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PubblicatoAmedeo Fontana Modificato 6 anni fa
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Incontri con l’utenza. Il titolare effettivo nell’ambito della normativa antiriciclaggio (le novità della V direttiva) Cagliari, 22 ottobre 2018
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CONTENUTO DELL' ADEGUATA VERIFICA
IDENTIFICAZ DEL TITOILARE EFFETTIVO IDENTIFICAZ DEL CLIENTE IDENTIFICAZ DELLA PRESTAZIONE IDENTIFICAZ DELL' ESECUTORE
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CHI SONO I SOGGETTI SU CUI SI ESERCITA L'OBBLIGO?
titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita
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COME SI ESERCITA L'OBBLIGO?
L'obbligo è espletato prima dell'inizio del rapporto Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo
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INDICI DI TITOLARITA' EFFETTIVA – NELLE SOCIETA'
Nelle soc di capitali è beneficial owner (B.O.): Chi ha il possesso, diretto o indiretto (in capo a una persona fisica), di una determinata quota del capitale sociale (oltre il 25 per cento) Diretto: detenuta da una persona fisica Indiretto: posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona
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INDICI DI TITOLARITA' EFFETTIVA – NELLE SOCIETA'
Nelle soc di capitali è beneficial owner (B.O.): ove non sussista tale situazione si verifica una eventuale situazione di “controllo” (sempre in capo a una persona fisica) attraverso: 1) il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (50 per cento + 1);
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INDICI DI TITOLARITA' EFFETTIVA – NELLE SOCIETA'
Nelle soc di capitali è beneficial owner (B.O.): 2) il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria (si astrae da una percentuale minima, e conta, invece, la capacità “di fatto” di dirigere i lavori dell’assemblea ordinaria) Caso tipico: una società ad azionariato “diffuso”, con scarsa partecipazione dei soci “d’investimento”; in un caso come questo, anche il possesso di una quota pari a solo il 15 per cento del capitale può comportare la capacità di esercitare, di fatto, una influenza dominante sull’assemblea ordinaria);
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INDICI DI TITOLARITA' EFFETTIVA – NELLE SOCIETA'
L’analisi delle opzioni sopra evidenziate mostra, a mio avviso, l’interesse del legislatore della quarta direttiva antiriciclaggio a monitorare non tanto chi effettivamente possiede la società (secondo la dizione italiana) ma chi, piuttosto, si mette in tasca la maggior parte dei soldi prodotti dalla stessa (secondo la più pregnante definizione di lingua inglese).
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INDICI DI TITOLARITA' EFFETTIVA – NELLE SOCIETA'
Ciò spiega perché la prima opzione non sia quella dedicata all’influenza dominante (cui si ispira l’art cod. civ.) ma un concetto completamente diverso: il diritto a ricevere i guadagni della società per una quota superiore al 25 per cento.
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INDICI DI TITOLARITA' EFFETTIVA – NELLE SOCIETA'
Seguendo questo concetto, e applicando alla lettera la norma, se io (persona fisica) ho il 26 per cento del capitale e tu (altra persona fisica) hai il 51 per cento, siamo entrambi b.o., a prescindere dal fatto che solo il secondo soggetto può esercitare una influenza dominante (controllo)sulla società.
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La sezione del registro delle imprese dei BO
Le società, i trust e le p.g.p. comunicano al registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi La comunicazione è solo telematica ed esente da bollo L'omissione è sanzionata ex art c.c Le comunicazioni sono conservate in apposita sezione L'accesso era contingentato nella quarta direttiva; libero nella V
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I soggetti dell'apposita sezione del registro delle imprese dei BO
Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese Le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361 I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali
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Tutti gli obblighi sono a carico degli amministratori/clienti
Chi è obbligato I clienti forniscono sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Le società e le persone giuridiche private conservano, per cinque anni, informazioni sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. Tutti gli obblighi sono a carico degli amministratori/clienti
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Chi è obbligato Nelle società gli amministratori acquisiscono la titolarità effettiva dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. In caso di dubbio chiedono formalmente al socio e se questi si rifiuta ne sospendono il diritto di voto.
