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Aspetti fiscali della scissione

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Presentazione sul tema: "Aspetti fiscali della scissione"— Transcript della presentazione:

1 Aspetti fiscali della scissione
di Emanuele Rossi

2 In generale Neutralità fiscale, e in particolare:
Non si generano plus/minusvalenze in capo alla scissa; Concambio irrilevante in capo ai soci; Irrilevanti i plusvalori iscritti dalla beneficiaria ( possibile riconoscimento dei maggiori valori, mediante opzione imposta sostitutiva di cui al comma 2 ter, dell’art. 176 del TUIR). Emanuele Rossi

3 Posizioni soggettive della scissa
Si hanno tre diversi tipi di posizioni soggettive: Quelle connesse specificamente a singoli elementi del patrimonio scisso: seguono sempre il cespite a cui si riferiscono; Quelle connesse per insiemi ad elementi del patrimonio scisso: seguono il ramo aziendale a cui si riferiscono; Quelle non connesse ad elementi del patrimonio scisso: sono oggetto di ripartizione proporzionale Emanuele Rossi

4 Posizioni soggettive non connesse ad elementi del patrimonio scisso
La ripartizione avviene in base alle rispettive quote di P.N trasferito o rimasto: capitale netto apportato ( rimasto) capitale netto scissa Emanuele Rossi

5 Posizioni soggettive non connesse ad elementi del patrimonio scisso
Esempi: Plusvalenze frazionate ( art. 86, comma 4, TUIR); Spese di manutenzione eccedenti il limite deducibile nell’esercizio ( art. 102, comma 6, TUIR); Indennità di risarcimento assicurativo ( art. 88, comma 2, TUIR); Emanuele Rossi

6 Posizioni soggettive connesse per insiemi del patrimonio scisso
Esempio: Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle modifiche, totali o parziali, dei criteri di valutazione ( art. 110, comma 6, TUIR); Emanuele Rossi

7 Posizioni soggettive connesse a singoli elementi del patrimonio scisso
Esempi: Imponibilità, nell’esercizio in cui sono percepiti, dei dividendi deliberati dalla società partecipata da questa, non ancora pagati ( art. 89, comma 2, TUIR). La connessione è con il relativo credito; Deducibilità, nell’esercizio di pagamento, dei compensi spettanti agli amministratori e non pagati nell’esercizio di competenza ( art. 95, comma 5, TUIR). La connessione è con i relativi debiti verso gli amministratori. Emanuele Rossi

8 Posizioni soggettive escluse dalla disciplina del 4° comma, dell’art
Posizioni soggettive escluse dalla disciplina del 4° comma, dell’art. 173 TUIR Disciplina specifica: Acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui ( comma 5); Valore fiscalmente riconosciuto dei fondi accantonamento ( comma 6); Rimanenze di beni di cui all’art. 92 del TUIR ( comma 7); Rimanenze di titoli di cui all’art. 94 del TUIR ( comma 7); Fondi in sospensione d’imposta ( comma 9); Riporto delle perdite fiscali della società scissa ( comma 10). Emanuele Rossi

9 Riporto delle perdite fiscali
Ai sensi dell’art. 84 del TUIR, è consentito il riporto in avanti delle perdite fiscali pregresse, nei limiti di cinque anni da quando queste si sono verificate. Tale limite, non si applica alle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta. In tali casi, infatti, le perdite sono riportabili senza limiti di tempo, a patto che siano: state realizzate da una società neo – costituita; relative ad una nuova attività produttiva. Emanuele Rossi

10 Riporto delle perdite fiscali
Quando, una società che riporta delle perdite, viene coinvolta in una operazione di fusione, a quello dell’art. 84, si affianca il disposto del comma 7, dell’art. 172 del TUIR. Tale comma, sancisce che le perdite delle società che partecipano ad un’operazione di fusione, possono essere portate ad abbattimento del reddito della società incorporante o risultante dall’operazione medesima: Emanuele Rossi

11 Riporto delle perdite fiscali
per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall’ultimo bilancio, o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art – quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione; e sempre che dal conto economico, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e di spese per prestazioni di lavoro subordinato, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori. Emanuele Rossi

12 Riporto delle perdite fiscali
Per opera dell’art. 35, del D.L. n. 223/2006, conv. con modif. dalla Legge n. 248/2006, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali, l’applicazione del test di operatività previsto dal citato comma 7, dell’art. 172, va effettuato anche in merito al riporto del risultato negativo, determinabile con le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione, in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica dell’operazione medesima. Emanuele Rossi

13 Riporto delle perdite fiscali
Ai sensi del comma 10, dell’art. 173 del TUIR, i limiti posti dal Legislatore al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione, vanno applicati anche alle operazioni di scissione, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate, e alle beneficiarie quelle riguardanti la società incorporante o risultante dalla fusione. Emanuele Rossi

14 Riporto delle perdite fiscali
Afferma l’Agenzia, con Ris. n. 168/E del 30 giugno 2009, che: “ le due operazioni di riorganizzazione aziendale ( rectius: fusione e scissione), presentano differenze significative, atteso che con la fusione si verifica sempre un’aggregazione di soggetti, mentre la scissione comporta in ogni caso la “suddivisione” del soggetto scisso e – solo eventualmente – anche un’unificazione di soggetti diversi in caso di beneficiaria già preesistente. Emanuele Rossi

15 Riporto delle perdite fiscali
Sulla scorta di ciò, afferma l’ amministrazione, non solo il test di vitalità non va applicato in capo alla società scissa, dal momento che la stessa manterrà post scissione la titolarità delle perdite fiscali pregresse da lei stessa generate, ma non trova applicazione nemmeno nei confronti delle società beneficiarie di nuova costituzione. Ricordiamo, il ragionamento è valido solo per il caso della scissione parziale e non di quella totale, dal momento che, nel secondo caso, la scissa viene ad estinguersi. Emanuele Rossi

16 Retrodatazione effetti fiscali
Retrodatazione degli effetti obbligatori, di cui ai numeri 5) e 6), del 2501 – ter, possibile solo nei casi di scissione totale, e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo d’imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. Emanuele Rossi

17 Dichiarazione redditi - IRAP
Nessun particolare obbligo quando la scissione è parziale; In caso di scissione totale, art. 5 bis DPR 322/98, designata presenta la dichiarazione relativa al periodo interinale, entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto Emanuele Rossi

18 IVA Scissione totale: beneficiaria designata presenta dichiarazione con due moduli; Scissione parziale: la scissa presenta una dichiarazione che comprende tutte le operazioni. Anche quelle relative al ramo trasferito ( beneficiaria solo operazioni post) Caso dell’adozione della contabilità separata: le operazioni relative al periodo interinale vengono dichiarate da chi ha preso in carico il ramo. Emanuele Rossi

19 Registro e ipo/catastali
Verbale di assemblea straordinaria e atto di scissione sottoposti a registrazione in termine fisso € 168,00; Ipotecarie e catastali sempre in misura fissa di € 168,00. Precisamente: Imposta ipotecaria dovuta alla trascrizione dell’atto di scissione € 168,00; Imposta catastale dovuta per la voltura eseguita in dipendenza della scissione € 168,00. Emanuele Rossi


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