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CONVEGNO CONTINUITÀ AZIENDALE GIOVEDI’ 22 marzo 2018

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Presentazione sul tema: "CONVEGNO CONTINUITÀ AZIENDALE GIOVEDI’ 22 marzo 2018"— Transcript della presentazione:

1 CONVEGNO CONTINUITÀ AZIENDALE GIOVEDI’ 22 marzo 2018 IL PRINCIPIO DI REVISIONE ISA ITALIA N RELATORE: Dott. Alberto Ori

2 INDICE Premessa Normativa e principi contabili di riferimento
La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione: Principio di Revisione n. 570 Riferimenti pratici

3 1. PREMESSA

4 PREMESSA Il principio della continuità aziendale è un presupposto fondamentale nella redazione del bilancio d’esercizio, in base al quale l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né intenzione né necessità di metterla in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e fare fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.

5 PREMESSA Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione, tenendo presente che la responsabilità primaria di verifica dell’esistenza della continuità aziendale è degli amministratori. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 tratta della responsabilità del revisore relativamente alla comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione. Tale principio prevede che, quando esso viene applicato, gli aspetti relativi alla continuità aziendale possono essere identificati come aspetti chiave della revisione e spiega che un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento è, per sua natura, un aspetto chiave della revisione.

6 2. NORMATIVA E PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO
Codice Civile articolo 2423-bis OIC 1, 11 e 5 IAS 1 Documento congiunto Banca d’Italia/ Consob/Isvap (ora Ivass) del 6 febbraio 2009

7 Normativa e principi di riferimento
Art bis del Codice Civile «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività». La valutazione del postulato della continuità aziendale è sempre stato un aspetto delicato, ma lo è ancora di più in tempi di crisi, per tutte le tipologie di imprese. Si tratta di uno dei principi fondamentali che regge la redazione del bilancio, esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile. Pertanto l’appropriatezza dell’utilizzo di tale postulato, influisce sulla valutazione e sulla classificazione di tutte le poste del bilancio.

8 Normativa e principi di riferimento
Art bis del Codice Civile Nel caso in cui, infatti, le prospettive future non consentissero di utilizzare il presupposto della continuità aziendale, risulterebbe evidente che le valutazioni fino a quel momento utilizzate, per esprimere i valori di bilancio, potrebbero non essere più adeguate a “rappresentare in modo veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Per esempio: Gli impianti di un’azienda produttiva in ipotesi di continuità aziendale sono valutati considerando la vita utile e la recuperabilità mediante l’uso, mentre in ipotesi di liquidazione, sono valutati considerando il valore di realizzo; le rimanenze di magazzino il cui valore, in una situazione di continuità aziendale è determinato come «il minore fra costo e prezzo di mercato» dei beni in giacenza , mentre in una fase di liquidazione o di discontinuità, il criterio di valutazione sarebbe solo il «valore di realizzo».

9 Normativa e principi di riferimento
Art bis del Codice Civile A volte tale principio fondamentale è considerato un «presupposto indiscusso» e non si pone l’attenzione circa la sua appropriatezza. La sua valutazione non sempre è agevole e comporta un’analisi approfondita di tanti aspetti, quantitativi e qualitativi, la cui analisi e valutazione diverge da caso a caso ed è soggettiva di ciascun professionista, in base anche alla sua esperienza professionale e al grado di accettazione del rischio. Soprattutto in tempi di crisi economica, il presupposto della continuità aziendale deve essere sempre valutato attentamente per ogni tipologia di impresa.

10 Evoluzione dello stato di crisi
Stadio della crisi Elementi/azione Valutazione Incubazione (fase ordinaria e fisiologica di declino) Si manifestano iniziali fenomeni di inefficienza. Idonea verifica mantenimento presupposto continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570. Azioni organo di vigilanza: Monitoraggio, analisi dinamica con Norma 11 PCCS del CNDCEC. Gravità/evoluzione rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan). Maturazione (fase straordinaria di declino, fisiologica) Si cominciano ad intaccare le risorse aziendali (la cassa, il patrimonio). Alert interno Monitoraggio, analisi dinamica con Norma 11 PCCS del CNDCEC, valutazione congiunta con la direzione aziendale. Progressivi segnali all’esterno in ottica backwardlooking (lettura dei dati consuntivi, info bilancio). Gravità/evoluzione rilevabile internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan, cash-flow prospettici).

11 Evoluzione dello stato di crisi
Crisi conclamata (fase straordinaria, reversibile) Si osservano gravi squilibri finanziari, ripercussioni sulla fiducia degli stakeholder. Coincide con questa fase anche la difficoltà finanziaria conclamata. Idonea verifica mantenimento presupposto continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570. Azioni organo di vigilanza: Monitoraggio, analisi dinamica con Norma 11 PCCS del CNDCEC, valutazioni critiche delle azioni progettate dalla direzione. Rilevabile internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan, impairment test). La valutazione affidabile da parte di terzi richiede potere accedere a informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa (la qualità dell’info è decisiva). Impostazione dei piani d’intervento da parte della direzione, valutazione critica da parte degli organi di vigilanza. Insolvenza reversibile (fase straordinaria) Idonea verifica mantenimento presupposto continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570 con adozione strumento previsto dall’ordinamento per superamento crisi e recupero continuità aziendale. Monitoraggio, analisi dinamica con Norma 11 PCCS del CNDCEC, Valutare Ricorso a istituti di composizione Rilevabile lo stato d’insolvenza con valutazioni di dettaglio sul bilancio ma con approfondimenti su dati aggiornati e prospettico economico, finanziari e patrimoniali. La valutazione da parte di terzi della reversibilità dell’insolvenza richiede l’accesso a informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa che, invece, sono accessibili agli organi di vigilanza. Intervento di professionalità specialistiche esterne.