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Chi è obbligato Nelle PGP il fondatore, ove in vita ovvero i soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, acquisiscono informazioni sul BO, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione
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Chi è obbligato Nei trust il trustee, acquisisce informazioni sul BO, per tali intendendosi quelle relative all'identita' del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprieta' diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I trustee di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorita'
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Tale disposizione è applicata per relationem ai trustee.
Chi è obbligato L'obbligato è pertanto l'amministratore, il fondatore o l'amministratore delle PGP, il trustee, ma la norma sanziona esclusivamente gli amministratori inerti. Tale disposizione è applicata per relationem ai trustee.
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L'apposita sezione del registro delle imprese
L'apposita sezione è istituita dalla legge. Il D.I. fissa esclusivamente le modalità di implementazione e accesso. La sezione è costituita da: Registro dei BO Registro dei trust
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L'iscrizione dei trust . I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.
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L'iscrizione dei trust - V direttiva AML
26° considerando L'iscrizione dei trust - V direttiva AML A causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust e istituti giuridici affini non sono affatto monitorati o registrati nell’Unione. Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini dovrebbero essere registrate ove i fiduciari di trust e le persone che ricoprono una posizione equivalente in istituti giuridici affini sono stabiliti o risiedono. Inoltre, per garantire l’efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. L’interconnessione dei registri degli Stati membri relativi ai titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini renderebbe accessibili tali informazioni e garantirebbe altresì che gli stessi trust e istituti giuridici affini non siano registrati più volte nell’Unione.
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L'accesso all'apposita sezione del registro delle imprese SOCIETA' IV Direttiva AML
Alle autorità che ccertano evasione fiscale GdF, DIA, DNA Magistratura, MEF UIF Ai soggetti obbligati All'adeguata verifica Accesso pieno MA previo DI MEF/MISE Ai titolari di diritto di accesso Accesso pieno (senza limiti) gratis Accesso flimitato su accreditam e con diritti
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L'accesso all'apposita sezione del registro delle imprese TRUST IV AMLD
Alle autorità che ccertano evasione fiscale GdF, DIA, DNA Magistratura, MEF UIF Ai soggetti obbligati All'adeguata verifica Accesso pieno MA previo DI MEF/MISE Accesso pieno (senza limiti) gratis Accesso limitato su accreditam e con diritti
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L’accesso alla sezione - L’efficacia della pubblicità
L’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell’integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario. Inoltre può contribuire a combattere l’uso improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni sono a conoscenza dell’identità dei titolari effettivi. Ciò facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni agli istituti finanziari e alle autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano del contrasto di tali reati. L’accesso a tali informazioni gioverebbe inoltre alle indagini sul riciclaggio di denaro, sui reati presupposto associati e sul finanziamento del terrorismo. La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall’esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo delle società.
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L'accesso all'apposita sezione del registro delle imprese SOCIETA' V Direttiva AML
Ai soggetti obbligati All'adeguata verifica Al pubblico GdF, DIA, DNA Magistratura, MEF UIF Alle autorità che ccertano evasione fiscale Accesso pieno MA previo DI MEF/MISE Accesso funzionale all’accertamento su accreditam e con diritti Accesso pieno (senza limiti) gratis Accesso sintetico
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La finalità dell'accesso alla sezione
. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
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La apposita sezione del BO SOCIETA'
. Gli amministratori di SRL, SPA, SAPA e società cooperative comunicano per via telematica, entro trenta giorni dalla data evento, attraverso una “comunicazione unica” di cui all’art. 9 del DL 7/2007, ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 21, comma 1, del DLGS 90/2017, i seguenti dati relativi alle persone fisiche cui è applicabile la definizione di “titolare effettivo” .
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La apposita sezione del BO SOCIETA'
. - cognome e nome; - luogo e data di nascita; - cittadinanza; - domicilio fisico ed elettronico; - codice fiscale; - tipo di interesse detenuto nella società e suo valore o qualità; - eventuale indicazione di minore età o incapacità o rischio incolumità (art. 21, comma 2, lett. “f” del DLGS 90/2017); - eventuali allegati a supporto (del punto precedente).
