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PubblicatoLelio Sacco Modificato 6 anni fa
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena Commissione di Studio “Revisione” RIFLESSIONI SU ALCUNI ASPETTI DELLA REVISIONE LEGALE Il controllo della qualità nell’incarico di revisione legale del bilancio Dott. Giulio Orazi Modena, 28 novembre 2018
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Il controllo della qualità
Obiettivo del controllo della qualità garantire uno standard qualitativo elevato della revisione legale; rafforzare la fiducia degli stakeholders sull’affidabilità della revisione legale e sull’attendibilità dell’informazione finanziaria del bilancio.
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Il controllo della qualità
Il revisore legale ha l’obbligo di istituire e mantenere un “sistema di controllo della qualità” per conseguire una ragionevole sicurezza che: il soggetto incaricato della revisione ed i suoi collaboratori rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili; le relazioni ai bilanci emesse dal revisore siano appropriate alle circostanze, pertanto alla complessità delle imprese assoggettate a revisione ed all’organizzazione dello stesso revisore.
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Il controllo della qualità
Interno il revisore legale deve dotarsi di un sistema di controllo interno della qualità delle proprie attività (artt. 10-ter e 10-quater del D.Lgs /2010, ISQC Italia 1 e ISA Italia 220) Esterno il revisore è soggetto a controllo (esterno) periodico della qualità delle proprie attività (artt. 20, 21 e 21-bis del D.Lgs. 39/2010)
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Il controllo della qualità
Organizzazione interna (art. 10-ter, D.Lgs. 39/2010) Il revisore legale, o la società di revisione legale, si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio, … Il revisore legale, o la società di revisione legale, è in grado di dimostrare all’autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell’ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.
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Il controllo della qualità
Oggetto del controllo della qualità (art. 20, D.Lgs. 39/2010) Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i singoli componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale, sono soggetti a controllo di qualità, attraverso una verifica adeguata dei documenti e delle carte di lavoro selezionati, sulla base di un’analisi del rischio in relazione ai seguenti aspetti: Conformità ai principi di revisione; Requisiti di indipendenza; Quantità e qualità delle risorse impiegate; Corrispettivi; Sistema di controllo interno della qualità (nelle società di revisione).
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Il controllo della qualità
Periodicità del controllo della qualità (art. 20, D.Lgs. 39/2010) Periodicità dei controlli, in relazione alla tipologia di ente il cui bilancio è oggetto di revisione legale: Enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio almeno ogni 3 anni, controlli svolti dalla CONSOB Enti di diritto comune (diversi dalle piccole imprese) almeno ogni 6 anni, controlli svolti dal MEF Il termine di sei anni decorre dall’esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo, oppure da quello in cui il revisore legale, o la società di revisione legale, ha acquisito almeno un incarico di revisione legale. (segue)
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Il controllo della qualità
(segue da) Periodicità del controllo della qualità (art. 20, D.Lgs. 39/2010) Si intende “piccola impresa” ai sensi dell’art. 1, co. 1, l. s-bis), D.Lgs. 39/2010, quella che alla data di chiusura del bilancio non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale Euro ; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni Euro ; numero medio di 50 dipendenti occupati durante l’esercizio. Per le piccole imprese non è prevista una specifica periodicità ai fini dei controlli.
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Il controllo della qualità
(art. 20, D.Lgs. 39/2010) Il revisore è tenuto a collaborare con i soggetti incaricati del controllo della qualità, in particolare, a consentire loro l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente gli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni rivolte al revisore legale in merito all’effettuazione di specifici interventi, con indicazione del termine entro cui questi ultimi devono essere posti in essere. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi richiesti, il MEF e la CONSOB, nei rispettivi ambiti, possono applicare le sanzioni di cui agli artt. 24 e 26, D.Lgs. 39/2010.
