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LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI NEL CODICE DEI CONTRATTI. Massimo Terenziani.

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1 LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI NEL CODICE DEI CONTRATTI Massimo Terenziani

2 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI,EDUCATIVI,SPORTIVI, CULTURALI-(SERVIZI ALLA PERSONA)
SISTEMI ISTITUZIONALIZZATI (correlazione orientamenti applicazione art T.U.E.L.) GESTIONE IN ECONOMIA ISTITUZIONE FONDAZIONE AZIENDA SPECIALE IPAB ALTRO SISTEMI CONTRATTUALI GESTIONI INDIRETTE – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO CONCESSIONE APPALTO CONVENZIONE (ONLUS, IPAB, ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO, COOP. SOCIALI, ECC.)

3 Appalti pubblici - Quadro normativo di riferimento attuale
Direttiva CE 2004/24 – Direttiva Europea sugli appalti pubblici i di lavori, forniture e servizi. Direttiva CE 2004/23 - Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. D.LGs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Recepimento nazionale della nuova direttiva europea. Normativa extra codice. D.Lgs. 56 del 19/4/2017 c.d. Correttivo del Codice dei Contratti (modifica il D.Lgs. 50/2016). Linee guida dell'ANAC (soft law che sostituirà in parte il regolamento). Andrà valutata la cogenza di questi provvedimenti. Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a contenuto regolamentare su alcuni ambiti. D.P.R. 207/2010 “Vecchio” Regolamento attuativo del Codice dei contratti. Abrogata con entrata in vigore del D.LGs. 50 la parte specifica su forniture e servizi. In via di totale superamento con l'adozione delle linee guida ANAC Regolamenti interni dei singoli Enti: regolamento comunale dei contratti, Lex specialis. Capitolato speciale d’appalto, bando di gara, lettera invito della singola procedura.

4 I contratti d'appalto. Anno 2014: approvate le nuove direttive Europee .
Dopo 10 anni sostituita la Direttiva CE 2004/18 – affidamenti contratti di lavori, forniture e servizi. Traduce i principi del Trattato sui contratti pubblici Il quadro dei nuovi atti approvati dal Parlamento Europeo il 15 gennaio 2014: Direttiva sugli appalti pubblici n /24. Sostituisce la direttiva 2004/18. Direttiva sugli appalti nei settori acqua, energia, trasporti e servizi postali n /25. Sostituisce la direttiva 2004/17. Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione n. 2004/23.

5 Forme di affidamento: il Contratto d’appalto
(art c.c.) “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. Contratto tipizzato. Contratto a titolo oneroso. Presenza rischio d'impresa; rischio pur limitato negli appalti pubblici, per i servizi la rischiosità del contratto dipende molto da come viene configurato il compenso rispetto all’oggetto del contratto, se a corpo o per unità di servizio. Organizzazione risorse e mezzi Rapporto bilaterale fra Comune e affidatario contratto (gestore servizio). Ritorno costituito da corrispettivo per fornitura o prestazione di servizi Rapporto sinallagmatico fra la prestazione dell’impresa (entità servizio, fornitura) e controprestazione in denaro. Procedura affidamento strutturata e compiutamente regolamentata – diversa da concessione o convenzione.

6 Nuove direttive europee: orientamenti principali.
Semplificazione Maggiore flessibilità nelle procedure d'appalto Incentivazione degli acquisti con modalità elettroniche Agevolare l'accesso al mercato per le piccole e medie imprese Specifiche per diverse tipologie di contratti Attenzione agli aspetti sociali e ambientali Previsione di un regime speciale per i servizi sociali Intervento sui criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici Introduzione del “passaporto europeo per gli appalti pubblici” o meglio del “Documento di gara unico europeo” Maggiori specifiche sull'ammissibilità degli affidamenti “in house”.

7 Nuove Direttive Europee - altre rilevanti novità
Attribuito un ruolo di preminenza al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (criterio preferito). Gli Stati possono escludere il ricorso al criterio del prezzo più basso o limitarlo a determinate categorie contrattuali. Apertura alla possibilità di utilizzare nei sub-criteri di valutazione aspetti legati ad elementi soggettivi dei partecipanti (es. qualificazione ed esperienza del personale). Inclusione tra i sub-criteri di valutazione delle offerte dei costi del “ciclo di vita utile” della fornitura o del servizio. Confermata la facoltà per la SA di indicare i criteri di selezione in ordine decrescente senza procedere alla “ponderazione” quando sia impossibile. Possibile pagamento diretto ai sub- contraenti in caso di subappalto.

8 Nuove Direttive Europee - altre rilevanti novità - segue.
Tentativo di riduzione degli oneri amministrativi connessi alla procedura. Eliminazione della distinzione fra servizi prioritari e non (Allegati II A e II B). Previsione di 2 procedure base (aperta e ristretta). Vi sono anche Dialogo competitivo, Procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata. Riduzione termini per partecipazione e presentazione offerte. Introduzione di flessibilità tra criteri di partecipazione e criteri di aggiudicazione. Semplificazioni per le amministrazioni locali- possibile uso di avviso di pre- informazione come mezzo per indire la gara. Differenziazione soglie di valore per applicazione delle normative comunitarie

9 Il Documento di gara unico Europeo.
Obiettivo: favorire attuazione di un sistema unico europeo di autodichiarazione. Documento (Dgue): dichiarazione aggiornata che l'operatore economico soddisfa le condizioni richiesta dalla procedura. Non si trova in condizioni che determinano l'esclusione (requisiti di ordine generale) Soddisfa i criteri di selezione (requisiti tecnico/professionali, economici,ecc.) Se del caso soddisfa norme e criteri per essere invitato (procedura ristretta) Indica se l'operatore si avvale dei requisiti di altro soggetto. Sostituisce certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Le SA accettano il documento. Fornito esclusivamente in formato elettronico. Riutilizzabile più volte confermando la attuale validità delle informazioni. Indica l'autorità pubblica o terzo che rilascia il documento complementare, comprende anche dichiarazione per la quale l'operatore sarà in grado, a richiesta e senza indugio, di produrre i documenti complementari. La Commissione Europea stabilisce un “modello di formulario”.

10 Maggior apertura all'accesso al mercato per le piccole e medie imprese.
Indicazioni del Codice Europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle Pmi agli appalti pubblici (25 giugno 2008). Incoraggiare le SA a suddividere gli appalti in lotti. Facoltà di aggiudicare alcuni lotti senza applicare le procedure ordinarie previste Sfruttare possibilità offerta agli operatori economici di raggrupparsi e/o utilizzare capacità tecnico/economiche congiunte (avvalimento). Evitare requisiti di partecipazione eccessivamente severi relativamente alla capacità economico-finanziaria. Limitazione del requisito di fatturato richiesto al max. a 2 volte il valore del appalto (83° considerando). Possibilità di usare requisiti diversi da quelli inerenti il fatturato (es. i rapporti fra attività e passività nei conti annuali o l'indice di indipendenza finanziaria). Garantire pagamenti solleciti e puntuali.

11 La Direttiva 2004/24 e l'Istituto del Rinnovo del contratto
La nuova Direttiva ribadisce la possibilità per la SA di rinnovare il contratto. Conferma la tesi della linea giurisprudenziale negli ultimi anni ormai maggioritaria. Art. 5: si esprime in modo più chiaro del vecchio art. 9 Dir. 2004/18. Richiama l'opzione e rinnovo. Rammenta che il costo venga incluso nella base d'asta. Formulazione: “Il calcolo del valore stimato...è basato sull'importo totale pagabile.... compresa eventuali opzioni e rinnovi eventuali come esplicitamente stabilito nei documenti di gara”. Stabilito come elemento fondamentale la “conoscibilità” da parte del mercato attraverso i documenti di gara. Si lascia alla SA la possibilità di avvalersi o meno del rinnovo fissandone le modalità in ossequio al principio di trasparenza.

12 Gli appalti di servizi sociali- Regime speciale.
Appalti di servizi considerati di scarso interesse “transfrontaliero”. Titolo III, capo I, Direttiva 2004/24. Obbligo di garantire rispetto principi di trasparenza e parità di trattamento. L'aggiudicazione avviene secondo norme definite dagli Stati membri, tali norme possono consentire alle SA di tener conto della specificità dei servizi in questione. Stati membri possono stabilire che il criterio di scelta del contraente sia quella del miglior rapporto qualità/prezzo. Servizi elencati allegato XIV

13 Servizi sociali. Allegato XIV
Servizi sanitari, sociali e connessi, Servizi di istruzione e formazione, Servizi alberghieri e di ristorazione, Servizi organizzazione eventi culturali (organizzazione eventi, mostre, fiere,ecc..) Servizi religiosi Altri servizi pubblici sociali e personali, forniti anche da associazioni sindacali, organizzazioni politiche, organizzazioni associative, associazioni giovanili, ecc.. Previsioni direttiva si applicano a contratti di valore > Euro.

14 Gli appalti di servizi sociali- Regime speciale - segue.
Intenzione di procedere ad aggiudicare appalto viene manifestata tramite: A) Bando di gara Contiene informazioni minime definite (Allegato V, parte H) Prodotto conformemente ai modelli di formulario di cui art. 51. B) Avviso di preinformazione. Si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto di aggiudicazione, Pubblicato in maniera “continua”, Indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione, Invita operatori a manifestare interesse. Escluse da questa modalità le procedure negoziate dei casi conformi all'art. 32. L'avvenuta aggiudicazione viene espressa mediante un Avviso di aggiudicazione contenente informazioni minime definite (Allegato V, parte J). Possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale. Possibilità di riserva di certe categorie di servizi (identificate da specifici CPV) a organizzazioni che presentano specifiche caratteristiche.

15 La Direttiva sulle concessioni EU 2004/23
Novità. Prima raccolta organica delle regole su aggiudicazione delle concessioni. Assimilazione delle concessioni servizi a quelle di lavori. Precisazione dei tratti salienti delle concessioni (rapporto trilaterale, rischio operativo di natura economica, titolarità servizio). Il rischio operativo deve essere prevalentemente in capo al concessionario. Invito alla SA a limitare la durata delle concessioni la periodo occorrente al recupero degli investimenti (ora in Italia possono arrivare a 50 anni). Limiti di valore per modifiche in corso d'opera senza necessaria nuova procedura di aggiudicazione (max. 10%). Privilegiato il criterio dell'OEPV per l'aggiudicazione.

16 La codificazione dell'in house providing
Importante novità: prima codificazione dell'istituto. Fino ad ora consolidata la disciplina del fenomeno esclusivamente attraverso la giurisprudenza comunitaria e nazionale. Eccetto x servizi pubblici locali- vari interventi normativi nazionali (servizi rilevanza economica) Le SA possono affidare in house ad una persona giuridica a queste condizioni: Esercita un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi Almeno l'80% dell'attività è svolto in favore dell'ente controllante o altri enti da questo controllati, Assenza di partecipazione diretta di capitali privati, o comunque di capitali che consentano controllo o potere di veto. Art. 12 della nuova direttiva appalti. Maggiori libertà di ricorrere allo strumento. Salta il principio di eccezionalità e carenza manifesta del mercato nell'eseguire le prestazioni richieste.

17 Recepimento nazionale della Direttiva Comunitaria
Recepimento nazionale della Direttiva Comunitaria. Nuovo Codice degli appalti. Con il D.Lgs. 50 del 18 aprile vengono recepite le direttive europee sugli appalti e concessioni. Pubblicato in GU il 19/4/2016. Si applica a tutte le procedure i cui bandi e avvisi sono pubblicati dal 20 aprile Abrogato il D.Lgs. 163/06. “Graduale” abrogazione del Regolamento attuativo (DPR 207/10). Opera su diversi ambiti un periodo transitorio, fino al completamento del nuovo quadro normativo.

18 Il completamento del nuovo codice appalti.
Dopo l'approvazione, il percorso di completamento del Codice prevede ancora numerosi atti (dovrebbero essere ca. 50). Si tratta di provvedimenti di diversa tipologia ed enti adottanti: Atti regolamentari: Decreti del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Atti di indirizzo: Linee guida ANAC Non ancora completata la produzione dei provvedimenti il legislatore ritorna sul Codice e adotta: Decreto Legislativo n 56 del 19/4/ (correttivo del Codice dei Contratti. Pubblicato in G.U. del 5 maggio. Entrata in vigore 20/5/2017.

19 Percorso quadro normativo a livello nazionale.
Aprile 2016: approvazione del D.Lgs. 50/2016. Autunno/inverno 2016 adozione delle prime linee guida ANAC, alcuni decreti del MIT Forte calo registrato negli appalti pubblici Necessità di correzione di errori formali Opportunità semplificazione alcune misure del Codice. Aprile 2017: approvazione del D.Lgs. 56/2017, prima revisione del Codice. Entro successivi 2 anni (Aprile 2019) prevista ulteriore revisione del Codice dei contratti. Estremo dinamismo, articolazione e complessità quadro normativo.

20 Linee guida ANAC Le prime linee guida predisposte riguardano:
1) Indirizzi affidamento Servizi di ingegneria e architettura; 2) Offerta economicamente più vantaggiosa; 3) Nomina, ruolo e compiti del RUP; 4) Procedure per affidamento contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 5) Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale; 6) Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80.

21 ANAC. Linee guida attuative del Codice.
Altre linee guida ANAC riguardano: Il Direttore dei Lavori (ruolo, funzioni, ecc..); Il Direttore dell'esecuzione del contratto; Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese Linee guida sui sistemi di monitoraggio nei contratti di partenariato pubblico privato – Dopo il “correttivo” alcune linee guida sono state riviste alla luce delle novità normative. L'iter seguito prevede di norma un periodo di consultazione con le associazioni rappresentanti degli operatori economici, prima della versione definitiva un parere delle Commissioni Parlamentari e del Consiglio di Stato.

22 D. Lgs 50/2016. Principali linee di variazione rispetto al vecchio codice.
Riduzione articolato normativo (semplificazione); Qualificazione stazioni appaltanti; Spinta alla centralizzazione degli acquisti; Promozione partecipazione delle piccole e medie imprese; Favore per il criterio dell'OEPV nella selezione delle offerte; Ruolo centrale, propulsivo dell'ANAC come ente regolatore e di controllo del sistema; Diversificazione livelli soglie comunitarie- aumento rilevanza del valore contratto in relazione a dette soglie; Introduzione nuove procedure di selezione contraente (procedure competitiva con negoziazione); Albo unico commissari di gara; Periodo transitorio per produzione ed entrata in vigore nuovi provvedimenti a corollario del codice; Sistema di qualificazione e premialità delle imprese in base ad elementi “reputazionali” (sistema di rating);

23 Qualificazione delle SA.
Istituito presso ANAC elenco delle SA qualificate. Vi rientrano le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto a: bacini territoriali, ambiti di attività, tipologia e complessità contratto, fasce di importo. Entro 90 gg. Con DPCM si definiscono requisiti tecnico organizzativi per iscrizione all'albo. Fissata data di entrata in vigore. Qualificazione ha ad oggetto il complesso attività di acquisizione Capacità programmazione, affidamento, verifica di esecuzione e controllo.

24 Qualificazione delle SA.
Valutati ai fini della qualificazione: Requisiti di base Strutture organizzative, Dipendenti con specifiche competenze, Sistemi di formazione n. gare svolte Rispetto tempi di pagamento Requisiti premianti Valutazione positiva ANAC Sistemi gestione qualità (ISO 9001) Disponibilità tecnologie telematiche per gestione gare. Livelli di soccombenza, Applicazione criteri sostenibilità ambientale, Assolvimento obblighi comunicazioni dati sui contratti all'ANAC. Qualificazione validità 5 anni, può essere rivista, Da entrata in vigore ANAC non rilascia CIG ove non rientranti nella qualificazione ottenuta.

25 Altre novità rilevanti del Codice.
Da 30 mesi dopo adozione codice (dal 18 ottobre 2018) le comunicazioni e scambi di informazione relative a procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le SA possono imporre alle persone giuridiche l'indicazione nell'offerta dei nomi e qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione (art. 45, comma 4). Il D.LGs. 56/2017 introduce l'art. 17-bis. Nuova tipologia appalti esclusi: Acquisti prodotti agricoli o alimentari di Valore < € annui per ciascuna impresa, da imprese situate in comuni montani. Devono essere rispettati principi generali:economicità, imparzialità, efficacia, trasparenza, parità di trattamento,ecc...

26 Suddivisione in lotti (il “favor” per le piccole e medie imprese).
Al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese le SA, suddividono gli appalti in lotti funzionali o prestazionali. La mancata suddivisione deve essere motivata. Confermato il divieto di divisione in lotti al solo fine di eludere le disposizioni del codice. Possibile dietro scelta espressa e indicata nei documenti di gara: di consentire la partecipazione delle imprese per 1 o più lotti (o tutti). Limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente; Sottocriteri da applicare per stabilire quali lotti saranno aggiudicati, qualora i criteri di aggiudicazione conducano ad affidare ad un solo soggetto un numero di lotti superiore al massimo prestabilito. Possibile indicazione di “gruppi” di lotti che possono essere associati.