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La apposita sezione del BO SOCIETA' IL RUOLO DELLE CCIAA
. La camera di commercio svolge sulla comunicazione presentata dal soggetto obbligato, un controllo di regolarità formale.
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La apposita sezione del BO SOCIETA' IL RUOLO DELLE CCIAA
. Il tipo di controllo svolto dagli uffici del registro delle imprese sulle comunicazioni ricevute dalle società relativamente ai propri titolari effettivi è di tipo meramente formale (controllo di regolarità “interno”, relativo cioè alla sola coerenza formale della comunicazione). L’istruttoria non implica, quindi, alcun controllo sulla veridicità di quanto affermato e sulla sua coerenza con le stesse risultanze degli atti e delle informazioni depositati o iscritti nel registro delle imprese.
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La apposita sezione del BO SOCIETA' consultazione
. Le informazioni relative ai titolari effettivi sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), del DLGS 90/2017, mediante porta di dominio
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La apposita sezione del BO SOCIETA' consultazione
. La consultazione della apposita sezione del registro delle imprese da parte dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 2, lettere da “a” a “d”, del DLGS avviene mediante l’utilizzo di apposite credenziali rilasciate dal MEF. Eventuali verifiche propedeutiche all’accesso delle autorità in questione saranno gestite dal MEF in accordo con l’autorità competente medesima. La procedura di accreditamento dei soggetti obbligati di cui all’articolo 21, comma 2, lettera “e” è svolta dal MEF.
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La apposita sezione del BO SOCIETA' consultazione
. I soggetti privati accedono al servizio di consultazione in forma puntuale, a seguito di specifica richiesta presentata al MEF. Le credenziali, gli accreditamenti e le autorizzazioni puntuali rilasciati consentono al registro delle imprese di verificare l’identità della persona fisica che accede alla consultazione, la sua appartenenza ai soggetti di cui alla legge, nel caso dei soggetti obbligati, la sua riconducibilità alle tipologie previste dall’art. 3 del DLGS stesso.
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La apposita sezione del BO SOCIETA' consultazione
. I soggetti obbligati d dotati di codice fiscale italiano accedono al servizio di consultazione mediante CNS o SPID. I soggetti obbligati non individuabili mediante codice fiscale italiano accedono al servizio di consultazione mediante apposite credenziali rilasciate dal MEF che, a seconda della natura del soggetto, deciderà se assegnare loro un’utenza ovvero se consentire agli stessi solo un accesso puntuale ai dati del titolare effettivo, a seguito di specifica richiesta.
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La apposita sezione del BO SOCIETA' consultazione
. Il soggetto obbligato accede al servizio di consultazione: a) indicando la categoria di appartenenza b) attestando, mediante autocertificazione, che il soggetto di cui intende visualizzare il titolare effettivo è suo cliente, per il quale è obbligato all’adeguata verifica.
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La apposita sezione del BO SOCIETA' consultazione
. Il soggetto privato che vanta diritto d'accesso al fine di ottenere dal MEF l’autorizzazione all’accesso puntuale al servizio di consultazione: a) attesta, mediante autocertificazione, di essere titolare di un interesse giuridico rilevante e differenziato; b) indica le ragioni, concrete e documentate, che lo inducono a dubitare che la titolarità effettiva coincida con quella legale.
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La apposita sezione dei TRUST
Art. 21 comma 3 d.lgsl 231 I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione La apposita sezione dei TRUST .
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Le apposite sezioni del registro delle imprese
Esistono due apposite sezioni intercomunicanti (quanto ai BO dei trust) Ma la sezione gialla è ordinariamente anagrafica La arancione è finalizzata esclusivamente all'antiriciclaggio A.S dei BO A.S. dei trust
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La apposita sezione dei TRUST
. La finalità è sicuramente anagrafica: censire i trust produttivi di reddito, ad oggi non catalogati. È accessibile pubblicamente o con i limiti della previsione normativa? Il comma 4 dice: “ L'accesso alle informazioni relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust è consentito ….” Sembra pertanto che le limitazioni esistano per la sezione BO dei trust, ma non per l'anagrafica dei trust
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