12 Evoluzione dello stato di crisi
Insolvenza conclamata (irreversibile) Ricorso a istituti di composizione, liquidazione giudiziale, cui si giunge in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nelle precedenti fasi. Rilevabile lo stato d’insolvenza con valutazioni su dati di bilancio per evidenza degli squilibri. La manifestazione esteriore dell’inadempimento delle obbligazioni sono evidenti e rilevabili anche dai terzi. Riferimento pratico Quaderno nr. 71 O.D.C.E.C. Milano: Sistemi di allerta interna. Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societario.

13 Normativa e principi di riferimento
Organismo Italiano Contabilità n. 1 Viene qui introdotto il principio di «funzionalità economica» mettendo in evidenza come questo concetto sia, quindi, un postulato della stessa rilevanza gerarchica del postulato della «prudenza» e della «continuità aziendale», rimandando, poi, per gli approfondimenti al OIC n.11 «Bilancio d’esercizio - Finalità e postulati», che richiama la finalità primaria del bilancio che è quella di essere redatto con chiarezza e di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

14 Normativa e principi di riferimento
Organismo Italiano Contabilità n. 5 Al capitolo 7 viene introdotto il concetto di «going concern» ossia l’azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. Viene analizzato il venir meno di questo postulato, che si verifica sicuramente alla data del passaggio dalla gestione degli amministratori a quella dei liquidatori a meno che l’assemblea dei soci non abbia optato per l’“esercizio provvisorio dell’impresa”. La cessazione dell’attività produttiva comporta l’abbandono dei criteri di iscrizione e valutazione “di funzionamento” e l’adozione dei “criteri di liquidazione”.

15 Normativa e principi di riferimento
Organismo Italiano Contabilità n. 5 Due casistiche che impattano sulla continuità aziendale di cui tener conto: se e con quali modalità si debba tener conto dello stato di liquidazione nella redazione del bilancio del precedente esercizio, quando l’inizio della liquidazione è vicino alla data di chiusura dell’esercizio; se, in ipotesi del venir meno della validità del postulato del going concern nel corso dell’esercizio, si possano abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione nella redazione del bilancio (o, prima ancora, di eventuali bilanci infrannuali, come ad esempio la situazione patrimoniale ex artt e 2447) a prescindere dalla formale messa in liquidazione della società.

16 Normativa e principi di riferimento
Organismo Italiano Contabilità n. 5 L’abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d’esercizio ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui l’azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell’attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo. Il Principio contabile internazionale IAS 10 “Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio”, precisa che “l’entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un’azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l’entità in liquidazione o di cessare l’attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò”.

17 Normativa e principi di riferimento
Organismo Italiano Contabilità n. 5 Prima della data di inizio della gestione di liquidazione e della cessazione dell’attività dell’impresa non è possibile abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione, non essendosi ancora verificata quella profonda trasformazione economica, quel mutamento di destinazione del patrimonio dell’impresa che è stato ripetutamente richiamato nei capitoli precedenti. Gli amministratori, però, nella redazione del bilancio del precedente esercizio, pur utilizzando i “criteri di funzionamento”, terranno conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività.

18 Normativa e principi di riferimento
Organismo Italiano Contabilità n. 5 Occorre distinguere due distinte ipotesi: che in conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all’impresa si produca una cessazione pressoché immediata dell’attività produttiva; Criteri di liquidazione che l’evento in questione (es. impresa da tempo in difficoltà finanziarie, alla quale vengono revocati gli affidamenti) consenta pur sempre uno svolgimento ridotto dell’attività per qualche mese e l’avvio di una normale procedura liquidatoria. Criteri di funzionamento

19 Normativa e principi di riferimento
IAS n. 1 Paragrafo 15 «i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato d’esercizio e i flussi finanziari di una impresa»; Paragrafi 25 e 26: “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.

20 Normativa e principi di riferimento
Documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap (ora Ivass) del 6 febbraio 2009 In tema di sensibilizzazione in merito alle responsabilità relative all’analisi del presupposto della continuità aziendale e ai conseguenti obblighi informativi, un ruolo importante è stato ricoperto da questo documento che, sebbene indirizzato unicamente alle società soggette alla vigilanza di tali autorità, ha fornito una buona base di riferimento anche alle altre imprese e ai loro revisori. Tale documento, che non ha carattere prescrittivo ma unicamente interpretativo, ha posto l’enfasi su determinati passaggi dei principi contabili internazionali (principalmente Ias 1), sottolineando la necessità di esplicitare, nell’informativa di bilancio, la presenza di eventuali incertezze e dei conseguenti dubbi significativi inerenti il presupposto della continuità aziendale.

