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CUNEO FISCALE & FINANZIARIA 2008

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Presentazione sul tema: "CUNEO FISCALE & FINANZIARIA 2008"— Transcript della presentazione:

1 CUNEO FISCALE & FINANZIARIA 2008
Dott. Enrico La Malfa

2 Cuneo fiscale Il cuneo fiscale (o cuneo contributivo) è la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e la retribuzione netta che resta a disposizione del lavoratore. È costituito dalle imposte e dai contributi commisurati alla retribuzione, che sono pagati dal datore di lavoro e dal lavoratore. Tale differenza è formata dalla somma degli oneri fiscali, assicurativi e previdenziali a carico sia del lavoratore che, in misura maggiore, del datore di lavoro. segue

3 Cuneo fiscale Un altro modo di misurare il cuneo fiscale è di considerare la sua ampiezza in percentuale sul costo totale del lavoro e in questo caso si parla di incidenza percentuale del prelievo contributivo e fiscale sul costo del lavoro. È interessante notare come, essendo l’ampiezza del cuneo fiscale una somma, le diminuzioni del cuneo fiscale possono essere ottenute sia riducendo le imposte ai lavoratori sia riducendo le imposte alle imprese.

4 Quadro normativo D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 (articolo 11).
L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 co. 266 e seguenti). L. 3 agosto 2007, n. 127 di conversione, con modificazioni, del Dl 2 luglio 2007, n. 81. segue

5 Quadro normativo Circolare Agenzia delle Entrate n. 61 del 19 novembre 2007. Decisione Comm.ne Eur. C 4133 del 12 settembre 2007. Regolamento (CE) n. 2204/2002. Regolamento (CE) n. 69/2001.

6 Strategia del legislatore
Creare le condizioni per la crescita dei consumi Favorire la ripresa economica Stimolare la competitività del sistema produttivo ITALIA

7 Obiettivo del governo RIDUZIONE DI 5 PUNTI PERCENTUALI
DEL CUNEO FISCALE

8 Tecnica di intervento Per i lavoratori: è stato realizzato per mezzo della nuova curva di tassazione dell’IRPEF e con l’erogazione di assegni per il nucleo familiare (ANF) più elevati. segue

9 Tecnica di intervento Per le imprese: l’intervento sul cuneo fiscale è operato sulla base imponibile IRAP, sia fissando una misura forfettaria di deduzione per ogni assunto a tempo indeterminato, sia rendendo possibile la deducibilità dall’IRAP dei contributi previdenziali e assistenziali limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

10 CUNEO FISCALE e IRAP L’IRAP sul costo del lavoro può essere considerata una componente del cuneo fiscale. Il costo del lavoro è deducibile dalle imposte sul reddito ma rientra nella base imponibile dell’IRAP. L’intervento del legislatore: operare sul costo del lavoro eliminando l’onere indiretto derivante dall’imposizione.

11 Meccanismo L’intervento di riduzione sul cuneo fiscale è operato attraverso l’introduzione di una serie di nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP, tutte riferite al lavoro subordinato, introdotte con la Finanziaria 2007 dopo quelle, già a regime, previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997.

12 Soggetti beneficiari Le nuove deduzioni sono riservate a tutti i soggetti passivi IRAP mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni e le cd. public utilities.

13 Soggetti esclusi Esiste una esclusione esplicita dalla agevolazione, di una serie di soggetti e cioè le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori: dell’energia; dell’acqua; dei trasporti; delle infrastrutture, delle poste; delle telecomunicazioni; della raccolta e depurazione delle acque di scarico; della raccolta e smaltimento rifiuti.

14 Estensione del cuneo fiscale
A seguito dei rilievi fatti dall’Unione Europea, il nostro legislatore, con legge 3 agosto 2007 n. 127, ha esteso alle banche, agli altri enti finanziari ed alle imprese di assicurazione la deduzione base e quella dei contributi previdenziali e assistenziali, precedentemente esclusi dal beneficio (rimane esclusa invece l’applicazione della deduzione maggiorata di euro ). Viene meno, pertanto, per l’applicazione del beneficio introdotto dalla legge finanziaria 2007 (commi da 266 a 269), l’autorizzazione delle competenti autorità europee.

15 Deduzioni vigenti ex art 11 D. Lgs. n° 446/1997

16 Nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP

17 Deduzione base La prima delle nuove agevolazioni prevede la deducibilità dalla base imponibile IRAP di un importo forfettario pari a euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, senza alcun limite numerico.

