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COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA

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Presentazione sul tema: "COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA"— Transcript della presentazione:

1 COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA
INCONTRO DI STUDIO «Il principio di derivazione rafforzata nella nuova determinazione della base imponibile I.Re.S.» «Novità in materia di Aiuto alla Crescita Economica» Jesi (AN), 23 febbraio 2018 Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018

2 LE NOVITA’ IN TEMA DI AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA D.M. 03/08/2017
Per effetto: a) delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 – finalizzato a recepire la direttiva comunitaria 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese – quali: modifiche agli schemi di bilancio (SP-CE); importanti novità ed aggiornamenti ai criteri di valutazione e redazione del bilancio; b) delle disposizioni di coordinamento contenute all’interno dell’art.13-bis del D.L. n. 244/2016; con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 3 agosto 2017, c.d. decreto ACE, emanato in sostituzione del D.M. dello scorso 14 marzo 2012, attuativo dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011 si è cercato di gestire e disciplinare gli effetti derivanti dalle modifiche apportate all’impianto normativo contabile. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018

3 MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO ED AI CRITERI DI VALUTAZIONE E REDAZIONE
Tra le modiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 che rilevano ai fini della determinazione della agevolazione ACE, si segnalano: i) modifica alla voce di stato patrimoniale “A) Patrimonio netto”: l’introduzione della voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”; l’inserimento della voce “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”; eliminazione dalla voce B.I.2 dell’attivo di SP dei costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili. ii) modifiche apportate ai criteri di valutazione e redazione del bilancio: introduzione del criterio del costo ammortizzato; obbligo di iscrizione degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, al fair value. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

4 LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
La determinazione della base ACE è influenzata dal risultato economico di esercizio conseguito dalla società nonché dal valore di patrimonio netto risultante dal bilancio della annualità oggetto di calcolo dell’ACE. L’ACE viene, infatti, annualmente determinata mettendo a confronto la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio e il valore del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio del medesimo anno di calcolo dell’agevolazione. Il comma 5 del nuovo decreto ACE mira a disciplinare l’effetto della contabilizzazione, ai fini ACE, delle operazioni aziendali che seguono: Acquisto, annullamento o rivendita di azioni proprie - art. 5 comma 4 del decreto ACE; ….(Segue) Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

5 LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
….(Segue) ii) Emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili - art. 5 comma 5 del decreto ACE; iii) Finanziamenti infruttiferi o a tasso significativamente diverso da quello di mercato erogati dai soci - artt. 5, comma 5, e 10, comma 2 del decreto ACE; iv) Adozione di nuovi principi contabili con conseguenti modifiche da apportare ai saldi patrimoniali di apertura - art. 5, comma 7 del decreto ACE; v) Strumenti finanziari derivati - art. 5, comma 8 del decreto ACE; vi) Errori contabili. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

6 LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
i) Acquisto, annullamento o rivendita di azioni proprie - art. 5 comma 4 del decreto ACE. L’acquisto di azioni proprie è considerata contabilmente una modalità di restituzione del capitale sociale e l’eventuale vendita di tali azioni è assimilata ad una nuova emissione di azioni, pertanto: l’acquisto, l’annullamento o la rivendita di azioni proprie assumono rilevanza ai fini delle variazioni capitale proprio ex art. 5 decreto ACE - decremento immediato e a carattere definitivo ex art bis c.c. ovvero decremento immediato e a carattere temporaneo ex art c.c.; la riserva per acquisto azioni proprie con segno negativo per effetto delle nuove regole di contabilizzazione, rileva ai fini della determinazione del limite di patrimonio netto ex art. 11 del decreto in esame. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

7 LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
ii) Emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili - art. 5 comma 5 del decreto ACE; Anche i soggetti OIC adopter devono iscrivere in apposita riserva di patrimonio netto il valore dell’opzione di conversione del prestito obbligazionario nella ipotesi di emissione di obbligazioni convertibili ed il fair value nella ipotesi di emissione di diritti d’opzione (warrant). L’iscrizione a patrimonio netto delle predette riserve: ai fini della determinazione degli incrementi/decrementi del capitale proprio ex art. 5 decreto ACE rileva non a decorrere dall’esercizio di iscrizione, bensì dall’esercizio in cui viene esercitata l’opzione; dovrebbe invece rilevare ai fini della determinazione del limite del patrimonio netto ex art. 11 del decreto ACE in questione. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

