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Corso monografico LA FUSIONE DELLE SOCIETA’

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Presentazione sul tema: "Corso monografico LA FUSIONE DELLE SOCIETA’"— Transcript della presentazione:

1 Corso monografico LA FUSIONE DELLE SOCIETA’
PAOLO DIVIZIA Notaio in Bergamo Assistente Cattedra Diritto Commerciale – Università degli Studi di BERGAMO Lezione n.2: 5 OTTOBRE 2015 venerdì 11 gennaio 2019

2 Introduzione alla fusione: perché ricorrere alla fusione?
Analisi dei motivi giuridico-economici che spingono alla fusione 1) PROFILO AMMINISTRATIVO - migliorare organizzazione strutturale e “catena di comando”; -ridurre i costi amministrativi; -ottimizzare il processo distributivo ed i relativi costi; 2) PROFILO COMMERCIALE - realizzo economia di scala; - acquisizione di brevetti, marchi e know how da imprese competitor; - Ridurre la concorrenza, creando concentrazioni Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

3 Il concetto di procedimento di fusione
La fusione si fonda su un procedimento, che può dividersi in tre grandi momenti: A) PROGETTO DI FUSIONE B) ADOZIONE DELLE DELIBERE DI FUSIONE C) ATTO DI FUSIONE Differente natura dei momenti: a) natura tecnica del progetto; b) natura assembleare delle delibere; c) natura negoziale dell’atto di fusione TUTTI GLI EFFETTI DELLA FUSIONE DIPENDONO DALL’ATTO Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

4 Il progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c.
IL CONTENTO DELL’ ART ter c.c. Il progetto di fusione è redatto dall’ “organo amministrativo” ; la nuova locuzione (in sostituzione di “amministratori”) tecnicamente rinvia a tutte le nuove forme di amministrazione, quali il sistema dualistico e quello monistico nel concetto di predisposizione del progetto si racchiudono tutti gli adempimenti che precedono la decisione assembleare di approvazione del progetto; la legge non fissa un termine massimo per la conclusione del procedimento di fusione, tuttavia secondo alcuni orientamenti notarili la durata dovrebbe essere circoscritta in sei mesi (Studio CNN /I) Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

5 Organo amministrativo che predispone il progetto
IL CONCETTO DI “ORGANO AMMINISTRATIVO” rinvio “mobile” alle varie forme gestorie di SPA, SRL e società di persone; Sistema tradizionale: Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione; Sistema Dualistico: Consiglio di Gestione; Sistema Monistico: Consiglio di Amministrazione. NB: la predisposizione del progetto di fusione deve investire l’organo amministrativo nel suo complesso (IN PARTICOLARE ART u.c. – va specificato negli statuti scritti bene) MAI ATTRIBUZIONE AD AMMINISTRATORE DELEGATO O COMITATO ESECUTIVO SOCIETA’ DI PERSONE: AMM. NE CONGIUNTIVA: progetto deve essere redatto da tutti gli amministratori e firmato congiuntamente AMM. NE DISGIUNTIVA: progetto potrà essere redatto anche da uno qualsiasi degli amministratori (salva la facoltà di opposizione ex art c.c. prima del deposito al R. Imprese) Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

6 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
L’ART ter c.c. indica il c.d. CONTENUTO MINIMO del progetto di fusione Il codice utilizza l’espressione “…un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) …” Gli amministratori, quindi, possono arricchire il contenuto minimo del progetto di fusione, al fine di ottimizzare l’informazione a beneficio dei soci e dei terzi Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

7 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
Analisi del n. 1 “il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione” Di regola, viene indicato il tipo di fusione (in senso stretto o per incorporazione) ed i ruoli assunti dalle singole partecipanti L’indicazione della sede è importante per individuare gli enti amministrativi coinvolti, territorialmente competenti (Camera di Commercio / Tribunale delle Imprese per certificati di non opposizione) Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

8 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
Analisi del n. 2 “l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione” Va sottolineato come il codice parli di “atto costitutivo”, facendo nel concreto riferimento allo “statuto” Non vi sarà spazio per alcune menzioni, quali ad esempio: spese di costituzione (fusione); nominativi dei soci e relative quote di partecipazione; nominativi dei componenti dell’organo amministrativo Una volta approvato il testo dello statuto della società risultante dalla fusione (ad es., quello della incorporante), qualora fra la delibera e l’atto di fusione vi siano modifiche al contenuto statutario, detta modifica dovrà essere approvata anche dai soci dell’incorporata Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

