Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
Divieto di immistione
2
Il caso Tizio è socio accomandante della soc. X munito di procura.
Il Tribunale dichiara il fallimento della società X e lo estende anche a Tizio ritenendo che abbia perso il beneficio della limitazione di responsabilità
3
Giudizio di appello Rigetta la domanda di Tizio sul presupposto:
Nonostante il rilascio della procura Tizio ha compiuto specifici e significativi atti: Compravendite immobiliari; istanze di rilascio di concessioni edilizie; procure alle liti, ecc.
4
Cass. 5.5.2016 n. 8981 Tizia agisce in giudizio contro Caia:
1)sostiene che tra loro esisteva una società di fatto 2)prova l’esistenza della società con documentazione e prove testimoniali 3) chiede il versamento della metà dell’attivo residuo di liquidazione
5
Tribunale Respinge la domanda
Carenza probatoria in ordine agli elementi costitutivi del contratto di società
6
Corte d’Appello Riconosce l’esistenza della società
Condanna Caia al versamento della metà dell’attivo di liquidazione
7
Cassazione Respinge il ricorso:
La mancanza della prova scritta del contratto di società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice di merito ) l’accertamento mediante ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici dell’esistenza di una società
8
Oggetto di valutazione
Complesso di circostanze idonee a rivelare: - esercizio in comune di attività imprenditoriale - fondo comune costituito con i conferimenti - divisione dei guadagni e delle perdite - vincolo di collaborazione
9
Esteriorizzazione del vincolo sociale
Indicativo dell’esistenza della società: Idoneità della condotta complessiva dei soci a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società
10
Trib. Bari 18.10.2010 Tizio cita in giudizio Caio chiedendo:
Accertarsi l’esistenza della società di fatto tra loro Ordinare lo scioglimento della società Condannare Caio a liquidare la quota
11
Deduzioni di Tizio - Tizio afferma: - Di avere eseguito in più versamenti un conferimento complessivo di 100mila euro - Di aver prestato la propria opera lavorativa e di amministrazione e gestione quotidiana nella società
12
Deduzioni di Caio Nega l’esistenza del rapporto di società:
-contratto di locazione dell’immobile adibito a ristorante a suo nome Licenza rilasciata a suo nome Libro del personale dipendente assunto a suo nome Presenza di Tizio nel locale dovuta a rapporti di familiarità
13
Tribunale: respinge la domanda
«L’esistenza di una società(anche di fatto) richiede il concorso di un elemento oggettivo (conferimento) e di un elemento soggettivo (Comune intenzione di vincolarsi e collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni)». Nella specie: non sussistono evidenti e univoche manifestazioni esteriori del contratto sociale (documentazione prodotta e prove testimoniali contradditorie e insufficienti a dimostrare l’esistenza di una società: non apprezzabile partecipazione alla gestione quotidiana; pagamenti episodici; contatto con un consulente del lavoro per la costituzione di una società con testimonianza di questi che aveva appreso da Tizio che Caio non voleva più costituirla)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.