27 La centralizzazione degli acquisti.
Nuovi modelli di acquisto dei Comuni dopo i provvedimenti di “spending review” e il D.Lgs. 50/2016 Origine : D.L. 66/2014 Nei contratti enti assicurano una riduzione del 5% del valore contratti in corso. Prezzi comunque non superiori ai prezzi di riferimento o prezzi convenzioni CONSIP Art. 9- Promozione e potenziamento centrali di committenza. Istituzione elenco soggetti aggregatori che effettuano acquisti per le SA. Regioni costituiscono entro 31/12/14 un soggetto aggregatore (una centrale di committenza). Soggetti aggregatori a livello nazionale max. 35. I Comuni non capoluogo di Provincia acquistano beni e servizi: Come unioni di Comuni, Apposito accordo consortile fra enti, Attraverso soggetto aggregatore (o le Province), Attraverso sistemi elettronici gestiti da CONSIP, centrali regionali, o altro soggetto aggregatore.

28 La centralizzazione degli acquisti – segue.
Forte spinta alla centralizzazione negli acquisti al fine di ottenere economie di spesa. Azione progressiva di estensione a numerosi enti, di recente applicata a tappeto su tipologie di acquisti. Agisce su più fronti, attraverso: Disposizioni di acquisto centralizzato per tutti gli enti locali, in funzione della tipologia di forniture o servizi; Regole di acquisto per altre forniture e servizi, in funzione della tipologia di ente locale.

29 La centralizzazione degli acquisti – segue.
1) Disposizioni di acquisto centralizzato per tutti gli enti locali. Valgono per le categorie merceologiche previste dal DPCM (24/12/2015) di cui all'art. 9, comma 3 del D.L. 66/14. Gli enti ricorrono a CONSIP Spa o altri soggetti aggregatori. Decorrenza obbligo 9/8/2016. Obbligo collegato al valore annuo del fabbisogno. Tra i servizi vi rientrano: Pulizie Facility management immobili, Manutenzioni immobili e impianti. Limite di acquisto autonomo pari alla soglia comunitaria ( Euro). ANAC non rilascia il CIG agli enti che operano in violazione degli obblighi suddetti. Altri obblighi per altre tipologie di forniture (es. energia elettrica, buoni pasto, telefonia,ecc..)

30 La centralizzazione degli acquisti – segue.
Obblighi acquisto centralizzato per i servizi individuati con apposito atto ministeriale, in parte attenuati dalla L 232/16 (L. di Bilancio 2017). Comma 421: gli enti possono procedere in autonomia in caso di: Indisponibilità relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori; Motivata urgenza; Possono stipulare contratti a durata e misura “strettamente necessaria” ANAC in tali casi rilascia il CIG.

31 La centralizzazione degli acquisti – segue.
Con il DPCM 11 luglio 2018 viene ampliata la rosa delle categorie merceologiche soggette ad obbligo di acquisto mediante CONSIP o altri soggetti aggregatori, previste dal DPCM (24/12/2015). Oltre a prodotti di uso sanitario sono aggiunti: a) Servizio di Trasporto Scolastico , limite acquisto Euro; b) Manutenzione strade (servizi e forniture), limite di acquisto Euro. Obblighi valgono per enti locali. Decorrenza: Dal 16 agosto/2018 per Trasporti Scolastici Posticipato di 1 anno, da agosto per i servizi di manutenzione delle strade, salvo quanto già programmato.

32 La centralizzazione degli acquisti e strumenti da utilizzare – segue.
2) Disposizioni per acquisti di altre forniture e servizi. Occorre distinguere fra Comuni non Capoluogo di Provincia e Comuni Capoluogo e in base al valore dell'acquisto. Schematizzando: Per beni e servizi i comuni non capoluogo: Importo inferiore a € 1.000 No vincoli di aggregazione No strumenti obbligatori Importi compresi fra e Euro Possibile acquisto autonomo Obbligo di utilizzo sistemi telematici (ME. PA.) Importi compresi fra e Euro ( per servizi sociali) Necessaria qualificazione Occorre procedere ricorrendo a centrali di committenza, ai soggetti aggregatori, alla stazione unica appaltante.

33 La centralizzazione degli acquisti e strumenti da utilizzare – segue.
Fino alle soglie comunitarie sembrerebbe non sussistere obbligo di ricorrere alle aggregazioni ove i Comuni ricorrano agli strumenti telematici di acquisto. In fase transitoria per ANAC i Comuni possono agire in autonomia per acquisti di forniture e servizi fino alla soglia comunitaria, basta iscrizione all'anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti. Servizi sociali e socio-assistenziali: col vecchio codice esclusi dall'obbligo (Det. n. 3 e 11/2015). Decreto correttivo del Codice (art. 142, comma 5 bis), introduce tra i soggetti aggregatori per servizi sociali i distretti socio-sanitari e altre istituzioni analoghe previste da norme di settore. Comuni non capoluogo. Importi superiori alle soglie comunitarie. (maggiori di per servizi sociali). Devono essere in possesso della qualificazione. Possono acquistare in autonomia. Devono rispettare il benchmark di convenzioni CONSIP

34 La centralizzazione degli acquisti e strumenti da utilizzare – segue.
Comuni Capoluogo di Provincia. Importo inferiore a € 1.000 No vincoli di aggregazione No strumenti obbligatori Importi compresi fra e Euro Possibile acquisto autonomo Obbligo di utilizzo sistemi telematici (ME. PA.) Importi compresi fra e Euro ( per servizi sociali) Necessaria qualificazione Possibile acquisto autonomo mediante sistemi telematici Importi superiori alle soglie comunitarie. (maggiori di per servizi sociali). Devono essere in possesso della qualificazione. Possono acquistare in autonomia. Se non qualificati: ricorso centrali di committenza. Devono rispettare il benchmark di convenzioni CONSIP

35 D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti. Recepimento Direttiva CE 2004/24 – elementi salienti sugli appalti di servizi Definite nuove soglie di valore per applicazione della normativa comunitaria. Limite delle soglie soggetto a revisione biennale. Soglie diversificate in funzione dell'oggetto del contratto di appalto. Gli appalti di servizi socio-educativi e ricreativi(rientranti nel vecchio allegato II B del D.Lgs. 163/06) confluiscono in un regime “alleggerito, simile a quello dei c.d. “Settori speciali”, con diversa regolamentazione. Nuove procedure di selezione ( Partenariato per l'innovazione, Procedura competitiva con negoziazione) si aggiungono alle forme funzionanti dal 2006. Il Codice ,con le deroghe espresse previste, si applica sugli appalti sia di valore superiore alla soglia comunitaria che per valori inferiori e rappresenta la norma quadro a livello nazionale per I contratti pubblici.

36 Nuovi valori delle soglie comunitarie
Norma riferimento Regolamento UE 2170/2015. Aggiornamento da Reg. UE del 18/12/ Lieve aumento del valore delle soglie per applicazione normativa comunitaria. Effetto dal 1/1/2018, per il successivo biennio Risultato: nuove soglie per servizi e forniture nei settori ordinari: per le amministrazioni centrali, per altre amministrazioni Ordinaria misura di allineamento alla decisione del dicembre 1994 n. 94/800 del Consiglio Europeo: traduzione in Euro del valore dei DSP stabiliti negli accordi commerciali c.d. “Uruguay Round”

37 Le nuove soglie comunitarie del D.Lgs. 50/2016
Relativamente a forniture e servizi le nuove soglie valide dall'anno 2018 sono così determinate: Euro per forniture e servizi (prec ) Euro per forniture e servizi per le amm.ni centrali (prec ). Euro per servizi sociali (invariata) Euro per le concessioni (prec ). In caso di contratti misti che prevedono insieme forniture e servizi, l'oggetto principale è determinato in base al valore più elevato tra i 2. Per l'affidamento si applicano le regole relative al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale.

38 L 208/2015 e contratti pubblici.
Principali misure contenute nella Legge di Stabilità 2016. Facoltà per tutti i comuni di effettuare acquisti in autonomia per contratti fino a Euro. Per i micro acquisti, fino a Euro, non più obbligatorio utilizzo del MEPA; Obbligo di approvare entro il mese di ottobre un programma biennale degli acquisti di beni e servizi di valore unitario stimato superiore a di Euro; ANAC istituisce e gestisce un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, valutandone l'effettiva capacità tecnica e organizzativa; ANAC produrrà bandi e contratti tipo, con efficacia vincolante; Pubblicazione sul sito web del resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto. Conferma della spinta alla centralizzazione degli acquisti e riduzione nr. Stazioni appaltanti;

39 Altre norme recenti in materia di contratti.
D.L. 210/2015 c.d. “Milleproroghe” 2016: Rinvia al nuovo codice appalti la definizione regole di pubblicazione dei bandi di gara. In sostanza sposta al 1/1/2017 il termine per il passaggio alla pubblicazione esclusivamente telematica dei bandi di gara; Commissione Europea- Reg. 2016/7. Approvazione del modello di Formulario del Documento unico europeo degli appalti. Tutte le imprese partecipanti ad una gara potranno autocertificare elettronicamente il possesso dei requisiti richiesti. Solo l'impresa vincitrice dovrà dimostrare il tutto con adeguata documentazione. Il Formulario per il Dgue entra in vigore il 18 aprile 2016. L. 221/15. Disposizioni in materia ambientale. Agevolazione delle imprese “verdi” negli appalti. SE registrate Emas o certificate Uni En Iso potranno beneficiare di riduzione della cauzione (del 30% o 20%). Valutazioni premiali in sede di offerta per imprese con marchio Ecolabel. Criteri ambientali minimi da prevedere negli appalti dei servizi di pulizia ed altri

40 DGUE. Art. 85 del nuovo codice dei contratti introduce il Documento di Gara Unico Europeo previsto da Direttive Comunitarie. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 le SA accettano il DGUE al momento della presentazione offerte. Il Min. Infrastrutture con Decreto del 18/7/2016 ha adottato linee guida per la compilazione del formulario. Il modello è utilizzato per contratti per lavori, servizi e forniture: Valori superiori a € (sia maggiore che inferiore alle soglie comunitarie); Nei settori ordinari e speciali; Nelle concessioni; Nelle procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione, procedure negoziate di cui art. 63, c. 2, lett. a) (nessuna offerta appropriata) Può essere usato a discrezione della SA, anche: per appalti di valore < Euro; procedure negoziate senza pubblicazione bando negli altri casi di cui art. 63. Allegato al decreto: modello di formulario

41 Elementi base del nuovo codice (art. 3 – Definizioni).
Articolo 3- le definizioni usate nel codice, tra cui: Contratti di rilevanza europea: appalti di valore superiore alle soglie di cui art. 35; Contratti sottosoglia: contratti il cui valore stimato è inferiore a quello del punto precedente; Concessione di servizi: si veda sezione specifica; Clausole sociali: quelle che impongono il rispetto di particolari standard di protezione sociale; Procedure di affidamento: aperte, ristrette,ecc... Amministrazione diretta: acquisizioni delle sa con materiali e mezzi propri e con proprio personale , sotto la direzione del RUP; Ciclo di vita Appalto a corpo: corrispettivo si riferisce alla prestazione complessiva; Appalto a misura: corrispettivo è determinato applicando alle singole parti il prezzi unitari dedotti in contratto; Lotto funzionale: specifico oggetto di appalto da affidare anche separatamente, o parte di servizio la cui fruibilità e fattibilità esiste indipendentemente dalle altre parti. Lotto prestazionale: definito su base qualitativa, in conformità alle specializzazioni presenti o alle diverse fasi del progetto.

42 Contratti esclusi Sono esclusi dall'applicazione del codice:
Concessioni o appalti nei settori ordinari e speciali aggiudicati a enti: Sui quali l'amm.ne aggiudicatrice esercita un controllo analogo a quello operato sui propri servizi; Oltre 80% del valore attività soggetto controllato è a favore del controllante; Nel soggetto controllato non vi è partecipazione diretta di capitali privati, o comunque ove presenti non esercitano influenza determinante. Esclusione rappresenta il caso, ora codificato, del c.d. “In house providing”. Esclusi sono appalti nei settori speciali (c.d. servizi pubblici a rilevanza economica, “rete”): gas, elettricità, acqua, servizi di trasporto pubblico,porti, aeroporti, servizi postali, estrazione gas petrolio e altri combustibili

43 Principi applicabili agli appalti pubblici (Art. 30 D.Lgs. 50/16)
L’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture…. Deve svolgersi nel rispetto dei principi di Economicità, Efficacia, Tempestività, Correttezza, L’affidamento deve inoltre avvenire nel rispetto di: Libera concorrenza, Non discriminazione, Trasparenza, Proporzionalità, Pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato ….ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonchè alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. I criteri di tipo sociale e/o ambientale possono essere usati essenzialmente come criteri di valutazione delle offerte, non come criteri di qualificazione. Così questo consentirebbe ad es. Di assegnare un punteggio aggiuntivo a chi si impegni ad impiegare una quota di lavoratori disabili superiore a quanto stabilito dalla legge, ovvero al possesso di determinate certificazioni ambientali o l’uso di prodotti/attrezzature/automezzi più rispettosi dell’ambiente (es. Autobus alimentati con combustibili meno inquinanti). I criteri di partecipazione non devono esser tali da escludere le piccole e medie imprese.

44 Il valore dei contratti d’appalto.
Valutato dalla SA Importo totale pagabile al netto dell’IVA Tiene conto dell’importo massimo stimato, compresa qualsiasi opzione o rinnovo del contratto Stima da effettuare al momento invio bando di gara o avvio procedura di affidamento Vanno compresi eventuali premi pagabili all’appaltatore Importo presunto- valore effettivo sarà diverso Se a corpo per ribasso offerto Se a misura anche per incertezza quantità prestazioni Revisione prezzi per contratti di durata Divieto di frazionamento per evitare assoggettamento a particolari procedure altrimenti applicabili Se appalto ripartito in lotti, anche aggiudicabili separatamente, conteggiato il valore complessivo dei lotti. Se contratto valore > soglia comunitaria, le regole si applicano a ciascun lotto. Per forniture e servizi la SA può derogare per i lotti di valore < Euro, purchè il loro valore cumulato sia non superiore al 20% del totale. Regole particolari di calcolo per appalti di forniture con certi oggetti di forniture e servizi aventi carattere di regolarità. Regole di calcolo specifiche per categorie di servizi (es. servizi assicurativi) Per appalti che non fissano un prezzo complessivo: Contratti di durata determinata , pari o inferiore a 48 mesi : valore complessivo stimato per l’intera durata Contratti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48 Occorre conteggiare il valore relativo al periodo di proroga, ripetizione o rinnovo se si intende ricorrere a tali opzioni. Appalti di lunga durata a misura: opportuno conteggiare per ragioni di trasparenza il valore per intera durata anche se superiore a 48 mesi.

45 La programmazione delle acquisizioni
Pianificazione acquisti viene estesa ai servizi e forniture. Obbligo di adottare un piano biennale degli acquisti, con aggiornamento annuale. La Legge di bilancio ha rinviato l'obbligo: piano da adottare dal bilancio di previsione 2018. La programmazione riguarda acquisti di valore unitario stimato (singolo appalto) > Euro. Entro ottobre elenco acquisti servizi e forniture > euro da inserire nella programmazione biennale. Piano da pubblicare sul sito del committente e del Min. Infrastrutture. Decreto del Min. Infrastrutture e Trasporti definisce: Modalità aggiornamento piano, Schemi tipo; Criteri per definire ordini di priorità, per suddivisione in lotti, per modificare la programmazione e procedere ad acquisti non inseriti nel piano annuale.

46 La programmazione delle acquisizioni
Per servizi e forniture, la programmazione è su un unico livello , predisposta all'interno della SA. Per i servizi il progetto deve contenere: - relazione tecnico-illustrativa di contesto, - disposizioni per stesura documenti inerenti la sicurezza, - calcolo importi per acquisizione servizi, - prospetto economico complessivo, - capitolato speciale prestazionale, - indicazione requisiti minimi che devono garantire le offerte, - criteri premiali da applicare in gara, - altre circostanze che potrebbero modificare le condizioni negoziali, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali. Si tiene conto del costo del lavoro determinato annualmente dal Min. Lavoro in base ai valori derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Il D.LGs. 56/17 introduce per lavori e servizi obbligo di indicare il costo della manodopera per esecuzione contratto. Valutazione molto difficile per SA.

47 Avvisi di preinformazione.
Entro 31/12 di ogni anno le SA pubblicano un avviso di preinformazione. Contiene indicazioni sugli appalti che si intendono aggiudicare nell'anno successivo. Pubblicato sul profilo del committente. SE appalto di valore > soglia comunitaria è pubblicato anche dall'Ufficio pubblicazioni dell'UE. Periodo coperto max. 12 mesi. Per i Servizi Sociali può coprire periodo più lungo. Correttivo codice fissa durata max. in 24 mesi. Per procedure ristrette e competitive con negoziazione i Comuni possono usare l'avviso come indizione di gara, purchè soddisfatte tutte le condizioni di cui art. 70, c 2. Avviso contiene tutti gli elementi indicata all'all. XIV, parte I, lett. B, Sezione B1.

48 LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI. Servizi di cui all. IX D.Lgs 50/16 (ex. All. IIB)
Allegato IX (Servizi “speciali” ) di cui art. 140,142,143 e 144. Servizi sanitari, sociali e connessi (es. Fornitura personale infermieristico, servizi domestici presso famiglie, gestione strutture residenziali, assistenza domiciliare, ecc..), Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura (es. Servizi prescolastici, Servizi di organizzazione di fiere, eventi culturali, feste,; Servizi di sicurezza sociale obbligatoria; Servizi di prestazioni sociali; Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative; Servizi religiosi; Servizi alberghieri e di ristorazione (es. Ristorazione scolastica); Servizi legali; Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività; Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e soccorso; Servizi postali; Servizi sportivi Altri servizi.