21 Normativa e principi di riferimento
Con riferimento a tale informativa, gli amministratori possono trovarsi davanti a tre possibili scenari: Ragionevole aspettativa che la società continuerà ad operare come un’impresa funzionante in un futuro prevedibile e conseguente predisposizione del bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale: esse andranno esplicitate nella Relazione sulla gestione tra i “Rischi e incertezze” (esempio: società che fa fronte nell’operatività quotidiana a scoperto di conto corrente, la cui scadenza è prevista nell’esercizio successivo ma non ravvisa criticità relativamente al rinnovo, anche sulla base di un processo di discussione avviato con gli istituti di credito)

22 Normativa e principi di riferimento
Identificazione di fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma si considera comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio. In tal caso, la nota integrativa dovrà indicare esplicitamente l’esistenza, l’origine e la natura delle significative incertezze che possono comportare dubbi significativi sulla continuità aziendale, argomentando anche la scelta di redigere il bilancio in base al presupposto della continuità aziendale. Nell’informativa andranno anche indicate le iniziative che la società ha assunto o sta assumendo per fronteggiare gli effetti di tali incertezze e gli elementi alla base della ragionevolezza di tali soluzioni. (esempio: società che ha riportato perdite d’esercizio significative e situazione finanziaria tesa e che, per far fronte all’incertezza derivante dai flussi finanziari futuri, ha iniziato una vendita di asset tuttora in fase di trattativa, in assenza della quale dovrà ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario, per il quale non vi è ancora un impegno irrevocabile; secondo gli amministratori, sebbene l’insieme di tutte le circostanze generi una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale, la società ha adeguate risorse per proseguire la propria esistenza operativa in un prevedibile futuro.)

23 Normativa e principi di riferimento
Improbabilità che la società continui la propria esistenza operativa in futuro e non si ritiene appropriato redigere il bilancio in base al presupposto della continuità aziendale: in tal caso, si rende necessario descrivere con chiarezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale. (esempio: la situazione è talmente critica che si sta valutando la presentazione di una domanda di concordato).

24 3. IL PRINCIPO DI REVISIONE ISA n. 570: «LA CONTINUITÀ AZIENDALE»
Responsabilità della valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Responsabilità del revisore Obiettivi Regole: procedure di valutazione del rischio e attività correlate L’apprezzamento del revisore della valutazione della direzione Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze Conclusioni del revisore Adeguatezza dell’informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ed esiste un'incertezza significativa Implicazioni per la relazione di revisione Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance Ritardo significativo nella redazione del bilancio Esempi

25 Responsabilità della valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento La redazione del bilancio richiede alla direzione la valutazione della capacità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Fattori che influenzano la capacità di valutare la continuità aziendale: il grado di incertezza associato all’esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più l’evento, la circostanza ovvero l’esito si collocano in un futuro lontano;

26 Responsabilità della valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento le dimensioni e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all’influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l’esito di eventi o circostanze; qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione.

27 Responsabilità del revisore
Le responsabilità del revisore sono: acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo; concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

28 Responsabilità del revisore
Tuttavia, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, gli effetti potenziali dei limiti intrinseci della capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per gli eventi o le circostanze futuri che possono comportare che un’impresa cessi di operare come un’entità in funzionamento. Il revisore non è in grado di prevedere tali eventi o circostanze futuri. Pertanto l’assenza di riferimenti, all’interno della relazione di revisione, ad un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento non può essere intesa come una garanzia di tale capacità.

29 Obiettivi Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:
acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo; concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento; formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio.

30 REGOLE Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità. Egli deve stabilire se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento: se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se quest’ultima abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze;

31 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
se non è ancora stata effettuata, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se esistano eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Le procedure per la valutazione del rischio aiutano il revisore a stabilire se è probabile che l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale sia una problematica importante e quale sia il suo impatto sulla pianificazione del lavoro di revisione. Tali procedure consentono altresì di confrontarsi con la direzione in modo più tempestivo e di discutere i piani predisposti da quest’ultima, nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa.

32 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Essi rappresentano la sintesi delle principali cause di dissesto delle imprese e si dividono in: Indicatori finanziari Indicatori gestionali Indicatori derivanti da anomalie erariali Altri indicatori

33 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Indicatori finanziari: situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; principali indici economico-finanziari negativi; consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;

34 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi; incapacità di pagare i debiti alla scadenza; incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

35 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Indicatori gestionali intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività; perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione; perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; difficoltà con il personale; scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti; comparsa di concorrenti di grande successo.

36 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Indicatori derivanti da anomalie erariali Mancato pagamento di imposte dirette, indirette e ritenute d’acconto per oltre un semestre; Mancato pagamento di contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori per lavoratori dipendenti per oltre un semestre.

37 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Altri indicatori capitale ridotto al di sotto dei limiti legali; procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte; modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa; eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti. Riferimento pratico Early warning model O.D.C.E.C. Milano (excel) Allegato 1 CNDCEC estratto da «Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia»

38 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Fattori attenuanti la rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori: Fattori finanziari Possibilità di aumentare il capitale sociale; Capacità di ottenere finanziamenti tramite operazioni di leasing factoring od altri finanziamenti; Possibilità di cedere attività non strategiche o di rinviare l’acquisto di nuove attività; Possibilità di ristrutturare l’indebitamento o di dilazionare il rimborso dei finanziamenti. Fattori Gestionali Struttura di costi fissi non preponderante rispetto ai costi variabili tali da consentire di aumentare la marginalità dei prodotti; Capacità di innovazione dei propri prodotti a favore della marginalità degli stessi (tecnica, commerciali o di marketing); Possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi clienti strategici, fare aggregazioni sottoscrivere contratti di forniture vantaggiosi.

39 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Tali indicatori aiutano a comprendere quali siano i segnali del possibile venire meno del going concern. Importante è anche saper dominare la materia dell'analisi di bilancio, sia per poter analizzare al meglio le valutazioni degli amministratori sia per poter sviluppare autonome valutazioni ed analisi in caso di necessità, come da ISA n. 570.

