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PubblicatoTeodoro Di Mauro Modificato 5 anni fa
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LE RESPONSABILITA' DEGLI ENTI NON PROFIT E DEI LORO RAPPRESENTANTI:
COMMISSIONE STUDIO ENTI PUBBLICI, ENTI NON PROFIT, COOPERATIVE E CONSORZI 1 LE RESPONSABILITA' DEGLI ENTI NON PROFIT E DEI LORO RAPPRESENTANTI: PROBLEMATICHE E RIMEDI Pisa, 17 Aprile 2014 Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 1
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A QUALI RESPONSABILITÀ UN ENTE NON PROFIT PUO ESSERE SOTTOPOSTO ?
IN QUALI CASI LA RESPONSABILITÀ, UNA VOLTA ACCERTATA, SI ESTENDE AGLI ASSOCIATI ED ALLA LORO SFERA PERSONALE ? QUALI SONO LE CAUTELE DA PORRE IN ESSERE PER LIMITARE QUESTE RESPONSABILITÀ ? 2 Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 2
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3 3 Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi
Pisa - 17/4/2014 3
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RESPONSABILITÀ DELL'ENTE NON PROFIT
4 RESPONSABILITÀ “INTERNA” Responsabilità degli amministratori nei confronti dell'ente RESPONSABILITÀ “ESTERNA” Responsabilità dell'ente e dei suoi rappresentanti nei confronti dei creditori e dei terzi Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 4
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LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI negli enti non commerciali
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RESPONSABILITÀ “INTERNA” (o degli amministratori nei confronti dell'ente)
6 Premessa : le disposizioni civilistiche ex art. 18 (Responsabilità degli amministratori) e art. 22 (Azioni di responsabilità contro gli amministratori) : sono previste per gli enti riconosciuti valgono anche per gli enti non riconosciuti Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 6
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RESPONSABILITÀ “INTERNA” (o degli amministratori nei confronti dell'ente)
7 Art.18 c.c.: “Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato” Richiamo: Art c.c., Diligenza del mandatario: “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore” Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 7
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RESPONSABILITÀ “INTERNA” (o degli amministratori nei confronti dell'ente)
8 Norme di comportamento dell'amministratore dell'ente : diligenza del buon padre di famiglia prudenza perizia Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 8
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RESPONSABILITÀ “INTERNA” (o degli amministratori nei confronti dell'ente)
9 Principio della solidarietà passiva : tutti gli amministratori che hanno provocato un danno all'ente rispondono singolarmente per l'intero debito Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 9
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RESPONSABILITÀ “INTERNA” (o degli amministratori nei confronti dell'ente)
10 Esclusione da responsabilità : Art.18 c.c.: “ ... E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso” IMPORTANTE : Al fine di esimersi da responsabilità, l'amministratore dissenziente deve far constare il proprio dissenso nel verbale di adunzanza del consiglio che ha deliberato il compimento dell'atto o del fatto che ha causato il danno. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 10
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RESPONSABILITÀ “INTERNA” (o degli amministratori nei confronti dell'ente)
11 L'azione di responsabilità dell'ente danneggiato contro gli amministratori : Art.22 c.c.: “Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori” IMPORTANTE : termine di prescrizione quinquennale Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 11
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RESPONSABILITÀ CIVILE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
RESPONSABILITÀ “ESTERNA” Responsabilità dell'ente e dei suoi rappresentanti nei confronti dei creditori e dei terzi 12 RESPONSABILITÀ CIVILE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA RESPONSABILITÀ PENALE Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 12
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RESPONSABILITÀ CIVILE
13 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE la responsabilità derivante dall'inadempimento di un contratto RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE la responsabilità derivante da fatto illecito fatto illecito ex art, 2043 c.c. : qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno responsabilità diretta e responsabilità indiretta Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 13
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RESPONSABILITÀ CIVILE : ESEMPI
14 RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE stipula da parte dell'ente di un contratto di locazione e successivo mancato pagamento del canone pattuito. organizzazione di un corso a favore degli associati, con versamento di apposita quota di partecipazione, e successivo verificarsi della cancellazione del corso. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 14
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RESPONSABILITÀ CIVILE : ESEMPI
15 RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE DIRETTA organizzazione di una manifestazione rivolta all'intera comunità e concretizzarsi di incidenti a danno dei visitatori INDIRETTA organizzazione di un corso a favore degli associati ed incidente ad un partecipante causato dalla condotta negligente o imprudente dell'istruttore Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 15
