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DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015

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Presentazione sul tema: "DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015"— Transcript della presentazione:

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2 DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015
Nella formulazione introdotta dalla L.205/2017 art. 1 c.omma 909 Art. 1 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE O DEI RELATIVI DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CESSIONI DI BENI E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATE E RICEVUTE VERSO E DA SOGGETTI NON STABILI NEL TERRITORIO DELLO STATO (operazioni transfrontaliere). Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI Art. 3 – INCENTIVI PER LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Art. 4 – SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI. Cronologia evoluzioni delle norme su FE e Corrispettivi telematici 2017/2018 – obbligo comunicazione dati fatture («spesometro»), opzione FE via SdI tra privati, opzione corrispettivi telematici (obbligo solo per distributori automatici) 2019 – obbligo FE via SdI tra privati, opzione corrispettivi telematici (obbligo solo per distributori automatici e cessioni di carburante da stazioni di servizio su strada) 2020 – obbligo FE via SdI e corrispettivi telematici (?)

3 PERIMETRO REGOLAMENTARE DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015
Art. 1 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE O DEI RELATIVI DATI (operazioni transfrontaliere) Provvedimento nr.89757 Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI Corrispettivi telematici opzionali (registratori telematici) Provvedimento Corrispettivi telematici obbligatori – distributori automatici: Provvedimento e Provvedimento Corrispettivi telematici obbligatori – carburanti: Provvedimento

4 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI
QUADRO NORMATIVO OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI Legge n. 205/2017 – art. 1, comma 909 (modifica D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, co. 3) che ha introdotto: l’obbligo di fatturazione elettronica – utilizzando il SdI – per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C); l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l’estero (intra ed extracomunitarie) con cadenza mensile (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento), mantenendo la semplificazione dei modelli INTRA acquisti in vigore dal 1° gennaio 2018; Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) riguardano le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019

5 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI
QUADRO REGOLAMENTARE OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI Provvedimento Direttore AE, con relative specifiche tecniche (Allegato A) del 30 aprile 2018 che ha regolamentato: cosa è la FE tra privati e qual è il suo contenuto informativo obbligatorio come si trasmette la FE al SdI e quali controlli vengono da questo eseguiti come si riceve la FE dal SdI qual è la data di emissione e la data di ricezione della FE come devono essere emesse le note di variazione ex art. 6, co. 8, d.Lgs. n. 471/97 come possono operare gli intermediari i servizi offerti dall’AE (compreso quello di conservazione) per rendere semplice, pratico e poco oneroso il processo di FE, riducendo il rischio di errori Circolare 8/E e 13/E rispettivamente del e del contenenti, tra gli altri, chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica (via SdI) anticipato al 1° luglio 2018

6 PROVVEDIMENTO 30.04.18 COME SI TRASMETTE LA FE AL SDI
con Posta Elettronica Certificata (PEC) procedura web (portale F&C) o App messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sistema di coop. applic. su Internet con servizio esposto tramite modello “web service” sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP Il canale di trasmissione attraverso cui inviare la FE a SdI non deve essere necessariamente del cedente/prestatore: quest’ultimo può inviare la sua FE utilizzando il canale (PEC, web service, FTP) di un soggetto terzo. Proprio per garantire tale flessibilità, il SdI non controlla che il canale da cui riceve la FE sia associato alla PIVA del cedente/prestatore. Per attivare con SdI un canale di comunicazione «web service» o «FTP» è necessario un preventivo processo di “accreditamento” descritto nelle specifiche tecniche. Una volta costruito il canale, allo stesso viene assegnato dal SdI un codice di 7 cifre (“Codice Destinatario”). Il canale costruito con SdI può essere usato sia per trasmettere che per ricevere le FE.

7 QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FE
PROVVEDIMENTO Per ogni file FE (singola fattura o lotto fatture) ricevuto da SdI il trasmittente riceve riscontro. QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FE verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72 verifica che sia compilato il campo «Codice Destinatario», in base al quale il SdI può comprendere dove recapitare la FE verifica che i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano presenti in Anagrafe Tributaria verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA Il SdI non esegue controlli di merito sul contenuto degli altri dati Il SdI accetta (solo per le FE tra privati) anche file non firmati digitalmente. Nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente, però, il SdI esegue controlli sulla validità del certificato di firma.

