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PubblicatoLiliana Palma Modificato 6 anni fa
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Sovraindebitamento Genesi ed evoluzione caratterizzata da una sovrapposizione normativa L. 27 febbraio 2012, n. 12 (converte il dl. N. 212/2011) D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 L. 27 dicembre 2012, 221 (converte il d.l. n. 179) L. 27 gennaio 2012, n. 3 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»
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INQUADRAMENTO DEL TEMA
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TRIPLICE SCOPO DELLO STRUMENTO
NOVITÀ PER I DEBITORI NON ASSOGGETTABILI A PROCEDURE CONCORSUALI possibilità di ristrutturare i propri debiti attraverso una procedura di accordo con i propri creditori guidata da un organismo stragiudiziale e controllata dal Tribunale «Non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito» (art. 11 comma 4) Il debitore, in altri termini, non rinegozia necessariamente le obbligazioni che non riesce ad adempiere, ma raggiunge un accordo con i propri creditori attraverso il quale vengono decise operazioni sul patrimonio del debitore utili a garantire quest'ultimo di superare la crisi e ai creditori di ottenere una parziale - ma reale - soddisfazione delle proprie pretese Piccoli imprenditori; professionisti; consumatori; imprenditori agricoli consentire al debitore di risanare la propria situazione patrimoniale TRIPLICE SCOPO DELLO STRUMENTO consentire ai creditori di poter ottenere un qualche effettivo soddisfo delle proprie pretese anche verso coloro che, senza questa procedura, non sarebbero in grado pagare il dovuto (i creditori possono ottenere parziale soddisfazione senza dover attivare procedimenti contenziosi di recupero dei crediti) deflazionare la giustizia civile
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ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Debitore che non ha accesso alle procedure concorsuali ordinarie SOVRAINDEBITAMENTO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Concesso al solo debitore consumatore «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» = Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente effetto esdebitatorio PIANO DEL CONSUMATORE In alternativa… LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE Tribunale Milano sez. II 18 agosto 2016 «Considerato che, ai sensi dell'art. 147 l.f., i soci illimitatamente responsabili falliscono in estensione al fallimento della società, deve ritenersi che questi siano, in quanto tali, assoggettabili alle procedure concorsuali. Poco importa che il fallimento intervenga in estensione automatica di quello sociale, e non per la qualifica di imprenditore individuale in capo al socio, posto che esso è una conseguenza diretta del fallimento sociale […] E' ben noto a questo tribunale che una certa parte minoritaria della dottrina sostiene che vi sarebbe un profilo di incostituzionalità nella impossibilità di accedere a sovraindebitamento delle persone fisiche sottoponibili a fallimento in estensione, ma giova ricordare che la disparità di trattamento presuppone situazioni uguali [….] chi è sottoponibile […] a fallimento in estensione non può [accedere alle procedure di sovraindebitamento].
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Organismo di composizione della crisi (art. 15)
INTRODUZIONE NORMATIVA (L.3/2012) DELLE PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Sede: nel circondario del Tribunale competente Compiti e funzioni degli OCC possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 r.d. n. 267/42 (cioè i requisiti per la nomina a curatore), ovvero da un notaio, SU NOMINA del presidente del tribunale o del giudice delegato enti pubblici con i requisiti di indipendenza e professionalità ai sensi del regolamento; organismi di conciliazione presso le camere di commercio; il segretariato sociale; gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai (iscritti di diritto, a semplice domanda) Vi è un apposito registro Possibilità di accedere ad una procedura «guidata»/assistita da REGOLAMENTO d.m. 24 settembre 2012 n. 202 Tribunale ART. 9 co. 1: luogo di residenza o sede principale del debitore.
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LA PROCEDURA NON È CONTENZIOSA
TUTTAVIA OCCORRE L’ASSISTENZA TECNICA DEL DIFENSORE: Tribunale Vicenza, 29 Aprile 2014: «Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del debitore poichè: 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti; 2) il ricorso è introduttivo di una procedura; 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale; 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose. Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l’assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell’O.C.C. che concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa. Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nulla vieta al debitore di avvalersi per la redazione del piano di un soggetto di sua fiducia ma è l’O.C.C. che, in ogni caso, deve fare proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista privato, verificandone sia la veridicità che la fattibilità a norma di legge (art. 15, co. 6, l. n. 3/2012), e così rendendosi fidefacente nei confronti del tribunale e dei creditori, conformemente alle sue funzioni pubblicistiche. La competenza dell’O.C.C. deve essere individuata secondo la competenza del Tribunale, ai sensi degli artt. 7, co. 1, e 9, co. 1, l. n. 3/2012, cioè in base alla residenza del ricorrente. La sede dell’organismo di composizione della crisi, come quella del debitore, deve essere quella (l’unica) principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove invece l’O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di tribunale».