40 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Grande rilievo assunto dall’analisi dei flussi finanziari – per chi gestisce così come per chi controlla – tramite il principio contabile n. 10 dell'Oic, specificamente dedicato al rendiconto finanziario. Principio che non si è limitato a dare autonomo spazio al tema del rendiconto finanziario ma ha innovato: rafforzando la rilevanza a regime del monitoraggio della componente finanziaria, con la raccomandazione della redazione del rendiconto finanziario; modificando tout court la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto finanziario, ora rappresentata dalle disponibilità liquide e non più da quella del capitale circolante netto; introducendo una serie di connesse specificazioni e indicazioni sulla nozione di flussi finanziari suddivisi, nel calcolo dell'incremento/decremento di periodo delle disponibilità liquide, in flussi della gestione reddituale, dell'attività di investimento e dell'attività di finanziamento.

41 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Ambiti di profilo finanziario da prendere in considerazione: la verifica degli affidamenti bancari con informativa su tassi attivi e passivi ed eventuali garanzie; la verifica su mutui e finanziamenti a lungo e a breve termine con relative scadenze; la verifica sui contratti di leasing in essere con relative scadenze; l’analisi sui crediti verso clienti e debiti, monitorando i relativi giorni di incasso e pagamento.

42 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
In tale contesto è estremamente efficace un’analisi condotta per indici in base alle informazioni ottenute dal bilancio periodico fornito dalla società, quali: capitale circolante netto (ccn). margine di struttura primario (differenza fra capitale proprio e attività immobilizzate). incidenza dell’indebitamento sul fatturato e incidenza del patrimonio netto sul totale attivo e sul monte debiti. risultati della situazione economica infrannuale.

43 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Posizione Finanziaria Netta/Ebitda Questo indice verifica se il risultato reddituale si è trasformato in risultato finanziario: valori eccessivamente alti possono indicare problemi qualora sia manifesta una situazione di scarsa liquidità. Solitamente la soglia di attenzione è un rapporto pari a circa 3/4 volte: se la Pfn è superiore a 3 volte l’Ebidta la struttura finanziaria della società potrebbe essere caratterizzata da un indebitamento eccessivo. Ebitda (Mol)/Valore della produzione Questo indice misura la performance operativa dell’azienda al lordo degli ammortamenti. Un rapporto crescente indicherà un aumento della redditività lorda e una diminuzione dell’incidenza dei costi operativi. Roe = Risultato netto / [(Patrimonio netto inizio periodo + Patrimonio netto fine periodo)/2] Il Roe è rappresentativo della redditività del capitale proprio. Per interpretare questo valore può essere utile confrontare il Roe con un tasso ottenuto dalla somma tra: › tasso di remunerazione dei titoli di stato privi di rischio; › tasso di componente di rischio. Roi = Risultato operativo / (Patrimonio netto + obbligazioni + debiti v/banche, v/soci per finanziamenti e v/altri finanziatori + debiti verso fornitori di beni e servizi) La redditività degli investimenti misura l’efficienza dell’attività operativa dell’impresa. Il valore dell’indice dovrebbe essere il più alto possibile.

44 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Costo del debito (Rod) = Oneri finanziari/Debiti v/banche a breve e m.l. termine Questo indice esprime il costo medio dei debiti finanziari. Se il Roi è maggiore del Rod si ha un effetto leva finanziaria positivo; se il Roi è uguale al Rod l’effetto della leva finanziaria è nullo, se il Roi è minore del Rod l’effetto della leva finanziaria è negativo. Indice di liquidità primaria (quick test ratio) = (Attivo a breve – rimanenze) / (Debiti a breve) Questo indice misura la capacità dell’azienda di estinguere i debiti entro i 12 mesi tramite la conversione in liquidità di poste a breve (cassa, conti correnti bancari e crediti commerciali esigibili entro 12 mesi) senza le rimanenze di magazzino, che potrebbero avere difficoltà a trasformarsi in liquidità. Al diminuire dell’indice cresce il rischio di tensioni finanziarie nel breve periodo. L’indice di liquidità dovrebbe essere uguale ad 1. In particolare, se compreso tra 1 e 0,70 la situazione può ritenersi non preoccupante; tra 0,70 e 0,50 la situazione va monitorata mentre, per valori inferiori a 0,50 la situazione presenta potenziali elementi di criticità. Se invece fosse maggiore di 2, potrebbero verificarsi problemi di eccessiva liquidità. Indice di indebitamento (leverage) = Debiti finanziari / (Patrimonio netto) Questo indice deve attestarsi su valori più bassi possibile: tanto più è basso l’indice di indebitamento, tanto più l’azienda è ben capitalizzata. Laddove l’indice superi valori pari a 2 si possono presentare situazioni da monitorare.

45 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Per quanto riguarda le procedure di verifica della liquidità i dati essenziali per queste analisi sono i seguenti: in primo luogo per analizzare l’andamento della liquidità nel periodo trascorso: i saldi bancari (e di cassa) positivi, i saldi bancari negativi (cc e anticipi sbf) e gli affidamenti bancari (cc e sbf). in secondo luogo per determinare la liquidità futura si parte dal saldo liquido attuale e si aggiungono entrate e uscite future (nell’arco temporale prescelto), come determinabili. Un’amministrazione efficiente deve poter disporre di una stima delle entrate e uscite future. I controlli sono volti a comprendere se la gestione sociale assorbe o genera cassa. In particolare è importante comprendere se la cassa aziendale presenta un trend in miglioramento o in peggioramento nel tempo e appurare se la società ha in essere strumenti di controllo di tale andamento e di analisi delle motivazioni e se inoltre la società è in grado di prevedere la liquidità futura almeno su un breve periodo temporale.