8 LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NON EMESSA»
PROVVEDIMENTO IN QUALI CASI IL SDI SCARTA LA FE nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72 nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia compilato con un codice inesistente nel caso in cui i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano inesistenti nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il certificato di firma non è valido LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NON EMESSA»

9 La fattura elettronica ordinaria Le informazioni fiscali comuni a qualunque operazione
Art. 21, c.2 DPR 633/1972 «La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

10 Art. 21, c.2 DPR 633/1972 «La fattura contiene le seguenti indicazioni: g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; g -bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (introdotto dal D.L. 119/2018 in vigore dal 01/01/2019); h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; n) annotazione che la stessa e' emessa, per coto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.»

11 PROVVEDIMENTO 30.04.18 COME SI RICEVE LA FE DAL SDI
sulla Posta Elettronica Certificata (PEC) sul canale “web service” costruito preventivamente con SdI sul canale “FTP” costruito preventivamente con SdI Per consentire a SdI di recapitare la FE è necessario che nel file il cedente/prestatore abbia compilato l’indirizzo telematico comunicatogli dal cessionario/committente. L’indirizzo telematico può essere: un «Codice Destinatario» di 7 cifre che identifica un canale web service o FTP attivo con SdI un «Codice Destinatario» di « » + un indirizzo PEC («PEC Destinatario») solo un «Codice Destinatario» di « » nel caso in cui il cessionario/committente non comunichi al cedente/prestatore un indirizzo telematico ovvero nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, un operatore che rientra nel regime di vantaggio o forfettario o agevolato dell’agricoltura (VA < euro anno).

12 PROVVEDIMENTO 30.04.18 COME SI RICEVE LA FE DAL SDI
L’indirizzo telematico e, quindi, il canale di ricezione attraverso cui il SdI consegna (dopo l’effettuazione dei controlli) la FE non devono essere necessariamente del cedente/prestatore: quest’ultimo può ricevere la sua FE utilizzando il canale (PEC, web service, FTP) di un soggetto terzo. Proprio per garantire tale flessibilità, il SdI non controlla che il canale a cui consegnare la FE sia associato alla PIVA del cessionario/committente. Tale controllo viene effettuato da SdI solo quando il cessionario/committente abbia registrato preventivamente, nella sua area riservata F&C, un indirizzo telematico («Codice Destinatario» o «PEC») sul quale ricevere di default tutte le sue FE, abbinandolo alla sua PIVA. In tal caso, qualsiasi codice destinatario di 7 cifre e PEC siano stati inseriti nella FE, da parte del cedente/prestatore, il SdI recapiterà il file sempre all’indirizzo registrato a sistema. L ’A.E. non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica

13 PROVVEDIMENTO 30.04.18 COME SI RICEVE LA FE DAL SDI:
In tutti i casi in cui è compilato solo il campo «Codice Destinatario» con il valore « », il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente che la FE è messa a disposizione nella sua area riservata del portale F&C (anche consegnando copia analogica o elettronica della fattura). Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale o un operatore in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), il cedente/prestatore è tenuto anche a consegnare al cliente una copia analogica o elettronica (es. pdf) della FE, salvo che quest’ultimo non la rifiuti. Anche in tutti i casi in cui, pur avendo compilato correttamente il campo «Codice Destinatario» con il valore di 7 cifre (ovvero « » + PEC), il SdI non riesce a consegnare la FE perché il canale di ricezione del cessionario/committente non funziona (es. PEC piena, web service non attivo ecc.), il file della FE viene messo a disposizione nell’area riservata F&C del cessionario/committente. Anche in questo caso il cedente/prestatore è tenuto ad avvisare il cliente (anche consegnando copia analogica o elettronica della fattura).

14 PROVVEDIMENTO 30.04.18 COME SI RICEVE LA FE DAL SDI:
In tutti i casi in cui i controlli sono positivi e il SdI riesce a consegnare ad un indirizzo telematico la FE, viene inviata - al soggetto che ha trasmesso il file - una «ricevuta di consegna». In tutti i casi in cui in cui i controlli sono positivi e il SdI non riesce a consegnare ad un indirizzo telematico la FE, viene inviata – al soggetto che ha trasmesso il file – una «ricevuta di impossibilità di recapito». In tutti i casi in cui i controlli non sono positivi, viene inviata - al soggetto che ha trasmesso il file - una «ricevuta di scarto». Per consegnare le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto, il SdI usa il canale telematico (PEC oppure web service oppure FTP oppure portale F&C) attraverso cui ha ricevuto il file della FE. Se il canale (nei casi di PEC, web service o FTP) non è attivo (es. PEC piena), il SdI tenta la consegna della ricevuta per 3 giorni: alla fine dei tentativi, la ricevuta viene sempre messa a disposizione nell’area monitoraggio del portale F&C.