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RESPONSABILITÀ CIVILE
16 CONSEGUENZA DELL'INADEMPIMENTO (CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE) RISARCIMENTO DEL DANNO : a chi spetta provvedere materialmente al pagamento ? Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 16
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ENTE RICONOSCIUTO RESPONSABILITÀ CIVILE : risarcimento del danno
17 ENTE RICONOSCIUTO personalità giuridica autonomia patrimoniale perfetta il risarcimento ha luogo esclusivamente a mezzo del patrimonio sociale senza alcun coinvolgimento del patrimonio personale degli associati Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 17
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ENTE NON RICONOSCIUTO RESPONSABILITÀ CIVILE : risarcimento del danno
18 ENTE NON RICONOSCIUTO NO personalità giuridica autonomia patrimoniale imperfetta art. 38 c.c. : “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione” Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 18
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FIDEJUSSIONE OBBLIGATORIA EX LEGE
LA RESPONSABILITÀ EX ART. 38 C.C DELLE PERSONE CHE AGISCONO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE 19 FIDEJUSSIONE OBBLIGATORIA EX LEGE Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 19
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ILLIMITATA PERSONALE SOLIDALE
LA RESPONSABILITÀ EX ART. 38 C.C DELLE PERSONE CHE AGISCONO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE 20 ILLIMITATA PERSONALE SOLIDALE Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 20
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LA RESPONSABILITÀ EX ART. 38 C.C. DELLE PERSONE CHE AGISCONO
IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE 21 NON SUBORDINATA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL FONDO COMUNE ECCEZIONE: ASS. PROM. SOCIALE iscritta nei Registri ex L.383/2000 Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 21
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LA RESPONSABILITÀ EX ART. 38 C.C. DELLE PERSONE CHE AGISCONO
IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE 22 Ex giurisprudenza : responsabilità non limitata alla persona fisica che materialmente ha agito, ma estesa all'insieme dei soggetti che all'interno di uno specifico organo sociale (Consiglio Direttivo) hanno deliberato di agire in quella direzione Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 22
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LA RESPONSABILITÀ EX ART. 38 C.C. DELLE PERSONE CHE AGISCONO
IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE 23 La responsabilità continua a sussistere anche dopo la cessazione dall'incarico di legale rappresentante con riguardo alle obbligazioni poste in essere al periodo di esercizio di tale funzione Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 23
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RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
RESPONSABILITÀ CIVILE ENTE NON RICONOSCIUTO 24 STRUMENTI DI PRESERVAZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE DI COLORO CHE AGISCONO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA STIPULA ADEGUATA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE limite : copre solo la responsabilità extracontrattuale Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 24
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Disciplina delle sanzioni tributarie
RESPONSABILITA’ TRIBUTARIA di soci e rappresentanti di enti non commerciali Disciplina delle sanzioni tributarie
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La responsabilità tributaria – amministrativa
26 La responsabilità tributaria – amministrativa - Tipologia » violazione contabile/tributaria - Accertamento » sanzione - Effetti » personalità giuridica Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 26
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INQUADRAMENTO FISCALE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
28 INQUADRAMENTO FISCALE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI La qualificazione fiscale degli enti non commerciali è contenuta nell’art. 73, comma 1, lettera c, del Tuir che considera“non commerciale” l’ente pubblico e privato diverso dalle società, che non ha per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività di natura commerciale. La corretta qualificazione soggettiva dell’ente è indispensabile in quanto costituisce il presupposto fondamentale al fine della individuazione della disciplina contabile e tributaria applicabile. L’elemento caratterizzante degli enti non commerciali è costituito, quindi, dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 28
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EVASIONE: ACCERTAMENTI MIRATI ANCHE PER GLI ENTI NON RPOFIT
