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Reati fallimentari.

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Presentazione sul tema: "Reati fallimentari."— Transcript della presentazione:

1 Reati fallimentari

2 Reato in generale * Elemento oggettivo
- Condotta + evento + nesso di causalità. * Elemento soggettivo - Dolo, preterintenzione, colpa.

3 Dolo * Il dolo è la forma tipica della volontà colpevole.
* Componenti del dolo: Rappresentazione + risoluzione.

4 Dolo generico Il dolo è generico quando basta che sia voluto il fatto descritto nella norma incriminatrice (es. art. 216/1° n. 1 prima ipotesi L.F.).

5 Dolo specifico Il dolo è specifico quando la legge esige che il soggetto abbia agito per un fine particolare (es. art. 216/1° n. 1 seconda ipotesi L.F.).

6 Dolo eventuale Il dolo va qualificato come eventuale quando l’agente si rappresenti la probabilità, o anche la semplice possibilità, che l’evento si verifichi come conseguenza della sua condotta e accetti l’eventualità di tale verificazione [es.: nel caso della bancarotta preferenziale, ove il dolo (specifico) consiste nel fine di favorire taluno dei creditori, il dolo può configurarsi nella sua forma eventuale, non occorrendo che il pregiudizio sia voluto direttamente dall’agente, essendo sufficiente l’accettazione della sua eventualità].

7 Elemento soggettivo nei reati fallimentari
* Bancarotta fraudolenta patrimoniale - art. 216/1° n. 1 prima ipotesi L.F. – dolo generico - art. 216/1° n. 1 seconda ipotesi L..F. – dolo specifico * Bancarotta fraudolenta documentale - art. 216/1° n. 2 seconda ipotesi L.F. – dolo generico - art. 2161° n. 2 prima ipotesi L.F. – dolo specifico * Bancarotta preferenziale – dolo specifico

8 segue Elemento soggettivo nei reati fallimentari
* Bancarotta impropria (art. 223/2° L.F.) – dolo generico * Bancarotta impropria (art. 223/1°L.F.) – dolo specifico

9 segue Elemento soggettivo nei reati fallimentari
* Bancarotta semplice Il reato di bancarotta semplice è punibile tanto a titolo di dolo quanto di colpa.

10 Colpa Ai sensi dell’art. 43 c.p., il reato è colposo quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

11 Causalità Ai fini dell’ascrivibilità del fatto all’agente, fra condotta ed evento deve sussistere un nesso eziologico (art. 40/1° c.p.)

12 Teoria della condicio sine qua non
Ai sensi dell’art. 41/1° c.p., è riconosciuta efficacia causale a tutte le condizioni necessarie dell’evento. Il nesso causale deve essere, tuttavia, escluso quando l’evento sia derivato dal sopravvenire di un “avvenimento eccezionale”.

13 Causalità omissiva * Assumono rilievo in materia i soli reati omissivi “impropri” (commissivi mediante omissione). * Necessita che, mediante il non facere, sia stata realizzata una condizione dell’evento. * Per stabilire l’effettività di tale realizzazione, ci si deve porre, in sede di ragionamento ipotetico, il quesito se l’evento sarebbe occorso qualora l’azione doverosa fosse stata tenuta.

14 segue Causalità omissiva
* Ai sensi dell’art. 40/2° c.p., non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. * L’equiparazione dell’omesso impedimento dell’evento alla sua causazione è subordinata all’esistenza di un obbligo giuridico posto al fine di impedire la verificazione dell’evento. * Il soggetto omittente deve essere costituito “garante” dell’impedimento di un determinato evento.

15 segue Causalità omissiva
* Esempi: - Sindaci, la cui responsabilità penale dei sindaci è fondata su un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso (dovere di agire delimitato dalla normativa del codice civile). - Amministratori (di diritto o di fatto), la cui responsabilità penale può derivare dall’omessa osservanza del dovere di vigilare sul generale andamento della gestione e di fare quanto in loro potere per impedire il compiersi di atti pregiudizievoli.

16 Concorso di norme * Concorso in senso proprio * Concorso apparente
* Principio di specialità (art. 15 c.p.) * Reato complesso (art. 84 c.p.)

17 Concorso di reati * Si ha concorso di reati nei casi in cui uno stesso soggetto abbia violato più volte la legge penale e debba, perciò, rispondere di più reati. * Concorso materiale * Concorso formale * Reato continuato

18 Rapporti tra reati fallimentari
A) Concorso * Bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta per infedeltà patrimoniale. * Bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice (concorso esterno).