49 Procedure di individuazione degli offerenti (procedure di selezione).
Procedura aperta (ex Pubblico incanto) in cui ogni impresa interessata munita dei requisiti richiesti può presentare offerta. Procedura ristretta (ex. Licitazione privata )alla quale, dopo una fase di selezione, partecipano soltanto le imprese invitate dall’amministrazione aggiudicatrice. Procedura ristretta- Dialogo competitivo (ex. Appalto concorso) (come punto precedente), nella quale il candidato redige , in base alla richiesta formulata dall’amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l’appalto. Procedura competitiva con negoziazione. Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di un gara. Solo operatori invitati possono presentare offerta. Può svolgersi in fasi successive per ridurre n. offerte da negoziare applicando criteri predefiniti. Procedura negoziata (ex. Trattativa privata) in cui l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

50 Procedura di scelta del contraente
Principio generale rimane, per la tutela della concorrenza, quello della procedura aperta. Indipendentemente dal valore del contratto. Scelta del tipo di procedura dipende dall’importo del contratto da aggiudicare. Per contratti sotto soglia si amplia la possibilità di ricorso alla procedura negoziata. Per certi servizi (servizi all. IX) viene consentito l’uso di procedure negoziate anche per valori rilevanti (fino a Euro) Deroghe procedimentali per caratteristiche oggetto contratto Classificati in una sorta di regime speciale. Verso certi operatori economici consentiti affidamenti diretti o mediante procedura negoziata (coop. sociali tipo “B”) Deroghe procedimentali per caratteristiche soggettive affidatari.

51 Il “Rating” d'impresa. L'ANAC istituisce e gestisce il sistema di Rating d'impresa (art. 83, comma10). Rilascia su richiesta apposita certificazione. Sulla base di indici quali-quantitativi oggettivi e misurabili. Esprime l'affidabilità dell'OE. Requisiti reputazionali tengono conto dei comportamenti pregressi, con particolare riferimento a: 1)Mancato utilizzo soccorso istruttorio, 2) Applicazione disposizioni su denuncia obbligatoria su richieste estorsive e corruttive, 3) Rispetto tempi e costi nell'esecuzione contratti, 4) Incidenza ed esiti del contenzioso, sia in fase di gara che di esecuzione del contratto. Valutati comportamenti seguenti ad entrata in vigore della norma, ma elementi premiali per comportamenti precedenti conformi ai principi. Requisiti da definire con apposita linea guida ANAC. Sviluppata tesi sulla facoltatività del sistema.

52 Procedura competitiva con negoziazione.
Ogni operatore economico può presentare richiesta di partecipazione in risposta ad un bando o avviso di indizione di gara, fornendo informazioni richieste. Le informazioni fornite dalla SA devono essere idonee a permettere l'individuazione esatta della natura e ambito dell'appalto. Solo gli operatori invitati dalla SA possono presentare offerta iniziale. L'offerta iniziale costituisce la base della successiva negoziazione. Possibile una limitazione dei candidati da invitare. L'amm.ne negozia le offerte iniziali e successive, tranne quelle finali. Requisiti minimi e criteri di aggiudicazione non possono essere modificati. Possibile l'aggiudicazione sulle offerte iniziali ove previsto nel bando o avviso. A seguito modifiche tecniche vengono informate le aziende con un tempo per ripresentazione offerte modificate. Possono svolgersi per fasi successive per ridurre le offerte applicando criteri stabiliti. Quando si intende chiudere viene concesso alle aziende tempo per ripresentare le offerte finali , e si aggiudicano in base ai criteri di valutazione prestabiliti. Essenziale la parità di trattamento nella negoziazione.

53 Procedura competitiva con negoziazione- dialogo competitivo. Casi d'uso.
Appalti di servizi e forniture. Condizioni: Assenza di soluzioni immediatamente disponibili per soddisfare le esigenze; Progettazione o soluzioni innovative; Negoziazione necessaria in relazione a complessità dell'oggetto dell'appalto; Specifiche tecniche non definibili con precisione. Esito di procedura aperta o ristretta con presentate solo offerte irregolari o inammissibili. Si includono nella procedura solo offerenti in possesso dei requisiti che avevano presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. Irregolari sono offerte: Non rispettano documenti di gara, Ricevute in ritardo, Rispetto alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, Giudicate anormalmente basse dalla SA. Inammissibili sono le offerte: Senza la qualifica necessaria, Prezzo superiore alla base di gara.

54 Quando è ammesso il ricorso alla procedura negoziata(art. 63 D. LGs
Motivare sempre presenza presupposti. 1) Previa pubblicazione bando di gara: Offerte irregolari a seguito di procedura aperta, ristretta o dialogo competitivo, senza modifiche sostanziali. Procedura: possibile in fasi successive per ridurre offerte da negoziare (indicazione bando gara) 2) Senza pubblicazione bando di gara: Nessuna offerta appropriata o nessuna offerta in una procedura aperta, ristretta (condizioni sostanziali invariate). Occorre trasmettere a richiesta relazione apposita all'UE. Servizi possono esser forniti da un solo soggetto Motivi tecnici (concorrenza assente) Creazione o acquisizione opera d'arte o rappresentazione artistica unica Tutela diritti esclusiva. Somma urgenza per eventi imprevedibili rendono inosservabili i termini delle altre procedure aperte, ristrette, ecc..

55 Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara(art. 63 D. LGs
Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara(art. 63 D.LGs. 50/2016) – segue. Consegne complementari destinate al rinnovo parziale o ampliamento di forniture iniziali. Tipico per forniture. Per servizi inoltre consentita quando: Acquisto a condizioni molto vantaggiose per fornitore che cessa attività. Servizi seguenti ad un concorso di progettazione; Ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore mediante precedente appalto con procedura aperta (solo nei 3 anni successivi alla stipulazione – valore indicato nell’appalto originario) Comma 5. Per servizi complementari non compresi nel progetto iniziale (servizi non separabili e strettamente necessari, non superiori al 50% del valore dell’appalto principale). Opzione ancora prevista come modifca al contratto originario (negoziazione diretta). Di norma la procedura si attua mediante invito al almeno 5 operatori economici.

56 Contratti appalto sotto soglia.
Applicazione principi generali nell'affidamento ed esecuzione. L'affidamento può avvenire: a)Valori < euro direttamente. Cancellata formalmente esigenza di adeguata motivazione. b)Valori > Euro mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici per i lavori, almeno 5 per servizi/forniture individuati in base a: - Indagini di mercato; - Elenchi di operatori economici ANAC: linee guida per contribuire a migliorare le procedure, le indagini di mercato, formazione e gestione elenchi Facoltà l'uso procedure ordinarie. Termini minimi di presentazione offerte possono essere ridotti fino alla metà. Per i servizi bandi e avvisi sono pubblicati anche sulla GURI, fino a entrata a regime nuovo sistema pubblicità obbligatoria.

57 Appalti sotto soglia – segue.
La verifica dei requisiti se usata procedura negoziata si effettua solo sull'aggiudicatario. La SA può estendere la verifica ad altri partecipanti. La SA verifica il possesso requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali ove richiesti nella lettera d'invito. Secondo il Codice e le linee guida ANAC : Gli OE per avviare la procedura negoziata, sono individuati mediante: 1) indagini di mercato effettuate con avviso pubblicato sul profilo committente per almeno 15 gg.. Specificare requisiti richiesti per essere invitati. 2)Selezione dagli elenchi di operatori economici già usati dalla SA.

58 Appalti sotto -soglia. Segue.
Gli appalti di modesto valore. Contratti fino a Euro. Non soggetti a programmazione. Possibile affidamento diretto. Una sorta di “cottimo fiduciario”. Concorrente deve possedere requisiti generali, di capacità economico-finanziaria, tecniche-professionali. La SA verifica il loro possesso. Contratto avviene mediante corrispondenza commerciale. Non si applica lo “stand still” sospensivo per la stipula contratto.

59 Appalti sotto -soglia. Segue.
La Deregulation operata dal correttivo del Codice: 1) possibile affidamento diretto. Non necessaria adeguata motivazione. Superate con nuova formulazione art. 36 le linee guida ANAC originarie che prevedevano affidamento previa indagine esplorativa del mercato (La Sa procede al confronto di preventivi di 2 o più OE) . Confronto di 2 o più preventivi rimane naturalmente possibile, anzi considerato “Best Practice”. Acquisti sui mercati elettronici:a verifica è condotta a campione dal responsabile dell'ammissione al mercato. Se affidamento diretto:possibile un solo atto. La Determina a contrarre diventa atto di affidamento. Contiene in via sintetica: oggetto affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta (motivazione), possesso requisiti generali, di quelli economico-finanziari e tecnico- professionali ove richiesti.

60 Appalti valore inferiore a 40.000 €.
ANAC: linee guida n. 4 revisionate dopo il D.LGs. 56/17. Possibile affidamento diretto. Introducono ulteriore suddivisione in base al valore: Fino a €. Possibile stipula mezzo autodichiarazione dell'OE circa possesso requisiti. Verifica su DURC, casellario ANAC, requisiti speciali Da a € Possibile stipula in base a autodichiarazione dell'OE circa possesso requisiti secondo il modello del DGUE. Occorre verifica sui requisiti generali e specifici. SA si dotano di un regolamento sui controlli. Oltre € (fino a ). SA prima della stipula procede a verifica requisiti generali e speciali di cui art. 80, nonché condizioni soggettive previste da legge per particolari professioni.

61 Appalti sotto -soglia. Segue.
Contratti valore > e < soglie comunitarie, 3 fasi: 1) Indagini di mercato o consultazione elenchi di OE; 2) Confronto competitivo tra gli OE. 3) Stipula del contratto. Indagine di mercato, volta a conoscere gli OE interessati: avviene secondo strumenti idonei ritenuti più convenienti, ma assicurandone pubblicità; Opportuno un regolamento della SA; Possibili modalità distinte in funzione di fasce di valore; Possibile consultazione cataloghi elettronici; Pubblicazione avviso per min. 15 gg., 5 gg. in caso di urgenza. Avviso indica: elementi essenziali contratto, valore, requisiti richiesti, numero minimo ed eventuale massimo di OE da invitare, criteri loro selezione (es. sorteggio). Affidamento avviene mediante procedura negoziata fra almeno 10 OE per lavori, 5 per servizi e forniture, ove presenti .

62 Appalti sotto -soglia. Segue
Utilizzo di elenchi di operatori economici. Elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico. Possibile suddivisione per fasce di importo. OE può chiedere iscrizione limitata a 1 o più fasce, o a singole categorie. Iscrizione all'elenco aperta. La Sa prevede modalità e cadenza di revisione (es. semestrale) Valutazione istanze in 30 gg. (fino a max.90) da ricevimento. Confronto competitivo Affidamento avviene mediante procedura negoziata fra un gruppo di OE. Gli OE selezionati sono in numero proporzionato al valore del contratto, min. 10 per lavori, 5 per servizi e forniture (ove presenti). Possibile selezione soggetti da invitare mediante criteri predefiniti: in assenza sorteggio pubblico. Le SA possono applicare le disposizioni di cui art. 50 (Clausole Sociali). Attese ulteriori indicazioni ANAC. Garanzia rispetto criteri ambientali minimi.

63 Appalti sotto -soglia. Segue
Invito alle ditte contiene tutti elementi utili a presentare offerta seria e informata, minimo: Oggetto prestazione, importo stimato, Requisiti generali e specifici richiesti, Termini presentazione offerta, Termine di esecuzione, Criterio di aggiudicazione scelto, Penali, Termini e modalità pagamento, Nominativo del RUP, Eventuali garanzie richieste, Volontà procedere alla verifica anomalia, Capitolato tecnico e schema di contratto. Sedute di gara sono pubbliche (tranne valutazione offerta tecnica). Non si applica lo “stand still” sospensivo di 35 giorni per la stipula contratto.

64 Appalti sotto -soglia. Principio di rotazione.
Ribadita Importanza criterio di rotazione. Negli inviti e negli affidamenti. Secondo ANAC: Principio riferito all'affidamento immediatamente precedente per lo stesso settore di servizi. Divieto – di norma- di invito nei confronti di: contraente uscente e OE invitato non affidatario. Non si applica in caso di procedure aperte o procedure sottosoglia senza limitazione al numero di OE tra cui fare selezione. Possibile suddivisione contratti in fasce di valore e applicazione divieto solo per affidamenti rientranti nella stessa fascia. Non superabile per affidamenti degli ultimi 3 anni solari. Affidamento o reinvito a contraente uscente riveste carattere eccezionale. Motivazione stringente. Valutabili: particolare struttura del mercato,grado di soddisfazione precedente, competitività prezzo. Affidamento o reinvito a OE invitato in precedenza ma non aggiudicatario, va valutata affidabilità e idoneità dello stesso, anche in base a qualità e prezzo precedenti esperienze.

65 Forme della procedura negoziata
Procedura negoziata diretta o pura (la SA negozia con solo 1 operatore economico) Indagine di mercato: sondaggio esplorativo mediante istruttoria per conoscere le condizioni di reperimento di un servizio o fornitura. Richiesta di preventivi, Consultazione cataloghi o listini, Gara ufficiosa o informale. Confronto concorrenziale con comparazione di più offerte in base ai criteri indicati nella lettera d’invito. Procedura con regolamentazione interna, occorre rispetto dei principi fondamentali delle gare. Invito plurimo a presentare offerta. Siamo di fronte ad una GARA – principi Trasparenza e Par Condicio sono ineludibili. Modalità compilazione e invio offerte, Obblighi per il candidato selezionato Modalità individuazione del contraente (criteri valutazione offerta), Termini presentazione offerte, termine esecuzione prestazioni, Tassa di gara Termini di pagamento Nominativo del RUP Eventuali garanzie CIG Pubblicazione di un bando di gara

66 Criteri di aggiudicazione dell’appalto (art. 95 D.Lgs. 50/2016).
Le stazioni appaltanti scelgono il criterio più adeguato in relazione all’oggetto del contratto e indicano nel bando di gara quale di esso sarà adottato per scegliere l’offerta migliore. 1) Criterio del prezzo più basso. Aggiudicazione al massimo ribasso (ora considerato criterio residuale). Utilizzabile: Forniture e servizi standardizzati; Forniture e servizi di valore sottosoglia, caratterizzati da elevate ripetitività. Appalti di valore < € Il criterio del prezzo più basso non può essere utilizzato per: Servizi sociali, Servizi di ristorazione scolastica e sanitaria, Altri servizi ad alta intensità di manodopera. Fatti salvi gli affidamenti di valore inferiore a €

67 Il criterio dell'OEPV 2) Criterio offerta economicamente più vantaggiosa scelta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Congiuntamente al prezzo vengono valutati altri aspetti qualitativi dell’offerta presentata. Già impiegato di frequente nel settore servizi, specie su servizi di tipo complesso (servizi alla persona) ora è l'unico utilizzabile per I servizi sociali, di ristorazione e altri servizi ad alta intensità di manodopera. L’uso per particolari categorie di servizi può essere inoltre imposto da normative regionali. Il bando di gara/capitolato devono elencare i criteri di valutazione e il loro peso relativo (ove necessario i sub –criteri e relativi sub punteggi o pesi); quando non possibile la ponderazione preliminare dei criteri, la stazione appaltante li indica in ordine decrescente di importanza. La stazione appaltante nel bando deve indicare anche i sottocriteri e le regole di ponderazione. Il principio della trasparenza impone che tutti gli elementi siano noti agli operatori economici per poter adeguatamente presentare la miglior offerta possibile conoscendo le modalità su come sarà valutata.

68 Requisiti di qualificazione e criteri di valutazione
Sembra definitivamente superato il principio della netta separazione fra requisiti di qualificazione e criteri di valutazione delle offerte. Vecchia impostazione: i criteri di valutazione delle offerte devono far riferimento ad elementi oggettivi della proposta. Principio comunitario – divieto di commistione fra requisiti di ammissione alla gara e criteri di scelta dell’offerta, in pratica divieto di commistione fra requisiti soggettivi dell’impresa e caratteristiche oggettive dell’offerta Secondo il Consiglio di Stato era possibile inserire fra i criteri di valutazione dell’offerta anche elementi che si riferiscono all’esperienza pregressa dell’operatore economico (curriculum, certificazioni di qualità, servizi analoghi già prestati, numero operatori disponibili, ecc..) , a condizione che Tale riferimento ritenuto necessario per valutare l’offerta e tale caratteristica attribuisca maggior qualità alla prestazione offerta Il punteggio attribuito non abbia un peso preponderante nella valutazione . Il divieto di commistione negli appalti di servizi sarebbe non assoluto perché parliamo di prestazione di “facere” dove non pare possibile escludere il far riferimento a elementi soggettivi, come l’esperienza pregressa, le caratteristiche professionali degli operatori impiegati (titolo di studio,ecc..), solidità ed estensione dell’organizzazione dell’impresa. Ora il D.Lgs. 50/16 conferma questa linea, rafforzandola visto che elenca (art. 95) esplicitamente elementi relativi alle maestranze dell'offerente.

69 Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
La SA può indicandolo nel bando di gara decidere di non aggiudicare l'appalto x nessuna offerta conveniente o idonea. Se scelto il criterio dell'OEPV possibile prevedere criteri premiali in relazione a: 1) maggior “rating” di legalità dell'offerente, 2)offerta di servizi che presentano minor impatto sull'ambiente, 3)agevolare nella partecipazione le piccole e medie imprese. Tra i criteri di valutazione della qualità dell'offerta possono rientrare: Certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (es. OSHAS ), Caratteristiche sociali e ambientali, Possesso marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel UE) in relazione all'oggetto del contratto in misura almeno del 30% del valore, Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell'appalto.