9 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
SOCI: 1) la menzione dei soci e delle relative quote di partecipazione al capitale sociale è superflua, perché i dati dei soci sono già desumibili dagli atti sociali; 2) nelle società a grande base azionaria diffusa risulterebbe difficile redigere il progetto; 3) nel corso del procedimento di fusione, è possibile che muti la compagine sociale – la cessione di azioni/quote non è inibita, in ragione della “fungibilità” dei soci (unico limite è il venir meno di un socio che determini un impatto sul rapporto di cambio, ad es. in caso di fallimento di una p.g. socia di una società coinvolta nella fusione) ORGANO AMMINISTRATIVO: Il progetto di fusione non deve fare menzione alle cariche sociali, operando un mero rinvio alla designazione che verrà effettuata in sede assembleare (il progetto non può espropriare l’assemblea della libera scelta degli amministratori – NB: la nomina poi avviene all’atto di fusione); Nella fusione per incorporazione, il progetto può limitarsi a precisare che i membri dell’organo amministrativo della incorporata cesseranno dalla carica, mentre l’organo amministrativo dell’incorporante resterà invariato. Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

10 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
EVENTUALI MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE MODIFICHE OCCASIONALI: si tratta di modifiche statutarie che non hanno alcun collegamento funzionale con l’operazione di fusione; queste modifiche sono “volute a prescindere” e sono destinate ad avere effetto immediatamente con l’iscrizione della delibera a Registro Imprese, e non già con la stipula dell’atto di fusione. MODIFICHE FUNZIONALI: si tratta di modifiche statutarie che sono essenziali e collegate alla fusione; esse rappresentano per i redattori del progetto di fusione un effetto consequenziale (si pensi all’aumento di capitale a servizio). In ogni caso, è bene che la delibera di approvazione del progetto ne dia specifico conto. NB: modifiche particolari necessitano di quorum deliberativi rafforzati o previsione di consensi individuali dei soci (rinvio) Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

11 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
Analisi del n. 3 “il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro” Il rapporto di cambio è il rapporto in base al quale saranno assegnate, in favore dei soci delle società che vengono meno con la fusione, azioni o quote della incorporante o della nuova società post fusione Due le funzioni: a) determinare con criterio matematico le misure di partecipazione al capitale post fusione; b) dedurre l’ammontare del capitale della società post fusione Non vi è solo un criterio matematico di calcolo (rapporti fra patrimoni), ma è frutto di una valutazione discrezionale dell’organo amministrativo delle società coinvolte Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

12 Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

13 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
CONGUAGLIO IN DENARO: la finalità del conguaglio in denaro è quella di evitare la formazione di resti. Alcune precisazioni: Il conguaglio deve esser contenuto nel limite del 10% del valore nominale delle azioni/quote assegnate; Il conguaglio deve darsi in denaro ed è a carico dell’incorporante ed in favore di tutti i soci della incorporata, MAI DI SINGOLI SOCI; Il conguaglio deve essere previsto in via astratta con riferimento al rapporto di cambio e non può essere utilizzato per realizzare fusioni non proporzionali; il conguaglio serve a limitare il danno derivante dalla impossibilità di attuare, per alcuni soci, una conversione integrale delle proprie azioni Va infine osservato che il conguaglio non consente sempre di evitare la formazione di resti; in alcuni casi, si può ovviare con altre tecniche (gestione del mercato dei resti / ritiro ed emissione di azioni con taglio più favorevole al concambio) Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

14 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
Analisi del n. 4 “le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante” Questo specifico punto non è relativo al QUANTUM che deve essere assegnato (per cui opera il rapporto di cambio di cui al precedente n.3), bensì al MODO con cui attuare l’assegnazione L’indicazione del MODO è importante nelle ipotesi in cui i redattori del progetto optino per una REDISTRIBUZIONE del capitale sociale della incorporante, rispetto ad un aumento di capitale a servizio In tale occasione, il progetto di fusione deve specificare come si attua detta re-intestazione delle azioni o delle quote Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

15 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
Analisi del n. 5 “la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili” Analisi del n. 6 “la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante” Tale previsione è strettamente connessa con la c.d. regolamentazione pattizia degli effetti della fusione (rinvio) Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

16 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
Analisi del n. 7 “il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni” Titoli diversi da azioni: si tratta di strumenti finanziari partecipativi ed obbligazioni (rinvio) AZIONI SPECIALI: se ai possessori di azioni speciali sono assegnate azioni speciali della società post fusione, può essere utile fissare un secondo e distinto rapporto di cambio; se ai possessori di azioni speciali sono assegnate azioni ordinarie della società post fusione, il progetto deve disciplinare questa ipotesi di “conversione forzosa” (con previsione del pre-requisito dell’approvazione da parte dell’assemblea speciale di categoria ex art c.c.) Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019

17 Analisi per punti del CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE
Analisi del n. 8 “i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione” DUPLICE AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: - previsione di uno specifico indennizzo di natura economica in favore degli amministratori delle società destinate a scomparire post fusione, dunque anticipatamente rimossi dalla carica; - previsione di uno specifico premio per gli amministratori che hanno organizzato la fusione societaria; Va osservato che si tratta di vantaggi “solo proposti”: l’assemblea chiamata a deliberare sull’approvazione del progetto di fusione ben può espungere dette “proposte” dal testo approvando Paolo Divizia venerdì 11 gennaio 2019


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