19 segue Rapporti tra reati fallimentari
B) Specialità * Bancarotta fraudolenta impropria (art. 223/1°) e bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (art. 223/2° n. 1) (specialità reciproca). * Reato di cui all’art. 236/2° n. 1 e reati di cui all’art. 223 (specialità – applicabilità della fattispecie di bancarotta) * Reato di cui all’art. 217 e reato di cui all’art. 220 (specialità – applicabilità della fattispecie di bancarotta)

20 Rapporto tra reati fallimentari ed altri reati
* Bancarotta fraudolenta e truffa (concorso) * Bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita (reato complesso se realizzate contestualmente, con assorbimento del reato di appropriazione nel reato di bancarotta; reato progressivo – da un minus ad un maius – se realizzate in tempi diversi) * Bancarotta e reati societari

21 Concorso di persone nel reato
Elementi del concorso criminoso: - pluralità di agenti - realizzazione dell’elemento oggettivo di un reato da parte di taluno dei concorrenti - contributo causale alla verificazione del fatto - volontà di cooperare alla commissione del reato

22 segue Concorso di persone nel reato
* Il contributo di ciascun concorrente può essere materiale o morale (partecipazione psichica, non semplice “connivenza”). * Anche la condotta omissiva può assumere rilievo nella fattispecie concorsuale.

23 segue Concorso di persone nel reato
* Concorso per omissione nel reato commissivo * Configurabilità di responsabilità penale dei sindaci per i rati commessi da amministratori di società: i sindaci vengono ritenuti titolari di una vera e propria posizione di garanzia). * Contenuto della posizione di garanzia dei sindaci.

24 Concorso in reato “proprio”
* Il reato è definito “proprio” allorché, per la stessa sussistenza del reato, è richiesta una particolare posizione giuridica o di fatto dell’agente. * E’ configurabile concorso di persone nel reato “proprio”. Il concorrente extraneus può essere chiamato a rispondere del reato solo se sia conoscenza della qualità dell’intraneus, in caso contrario dovendosi ritenere carenza di dolo.

25 Concorso di persone in reati fallimentari
* In genere - Concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell’azienda. - In tema di bancarotta fraudolenta, la partecipazione solo ad un segmento della linea unitaria di condotta distrattiva configura pienamente il concorso, allorché abbia avuto efficacia decisiva nella realizzazione del piano ideato dal correo.

26 segue Concorso di persone in reati fallimentari
* Concorso dell’extraneus - il concorso in bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento in tanto è configurabile in quanto l’attività di cooperazione con il fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa. - Ai fini del concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessario il previo concerto dell’extraneus con l’amministratore della società fallita.

27 segue Concorso di persone nei reati fallimentari
* Concorso (a condotte dell’amministratore di fatto) dell’amministratore di diritto - In caso di concorso ex art. 40/2° c.p. dell’amministratore di diritto nel reato commesso dall’amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice. - L’amministratore di diritto (anche se investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita) risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire.

28 segue Concorso di persone nei reati fallimentari
* Concorso dei sindaci - per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che loro competono * Concorso del creditore - concorre nel reato di bancarotta preferenziale il creditore consapevole dello stato di dissesto del debitore fallendo, il quale fornisca un contributo determinante dal punto di vista causale alla violazione della par condicio

29 segue Concorso di persone nei reati fallimentari
* Concorso del liquidatore * Concorso tra soci illimitatamente responsabili * Concorso di consulenti commerciali o esercenti la professione legale * Concorso di collaboratore dell’imprenditore * Concorso di promotore finanziario

30 Soggetti attivi * Soggetto attivo della bancarotta propria è l’imprenditore che esercita un’attività commerciale. La nozione di imprenditore è quella civilistica. * Soggetti attivi della bancarotta impropria sono persone diverse dal fallito, che abbiano con l’impresa un rapporto particolarmente qualificato. * I destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 L.F. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate.

31 “Piccolo imprenditore”
* Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. * Non sono, peraltro, soggetti a tali disposizioni gli imprenditori esercenti attività commerciale i quali dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dettati dall’art. 1,/2° L.F. * E’ stata modifica in senso ampliativo la nozione di “piccolo imprenditore” non assoggettabile a fallimento. Più esattamente, nella L.F. non è più in essere il riferimento al “piccolo imprenditore”.

32 Segue “Piccolo imprenditore”
* Successione di leggi penali nel tempo * Se i fatti di bancarotta commessi prima delle modifiche apportate all’art. 1 L.F. dai d.lgs. 5/2006 e 169/2007, che hanno modificato i requisiti perché l’imprenditore sia assoggettabile a fallimento, continuano ad essere previsti come reato, anche se in base alla nuova normativa l’imprenditore non potrebbe più essere dichiarato fallito.

