SEGUE DISAVANZO DA ANNULLAMENTO
S.P. ALFA DOPO LA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 1500 DEBITI 1300 DISAV DA ANNULL 160 TFR 70 RIMAN 600 P. NETTO 1655 BANCA 450 CREDITI 300 CASSA 15 TOTALE 3025 S.P. ALFA DOPO , IMPUTANDO IL DISAVANZO ATTIVO PASSIVO IMMOB 1560 DEBITI 1300 AVVIAMENTO 100 TFR 70 RIMAN 600 P. NETTO 1655 BANCA 450 CREDITI 300 CASSA 15 TOTALE 3025 Emanuele Rossi

13 AVANZO DA ANNULLAMENTO
Si ha quando la partecipazione nell’incorporata, detenuta dalla incorporante, risulta da quest’ultima iscritta in bilancio ad un valore inferiore rispetto alla relativa quota di patrimonio netto rappresentata Emanuele Rossi

14 SEGUE AVANZO DA ANNULLAMENTO
L’allocazione di tale differenza, seguirà le seguenti modalità: Se l’avanzo ha natura di utile, o corrisponde a rivalutazioni di beni della partecipata, sarà iscritto in bilancio con la denominazione “ Riserva avanzo di fusione”, se del caso, utilizzato per la ricostituzione di riserve in sospensione d’imposta, come previsto dall’art. 172 del TUIR; Se l’avanzo è riconducibile al valore attuale di oneri e/o perdite future, o a un badwill per insufficiente redditività, sarà iscritto, come previsto dal bis, ad un fondo denominato “ fondo rischi per oneri e perdite da fusione”, che verrà utilizzato negli esercizi successivi, al verificarsi delle perdite e degli oneri previsti ( Come disposto dal comma 4, dell’art – bis, e raccomandato dal principio contabile n. 28). Emanuele Rossi

15 SEGUE AVANZO DA ANNULLAMENTO – ESEMPIO
S.P. ALFA PRIMA DELLA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 1000 DEBITI 900 PART. BETA 300 TFR 50 RIMAN 500 P. NETTO 1355 BANCA CREDITI 200 CASSA 5 TOTALE 2305 S.P. BETA PRIMA DELLA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 500 DEBITI 400 CASSA 10 TFR 20 RIMAN 100 P. NETTO 440 BANCA 150 CREDITI TOTALE 860 Emanuele Rossi

16 SEGUE AVANZO DA ANNULLAMENTO – ESEMPIO
S.P. ALFA DOPO LA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 1500 DEBITI 1300 CASSA 15 TFR 70 RIMAN 600 P. NETTO 1355 BANCA 450 AVANZO DA ANNULL 140 CREDITI 300 TOTALE 2865 S.P. ALFA DOPO , IMPUTANDO L'AVANZO FONDO RISCHI Emanuele Rossi

17 DIFFERENZE DA CONCAMBIO
Le differenze da concambio, rispetto a quelle da annullamento, scaturiscono dalla differenza tra l’aumento di capitale effettuato dalla società incorporante ( in emissione delle azioni o quote da attribuire ai soci della incorporata, in concambio delle partecipazioni che questi avevano nel capitale di quest’ultima), e la quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata di competenza dei soci terzi OIC 4, pag. 24. Emanuele Rossi

18 AVANZO DA CONCAMBIO l’avanzo da concambio, si ha quando l’aumento di capitale sociale deliberato dall’incorporante, è inferiore alla quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata detenuta dai soci terzi. Esempio Si riportano i dati degli esempi precedenti, stralciando dal bilancio di ALFA l’importo della partecipazione in BETA: aumento di capitale sociale effettuato da ALFA pari a 280, con emersione di un avanzo da concambio pari a 160, attribuito a “riserva sovrapprezzo azioni”. Emanuele Rossi

19 SEGUE AVANZO DA CONCAMBIO
S.P. ALFA PRIMA DELLA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 1000 DEBITI 900 CASSA 5 TFR 50 RIMAN 500 CAPITALE BANCA 300 RISERVE 555 CREDITI 200 TOTALE 2005 S.P. BETA PRIMA DELLA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 500 DEBITI 400 CASSA 10 TFR 20 RIMAN 100 P. NETTO 440 BANCA 150 CREDITI TOTALE 860 Emanuele Rossi

20 SEGUE AVANZO DA CONCAMBIO
S.P. ALFA DOPO LA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 1500 DEBITI 1300 CASSA 15 TFR 70 RIMAN 600 CAPITALE SOCIALE 780 BANCA 450 RISERVE 555 CREDITI 300 AVANZO DA CONC 160 TOTALE 2865 S.P. ALFA DOPO , IMPUTANDO L'AVANZO RISERVA SOVRAPP Emanuele Rossi

