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PubblicatoAstrid Sigrid Auttenberg Modificato 6 anni fa
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Istituzioni di diritto pubblico per Scienze politiche a.a. 2018/2019
Il Parlamento. Le funzioni. a) La funzione legislativa
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Costituzione italiana, parte II, SEZIONE II. La formazione delle leggi.
ART. 70. «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.» La funzione legislativa consiste nella funzione di approvazione delle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Le leggi ORDINARIE sonio dette così perché IL LORO PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE E’ QUELLO NORMALE (‘ORDINARIO’). Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale seguono invece un procedimento di approvazione diverso e AGGRAVATO rispetto a quello ordinario.
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Procedimento Tipo Forma Forza e Valore di Legge
Lo studio della funzione legislativa delle Camere ci permette di approfondire alcuni importanti concetti, che valgono per tutti gli atti normativi (= atti che producono norme giuridiche vincolanti) Procedimento Tipo Forma Forza e Valore di Legge e di conoscere le nozioni di Atto con forza (e valore) di legge Legge in senso formale e legge in senso formale e materiale
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a) PROCEDIMENTO Procedimento: una serie di atti, organizzati in fasi, parti o momenti, preordinati all’adozione di un atto finale. Ogni atto normativo è frutto di un procedimento determinato. Nel caso della legge ordinaria, così come degli atti normativi del Governo (decreto legge e decreto delegato) o di altre atti normativi (come le leggi di amnistia e indulto) il procedimento di formazione è stabilito in Costituzione (e nei regolamenti parlamentari, cui la Costituzione rinvia). b) TIPO Il procedimento del quale un atto è il risultato ne determina l’appartenenza a un certo ‘tipo’, da cui deriva la capacità di produrre gli effetti propri di quel genere o tipo di atto, e la titolarità del relativo regime giuridico. Ogni legge ordinaria è approvata secondo il procedimento richiesto per le leggi ordinarie, e in questo senso appartiene al “tipo” legge. Le caratteristiche del tipo legge sono la forza di legge il valore di legge
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c) FORZA E VALORE – FORZA E VALORE DI LEGGE
La FORZA di un atto normativo è la sua capacità di innovare l’ordinamento: su quali atti preesistenti prevale? A quali atti successivi resiste? Questo concerne la sua forza, attiva (capacità di innovazione) e passiva (capacità di resistenza). La FORZA DI LEGGE è la capacità, propria degli atti appartenenti al tipo ‘legge’, di innovare l’ordinamento abrogando leggi preesistenti (forza attiva) e di resistere all’abrogazione da parte di atti che non siano a loro volta leggi, cioè dotati della stessa forza (forza passiva). Il VALORE di un atto normativo è il suo regime giuridico. Di quali vizi può essere portatore? Come si fa ad accertarli, e con quali esiti? Questo concerne il suo valore. Il VALORE DI LEGGE è la capacità, propria degli atti appartenenti al tipo ‘legge’, di essere portatori di un solo tipo di vizi, consistenti nel contrasto con la Costituzione, e di poter essere sindacate per questo motivo dalla Corte costituzionale, con l’esito dell’annullamento quando il vizio venga accertato.
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d) Forma Il procedimento seguito per l’adozione di un certo atto rappresenta anche la forma dell’atto. Ogni atto incorpora in se stesso il proprio procedimento (vedremo per le leggi la formula di promulgazione). Un atto approvato col procedimento proprio della legge ha la forma della legge. E’ una legge in senso formale. La forza e il valore di legge derivano dalla forma di legge (perché la forma identifica il tipo di atto).
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e) LEGGE IN SENSO SOLO FORMALE E LEGGE IN SENSO FORMALE E MATERIALE
Si parla di legge in senso solo formale quando con il procedimento di approvazione della legge riveste un atto che non modifica norme previgenti, non ha carattere innovativo del diritto vigente. E’ stato questo storicamente il caso delle leggi di bilancio, predisposte dal Governo, e non modificabili con nuove tasse o nuove uscite dal Parlamento quando lo approva. Si parla di legge in senso formale e materiale, o legge tout court, o legge in senso anche sostanziale, quando, come avviene nella normalità dei casi, la forma della legge riveste un contenuto che è in grado di innovare l’ordinamento vigente.