46 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Oltre alle verifiche sui flussi, indici finanziari e liquidità, è importante verificare la qualità dei dati contabili dell’impresa, ad esempio: vanno percepiti come segnali d'attenzione l'incremento dei costi capitalizzati (soprattutto tra le immobilizzazioni immateriali), l'aumento delle rimanenze a parità di volume d'affari, il valore delle partecipazioni sensibilmente più alto rispetto alla corrispondente quota parte di patrimonio netto contabile della partecipata, i valori e gli indici che sintetizzano i rapporti tra le dinamiche patrimoniali ed economiche, esaminandoli almeno per gli ultimi tre esercizi. La dinamica patrimoniale va approfondita esaminando la liquidità e la solidità dell'impresa.

47 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Valutazione della liquidità tramite gli elementi seguenti: Gli equilibri a breve, tramite il margine di tesoreria e il capitale circolante netto. Il primo rappresenta la capacità di fronteggiare le passività di breve periodo con le attività correnti; il capitale circolante netto aggiunge al margine di tesoreria anche le rimanenze (un valore negativo del capitale circolante netto significa che neanche con la cessione delle rimanenze l'impresa è in grado di onorare i debiti a breve). Il principio di revisione 570 indica proprio la presenza di un valore negativo del capitale circolante netto quale indicatore di allarme per gli organi di controllo ai fini della continuità aziendale; Il ciclo commerciale, tramite le politiche di incasso dei crediti e sui pagamenti dei debiti. Se i tempi di incasso sono più brevi rispetto a quelli di pagamento l'impresa è efficiente visto che si crea liquidità per assolvere agli impegni.

48 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Valutazione della composizione delle fonti e della correlazione tra fonti e impieghi: L'analisi della solidità. L'azienda in sofferenza vede compromettersi l'equilibrio in virtù del quale gli impieghi correnti andrebbero finanziati con fonti correnti e impieghi non correnti con fonti non correnti. Il ricorso all'indebitamento esterno è dato da monitorare con attenzione poiché, fino a quando i ricavi crescono di più degli oneri finanziari, rappresenta una risorsa determinante per la crescita delle potenzialità aziendale. Valutazione della capacità di creare reddito sufficiente: L'analisi della dinamica economica e della redditività aziendale. Generare un reddito sufficiente a coprire i costi, remunerando per il residuo il capitale investito ad un tasso adeguato al rischio operativo. Nella prospettiva economica l'analisi di bilancio si propone di verificare se la gestione caratteristica è in equilibrio tra risultato economico e investimenti.

49 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Rischio di frode Nelle situazioni in cui si pone la questione circa la valutazione del presupposto della continuità aziendale, è spesso opportuno aumentare il livello di attenzione rispetto al rischio di frode in bilancio (principio di revisione n. 240). Solitamente, in questi casi, le aree maggiormente a rischio riguardano: Iscrizione di ricavi gonfiati o non iscrizione di rettifiche di ricavi di competenza (note accredito, sconti, ecc…); Presenza di costi nascosti ma di competenza; Capitalizzazioni non corrette; Mancate svalutazioni o accantonamenti; Cambiamenti di stime o di principi adottati; Iscrizione di incassi anticipati (esempio: Ri.Ba.); Contenziosi o richieste di terzi non valutati adeguatamente; Presenza contratti derivati non di copertura o rinnovo degli stessi; Informativa carente o generica (rischi, covenants, garanzie); Autenticità documentazione prodotta.

50 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori Le dimensioni di un’impresa possono influire sulla sua capacità di resistere a condizioni avverse. Le imprese di dimensioni minori possono essere in grado di reagire rapidamente in modo da sfruttare le opportunità ma possono mancare di fondi per sostenere le attività. Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l’impresa, così come la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, di una figura chiave nell’ambito del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la propria attività garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto.

51 Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
Per tutta la durata della revisione, il revisore deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 richiede al revisore di riconsiderare la propria valutazione del rischio e quindi di modificare le procedure di revisione conseguenti in precedenza pianificate qualora, nel corso della revisione, siano acquisiti ulteriori elementi probativi che influiscono sulla sua valutazione del rischio. Se vengono individuati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento dopo che il revisore ha effettuato la valutazione del rischio, può essere necessario che egli riconsideri la propria valutazione del rischio di errori significativi.

52 L’apprezzamento del revisore della valutazione della direzione
Valutazione e analisi di supporto effettuate dalla direzione e relativa valutazione del revisore Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. La valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento rappresenta un punto fondamentale della considerazione del revisore sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione. Non è responsabilità del revisore porre rimedio alla mancanza di analisi da parte della direzione in merito!!!

53 L’apprezzamento del revisore della valutazione della direzione
In alcune circostanze, peraltro, la mancanza di un’analisi dettagliata della direzione a supporto della propria valutazione può non impedire al revisore di concludere se l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione sia appropriato alle circostanze. Per esempio, quando l’impresa ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza il supporto di analisi dettagliate. In tal caso, il revisore può valutare l’appropriatezza della valutazione della direzione senza svolgere procedure dettagliate di valutazione purché le altre procedure adottate siano sufficienti per consentirgli di concludere se l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione, nella redazione del bilancio, sia appropriato alle circostanze.

54 L’apprezzamento del revisore della valutazione della direzione
Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori In molti casi, la direzione delle imprese di dimensioni minori può non aver predisposto una valutazione dettagliata in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento ma può invece contare su una profonda conoscenza dell’attività aziendale e sulle prospettive future attese. Per le imprese di dimensioni minori può risultare appropriato discutere con la direzione sui finanziamenti dell’impresa a medio e lungo termine, sempre che le assunzioni della direzione siano supportate da elementi documentali sufficienti e non siano incoerenti con la comprensione dell’impresa da parte del revisore.