15 PROVVEDIMENTO 30.04.18 DATA DI EMISSIONE DATA DI RICEZIONE
è la data riportata nella fattura da tale data scattano i termini di esigibilità dell’IVA tale data ha valore solo se il cedente/prestatore ha ottenuto una ricevuta di consegna ovvero di impossibilità di recapito della FE si ricorda che in caso di «ricevuta di scarto» la fattura non è emessa DATA DI RICEZIONE è la data in cui SdI consegna la FE al soggetto che ha trasmesso il file della fattura nei soli casi in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), è la data di messa a disposizione del file della fattura nell’area riservata F&C nel caso in cui il cessionario/committente sia un operatore IVA non in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), il SdI non è riuscito a consegnare la FE e l’ha messa a disposizione nell’area riservata F&C, è la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente da tale data scattano i termini di detraibilità dell’IVA

16 INVIO NOTE DI VARIAZIONE
PROVVEDIMENTO INVIO NOTE DI VARIAZIONE valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE occorre indicare nel file xml il «tipo documento» nota di debito o nota di credito INVIO AUTOFATTURA (ART. 6, CO.8, DLGS 471/97) valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE la FE sarà generata e trasmessa (al proprio indirizzo telematico) dal cessionario/committente non occorrerà più consegnare copia dell’autofattura presso l’Ufficio copia della FE sarà messa a disposizione nell’area riservata del portale F&C del cedente/prestatore Le richieste di variazione e ogni altra comunicazione tra cliente e fornitore non sono veicolate da SdI

17 PROVVEDIMENTO 30.04.18 INTERMEDIARI
possono trasmettere e/o ricevere, attraverso i propri canali telematici, le FE per conto dell’operatore (tutti gli intermediari) possono consultare ed acquisire, per conto degli operatori, gli originali ovvero i duplicati delle FE all’interno del portale F&C (solo gli intermediari ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98) possono consultare ed acquisire, per conto degli operatori, le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto delle FE all’interno del portale F&C (tutti gli intermediari) Per consultare ed acquisire le FE dal portale F&C (servizio di «consultazione»), occorre una delega espressa effettuata dal cliente online o in Ufficio Per consultare ed acquisire le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto dal portale F&C, occorre avere una delega espressa effettuata dal cliente ovvero occorre che il codice fiscale dell’intermediario sia riportato nella sezione «Dati Trasmissione» del file xml della FE Gli intermediari possono utilizzare i servizi esposti nell’area riservata dal portale F&C del cliente previa delega espressa effettuata dal cliente (online o in Ufficio)

18 DECRETO-LEGGE N. 119/2018 (decreto fiscale)
Il decreto fiscale 119/2018, ancora in corso di conversione, ha previsto modifiche ad alcune disposizioni di legge al fine di agevolare la diffusione della fattura elettronica eliminando o posticipando l’applicazione di sanzioni che potrebbero scaturire da errori legati alla novità normativa. Alcuni emendamenti al Decreto sono stati approvati in Senato il 28 novembre. La situazione attuale, anche alla luce degli emendamenti, in attesa della conversione definitiva, è la seguente:

19 DECRETO-LEGGE N. 119/2018 (decreto fiscale)
Art. 10 – HA MODIFICATO PER LE VIOLAZIONI DOVUTE ALL’ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 3 DELL’ART. 1 DEL D.LGS. 127/2015, COMMESSE NEL PRIMO SEMESTRE 2019, IL REGIME SANZIONATORIO DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 8 DEL D.Lgs.471/1997 CUI FA ESPRESSO RINVIO IL COMMA 6 DELL’ART. 1 DEL D.LGS. 127/ LA NORMA AGEVOLATIVA PREVEDE: LA NON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE NEL CASO IN CUI LA FATTURA ELETTRONICA VENGA EMESSA ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DELL’IVA; LA RIDUZIONE DELL’80% DELLA SANZIONE IN CASO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL PERIODO SUCCESSIVO; PER I CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE DELL’IVA MENSILE, L’EMENDAMENTO PREVEDE UN’ULTERIORE PROROGA AL 30 SETTEMBRE