21 DISAVANZO DA CONCAMBIO
Tale differenza scaturisce quando l’aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante, risulta superiore alla quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata di competenza dei soci terzi OIC 4, pag. 28. mentre è “quasi” pacifica l’imputazione del disavanzo da concambio sui beni dell’incorporata ( per adeguarli al loro valore corrente ), o ad un componente negativo di conto economico ( a causa di un cattivo affare concluso dalla incorporante), così non è per l’ avviamento. In sostanza, parte della dottrina e della giurisprudenza, non riconoscendo la natura onerosa del disavanzo da concambio, sono contrarie ad una sua imputazione ad avviamento in bilancio. Emanuele Rossi

22 SEGUE DISAVANZO DA CONCAMBIO - ESEMPIO
S.P. ALFA PRIMA DELLA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 1000 DEBITI 900 CASSA 5 TFR 50 RIMAN 500 CAPITALE SOC BANCA 300 RISERVE 555 CREDITI 200 TOTALE 2005 S.P. BETA PRIMA DELLA FUSIONE 400 10 20 100 P. NETTO 440 150 860 Emanuele Rossi

23 SEGUE DISAVANZO DA CONCAMBIO - ESEMPIO
S.P. ALFA DOPO LA FUSIONE ATTIVO PASSIVO IMMOB 1500 DEBITI 1300 CASSA 15 TFR 70 RIMAN 600 CAPITALE SOC 1100 BANCA 450 RISERVE 555 CREDITI 300 DISAVANZO DA CONC 160 TOTALE 3025 S.P. ALFA DOPO LA FUSIONE , IMPUTANDO IL DISAVANZO ATTIVO PASSIVO IMMOB 1560 DEBITI 1300 AVVIAMENTO 100 TFR 70 RIMAN 600 P. NETTO 1655 BANCA 450 CREDITI 300 CASSA 15 TOTALE 3025 Emanuele Rossi

24 UN CASO PARTICOLARE: LA FUSIONE INVERSA
S.P. CONTROLLANTE V.E ATTIVO PASSIVO ATTIVITà 800 CAPITALE SOCIALE 1500 PART. CONTROLLATA 1000 PASSIVITà 300 ( 80% CAPITALE) TOTALE 1800 S.P. CONTROLLATA V.E. 8000 900 400 RISERVE 200 Emanuele Rossi

25 UN CASO PARTICOLARE: LA FUSIONE INVERSA
12000 V effettivo per unità di capitale nominale incorporata 1500 2 RAPPORTO DI CAMBIO = 5 8000 V effettivo per unità di capitale nominale incorporante 400 600 AUMENTO DI CAPITALE * Emanuele Rossi

26 UN CASO PARTICOLARE: LA FUSIONE INVERSA
S.P. CONTROLLATA POST FUSIONE PRIMA DELL'ANNULLAMENTO AZIONI PROPRIE ATTIVO PASSIVO ATTIVITà 1700 CAPITALE SOCIALE 1000 AZIONI PROPRIE RISERVE 300 PASSIVITà 500 AVANZO 900 TOTALE 2700 SCRITTURE ANNULLAMENTO AZIONI PROPRIE Diversi a Azioni proprie capitale sociale 320 ( 400 * 80%) riserve 240 ( 300 * 80%) avanzo di fusione 440 Emanuele Rossi

27 UN CASO PARTICOLARE: LA FUSIONE INVERSA
S.P. CONTROLLATA POST FUSIONE DOPO ANNULLAMENTO AZIONI PROPRIE ATTIVO PASSIVO ATTIVITà 1700 CAPITALE SOCIALE 680 RISERVE 60 PASSIVITà 500 AVANZO 460 TOTALE Emanuele Rossi

28 SCRITTURE FUSIONE Società incorporata ( senza retrodatazione)
1 - rilevazione del patrimonio contabile di fusione diversi a P.N. di fusione X capitale sociale riserve utile infrannuale 2 - chiusura dei conti accesi agli elementi patrimoniali attivi e passivi attività passività società c/ fusione Emanuele Rossi

29 SCRITTURE FUSIONE Società incorporante ( senza retrodatazione)
1 - rilevazione delle attività e passività trasferite attività a diversi X passività società c/ fusione 2 - annullamento della partecipazione posseduta partecipazione disavanzo da annull Oppure: avanzo da annullam Emanuele Rossi

30 SCRITTURE FUSIONE Società incorporante ( con retrodatazione all'1/1)
1 - rilevazione dei conti trasferiti diversi X attività costi a passività ricavi società c/ fusione 2 - annullamento della partecipazione posseduta partecipazione disavanzo da annull Oppure: avanzo da annullam Emanuele Rossi