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f) ATTI CON FORZA E VALORE DI LEGGE
La forza e il valore di legge sono attributi, in forza della Costituzione, anche ad atti appartenenti a tipi diversi, cioè che sono frutto di procedimenti di formazione diversi rispetto alla legge ordinaria. Sono atti equiparati alla legge ordinaria. Tra questi, in particolare, il decreto legge e il decreto delegato, che sono atti normativi del Governo equiparati alla legge e sono detti perciò ‘atti con forza e valore di legge’. Tutti gli atti normativi il cui procedimento di formazione è direttamente stabilito in Costituzione sono detti atti PRIMARI e, salvo alcune eccezioni, sono in caso di vizio sindacabili dalla Corte costituzionale, perché hanno, oltre alla forza, lo stesso valore (ossia regime giuridico) della legge.
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«dove è legge la volontà del Fuhrer, non c’è diritto» (F. Neumann)
Riflessione: Perché è necessario che ogni atto normativo (e, come vedremo, ogni atto dei pubblici poteri) appartenga a un certo TIPO FORMALMENTE DEFINITO? PRINCIPIO DI LEGALITA’ UGUAGLIANZA CERTEZZA DEL DIRITTO TUTELA DEI DIRITTI «dove è legge la volontà del Fuhrer, non c’è diritto» (F. Neumann) Rifletterci prima di accusare il diritto di introdurre nei processi decisionali ‘inutili formalismi’
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In una democrazia costituzionale l’uguaglianza è
… anche per chi la detta!!! Art. 3 primo comma Cost. : «Ogni cittadino ha pari dignità sociale ed è uguale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. » Art. 23 «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» Art. 24: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Se chi stabilisce la legge, o esercita un pubblico potere, non fosse soggetto alla legge (principio di legalità) non ci sarebbe uguaglianza, né certezza del diritto, né possibilità di difendere i propri diritti. In una democrazia costituzionale l’uguaglianza è UGUAGLIANZA TRA GOVERNANTI E GOVERNATI.
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Il procedimento legislativo
Generalità Definizione di procedimento Le fasi del procedimento Le fonti del procedimento legislativo La riserva di regolamento parlamentare sul procedimento legislativo
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Le fasi del procedimento legislativo sono:
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - DEFINIZIONE E FASI Procedimento legislativo: la serie degli atti preordinati all’adozione della legge Le fasi del procedimento legislativo sono: Iniziativa Esame Deliberazione Promulgazione Pubblicazione In forza del principio bicamerale, l’iniziativa può essere avviata in ciascuna delle due Camere; l’ esame e la deliberazione si svolgono in ciascuna Camera sino alla votazione di un testo uguale in ciascuna Camera (il testo passa da una Camera all’altra fino all’approvazione del testo conforme: cd. “navette”); la promulgazione è un atto del Capo dello Stato; la pubblicazione è un adempimento del Governo (Ministero di Grazia e Giustizia). Ogni atto che segue questo procedimento è una legge, ne ha la forza e il valore.
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LE FONTI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Chiamiamo ‘fonti’ di un certo procedimento le norme che lo regolano. Il procedimento legislativo è regolato dalla Costituzione e dal regolamento parlamentare. Le fonti del procedimento legislativo sono: la Costituzione il regolamento parlamentare. Il fatto che solo il regolamento parlamentare possa disciplinare il procedimento di formazione della legge è stabilito dalla Costituzione. Questo ci introduce al concetto di RISERVA di regolamento, che è un caso particolare del genere RISERVA di un certo tipo di atto,
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LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE SUL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Il regolamento parlamentare è l’unica fonte che può disciplinare il procedimento legislativo. Si parla perciò di RISERVA DI REGOLAMENTO. UNA FONTE DEL DIRITTO E’ DETTA RISERVATARIA DI UNA CERTA COMPETENZA QUANDO LA COSTITUZIONE GLIELA ATTRIBUISCE. IL REGOLAMENTO PARLAMENTARE E’ LA FONTE RISERVATARIA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. QUALUNQUE ATTO DI QUALUNQUE POTERE CHE VOLESSE REGOLARE IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO AL POSTO DEL REGOLAMENTO INVADEREBBE LA COMPETENZA DELLA CAMERA. SAREBBE UN GRAVE CONFLITTO POLITICO, CHE POTREBBE ESSERE PORTATO ALLA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA SEDE DEL GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE. LA RISERVA DI REGOLAMENTO TUTELA L’AUTONOMIA DEL PARLAMENTO E ATTRAVERSO DI ESSA LA SOVRANITA’ POPOLARE.