20 DECRETO-LEGGE N. 119/2018 (decreto fiscale)
L’emendamento del 28/11 prevede inoltre: ESONERO DALLA F.E. PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L.398/91 (ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE) CHE NEL PRECEDENTE ANNO ABBIANO CONSEGUITO PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALE INFERIORI A EURO. NEL CASO IN CUI I PROVENTI ABBIANO SUPERATO TALE SOGLIA, LA F.E. DOVRA’ COMUNQUE ESSERE EMESSA, PER CONTO DI TALI SOGGETTI, DAL CESSIONARIO COMMITTENTE. PER I MEDESIMI SOGGETTI GLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE RELATIVI A CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA’ , SONO ADEMPIUTI, INDIPENDENTEMENTE DAI RICAVI CONSEGUITI NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, DAI CESSIONARI.

21 DECRETO-LEGGE N. 119/2018 (decreto fiscale) - segue
L’emendamento del 28/11 introduce due nuovi articoli: Art. 10 BIS – GLI OPERATORI SANITARI TENUTI ALL’INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA SONO ESENTATI DALL’OBBLIGO DELLA F.E. LIMITATAMENTE AI DATI TRASMESSI A TALE SISTEMA. Art. 10 TER – A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’, ED ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE ALLE F.E. DA EMETTERE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI, CHE ABBIANO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI FORNITURA PRIMA DEL 01/01/2005, E’ CONSENTITO DI OMETTERE L’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL CLIENTE, NEL CASO L’INFORMAZIONE NON SIA NOTA; LO STESSO SARA’ SOSTITUITO SULLA BASE DI CRITERI IN CORSO DI DEFINIZIONE.

22 DECRETO-LEGGE N. 119/2018 (decreto fiscale) - segue
Art. 11 – MODIFICA IL COMMA 2 DELL’ART. 21 DEL DPR 633/72, AGGIUNGENDO LA LETT. 6-BIS) CHE PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI INSERIRE NELLA FATTURA LA DATA IN CUI E’ EFFETTUATA LA CESSIONE DI BENI O LA PRESTAZIONE DI SERVIZI OVVERO LA DATA IN CUI E’ CORRISPOSTO IN TUTTO O IN PARTE IL CORRISPETTIVO, SE DIVERSA DALLA DATA DELLA FATTURA STESSA. PREVEDE INOLTRE LA MODIFICA DEL PRIMO PERIODO DEL COMMA 4, DANDO LA FACOLTA’ DI EMETTERE LA FATTURA ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE, DETERMINATA AI SENSI DELL’ART.6. Questa modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2019.

23 DECRETO-LEGGE N. 119/2018 (decreto fiscale) - segue
Art. 12 – MODIFICA IL COMMA 1 DELL’ART. 23 DEL DPR 633/72 PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE ENTRO IL QUINDICESIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI. Questa modifica si applica a decorrere dal 24 ottobre Art. 13 – MODIFICA IL COMMA DELL’ART. 25 DEL DPR 633/72 ELIMINANDO L’OBBLIGO DI ATTRIBUIRE ALLE FATTURE RICEVUTE UNA NUMERAZIONE PROGRESSIVA.

24 DECRETO-LEGGE N. 119/2018 (decreto fiscale) - segue
Art. 14 – MODIFICA IL COMMA 1 DELL’ART. 1 DEL DPR 100/1998, CONCEDENDO LA POSSIBILITA’ DI FAR CONCORRERE ALLA LIQUIDAZIONE DELL’IVA ANCHE LE FATTURE ANNOTATE ENTRO IL QUINDICESIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE. TALE POSSIBILITA’ NON E’ PREVISTA PER I DOCUMENTI DI ACQUISTO RELATIVI AD OPERAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO PRECEDENTE. Questa modifica si applica a decorrere dal 24 ottobre 2018.