70 Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
L'OE indica distintamente nell'offerta: A) Costo della manodopera, B) Oneri aziendali per la sicurezza. Esclusi: servizi di natura intellettuale, Affidamenti valore < €. La SA, prima di procedere all'aggiudicazione, verifica il rispetto dei minimi retributivi salariali. Il comma 10 – bis (aggiunto dal D.Lgs. 56/2017) . Intento valorizzare elementi qualitativi dell'offerta , riconducendo confronto principalmente sul piano tecnico. Limite al punteggio componente economica al 30% del totale.

71 Il criterio dell'OEPV Linee guida ANAC: aspetti salienti.
Il criterio dell'OEPV può essere individuato in base: 1) Miglior rapporto qualità/prezzo; 2) Elemento prezzo o costo con una comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita (più idoneo per forniture). Ponderazione: somma dei criteri prezzo- qualità deve essere = 100 (criterio intuitivo). Punteggio per offerta tecnica suddiviso fra: Qualità offerta; Criteri premiali (componente limitata). Art. 95, c. 7 consente di attuare competizione esclusiva sulla qualità (fattore prezzo azzerato). Dovuta la riparametrazione punteggio. Massimo punteggio all'offerta migliore per ciascun criterio. Possibile, a scelta della SA, 2° riparametrazione generale sull'offerta tecnica.

72 Il criterio dell'OEPV-segue.
Per valutazioni elementi dell'offerta, ripresi in buona parte contenuti del DPR 207/10. Valutazione elementi quantitativi, prezzo in particolare: Principio: punteggio minimo (pari a 0) a chi non propone sconti rispetto a base di gara, Punteggio massimo ad offerta con maggior ribasso. Punteggio massimo componente economica 30 punti. Per attribuzione del punteggio economico possibile: Metodo interpolazione lineare, Metodo bilineare Altri sistemi col rispetto principio suddetto. Valutazione elementi qualitativi: 2 sistemi alternativi: 1) attribuzione di punteggio variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario; 2) confronto a coppie fra le offerte. Per formazione la graduatoria possibile: Metodo aggregativo compensatore; Metodo electre, topsis, evamix.

73 Il criterio dell'OEPV-segue.
Criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto. Devono tener conto dei CAM (Criteri ambientali minimi) adottati dal Min. Ambiente. Valutabili profili di carattere soggettivo dell'offerente, qualora utili a valorizzare caratteristiche della proposta. Libertà per la SA di scegliere la formula per attribuzione del punteggio economico ritenuta idonea, purchè non produttiva di esiti illogici, abnormi, irrazionali. Deve garantire equilibrio tra le componenti dell'offerta. Formule, tipologie: a) interdipendenti (quelle proposte dal vecchio regolamento di esecuzione) b) indipendenti. Le formule indipendenti consentono a ciascun concorrente di valutare a priori quale sarà il punteggio ottenibile.

74 Criteri di aggiudicazione
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta relativi alla natura, oggetto, caratteristiche del contratto ,riconducibili a: Prezzo, Qualità- merito tecnico dell’offerta Assegnando i relativi punteggi: max. 30 punti per il prezzo (limite non assoluto per concessioni) e max 70 punti per offerta tecnica maggior punteggio totale fra punteggio economico e quello qualitativo determina aggiudicatario. Per assegnazione del punteggio relativo alla qualità possono essere utilizzati diversi sub- criteri, assegnando a ciascuno il relativo punteggio. Punteggio relativo al prezzo, possono essere usate diverse formule. Documenti gara devono riportare le indicazioni del criterio utilizzato, specificare I relativi punteggi e modalità di assegnazione per la componente economica e per quella qualitativa. Per la componente economica riportare la formula scelta per il calcolo del punteggio da assegnare a ciascun offerta, per quella tecnica-qualitativa il punteggio massimo assegnato a ciascun elemento di valutazione prescelto.

75 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Il bando deve stabilire i criteri di valutazione dell’offerta. Tra questi a titolo esemplificativo si possono annoverare: a) pregio tecnico, b) caratteristiche estetiche e funzionali, c) accessibilità per le persone con disabilità, d) progettazione adeguata per tutti gli utenti, e) certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ( OSHAS 18001), f) caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, g) caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; h) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore del contratto, i) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, l) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita del bene o servizio,

76 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – segue.
m) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; La stazione appaltante può prevedere altri criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quelli elencati dal Codice paiono adatti principalmente per le forniture, assai meno per i servizi.

77 Punteggio offerta economica
Possono essere usate diverse formule, esempio: 1 ) Massimo punteggio attribuito alla ditta col prezzo più basso. Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula: Punteggio = Y * Z O Y = miglior prezzo Z = massimo punteggio O = Prezzo offerto 2) T * Y T = % di ribasso offerta rispetto alla base d'asta , Y = parametro moltiplicatore, variabile in funzione del valore di T Il valore di Y viene così determinato: Y = 2 per T non superiore a 8 Y = 1,5 per T > di 8 e non superiore a 12 Y = 1 per T > di 12 Non verranno assegnati punti aggiuntivi per ribassi maggiori del 20% L’effetto della componente prezzo sul punteggio complessivo può variare, anche notevolmente, con l’applicazione delle diverse formule.

78 Punteggio offerta economica.
3) Massimo punteggio assegnato alla ditta che ha presentato il maggior ribasso (prezzo più basso). Il punteggio alle altre imprese viene calcolato in modo direttamente proporzionale al ribasso offerto, rispetto a quello massimo, secondo la formula seguente: P = (A x C) : B , dove P = punteggio assegnato, A = ribasso preso in considerazione, C = Punteggio massimo prefissato, B = maggior ribasso offerto Metodo solo apparentemente simile al primo, produce effetti sensibilmente differenti. Formule di cui all'allegato “P” DPR 207/10. Possibile nel nuovo codice. 4) Massimo punteggio all'offerta più bassa. Alle altre si applica la formula Ri/Rmax. Ri è il ribasso dell'offerta in considerazione, Rmax. È il ribasso dell'offerta migliore Ipotesi equivalente a n. 3 Formula usata anche per i lavori.

79 Punteggio offerta economica.
5) Massimo punteggio all'offerta più bassa. Per altre offerte si calcola un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue, quindi lo si applica al punteggio massimo previsto. Si calcola la media aritmetica dei ribassi (valore soglia). Se il ribasso è = o < del valore soglia la formula è: X* ( Ri/Rsoglia) , dove Ri indica il ribasso dell'offerta considerata. Rsoglia indica la media aritmetica dei ribassi X = coefficiente di riduzione = a 0,80, 0,85, 0,90 a scelta (indicare nel bando quale percentuale applicare). Un maggior valore del coefficiente, a parità di ribassi, determina una minore differenziazione dei punteggi Se il ribasso è > valore soglia la formula diventa X +(1 – X) * [(Ri – Rsoglia)/(Rmax. - Rsoglia)] Formula usata per i servizi di ingegneria. c.d. Formula bilineare.

80 I criteri di assegnazione del punteggio per l’offerta economica devono essere esplicitati in sede di gara ed essere quindi noti ai concorrenti. Le formule dovrebbero attribuire il punteggio più alto all’offerta di prezzo più bassa. Consiglio di Stato censura formule che utilizzano medie o altri criteri forfetari. Già col precedente Codice, Criticabili metodi che appiattiscono il punteggio; illegittime formule che finiscono con attribuire lo stesso punteggio alle offerte inferiori alla media delle offerte, all’offerta minima o che addirittura finiscono con attribuire il punteggio migliore a prezzi superiori. In sintesi l’offerta di prezzo più bassa deve raccogliere il maggior punteggio, possibilmente il massimo previsto in bando. . Importante tener conto del sistema di attribuzione del punteggio per l’offerta economica nell’equilibrio fra componente qualitativa e componente prezzo nella valutazione delle offerte e nel criterio di aggiudicazione. Di medie delle offerte si deve parlare esclusivamente con riferimento all’individuazione delle offerte sospette di anomalia

81 Criteri di selezione dei partecipanti.
Requisiti appartengono a 4 categorie: 1) Ordine generale, 2) Idoneità professionale, 3) Tecnico- professionale, 4) Economico-Finanziari Requisiti di partecipazione di ordine generale (raccolti all'art. 80). Indicati i motivi di esclusione relativi all'OE o suo subappaltatore. Sentenza di condanna per una serie di reati previsti dal C.P. (comma1, lett. a)-g)). Violazioni gravi relative a pagamento di imposte e contributi. Aver commesso infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Una serie di altre infrazioni (stato di fallimento, liquidazione coatta,ecc...); Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la PA; Situazione di controllo di cui art. 2359C.C. L'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura. Presentazione documenti/dichiarazioni falsi, Iscrizione per falso nel casellario informatico ANAC.

82 Criteri di selezione partecipanti- segue.
Ulteriore motivo di esclusione: gravi illeciti professionali commessi dall'OE (art. 80, comma 5, lett. c) ANAC con linea guida n. 6 ha stabilito quali mezzi di prova e carenze esecuzioni precedenti sono adeguati per dimostrazione circostanze di esclusione. Tali condizioni non determinano esclusione automatica. Obbligo per la SA di valutare la rilevanza dei comportamenti (esercizio potere discrezionale). Regole applicabili a appalti e concessioni di qualsiasi importo (anche di servizi sociali). Causa esclusione: illeciti professionali gravi (mettono in dubbio la moralità, affidabilità nello svolgimento prestazioni). Riferibili a: operatore economico come persona giuridica, Titolare o direttore tecnico, casi previsti art. 80, comma3; subappaltatore,

83 Criteri di selezione partecipanti- Linee guida ANAC.
Tipologie illeciti professionali: Carenze significative esecuzione precedente contratto (anche con altre PA); Risoluzione anticipata; Condanna risarcimento danni, o applicazione di penali o escussione garanzie (anche per singoli episodi); Rilevanti sono ad es. inadempimento di 1 o più obbligazioni, carenze del servizio fornito, ritardo, comportamenti scorretti, errore professionale di esecuzione, indurre in errore la PA sulla fortuità di un evento,ecc... Illeciti gravi condotti nello svolgimento gara; Comportamenti che alterano la par condicio o tesi a interessi personali adottati volontariamente: Tentativi di influenzare il processo decisionale; di ottenere informazioni riservate; Fornire notizie false (ad es. Sul possesso requisiti, o omettendo informazioni dovute. Comportamenti sleali

84 Criteri di selezione partecipanti. Linee guida ANAC.
Altre situazioni tali da mettere in dubbio l'integrità e affidabilità OE. Condanne dell'Antitrust; Sanzioni comminate da ANAC Illeciti configurabili reati art 353,354 C.P.. La SA è tenuta a comunicare ad ANAC per iscrizione nel casellario informatico: Provvedimenti di esclusione Risoluzione anticipata, applicazione penali, Condanna a risarcimento danni Inadempimento comporta sanzioni art. 213. Gli OE devono autocertificare la sussistenza delle cause di esclusione. Fino ad adozione di decreto del MIT, la verifica è condotta dalla SA mediante il casellario informatico (regolazione funzionamento Banca dati centrale gestita dal MIT). Periodo di esclusione max. 3 anni dalla annotazione. LA SA valuta il tempo trascorso con riferimento alla gravità del comportamento.

85 Selezione partecipanti. Criteri valutazione illeciti professionali.
L'esclusione dalla gara è disposta ad esito di procedimento in contraddittorio con OE. Rispetto principio di proporzionalità. Obiettivi: Esclusione non gravare eccessivamente su interessato; Disposta solo se illecito incide su affidabilità OE; Affidare a soggetto integro e affidabile; Provvedimento di esclusione deve essere motivato. L'OE può dimostrare di aver adottato misure correttive adeguate a garantire affidabilità e integrità (c.d. Misure si self-cleaning). Misure precedenti al termine ultimo presentazione offerte (indicate nel DGUE). Rinnovo organi societari, Misure organizzative idonee a prevenire fatti verificatisi; Misure tese a migliorare qualità prestazioni, Misure per garantire capacità professionale dipendenti (formazione), Dimostrare che il fatto è stato compiuto eludendo modelli organizzativi interni.

86 Criteri di selezione dei partecipanti.
Documentazione provanti i requisiti è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata presso il Min. Infrastrutture (Banca dati nazionale degli operatori economici). L'accertamento dei requisiti può essere utilizzato per gare diverse. I requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, onde consentire il maggior numero di partecipanti, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA). Requisiti di capacità economico- finanziaria: Fatturato minimo annuo (va motivato), Fatturato minimo nel settore specifico di attività (max. 2 volte il valore del contratto), Se appalto diviso in lotti, la proporzione si applica per singolo lotto. Particolari rapporti fra attivo e passivo di bilancio, Adeguata copertura assicurativa per rischi professionali.

87 Criteri di selezione dei partecipanti .
Requisiti di capacità tecnica- professionale: possesso di risorse umane, strumentali ed esperienza per eseguire l'appalto con qualità. ANAC istituisce il sistema di “Rating d'impresa”. Penalità e premialità da usare per la qualificazione delle imprese. Valutazione di requisiti reputazionali, in base ad indici qualitativi e quantitativi. Apposite linee guida. Gli OE presentano il DGUE redatto secondo i modelli approvati dalla Commissione Europea. Dal 18/4/2018 solo in formato elettronico. Il DGUE consiste in autodichiarazione aggiornata circa il possesso dei requisiti, sostituisce i certificati rilasciati da PA. Fornisce altri elementi e notizie richieste dalla SA in sede di gara. E' utilizzabile più volte, confermandone il contenuto.

88 Cause di esclusione – soccorso istruttorio (art. 83, comma 9).
Privilegiata la partecipazione massima delle imprese e il principio quando possibile dell'integrazione/regolarizzazione documenti. Le carenze di elementi formali possono sempre essere sanate, salvo il caso rendano impossibile l'individuazione del contenuto o del soggetto offerente. Il recupero dell'offerta avviene attraverso il c.d. “soccorso istruttorio”. Mancanze, incompletezze, irregolarità: a) essenziali, b) non essenziali. Carenze essenziali degli elementi e del DGUE: sono sanabili dall'OE entro il termine assegnato dalla SA, max. 10 giorni. Non sanabili: carenze relative all'offerta tecnica ed economica, carenze documentali che non consentono individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dell'offerta, documenti/dichiarazioni false, iscrizioni per falso nel casellario informatico ANAC. Soccorso istruttorio è gratuito: cancellata la sanzione prima prevista nella misura variabile tra 0,1 e 1% (max ) Decorso inutilmente il termine assegnato, l'OE viene escluso dalla procedura. Autoesclusione dalla gara. Carenze non essenziali (mancanza o incompletezza dichiarazione). La SA richiede la regolarizzazione. Tempi paiono analoghi all'altro caso. Le 2 tipologie ora trattate in modo analogo.

89 Partecipazione. Garanzie.
L'offerta è corredata una garanzia provvisoria del 2% del valore del contratto. La SA può motivatamente variare tale importo: min. 1% - max. 4%. Garanzia riducibile del 50% per aziende in possesso di certificazione di qualità. Comprende impegno a rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione nella misura del 10%. Appalti valore < € cauzione non obbligatoria. Misure a favore della piccola imprenditoria: Possibile riduzione cauzione del 50% a favore di micro, piccole e medie imprese. Non necessario impegno del fideiussore al rilascio garanzia definitiva.

90 Partecipazione. Possibili Riduzioni numero candidati da invitare
Per servizi particolarmente complessi la SA può limitare il numero di candidati da invitare nelle procedure ristrette, dialogo competitivo, procedure competitive con negoziazione. Indicazione nel bando di gara o nell'invito del numero minimo ed eventualmente massimo. x Procedure ristrette: min. 5 Procedure competitive con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione: min. 3. Va garantito minimo di concorrenza

91 Avvisi e bandi per Servizi Sociali (art. 142).
La SA che intende aggiudicare un appalto per questi servizi manifesta tale intento mediante: A) Bando pubblico di gara (sistema tradizionale); B) Avviso di preinformazione. L'avviso e': pubblicato in maniera continua, si riferisce ai tipi di servizio da aggiudicare, indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione, invita gli operatori economici a manifestare per iscritto il loro interesse. Opzione B) somiglia per certi aspetti ad una procedura ristretta. La modalità non è applicabile in caso di aggiudicazione mediante procedura negoziata per presenza presupposti art. 63.

92 Avvisi e bandi per Servizi Sociali.
I bandi di gara contengono informazioni di cui all. XIV, parte I, lett. F. Sono conformi ai formulari di cui all'art. 72. Formulari sono stabiliti dalla Commissione Europea per appalti di valore superiore a Euro. Il risultato di una procedura viene reso noto mediante: a) avviso di aggiudicazione, b) raggruppamento degli avvisi su base trimestrale. Avviso multiplo da inviare entro 30 gg. Da fine trimestre.