18 Deduzione maggiorata L’importo forfettario diviene pari a euro, sempre su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

19 La deduzione di euro, tuttavia, è alternativa a quella prevista nella misura di euro e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis” di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 ( euro all’anno per tre anni). P.S. Dal 1° gennaio 2007 è operativo il nuovo regolamento sugli aiuti di Stato. Infatti, il regolamento (Ce) n. 1998/2006 ha sostituito la precedente disciplina elevando a euro (al lordo di imposte ed oneri), su tre anni, la soglia di aiuti precedentemente fissata in euro. Il nuovo Regolamento ha incluso, inoltre, nel regime de minimis anche il settore dei trasporti precedentemente non ammesso al citato regime, tuttavia, per tale comparto, la soglia de minimis è dimezzata ( ).

20 Aiuti di Stato Dal punto di vista della normativa comunitaria, la deduzione base dei e quella dei contributi, sono state dichiarate dalla Commissione europea per la concorrenza e gli aiuti di stato, con decisione C 4133 del 12 settembre 2007, come misure che non configurano aiuti di Stato. Al contrario la cd. deduzione maggiorata di euro è considerata aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del trattato istitutivo della Comunità europea e quindi assoggettata alla regola del “de minimis”, secondo cui l’importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti nel triennio precedente non può superare i euro.

21 Aiuti di Stato Ne consegue, pertanto, l’obbligo dell’azienda che
intenda fruirne di presentare all’Agenzia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui si attesti di non aver ricevuto aiuti dichiarati illegali ed incompatibili. Il modello da utilizzare, nonché le relative modalità di invio, sono state spiegate dal Direttore dell’Agenzia con un provvedimento emanato il 6 agosto 2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto scorso. Il modulo deve essere trasmesso solo con modalità telematica e comunque prima della fruizione del beneficio.

22 Deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali
La seconda delle due agevolazioni, prevede la deducibilità dell’intero importo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei datori di lavoro riferiti ai soli lavoratori dipendenti presenti in organico con un contratto a tempo indeterminato. I contributi assistenziali (pari all’1,14% della retribuzione lorda) sono quelli dovuti, ad esempio, per finanziare la gestione della malattia, maternità e fondo del TFR (ove dovuto). I contributi previdenziali (pari al 23,81% della retribuzione lorda) sono quelli che sono versati al fine di alimentare la gestione per il Fondo Pensione.

23 Assunzione nuove lavoratrici svantaggiate
L'assunzione di neo lavoratrici “svantaggiate” che determini un incremento della base occupazionale, comporta la possibilità di incrementare la deduzione ex comma 4-quater art. 11, che viene moltiplicata per sette o per cinque a seconda delle aree in cui opera l'impresa che provvede all'assunzione. La finanziaria 2007, al fine di incentivare l’occupazione femminile, introduce una specifica nuova deduzione collegata con l’assunzione di lavoratrici che si trovano in situazione di svantaggio, come definita dalla relativa disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 2204/2002.

24 Regolamento (CE) n. 2204/2002 Al riguardo l’art. 2, lett. f), n. XI, del citato Regolamento prevede che per “lavoratrice svantaggiata” si intende qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche), nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili precedenti, e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata, per almeno due dei tre anni civili precedenti. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 novembre 2005, sono state individuate le aree geografiche che presentano le caratteristiche previste dal Regolamento comunitario; in particolare sono interessate le regioni del Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

25 Decorrenza Le nuove deduzioni decorrono dal 1° febbraio 2007 e spettano nella misura del 50% fino a giugno (febbraio-giugno 2007) ed in misura piena a partire da luglio 2007.

26 Regole di calcolo Le deduzioni di euro e devono essere ragguagliate a giorni, e pertanto per il primo anno sono riconosciute per i giorni compresi tra il 1° febbraio 2007 e l’ultimo giorno del periodo di imposta (31 dicembre 2007 per le aziende il cui esercizio coincide con l’anno solare). La deduzione dei contributi deve essere calcolata in relazione ai singoli mesi di retribuzione, considerando anche l’incidenza degli oneri sociali sulla tredicesima pro-quota per singolo mese. segue

27 Regole di calcolo Occorre altresì tenere conto, ai fini della determinazione del numero di giorni di spettanza delle deduzioni, delle assunzioni e cessazioni effettuate nel corso dell’anno. Solo per l’anno 2007 il calcolo della deduzione deve essere effettuato distinguendo il periodo fino al 30 giugno (dal 1° febbraio al 30 giugno), per il quale la deduzione spetta in misura pari al 50%, e il periodo successivo (dal 1° luglio alla fine del periodo d’imposta) per il quale l’agevolazione spetta in misura piena. segue