25 GLI ATTORI Sono i soggetti che, a vario titolo, intervengono nel processo di fatturazione elettronica: Operatori economici, titolari di partita IVA Intermediari, soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni – ex articolo 3, comma 3 del d.P.R. 322/98 Fornitori di servizi, soggetti di cui possono avvalersi gli operatori economici per trasmettere/ricevere le fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio 25

26 I RUOLI Gli attori, non sempre agiscono direttamente sui nostri sistemi ma lo fanno: rivestendo un ruolo avvalendosi di soggetti che operano per loro conto Operano direttamente, i contribuenti persone fisiche (cedenti/prestatori o cessionari/committenti, nel caso della FE). Rivestono un ruolo, gli intermediari o i delegati. Tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche - siano essi contribuenti, intermediari o delegati - si avvalgono, per l'accesso ai nostri sistemi, degli incaricati. 26

27 LE DELEGHE TIPI DI DELEGHE
Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA Registrazione dell’indirizzo telematico Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche Accreditamento e censimento dispositivi La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti TUTTI I TIPI DI INTERMEDIARI POSSONO: trasmettere e/o ricevere, attraverso i propri canali telematici, le FE per conto dell’operatore possono consultare ed acquisire, per conto degli operatori, le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto delle FE all’interno del portale

28 LE DELEGHE MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA
La delega può essere conferita dal delegante: attraverso le funzionalità rese disponibili, all’interno della propria area riservata (Entratel/Fisconline) presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente attraverso un procuratore speciale consegnando il modulo di delega all'intermediario delegato che comunicherà all'Agenzia i dati essenziali alla sua attivazione Indipendentemente dalle modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe conferite può essere consultato, da ciascun soggetto delegante, attraverso apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata

29 LE DELEGHE PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO DELEGATO
L'intermediario delegato, al quale è stato consegnato il modulo di conferimento delega, può richiederne l'attivazione comunicando i dati essenziali attraverso: un servizio "massivo", tramite l'invio di un file sul canale Entratel un servizio "puntuale", disponibile nella propria area riservata dal 30 novembre 2018 In entrambi i casi dovrà fornire degli elementi di riscontro riferiti alla dichiarazione IVA presentata dal delegante nell'anno precedente (volume d'affari, IVA a credito/debito). L’attivazione della delega è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro e viene fornita una ricevuta, contenente l’esito delle richieste e l’indicazione degli eventuali motivi di scarto). Per le deleghe presentate dall’intermediario delegato è trasmessa apposita comunicazione (Indirizzo INI-PEC) per informare il soggetto delegante dell’attivazione della delega ai servizi di fatturazione elettronica da parte di un intermediario.

30 LE DELEGHE INVIO TRAMITE PEC
Può essere considerato un caso particolare di presentazione del modulo in ufficio E' una procedura che può essere utilizzata solo da soggetti cui è stata conferita procura speciale e che siano anche autorizzati ad autenticare la firma (ex art. 63 del D.P.R. n.600/73) Tali soggetti dovranno: predisporre un file contenente l'elenco dei soggetti deleganti, l'indicazione del soggetto delegato, la copia dei moduli compilati e sottoscritti dai deleganti e loro documenti di identità firmare digitalmente il file così formato inviarlo via PEC all’indirizzo Software di compilazione - Deleghe servizi online - Fatturazione elettronica è disponibile al link +servizi+online+- +Fatturazione+elettronica/SW+compilazione+delegheservizi+FE/?page=schedecomunicazio ni

31 LE DELEGHE CONFERIMENTO

32 LE DELEGHE CONFERIMENTO

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36 Conservazione dei moduli di delega ed istituzione del registro cronologico:
Gli intermediari delegati e i soggetti che hanno trasmesso i moduli di delega per la F.E. a mezzo P.E.C., conservano i moduli acquisiti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli. I moduli acquisiti direttamente in formato elettronico sono conservati nel rispetto delle regole tecniche e delle linee guida di cui al D.L.vo n. 82/2005. I moduli acquisiti sono numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati: - numero progressivo e data della delega/revoca; - codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante; estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

37 Segue: Conservazione dei moduli di delega ed istituzione del registro cronologico:
L’Agenzia delle entrate effettua controlli sui moduli acquisiti anche presso le sedi degli intermediari. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe/revoche si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto dirigenziale 31 luglio Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni.

38 Software Comunicazione Deleghe

39 AVVERTENZE PARTICOLARI
Il precedente modulo di delega, pubblicato con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 13 giugno 2018, resta valido per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del nuovo provvedimento (05/11/2018). Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre e non ancora presentati possono essere registrati nel registro deleghe con data 05 novembre.


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