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ACCORDO A formazione procedimentalizzata Non istantaneo A distanza
Quesito: cosa succede se non sono rispettate le norme procedimentali e l’accordo è comunque raggiunto? … questione relativa alla natura privatistica o meno dell’accordo A formazione procedimentalizzata In realtà ha una natura non autenticamente negoziale: - l’accordo è raggiunto con il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti Non istantaneo = scandito in varie fasi che hanno lo scopo di consentire il «controllo» dell’accordo ad opera dell’autorità pubblica - Es. controllo relativo al fatto che l’accordo in formazione non sia in frode ai creditori - Es. controllo che l’accordo contenga alcune previsioni necessarie (quali il regolare pagamento dei crediti impignorabil) A distanza = le dichiarazioni sottoscritte del proprio consenso alla proposta sono fatte pervenire all’organismo di composizione per raccomandata, fax o PEC. Tuttavia si richiamano nozioni contrattuali: Risoluzione per inadempimento o impossibilità sopravvenuta (art. 12 co. 4); Annullamento per dolo o colpa grave (art. 14) Ma sono disciplinate in forme peculiari Plurilaterale = le parti sono sicuramente più di due (N.B., insieme alla proposta è depositato un elenco creditori). = deve disciplinare necessariamente alcuni profili (es. termini e scadenze pagamenti) A contenuto necessario Tribunale Firenze, 27 Agosto « Deve essere rigettato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità del piano prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 3 del 2012».
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PROPOSTA PIANO = prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri Indicazione di scadenze e modalità di pagamento dei crediti Possibile suddivisione in classi Se beni e redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del PC, è necessario che uno o più terzi sottoscrivano la proposta consentendo il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità Va assicurato il regolare pagamento crediti impignorabili I crediti privilegiati o con garanzie reali possono essere soddisfatti parzialmente, ma deve assicurarsi il loro pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile avuto riguardo al valore di mercato del bene o diritto su cui insiste la causa di prelazione Per tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, IVA e ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione del pagamento Occorre indicare eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari Indicazione di eventuali garanzie per l’adempimento dei debiti Modalità dell’eventuale liquidazione dei beni può anche prevedere l'affidamento del patrimonio ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori ( nominato dal Giudice e da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.) SE PREVISTA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA (O COMUNQUE NEL CASO DEL PC), è possibile prevedere una moratoria fino ad 1 anno dall’omologazione per i pagamenti di crediti privilegiati o con garanzie reali(salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione)
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PROCEDURA … La redazione degli atti e documenti …
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Unitamente a: Se il debitore
presso il tribunale (il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti) DOPPIO DEPOSITO PROPOSTA a cura dell'organismo di composizione della crisi (non oltre tre giorni dal deposito in tribunale ) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, con indicazione della sua posizione fiscale e di eventuali contenziosi pendenti Unitamente a: PIANO DI TUTTI I CREDITORI, con l'indicazione delle somme dovute di tutti i BENI DEL DEBITORE degli EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI delle SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. ELENCO DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO svolge attività di impresa: SCRITTURE CONTABILI DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI, con dichiarazione di conformità all’originale Se il debitore RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL‘OCC (contenente a) le cause dell'indebitamento e della diligenza del consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria) è consumatore che presenta il piano
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… il procedimento per l’accordo di composizione della crisi …
Il richiamo è all’applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 737 ss. c.p.c. (procedimento camerale)
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Se la proposta è conforme alla legge:
Prima VALUTAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA (non oltre 60 giorni dal deposito della documentazione) * Comunicato ai creditori almeno 30 giorni prima del termine di entro il quale i creditori dovranno far pervenire le loro accettazioni Se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto va trascritto a cura dell‘OCC = VERIFICA LEGITTIMITÀ (= AMMISSIBILITA’ e FATTIBILITA’ ) ARTT. 7, 8, 9 Il decreto è equiparato all'atto di pignoramento (art. 10 co. 5) ed è reclamabile al Collegio di cui non fa parte il giudice che lo ha emesso. DA ORA E SINO A QUANDO NON DIVENTA DEFINITIVO IL PROVV. DI OMOLOGAZIONE non possono: essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali disporsi sequestri conservativi acquistarsi diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore Ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
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almeno dieci giorni prima dell'udienza
I creditori fanno pervenire all’OCC dichiarazione sottoscritta del proprio consenso (anche per telegramma; raccomandata AR; fax; PEC) CONSENSO TACITO O PER COMPORTAMENTO CONCLUDENTE = In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta I creditori privilegiati o con garanzie reali che la proposta prevede di soddisfare integralmente, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta L'accordo è raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Se l'accordo è raggiunto, l‘OCC trasmette a tutti i creditori una RELAZIONE sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza, allegando il testo dell'accordo stesso. Creditori hanno 10 giorni dal ricevimento della relazione per sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l’OCC trasmette al giudice la RELAZIONE, allegando le contestazioni ricevute, nonché UN'ATTESTAZIONE DEFINITIVA SULLA FATTIBILITÀ del piano
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UDIENZA Il Giudice accerta la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori Nel caso di riscontrata frode revoca il DECRETO e ne ordina la cancellazione della trascrizione e di ogni altra forma di pubblicità disposta Tribunale Milano, sez. II, 18/11/2016 «La presenza di iniziative o atti in frode ai creditori che siano obiettivamente idonei ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie a prescindere dalla loro idoneità decettiva incidono sulla meritevolezza del debitore e determinano il rigetto della domanda di omologazione dell'accordo» Caso deciso: La donazione dell'immobile del debitore ai figli, con riserva di usufrutto, costituisce un atto in frode ai creditori che rende inammissibile l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento Tribunale Reggio Emilia, 24/06/2016 «L'art. 10, comma 3, della legge 27 gennaio 2012 n. 3 stabilisce che "all'udienza" […] accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto […]. Il tribunale, pertanto, ogni volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell'accordo, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza o dalla convenienza dell'accordo proposto». Tribunale Monza 04 maggio 2016 «Deve essere rigettata la domanda di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, a prescindere dal raggiungimento della maggioranza o dalla convenienza dell'accordo proposto, nel caso in cui venga ravvisato il compimento di un atto in frode ai creditori, od anche solo la presenza di un'iniziativa in tal senso».
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… omologazione …
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Entro 6 mesi dalla proposta …
POSSONO CONTESTARE LA CONVENIENZA dell’accordo: il creditore che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato. Il provvedimento è reclamabile innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione se: - verifica il raggiungimento delle maggioranze; - l'IDONEITÀ del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti fiscali; - In CASO DI CONTESTAZIONI: il giudice omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 12 co. 2) Ma secondo la giurisprudenza il giudice non può di per sé sindacare la «convenienza» dell’accordo Tribunale Bergamo, sez. II, 31/03/2015: «Qualora non vi sia alcuna contestazione, da parte dei creditori concorsuali, sulla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento la valutazione del giudice non può inerire sulla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa del pagamento derivante da liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore ma deve essere attinente alla sua legittimità e fattibilità, intesa, quest’ultima, nel senso di idoneità degli accordi a soddisfare i creditori come da proposta».