55 L’apprezzamento del revisore della valutazione della direzione
Pertanto, la regola che impone al revisore di richiedere alla direzione di estendere la propria valutazione può, ad esempio, realizzarsi mediante una discussione, un’indagine o un’ispezione della documentazione di supporto, ad esempio ordini ricevuti per forniture future, valutati in relazione alla loro fattibilità o comprovati in altro modo. Un sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori è spesso importante ai fini della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento per le imprese di dimensioni minori. Qualora un’impresa di dimensioni minori sia finanziata in ampia misura da un prestito del proprietario-amministratore, può risultare importante che tali risorse non vengano meno.

56 L’apprezzamento del revisore della valutazione della direzione
Esempio: la continuità di un’impresa di dimensioni minori che versi in difficoltà finanziarie può dipendere dall’eventualità che un prestito del proprietario-amministratore sia subordinato rispetto a quelli ricevuti da una banca o da altri creditori, ovvero che egli ottenga un prestito a favore dell’impresa fornendo i propri beni personali a garanzia. In tali circostanze il revisore può acquisire appropriati elementi probativi documentali sulla subordinazione del prestito del proprietario-amministratore o sulla garanzia. Quando un’impresa dipende dal sostegno aggiuntivo del proprietario-amministratore, il revisore può valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previsti dall’accordo di sostegno. Inoltre, il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario-amministratore.

57 L’apprezzamento del revisore della valutazione della direzione
Nell’apprezzare la valutazione della direzione in merito alla continuità, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell’effettuare la propria valutazione. Se la valutazione della direzione in merito alla continuità copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data.

58 Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione
Il revisore deve indagare presso la direzione circa gli eventi o le circostanze, di cui questa sia a conoscenza, successivi al periodo considerato nella valutazione, che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Il revisore presta la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o di circostanze che si verificheranno nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione che possano mettere in discussione l’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Poiché il grado di incertezza relativo all’esito di un evento o di una circostanza aumenta quanto più l’evento o la circostanza si riferiscono ad un futuro lontano, nel considerare tali eventi o circostanze è necessario che gli indizi relativi alla problematica della continuità aziendale risultino significativi prima che il revisore consideri se intraprendere ulteriori azioni.

59 Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione
Se vengono individuati tali eventi o circostanze, il revisore può avere necessità di richiedere alla direzione di valutare la potenziale rilevanza dell’evento o della circostanza sulla propria valutazione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In tali circostanze si applicano le procedure di cui parleremo in seguito. Il revisore non ha la responsabilità di svolgere altre procedure di revisione, oltre alle indagini presso la direzione, per individuare eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione, che, non può essere inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

60 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
Le procedure aggiuntive, come abbiamo detto, si attivano nel momento in cui sono identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

61 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze

62 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità dell’impresa, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un'incertezza significativa relativa a tali eventi o circostanze mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono includere: la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto;

63 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, della misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze; La valutazione dei piani d’azione futuri della direzione può comprendere indagini presso la direzione riguardo tali piani inclusi, ad esempio, quelli riguardanti l’alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale.

64 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
ove l’impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa e l’analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l’esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione dei piani d’azione futuri della direzione: la valutazione dell’attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la previsione dei flussi di cassa; lo stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente supportate;

65 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
Oltre alle procedure di cui sopra, il revisore può mettere a confronto: le previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti più recenti con i risultati storici; le previsioni economico-finanziarie per il periodo amministrativo in corso con i risultati ottenuti fino al momento della verifica. Quando le assunzioni formulate dalla direzione includono il sostegno costante da parte di soggetti terzi, sia mediante la subordinazione dei prestiti o gli impegni a mantenere o a fornire ulteriori finanziamenti, sia mediante le garanzie e tale sostegno sia importante ai fini della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, può essere necessario che il revisore consideri se richiedere una conferma scritta (che includa i termini e le condizioni) da parte di tali soggetti e se acquisire evidenza della loro capacità di fornire tale sostegno.

66 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione in merito alla continuità, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni; la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d’azione futuri ed alla loro fattibilità oppure ai soci per il loro impegno a supportare finanziariamente la società. Riferimento pratico Carta di lavoro Memorandum di pianificazione – Continuità aziendale

67 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
Le procedure operative di revisione che sono pertinenti ai fini di quanto sopra includono: analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti; analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell’impresa; lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze; lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;

68 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
indagine presso i consulenti legali dell’impresa sull’esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari; conferma dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti; valutazione dei piani dell’impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;

69 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento; conferma dell’esistenza, dei termini e dell’adeguatezza delle agevolazioni creditizie; acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza; determinazione dell’adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività. Riferimento pratico Allegato 2 CNDCEC estratto da «Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia»

70 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
In questo processo di valutazione, grande rilievo assumono i piani futuri dell’impresa predisposti dalla direzione (es. budget e business plan). Per quanto riguarda la previsione dei ricavi, bisogna tener monitorati ad esempio: gli eventuali ordini in portafoglio; l’andamento parziale dei primi mesi dell’esercizio; l’andamento storico o stagionale delle vendite; la spaccatura per area geografica o tipologia di cliente; le eventuali indicazioni previsionali di settore; l’impatto delle strategie di vendita o commerciali; la presenza di leggi generali o specifiche che possano avere un impatto.

71 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
Per quanto riguarda invece l’analisi dei costi, bisogna ad esempio: distinguere costi fissi e variabili e valutarne l’andamento in relazione ai ricavi; verificare che le riduzioni di costi si basino su elementi ragionevoli; costi d’acquisto e servizi: prezzi più bassi o fornitori alternativi, nuovi processi, riorganizzazione produttiva; costi del personale: piani di riduzione fattibili sulla base di accordi sindacali definiti o in corso di definizione.

