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Sportello telematico polifunzionale
Un’opportunità per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione , pec, firma digitale e FEA protocollazione informatica archiviazione e gestione documentale privacy e sicurezza informatica Gran parte del progresso sta nella volontà di progredire Lucio Anneo Seneca
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Semplificazione, non semplicismo
A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino. Semplice, non semplicistico Occorre predisporre gli strumenti organizzativi, tecnici e legali che garantiscano: la riservatezza delle transazioni l'autenticità e l'identificabilità delle parti la possibilità di dimostrare nel tempo la formazione di una volontà negoziale delle parti la sicurezza e l'integrità dei dati e dei documenti in un sistema di conservazione digitale un’adeguata informazione e protezione per il destinatario del servizio Semplificazione, non semplicismo
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Anche i moduli devono parlare italiano!
La PA comunica con i cittadini, i professionisti e le imprese attraverso moduli e formulari Un’amministrazione che non si fa comprendere e non sa esprimersi. Atti, moduli, bandi che respingono (invece di aiutare) il cittadino. Espressioni fuori dall’uso comune. Anche queste sono cause di quella frattura tra cittadino e Stato, di cui si discetta, in termini altisonanti, senza porvi riparo. E per porvi riparo, bisogna cominciare anche dal linguaggio e dallo stile che gli uffici pubblici adoperano, nel comunicare con i loro clienti abituali. Questi, i cittadini, sono titolari di molti diritti, ma non di quello a vedersi chiamati in forme piane e comprensibili. Accade, così, che chi sia chiamato a contribuire, con il pagamento delle imposte, alle spese dello Stato, e sia richiesto di riempire moduli rompicapo, abbia l’impressione di pagare due tasse: una palese, e una occulta, costituita dalle ore trascorse nel riempire il modulo e dall’esercizio di pazienza impostagli. (1993: Dipartimento della funzione pubblica Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche (prefazione di Sabino Cassese). 1. Avere (e rendere) sempre chiaro il contenuto del testo. Spesso i contenuti e le finalità di un documento amministrativo sono complessi e ambigui. Prima di scrivere un testo bisogna sciogliere la complessità ed eliminare le ambiguità. Chi scrive deve anzitutto aver chiaro il contenuto del messaggio e deve indicare in modo preciso e semplice cosa è stato deliberato, cosa si prescrive, quali particolari doveri o diritti si riconoscono al destinatario. 2. Individuare sempre il destinatario Per progettare un testo efficace bisogna sapere a chi è destinato e chi lo leggerà. Quando i documenti sono indirizzati a gruppi eterogenei di persone bisogna pensare al lettore meno istruito. 3. Individuare le singole informazioni e inserirle nel testo in modo logico Normalmente nei testi scritti sono contenute più informazioni. Chi scrive deve capire che relazione logica c’è tra le singole informazioni. Così ad esempio: le informazioni più generali devono precedere quelle particolari; i casi generali devono precedere le eccezioni; le informazioni, che in linea temporale sono antecedenti, precedono quelle successive. È buona regola, inoltre, evidenziare bene le istruzioni per l’uso del testo a vantaggio del cittadino. Ad esempio, le date di scadenza, le eventuali avvertenze, cosa fare per ottenere un beneficio, come ricorrere contro l’atto. 4. Individuare e indicare i contenuti giuridici del testo Tra i vari testi prodotti dalle amministrazioni pubbliche, gli atti amministrativi rispondono a regole e principi di legittimità. Gli atti devono contenere l’indicazione del soggetto che li emana, l’oggetto dell’atto amministrativo, la decisione che è stata presa, le motivazioni che la giustificano. Vanno indicati, se necessario, gli adempimenti e le condizioni cui si deve prestare attenzione e i riferimenti normativi a sostegno dell’atto, secondo quanto prescritto dalle tecniche di redazione normativa. 5. Individuare la struttura giuridica più efficace per comunicare gli atti Per “struttura dell’atto” si intende la sua organizzazione interna. Una volta distinte e indicate le varie parti di un atto, bisogna scegliere la struttura giuridica più adeguata. Non sempre è necessario seguire la struttura tradizionale che prevede l’indicazione del soggetto, la motivazione dell’atto e soltanto alla fine la decisione. Per esempio, nei casi in cui l’atto sia il risultato di una domanda del cittadino può essere usata una sequenza che, subito dopo l’indicazione del soggetto, renda subito chiaro il contenuto della decisione e infine la motivazione e i presupposti normativi. 