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PER I CREDITORI ANTERIORI è obbligatorio
EFFICACIA ED EFFETTI PER I CREDITORI ANTERIORI è obbligatorio Considerare il momento in cui è stata data pubblicità alla proposta I CREDITORI CON CAUSA O TITOLO POSTERIORE non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano Salvo che poi esso sia risolto o si accerti con procedimento camerale innanzi al Tribunale che non siano stati pagati i crediti impignorabili o quelli fiscali Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Se è dichiarato fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 L.F. il debitore non esegue integralmente, entro 90 gg dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle p.a. e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. INEFFICACIA DI DIRITTO SE ANNULLATO L’ACCORDO PUO’ ESSERE INOLTRE RISOLTO REVOCATO se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori [ Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile]
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Grazie per l’attenzione
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Documentazione
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Concetto di meritevolezza
Apposita valutazione necessaria per omologazione pc: ART. 12 bis co. 3: «il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità» = valutazione della «imputabilità» al debitore della condizione di sovraindebitamento o della non soddisfabilità creditori N.B. Per il consumatore essa è contenuta nella Relazione particolareggiata dell’OCC che indica le cause del sovraindebitamento e la diligenza del consumatore Ma la valutazione dell’OCC non è condizionante Tribunale Torre Annunziata 12 dicembre 2016: «In tema di sovraindebitamento e piano del consumatore, difetta il requisito di meritevolezza (nonostante il mancato accertamento dell'OCC) qualora il debitore abbia assunto le proprie obbligazioni senza la necessaria diligenza: rientra in tale ipotesi la stipula di un mutuo fondiario che si presenta notevolmente oneroso, più gravoso di quanto il consumatore possa garantire di adempiere quale fideiussore, e sproporzionato alle fonti di reddito, personali e familiari». Tribunale Napoli 16 novembre 2017 «In tema di crisi da sovraindebitamento, può essere approvato il piano quando il debitore – consumatore – non abbia determinato con colpa la situazione debitoria contratta ed in considerazione della natura dei debiti stessi». E la giurisprudenza la richiede comunque anche per l’Accordo Tribunale Milano sez. II 18 novembre 2016 «Nella composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui disciplina appare essere in controtendenza rispetto alle scelte operate dal legislatore in tema di concordato preventivo, il tribunale è chiamato a più riprese e sotto diversi profili a verificare la meritevolezza del soggetto sovraindebitato».
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LEGGE DELEGA 155/17 ART. 9 a) […]
Nell'esercizio della delega […] il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) […] b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore; c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità; e) prevedere che nella relazione dell‘OCC sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento; m) attribuire anche ai creditori e al pm l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.
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Trib. Vicenza 29 aprile 2014: «La sede dell’O. C. C
Trib. Vicenza 29 aprile 2014: «La sede dell’O.C.C. come quella del debitore deve essere quella principale ed effettiva non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il forum shopping), laddove invece l’O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario del tribunale ».
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Tribunale Sondrio 20 dicembre 2017 n
Tribunale Sondrio 20 dicembre 2017 n. 555 «Nel concetto di consumatore ai fini della legge n. 3/2012 rientra anche quel soggetto persona fisica che abbia contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze familiari o personali ma senza riflessi diretti sull’attività di impresa». Cassazione civile, sez. I, 01 Febbraio 2016, n. 1869 «La nozione di consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, secondo la quale deve ritenersi tale esclusivamente il debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o comunque derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità, non esclude coloro che esercitino o abbiano esercitato attività di impresa o professionale purché, al momento della presentazione del piano, non residuino obbligazioni assunte nell'esercizio di dette attività. A detta limitazione fanno eccezione i debiti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate), i quali debbono essere pagati in quanto tali»
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Tribunale Torino sez. VI 16 novembre 2017: «Non è requisito richiesto per il sovraindebitato quello di avere un patrimonio immediatamente spendibile, ben potendo lo stesso ottenere un finanziamento da terzi per pagare i debiti, ovvero proporne il pagamento utilizzando il proprio stipendio mensile ovvero liquidando dei beni; occorre solo che il debitore non superi i limiti di reddito al momento della proposizione della domanda».
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Tribunale Pescara 22 ottobre 2017: «La normativa della legge n
Tribunale Pescara 22 ottobre 2017: «La normativa della legge n. 3 del 2012 è autonoma rispetto alla procedura concordataria. Non è possibile estendere la norma di cui all’art. 182 ter L.F. – che consente la falcidiabilità dell’IVA nella misura in cui il piano preveda la transazione fiscale - al sovraindebitamento».
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Tribunale Cuneo, 25/03/2017 «È inammissibile l’istanza di sospensione della procedura esecutiva, in quanto essa deve essere disposta dal giudice con decreto, provvedimento che ex art. 10 l. n. 3/2012, presuppone l’avvenuta presentazione del piano e che esso sia stato ritenuto conforme alla legge»
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Tribunale Bergamo, sez. II, 31/03/2015 «Deve essere ammessa la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento che preveda una percentuale soddisfacimento dei creditori concorsuali pericolosamente vicina allo zero (2,5%) purché il soddisfacimento coinvolga tutti i creditori concorsuali in modo tale da realizzare la funzione economica dell'istituto. Trattandosi infatti di un istituto avente natura concordataria, elemento imprescindibile, ai fini dell'omologa della relativa domanda, è la previsione di un soddisfacimento che coinvolga, appunto, tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso»
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PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO
CASSAZIONE SEZ. UN. CIVILI 23 GENNAIO 2013, N. 1521 Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. […]
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Premesso che la fattibilità del piano di concordato non deve essere confusa con la convenienza della proposta (vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al tribunale e riservato ai creditori), occorre precisare che la fattibilità, intesa come una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, implica una ulteriore distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica. La verifica della fattibilità giuridica spetta sicuramente al giudice, il quale dovrà esprimere un giudizio negativo sull'ammissibilità della proposta quando le sue modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili. È, invece, di competenza esclusiva dei creditori il giudizio in ordine alla fattibilità economica del concordato, posto che questa valutazione consiste in un giudizio prognostico che comporta margini di opinabilità e possibilità di errore che si traducono inevitabilmente in un fattore di rischio per i soggetti interessati; è quindi ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto del concordato preventivo, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori.