72 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
In particolare, quanto più il piano risulta essere importante ai fini della valutazione del presupposto della continuità aziendale, tanto più il revisore è chiamato ad entrare nel merito del piano stesso, della ragionevolezza delle previsioni che esso esprime, dell’analisi degli elementi probativi a supporto, dell’attendibilità del sistema informativo dell’impresa che genera tali informazioni. A tale proposito risulta importante anche analizzare la capacità storica del management di effettuare previsioni (mediante analisi di scostamento tra le previsioni formulate in passato e i risultati consuntivati), nonché l’analisi di bilanci intermedi eventualmente già disponibili con riferimento a date successive alla data di riferimento del bilancio, per verificare il trend espresso dai primi risultati generati.

73 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
Le verifiche del revisore dovranno essere altresì declinate su aspetti molto concreti, quali: la capacità dell’azienda di evadere gli ordini dei clienti (qualora uno degli elementi alla base delle previsioni sia una crescita degli ordini in entrata, sempre che tale crescita sia ragionevole e documentabile); la ragionevolezza delle ipotesi di crescita contenute nelle stime della direzione rispetto alle eventuali indicazioni previsionali di settore; la presenza di eventuali covenant in scadenza su finanziamenti passivi in essere; l’analisi della documentazione a supporto di eventuali cessioni pianificate (delle quali occorre verificare, oltre che le condizioni, anche la fattibilità);

74 Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
l’ottenimento di conferme circa l’esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario esterno (parti correlate o azionista) e valutazione della capacità finanziaria di tali controparti di apportare ulteriori finanziamenti; in presenza di previsioni di riduzioni di costi, la verifica che le stesse si basino su elementi ragionevoli e che tengano conto di eventuali controparti esterne che potrebbero non permettere la realizzazione degli intenti di piano (esempio: in ipotesi di prevista riduzione di costi del personale sulla base di accordi di solidarietà, verifica dell’avvenuta stipula degli accordi sindacali). Riferimento pratico Allegati 3 e 4 CNDCEC estratti da «Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia»

75 Conclusioni del revisore
Il revisore deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e deve giungere ad una conclusione a tale riguardo. Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

76 Conclusioni del revisore
Esiste un’incertezza significativa quando l’entità dell’impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine della corretta rappresentazione del bilancio.

77 Adeguatezza dell’informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ed esiste un'incertezza significativa Se il revisore conclude che l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione è appropriato alle circostanze ma esiste un’incertezza significativa, egli deve stabilire se il bilancio: fornisca un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, nonché dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze; evidenzi chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell’attività aziendale.

78 Adeguatezza dell’informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ma non esiste nessuna incertezza significativa Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento ma, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore conclude che non esiste nessuna incertezza significativa, il revisore deve comunque valutare se il bilancio fornisca un'informativa adeguata in merito a tali eventi o circostanze. L'informativa va data su quanto segue: eventi o circostanze principali; valutazione da parte della direzione della significatività di tali eventi o circostanze in relazione alla capacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni;

79 Adeguatezza dell’informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ma non esiste nessuna incertezza significativa piani della direzione che attenuano l'effetto di tali eventi o circostanze; ovvero specifiche valutazioni significative effettuate dalla direzione nell'ambito della propria valutazione complessiva in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

80 Implicazioni per la relazione di revisione
Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale: Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo. Se il bilancio è stato redatto utilizzando il presupposto della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, tale utilizzo da parte della direzione è inappropriato, la regola che richiede al revisore di esprimere un giudizio negativo, si applica a prescindere dal fatto che il bilancio includa o meno un’informativa sull’utilizzo inappropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale.

81 Implicazioni per la relazione di revisione
Qualora l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale non sia appropriato nelle circostanze, la direzione può essere tenuta, ovvero può scegliere, di redigere il bilancio sulla base di un altro criterio (per esempio, secondo il criterio di liquidazione). Il revisore può essere in grado di svolgere la revisione contabile su quel bilancio purché stabilisca che tale altro criterio è accettabile nelle circostanze. Il revisore può essere in grado di esprimere un giudizio senza modifica su quel bilancio purché contenga un’informativa adeguata sul criterio in base al quale il bilancio è stato redatto, ma può ritenere appropriato o necessario inserire, nella propria relazione, un richiamo d’informativa in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706 per richiamare l’attenzione del lettore su tale criterio alternativo e sulle ragioni per il suo utilizzo.

82 Implicazioni per la relazione di revisione

83 Implicazioni per la relazione di revisione
Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un’incertezza significativa Informativa adeguata nel bilancio sull'incertezza significativa Se il bilancio presenta un’informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica e la relazione di revisione deve includere una sezione separata dal titolo “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale” al fine di: richiamare l’attenzione sull’informativa resa in bilancio in cui sono descritti gli aspetti di cui prima; dichiarare che tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifica.

84 Implicazioni per la relazione di revisione
L'identificazione di un'incertezza significativa è un aspetto importante per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori. L'utilizzo di una sezione separata con un titolo che fa riferimento al fatto che esiste un'incertezza significativa relativa alla continuità aziendale avverte gli utilizzatori di questa circostanza. Il revisore può fornire informazioni aggiuntive per integrare le dichiarazioni richieste, per esempio per spiegare: che l'esistenza di un'incertezza significativa è fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori; ovvero in che modo l'aspetto è stato affrontato nel corso della revisione contabile.

85 Implicazioni per la relazione di revisione
Informativa non adeguata nel bilancio su un'incertezza significativa Se il bilancio non presenta un’informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve: esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo, secondo le circostanze, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705; nella sezione della relazione di revisione “Elementi alla base del giudizio con rilievi (o negativo)”, dichiarare che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e che il bilancio non fornisce un'informativa adeguata su tale aspetto.