8 LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
iii) Finanziamenti infruttiferi o a tasso significativamente diverso da quello di mercato erogati dai soci - artt. 5, comma 5, e 10, comma 2 del decreto ACE; Il finanziamento soci erogato con finalità di rafforzamento patrimoniale della società partecipata determina contabilmente: per la società creditrice: i) un incremento del valore della partecipazione; ii) l’iscrizione a CE, per la durata del finanziamento, di interessi attivi figurativi; per la società debitrice: i) un incremento del valore di patrimonio netto; ii) l’iscrizione a CE, per la durata del finanziamento, di interessi passivi figurativi. ….(Segue) Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

9 LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
….(Segue) In capo alla società creditrice: l’incremento del valore della partecipazione: i) non rileva quale conferimento in denaro ex art. 10 comma 2 decreto in esame; ii) rileva ex art. 10 comma 3 lett. c) quale incremento di crediti di finanziamento nei confronti di soggetti del gruppo. In capo alla società debitrice: l’incremento del valore del patrimonio netto: i) non rileva ai fini della determinazione degli incrementi/decrementi del capitale proprio ex art. 5 decreto ACE; ii) dovrebbe rilevare ex art. 11 del medesimo decreto. Gli interessi attivi (società creditrice) e passivi (società debitrice) contabilizzati, si ritiene, nel silenzio della norma in esame, rilevino ai fini della determinazione della base ACE influenzando il risultato economico di esercizio. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

10 LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
iv) Adozione di nuovi principi contabili con conseguenti modifiche da apportare ai saldi patrimoniali di apertura - art. 5, comma 7 del decreto ACE Gli effetti sono determinati retroattivamente e contabilizzati sul saldo di apertura dell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile. Assumono rilevanza, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento di capitale proprio ex art. 5 comma 2 lett. b): eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili; utilizzo del criterio del costo ammortizzato. Le predette rettifiche non dovrebbero influenzare l’ammontare dei conferimenti in denaro versati dai soci ex art. 5 comma 2 lett. a), ma rilevano quale determinazione del limite del patrimonio netto ex art. 11 comma 2. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

11 LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
v) Strumenti finanziari derivati - art. 5, comma 8 del decreto ACE Gli strumenti finanziari sono valutati al fair-value - a prescindere dalla modalità di contabilizzazione (a CE in ipotesi di finalità speculative ovvero direttamente a patrimonio netto in apposita riserva se lo strumento è di copertura), prevalendo l’aspetto meramente valutativo, sono irrilevanti ai fini della determinazione degli incrementi di capitale proprio: le riserve di PN formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari; gli utili iscritti a CE e derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati. Sia la riserva che la quota del risultato di esercizio che deriva dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati dovrebbero assumere rilevanza ex art. 11 del decreto in questione. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

12 LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
vi) Errori contabili La relazione illustrativa, nel silenzio del decreto, dopo aver individuato le tipologie di errori contabili evidenzia gli effetti che gli stessi producono: errori c.d. rilevanti: la contabilizzazione dell’errore che avviene sul saldo d’apertura dell’esercizio in cui si individua l’errore non rileva, ai fini della determinazione delle variazioni di capitale proprio ex art. 5, nell’esercizio in cui avviene la correzione dell’errore; errori c.d. non rilevanti: sono imputati direttamente a conto economico pertanto rilevano ai fini della determinazione della agevolazione ACE influenzando la determinazione del risultato di esercizio. Tanto la correzione degli errori rilevanti quanto quella di errori non rilevanti dovrebbero rilevare ex art. 11 del decreto in questione. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il decreto in esame all’art. 12 prevede due diverse clausole di salvaguardia che differiscono sia per quanto riguarda il contenuto sia per quanto concerne la decorrenza e precisamente: a) una prima clausola, la cui decorrenza è prevista dal periodo di imposta 2017, fa salvi i comportamenti difformi rispetto a quelli stabiliti dalle norme del DM 3 agosto 2017 per effetto delle modifiche apportate ai nuovi OIC e delle nuove disposizioni in tema di determinazione del reddito d’impresa; b) una seconda clausola, la cui decorrenza è prevista dal periodo di imposta 2018, è riferibile alle disposizioni cd. “innovative” ex artt. 5 comma 8 lettera b) e 10 del decreto ACE. Per le disposizioni individuate alla precedente lettera b) è prevista una applicabilità in via anticipata – quindi già dal 2017 – purchè in maniera integrale, non essendo consentita la contemporanea applicazione di nuove e vecchie disposizioni (Circolare AdE n. 26/E del 26 ottobre 2017). Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

14 Grazie per l’attenzione!
Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018


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