93 Appalti riservati per determinati servizi (art. 143).
Le SA possono riservare la partecipazione alle procedure per affidare alcune tipologie di servizi sanitari, sociale e culturali a organizzazioni (aventi finalità sociali) I servizi per i quali è possibile la riserva sono definiti da appositi CPV, riguardano: Servizi amm.vi nel settore istruzione,nel campo sanitario,nel settore edilizia; Servizi di personale domestico,personale infermieristico;Personale medico; Servizi istruzione prescolastica; Servizi di istruzione superiore; Servizi di formazione, di istruzione universitaria, di E-Learning; Servizi di formazione ai dipendenti, di tutorato; Servizi sanitari (serie 850) e di assistenza sociale e affini (serie 853)con e senza alloggio, per minori e adulti, centri diurni, Servizi sociali Servizi di biblioteche, musei e altri culturali, Servizi sportivi; Servizi forniti da associazioni giovanili,

94 Appalti riservati per determinati servizi.
Requisiti richiesti per procedere con affidamenti riservati a speciali categorie di soggetti. Caratteristiche e finalità soggetti candidati all'affidamento: Obiettivo statutario del perseguimento di missione di servizio pubblico legato al servizio oggetto; Profitti reinvestiti per perseguire fine statutario o distribuiti su considerazioni partecipative; Strutture gestionali sono costruite su azionariato dei dipendenti o principi partecipativi, o prevedono partecipazione attiva dipendenti; L'Amm.ne aggiudicatrice non ha affidato allo stesso soggetto un appalto dei servizi in questione mediante procedura riservata negli ultimi 3 anni. Durata massima contratto riservato non supera i 3 anni.

95 Appalto servizi di ristorazione (art. 144)
I servizi di ristorazione (sanitaria, scolastica, assistenziale) sono aggiudicati col criterio dell'OEPV. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto soprattutto: Qualità generi alimentari (prodotti biologici, tipici e tradizionali, DOP) Prodotti provenienti da filiera corta, Prodotti da operatori dell'agricoltura sociale; Rispetto disposizioni ambientali in materia di green economy, Rispetto criteri ambientali minimi, Qualità della formazione degli operatori impegnati nell'appalto. Il Ministero della Salute definisce e aggiorna le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

96 Clausole sociali Obbligo (in origine il D.Lgs. 50 prevedeva una facoltà) per SA di inserire nel contratto di appalto o concessione clausole volte a promuovere la stabilità professionale operatori impiegati nel precedente appalto (art. 50). Le SA< inseriscono clausole.... nel rispetto principi dell'UE....> Si traducono in previsioni di obbligo di attribuire precedenza nell'assunzione a operatori impegnati nel servizio con precedente appaltatore. Particolare riferimento a servizi ad alta intensità di manodopera. Previsione applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore. Rispetto principi Unione Europea in materia di libera imprenditorialità. Difficoltà di contemperamento con le esigenze di autonoma e libera organizzazione dell'impresa aggiudicataria.

97 Servizi sociali. Principali novità rispetto al precedente Codice.
Da regime di servizi parzialmente esclusi a regime speciale “alleggerito”. Semplificazione mancata. Prima versione del Codice verso omologazione ai servizi ordinari. Termini di presentazione offerte: parificati agli altri servizi. Pubblicità uguagliata ad altri servizi. Identiche regole ad altri servizi per valutazione anomalia dell'offerta. Uniformato il quadro delle garanzie. Casi di ricorso a procedura negoziata uguali agli altri servizi. No uso tale procedura in ragione oggetto del contratto. Uso criterio dell'OEPV ora obbligatorio, eccetto piccoli affidamenti (< €). Definizione soglia diversa per appalti rilevanza comunitaria (aumento sensibile). Differenze centrate su tale punto. Procedura negoziata su valori anche elevati. Possibile uso avviso preinformazione in luogo di bando di gara. Estensione ad alcune categorie di servizi della riserva ad operatori economici con certe caratteristiche.

98 Servizi sociali. Elementi distintivi salienti.
Il Decreto Correttivo (D.Lgs. 56/2017), cambia rotta. A 1 anno dal nuovo impianto normativo, numerosi e sensibili i cambiamenti. Possibile uso criterio prezzo più basso per appalti < € per tutti i servizi. Obblighi di centralizzazione: possibile anche ricorso a distretti socio-sanitari o analoghi istituti previsti da normativa di settore. Per aggiudicazione applicare art. 68 Specifiche tecniche), 69 (Etichettature), (inviti nelle procedure ristrette e competitive con negoziazione), 79 (Termini presentazione offerte), 80 (motivi di esclusione), 83 (Requisiti selezione partecipanti e soccorso istruttorio), 95 (Criteri di aggiudicazione). Si riaprono margini di differenziazione, su: Strumenti di pubblicità; Valutazione anomalia offerta, Garanzie da richiedere, Suddivisione in lotti (ma principio UE), Commissioni giudicatrici.

99 Servizi sociali. Elementi distintivi salienti. Segue.
Specificità valgono per servizi sanitari, servizi sociali e connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici sociali e personali, anche forniti da organizzazione associative. Applicabili anche a servizi di ristorazione. Affidamento deve garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza servizi in funzione delle esigenze diversi gruppi di utenza, compresi quelli disagiati. Introdotta ulteriore differenziazione. Art. 142, comma 5 – bis. Distinguo non vale per tutti i servizi dell'allegato IX. Non compresi servizi culturali, sportivi, di istruzione,ecc...

100 Servizi sociali. Art. 142 D.Lgs. 50/2016 dopo il correttivo.
Il Decreto correttivo del Codice inserisce i commi da 5- bis a 5 – nonies. 5-bis: Disposizioni particolari, dal 5 ter a 5 octies si applicano ad alcuni servizi: Servizi sanitari, Servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi quelli forniti da associazioni sindacali, organizzazioni politiche, associazioni giovanili, e altri servizi di organizzazioni associative. 5-ter: L'affidamento dei servizi del 5-bis garantisce: qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto esigenze diverse categorie di utenza, compresi gruppi svantaggiati. Coinvolgimento utenza. 5- quater : La programmazione tiene conto della legislazione nazionale e regionale di settore. 5- quinquies: Finalità di cui art. 37 e 38 (Centralizzazione acquisti e qualificazione SA) vengono perseguite anche tramite forme aggregative previste da norme di settore, quali distretti socio-sanitari e istituzioni analoghe.

101 Servizi sociali. Art. 142 D.Lgs. 50/2016 dopo il correttivo.
5- sexies: Ai servizi sociali si applicano le procedure di aggiudicazione (aperte, ristrette, negoziate,ecc.), le tecniche e strumenti per appalti elettronici (accordi quadro, aste elettroniche,ecc,,) dei settori ordinari. 5- septies:Per l'aggiudicazione devono essere applicate disposizioni di cui agli art. 68 (Specifiche tecniche), 69 (Etichettatura), 75 (Inviti ai candidati nelle procedure ristrette o competitive con negoziazione), 79 (Fissazione di termini ,es di offerta), 80 (Motivi di esclusione), 83 (Criteri di selezione offerenti e soccorso istruttorio), 95 (Criteri di aggiudicazione appalto). Individuano la miglior offerta usando il criterio dell'OEPV, in base al miglior rapporto qualità/prezzo. 5- octies: Appalti sottosoglia sono affidati nel rispetto delle procedure previste all'art. 36 (appalti sottosoglia). 5- nonies: Le disposizioni dal comma 5-ter a 5- octies si applicano anche ai servizi di ristorazione, ove compatibili con contenuto art. 144.

102 Criteri sostenibilità energetica e ambientale.
Le Sa devono contribuire al conseguimento obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi della PA. Devono inserire delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente, con riferimento ad acquisto di prodotti e servizi nella ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari. L'obbligo si applica su almeno il 50% del valore della base d'asta. Possibili punteggi premiali nella valutazione offerta per beni e prodotti a filiera corta e a Km. 0.

103 Termini procedure di gara per servizi
Procedure aperte ricezione offerte dalla spedizione del bando o avviso di gara giorni se pubblicato avviso di preinformazione 15 giorni Per ragioni di urgenza motivate giorni Possibile riduzione di 5 gg. se offerte presentate per via telematica. Procedure ristrette, Ricezione domanda di partecipazione 30 giorni da spedizione bando o avviso preinformazione Ricezione offerte 30 giorni da trasmissione invito Se pubblicato avviso di preinformazione 10 giorni Possibile termine fissato in base ad accordo con tutti I candidati, in assenza minimo 10 giorni In casi di urgenza motivati: Ricezione domande di partecipazione 15 giorni, Ricezione offerte 10 giorni Procedure competitive con negoziazione. Ricezione domande di partecipazione 30 giorni, Ricezione offerte iniziali 30 giorni Non determinato termine minimo per presentazione offerte finali. Stabilito dall'Amm.ne aggiudicatrice.

104 PUBBLICITA’ DELLE GARE
Valori > soglie comunitarie: Bandi e avvisi vanno trasmessi all'Ufficio Pubblicazioni dell'UE. Vengono pubblicati entro 5 gg. sulla GUCE. Bandi di gara e avvisi di aggiudicazione e avviso indicativo sugli appalti che si intendono aggiudicare, vanno redatti secondo schemi definiti e inviati in formato elettronico. La SA può pubblicare bandi anche per appalti non soggetti all'obbligo (valori inferiori). Per servizi sociali: l'avviso di preinformazione continua ad essere pubblicato fino alla scadenza del periodo indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti del periodo coperto dall'indizione di gara. A livello nazionale pubblicazione secondo il Codice su: Profilo del committente; Piattaforma digitale bandi c/o ANAC; Piattaforme regionali di E-Procurement; Stampa quotidiana, anche quella maggiormente diffusa nell'area interessata (indirizzi da definire con Decreto Min.); GURI. Fino a data indicata dal suddetto decreto. Possibili ulteriori pubblicità solo telematiche e senza oneri.

105 Pubblicità delle gare - Segue
Periodo transitorio. Rinvio a Decreto MIT di definizione indirizzi di pubblicazione. Da aprile 2016 a fine anno. Si è applicato l'art. 66, c. 7 del D.Lgs. 163/06 come modificato da L. 89/14. Il DL 66/14 (convertito con L. 89) prevedeva sospensione obbligo di pubblicazione su quotidiani (ne nazionali, ne locali). Contenuto rinviato prima al 1 gennaio 2016, successivamente al 1/1/2017. Il DL 244/16 (c.d. “Milleproroghe 2017) l'ha rinviato fino all'entrata in vigore del decreto del MIT di riordino materia. Ma appalti dei servizi sociali, servizi parzialmente esclusi fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16, non strettamente soggetti all'art. 66 del vecchio Codice dei Contratti. Pubblicità per appalti servizi sociali, sia maggiori che minori soglia comunitaria rimaneva più libera, purchè adeguata ed efficace. Art. 36 del Codice prevede per forniture e servizi la pubblicazione su GURI.

106 Pubblicità delle gare - Segue
Decreto del MIT 2/12/16 (indirizzi generali di pubblicazione) mette fine al periodo transitorio per gli appalti > soglia comunitaria. Distinzione in base a valore del contratto. X Appalti servizi > Euro ( per servizi sociali) e concessioni > euro Decorrenza 1/1/2017. Obbligatorio per bandi e avvisi: GUCE; Piattaforma ANAC (da istituire e regolare con atto dell'Autorità); Profilo del committente; Piattaforma del Ministero Infrastrutture (tramite sistemi regionali); GURI fino al funzionamento piattaforma ANAC. Pubblicità x estratto sui quotidiani (dopo 12 gg. da invio a GUCE: 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale, 2 a maggiore diffusione locale nell'area di esecuzione. Per area si intende il territorio della provincia.

107 Pubblicità delle gare - Segue
Concessioni di valore compreso fra e Euro: Pubblicità x estratto anche su: 1 quotidiano a diffusione nazionale; 1 quotidiano a diffusione locale. Servizi valori < Euro ( per Servizi sociali). Rimando a successivo Decreto MIT, di definizione modalità pubblicazione bandi e avvisi. Periodo transitorio (vige art. 36 comma 9, Dlgs. 50/16). Se utilizzate procedure ordinarie (aperte,ristrette), Pubblicità su: Profilo committente, Piattaforma digitale c/o ANAC, GURI. Non obbligatoria pubblicità sui quotidiani. Spese per pubblicità obbligatoria da rimborsare dall'aggiudicatario entro 60 gg.dall'aggiudicazione. Possibili altre pubblicità a scelta della SA. Essenziale : No oneri finanziari per SA.

108 Proroga Trattativa privata con il prestatore dei servizi per allungare la durata del contratto Possiamo distinguere fra: Proroga contrattuale: posticipo anche di media durata del termine finale del rapporto. Nel passato usata a fini di risparmio: (L. “Comunitaria” 2005).Forma non contemplata nel nuovo codice, sconsigliata. Proroga tecnica : tempo necessario per espletare una nuova procedura di gara. SI resta nella stessa sfera del contratto iniziale, si ha un prolungamento del termine finale di esecuzione. Secondo specifiche del Codice (art. 106, comma 11) l'opzione deve essere prevista nel bando/capitolato iniziale Consigliabile per contratti di durata a prestazioni continuative prevedere una clausola di proroga/rinnovo eventuale per il tempo strettamente necessario per l’effettuazione della nuova gara. Diritto potestativo dell’Ente Pubblico - soggettività della controparte. Connotazioni salienti: contingenza, necessità. Da non reiterare.

109 Rinnovo dei contratti pubblici
Vietato Rinnovo tacito dei contratti pubblici- Rinnovo deve essere esplicito. Rinnovo espresso, previsto inizialmente e definito è certamente consentito, pur rappresentando una deroga al principio generale. Superata visione che in base alla L. 62/’05 ( aveva abrogato quell'opzione di rinnovo previsto dall'art. 6 L. 537/93) per motivi di convenienza e pubblico interesse. Ora infatti il D.Lgs. 50/16 Art. 35, comma 4 “....il calcolo del valore del contratto tiene conto dell'importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”. Ancora al comma 12 sempre sul valore del contratto: ..appalti di servizi destinati ad essere rinnovati entro un determinato tempo Allegato formulario per bandi comunitari c'è casistica Conoscibilità da parte del mercato Sopra soglia se previsto nel capitolato speciale d’appalto e computato nel valore del contratto. Consigliabile per 1 sola volta e durata non superiore al periodo originario. Estendibile anche sotto soglia. trattativa privata con la riedizione del contratto a condizioni (termini, prezzi) invariate (o migliorative) Possibili rinegoziazioni. No stravolgimento oggetto iniziale. Facoltà per la stazione appaltante, opzione per l’appaltatore. Contratto nuovo consistente nella riedizione di quello originario con rischi e limiti del caso. Ripetizione servizi analoghi entro 3 anni dalla stipula del contratto, purchè inseriti in un progetto di base e valore computato nel valore globale dell’affidamento (art. 63, comma 5).

110 Rinnovo dei contratti – segue.
Nessuna norma vieta espressamente il rinnovo contrattuale, istituto previsto anche all’art. 5 della Direttiva CE 2004/24. La giurisprudenza amm.va, tendenzialmente contraria, di recente aveva cambiato orientamento ( es. Consiglio di Stato sentenze n. 3580/2013, n.942/14) lo ritiene invece ammissibile a condizione che fosse conoscibile a tutti I partecipanti . Elemento base per la trasparenza. Istituto richiamato nella comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 5 febbraio 2008. Rinnovo e ripetizione di servizi analoghi sono 2 istituti distinti: il rinnovo è una riedizione del rapporto pregresso, la ripetizione implica una vera e propria nuova aggiudicazione (anche se con procedura negoziata) alla stregua di un progetto di base. Nella ripetizione si ha un nuovo e diverso vincolo contrattuale, con un diverso oggetto.

111 Variazioni del contratto.
Modifiche dei contratti durante il loro periodo di efficacia possono essere autorizzate dal RUP. Casi contemplati: 1) Le modifiche erano state previste inizialmente in clausole chiare (inclusa revisione prezzi), indipendentemente dal valore economico. 2) Servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari, se il cambio del contraente produce entrambe questi effetti: Impraticabile per motivi economici o tecnici, Comporti per la SA notevoli disguidi o duplicazione dei costi. La modifica è possibile se l'aumento del prezzo non supera il 50% del valore iniziale. Per modifiche plurime il limite si applica su ciascuna. Appalti settori ordinari. 3) Se sono soddisfatte le seguenti condizioni: La necessità di modifica deriva da circostanze impreviste e imprevedibili (es. nuove disposizioni legislative). Sono definite varianti. La modifica non altera la natura generale del contratto.

112 Variazioni del contratto – segue.
4) Un nuovo contraente sostituisce l'appaltatore originario. Cluasola di revisione irrevocabile; L'OE succede al primo per causa di morte, fusioni, ristrutturazioni societarie,ecc... L'Ente aggiudicatore si assume obblighi del contraente verso subappaltatori 5) Se le modifiche al contratto non sono sostanziali. Possibile fissare soglie di valore. Sono sostanziali: Alterazioni considerevoli degli elementi essenziali del contratto; Modifiche introduttive di condizioni che se note inizialmente avrebbero variato i candidati ammissibili o l'offerta selezionata; Modifiche che cambiano gli equilibri economici del contratto; Modifiche che estendono l'ambito applicativo del contratto; Modifiche del contraente diverse dai casi del punto 4)

113 Variazioni del contratto – segue.
6) In caso di errori o omissioni del progetto esecutivo pregiudicano l'utilizzo dell'opera, purchè il valore della modifica sia inferiore contemporaneamente a 2 parametri: Inferiore alle soglie di cui art. 35 (valore soglie comunitarie); Inferiore al 10% del valore iniziale del contratto. Per modifiche di cui punti 2) e 3) la SA pubblica un avviso sulla GUCE, se valore < soglie comunitarie pubblicità livello nazionale. Per modifiche di cui punti 2) e 6) la SA invia comunicazione all'ANAC entro 30 gg. Dal perfezionamento. 7) Si rende necessario aumento o diminuzione delle prestazioni entro il limite del 20%del valore del contratto (c.d. Quinto d'obbligo). Appalti e concessioni < soglia comunitaria, il RUP comunica all'Osservatorio le varianti. Appalti e concessioni > soglia. RUP comunica ad ANAC le varianti di valore > 10%

114 Altri elementi: semplificazioni e uso telematica nella procedura.
Con DPCM sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure art. 41). Decreto da adottare entro 12 mesi. Intento promuovere semplificazioni e maggior ricorso a gare di tipo telematico, partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Continuare a perseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica. Spinta generale all'uso di mezzi di comunicazione esclusivamente telematici. Le SA mettono a disposizione gratuitamente e per via elettronica tutti i documenti di gara. Ove non sia possibile consentire accesso diretto per via elettronica il termine per presentazione offerte è prorogato di 5 gg., salvo il caso di motivata urgenza. Possibile riduzione termini di 5 gg. nella procedura aperta se offerte presentate in via telematica.