6.Verificare la completezza delle informazioni Deve essere completa sia l’informazione giuridica, che dà la legittimità dell’atto, sia l’informazione comunicativa, che rende l’atto comprensibile. L’informazione è completa quando l’atto amministrativo dice al destinatario tutto quanto deve sapere e deve fare. 7.Verificare la correttezza delle informazioni Deve essere corretta sia l’informazione giuridica con i riferimenti normativi, sia l’informazione comunicativa (operativa) con i riferimenti sui destinatari, sui soggetti interessati, sugli adempimenti, sulle condizioni e le procedure necessarie. 8.Verificare la semplicità del testo Una volta articolati e disposti i contenuti secondo le regole logiche, comporre il testo in modo semplice. Il testo è semplice se risulta di immediata comprensione. Il testo è stato compreso se chi lo ha letto sa ripetere le informazioni ricevute e sa cosa deve fare. Di conseguenza: le informazioni salienti devono essere visivamente chiare, non affollate da dati e riferimenti. 9.Usare note, allegati e tabelle per alleggerire il testo Il testo deve contenere le informazioni essenziali alla sua immediata comprensione. Le altre informazioni, spesso di natura tecnica, possono essere inserite in note a piè di pagina, in allegati o in tabelle. Ad esempio, i riferimenti normativi che di solito occupano molto spazio negli atti amministrativi possono essere citati nelle note. 10. Rileggere sempre i testi scritti Una volta terminata la redazione di un testo, questo va sempre riletto e, se possibile, fatto leggere da qualcun altro. La rilettura consente di verificare la completezza, la correttezza e la semplicità del testo. Inoltre, la rilettura evita che l’uso di stralci o di modelli precedenti, come pure l’uso della funzione “copia e incolla” dei programmi di scrittura, lasci incongruenze nel nuovo testo.
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la possibilità di dimostrare nel tempo la formazione di una volontà negoziale delle parti,
Validità giuridica
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Il codice della PA digitale Diritti dei cittadini e delle imprese
Diritto all’uso delle tecnologie. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche. Utilizzo della posta elettronica certificata. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza. Alfabetizzazione informatica dei cittadini. Partecipazione democratica elettronica. Sportelli per le attività produttive. Registro informatico degli adempimenti amministrativi. © Globo srl Decreto legislativo , n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Nel corso delle presentazioni potrete verificare come il progetto adempia a quanto declinato nella seconda sezione del codice della PA digitale “diritti dei cittadini e delle imprese” SEZIONE II (Diritti dei cittadini e delle imprese) (Diritto all’uso delle tecnologie) ART. 3 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. ART. 4 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico) 2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. ART. 5 1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche) ART. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. , per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. ART. 7 (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza) 1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza. ART. 8 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. (Alfabetizzazione informatica dei cittadini) ART. 9 (Partecipazione democratica elettronica) 1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. ART. 10 (Sportelli per le attività produttive) 1. Lo sportello unico di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l’utenza anche in via telematica. 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l’adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell’intero territorio nazionale, lo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l’interoperabilità delle soluzioni individuate. 2. Gli sportelli unici consentono l’invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall’utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 4. Lo Stato realizza, nell’ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. , un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all’articolo 11. ART. 11 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese) 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato ‘Registro’, il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica. 2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.
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Siamo tutti un po’ analfabeti?
Occorre essere consapevoli di un salto culturale del passaggio culturale, sociologico, economico e, quindi, giuridico da un documento cartaceo a un documento digitale
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Cos’è questo????
