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PubblicatoRomeo Bernardi Modificato 6 anni fa
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IL REGIME DELLE PROVE NELL’AMBITO DI UNA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
IN TEMA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Ing. Elisabetta Papa Società Italiana Brevetti (SIB) Roma, Milano, Firenze, Verona Ringraziamenti. Domande ad Avv. Arista.
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(Attività del consulente) (Attività del consulente)
ALCUNE BASI LEGALI (i) Art. 62 c.p.c. (Attività del consulente) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice […] Art. 194 c.p.c. (Attività del consulente) Il consulente tecnico […] compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. Già toccato nell’art. 194 il tema delle facoltà del CTU – TUTTE da «autorizzare» - e da vedersi anche in relazione all’Art. 92 d.a.c.p.c. Ugualmente toccato nell’art. 194 il tema della necessità di garantire il contraddittorio fra le parti - e da vedersi anche in relazione all’Art. 90 d.a.c.p.c. © SIB 2018
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ALCUNE BASI LEGALI (ii)
Art. 90 disposizioni attuative del c.p.c. Indagini del consulente senza la presenza del giudice Art. 92 disposizioni attuative del c.p.c. Questioni sorte durante le indagini del consulente Enfasi sulla necessità di garantire il contradittorio, come anche in Art. 121(5) CPI Art (Indagini del consulente senza la presenza del giudice) Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali. Art (Questioni sorte durante le indagini del consulente) Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni. © SIB 2018
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ALCUNE BASI LEGALI (iii)
Art. 121(5) C.P.I. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice, anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente. Non costituisce base per una Consulenza meramente «esplorativa» (e.g. Cass n. 5525, Trib. Milano 31/03/2016 et al) Deriva da art. 77(4) Legge Invenzioni, che è stato esteso a tutta la PI. A condizione che la parte abbia compiutamente e tempestivamente allegato i fatti primari inerenti (le domande giudiziali e) la questione oggetto della Consulenza (Trib. Torino 27/03/2012). Art. 182 cpc. © SIB 2018
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QUANDO IL CTU PUÒ RICEVERE LE EVIDENZE ?
Nomina del CTU / Apertura delle Operazioni Peritali Contraddittorio fra le Parti Bozza di Relazione ed Elaborato Definitivo © SIB 2018
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CHI FORNISCE LE EVIDENZE AL CTU ?
La Consulenza Tecnica di Ufficio è Prova o Mezzo? Il Consulente Tecnico di Ufficio ha ruolo «deducente» o «percipiente» ? La CTU è mezzo istruttorio per valutare la prova e non la prova in sé, a meno che non sia strumento di accertamento e descrizione di situazioni di fatto rilevabili solo ricorrendo a determinate cognizioni tecniche, in questo caso è fonte oggettiva di prova. (Cass n. 2514, Cass n.132 et al) IL CTU è incaricato di apprezzare fatti già acquisiti o preesistenti, raramente di accertarli lui /lei stesso/a. La CTU non deve essere usata per finalità esplorative o per supplire all’onere di allegazione documentale delle parti. (Cass n et al) © SIB 2018
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QUALI EVIDENZE RICEVE IL CTU ?
Documenti pubblicati (brevettuali e non) Documenti (non necessariamente tutti tecnici) comprovanti un «public prior use». Esemplari di prodotto. Print-screen comprovanti una pre-divulgazione via Internet. Decisioni o fascicoli di prosecuzione di procedimenti giudiziali o amministrativi precedenti o paralleli. Affidavit, Perizie di esperti del settore, testimonianze verbalizzate. © SIB 2018
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COME IL CTU ANALIZZA LE EVIDENZE ?
Evidenza della data della divulgazione Tipo di evidenza Lingua della divulgazione Contrad-dittorio sulle evidenze Ad esempio, quando depositate con le Osservazioni alla Bozza di Relazione (Trib. Milano 12/11/2013) o non contestate (Cass. 29/10/2015 n ). Autenticità ? Confidenzialità ? Corrispondenza con la asserita pre-divulgazione (e.g. catalogo) ? Art. 122 cpc In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio. Art 123 cpc Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana (1), il giudice può nominare un traduttore (2), il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente. Ad esempio in caso di: «Public prior use» Esemplari Divulgazione via Internet (Quale) traduzione ? (Artt. 122, 123 cpc) © SIB 2018
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UN ESEMPIO PRATICO DI QUESITO
«Esaminata e descritta la documentazione e i prodotti per cui è causa, con particolare riferimento a quelli che saranno esibiti dalla Convenuta giusto ordine di esibizione di cui innanzi (*), acquisita ulteriore documentazione necessaria ai fini della completanda CTU: accerti il CTU la sussistenza dei requisiti di validità del modello comunitario azionato da Parte Attrice; accerti se i prodotti di Parte Convenuta interferiscano o meno con l’ambito di operatività della privativa del titolo industriale azionato da Parte Attrice.» (*) «Il G.I. ordina preliminarmente alla Convenuta l’esibizione alla nominanda CTU sia dei prodotti oggetto del cautelare innanzi al Tribunale di […] sia di quelli modificati che la stessa Convenuta assicura attualmente in produzione, fornendo ogni ulteriore ragguaglio circa le commesse per le quali sono prodotti.» Art. 121(5) C.P.I. Art Ripartizione dell'onere della prova 1. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici. 2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale. 2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte. 4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. 5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente. Art. 121(2) ,(3) C.P.I. © SIB 2018
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UN ALTRO ESEMPIO PRATICO DI QUESITO
«Accerti il consulente sulla base della documentazione in atti e di quella ulteriore che ritenga necessaria e che sin d’ora è autorizzato ad acquisire presso le parti e presso pubblici uffici: Quale sia la portata della invenzione protetta dal brevetto […] di prodotto no. […] secondo la rivendicazione letta alla luce della descrizione e degli altri allegati al fascicolo brevettuale e quali ne siano gli elementi di struttura e funzione e il problema tecnico a cui offre soluzione; Se la invenzione brevettata presenti carattere di novità per lo stato della scienza e della tecnica in base alle priorità conosciute e conoscibili da un buon esperto ricercatore del settore alla data di domanda di brevetto; Se l’invenzione non risultasse già evidente alla data di priorità dallo stato della tecnica o comunque non fosse stata divulgata in questo secondo le conoscenze di un buon esperto, ricercatore del settore; Se la domanda divisionale costituisse una indebita estensione oltre il contenuto della domanda iniziale; Se vi sia identità tra gli elementi di struttura e di funzione della invenzione protetta identificati come sub 1) ed i prodotti realizzati dalla Società Convenuta.» File inspection Pagamento annualità © SIB 2018
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QUALCHE «TAKE-AWAY» Il CTU, particolarmente in ambito brevettuale, si trova a valutare evidenze prodotte dalle Parti non soltanto sotto il profilo prettamente tecnico, ma anche in relazione alla natura della prova, con necessario intervento del G.I. Per non «bloccare» la CTU, si ricorre talvolta ad una conclusione «biforcata», che tuttavia non trova necessariamente l’apprezzamento delle Parti e del G.I. © SIB 2018
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Società Italiana Brevetti Roma – Milano – Firenze - Verona
(ALTRE) DOMANDE? Ringraziamento Avv. Mario Pozzi, SIB LEX Ing. Elisabetta Papa Società Italiana Brevetti Roma – Milano – Firenze - Verona
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