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Il nuovo Regolamento UE sul marchio dell’Unione Europea, alcune novità anche per la tutela dei nostri vini. Confagricoltura Asti – 23 luglio 2018.

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2 Il nuovo Regolamento UE sul marchio dell’Unione Europea, alcune novità anche per la tutela dei nostri vini. Confagricoltura Asti – 23 luglio 2018

3 Cenni alla normativa di riferimento
IERI > Regolamento CE 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio Comunitario – versione codificata OGGI > Regolamento UE 2017/1001 del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione Europea – versione codificata

4 Marchio dell’UE - carattere unitario
Paesi aderenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.

5 Nuovo Regolamento UE – principali novità
Rappresentazione grafica: requisito non più necessario ai fini della registrazione di un marchio. Impedimenti assoluti alla registrazione: chiariti i divieti relativi alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Impedimenti relativi alla registrazione: introdotto motivo di opposizione specifico sulla base delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Marchio di Certificazione: nuovo tipo di marchio a livello UE.

6 Nuovo Regolamento UE Rappresentazione grafica – novità
Marchi sonori Marchi multimediali Marchi olfattivi

7 Nuovo Regolamento UE Impedimenti assoluti - Novità
art Sono esclusi dalla registrazione: (…) j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte; art. 29 e 30 del nostro Codice della Proprietà Industriale.

8 Nuovo Regolamento UE Impedimenti relativi - Novità
Art. 8 (…) 6. In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo

9 Alcuni casi di usurpazione delle denominazioni di origine dei nostri vini
Rispetto al passato, abbiamo maggiori strumenti di tutela delle nostre denominazioni di origine? Cosa accadeva… Il 9 maggio 2002 la societá inglese Days Healthcare Limited depositava la domanda di marchio comunitario No BAROLO

10 per contraddistinguere:
«Apparecchi e attrezzature per mobilità destinati a disabili, supporti per gabinetti; cuscini per la diminuzione della pressione, ecc …» - classe 10 - «Carrozzine e sedie a rotelle per disabili; sedie a rotelle manuali; sedie a rotelle elettriche, ecc...» - classe 12 –

11 Alcuni casi di usurpazione delle denominazioni di origine dei nostri vini
Il 26 settembre 2006 la società polacca BN Office Solutions Sp z.o.o. depositava la domanda di marchio comunitario No BAROLO per contraddistinguere: “mobili per ufficio, mobili per abitazioni (…), tavoli, sedie fisse, panche, armadi, mobili e componenti, sgabelli, sedili” - classe 20 - “servizi d'agenzia nell'ambito della vendita al dettaglio e all'ingrosso di mobili per conto terzi (…)” - classe 35 - “trattamento di metalli, materie plastiche (…), trattamento del legno per mobili” - classe 40 -

12 Alcuni casi di usurpazione delle denominazioni di origine dei nostri vini
> Nel 2002 e nel 2006 il Consorzio del Barolo non era titolare di marchi. > Nel 2002 e nel 2006 le denominazioni di origine non erano previste come possibile base di un’opposizione. > Nel 2002 e nel 2006 si intervenne di fronte all’UAMI tramite «osservazioni di terzo» e tramite opposizione invocando anche l’indicazione geografica BAROLO. nel mese di marzo 2004 la societá inglese Days Healthcare Limited ritirava la domanda di marchio comunitario No BAROLO. nel mese di marzo 2009 la societá polacca ritirava la domanda di marchio comunitario No BAROLO.

13 Se ci trovassimo oggi nelle medesime situazioni
Se ci trovassimo oggi nelle medesime situazioni? Avremmo maggiori strumenti? SI Cosa accadrebbe oggi… La denominazione di origine è espressamente prevista come possibile base di opposizione dal nuovo Regolamento UE. Il nostro Codice della proprietà industriale tutela espressamente le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine art ; Barolo è stato protetto tramite marchio collettivo, in Italia e come marchio internazionale nel 2009.

14 Marchio Collettivo La registrazione viene effettuata da parte di soggetti (di solito associazioni) che svolgono la funzione di garantire l’origine e la natura di determinati prodotti o servizi hanno facoltà di concedere l’uso dei marchi a produttori o commercianti.  Il marchio collettivo è destinato ad essere impiegato non dal titolare, ma dalle imprese aderenti per indicare che appartengono ad una determinata associazione.

15 Marchio Collettivo Per garantire l’origine e la natura dei beni immessi in commercio dalle imprese aderenti occorre che l’uso del marchio sia oggetto di apposita disciplina. Regolamento d’uso (prevede le persone autorizzate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione, le condizioni d’uso, i controlli e le relative sanzioni etc.) deve essere depositato dal titolare unitamente alla domanda di marchio.

16 Marchio Collettivo geografico
Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi La registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non consente al titolare di vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché tale uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

17 Esempi di marchi collettivi nel settore del vino
Amarone della Valpolicella Barolo Barbaresco

18 Nuovo Regolamento UE Marchio di Certificazione - Novità
Marchi idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati. Il titolare non deve svolgere un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. > Funzione di garanzia di caratteristiche specifiche di determinati prodotti/servizi.

19 Nuovo Regolamento UE Marchio di Certificazione - Novità
Regolamento d’uso (prevede le caratteristiche dei prodotti e servizi da certificare, le condizioni d’uso del marchio e le misure di verifica e sorveglianza da parte del titolare, le persone abilitate a utilizzare il marchio etc.) deve essere depositato unitamente alla domanda di registrazione del marchio.

20 Alcuni esempi di marchi di certificazione UE nel settore anche delle bevande alcoliche (marchi attualmente sotto domanda)

21 Alcuni esempi di marchi individuali nel settore delle bevande alcoliche

22 Grazie per l’attenzione ! avv. Luisa Curiale
Via Caboto, TORINO (Italy) Tel.: Fax: Web:


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