31 SCRITTURE FUSIONE Società incorporata ( con retrodatazione all'1/1)
1 - rilevazione del patrimonio netto contabile di fusione calcolato all'1/1 diversi a P.N. di fusione X capitale sociale riserve utile periodo preced 2 - chiusura dei conti accesi con saldi aggiornati passività ricavi società c/ fusione attività costi Emanuele Rossi

32 SCRITTURE FUSIONE Società incorporante ( non posseduta e con retrodatazione all'1/1) 1 - rilevazione dei conti trasferiti diversi X attività costi a passività ricavi società c/ fusione 2 - aumento Capitale Sociale capitale sociale Az. c/ sottoscrizione Disav da concambio Oppure: avanzo da concambio Soc. c/ fusione Az. c/sottoscrizione Emanuele Rossi

33 SCRITTURE FUSIONE Società incorporata ( non posseduta e con retrodatazione all'1/1) 1 - rilevazione del patrimonio netto contabile di fusione calcolato all'1/1 diversi a P.N. di fusione X capitale sociale riserve utile del periodo prec 2 - chiusura di tutti i conti accesi e saldi aggiornati passività ricavi società c/ fusione attività costi Emanuele Rossi

34 SCRITTURE FUSIONE Società incorporata posseduta in misura inferiore al 100% Possibile rilevamento di entrambe le differenze diversi a capitale sociale X Az. c/ sottoscrizione Disavanzo da conc. società c/ fusione avanzo da annullam partecipazione Emanuele Rossi

35 Iscrizione imposte differite
ISCRIZIONE FISCALITà DIFFERITA CON METODO " GROSS UP" ALFA SPA - INCORPORATA ATTIVO PASSIVO IMMOBILI 5000 CAPITALE TOTALE VALORE ECONOMICO IMMOBILE AL LORDO IMPOSTE = 15000 PLUSVALENZA LATENTE LORDA = 10000 ALIQUOTA D'IMPOSTA = 30,00% ALIQUOTA D'IMPOSTA ATTUALIZZATA = 20,00% IMPOSTE LATENTI = 2000 VALORE ECONOMICO NETTO IMMOBILE = 13000 PLUSV. LATENTE NETTA / DISAVANZO DA CONC = 8000 Emanuele Rossi

36 Iscrizione imposte differite
IMPOSTE LATENTI CONTEGGIATE AL 30% = PENALIZZAZIONE SOCI INCORPORATA MANCATA CONSIDERAZIONE IMP. LATENTI = FAVORIMENTO SOCI INCORPORATA Emanuele Rossi

37 Iscrizione imposte differite
IPOTESI ISCRIZIONE IMPOSTE DIFFERITE AL VALORE NOMINALE BETA SPA - INCORPORANTE PLUSVALENZA LATENTE LORDA IMMOBILE = 11428,57 = 8000/(1-0,3) IMPOSTE DIFFERITE = 3428,571 (11428, ) VALORE ISCRIZIONE IMMOBILE = 16428,57 ( ,57) ATTENZIONE! ART C.C., ATTIVITà ISCRIVIBILE PER UN VALORE NON SUPERIORE A QUELLO RECUPERABILE SEGUE CHE: 1000 ( ALIQ. NOMINALE 30%) NON ISCRIVIBILI IN BILANCIO Emanuele Rossi

38 Iscrizione imposte differite
CONCLUSIONE: CON LA TECNICA DEL GROSS UP SOLO UNA PARTE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ( 2000) PUO’ ESSERE ISCRITTA IN BILANCIO ULTERIORI 1000 DI FONDO ANDRANNO QUINDI ISCRITTE CON CONTROPARTITA: A) PARTE P.N. CHE è CONSEGUITO CON LA FUSIONE CON CONCAMBIO ; B) ALTRE RISERVE DISPONIBILI; C) DESTINAZIONE UTILE D'ESERCIZIO O SUCCESSIVI. Emanuele Rossi

39 Aspetti fiscali della fusione
Art. 172 del TUIR, la fusione è un’operazione fiscalmente neutrale, sia nei confronti delle società coinvolte che dei soci. Emanuele Rossi

40 Ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta
Riserve in sospensione “radicale” e “moderata”: Sospensione radicale: ricostituite prioritariamente mediante avanzo di fusione; Sospensione moderata: ricostituzione solo se c’è avanzo di fusione o aumento capitale incorporante superiore al capitale complessivo delle società che partecipano alla fusione. Emanuele Rossi

41 Riporto perdite fiscali pregresse
Le perdite delle società che partecipano ad un’operazione di fusione, possono essere portate ad abbattimento del reddito della società incorporante o risultante dall’operazione medesima: per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall’ultimo bilancio, o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art – quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione; e sempre che dal conto economico, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e di spese per prestazioni di lavoro subordinato, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori. Emanuele Rossi

