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LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si rinvia alla normativa di riferimento
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Aggiornato alla L. n. 81 del 22 maggio 2017
L’ART. 409 DEL C.P.C. Aggiornato alla L. n. 81 del 22 maggio 2017
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ossia deve trattarsi di una prestazione non occasionale né istantanea.
CONTINUATIVA ossia deve trattarsi di una prestazione non occasionale né istantanea. Il punto 3) dell’art del C.P.C. ha esteso le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro a tutti i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. COORDINATA: la collaborazione è tale quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa PREVALENTEMENTE PERSONALE ossia, ai fini della realizzazione dell’obbligazione contrattuale, il requisito della personalità deve essere prevalente sugli altri fattori impiegati.
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Superamento del contratto a progetto
Il D. Lgs. n. 81/2015, di attuazione del Jobs Act, nell’ambito di un’ampia riforma delle tipologie contrattuali, ha abrogato, all’art. 52, le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 (che continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015). Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile.
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Ne discende che a seguito del D. Lgs. n
Ne discende che a seguito del D. Lgs. n. 81/2015, le collaborazioni coordinate e continuative possono sì essere stipulate, ma solo ex art. 409 C.P.C., senza dover essere ricondotte allo schema del lavoro a progetto.
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LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE
Aggiornato al D. Lgs. n. 75 del e alla L. n. 205 del 27 dicembre 2017
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Ex comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015:
a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
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La disposizione del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n
La disposizione del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015 non trova applicazione con riferimento:
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a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
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b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
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c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
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d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative;
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d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
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Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del D. Lgs. n. 276 del 2003, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. La disposizione di cui al comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
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