31 EVASIONE: ACCERTAMENTI MIRATI ANCHE PER GLI ENTI NON RPOFIT Le linee guida indicate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 25/E del 31 luglio 2013 elencano le attività di controllo che interesseranno le Onlus, le cooperative e in generale gli enti non commerciali che godono di regimi fiscali agevolati. Ecco come l’Agenzia procederà nel corso del 2013 e 2014, almeno nelle intenzioni: Enti no profit. Su questi soggetti, si vogliono limitare i controlli concentrandosi sui soggetti a maggior rischio di evasione, per utilizzo di regimi agevolativi non spettanti, diversificando la platea da assoggettare agli specifici controlli. In particolare, le attività di verifica si concentreranno su quegli enti associativi che operano nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande in diretta concorrenza con ristoranti, bar, pub e pizzerie, utilizzando illegittimamente le agevolazioni prescritte per tali enti; fanno parte delle attività monitorate anche quelle di spettacolo e di intrattenimento esercitate da detti enti, in concorrenza con discoteche e altri locali di intrattenimento. Onlus. Con riferimento alle cosiddette Onlus di diritto, ai sensi dell’art. 10, dlgs n. 460/1997, si rende necessario verificare la corretta iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo delle cooperative per quelle sociali, di cui alla legge n. 381/1991 e delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991, che non possono esercitare attività di natura commerciale, se non rientranti nei limiti indicati dal dm 25/05/1995 (cosiddette attività marginali). Cooperative. Gli uffici devono verificare la presenza dello scopo mutualistico, necessario per beneficiare della ridotta tassazione Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 31
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PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE
32 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE I vantaggi fiscali e la semplificazione degli adempimenti vengono meno quando l’ente non commerciale inizia a svolgere, in via prevalente, attività di natura commerciale. L’esercizio di una limitata attività commerciale, di solito finalizzata all’autofinanziamento, può essere consentito anche nell’ambito degli enti non lucrativi, purché non diventi prevalente. La verifica della prevalenza dell’esercizio dell’attività commerciale rispetto all’attività solidaristica non profit deve essere compiuta con riferimento a ciascun periodo d’imposta La legge (art. 149 TUIR) individua alcuni “indici” da cui è possibile desumere la prevalenza dell’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale: la prevalenza dei beni destinati all’attività commerciale rispetto a quelli destinati all’attività prevista dallo statuto; la prevalenza dei proventi o dei redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali rispetto agli introiti derivanti da, o connessi con, l’attività istituzionale (compresi i contributi, le sovvenzioni e le quote associative); la prevalenza delle spese inerenti all’esercizio di attività commerciali rispetto al totale delle spese dell’ente. Tali parametri rappresentano solo “indici di commercialità” e non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 32
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PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE
33 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE Si tratta tuttavia di indicatori particolarmente significativi, che influiscono certamente sul giudizio complessivo dell’attività effettivamente esercitata. La perdita della qualifica di ente non commerciale ha effetto dal periodo di imposta in cui l’attività commerciale viene esercitata in via prevalente. Ciò comporta, in pratica: il cambiamento delle regole di determinazione del reddito; l’assoggettamento ad IVA di tutte le operazioni attive che rientrano nel campo di applicazione di questo tributo; l’obbligo di implementare un complesso sistema di contabilità; ecc. Una volta perduta la qualifica di ente non commerciale, questa può comunque essere riacquistata negli esercizi successivi, qualora venissero meno le cause che hanno determinato il suddetto cambiamento. Gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, e le associazioni sportive dilettantistiche, non rientrano in tale previsione e pertanto rimangono comunque enti non commerciali. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 33
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ACCESSO PRESSO GLI ENTI NON COMMERCIALI
34 ACCESSO PRESSO GLI ENTI NON COMMERCIALI Per accedere ai locali di enti non commerciali è necessario, per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, premunirsi della preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica? Secondo la dottrina prevalente, nei confronti dei soggetti associativi non titolari di redditi d'impresa, l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria è presupposto essenziale ai fini della legittimità dell'accesso. A parere dell’Agenzia delle Entrate, tale autorizzazione è necessaria solo quando l’ente non commerciale svolge esclusivamente attività non commerciale (istituzionale). Nel caso, invece, in cui l'associazione svolga anche attività commerciale, le modalità di controllo attuabili sono invece quelle indicate al comma 1 dell'articolo 52 del Dpr n. 633/72, in base al quale gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza possono disporre l'accesso per procedere a ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Per quanto riguarda gli enti non commerciali, vale, quindi, il principio della tutela del "domicilio istituzionale", intendendosi per tale quello dove si svolge l'ordinaria ed esclusiva attività non commerciale di natura culturale, assistenziale, religiosa eccetera. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 34
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ACCESSO PRESSO GLI ENTI NON COMMERCIALI