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Il controllo della qualità
La vigilanza del MEF (art. 21, D.Lgs. 39/2010) Per i revisori non incaricati della revisione legale in enti di interesse pubblico, il soggetto deputato al controllo della qualità e a comminare le eventuali sanzioni è il MEF. Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza il MEF può: richiedere ai revisori legali la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dallo stesso stabiliti; eseguire ispezioni, assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali, nonché dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti delle società di revisione legale; richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, e procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.
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Il controllo della qualità
Le sanzioni del MEF per irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale (art. 24, co. 1, D.Lgs. 39/2010) Tipologia della sanzione Descrizione della sanzione Un avvertimento che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo Una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14 La censura consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro a Euro La sospensione dal Registro Revisori Legali per un periodo non superiore a 3 anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale La revoca di uno o più incarichi di revisione legale Il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni La cancellazione dal Registro Revisori Legali del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell’incarico
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Il controllo della qualità
Le ulteriori fattispecie sanzionabili dal MEF (art. 24, co. 2, D.Lgs. 39/2010) Fattispecie sanzionabile Tipologia di sanzione Mancato assolvimento dell’obbligo formativo Possono essere applicate le sanzioni di cui al comma 1 dell’articolo 24 In presenza di queste fattispecie sanzionabili, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da Euro 50 a Euro 2.500 Inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale Inosservanza degli obblighi di comunicazione degli incarichi svolti dal revisore o dalla società di revisione legale, dei relativi ricavi e corrispettivi
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Il controllo della qualità
I principi di revisione sul controllo della qualità ISQC Italia 1, il quale tratta dei doveri del soggetto abilitato alla revisione in merito al proprio sistema di controllo della qualità, principio in vigore dal 1° gennaio 2015 ISA Italia 220, che si occupa dei doveri del revisore riguardo alle procedure di controllo interno della qualità del singolo incarico di revisione; questo principio è in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi chiusi al 31/12/2017 o successivamente
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Il controllo della qualità
L’ISQC Italia 1 Il principio prevede le direttive e le procedure minime di cui un sistema di controllo interno della qualità deve essere dotato, alle quali il revisore deve conformarsi. In particolare, il soggetto abilitato alla revisione deve istituire e mantenere direttive e procedure riguardanti i seguenti elementi: le responsabilità apicali per promuovere una cultura interna basata sulla qualità; il rispetto dei principi etici applicabili; l’accettazione e il mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi al ricorrere di requisiti quali indipendenza, tempo e risorse a disposizione; la professionalità e l’adeguatezza numerica delle risorse umane; la conformità dello svolgimento dell’incarico ai principi di revisione ISA Italia e la formazione di documentazione appropriata del lavoro; il monitoraggio della qualità che accerti il funzionamento del sistema istituito.
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Il controllo della qualità
Il revisore unico e il collegio sindacale L’ISQC Italia 1 prevede, nel caso di soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori, fermo restando il perseguimento degli stessi obiettivi di controllo della qualità, che la declinazione del principio possa avvenire tramite direttive e procedure commisurate alle circostanze, pertanto alla complessità delle imprese assoggettate a revisione ed all’organizzazione dello stesso revisore. In ipotesi di collegio sindacale con funzione di revisione legale, si ritiene che il sistema di controllo interno della qualità debba tenere conto delle caratteristiche e delle dimensioni dei singoli sindaci-revisori, e coordinare le direttive e le procedure adottate da questi ultimi, per definire le regole applicabili al contesto dell’organo collegiale. (segue)
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Il controllo della qualità
(segue da) Il revisore unico e il collegio sindacale Il CNDCEC ha elaborato un modello di manuale di controllo della qualità che si rivolge al singolo professionista che non ha incarichi in enti di interesse pubblico e che svolge la propria attività di revisione legale, sia come revisore unico, sia come membro del collegio sindacale con funzione di revisione legale (sindaco-revisore). Il modello di manuale consente di implementare un sistema di controllo della qualità conforme alle disposizioni normative applicabili e all’ISQC Italia 1. Le direttive e le procedure contenute nel modello di manuale devono essere adeguate e proporzionate alle caratteristiche organizzative e dimensionali del revisore.
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