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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO (MAE)

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Presentazione sul tema: "PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO (MAE)"— Transcript della presentazione:

1 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO (MAE)
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Corso di formazione in materia di esecuzione penale IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO (MAE) L. 22 aprile 2005 n. 69 Dott. Fabio Manfredi Selvaggi

2 IL MAE (mandato di arresto europeo)
E’ una decisione giudiziaria emessa da uno stato membro dell’UE in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro stato membro di una persona al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale

3 Elenco dei paesi che aderiscono alla convenzione Shengen relativamente al mandato di arresto
Austria – Belgio – Cipro (non ancora operativo) Repubblica Ceca – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Gran Bretagna – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussenburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Romania – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Svezia- Svizzera - Ungheria

4 Il Mandato di Arresto Europeo
Art. 9 Il Ministro della Giustizia ricevuto il MAE lo trasmette al Presidente della Corte d’Appello competente per territorio nel quale si trova il ricercato La Corte d’Appello con ordinanza motivata, a pena di nullità, applica, ove necessaria, la misura coercitiva L’ordinanza è comunicata al P.G. e notificata alla parte ed al suo difensore

5 Art. 10 entro 5 giorni dall’esecuzione della misura coercitiva il magistrato procede a sentire la persona informandola del contenuto del MAE. E’ necessaria la nomina di un interprete se il ricercato non comprende la lingua italiana Il difensore deve essere avvisato almeno 24 ore prima entro 20 gg dall’esecuzione della misura viene fissata con decreto udienza in camera di consiglio per l’eventuale consenso Gli interessati (difensore P.G. e soggetto ristretto, che può rinunciare a comparire) devono ricevere il decreto di fissazione udienza almeno 8 giorni prima

6 Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria a seguito di segnalazione nel SIS (Sistema di informazione Shengen) Art. 11 La Polizia Giudiziaria deve trasmettere alla Corte d’Appello il verbale d’arresto non oltre 24 ore dall’esecuzione dello stesso e darne immediata notizia al Ministro della Giustizia Il Ministro lo comunica allo Stato richiedente che invia il MAE e la relativa documentazione

7 Le attività della polizia Giudiziaria
La polizia giudiziaria che procede all’arresto informa l’arrestato: Dell’esistenza dl mandato e del suo contenuto; Della possibilità di avere un interprete e un difensore di fiducia (ovvero provvede a nominarne uno di ufficio). Avvisa il difensore dell’avvenuto arresto.

8 Le attività della Corte d’Appello
Entro 48 ore (nelle quali vanno computate anche eventuali festività) dalla ricezione del verbale, l’arrestato, alla presenza del difensore e dell’interprete, deve essere sentito dal giudice che se ricorrono i presupposti convalida l’arresto Il provvedimento di convalida perde efficacia se lo Stato che ha emesso il MAE non fa pervenire entro 10 giorni il Mandato e la documentazione a supporto

9 Consenso dell’interessato alla consegna
Art. 14 L’interessato nel corso della prima audizione da parte del giudice (art. 10) può esprimere il consenso alla consegna allo Stato richiedente Il consenso è irrevocabile Non oltre 10 giorni dal consenso, il giudice con ordinanza in camera di consiglio alla presenza delle parti dispone la consegna ex art. 14 co. 4° L. 69/2005 e pone il detenuto a disposizione dello Stato richiedente Di norma la consegna viene disposta “a soddisfatta giustizia italiana” (art. 24) Principio di specialità (rinuncia o meno)

10 Mancato consenso dell’interessato alla consegna
Art. 17 In mancanza del consenso dell’interessato: Entro 60 giorni (salvo proroga di max 30 gg) dall’arresto la Corte in camera di consiglio, sentiti il P.G., l’estradando ed il suo difensore e l’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, con sentenza decide sulla consegna; della sentenza è data lettura al termine dell’udienza e tale lettura vale quale notifica anche per le parti non presenti (conoscenza legale).

11 Se la Corte decide di consegnare l’estradando della decisione deve essere data immediata comunicazione al Ministro ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia In caso contrario la misura decade Se la decisione non interviene nel termine di 60 (o 90) giorni l’interessato deve essere liberato

12 L’impugnazione del provvedimento
La sentenza che decide sulla consegna è ricorribile in cassazione, anche nel merito, entro 10 giorni dall’emissione N.B.: Il ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento La Cassazione decide con sentenza entro 15 giorni dalla ricezione degli atti In caso di rinvio la Corte del rinvio decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti. Il provvedimento è a sua volta ricorribile

13 ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Art. 23 L’estradando deve essere consegnato allo Stato richiedente entro 10 giorni dalla sentenza irrevocabile (MAE) mettendolo a disposizione dell’Interpol che esegue materialmente la consegna (ovvero dall’ordinanza nel caso abbia prestato il consenso alla consegna)

14 I casi di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
Nei casi di forza maggiore o in presenza di motivi umanitari o gravi ragioni (pericolo per la vita o la salute dell’estradando) La corte sospende la consegna e dà immediata notizia al Ministro della Giustizia che informa l’autorità richiedente Scaduto il termine di 10 giorni (o quello eventualmente prorogato) senza che la consegna sia avvenuta, la custodia cautelare perde efficacia e l’arrestato deve essere liberato (sempre che l’ineseguibiltà della consegna non sia a lui imputabile)

15 Al momento della consegna all’autorità richiedente devono essere trasmesse anche tutte le informazioni necessarie al calcolo del periodo di custodia preventivamente sofferta in esecuzione del MAE ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare

16 Autorità cui vanno comunicate tutte le attività relative alla procedura MAE
Ministero dell’Interno – Divisione SIRENE – Roma Fax Ministero dell’Interno – Divisione Interpol – Roma Fax Ministero Giustizia – Ufficio II estradizioni – Roma Fax Procura Generale di Campobasso Istituto di pena in cui è ristretto l’interessato


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