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PubblicatoEvelina Berti Modificato 5 anni fa
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CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE industria 4.0.
Avv. Edoardo Belli Contarini
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CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0
1 2 3 4 5 6 in cosa consiste modalità operative soggetti beneficiari disposizioni applicative ambito di applicazione condizioni
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Riferimenti normativi
legge di Bilancio 2018 ( legge n. 205/2017, art. 1, commi da 46 a 56) - In cosa consiste concessione di un credito di imposta nella misura del 40%, fino ad un importo massimo annuale di € per ciascun beneficiario, del costo aziendale del personale dipendente occupato nella formazione nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. Riferimenti normativi
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- Soggetti beneficiari
Il beneficio fiscale è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché esse effettuino spese di formazione nell’ambito dell’Industria 4.0 nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (i.e., 2018).
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Ambiti elencati nell’allegato A della Legge n. 205/2017
- ambito di applicazione Ambiti elencati nell’allegato A della Legge n. 205/2017 Big data e analisi dei dati; Cloud e fog computing; Cyber security; Sistemi di cyber-fisici Prototipazione rapida; Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; Robotica avanzata e collaborativa; Interfaccia uomo macchina; Manifattura additiva; Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali; Attività di formazione svolta per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 Non sono ammissibili all’agevolazione le attività di formazione ordinaria o periodica relativa alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ ambiente.
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- condizioni il credito di imposta spetta nella misura del 40% del costo aziendale del personale dipendente, occupato nella formazione “agevolata” periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (i.e., 2018) limite annuo massimo di € per ciascun beneficiario attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali attività di fomazione legate al Piano Nazionale industra 4.0 l'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione per le società soggette alla revisione dei conti dal soggetto che effettua la revisione legale le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono avvalersi di un professionista iscritto al Registro dei revisori legali le imprese con bilancio certificato sono esenti dai predetti obblighi di certificazione dei costi la certificazione deve essere allegata al bilancio le spese di certificazione sono ammesse al credito di imposta entro il limite massimo di € 5.000 Ai fini dell’ammissibilità, i costi sostenuti devono essere certificati
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- disposizioni applicative
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 90 giorni della data di entrata in vigore della legge di bilancio con particolare riguardo alla: documentazione richiesta effettuazione dei controlli cause di decadenza del beneficio
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- modalità operative Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, finché non si conclude l’utilizzo. La sopravvenienza attiva contabilizzata in contropartita non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF e IRES né della base imponibile IRAP. Tale credito è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ex art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. limite annuale di € per l’utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ex. art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; limite massimo di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di € ex. art. art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Può essere fruito senza alcun limite quantitativo
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