35 ACCESSO PRESSO GLI ENTI NON COMMERCIALI Ovviamente tale tutela speciale non opera in presenza di attività commerciali imponibili, nel qual caso la disciplina applicabile sarà assimilabile a quella relativa ai locali adibiti ad attività commerciali. In tali casi, del resto, l'accesso è comunque giustificato dal fine del controllo della (dovuta) contabilità separata delle operazioni commerciali. Secondo l’Agenzia delle Entrate il potere di accesso “deve necessariamente riguardare ogni tipo di contribuente (potenzialmente) soggetto al pagamento delle imposte, ivi compresi gli evasori totali (come, appunto, i soggetti "mascherati" da enti non commerciali esenti), nei cui confronti sono indispensabili azioni penetranti”. Anche la Consulta, dichiarando l'insufficienza del principio dell' ”autoproclamazione”, ha peraltro precisato che la concessione dei benefici va effettuata "alla stregua della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, non potendosi ritenere che un'associazione sia arbitra della propria in tassabilità Ed è evidente che solo un accertamento in concreto, cioè presso l'ente, possa dirimere ogni dubbio sulla sussistenza dei presupposti per le agevolazioni fiscali previste dal D.lgs n. 460/1997. La tutela dell'inviolabilità del domicilio, garantita dalla autorizzazione del Procuratore della Repubblica, è riconosciuta, del resto, solo qualora la destinazione abitativa o associativa dei luoghi a cui si accede sia connotata dai caratteri dell'effettività e dell'attualità, e non invece nei casi in cui sia il frutto di una astratta progettualità o, peggio, di una dolosa qualificazione. Per l’Amministrazione finanziaria la prevalenza della libertà domiciliare (o associativa) sull'interesse fiscale si realizza dunque solo in casi eccezionali, disciplinati da norme di stretta interpretazione, insuscettibili di applicazione analogica. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 35
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QUESITI E “INTERVISTE”
36 QUESITI E “INTERVISTE” 1. Da quanto tempo è iscritto alla Associazione ? 2. Ha mai partecipato ad assemblee o adunanze degli associati ? 3. Se si, a quando risale la sua ultima partecipazione ? 4. Lei si definisce associato o cliente dell'Associazione ? 5. Quanto paga all'Associazione ? 6. Come vengono documentati i suoi pagamenti ? 7. Chi è la persona a cui Lei materialmente paga ? 8. Il prezzo pagato per i servizi di cui Lei fruisce, varia secondo il periodo di frequentazione ? 9. Oppure è legato alla tipologia dei servizi ? 10.Ha mai partecipato alla vita “associativa” dell'Associazione ? Se si, in quale modo ? 11.Ha mai avuto informazioni circa le delibere dell'assemblea ed il rendiconto annuale dell'Associazione ? Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 36
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37 Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 37
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38 Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 38
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RESPONSABILITÀ PER SANZIONI TRIBUTARIE
39 RESPONSABILITÀ PER SANZIONI TRIBUTARIE La norma di riferimento in questo ambito è, oltre agli art. 18 e 38 del codice civile, il D.Lgs , n. 472 che detta le regole generali e fondamentali di applicazione delle sanzioni, comuni a tutti i tributi. Ai fini dell'analisi della responsabilità per sanzioni tributarie verso i rappresentanti legali, amministratori, membri del Consiglio direttivo o dipendenti degli enti non commerciali è utile precisare i seguenti aspetti: principio della personalizzazione; limiti alla responsabilità dei rappresentanti; violazioni senza dolo o colpa grave; presunzione di colpevolezza; Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 39
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a) principio della personalizzazione:
40 a) principio della personalizzazione: l'art. 2, co. 2, D.Lgs. 472/1997 introduce il principio della personalizzazione: la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione anche se diversa dal contribuente che beneficia degli effetti della violazione stessa. Dal un'eccezione al principio della personalità è stata introdotta dall’art. 7 della Legge 326/2003: le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico di queste ultime. Tale limitazione non opera, invece, per gli amministratori, dipendenti e rappresentanti di società o enti senza personalità giuridica. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 40
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b) limiti alla responsabilità dei rappresentanti:
41 b) limiti alla responsabilità dei rappresentanti: è previsto il limite di euro ,69 (art. 5 co. 2 D.Lgs. 472/1997) per la sanzione irrogabile a seguito di una violazione commessa con colpa semplice (non grave) da un soggetto (autore materiale), diverso dal contribuente, che non ne abbia tratto diretto vantaggio. Tale limite non opera, invece, per le società , enti, associazioni o persona fisica nel cui interesse abbia agito l'autore della violazione, che rimane illimitatamente responsabile per l'intero importo della sanzione. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 41
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c) violazioni senza dolo o colpa grave:
42 c) violazioni senza dolo o colpa grave: Nell’ambito degli enti senza personalità giuridica, al fine di evitare i rischi di imputazione di responsabilità per sanzioni tributarie in capo agli amministratori e/o dipendenti resta possibile avvalersi della disposizione di cui all'art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997 la quale prevede, per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, che la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente possano assumere il debito dell'autore della violazione. Per dare concreta attuazione al punto precedente si consiglia di fare deliberare dall'Assemblea dell'ente quanto previsto dall'art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997, ovvero l’assunzione da parte dell’ente stesso del debito dell'autore della violazione. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 42
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d) presunzione di colpevolezza
43 d) presunzione di colpevolezza L’art. 11 co. 2 D.Lgs. 472/1997 stabilisce il principio della presunzione di colpevolezza «Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi», ma si tratta di una presunzione semplice che ammette quindi la prova contraria. Combinando il disposto della succitata norma con gli art. 18 e 38 del codice civile si ottiene un quadro in cui la capacità di dimostrare l’estraneità al compimento degli atti illegittimi, anche in campo tributario, è la vera «chiave di volta» per tutelare coloro che assumono cariche o soltanto operano per conto dell’ente. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 43
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Sentenza Cassazione 6/9/2013 n. 20485
44 Sentenza Cassazione 6/9/2013 n La sentenza in epigrafe, in ambito di enti senza personalità giuridica, ribadisce che, in base all’art. 38 c.c., esiste la responsabilità solidale, anche in ambito tributario, sia per le sanzioni pecuniarie sia per il tributo non corrisposto, di coloro che hanno concretamente agito in nome e per conto dell’ente a prescindere dalla rappresentanza formale dell’ente. La stessa sentenza va oltre sancendo il principio che la rappresentanza formale da sola è presunzione di ingerenza concreta (presunzione semplice ma molto difficilmente superabile n.d.r.) e quindi fonte di responsabilità solidale tributaria (per sanzioni e per tributo omesso). La sentenza, richiamando però il principio di effettiva ingerenza ex art. 38 c.c., circoscrive la responsabilità del rappresentante in quanto tale alle sole obbligazioni insorte nel periodo di relativa investitura. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014 44
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PERSONALITA’ GIURIDICA degli enti non commerciali
Procedura di riconoscimento
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Il riconoscimento D.P.R. n. 361/2000
46 Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio. La competenza in materia è ora attribuita in via generale al Prefetto (ora U.T.G., Ufficio territoriale del Governo). Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto, qualora il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014
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Il riconoscimento D.P.R. n. 361/2000
47 Con la riforma il riconoscimento non è più una “concessione” soggetta ad valutazioni di merito da parte dello Stato, ma un diritto dell’ente richiedente, soggetto solo ad una verifica oggettiva sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda la Prefettura (o la Regione) provvede all'iscrizione nel Registro. Qualora la Prefettura (o la Regione) ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, l'ufficio non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata (è il cosiddetto silenzio diniego). In seguito, eventuali modifiche apportate all'atto costitutivo e allo statuto, (es. la nomina di nuovi amministratori) devono essere depositate nel rispetto della stessa procedura prevista per ottenere il riconoscimento giuridico. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014
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La richiesta di riconoscimento
48 La richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica è fatta dal legale rappresentante dell'Ente. La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G della provincia in cui l'ente ha sede. Ovvero al Presidente della Giunta regionale. L'iscrizione nel registro ha effetto costitutivo. Con la personalità giuridica, gli enti acquistano piena capacità giuridica, realizzando così l'autonomia patrimoniale perfetta. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014
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La documentazione richiesta.
49 domanda in bollo da € 16,00 (fatte salve le esenzioni di legge per le ONLUS-Enti di volontariato). due copie, di cui una autentica, dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico. una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente. una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare. copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento. elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante. Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014
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Il ruolo del professionista
50 Relazione sulla situazione economico finanziaria dell’ente. D. Lgs. 139/2005 art. 3 Ai soli iscritti nella Sezione A commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività: … h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; Si tratta di una relazione di stima ai sensi dell’art ter e 2655 cc Commissione Enti Pubblici, Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi Pisa - 17/4/2014
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