86 Implicazioni per la relazione di revisione

87 Implicazioni per la relazione di revisione
Informativa adeguata nel bilancio nei casi di molteplici incertezze significative In situazioni caratterizzate da molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, il revisore può considerare appropriato, in casi estremamente rari, dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio, anziché inserire le dichiarazioni richieste. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 fornisce indicazioni su tale aspetto. Qualora l’incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il revisore, nel dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio, indica quanto indicato all’art. 14, comma 2, lettera f), cioè: «Una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale».

88 Implicazioni per la relazione di revisione

89 Implicazioni per la relazione di revisione
Comunicazione con le autorità di vigilanza Quando il revisore di un'impresa sottoposta a vigilanza ritiene che possa essere necessario includere un riferimento ad aspetti riguardanti la continuità aziendale nella relazione di revisione, il revisore può avere il dovere di comunicare con le relative autorità di vigilanza o con altre autorità competenti.

90 Implicazioni per la relazione di revisione
Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione Se la direzione, a seguito della richiesta da parte del revisore, si rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione, il revisore deve considerarne gli effetti sulla propria relazione (oltre in casi gravi a valutare di dimettersi). Se la direzione si rifiuta di farlo, può essere appropriato formulare nella relazione di revisione un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio, dal momento che il revisore può non avere la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, ad esempio elementi probativi sull’esistenza di piani che la direzione ha messo in atto ovvero di altri fattori attenuanti.

91 Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance
Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventi o le circostanze identificati che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In tale comunicazione ai responsabili delle attività di governance il revisore deve includere i seguenti aspetti: se gli eventi o le circostanze comportino un’incertezza significativa; se l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio sia appropriato; se la relativa informativa di bilancio sia adeguata; ove applicabile, le implicazioni per la relazione di revisione.

92 Ritardo significativo nella redazione del bilancio
Se vi è un ritardo significativo nella redazione del bilancio da parte della direzione o dei responsabili delle attività di governance, successivamente alla data di riferimento del bilancio, il revisore deve svolgere indagini sulle ragioni del ritardo. Se egli ritiene che il ritardo possa essere collegato ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale, deve svolgere le ulteriori procedure di revisione necessarie, oltre a considerare gli effetti di tali eventi o circostanze sulle proprie conclusioni relative all’esistenza di un’incertezza significativa.

93 Esempi Relazione di revisione in presenza di un’adeguata informativa sull’incertezza significativa – Richiamo d’informativa Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, richiamiamo l’attenzione sulla nota X del bilancio che descrive che la Società ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 20X1 con una perdita netta di ZZZ e, a tale data, le passività correnti della Società superavano le attività totali di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli altri aspetti riportati nella nota X del bilancio, indicano l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere significativi dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

94 Esempi Relazione di revisione in presenza di un’informativa non adeguata sull’incertezza significativa – Elementi alla base del giudizio con rilievi I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società scadranno il 19 marzo 20X1 e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Tale situazione indica l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell’attività aziendale. Il bilancio (e la relativa informativa) non evidenzia pienamente tale circostanza. A nostro giudizio, ad eccezione dell’informativa incompleta di cui al paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi (ovvero “fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della”) la situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 20X0, il risultato economico ed i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli(...).

95 Esempi Giudizio negativo I contratti relativi ai finanziamenti concessi alle Società sono scaduti e il relativo debito è diventato esigibile il 31 dicembre 20X0. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti e sta considerando l’avvio di procedure concorsuali. Tali eventi indicano l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento della sua attività. Il bilancio (e la relativa informativa) non evidenzia tale circostanza. A nostro giudizio, a causa dell’omissione delle informazioni riportate nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio non rappresenta correttamente (ovvero “non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della”) la situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20X0, il risultato economico e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli(...).

96 Esempi Significativa incertezza sulla continuità aziendale A titolo di richiamo d’informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo “Continuità aziendale” della nota integrativa, ed in particolare il fatto che la società ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 20XX con una perdita netta di XXX e, alla stessa data, le passività correnti della società superavano le attività correnti di YYY. Tali circostanze, oltre agli altri profili riportati nella nota integrativa, indicano l’esistenza di un’incertezza rilevante che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società.

97 Esempi Incertezza non significativa sulla continuità aziendale Nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione è illustrata la situazione di tensione finanziaria che ha caratterizzato l’attività della società fino al mese di ottobre 20XX, mese in cui è stato sottoscritto un accordo fra la maggioranza dei creditori e l’azionista di controllo che si sono impegnati ad assicurare nuove risorse finanziarie che dovrebbero consentire la continuità aziendale. Riferimento pratico Allegati 5.1, 5.2 e 5.3 CNDCEC estratti da «Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia»

98 RIFERIMENTI PRATICI Quaderno nr. 71 O.D.C.E.C. Milano………………………………………….Slide 12 Early warning model O.D.C.E.C. Milano (excel) .…………………………….Slide 37 Allegato 1 CNDCEC…………………………………………………………Slide 37 Carta di lavoro Memorandum di pianificazione – Continuità aziendale ……....Slide 66 Allegato 2 CNDCEC…………………………………………………………Slide 69 Allegato 3 CNDCEC…………………………………………………………Slide 74 Allegato 4 CNDCEC…………………………………………………………Slide 74 Allegato 5.1 CNDCEC ………………………………………………………Slide 97 Allegato 5.2 CNDCEC ………………………………………………………Slide 97 Allegato 5.3 CNDCEC ………………………………………………………Slide 97

99 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!
RELATORE: Dott. Alberto Ori


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