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PUBBLICO UFFICIALE Il «pubblico ufficiale» è, per il diritto italiano, colui che esercita una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.

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1 PUBBLICO UFFICIALE Il «pubblico ufficiale» è, per il diritto italiano, colui che esercita una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Una nozione generale viene fornita dall'articolo 357 del codice penale italiano.

2 INCARICATO PUBBLICO SERVIZIO
Chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in generE Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. »

3 PECULATO è il reato previsto dall'art. 314 (Peculato) del codice penale, in virtù del quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; detto reato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

4 Il comma 2 dell'art. 314 del Codice Penale prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente. Va da sé che oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili). La pena per il peculato d'uso è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

5 Il peculato mediante profitto dell'errore altrui
L'art. 316 del Codice Penale introduce un'ulteriore fattispecie delittuosa che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. La pena per il peculato mediante profitto dell'errore altrui è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

6 MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO
Reato a danno dello Stato commesso da chi, avendo ottenuto contributi pubblici per finalità di interesse generale, li distrae o li usa indebitamente;  pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni.

7 CONCUSSIONE è il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa (concussione violenta) qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale. PENA la reclusione da sei a dodici anni

8 Nello specifico, la concussione è disciplinata dall’ Art. 317 c. p
Nello specifico, la concussione è disciplinata dall’ Art. 317 c.p. ed è commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, che: abusando della sua qualità o dei suoi poteri; costringe taluno a dare o a promettere indebitamente; a lui o ad un terzo; denaro o altra utilità

9 La corruzione, invece, è il delitto commesso dal pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio in accordo con un altro soggetto, e si estrinseca in due figure. Pena reclusione da uno a sei anni. Corruzione impropria (cfr. Art. 318 c.p.): Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; indebitamente riceve per sè o per un terzo; denaro o altra utilità; o ne accetta la promessa

10 Corruzione propria (cfr. Art. 319 c.p.):
Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio; ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio; riceve, per se’ o per un terzo; denaro od altra utilità; o ne accetta la promessa.

11 entre nella concussione il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità, costringe qualcuno a dare o promettere una qualche utilità, nella corruzione il soggetto privato è d’accordo con il pubblico ufficiale nel dargli o promettergli denaro o altra utilità, affinché quest’ultimo compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri d’ufficio

12 Questa differenza sostanziale tra concussione e corruzione, poi, comporta che il Legislatore ha previsto la punizione anche per il corruttore (cfr. Art. 321 c.p.) e per l’istigatore alla corruzione (cfr. Art. 322 c.p.), cioè del privato che dà, offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

13 L'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dalla legge 300/2000, prevede che, in caso di condanna o patteggiamento, sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

14 La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter ) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

15 Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

16 Riparazione pecuniaria
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

17 Abuso d’ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1) La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

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