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La cittadinanza europea: problemi e prospettive
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Due significati di cittadinanza (Zolo)
Politico Designa lo status sociale di cittadino e cioè il complesso delle condizioni politiche, economiche e culturali che sono garantite a chi sia a pieno titolo membro di un gruppo sociale organizzato Si contrappone al concetto di suddito (e in parte a quello di straniero) Giuridico Indica uno status normativo e cioè l’ascrizione di un soggetto – per territorio, parentela, libera scelta – all’ordinamento giuridico di uno Stato Si contrappone a quello di straniero
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Cittadinanza e democrazia
La democrazia moderna si è affermata mediante il progressivo ampliamento dei diritti di cittadinanza Cittadinanza e partecipazione: da sudditi a cittadini
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Elementi che ridefiniscono la nozione di cittadinanza
Crisi dello Stato/Nazione Cittadinanza europea Cittadinanza multiculturale Cittadinanza attiva Cittadinanza cosmopolitica
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Trattato di Roma (Art. 48) La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
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Direttiva 1968/360 e Regolamento 1612/68
Abolirono ogni restrizione alla libertà di movimento e di residenza dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie, ponendo fine al regime transitorio previsto dall’art. 49 del Trattato di Roma
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Direttive 90/364, 90/365, 90/366 La libertà di movimento è estesa alle categorie economicamente inattive: studenti, pensionati, disoccupati Si apre la strada alla cittadinanza europea
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La cittadinanza europea (Art. 8 Trattato di Maastricht)
È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” (art. 8). Diritti diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso (art, 8 A); diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 8 B). diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 8 C); diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 8 D); diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e di rivolgersi al Mediatore (art. 8 E).
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Cittadinanza europea (Art. 17 Trattato di Amsterdam)
«È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima». Aggiunge: Diritto di rivolgersi alle istituzioni europee e organi comunitari in una qualsiasi delle lingue dell’Unione. Diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo.
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Cittadinanza Europea E cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. (Art. 8 Trattato di Maastricht) La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. (Art. 9 Trattato di Lisbona)
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Libertà di circolazione
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. (Articolo 21 - ex articolo 18 del TCE)
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Diritto di voto Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. […] ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. (Articolo 22 - ex articolo 19 del TCE)
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Tutela diplomatica Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. (Articolo 23 - ex articolo 20 del TCE)
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Diritto di petizione Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 227.
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Mediatore europeo Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228.
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Diritto di scrivere alle istituzioni europee nella propria lingua
Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.
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Diritto di Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)
Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. (Art. 11, paragrafo 4 Trattato di Lisbona)
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Altri diritti transfrontalieri
Diritto di accesso alla previdenza sociale Diritto alle cure mediche all’estero Diritto di studiare all’estero Diritti dei passeggeri Acquisti online, tariffe telefonia mobile, energie sicure
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Sorgono due questioni:
Cittadinanza europea La libertà di circolazione costituisce il cardine della cittadinanza europea Sorgono due questioni: Il legame con la cittadinanza nazionale Il riconoscimento dei diritti sociali
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Legame con la cittadinanza nazionale
L’UE non può intervenire sulle legislazioni nazionali per l’acquisizione della cittadinanza «Cittadini non-residenti» «Non-cittadini residenti»
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Sentenza della Corte europea di Giustizia
Micheletti (C-369/90 del 1992) Grzelczyk (C-184/99 del 2001) Chen (C-200/02 del 2004) Zambrano (C-34/09 del 2011) Dano (C-333/13 del 2013)
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DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
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Legge di accesso alla cittadinanza italiana per le 2° generazioni (Legge n. 91 del 1992)
I nati in Italia da genitore non italiano regolarmente residente possono diventare italiani se, oltre a essere stati registrati all’anagrafe, hanno anche risieduto in Italia legalmente e fino alla maggiore età. In questo caso devono presentare al Comune di residenza una dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana e devono farlo prima di aver compiuto 19 anni. Se non si rispettano questi termini, si dovrà fare la domanda per residenza ed aver risieduto per almeno 3 anni. Per i figli di immigrati non nati in Italia non è attualmente previsto un percorso ad hoc; possono solo seguire i canali di accesso alla cittadinanza disponibili per i loro genitori: quindi per residenza (10 anni più dimostrazione di reddito minimo, criterio discrezionale ma spesso applicato, per questo la cittadinanza per residenza è già stata rifiutata ad alcuni figli di immigrati che l’hanno richiesta) o per matrimonio con cittadino/a italiano/a. La legge prevede che i figli di immigrati possano ricevere la cittadinanza italiana se i loro genitori riescono ad ottenerla. Ma questo può avvenire solo se il figlio è ancora minorenne quando il genitore diventa italiano e se i due familiari convivono in Italia. Pochi genitori stranieri conoscono questo percorso e spesso, visti i tempi lunghi e non certi della procedura di naturalizzazione, diventano cittadini quando i figli sono ormai maggiorenni e quindi senza possibilità di assicurarla direttamente anche a loro. Tutti e tre i punti sopra esposti valgono per le seconde generazioni che hanno entrambi i genitori senza cittadinanza italiana.
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