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© Globo srl
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Autenticazione forte L’autenticazione forte serve a soddisfare il requisito della forma scritta Art. 45. Valore giuridico della trasmissione I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Art. 64 Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. Art. 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. […]
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Un documento integro e non modificabile
Ciò che, con la sua stessa esistenza, o grazie a quanto reca impresso, scritto, fa conoscere qlco., o la fa conoscere meglio Occorre predisporre gli strumenti organizzativi, tecnici e legali che consentano di garantire ai propri servizi digitalizzati: la riservatezza delle transazioni, l'autenticità e l'identificabilità delle parti, la possibilità di dimostrare nel tempo la formazione di una volontà negoziale delle parti, la sicurezza e l'integrità dei dati e dei documenti in un sistema di conservazione digitale, una adeguata informazione e protezione per il destinatario del servizio. Regole tecniche documento informatico e gestione documentale (bozza) Articolo 3. Formazione del documento informatico Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. Un documento integro e non modificabile
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L’autenticazione non basta: occorre la firma elettronica
Perché non basta l’autenticazione forte? L'errore, già presente nel DPR 445/2000 e ribadito dal punto b) sopra citato, sta nel fatto che le dichiarazioni inviate in base ad identificazione mediante l'uso della CIE (carta d'identità elettronica) o della CNS (carta nazionale dei servizi) non possono avere altro che una validità istantanea. Mi spiego. E' vero che con la CIE/CNS riesco a far pervenire ad una Pubblica Amministrazione un mio documento in modo sicuro e assicurando al destinatario l'identità del mittente, ma il problema nasce immediatamente dopo. Non essendo, infatti, il documento firmato in modo digitale, e quindi non essendone protetta l'integrità, esso, una volta giunto a destinazione, è soggetto (almeno in teoria) ad alterazioni fatte all'insaputa dell'autore, senza che sia possibile rilevarle. A questo caso si applica l'asserzione: "DEVO fidarmi del Ministero X, ma nessuno può costringermi a fidarmi ciecamente degli impiegati del Ministero X. (Franco Ruggieri Decreto legislativo , n. 82, articolo 21 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
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Una Firma Elettronica Avanzata per tutti i cittadini
DPCM Art. 61 Soluzioni di firma elettronica avanzata L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche. L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice.
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Il protocollo informatico
DPCM 22 febbraio 2013 Art. 41. Riferimenti temporali opponibili ai terzi I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Codice. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Codice. L’ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo. 4. Costituiscono inoltre validazione temporale: il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272; il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione; DPR 28 dicembre 2000 , n. 445 Art. 53 (R) Registrazione di protocollo 1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
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La conservazione digitale
Codice dell'amministrazione digitale Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. … I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni) I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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PDF/A Conservazione di lungo periodo dei documenti
È necessario poter dimostrare nel tempo la formazione della volontà negoziale delle parti Decreto legislativo , n. 82, articolo 20 1bis L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21. Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale (bozza) Articolo 3 Formazione del documento informatico […] Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione. L’evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell’allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare l’indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico. Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale (bozza) Allegato 2 Formati Articolo 5 I formati indicati per la conservazione PDF - PDF/A TIFF JPG Office Open XML (OOXML) Open Document Format XML TXT Formati Messaggi di posta elettronica Il PDF /A è un formato non proprietario, aperto e standard de jure. È basato sul formato PDF di Adobe Systems e di questo utilizza solamente quelle caratteristiche che permettono di produrre file in grado di conservare nel tempo la loro rappresentazione (sia su schermo che a stampa o attraverso altri sistemi di output), indipendentemente dagli strumenti tecnologici utilizzati. Il PDF/A è stato sviluppato con l’obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali. Tra le caratteristiche di questa tipologia di file abbiamo: assenza di collegamenti esterni, assenza di codici eseguibili quali javascript ecc., assenza di contenuti crittografati.
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PDF/A Ho messo le clausole contrattuali nero su bianco!
E se alcune fossero bianco su bianco? Ho messo le clausole contrattuali nero su bianco! E se alcune fossero bianco su bianco? Dichiaro che in data 01/03/2014 alle ore 11:00:00 Dichiaro che in data 24/12/2018 alle ore 19:40:04 Ho scritto le parti significative del mio documento con questo meraviglioso font! Ho scritto le parti significative del mio documento con questo meraviglioso font!
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Immagina dei moduli intelligenti…
Può sembrare strano che l’e-gov debba cominciare dai moduli, ma i moduli sono la prima e principale interfaccia tra il cittadino e la PA. Sono anche gli strumenti attraverso i quali il cittadino si impegna (sottoscrivendoli) nei confronti della PA Articolo 147. Moduli e formulari. [art. 57, cad] Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. © Globo srl
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che eseguono controlli mentre vengono compilati…
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di controllare la presenza degli allegati…
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capaci di verificare chi li sta firmando…
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…un iter digitale
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