33 Segue “Piccolo imprenditore”
* S.U. 15 maggio 2008 n * Nella struttura dei reati di bancarotta la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale (id est: per gli effetti giuridici che essa produce) e non per i fatti in essa accertati. * Il giudice penale non ha alcun potere di sindacato sul provvedimento giurisdizionale evocato dalla norma penale, dovendo limitarsi a verificare l’esistenza dell’atto e la sua validità formale.

34 Segue “Piccolo imprenditore”
* I nuovi contenuti dell’art. 1 L.F. non incidono su un dato strutturale del paradigma della bancarotta, ma sulle condizioni di fatto per la dichiarazione di fallimento, sicché non possono definirsi norme extrapenali che interferiscono sulla fattispecie penale. Di conseguenza, il giudice penale, che non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento sulla base della normativa all’epoca vigente, allo stesso modo non può escluderne gli effetti sulla base di una normativa sopravvenuta. * Il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore, sicché le modifiche apportate all’art. 1 L.F. non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso, non determinando o non concorrendo a determinare il contenuto del precetto penale.

35 Segue Soggetti attivi * Sindaci
- In tema di responsabilità per bancarotta documentale, l’obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve estendersi al contenuto della gestione. - La responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile in capo ai sindaci, per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che loro competono. - La responsabilità penale dei sindaci per i reati fallimentari è fondata su di un obbligo giuridico di impedire l’evento delittuoso.

36 Segue Soggetti attivi * Prestanome
- La responsabilità dell’amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dall’accettazione della carica. - L’amministratore della società, ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati quanto meno a titolo di omissione. - All’amministratore di diritto (c.d. “testa di legno”) sotto il profilo oggettivo devono essere ascritte le conseguenze della condotta dell’amministratore di fatto che egli, in virtù della carica, aveva l’obbligo giuridico di impedire.

37 Segue Soggetti attivi * Liquidatore
- Il liquidatore è penalmente responsabile delle condotte di tutti coloro che abbiano agito – in via di diritto o di fatto – per conto di un ente successivamente fallito in tutti i casi nei quali, pur essendone inconsapevole, non abbia fatto tutto quanto in sua possibilità per attuare una efficace vigilanza ed un rigoroso controllo.

38 Segue Soggetti attivi * Amministratore di fatto
- La figura dell’amministratore di fatto è stata espressamente tipizzata dall’art c.c. - Per la configurazione di tale figura occorre, da un lato, che i poteri relativi alla carica o alla funzione siano esercitati di fatto in maniera continuativa e, dall’altro, che essi siano svolti in modo significativo. * Amministratore di fatto – Giurisprudenza - La posizione dell’amministratore “di fatto”, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche. - L’amministratore “di fatto” – in base alla disciplina dettata dal novellato art c.c. – è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”.

39 Segue Soggetti attivi * Dipendente di società
* Commissario governativo in sostituzione degli organi di consorzio * Promotore finanziario * Amministratori di grandi imprese * Soci illimitatamente responsabili

40 Relazioni/Attestazioni di professionisti ed esperti * Art. 161 L.F. * Art. 182 bis L.F. * Art bis cod. civ.

41 Segue Relazioni /Attestazioni …
* Le attività in questione si presentano in termini non omogenei nelle tre ipotesi che le contemplano: - concordato preventivo: si tratta della relazione di un professionista “che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano …”; - accordi di ristrutturazione dei debiti: è prevista una relazione redatta da esperto “sull’attuabilità dell’accordo …, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei”; - piani di risanamento dell’esposizione debitoria: occorre una attestazione della loro “ragionevolezza ai sensi dell’art bis, 4° comma, c.c.”. * Ulteriore differenza da cogliere è la collocabilità o meno delle varie attestazioni nel contesto di soluzioni negoziali. Solo i casi previsti dagli artt. 161 e 182-bis L.F. si collocano nella prima ipotesi. * Ulteriore differenza è data dalle diverse figure di autore dell’eventuale falso ideologico nelle attestazioni (soggetti di cui all’art. 28 L.F. nei casi di cui agli artt. 161 e 182 bis L.F.; soggetti – revisori contabili o società di revisione - di cui all’art bis c.c. nel caso di cui all’art bis c.c.