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Le singole fasi del procedimento legislativo ordinario
Iniziativa Esame (o fase istruttoria) Deliberazione (o fase deliberante) Promulgazione Pubblicazione in dettaglio
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La fase dell’ Iniziativa
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ART. 71 COST. «L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. » (es.) ART. 99 COST. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro …. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Domanda: Una legge ordinaria potrebbe stabilire ulteriori titolari del potere di iniziativa? Potrebbe farlo un decreto del Governo? RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE !
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SONO TITOLARI DEL POTERE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA
LE CAMERE (Ciascun membro delle Camere) IL GOVERNO Il Cnel e organi e enti cui il potere di iniziativa sia attribuito dalla Costituzione o da legge costituzionale Il POPOLO (cd. iniziativa popolare) N.B. L’iniziativa legislativa è lo strumento normale attraverso il quale il Governo dovrebbe perseguire il suo indirizzo politico. Attribuendo il potere di iniziativa anche a ciascun deputato o senatore, la Costituzione afferma d’altro canto che la funzione legislativa delle Camere non deve e non può ridursi alla attuazione dell’indirizzo politico del Governo. Il Governo ha iniziativa riservata in materia di LEGGE DI BILANCIO, LEGGI DI CONVERSIONE DI DECRETI LEGGE, LEGGI DI RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI.
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La fase dell’ Esame e deliberazione
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La fase dell’esame e della deliberazione vedono coinvolte le Commissioni permanenti e l’Assemblea.
A seconda del ruolo svolto da ciascuno di questi organi si distinguono tre sub-procedimenti: Procedimento normale (con Commissione in sede referente) Procedimento decentrato (con Commissione in sede deliberante) Procedimento redigente (con Commissione in sede redigente)
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riserva di regolamento!
La fase dell’esame e della deliberazione nel procedimento normale in commissione referente: a) esame ART. 72 COST. COMMA 1 «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.» Procedimento normale = procedimento con esame in commissione referente Quando riceve un disegno o progetto di legge il Presidente lo assegna per l’esame alla commissione competente per materia. In base ai vigenti regolamenti parlamentari, ogni progetto di legge viene anche assegnato alle due commissioni ‘filtro’ (commissione affari costituzionali e commissione bilancio), che danno il loro parere alla commissione referente (operano pertanto in funzione ‘consultiva’). Il termine entro cui la Commissione referente deve concludere l’esame è stabilito nei regolamenti. Questo termine può essere ridotto della metà in caso d’urgenza (cd. procedimento normale abbreviato). Art. 72 Cost. comma 2: «Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. » riserva di regolamento!
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La fase della deliberazione comprende:
La fase dell’esame e deliberazione nel procedimento normale in sede referente: b) deliberazione Al termine dell’esame la Commissione referente fa una relazione di accompagnamento, scritta (o orale se il procedimento è abbreviato), che viene illustrata da un componente della Commissione (relatore) e sulla cui base l’assemblea procede alla discussione e alla votazione (FASE DELLA DELIBERAZIONE). La fase della deliberazione comprende: DISCUSSIONE GENERALE (qui possono porsi le questioni pregiudiziali e sospensive, che se approvate precludono di procedere) DISCUSSIONE ARTICOLO PER ARTICOLO (qui possono porsi gli emandamenti) DISCUSSIONE FINALE (approvazione)
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Art. 83 REGOLAMENTO CAMERA
1. «La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. »
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Art. 85 regolamento camera
1. «Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti. »
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ART. 85 REG. CAMERA : EMENDAMENTI
«Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse».
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Art. 91 reg.camera votazione finale
1.« La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione dell’art. 49. » (In questo articolo è regolato il voto palese segreto eccetera).
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i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
RISERVA DI ASSEMBLEA Secondo l’art. 72 comma 4 Cost.: «La procedura normale di esame e di approvazione da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale i disegni di legge di delegazione legislativa i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali i disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi» Per questi atti esiste una riserva di assemblea stabilita in Costituzione e pertanto non derogabile dai regolamenti parlamentari.