115 Affidamento servizi a soggetti del c.d. 3° settore
Organizzazioni di volontariato, associazioni, enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, IPAB, altri soggetti privati non aventi finalità di lucro (enti morali, parrocchie,ecc..) Rilevante ruolo sociale svolto da tali soggetti. Azione soprattutto nel campo dei servizi alla persona di tipo sociale, educativo, sanitario,ecc. Procedure di “selezione semplificate”. D.P.C.M. 30/03/01 di applicazione della L. 328/2000. Le Regioni favoriscono forme di aggiudicazione di tali servizi improntate a premiare le capacità organizzative e progettuali di tali soggetti. Disciplinano con proprie norme i sistemi di affidamento a tali soggetti e ne promuovono l’azione e il miglioramento qualitativo dei servizi resi ( accreditamento) Affidamento della gestione dei servizi da effettuarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Enti pubblici possono avvalersi di convenzioni per attivare forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato.

116 D.P.C.M. 30/03/01 – Atto di indirizzo sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
Convenzioni con organizzazioni di volontariato. Affidamento della gestione dei servizi da effettuarsi: col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , privilegiando procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. No affidamento dei servizi da parte dei Comuni al massimo ribasso, Oggetto acquisto: organizzazione complessiva del servizio, NO mera prestazione di manodopera. I Comuni ai fini della preselezione valutano in particolare: Formazione, qualificazione, esperienza professionale degli operatori, Esperienza maturata nel settore e nei servizi di riferimento Tengono conto ai fini dell’aggiudicazione dei seguenti elementi qualitativi dell’offerta in particolare: Modalità contenimento turn-over operatori, Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, Conoscenza specifici problemi sociali territorio, Rispetto trattamenti economici contrattazione collettiva e norme previdenziali.

117 Affidamento servizi alle cooperative sociali di tipo B.
Deroga alle norme procedimentali, Convenzioni con coop. sociali L. 381/91 - finalità solidaristiche di tali soggetti giuridici (assenza fini di lucro) - Cooperative di tipo B (c.d. di inserimento di persone svantaggiate) , possibili : gara riservata procedura negoziata rivolta a particolare forma sociale affidamento diretto. Art. 5 Enti Pubblici possono affidare senza gara alle coop. sociali di tipo B servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi per importi sotto soglia, Base presenza progetto di reinserimento di figure svantaggiate. Validità principi comunitari L. Stabilità 2015 prevede che l'ente può stipulare la convenzione previo svolgimento procedura di selezione (possibile procedura riservata). Il D. Lgs. 50/16, ne fa salva l'applicazione e amplia indirettamente la fascia di operatività della L. 381. Applicabile per contratti fino a Euro.

118 Affidamento servizi alle cooperative sociali.
Oltre soglia comunitaria ( Euro per servizi – Euro per servizi sociali): Procedure ordinarie: procedure aperta o ristretta ordinaria; Procedura (per servizi sociali) riservata ai soggetti con caratteristiche di cui art Rientrano coop. Sociali di tipo B e anche di tipo A; Procedura ad evidenza pubblica o ristrette (coop. sociali presentano progetto di inserimento persone… soggetto a valutazione da parte della stazione appaltante). Procedure riservate per appalti e concessioni a favore di enti che operano con quota personale svantaggiato oltre il 30% (art. 112). Non possibile affidamento diretto.

119 Appalti riservati (art. 112 D.Lgs. 50/2016)
Facoltà di riservare la partecipazione ad appalti pubblici e concessioni a operatori economici che tendono all' integrazione sociale e reinserimento di lavoratori svantaggiati. Operatori economici, Cooperative sociali e loro consorzi, Quota non inferiore al 30% dei lavoratori costituita da disabili o altri soggetti svantaggiati; Opzione consentita in relazione a singoli contratti d'appalto, o in considerazione dell'oggetto degli stessi; Non correlazione con importo del affidamento; Soggetti svantaggiati includono anche ex degenti psichiatrici, anche giudiziari, detenuti,minori in età lavorativa in difficoltà famigliare, condannati ammessi a misure alternative,,ecc... Si veda art. 2, lett f) e g) del Reg. CE 2204/02. Previsione esplicita nel bando di gara o avviso di preinformazione; Tutela rispetto alla concorrenzialità ordinaria dei mercati; Impossibilità di questi lavoratori di esercitare un'attività professionale in condizioni normali; Fatte salve le normative vigenti sulle cooperative sociali e altre imprese sociali;

120 La partecipazione alle gare d’appalto da parte degli enti del terzo settore.
Principio della concorrenzialità delle procedure Tesi prevalente passata giurisprudenza nazionale: - ONLUS (riferendoci alle cooperative Sociali) possono partecipare. - Organizzazioni di volontariato non possono. Quadro cambia con Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C 119/06 del 29 novembre le associazioni di volontariato possono partecipare agli appalti pubblici. Anzi sono imprese, x norme sugli appalti pubblici, a nulla rileva l’assenza di fini di lucro e devono essere poste in concorrenza con altri operatori di mercato. Caso: affidamento diretto ad alcune associazioni di volontariato di servizi di trasporto sanitario da parte di una regione italiana attraverso un accordo quadro regionale. I servizi secondo la Corte Europea dovevano essere affidati con procedura ad evidenza pubblica (aperta o ristretta). Anche x il Consiglio di Stato (varie sentenze, tra le quali 116/2016) Se il soggetto offre sul mercato beni e servizi da scambiare con altri ciò basta a qualificarlo come imprenditore e pertanto come possibile concorrente in procedure di appalti pubblici. Superato quindi il concetto di impresa del codice civile: ci si avvicina a quello di “operatore economico. Il nuovo Codice raccoglie appieno tale orientamento, fa riferimento come soggetto partecipante agli appalti ad Opertore Economico”

121 Requisiti di partecipazione agli appalti pubblici – “Avvalimento” (art
Concorrente ad una gara pubblica per lavori, forniture o servizi sia esso singolo, consorziato, raggruppato può soddisfare i requisiti (ad esclusione di quelli di ordine generale) avvalendosi di quelli di un altro soggetto. Quindi non necessario titolarità diretta sui requisiti occorrenti ma è sufficiente vantare un titolo giuridico che garantisca che se ne potrà disporre. Responsabilità solidale verso la stazione appaltante, Ammesso avvalimento di più imprese ausiliarie. Non consentito il “sub avvalimento”. L’impresa ausiliaria non può svolgere tale ruolo per più soggetti concorrenti, Dimostrazione circa le caratteristiche dell’impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria può assumere la veste di subappaltatore. Per criteri relativi a titoli di studio e professionali o esperienze professionali degli OE che devono prestare I servizi, l'avvalimento è ammesso solo a condizione che l'impresa ausiliaria esegua direttamente i servizi per cui presta i requisiti.

122 Subappalto. Vietata a pena di nullità la cessione del contratto.
Subappalto è ammesso nel limite del 30% del valore. Qualunque prestazione, singolarmente di valore superiore al 2%, che richieda impiego di manodopera (valore oltre il 50%), Non sono subappalti affidamenti di attività specifiche a lavoratori autonomi. Requisiti per il subappalto: - deve essere previsto nel bando di gara - OE deve indicare le attività che intende subappaltare - deve essere autorizzato dalla SA, L'OE indica 3 subappaltatori se: i valore > soglie comunitarie, Attività rischio di infiltrazione mafiosa (anche <soglia). L'affidatario sostituisce il subappaltatore in caso di sussistenza motivi di esclusione. Per attività in subappalto stessi prezzi di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

123 Subappalto : segue Appaltatore può, previa autorizzazione della SA, subappaltare ad altro soggetto, purchè il subappaltatore: non ha partecipato alla procedura di affidamento; E' qualificato nelle opere o prestazioni da svolgere; Nell'offerta sono state indicate le prestazioni o parte di esse oggetto del subappalto; Il concorrente dimostra in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti generali di cui art. 80.

124 Commissione giudicatrice
Disciplinata in particolare dagli artt. 77 e 78 D.Lgs. 50/16 Novità principale: costituzione albo dei componenti le commissioni giudicatrici presso ANAC. Valutazione delle offerte è demandata alla commissione giudicatrice quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Composta da un numero dispari di componenti, max. 5, esperti nella materia oggetto dell'appalto. La SA li seleziona mediante sorteggio pubblico dalla lista ottenuta da ANAC con un numero di candidati almeno doppio. L'ANAC invia i nominativi alla SA entro 5 giorni dalla richiesta. Principio rotazione. Possibile commissione composta da esperti interni (criterio rotazione): Appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie. Il Presidente deve essere esterno; Appalti che non presentano particolari complessità (procedure interamente telematiche, punteggi attribuibili sulla base di formule predefinite). Se vanno espresse valutazioni discrezionali, almeno il presidente deve essere esterno.

125 Commissione giudicatrice – segue.
Nomina solo successiva. Dopo la scadenza del termine per le offerte. I commissari di gara non hanno svolto incarichi tecnici o amm.vi relativi al contratto da affidare. Tutti i commissari di gara (compresi gli interni) devono essere iscritti all'albo; Valutare l'incompatibilità RUP sul ruolo di commissario o presidente commissione. Nuovo art. 77, comma 4 <... la nomina del RUP a membro è valutata con riferimento alla singola procedura>; La Sa appaltante nomina tra i commissari il presidente. Nel periodo transitorio: le commissioni possono ancora essere nominate dalla SA. La Commissione deve redigere apposito verbale che da conto dettagliatamente delle circostanze di fatto ma soprattutto contiene adeguate motivazioni delle decisione adottate. Principio di pubblicità delle gare. Inderogabile per le fasi dell’apertura della documentazione amministrativa e della offerta economica. Ammessa la seduta riservata quando si debba procedere a valutazioni tecnico/discrezionali. Quindi seduta riservata per valutazione elementi tecnico/progettuali dell’offerta . In altri termini debbono avvenire in seduta pubblica tutte quelle fasi che non richiedono valutazioni di tipo tecnico discrezionale.

126 Commissione giudicatrice: altre indicazioni ANAC
Albo dei commissari: Sezione ordinaria; Sezione speciale per procedure svolte da CONSIP. La SA deve fornire informazioni dettagliate nei documenti di gara almeno su: Composizione, (preferibilmente 3) Modalità scelta componenti interni e nomina presidente; Funzioni e compiti dell'organo. Commissari devono essere esperti nel settore cui afferisce il contratto. Tra i compiti, valuta offerte tecniche ed economiche. Possono essere attribuiti dalla SA altri compiti,tra cui la valutazione della congruità delle offerte. Si possono iscrivere nell'albo: Professionisti iscritti in appositi albi e altri con attività non soggetta a obbligo; Dipendenti pubblici Professori e ricercatori delle Università Requisiti e le modalità di iscrizione.

127 Commissione giudicatrice: segue
Aspetto ancora molto dinamico Linea guida prevede anche modalità di funzionamento commissioni. Sui singoli componenti. Periodo transitorio: fino ad operatività albo, collegato alle banche dati , la SA verifica, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari. Mancato possesso requisiti va segnalato tempestivamente all'ANAC per la cancellazione del nominativo.

128 Verifica anomalia dell’offerta
Redditività offerta economica: da sempre oggetto di particolari attenzioni. La L. 102/09 ha eliminato l’obbligo di corredare l’offerta economica con le giustificazioni dei prezzi. Eccezione costo manodopera e oneri sicurezza. Il dettaglio dei prezzi componenti l’offerta e le giustificazioni sono presentate solo successivamente in caso di richiesta della SA. Elementi oggettivi di giustificazione possono riguardare: Economia del metodo di produzione o di prestazione del servizio, Condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire prodotti o prestare servizi, Originalità dei prodotti o servizi offerti Elenco non tassativo ma esemplificativo . Con criterio OEPV congruità da valutare quando i punti relativi sia alla parte economica sia tecnica superano i 4/5 del totale. La SA può valutare la congruità di qualsiasi offerta. Assegna un tempo minimo di 15 gg. per presentare spiegazioni. Giustificazioni devono avvenire per iscritto e riportare la scomposizione dell’offerta economica nelle varie voci. Se criterio prezzo più basso il RUP o Commissione sorteggiano il metodo di determinazione della soglia di anomalia. Applicabile se offerte > 5

129 Verifica anomalia dell’offerta – segue.
Offerte basse per aiuti di Stato sono escludibili solo dopo confronto/consultazione con OE (questi deve dimostrare che aiuto era compatibile con mercato interno secondo art del TFUE.. La PA deve valutare i dati complessivi senza dedicarsi all’analisi delle singole sottovoci componenti, specie se lo scostamento è ridotto. Vale a dire che l’anomalia di singole voci non determina inattendibilità dell’offerta che va vista nella sua globalità . (es. Consiglio di Stato Sent /2010). Non ammesse giustificazioni in merito ai trattamenti salariali minimi dei lavoratori e agli oneri di sicurezza. Se il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, con contratto di valore inferiore alla soglia comunitaria, possibile prevedere l'esclusione automatica delle offerte con % di ribasso calcolate come da previsioni comma 2 ,art. 97 Codice. No esclusione automatica se offerte ammesse sono < 10. La competenza a valutare l’anomalia dell’offerta è assegnata agli uffici della SA. Può essere demandata alla Commissione Giudicatrice.

130 Avvisi e relazioni post-aggiudicazione.
La SA entro 30 gg. invia un avviso relativo ai risultati della procedura secondo modalità di pubblicazione previste e contenuto di cui all. XIV. Per appalti, accordi quadro di valore > soglie comunitarie e sistemi dinamici di acquisizione la SA redige una relazione sulla procedura. La relazione va conservata per almeno 5 anni e trasmessa alla Cabina di regia nazionale. Contiene informazioni su: Nome della SA, Oggetto e valore appalto, Nomi offerenti selezionati e degli esclusi, Motivi rigetto offerte anomale, Nome dell'aggiudicatario, Motivazioni del ricorso a procedura negoziata, Motivi di scelta di non aggiudicare un appalto. Circostanze che hanno giustificato ricorso a procedura competitiva con negoziazione Altri elementi utili a documentare la procedura.

131 Sicurezza dei lavoratori nei contratti d’appalto- il DUVRI
Riferimento è il D.lgs. 81/08 Introduce il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (art. 26). Applicazione della L del 3/8/07. La stazione appaltante coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. Obblighi estesi agli appalti di servizi e forniture Nel documento redatto dal RSPP vengono indicate le misure adottate per eliminare o almeno ridurre i rischi derivanti da interferenze. Tale documento è allegato al contratto d’appalto. Interferenza sarebbe un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale. 2 possibili situazioni No interferenze, esplicita dichiarazione e motivazione negli atti dell’appalto; Si interferenze – obbligo di redazione DUVRI con misure per riduzione rischi derivanti da interferenze Escluse le forniture senza posa in opera o montaggio, i lavori e i servizi di durata non superiore a 2 giorni, i servizi intellettuali. Devono essere esplicitamente indicati i costi relativi alle misure previste nel DUVRI. Nei singoli contratti d’appalto devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto. Costi non ribassabili.

132 Il lavoro impiegato negli appalti di servizio
L’impresa organizza la risorsa lavoro allo scopo di rendere il servizio, svolgendo un ruolo di direzione, cordinamento e sostenendone i relativi costi e rischi. Impiega: dipendenti, soci, lavoratori autonomi, parasubordinati, volontari Nella valutazione delle offerte la stazione appaltante deve valutare la congruità del costo del lavoro e della sicurezza. Principio dell’autonomia nell’organizzazione dell’impresa, quindi delle relative risorse , personale incluso (riserva di cui art. 41 Costituzione, interpretata dal Trattato CE – riserva derogabile solo in base ad una legge). Ai dipendenti debbono essere applicati i contratti collettivi nazionali e integrativi locali di riferimento. Principio della retribuzione sufficiente previsto dalla Costituzione. Lavoro a progetto nei servizi alla persona, possibile secondo la Giurisprudenza. Cordinare con il c.d. “Job's Act” mette fine a nuovi rapporti di co.co.co., co.co. pro. Difficile sostenere che in sede di capitolato speciale d’appalto si possa, in via generalizzata, imporre all’impresa l’uso di un particolare tipo di contratto di lavoro o richiedere l’uso esclusivo di personale assunto con contratto di lavoro subordinato. .Forse ammissibile esigere l’uso di un particolare modalità di rapporto di lavoro se tale opzione sia supportata da elementi motivazionali che consentono di sostenere una maggior qualità nel servizio richiesto. Analoga valutazione si deve effettuare nel porre le c.d. Clausole sociali, le quali devono sempre risultare compatibili con la struttura operativa e organizzazione dell'impresa in cui vanno ad inserirsi. Vietato imporre nei bandi di gara salari minimi . Sentenza CGUE C-549/13. (per stati che prevedono salari orari minimi) perchè distorsivo della concorrenza, in quanto il salario minimo non ha la stessa valenza negli stati membri . Poco rilevante per appalti di servizi alla persona.

