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SEMINIARIO PIANO CASA LE ALTRE DEROGHE AMMESSE

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Presentazione sul tema: "SEMINIARIO PIANO CASA LE ALTRE DEROGHE AMMESSE"— Transcript della presentazione:

1 SEMINIARIO PIANO CASA LE ALTRE DEROGHE AMMESSE
Padova – sala conferenze dell’Ordine degli avvocati, 27 gennaio 2018 Avv. Matteo Acquasaliente

2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 9, c. 1, lett. c) e d) della L.R. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. recita: «Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici: … c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo». Il Piano Casa, quindi, non si applica agli edifici schedati con un grado di protezione che non ammette l’ampliamento o che ricadono in aree dichiarate inedificabili in modo assoluto. Il T.A.R. Veneto, sez. II, , n. 929 (appellata) afferma che il c.d. Piano Casa consente però di derogare i vincoli «relativi» di non edificazione istituiti ai sensi dell’art. 7 della L. R. Veneto n. 58/ poi riprodotti dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L. R. n. 11/ per poter costruire in zona agricola, a differenza dei vincoli «assoluti», ex art. 33 della L. n. 47/1985: «detti vincoli, in quanto assimilabili alle prescrizioni urbanistiche delle singole aree» sono derogabili.

3 COME VIENE APPLICATA DALLA GIURISPRUDENZA…
Il T.A.R. Veneto, sez. II, , n. 424 ha annullato una D.I.A. Piano Casa presentata al Comune di Vicenza perché: - aveva permesso di ampliare un’abitazione il cui grado di protezione consentiva solo la ristrutturazione: «Il grado di protezione impresso dal P.R.G. all’edificio di proprietà dei controinteressati consentiva la semplice ristrutturazione senza ampliamento, con la conseguenza che i benefici previsti dalla L. 14/2009 non potevano trovare applicazione al caso di specie, stante l’esclusione dettata dall’art. 9, comma 1, lett. c)»; - l’intervento sorgeva in una zona tutelata dal P.R.G. e dal P.T.C.P., rispettivamente, come «zona di valore architettonico e beni storico architettonico» e come contesto figurativo: «L’intervento contestato … non era quindi consentito dalla legge sul Piano casa, essendo in contrasto con l’art. 9, comma 1, lett. d)». Il T.A.R. sostiene che i vincoli ostativi all’applicazione del c.d. Piano Casa, anche se non sono espressi sempre in forma chiara dalla normativa urbanistico-edilizia, si possono dedurre da un’interpretazione sistematica e coordinata delle norme comunali e provinciali.

4 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 2, c. 1 della L. R. Veneto n. 14/2009 recita: «In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione». L’art. 64, c. 1 della L. R. Veneto n. 30/2016 ha fornito l’interpretazione autentica della suddetta norma, chiarendo che è possibile derogare anche alle altezze ed alle distanze: «Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali … devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale». Sembra dedursi che si possano derogare tutte le distanze comunali, non solo quelle dai confini o tra le costruzioni.

5 COME VIENE APPLICATA DALLA GIURISPRUDENZA…
Il T.A.R. Veneto, sez. II, , n aveva già statuito la natura eccezionale delle norme sul c.d. Piano Casa: «Ne consegue che non sono consentite deroghe per quanto attiene ai requisiti dell’area di sedime, della sagoma e della tipologia delle nuove costruzioni». (Caso di specie: costruzione di un’abitazione in stile palladiano in zona agricola) Il Consiglio di Stato, sez. VI, , n conferma che la Legge di interpretazione autentica va applicata in modo restrittivo: «Ritiene la Sezione che tale disposizione non incide sull’esito del presente giudizio, riferendosi la deroga ivi prevista ai generali parametri edilizi previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali per le varie zone, ma non anche ai parametri di zonizzazione funzionale, quali quelli per cui è causa, posti a tutela delle aggregazioni edilizie di valore storico, architettonico e ambientale». (conferma T.A.R. Veneto n. 424/2015 vista supra).

6 UN CASO PROBLEMATICO… La Circolare regionale n. 1 del , con riferimento all’art. 9, c. 1, lett. c) del c.d. Piano Casa, prevede che: «Si sottolinea che non limita né impedisce l'applicazione della legge la sola inclusione dell'edificio all'interno dell'ambito di un piano urbanistico attuativo (per esempio Piano Particolareggiato o Piano di Recupero) in assenza di specifico grado di protezione, o la previsione dello strumento urbanistico comunale che subordina ogni intervento sull'edificio alla preventiva approvazione di PUA». È ancora così dopo la legge di interpretazione autentica che ha chiarito, in maniera tassativa, cosa può essere derogato dal c.d. Piano Casa? Forse no.

7 RIASSUMENDO La Legge sul c.d. Piano Casa:
- DEROGA ai parametri urbanistico-edilizi di volume, superficie, altezza e distanza (salvo, a parere dello scrivente, che siano qualificabili come «specifiche norme di tutela» (i.e. distanze comunali dalle strade; distanze comunali tra costruzioni all’interno del centro storico); - NON DEROGA ai restanti parametri urbanistico-edilizi, quali, a titolo esemplificativo, l’area di sedime, la sagoma e la tipologia costruttiva. Paradosso: è realizzabile, concretamente, un ampliamento c.d. Piano Casa senza modificare la sagoma e/o il sedime? Forse solo recuperando i sottotetti.

8 GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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