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La fase dell’esame e deliberazione nel procedimento decentrato o in commissione
deliberante (o ‘in sede legislativa’) ART. 73 COST. COMMA 3 «Il regolamento può altresì ̀ stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. » Nel procedimento decentrato è la commissione che vota il testo finale! Ovvero: La caratteristica del procedimento ‘decentrato’ e che in commissione si svolge anche la fase deliberante.
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GARANZIE E LIMITI relativi al procedimento decentrato
a) Fissati in Costituzione 1) COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PROPORZIONALE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI (regola che viene osservata sempre per scelta dei regolamenti) 2) POSSIBILITA’ DI RIMESSIONE IN ASSEMBLEA «Anche nei casi in cui è adottato il procedimento decentrato, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni». (Art. 72 c. 3) C) RISERVA DI ASSEMBLEA «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. » (Art. 72 c. 4) b) Fissati nei regolamenti parlamentari d) Secondo il regolamento della Camera, art. 95, il procedimento decentrato è riservato a progetti ‘che non abbiano una speciale rilevanza di ordine generale’.
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La fase dell’esame e della deliberazione : c) procedimento in sede di commissione redigente
E’ un procedimento non previsto in Costituzione, ma introdotto dai regolamenti parlamentari, intermedio tra il procedimento normale e il procedimento decentrato. Quando si adotta il procedimento in sede redigente, la commissione competente per materia oltre ad fare una relazione sul progetto lo redige in articoli. CAPO XIX Regolamento della Camera DELL’ESAME IN SEDE REDIGENTE ART. 96 1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione…, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge.
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Il procedimento di formazione della legge. La ‘navette’.
Il testo del progetto o disegno di legge in esame va da una Camera all’altra fino a che non viene approvato nella stessa formulazione da entrambe. Il regolamento parlamentare stabilisce i limiti in cui nel secondo e nei successivi esami possono essere presentati nuovi emendamenti. Es. se un articolo è stato approvato nello stesso testo dalle due Camere su quell’articolo non si possono più proporre emendamenti.
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Alcune leggi ordinarie particolari (cenno
e rinvio) Alcune leggi ordinarie sono approvate con un procedimento particolare, o dovendo rispettare limiti di contenuto, esplicitamente o implicitamente dettati dalla Costituzione. Leggi di bilancio e finanziarie (art. 81: RINVIO). Leggi di conversione dei decreti legge del Governo (limiti all’emendabilità, limite dell’omogeneità). Leggi di delegazione della potestà legislativa al Governo (riserva di assemblea; contenuto necessario). Leggi di amnistia e indulto (maggioranza qualificata). Limiti impliciti
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La fase della Promulgazione
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ART. 73 COST. «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.» ART. 74 COST. «Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. » LA PROMULGAZIONE E’ UN ATTO DEL CAPO DELLO STATO, e implica un momento di controllo del Presidente della Repubblica sulla legge approvata.
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FORMULA DI PROMULGAZIONE
IN BASE AL Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; legge 25 maggio 1970, a. 352, art. 46, terzo commaLa promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato è espressa con la formula seguente: «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: [Testo della legge] La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà̀ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato». FIRMATO: IL CAPO DELLO STATO CONTROFIRMATO: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTO: IL GUARDASIGILLI La formula di promulgazione incorpora nella legge il suo procedimento di approvazione e prova che si tratta di un atto appartenente al tipo legge ordinaria, e pertanto è in grado di esplicarne gli effetti, ossia ne ha la forza e il valore
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Pubblicazione (fase cd. integrativa dell’efficacia)
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Il procedimento di formazione della legge
Il procedimento di formazione della legge. La fase integrativa dell’efficacia: La fase della pubblicazione Ogni legge viene inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi dello stato e nella Gazzetta Ufficiale La pubblicazione integra l’efficacia della legge (la legge normalmente non può entrare in vigore prima di 15 gg dalla pubblicazione, cd vacatio legis, salvo urgenza) e assolve a funzioni di certezza del diritto. NB a fini pratici: il testo ufficiale di una legge è solo quello pubblicato in Gazzetta!