28 Regole di calcolo Il datore di lavoro è libero di scegliere tra la deduzione di e quella di , così come può scegliere tra le nuove e le vecchie deduzioni per ogni singolo lavoratore interessato, potendo quindi fare opzioni differenziate tra i suoi dipendenti a tempo indeterminato (per uno potrebbe scegliere di applicare la deduzione base, per un altro quella maggiorata, e per un terzo ancora avvalersi delle precedenti deduzioni). Nessuna delle deduzioni del pacchetto “cuneo fiscale”, ricorda la circolare n. 61/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2007, è invece utilizzabile per dipendenti destinati dall’impresa a strutture produttive estere.

29 Limite massimo L’agevolazione (indipendentemente dalla tipologia) sarà riconosciuta fino a capienza del costo del lavoro e non potrà mai eccedere il limite max rappresentato da retribuzione + altri oneri Ai fini del raggiungimento del massimale non si devono computare le maggiorazioni della deduzione per incrementi occupazionali (territori svantaggiati e lavoratrici svantaggiate)

30 Alternatività delle deduzioni
Le nuove deduzioni IRAP risultano alternative alle altre disposizioni già tese a ridurre l’impatto del costo del lavoro nel calcolo della base imponibile IRAP. Il nuovo comma 4–septies inserito nell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 individua chiaramente le ipotesi di non cumulabilità e fissa il criterio dell’alternatività delle nuove deduzioni (5.000 o euro e contributi) rispetto a quelle contemplate nell’art. 11 del D.Lgs. 446/97 segue

31 comma 1, lett. a), n. 5: spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratti di formazione lavoro e al personale addetto alla ricerca e sviluppo; comma 4–bis 1: deduzione, per i soggetti passivi – ad esclusione delle pubbliche amministrazioni – con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori a euro, di un importo pari a euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di 5 dipendenti; segue

32 comma 4–quater: deduzione per gli incrementi occupazionali, rispetto alla base occupazione del 2004, intervenuti nei periodi d’imposta 2005 – 2006 e 2007 di un importo pari al costo del lavoro del neo assunto con un limite massimo di euro e dell’incremento complessivo del costo del lavoro; comma 4–quinquies: aumento della deduzione prevista dal comma 4–quater nelle ipotesi di neo assunzioni nell’aree svantaggiate del Centro-Nord e del Sud; comma 4–sexies: nuova agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2007, in relazione all’assunzione di donne lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato (vedi infra).

33 Acconto 2007 La Circolare 61/E del 19 novembre u.s. ha illustrato le modalità di rideterminazione dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007: rideterminazione della base imponibile IRAP 2006 al netto delle nuove deduzioni; calcolo dell’imposta virtuale; calcolo dell’acconto sulla base dell’imposta virtuale. segue

34 Acconto 2007 Le nuove deduzioni devono essere calcolate secondo le modalità sopra richiamate, con riferimento ai soli dipendenti in forza nel 2006 (sono esclusi quelli assunti nel 2007 ma non nel 2006). L’applicazione delle nuove deduzioni comporta di conseguenza lo storno delle eventuali altre deduzioni già fruite ed incompatibili con le nuove.

35 Finanziaria 2008 e cuneo fiscale
Il comma 13, lettera f), dell’articolo 3 del disegno di legge collegato alla Finanziaria 2008 prevede i seguenti interventi: le deduzioni forfetarie di euro 5 mila o 10 mila per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato vengono ridotte rispettivamente ad euro e 9.200; la deduzione di euro 2 mila fino a cinque dipendenti prevista dal comma 4-bis1 dell’articolo 11 del D.Lgs. 446/97 viene ridotta a euro 1.850; riduzione dell’aliquota dell’imposta che passa dall’attuale 4,25% al 3,9%. segue

36 Finanziaria 2008 e cuneo fiscale
Non verranno invece modificate le disposizioni relative alle deduzioni per contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro che costituiscono l’altro caposaldo delle agevolazioni concesse con il cuneo fiscale. La manovra finanziaria per il 2008 dovrebbe altresì lasciare inalterata la norma prevista dalla lettera e) del comma 266 della legge 296/06, legata all’assunzione di lavoratrici donne che rientrano nella definizione di “lavoratore svantaggiato”.


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