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Allo scopo di individuare i margini di intervento del giudice nell'ambito a lui riservato della valutazione della fattibilità giuridica del concordato, occorre individuare la causa concreta del procedimento di concordato sottoposto al suo esame, intendendosi per causa concreta le modalità attraverso le quali, per effetto ed in attuazione della proposta del debitore, le parti del procedimento intendono realizzare la composizione dei rispettivi interessi. Poiché, tuttavia, il legislatore non ha inteso predeterminare il contenuto della proposta e non è, quindi, possibile stabilire con una previsione generale ed astratta i margini dell'intervento del giudice, si dovrà tener conto delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria, fermo restando che la proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto il superamento della crisi e la soddisfazione in qualche misura dei creditori. […] Nel concordato preventivo, il controllo del giudice sulla fattibilità del concordato deve essere effettuato verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria di fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta (si pensi, a titolo esemplificativo, alla cessione di beni altrui), sia infine valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura consistente nella regolazione della crisi e nella soddisfazione almeno parziale dei creditori nel rispetto dei termini di adempimento previsti, profilo, quest'ultimo, che incide sulla valutazione della proposta nel suo complesso e di conseguenza sul giudizio di fattibilità del concordato.
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Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. 1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. 2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. 3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Art. 12 co. 5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo
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ES CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI
Art. 120-undecies Verifica del merito creditizio 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.
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ART. 9 Nell'esercizio della delega […] il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia Si porranno problemi in ordine alla ricostruzione della nozione f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già ‘ esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
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ART. 9 Nell'esercizio della delega […] il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: […] d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno
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ART. 9 Nell'esercizio della delega […] il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: […] h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero; i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purche' non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo; m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.
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legittimità fattibilità
= idoneità degli accordi a soddisfare i creditori come da proposta (Tribunale Bergamo, sez. II, 31/03/2015) Tribunale Napoli 16 novembre 2017 «In tema di sovraindebitamento del consumatore, se la proposta è in linea con la ratio della normativa, non osta alla fattibilità del piano la previsione del pagamento in prededuzione dei compensi al professionista incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano » ammissibilità = presenza di alcuni requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla legge Art. 7 co. 2: La proposta è inammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 (Impugnazione e risoluzione dell'accordo) e 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore); d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
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fattibilità = idoneità degli accordi a soddisfare i creditori come da proposta (Tribunale Bergamo, sez. II, 31/03/2015) Tribunale Napoli 16 novembre 2017 «In tema di sovraindebitamento del consumatore, se la proposta è in linea con la ratio della normativa, non osta alla fattibilità del piano la previsione del pagamento in prededuzione dei compensi al professionista incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano » ammissibilità = presenza di alcuni requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla legge Art. 7 co. 2: La proposta è inammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 (Impugnazione e risoluzione dell'accordo) e 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore); d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
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/ meritevolezza (riferibilità della situazione al debitore)
fattibilità = idoneità degli accordi a soddisfare i creditori come da proposta (Tribunale Bergamo, sez. II, 31/03/2015) Tribunale Napoli 16 novembre 2017 «In tema di sovraindebitamento del consumatore, se la proposta è in linea con la ratio della normativa, non osta alla fattibilità del piano la previsione del pagamento in prededuzione dei compensi al professionista incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano » ammissibilità = presenza di alcuni requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla legge Art. 7 co. 2: La proposta è inammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 (Impugnazione e risoluzione dell'accordo) e 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore); d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. Liceità / meritevolezza (riferibilità della situazione al debitore) = assenza di attività o iniziative in frode ai creditori
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