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Il procedimento di formazione della legge ordinaria, riepilogo:
I. Fase dell’iniziativa II. Fase dell’esame e deliberazione Esame in commissione referente (ev. abbreviato) PROCEDIMENTO NORMALE Discussione e voto in assemblea Esame e voto in commissione deliberante PROCEDIMENTO DECENTRATO Esame e redazione degli articoli in commissione redigente PROCEDIMENTO REDIGENTE Voto in assemblea III. Fase della promulgazione IV. Fase della pubblicazione.
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Anche la Costituzione, quale legge fondamentale, è stata promulgata…
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… e pubblicata.
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Costituzione della Repubblica Italiana Disp
Costituzione della Repubblica Italiana Disp. XVIII Transitorie e finali: «La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. «Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. «La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. «La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.»
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Pausa ed esercitazioni
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LE LEGGI COSTITUZIONALI E LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
La funzione legislativa del Parlamento (continua) LE LEGGI COSTITUZIONALI E LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
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Nell’esercizio della funzione legislativa il Parlamento approva le
LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE. I due tipi di legge seguono uno stesso procedimento, aggravato, cioè più complesso, rispetto a quello ordinario, descritto nell’art. 138 Cost. Doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera Intervallo di tre mesi tra le deliberazioni di ciascuna Camera Maggioranza dei due terzi per l’entrata in vigore Se si raggiunge la sola maggioranza assoluta il testo viene pubblicato per tre mesi durante i quali è possibile chiedere referendum. La legge entra in vigore se non viene chiesto il referendum o se nel referendum è confermata. I due tipi di legge si differenziano per la funzione: le leggi di revisione costituzionale sono quelle che modificano parti della Costituzione, le leggi costituzionali assolvono a riserve di legge costituzionale (dove ne abbiamo incontrata una?) o rivestono una certa materia della FORZA DI LEGGE COSTITUZIONALE.
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LA FORZA DI LEGGE COSTITUZIONALE E DI REVISIONE COSTITUZIONALE
Appartenendo a un tipo di atto diverso dalla legge ordinaria, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale hanno una forza diversa e un diverso valore. Forza Non possono essere abrogate o modificate da leggi ordinarie e atti equiparati (maggiore resistenza all’abrogazione, maggiore forza passiva). Possono modificare la Costituzione (nei limiti dell’art. 139 ) (maggiore capacità innovativa, maggiore forza ‘attiva’). Art. 139: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.» Valore Possono portare il vizio di eccedere i limiti consentiti alla revisione costituzionale (art. 138 e 139 Cost.) e sono sindacabili in questi limiti dalla Corte costituzionale. La Costituzione non può essere modificata con legge ordinaria o atto equiparato, ma solo con leggi apposite, dette di revisione costituzionale, nei limiti dell’art. 139 (limiti di contenuto) e dell’art. 138 (limiti di procedura). Questo è ciò in cui consiste la RIGIDITA’ della Costituzione.
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Perché e in che senso la forma repubblicana è irrivedibile? Il 2 giugno 1946 si svolsero contestualmente il referendum istituzionale e le elezioni dell’Assemblea Costituente. La forma repubblicana, voluta dal popolo, è detta, dalla Costituzione, irrivedibile perché era una scelta indisponibile agli stessi Costituenti. La composizione politica dell’Assemblea Costituente
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Si considera perciò irrivedibile tutto ciò che, all’interno di quanto è stabilito in Costituzione, è consustanziale alla scelta repubblicana, ossia i principi di eguaglianza, libertà, solidarietà che rappresentarono il nucleo essenziale della scelta per la Repubblica.
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Costituzione: rigidità e superiorità
La Costituzione è detta ‘rigida’ perché non può essere modificata dalle leggi ordinarie e atti equiparati, ma solo con atti che sono frutto di un apposito procedimento. Per questo motivo la Costituzione è anche ‘superiore’ alla legge: la legge che contrasta con la Costituzione, non essendo in grado di modificarla, è viziata (vizio di legittimità costituzionale), dunque la legge e gli atti equiparati (e a maggior ragione tutti gli altri atti normativi inferiori alla legge) sono ‘subordinati’ alla Costituzione.
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Pausa e riepilogo
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