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La categoria del contatto sociale
Seminario di Diritto Civile A.a. 2017/2018 La categoria del contatto sociale
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Tappe del percorso di indagine
La giurisprudenza sul contatto sociale Il trasferimento di alcune ipotesi dalla responsabilità aquiliana a quella contrattuale La ricostruzione sistematica della figura
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MINORE AUTOLESIONISTA
I CASI CONTATTO SOCIALE MEDICO Cass. Sez. III., n. 589/1999 MINORE AUTOLESIONISTA Cass. SS. UU. n. 9346/2002 BANCA Cass. SS. UU. n /2007
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ricovero in Pronto soccorso- operazione mano destra- errore medico.
Sentenza Cass., 22 novembre 1999, n. 589 Bottiglia rotta – ricovero in Pronto soccorso- operazione mano destra- errore medico.
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NO ORIENTAMENTI PRECEDENTI
Contratto a favore di terzo Contratto con effetti protettivi verso terzi Art. 28 Cost. NO
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Le argomentazioni della Cassazione:
obblighi specifici di curafacere PROFESSIONE PROTETTA CONTENUTO DILIGENTE L’assenza di un contratto e quindi di un obbligo di prestazione* non è in grado di neutralizzare la professionalità che qualifica ab origine l’opera del sanitario, per cui un’obbligazione può nascere anche da un rapporto di fatto: quest’ultima può essere sottoposta alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale pur se il fatto generatore non è il contratto bensì un contatto (art c.c. ); dunque “si ammette che le obbligazioni possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale contatto riproduca le note ipotesi negoziali, eppur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.” STATUS TIPO PROFESSIONE * Vediamo qui il c.d. “approdo” in Cassazione dell’obbligazione senza prestazione, in quanto poiché sicuramente sul medico gravano obblighi di cura impostigli dall’arte che professa, il vincolo con il paziente esiste, nonostante non dia adito ad un obbligo di prestazione, viene qui sfiorato tra le righe la circostanza per cui ciò che si instaurerebbe sarebbe un ROSOOP, ovvero il rapporto risulterebbe innervato di soli obblighi cc.dd. di protezione. CONTATTO SOCIALE
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L’OBBLIGAZIONE DEL MEDICO DIPENDENTE DA UNA STRUTTURA SANITARIA, NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE, ANCORCHE’ NON FONDATA SUL CONTRATTO, MA SUL “CONTATTO SOCIALE” HA NATURA CONTRATTUALE.
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Frattura denti incisivi- caduta dal banco di scuola-
Sentenza Cass. SS. UU., 27 giugno 2002, n. 9346 Frattura denti incisivi- caduta dal banco di scuola- Culpa in vigilando dell’insegnante Alleggerimento carico probatorio.
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ORIENTAMENTO PRECEDENTE
Art c.c. determinati soggetti preposti alla sorveglianza del minore tra cui genitori, tutori, precettori, e maestri, sono responsabili per il danno cagionato dal FATTO ILLECITO dei minori capaci di intendere e di volere. QUALE INTERPRETAZIONE? interpretazione estensiva interpretazione restrittiva presunzione di responsabilità dell’insegnante per fatto proprio consistente nella violazione di un dovere di vigilanza , che risulta violato anche quando il minore cagioni a sé stesso un danno Presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante solo nel caso in cui il minore procuri ad altri un danno ingiusto
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NO CONDOTTA MINORE COME FATTO ILLECITO E INGIUSTO
RATIO PROFILO LETTERALE NO ART. 2048, 2° comma” responsabilità per fatto ALTRUI: il precettore risponde per il fatto illecito compiuto dal minore vs il terzo NO CONDOTTA MINORE COME FATTO ILLECITO E INGIUSTO INVECE il minore autolesionista rimane FUORI dalla previsione perché il precettore risponde per un fatto illecito PROPRIO: violazione di un obbligo di protezione, in specie, di vigilanza. NORMA PROTETTIVA DIRETTA A TUTELA DEI TERZI DANNEGGIATI DAL MINORE
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Soluzione: CONTATTO SOCIALE Qualora il minore venga affidato alle cure di un sorvegliante, fra i due soggetti si instaura un rapporto giuridico contrattuale per contatto sociale qualificato in forza del quale il sorvegliante dovrà rispondere contrattualmente per i danni che l’incapace cagioni a sé stesso per violazione degli obblighi di protezione insiti nell’obbligazione contrattuale
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Nel giudizio di responsabilità, nel caso di danno causato dall’ alunno a se’ stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non hanno natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che -quanto all’istituto scolastico- l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’ istituto di vigilare all’incolumità del minore; quanto al precettore dipendente dall’istituto scolastico «tra insegnante ed allievo si instaura per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona».