133 Lavoratori autonomi negli appalti - segue
Il lavoro autonomo o accessorio non è assimilato al subappalto di manodopera Il compenso non è soggetto ai minimi dei contratti collettivi – ai lavoratori autonomi non si applicano nemmeno indirettamente tali contratti. Il lavoro autonomo è disciplinato essenzialmente dalle norme del codice civile. L’impresa può legittimamente presentare offerta più vantaggiosa in ragione dell’uso di lavoro autonomo o accessorio. Il compenso riconosciuto a tali figure deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenuto conto dei compensi previsti per il lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto (art. 63 del D.LGs. 276/03).Ad essi non si estendono i contratti collettivi dei lavoratori subordinati del medesimo settore di attività. L’appalto di servizi pubblici può essere espletato anche tramite personale con contratto a progetto (Consiglio di Stato n – 3 aprile 2006); con le nuove tipologie verosimilmente con lavoro accessorio.. In sostanza l’impresa può utilizzare lavoratori, con compensi non parificati e inferiori a quelli dei lavoratori subordinati. Questo non può essere motivo di esclusione dell’offerta. Il lavoro a progetto previsto con la legge Biagi va gradualmente a scomparire con il Job's Act . Forme di lavoro accessorio soggette a continue modifiche, es. recente abolizione dei Voucher, con reintroduzione con diversa formula.

134 Regolarità contributiva negli appalti pubblici – DURC
Introdotto dalla L. 266/2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. Aspetto particolarmente rilevante negli appalti di servizi alla persona. Obbligo ripreso nel Codice dei contratti (art. 80) tra i requisiti generali obbligatori per la partecipazione alle gare pubbliche Il Decreto Ministero del Lavoro n. 279 del 30/11/07 stabilisce che ai datori di lavoro è richiesto il possesso del DURC nell’ambito delle procedure d’appalto di opere, servizi o forniture. DURC (documento unico di regolarità contributiva) è rilasciato dall’INPS e dall’INAIL. Il documento attesta che l’impresa è in regola col versamento dei contributi previdenziali,assistenziali dei premi assicurativi, nonché accantonamenti e contributi dovuti in base al contratto di lavoro. Negli appalti pubblici deve essere richiesto dalla PA. Validità negli appalti di servizi di 120 gg. La presenza di uno scostamento “non grave” (pari al 5% o comunque inferiore a 100 Euro) fra somme dovute e somme versate non costituisce ostacolo all’emissione del documento per la partecipazione ad una gara d’appalto. Il Documento negativo per 2 volte consecutive determina la risoluzione del contratto su iniziativa del RUP. Col DL 69/13 si sancisce che la sua validità si estende a tutti i contratti in essere con l'operatore economico

135 Misure a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.
Intervento sostitutivo dell'ente in caso di inadempienza contributiva dell'azienda. Obbligo di rispetto dei CCNL e di zona Trattenuta sui pagamenti di importi corrispondenti alle quote di contributi non versati (DURC negativo). Il RUP dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali. Trattenuta dello 0,50% sull'importo progressivo delle prestazioni. Somma svincolata in sede di liquidazione finale previo verifica di conformità e DURC. Norma di complessa applicazione nei servizi a carattere continuativo. Intervento sostitutivo dell'ente in caso di inadempienza retributiva dell'azienda. Ritardi nel pagamento retribuzioni: il RUP invita l'azienda a provvedere entro 15 gg. L'ente paga direttamente le retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendone l'importo dalle somme dovute all'esecutore dei servizi. I pagamenti sono dimostrati da quietanze predisposte dal RUP e sottoscritte dagli interessati

136 Le vicissitudini del costo della manodopera.
Aspetto oggetto da sempre di grande attenzione da parte del legislatore per tutela lavoratori. Riferimenti: Obbligo rispetto contratti collettivi nazionali di lavoro per imprese; Costi orari per categoria e profilo professionale, a cura del Ministero del Lavoro come valori soglia. Atteggiamento “ondivago” del Legislatore sulla materia, infatti: L. 106/11 (estate 2011) inserito nel D.Lgs. 163/06 art. 81 (criteri per la selezione offerta migliore) -comma 3 bis Codice: Offerta migliore da determinarsi al netto di: Spese per adozione misure sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, Spese relative al costo del personale. Riferimento i minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

137 Offerta economica e costo del lavoro.
L. 214/11 a fine anno abrogava l'art. 81, comma 3 bis. Nell'offerta, nel confronto concorrenziale, va incluso anche il costo del lavoro, la sua incidenza resta disciplinata dalle altre norme del codice. Il D.L. 69/13 reintroduce il tema, aggiungendo all'art. 82 del codice (criterio del prezzo più basso) il comma 3 bis. Ai fini dell'aggiudicazione il prezzo deve essere determinato al netto delle spese relative al personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, comprendendo le voci retributive di secondo livello, dalle misure in materia di salute e sicurezza. Reintrodotto questo principio, inapplicabile sul piano pratico per gli appalti di forniture e servizi. L'appalto è un contratto centrato essenzialmente sul risultato, non tanto sulle modalità di realizzazione. Misura limitata al caso dell'affidamento col criterio del prezzo più basso. Art. 82 D.Lgs. 163/06 non direttamente applicabile ad appalti ex allegato II B.

138 Offerta economica e costo del lavoro.
Questione da anni oggetto di indirizzi variabili. Col D.LGs 56/17 variando il Codice, il legislatore torna sulla materia. Per OE: Obbligo di indicare nell'offerta economica in maniera distinta: il costo della manodopera, costi aziendali per la sicurezza. Confronto concorrenziale su prezzo offerto al netto oneri per la sicurezza. Per SA: Obbligo di indicare: In sede di programmazione dell'acquisizione: Costo della manodopera occorrente per la prestazione oggetto dell'appalto (art. 23. c.16). In sede di procedura di gara: post valutazione offerta tecnica ed economica: Valutazione congruità costi della manodopera dichiarati dall'OE in sede di offerta, prima di procedere all'aggiudicazione appalto.

139 Responsabile del procedimento: funzioni (art. 31 D.Lgs. 50/16)
La SA nomina il RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione. Nomina avviene negli atti di programmazione, o all'avvio di ogni singolo intervento. Diversità organi adottano tali atti. Il nominativo del RUP viene indicato nel bando o avviso di gara. Formula proposte ai fini della programmazione dei contratti. Cura in tutte le fasi i controlli e la coerenza sui livelli di prestazione, qualità, tempi di realizzazione programmi. Cura il corretto svolgimento delle procedure. Segnala eventuali disfunzioni. Fornisce dati ed elementi all'Amm.ne Verifica e vigila sul rispetto prescrizioni contrattuali. Propone il sistema di affidamento, Funge in sostanza da snodo fra l'amministrazione e la ditta aggiudicataria e mette in atto tutte le azioni di controllo sul contratto, oltre che curare le fasi che conducono al suo perfezionamento.

140 RUP. Funzioni- segue. Altre importanti funzioni del RUP:
Verifica rispetto da parte dell'esecutore il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; Autorizza le modifiche e le varianti contrattuali; Raccoglie, verifica e trasmette ad ANAC gli elementi relativi alle proprie competenze; Collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione Conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal DE; Predispone un piano di verifiche da sottoporre alla SA e presenta una relazione sull'operato esecutore e su verifiche effettuate. ANAC definisce una disciplina di maggior dettaglio sul RUP. Determina importo massimo fino al quale il RUP può coincidere con il DE.

141 RUP per servizi e forniture. Linee guida ANAC.
Nomina contestuale alla decisione di acquisizione. Ruolo può essere affidato ad un dipendente di ruolo dell'UO (di default al dirigente responsabile). Svolge compito con supporto dei dipendenti della SA (possibile una struttura stabile di supporto). Non deve trovarsi in conflitto di interessi. Deve essere in regola con obblighi formativi (tipico per appartenenti a ordini professionali). Nella fase di esecuzione, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle prestazioni, assicurando siano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge (salute e sicurezza dei luoghi di lavoro), nei tempi richiesti, garantendo la qualità dei servizi. Verifica la documentazione amministrativa. Alternativa: un seggio di gara ad hoc, o apposito ufficio o servizio interno. Verifica anomalia offerta, con supporto commissione giudicatrice negli appalti affidati con criterio OEPV.

142 RUP per servizi e forniture. Linee guida ANAC.
In generale il RUP soggetto in possesso di adeguata esperienza professionale. Previsti come requisiti: livelli di istruzione e esperienze minime, differenziate per importo contrattuale e per complessità prestazioni. Richiesto costante aggiornamento (formazione per i RUP nei piani delle PA). In particolare: Contratti valore < soglia comunitaria: Istruzione secondaria superiore tecnica quinquennale, esperienza almeno 5 anni in attività di affidamento appalti forniture e servizi; Contratti valore > soglia comunitaria: Laurea triennale, magistrale o specialistica, Esperienza almeno 5 anni in appalti di servizi e forniture, Possibile diploma scuola superiore con esperienza almeno 10 anni Contratti di particolare complessità: Titolo di studio in materie attinenti. La SA può richiedere ulteriori specifiche competenze. Dall'avvio del sistema di qualificazione delle SA, il RUP deve possedere inoltre la qualifica di Project Manager

143 Esecuzione del contratto.
L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP che controlla il livello delle prestazioni. Il RUP si avvale del DE. Contratti relativi a servizi sono soggetti a verifica di conformità, da avviare entro 15 gg. fine prestazioni, conclusa entro 30 gg. (max. 60 per prestazioni complesse). Per servizi a prestazioni continuative, possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione. Per contratti di valore < soglia comunitaria il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP. La verifica di conformità è propedeutica al rilascio del certificato di pagamento (da emettere entro 90 gg..). L'OE emette in base a questo la fattura per il corrispettivo. Per attività di controllo sui contratti pubblici le SA nominano tra i propri dipendenti da 1 a 3 componenti con apposita qualificazione. Per servizi di particolare importanza (individuati mediante decreto MIT, la SA può nominare un assistente al DE.

144 Esecuzione del contratto – segue.
Con Decreto del MIT Sono definiti: i casi in cui il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione; Modalità svolgimento verifica conformità finale e in corso d'opera, tempi, ruolo in merito del DE. Il Direttore dell'esecuzione provvede al cordinamento e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto. Per servizi e forniture di norma coincide con il RUP, salvo diversa scelta della SA (e salvo diverse indicazioni da Decreto MIT ). Il Decreto approva anche linee guida sulle modalità di effettuazione dell'attività di controllo. Rilascio del certificato di verifica di conformità – da controfirmare dall'esecutore per accettazione. Titolo per pagamento saldo finale prestazioni e svincolo cauzione definitiva Certificato di verifica conformità condizione per svincolo ritenute dello 0,50% a tutela lavoratori

145 Esecuzione del contratto – segue.
Penali per ritardi nelle prestazioni. Aggiunto art bis: penali commisurate ai giorni di ritardo e valore contratto. Variabili fra 0,3 e 1%o per giorno di ritardo. Max. 10% valore del contratto. Caso ritardo avvio prestazioni. Incentivi progettazione. Decreto correttivo del Codice prevede incentivi per appalti di servizi e forniture. Oggetto:attività di progettazione, direttore esecuzione, verifiche di conformità predisposizione e controllo procedure di gara,ecc.. Max. 2%. Apposito fondo previsto dalla SA

146 Il Direttore dell'Esecuzione nelle linee guida ANAC.
Il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il DE. Svolge attività di cordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. Impartisce all'impresa, mediante ordini di servizio disposizioni e istruzioni necessarie. Redige processi verbali e relazioni per il RUP; Da avvio all'esecuzione del contratto; Comunica al RUP le contestazioni insorte con la ditta e le riserve; Propone modifiche e varianti; Ordina sospensione per circostanze particolari; Accerta corrispondenza fra prestazioni e quanto richiesto dal capitolato; Rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni. Entro 5 gg. termine prestazioni conduce accertamenti, entro successivi 5 gg. rilascia certificato ultimazione. Collabora col RUP ai fini della verifica di conformità finale. Provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del contratto, con tenuta contabilità.

147 RUP e Direttore dell'Esecuzione.
Di norma le due figure coincidono. Con apposito atto sarà definito limite valore oltre al quale i ruoli non sono attribuili alla stessa persona. Negli appalti di servizi e forniture. In via transitoria ancora vigente il DPR 207/2010: Il DE è figura diversa dal RUP quando: Prestazioni di importo superiore a euro, Prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, Prestazioni che richiedono pluralità di competenze (es. servizi di ristorazione, pulizie, trasporto a supporto di strutture sanitarie). Incompatibilità RUP col ruolo di commissario della commissione giudicatrice. Divieto apparentemente attenuato dal primo Decreto correttivo del Codice.

148 Principali effetti della Direttiva ricorsi sugli appalti pubblici.
Direttiva CE 2007/66. Miglioramento efficacia procedure di ricorso in materia aggiudicazione appalti D.Lgs. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo. Il quadro delle norme ha seguenti obiettivi: Prevedere modalità, tempi, percorsi per garantire la facoltà alle imprese che si sentono danneggiate da una procedura di aggiudicazione di far valere le proprie ragioni, Ridurre la corsa delle stazioni appaltanti alla stipula del contratto aggiudicato illegittimamente, Sancito il prevalere dei principi di trasparenza negli affidamenti pubblici a quelli della speditezza (allungamento termini di conclusione della procedura) Principali elementi: Obblighi di comunicazione Termine sospensivo (Stand still) sostanziale e processuale Privazione effetti contratto in caso di gravi violazioni.

149 Obblighi di comunicazione
La SA informa i candidati delle decisioni riguardo all'aggiudicazione di un appalto, compreso caso di mancata aggiudicazione. La SA in particolare comunica d’ufficio a mezzo PEC, o altro mezzo equivalente. Entro 5 gg. : 1) l’aggiudicazione a: Aggiudicatario, 2° classificato, tutti i candidati ammessi, L’esclusione agli esclusi, con motivazione di non accettazione domanda (stessi termini), La decisione di non aggiudicare un appalto. La data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario Le comunicazioni vanno effettuate in maniera contemporanea. La comunicazione contiene indicazione data di scadenza del termine dilatorio. 2) l’avvenuta stipula del contratto 3) Comunicazione su richiesta degli offerenti, entro 15 gg. Vantaggi offerta selezionata; Svolgimento e andamento negoziazioni

150 “Stand still” sospensivo.
Finalità: concedere agli offerenti interessati un tempo sufficiente per esaminare la decisione di aggiudicazione dell’appalto e valutare l’opportunità di avviare una procedura di ricorso. Divieto generale di stipula del contratto durante tale termine. Istituto che si estende anche ai contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria Si estende ai servizi di cui allegato IX Il termine dilatorio minimo = 35 giorni dalla ultima comunicazione di aggiudicazione. Termine sospensivo non obbligatorio nei seguenti casi: A seguito bando o avviso di gara, o inoltro degli inviti, presentata o ammessa 1 sola offerta, e assenza di impugnazioni del bando o lettera d’invito. Appalto basato su accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione, acquisto effettuato mediante il mercato elettronico, affidamenti effettuati ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) e b) (affidamenti diretti per valori < Euro e affidamenti con procedura negoziata previa consultazione di min. 5 OE per valori < soglie comunitarie).

151 Avvio esecuzione del contratto.
Esecuzione può avvenire solo dopo che l'aggiudicazione è efficace e sono decorsi i termini dello “stand still” sospensivo senza che sia stato proposto ricorso. Il contratto va stipulato nei successivi 60 gg., in ogni caso non prima dei 35 previsti come termine dilatorio. Esecuzione in via d'urgenza prevista solo in caso di eventi imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo a persone o cose, ovvero per igiene e salute pubblica, ovvero patrimonio artistico, culturale o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno per l'interesse pubblico. L'esecuzione d'urgenza da diritto al solo rimborso spese per prestazioni effettuate su ordine del direttore dell'esecuzione. Contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa a cura della SA. Scrittura privata in caso di procedura negoziata. Per valori inferiori a Euro possibile contratto per corrispondenza commerciale.

152 Servizi allegato IX – Impostazione procedura di affidamento.
Necessità rispetto principi Trattati UE Procedura: Ad evidenza pubblica su bando, Mediante avviso di preinformazione, con successiva manifestazione di interesse da parte degli OE; Negoziata senza bando nei casi previsti art. 63 Codice, Procedura negoziata per importi inferiori a Euro ( € perr concessioni). Passaggi: Scelta procedura : aperta, ristretta, negoziata (ove esistano presupposti), Definizione struttura temporale: opzioni (rinnovo, proroga, ripetizione), Pubblicità del bando/avviso di preinformazione; Scelta Requisiti d’ammissione, Garanzie (cauzione provvisoria- definitiva), Criteri d’aggiudicazione e commissione giudicatrice, Termini presentazione offerte, Proposta di aggiudicazione. Verifica offerte anomale, Aggiudicazione.