42 Segue Relazioni /Attestazioni …
* In dottrina, si ritiene che in tutti i casi non siano ravvisabili qualifiche pubblicistiche in capo agli autori delle varie attestazioni, che, di conseguenza, pur così rilevanti nei nuovi sistemi di definizione della crisi, parrebbero non presidiate da sanzioni che ne tutelino la verità; ferma, comunque, restando l’eventualità di un concorso nella violazione dell’art. 236/1° L.F. o della possibilità che si manifesti una modalità di partecipazione nei reati previsti dall’art. 236/2° L.F.

43 Segue Relazioni /Attestazioni …
* In relazione alla responsabilità del professionista, civilisticamente è certa la sua responsabilità extracontrattuale, mentre, sul piano penalistico, appare pacifica soltanto la responsabilità concorrente del professionista che, ad esempio - nel caso del concordato - dolosamente falsifichi in accordo con l’imprenditore circa la presenza e l’attribuzione di attività di costui inesistenti. Viceversa, nel caso di falsificazione del piano di una società – e quindi di compartecipazione con gli amministratori - non sarebbe ipotizzabile il concorso nell’ambito dell’art. 236/1° L.F., trattandosi di norma applicabile al solo imprenditore individuale e non essendo consentita l’estensione analogica (in malam partem) della norma incriminatrice ai soggetti di gestione e controllo delle società commerciali. * Si è posta questione se la redazione di una relazione o di un attestato non veritieri possa integrare una fattispecie di reato autonoma, addebitabile al solo professionista.

44 Segue Relazioni /Attestazioni …
* La soluzione di tale questione dipende dalla qualifica di soggetto pubblico o privato ascrivibile al professionista. * Secondo l’orientamento prevalente (in dottrina; in giurisprudenza non constano ancora pronunce), la tesi “vincente” è quella della qualificazione privatistica (il professionista non è un coadiutore del Tribunale, la sua attività non contribuisce allo svolgimento della funzione giurisdizionale, anche la sua attività di certificazione non pare riconducibile alla pubblica funzione). * Di conseguenza, è stata esclusa la possibilità di ricorrere al sistema delle incriminazione “proprie” del falso (artt. 476 ss. c.p.). * E’ stata, altresì, esclusa la possibilità di ricorrere alle figure previste dagli artt. 483 e 485 c.p. * Con riguardo agli atti rientranti in una struttura negoziale (riferimento agli artt. 161 e 182 bis L.F.), si ritiene che l’eventuale falsità possa integrare gli estremi della condotta del reato di truffa. Si è, tuttavia, posto in rilievo che la configurabilità di tale illecito appare assai ardua, venendo in considerazione l’espressione di valutazioni e di prognosi.

45 Reati fallimentari – in genere - classificazioni
* In relazione al soggetto attivo del reato di bancarotta, si distingue tra bancarotta propria, in cui il soggetto attivo è lo stesso imprenditore dichiarato fallito, e bancarotta impropria, in cui soggetti attivi sono persone diverse dal fallito. * La distinzione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice si fonda essenzialmente sull’elemento psicologico (intenzionale nel primo caso; meramente colposo, almeno di regola, nel secondo), ma rileva anche sul piano del fatto tipico. * In relazione all’oggetto materiale della condotta, si distingue tra bancarotta c.d. patrimoniale e bancarotta c.d. documentale. * In relazione all’elemento temporale, si distingue tra bancarotta prefallimentare e postfallimentare.

46 Reati fallimentari – in genere – bene giuridico protetto
* In ordine all’individuazione del bene giuridico protetto, si contendono il campo varie teorie: - tutela dell’interesse patrimoniale dei creditori (teoria di stampo privatistico); - tutela dell’interesse sociale al corretto andamento delle relazioni economiche e, per esso, dell’economia pubblica (teoria di stampo pubblicistico); - tutela del regolare svolgimento del procedimento concorsuale (bene giuridico protetto: amministrazione della giustizia) (teoria di stampo pubblicistico); - tutela, ad un tempo, degli interessi patrimoniali dei creditori e dell’economia pubblica nel suo complesso (tesi intermedia, con cui si sostiene la natura plurioffensiva del delitto di bancarotta)

47 Reati fallimentari – in genere – bancarotta reato di pericolo
* La bancarotta è qualificata come reato di pericolo concreto. * Si ha reato di pericolo allorché vi sia semplice esposizione dell’interesse protetto a pericolo di lesione. I reati di pericolo concreto di caratterizzano per il fatto che la loro sussistenza è subordinata all’effettiva presenza del pericolo (costituente elemento tipico della fattispecie)

48 Reati fallimentari – in genere – natura giuridica della dichiarazione di fallimento
* La dichiarazione di fallimento rappresenta, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie.


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