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Sentenza Cass. SS. UU., 26 giugno 2007, n. 14712
Assegno non trasferibile- pagamento a soggetto non legittimato- responsabilità della banca “girataria” per aver consentito l’incasso a soggetto diverso dal beneficiario del titolo La banca negoziatrice che ruolo ha?
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RESP. EXTRACONTRATTUALE
RUOLO DELLA BANCA NEGOZIATRICE: Orientamenti precedenti ART. 1717, 4°COMMA BANCA MANDATARIA DEL GIRANTE + SOSTITUTA BANCA TRATTARIA = RESP.CONTRATTUALE VIOLAZIONE art. 43 l.a. “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario risponde del pagamento”. = VIOLAZIONE OBBLIGO EX LEGE ASSENZA DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE PREGRESSO = RESP. EXTRACONTRATTUALE CHE RUOLO HA LA BANCA NEGOZIATRICE?
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ARGOMENTAZIONI “inesatto adempimento di una violazione preesistente quale che ne sia la fonte” RESP. CONTRATTUALE Banchiere, soggetto dotato di una specifica professionalità, fonte di affidamento STATUS
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Contatto sociale La banca “girataria per l’incasso” che paga l’assegno a beneficiario diverso da quello indicato nel titolo, risponde a titolo di responsabilità contrattuale, pur in assenza di un rapporto negoziale, in virtù del contatto sociale che caratterizza l’attività della banca negoziatrice, in quanto, la “responsabilità può dirsi contrattuale, quando essa discende “anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto bensì) di semplice contatto sociale, ogniqualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere in tali situazioni, un determinato comportamento”
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
RIEPILOGO ELEMENTI CARATTERIZZANTI I CASI Assenza di un vincolo pattizio Danneggiante “chiunque” Rischio generico Relazione qualificata Status professionale Rischio specifico
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Affidamento oggettivo
Status professionale (Specificità obblighi imposti) Affidamento oggettivo fattispecie Esecuzione di una prestazione in contesti professionalmente e socialmente caratterizzati Rapporti possono nascere anche da situazioni di fatto, ovvero l’esecuzione di una prestazione, purché siano caratterizzate da comportamenti od atti dotati di un significato concludente oggettivamente negoziale, sì che il soggetto abbia a nutrire un’aspettativa di un comportamento concreto fonte di un risultato valutabile in termini di utilità o comunque di aliquid novi. Congruente appare essere la rispondenza tra EFFETTO e CAUSA riferita in termini di responsabilità contrattuale, la cui funzione non è limitata alla sola <<protezione>>, ciò consente di ritenere VALICABILE l’esigenza di un formale contratto. effetti
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RILIEVI DI ORDINE RICOGNITIVO
PROFILO SISTEMATICO PROFILO “UTILITARISTICO” FATTO GIURIDICO EFFETTO GIURIDICO CONTATTO SOCIALE OBBLIGAZIONE rapporto socialmente tipico, che ingenera nei soggetti coinvolti un obiettivo affidamento in ragione del fatto che si tratta di un rapporto “qualificato” dall’ordinamento giuridico, idoneo ad assurgere a fonte di obbligazione ex art c.c., per cui non più soltanto la volontà (il contratto) o la colpa (fatto illecito) possono produrre obbligazioni. il soggetto danneggiato agisce comunque a fronte dell’inadempimento di un obbligo, sia esso di protezione o di prestazione, sì che il carico probatorio sarà limitato alla prova dell’obbligazione ed all’allegazione dell’inadempimento, mentre il termine di prescrizione non potrà che essere quello decennale.
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Novità in tema di responsabilita’ medica: la legge n. 24/2017
1. la struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica o provata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorche’ non dipendenti dalla struttura stessa, risponde ai sensi degli artt e 1228 del codice civile delle loro condotte dolose o colpose. 2. la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina. 3. l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 4. il danno conseguente all'attivita' della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita' di cui al presente articolo. 5. le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.
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Rilievi critici 1.ONERE PROBATORIO applicazione generalizzata del principio di riferibilità o vicinanza della prova (v. sent. n. 5961/16 in tema di danno da emotrasfusione) 2.CONCETTO DI COLPA SANITARIA ex art. 5 (sulle linee guida) l. 24/17 per cui un criterio di selezione della condotta colposa diventa anche criterio per la determinazione oltre che dell’an anche del quantum; 3.FUNZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE: sistema compensativo o punitivo?
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GRAZIE
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