153 Servizi allegato IX di importo > soglie comunitarie – Fasi procedura di affidamento.
Programmazione – Progettazione Approvazione atti di gara Pubblicazione bando/avviso di preinformazione. Invio lettera invito nei casi di cui art. 63), Ricevimento offerte entro termine fissato. – Ricevimento richieste di partecipazione alla gara se procedura ristretta o negoziata, manifestazione interesse in caso di avviso aperto, Seduta pubblica per apertura offerte; Esame offerta tecnica a cura commissione giudicatrice. Seduta pubblica di gara apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione, Verifica eventuale anomalia dell’offerta in contraddittorio con impresa Verifica requisiti di partecipazione OE primo classificato (e verifica costi manodopera); Aggiudicazione (Atto dell’amministrazione); Aggiudicazione diviene efficace (accertato possesso requisiti); Invio comunicazioni di avvenuta aggiudicazione Termine dilatorio (35 gg. – Stand still) No ricorsi - Stipula del contratto Ricorso – sospensione min. 20 giorni. Pronuncia positiva TAR – Stipula del contratto Ricorso con giudizio del TAR avverso la SA A) inefficacia del contratto – B) contratto efficace ma sanzioni alternative Esecuzione del contratto

154 Pareri di precontenzioso dell'ANAC. (art. 211)
ANAC su istanza di una o più delle parti esprime pareri relativamente alle questioni insorte durante la gara, previo contraddittorio. In caso la controparte acconsenta preventivamente, i pareri dell'Autorità divengono vincolanti. Parere impugnabile innanzi organi giustizia amministrativa. Il Decreto correttivo del Codice ridimensiona i poteri sanzionatori ANAC, attraverso la cancellazione del comma 2, che prevedeva: Irregolarità accertate: ANAC invita raccomandazione ad agire in autotutela entro 60 gg. Raccomandazione produce effetto sospensivo su procedura di gara. Sanzione amministrativa alla SA compresa tra 250 e Euro. Sanzione posta a carico del Dirigente Responsabile. La sanzione incide sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti.

155 ANAC. Ultime novità sul suo ruolo.
Dopo la cancellazione del comma 2, art operata col D.LGs. 56/2017, il potere di vigilanza dell'Autorità viene in parte ricostruito col DL 50/2017 (c.d. “Manovrina”) art. 52-ter. Aggiunta all'art. 211 del codice dei contratti. ANAC può agire in giudizio impugnando bandi e altri atti relativi a contratti se ritiene siano violate norme. Solo per contratti di rilevante impatto. Percorso: 1) ANAC emette parere in cui indica le presunte violazioni. 2) Se la SA appaltante non si conforma al parere, l'ANAC può presentare ricorso al giudice amministrativo. Tempi definiti da autorità, max. 60 gg. ANAC può con regolamento individuare i casi rispetto cui esercitare poteri attribuiti da nuova norma.

156 Funzioni di ANAC. Assai ampie e significative Funzioni principali:
Emanazione linee guida, bandi e contratti tipo, Vigilanza sui contratti, economicità esecuzione, sul divieto di affidare attraverso procedure non consentite, segnala al Governo irregolarità, formula proposte,ecc.. Gestisce sistema di qualificazione delle SA; Dispone ispezioni anche avvalendosi della G. di F. Trasmette alla Procura eventuali irregolarità accertate; Collabora con l'autorità Antitrust; Gestisce la banca dati dei contratti pubblici; Si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici; Gestisce il casellario informatico dei contratti; Può agire in giudizio per irregolarità non sanate dalle SA; Gestisce l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici; Elabora prezzi di riferimento per i servizi Cura l'elenco dei soggetti aggregatori.

157 Revisione prezzi negli appalti di servizi
Revisione prezzi. Art. 44, comma 4 L. 724/94 prevedeva che i contratti a esecuzione periodica e/o continuativa prevedano obbligatoriamente un meccanismo di revisione dei prezzi. Il nuovo Codice non riprende quanto contenuto all’art. 115 del D.Lgs. 163/06. Il D.Lgs. 50/16 fa riferimento a possibili clausole di revisione dei prezzi o di indicizzazione. Revisione doveva avvenire in relazione ad appositi elenchi, indici dei prezzi di beni e servizi pubblicati dall’ISTAT – tuttora assenti. L'intevallo di revisione può essere calibrato (es. Annuale per contratti di durata pluriennale). Interpretazioni più restrittive (del tipo ogni 6 mesi) paiono oggi meno condivisibili, specie in fasi di inflazione pressochè assente. Per servizi a prestazioni continuative di media o lunga durata pare assai opportuno prevedere meccanismi di revisione precisi. I servizi alla persona ad alto contenuto di manodopera vedono variazioni nel costo di prestazione legate specie ai costi del personale. Possono essere usati: Indice generale dei prezzi rilevato dall’ISTAT Indice di aumento delle retribuzioni del comparto Mix dei 2 precedenti Altri indicatori. Essenziale è inserire nel capitolato un indice chiaro e definito, specie se contratto di lunga durata.

158 Forme di affidamento: la concessione di servizi
CONCESSIONI DI SERVIZI Delineata nel Codice dei contratti art. 3 (Definizione) – art. 164 e seg. (Principi generali – Procedura – Esecuzioni). Contratto simile all’appalto dove però la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di sfruttare economicamente il servizio (tariffe a carico dell’utenza). Fatturato del concessionario costituito dalle tariffe degli utenti. Possibile aggiunta del riconoscimento di un prezzo (integrazione alle tariffe utenti) da parte del concedente quando venga imposto di praticare all’utenza tariffe inferiori al costo del servizio. L’ integrazione alle tariffe deve essere di importo predeterminato in sede di gara e non variabile a consuntivo. La concessione può essere considerata una forma di partenariato pubblico-privato. Contratto trilaterale fra Concedente (Comune), Concessionario (gestore servizio) Utente. Contratto avente assai più elevato contenuto di rischio per l'impresa prestatrice servizio. Affidamento con procedure concorrenziali ma semplificate in ragione della maggior rischiosità del contratto.

159 Le Concessioni -definizioni (art. 3 D.Lgs. 50/16)
Lett. uu): “Concessione di lavori” Lett. vv): “Concessione di servizi”: contratto a titolo oneroso, scritto, col quale si affida la gestione di servizi, riconoscendo unicamente il diritto di gestire il servizio, o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione; Lett. zz): “Rischio operativo”, rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda, dell'offerta o di entrambi trasferito all'OE. L'EO assume il rischio in condizioni operative normali, caso in cui, intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi per la gestione. Il rischio trasferito deve contemplare reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, con potenziali perdite non puramente nominali o trascurabili. Lett. Ccc) “Rischio di domanda”: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio , ovvero il rischio di mancanza di utenti e quindi di flussi di cassa.

160 La concessione di servizi nel D.Lgs. 50/2016.
Dedicata una parte specifica nel Codice. Procedure di aggiudicazione: si applican in generale le disposizioni realtive agli appalti. Livello soglia comunitaria assai più elevata Euro . La quota maggiore dei ricavi di gestione del concessionario proviene dai servizi resi al mercato . Il concessionario sopporta il c.d. “Rischio Operativo”. Le variazioni relative ai costi e ricavi devono incidere in modo significativo sul valore attuale degli investimenti e sui ricavi del concessionario. Valutazione preventiva dell'equilibrio economico- finanziario dell'operazione. Sempre predisposto un piano economico-finanziario. Accanto ai ricavi dall'utenza può essere previsto un contributo pubblico per mantenere l'equilibrio della concessione. Eventi non imputabili al concessionario che modificano l'equilibrio economico-finanziario può dar luogo alla revisione, con rideterminazione delle condizioni.

161 Il valore della concessione.
Valore della concessione = fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto, al netto di IVA. E' stimato dalla SA. Valore calcolato in sede di avvio procedura. Se in sede di aggiudicazione il valore è > oltre il 20% di quello stimato si fa riferimento al valore in sede di aggiudicazione. Valore tiene conto di: forme di opzione o di protrazione degli effetti della concessione, Tariffe utenti diverse da quelle riscosse per conto amm.ne, Sovvenzioni o altri vantaggi finanziari, Entrate da vendite di elementi dell'attivo, premi ,ecc.. Se ripartita in lotti il valore è pari alla somma dei lotti. Divieto di frazionamento o applicazione metodo di calcolo aventi il fine di escludere la concessione dall'osservanza norme del codice.

162 Le concessioni miste. Caso assai frequente (es. Concessione di servizi previa costruzione o ristrutturazione immobile da adibire alla gestione).. Contratto misto: contiene attività di diverso genere. Accanto ai servizi vi sono lavori o contemporanee differenti tipologie di servizi. Concessioni miste lavori e servizi: vengono aggiudicate secondo l'oggetto principale, Concessioni miste: servizi di varie tipologie. Comprendenti servizi sociali e/o dell'Allegato IX : oggetto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. Elemento determinante è il maggior valore economico delle diverse componenti. Stesso principio se la concessione contiene elementi di appalti nei settori ordinari o forniture.

163 Il “Rischio operativo”.
Quota maggiore dei ricavi di gestione proviene dalla vendita dei servizi al mercato (tariffe utenti). Rischio operativo: possibilità che in condizioni normali, variazioni ai costi e/o ricavi (es. variazioni domanda di servizio) incidano sull'equilibrio del piano economico/finanziario. Significatività delle variazioni: capaci di incidere sul valore attuale degli investimenti e dei costi e ricavi. Il concedente per equilibrio economico/finanziario può prevedere un prezzo, consistente in un contributo pubblico (in diversa forma, es diritto di godimento di beni), o cessione di immobili. I contributi pubblici non possono superare il 49% del valore dell'investimento complessivo (compresi oneri finanziari).

164 Procedure di aggiudicazione.
Si applicano alle procedure di aggiudicazione le norme contenute nelle parti I e II del Codice, per quanto compatibili, relative a: Principi generali, Esclusioni, Modalità e procedure di affidamento, Modalità di pubblicazione e redazione di bandi e avvisi, Requisiti generali e speciali, Motivi di esclusione, Criteri di aggiudicazione, Modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, Requisiti di qualificazione degli OE, Termini ricezione domande di partecipazione e offerte, Modalità di esecuzione. Servizi non economici di interesse generale non rientrano in questa parte del Codice.

165 Termini delle offerte. Principio generale: ragionevolezza.
Termine deve considerare la complessità del contratto e del progetto da presentare. Termini minimo ricezione domanda partecipazione o offerta: Minimo 30 gg.da pubblicazione bando; Se procedura in fasi successive, minimo 22 gg. Se richiesto sopralluogo termini minimi fissati per procedure gara d'appalto (interessato deve poter prendere visione tutte le informazioni necessarie). La SA può eccezionalmente variare l'ordine dei criteri di aggiudicazione ove riceva una offerta con soluzione innovativa ad elevate prestazioni funzionali. In tal caso informa tutti gli offerenti, consentendo presentazione offerte entro 22 gg. Se criteri pubblicati inizialmente, va rinnovato il bando di concessione, 30 gg. di tempo per presentazione nuove offerte.

166 Garanzie procedurali. Condizioni per aggiudicazione concessione (in base a criteri stabiliti da concedente): Offerta risponde ai requisiti minimi prescritti (caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali,ecc..); Offerente ottempera condizioni di partecipazione; Offerente non è escluso dalla partecipazione. Ente concedente può limitare numero di candidati o di offerenti ad un livello adeguato, in modo trasparente e in base a criteri oggettivi. Va garantita concorrenza. Va assicurata trasparenza e tracciabilità delle fasi del procedimento. Possibili negoziazioni con candidati e offerenti: non modificabili oggetto, criteri di aggiudicazione, requisiti minimi. Delicatezza passaggi.

167 La concessione di servizi nel D.Lgs. 50/16. Segue
Esigenza rispetto principio di trasparenza Preventiva determinazione criteri selezione offerta. Nel bando di gara viene descritto: oggetto della concessione, condizioni di partecipazione, indicazione del vincolo al rispetto del piano- economico finanziario, descrizione dei criteri di aggiudicazione. La Sa può limitare il numero di candidati o di offerenti in base a criteri oggettivi. Va mantenuta adeguata concorrenza. Possibile ricorso da parte del candidato interessato: A) avvalimento requisiti, per soddisfare requisiti di partecipazione, B) al subappalto per esecuzione parte dei lavori o servizi (secondo art. 174). Indicare in sede di offerta, Terna di nominativi di sub-appaltatori, ove non occorra particolare specializzazione e sia elevato il numero di possibili partner. Obbligo non valido per piccole-medie e micro imprese.

168 La durata delle concessioni.
Contratto che può avere durata lunga, superiore a quella degli appalti. La Direttiva UE 2004/23 ha inteso mettere vincoli su durate eccessive. Art. 168 D.Lgs. 50/16: durata è limitata. La durata deve essere indicata esplicitamente: commisurata al valore della concessione e complessità organizzativa dell'oggetto. Se prevista durata maggiore di 5 anni: durata non può superare il tempo necessario al recupero degli invistimenti iniziali e alla remunerazione del capitale. Valutare anche investimenti in corso di contratto. Opzioni di rinnovo, proroga: situazione analoga ai contratti di appalto. Conteggiare nel valore iniziale (principi di trasparenza e pubblicità).

169 Piano Economico-Finanziario.
Deve dimostrare la sostenibilità dell'operazione per il concessionario, consentendo una adeguata remuneratività. Predisposto dall'ente concedente. Modello libero. Può essere costituito da: a) Relazione illustrativa, b) 1 o più tavole economiche/finanziarie. Tiene conto dei diversi fattori, non soltanto quelli economici, che incidono sull'operazione.

170 Criteri di aggiudicazione delle concessioni.
Validi principi di cui art.30 per affidamento: economicità, efficacia, tempestività, correttezza. Nonchè altri principi di libera concorrenza, trasparenza,ecc.. L'ente concedente, in deroga all'art. 95, elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. La dicitura usata dall'art. 173 parrebbe rendere meno stringenti per le concessioni i vincoli su: Utilizzo criterio OEPV, Fissazione punteggi relativi a ciascun criterio di valutazione offerta, Suddivisione punteggio fra componente tecnica e componente economica, Indicazione puntuale costi manodopera.

171 Le Concessioni degli impianti sportivi.
ANAC – Delibera 1300 del 14/12/2016. Gli impianti sono beni patrimoniali indisponibili. Distinzione fondamentale fra: a) Impianti con rilevanza economica, b) Impianti privi di rilevanza economica. I primi sono quelli la cui gestione per localizzazione, tipologia di disciplina, ecc.. è remunerativa, quindi in grado di produrre reddito. Impianti privi di rilevanza economica sono quelli che non presentano tali caratteristiche ed occorre un assistenza economica dell'ente proprietario. Servizi alla collettività fuori da logica d'impresa vs. quelli appetibili per mercato. Da valutare caso per caso. Incidono costi, modalità gestionali, tariffe utenza, attività praticate,ecc...

172 Le Concessioni degli impianti sportivi.
Art. 164,c. 3 D.LGs. 50: i servizi non economici di interesse generale non sono regolati da questa parte del Codice (parte concessioni). Valutare presenza “Rischio Operativo”. Secondo il CPV il codice – Servizi gestione impianti sportivi. Ricompreso nell'allegato IX (Servizi sociali). In conclusione: Impianti a rilevanza economica: affidamento secondo le norme per le concessioni di servizi. Impianti privi di rilevanza economica: contratto di appalto. Affidamento secondo modello appalti servizi sociali. Ferme regole affidamenti infra soglia comunitaria. Non più applicabile art. 90, c.25 L 289/2002 su attività sportiva dilettantistica. Prevedeva possibile affidamento mediante convenzioni a tali soggetti (comprese ASD, Enti promozione sportiva,ecc..)

173 Modifica delle concessione durante periodo di efficacia.
Casi possibile modifica: 1) Modifiche espressamente previste, indipendentemente dal valore monetario; 2) Servizi supplementari resisi necessari, ove il cambio di concessionario sia impraticabile per motivi tecnici o economici (o grande aggravio costi per la SA); 3) Se si verificano entrambe queste condizioni: Modifica deriva da circostanze non prevedibili, Modifica non altera natura della concessione. 4)Nuovo concessionario sostituisce l'originario (es. ristrutturazioni societarie). 5) Se le modifiche non sono sostanziali. Cioè non alterano considerevolmente gli elementi del contratto. Sono sostanziali modifiche che: Alterano equilibrio economico-finanziario concessione; Estendono ambito di applicazione della concessione; Nuovo concessionario subentra (salvo casi di cui punto 4)) Introduce condizioni che avrebbero variato rosa dei candidati ammessi, offerta accettata, maggior partecipazione,ecc...

174 Modifica delle concessione durante periodo di efficacia -segue.
Nei casi 1), 2), 3) l'aumento di valore non può superare il 50% di quello iniziale, anche per modifiche successive. 6)Se la modifica, purchè non sostanziale, è al di sotto di entrambi seguenti limiti: La soglia di rilevanza comunitaria, Il 10% del valore iniziale. Se modifiche successive il valore tiene conto di tutte. Nel calcolo valori si considerano valori aggiornati in presenza di clausole di indicizzazione. Diversamente si valuta l'aggiornamento ISTAT. Per modifiche diverse occorre nuova procedura. In caso di modifiche alle concessioni di cui punti 2) e 3) la SA pubblica un avviso sulla GUCE. Titolari di concessioni di servizi pubblici in corso non affidate con procedure ad evidenza pubblica devono affidare quota di almeno 80% introducendo clausole sociali per la stabilità personale. Soggette concessioni valore > Euro. Obbligo da soddisfare entro 24 mesi.


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