42 Riporto perdite fiscali pregresse
Per opera dell’art. 35, del D.L. n. 223/2006, conv. con modif. dalla Legge n. 248/2006, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali, l’applicazione del test di operatività previsto dal citato comma 7, dell’art. 172, va effettuato anche in merito al riporto del risultato negativo, determinabile con le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione, in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica dell’operazione medesima. Emanuele Rossi

43 Riporto perdite fiscali pregresse
L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 143/E/2008, si è occupata proprio di tale ultima problematica. in caso di fusione con efficacia giuridica nell’anno n, occorre ragguagliare ad anno i ricavi e proventi caratteristici e le spese per prestazioni di lavoro dipendente ( della società che riporta le perdite da prima della fusione) relativi a tale annualità e confrontare il risultato così ottenuto, con il 40 per cento della media degli stessi elementi, relativi agli anni n -1 e n-2; nel caso il delta sia positivo, e sia rispettato anche l’altro vincolo del patrimonio netto, la perdita fiscale relativa al periodo in questione, è riportabile dalla società risultante dalla fusione. Emanuele Rossi

44 Aspetti fiscali fusione
Art. 172 TUIR, comma 10 bis: possibilità riconoscimento plusvalori emersi in capo a incorporante/ risultante fusione; Ris. n. 50/E del 2010, si possono riconoscere anche i plusvalori relativi all’uso della tecnica “gross up”, per quanto riguarda l’iscrizione della fiscalità differita. Emanuele Rossi

45 Aspetti fiscali fusione
Ai sensi dell’art. 176 del TUIR, il conferimento d’azienda è un’operazione fiscalmente neutrale: il soggetto conferente attribuisce alla partecipazione ricevuta il costo fiscale dell’azienda conferita, mentre il soggetto conferitario, subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda ricevuta, facendo risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Emanuele Rossi

46 Aspetti fiscali fusione
Ai plusvalori emersi nella contabilità del conferitario per effetto del recepimento dei maggiori valori di perizia, può essere data rilevanza anche ai fini fiscali, optando per l’applicazione del regime d’imposta sostitutiva di cui al comma 2 ter, dell’art. 176 del TUIR. Emanuele Rossi

47 Aspetti fiscali fusione
possibilità per il soggetto incorporante/risultante, di vedersi riconosciuti i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni, tramite opzione, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori iscritti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Emanuele Rossi

48 Aspetti fiscali fusione
l’imposta viene applicata con un’ aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i dieci milioni di euro. Emanuele Rossi

49 Aspetti fiscali fusione
Il riconoscimento dei maggiori valori avviene, ai fini dell’ammortamento, sin dal periodo d’imposta nel corso del quale l’opzione viene esercitata, con l’avvertenza, però, che da tale regime di favore si decade, allorquando il realizzo dei beni rivalutati avvenga anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione Emanuele Rossi

50 Aspetti fiscali fusione
Il regime d’imposta sostitutiva di cui al comma 2 – ter, dell’art. 176 del TUIR, è stato successivamente per così dire integrato, dal disposto dell’art. 15, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito con modifiche, per mezzo della L. del 28/01/2009, n. 2 Emanuele Rossi

51 Aspetti fiscali fusione
Il comma 10 di detto articolo, prevede la possibilità di accelerare il processo di ammortamento, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali, versando l’imposta sostitutiva di cui al comma 2 – ter, dell’art. 176, in un’unica soluzione, nella misura massima del 16%. Emanuele Rossi

52 Aspetti fiscali fusione
Il soggetto avente causa nelle operazioni di aggregazione aziendale, può, pagando in unica soluzione un’imposta sostitutiva del 16 %, ammortizzare i medesimi plusvalori anche in soli 9 anni, in deroga al disposto dell’art. 103 del TUIR. Sempre ai sensi del comma 10, i plusvalori si intendono riconosciuti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva, con l’avvertenza, però, che la deduzione “accelerata”, può essere fatta valere solo a partire dal periodo d’imposta successivo. Emanuele Rossi

53 Aspetti fiscali fusione
il successivo comma 11, prevede che le disposizioni di cui al comma 10, possono essere applicate anche ai fini del riallineamento di plusvalori relativi ad attività diverse, da quelle contemplate dal comma 2 – ter, dell’art. 176 ( sostanzialmente immobilizzazioni finanziarie e beni merce). A tal fine, però, anziché applicare un’imposta sostitutiva, i plusvalori vanno assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, versando in unica soluzione l’importo dovuto ( crediti 20%). Emanuele Rossi


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