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PubblicatoGustavo Meloni Modificato 5 anni fa
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Federazione provinciale consorzi irrigui e di miglioramento fondiario
Febbraio 2008
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Definizione ed inquadramento dei contributi consortili
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Cosa sono i “contributi consortili”?
Secondo Lupi tale espressione è utilizzata come espediente dialettico per definire fenomeni eterogenei che, per qualche motivo, mal si collocano integralmente tra le tasse o le imposte, come quelli a carico degli appartenenti a una certa collettività indistintamente beneficiaria di un’attività.
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Appartengono alla categoria generale dei TRIBUTI
I tributi sono prestazioni imposte destinate a finanziare le spese degli enti percettori, in virtù di un dovere solidaristico gravante sul contribuente, cui corrisponde una posizione di supremazia da parte dell’ente cui il prelievo è destinato. Il contributo consortile NON E’ IL CORRISPETTIVO DI UN SERVIZIO!
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L. 12 febbraio 1942, n 183 Gli artt. 3, 4 e 5 fissano la base dell’imposizione tributaria dei consorzi di miglioramento fondiario.
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Presupposti per assoggettare una certa p.f. ad imposizione:
Al fine del sorgere dell’obbligo di contribuzione non è sufficiente l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, ma è necessario che esso tragga vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una “qualità” del fondo.
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Vantaggio, quindi, di tipo FONDIARIO
Deve essere un beneficio diretto e specifico, conseguito o conseguibile (quindi anche futuro) a causa delle opere, strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione. Può concretizzarsi in un aumento di valore fondiario, oppure di beneficio fondiario, ed ovviamente anche di entrambi.
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Pertanto: NO BENEFICIO = NO RUOLO
come previsto anche dallo statuto (art. 44 del nuovo statuto): in ragione del beneficio collegato ai singoli terreni.
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E se il consorziato non è d’accordo che deve fare?
Entro 30 gg. dal ricevimento dell’avviso di pagamento ricorso al Consiglio dei Delegati
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E se non si trova l’accordo?
L’organo giurisdizionalmente competente a dirimere le liti circa l’esistenza dell’obbligo di contribuire , e circa l’ammontare di questa contribuzione, è la COMMISSIONE TRIBUTARIA, come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.
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La Commissione Tributaria è organo giurisdizionale e pertanto:
Giudica in perfetta autonomia senza tener conto del parere di organi amministrativi e nel solo ed esclusivo rispetto della LEGGE.
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Atti impugnabili: Solo la CARTELLA ESATTORIALE, non è autonomamente impugnabile l’avviso di pagamento. Entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.
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Il Consorzio per resistere deve essere assistito da professionisti?
No, il Consorzio è ENTE IMPOSITORE e non ha bisogno di difesa tecnica! ATTENZIONE: la Commissione Tributaria quasi sempre compensa le spese, e quindi se c’è il rischio di “vincere” il giudizio ma “perdere” comunque vista l’incidenza delle spese dell’eventuale difesa tecnica.
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PIANO DI RIPARTO Previsto dall’art. 4 della L. 12 FEBBRAIO 1942 N. 183
Previsto esplicitamente anche dal nuovo statuto
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