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LABORATORIO di Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: Il Sistema Radiotelevisivo - aspetti generali (G.P. Cuomo - 4)

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Presentazione sul tema: "LABORATORIO di Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: Il Sistema Radiotelevisivo - aspetti generali (G.P. Cuomo - 4)"— Transcript della presentazione:

1 LABORATORIO di Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: Il Sistema Radiotelevisivo - aspetti generali (G.P. Cuomo - 4)

2 Obiettivi Conoscere: I principi di disciplina del Sistema Radiotelevisivo richiamati nel T.U. Radiotelevisivo (D.Lgs. N. 157/2005)

3 Principi fondamentali
La garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva La tutela della libertà di espressione di ogni individuo L'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione La tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale Il pluralismo informativo 3 3

4 Il servizio di media audiovisivo
Un servizio sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media, il cui obiettivo principale é la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche Servizio di media audiovisivo: la radiodiffusione televisiva e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su Internet (webcasting e video quasi su domanda) o un servizio di media audiovisivo a richiesta 4 4

5 Servizi esclusi dal servizio di media audiovisivo
I servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva (ad es. i siti Internet privati) Ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica I servizi nei quali il contenuto audiovisivo é meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale (ad es., i motori di ricerca, i quotidiani e periodici elettronici) 5 5

6 Reti di comunicazioni elettroniche
I sistemi di trasmissione e le apparecchiature di commutazione o di instradamento per trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica (utilizzati per trasmettere i segnali), le reti televisive via cavo 6 6

7 Reti televisive terrestri
I sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via radio, comprese le reti terrestri mobili, utilizzate per la diffusione circolare dei programmi televisivi 7 7

8 Palinsesto televisivo e radiofonico
L'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi audiovisivi lineari 8 8

9 L’operatore di rete ed il programma
Operatore di rete: titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e relativi impianti Programma: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media 9 9

10 Il responsabile editoriale ed il fornitore di servizi interattivi associati/di accesso condizionato
Responsabile editoriale: chi esercita il controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta Fornitore di servizi interattivi associati/servizi di accesso condizionato: il soggetto che fornisce al pubblico o a terzi operatori servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi 10 10

11 Il blocco di diffusione o multiplex
blocco di diffusione o multiplex : l’insieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una rete televisiva assegnata e comprendente almeno sei programmi televisivi diffusi in tecnica Standard Definition (SD), ovvero tre programmi televisivi diffusi in tecnica High Definition (HD), ovvero, in caso di diffusione mista SD ed HD, almeno quattro programmi televisivi di cui uno diffuso in HD 11 11

12 Il Sistema radiotelevisivo
Sistema radiotelevisivo italiano: è un sistema misto fondato sulla concorrenza tra un soggetto pubblico, la RAI, e soggetti privati Servizio pubblico generale radiotelevisivo: il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria 12 12

13 Digitale terrestre: Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (1- Testo di lettura)
Delibera AGCOM 300/10/Cons: Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: Individuate 25 reti nazionali digitali terrestri e relative frequenze associate Specifiche esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo: riservato l’utilizzo di tre frequenze della banda VHF in uso esclusivo e di una frequenza in banda UHF distinta per regione Quote di frequenza destinata all’emittenza locale mediante tavolo tecnico promosso da Agcom e Miinistero con operatori locali 13 13

14 Digitale terrestre: regole di assegnazione di frequenze (2 – testo di lettura))
Delibera AGCOM 497/10/Cons: “Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza” : Nessun operatore con più di 5 multiplex nazionali DVB-T Per gli operatori che attualmente hanno 3 reti nazionali in tecnica analogica il tetto é fissato a 1 multiplex, cedendo il 40% della capacità trasmissiva a fornitori indipendenti. Per l’operatore con 2 reti nazionali in tecnica analogica il tetto è pari a 2 multiplex (per uno, cessione del 40% della capacità trasmissiva) 14 14

15 Digitale terrestre: regole di assegnazione di frequenze (3 - testo di lettura)
Bando di gara dell’8 luglio 2011 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenza in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre Decreto 20 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo – Dipartimento Comunicazioni: sospensione del bando di gara per 90 giorni al fine di riflettere, anche in contraddittorio con i soggetti controinteressati, sull’aspetto della gratuità della procedura di gara per l’assegnazione delle frequenze 15 15

16 Digitale terrestre: regole di assegnazione di frequenze (4- testo di lettura)
Art. 3 quinquies del D.L. n. 16 del 2012 convertito con L. n. 44 del 2012: i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; L'Autorità adotta le necessarie procedure secondo i seguenti principi e criteri direttivi: assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica; Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo nonché l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. 16 16

17 Digitale terrestre: regole di assegnazione di frequenze (5 – testo di lettura)
L’AGCOM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica, ha adottato la delibera 277/13/CONS, dell’11 aprile 2013, contenente le regole della nuova procedura di selezione. In tale delibera l’AGCOM ha riconfigurato il piano di assegnazione delle radiofrequenze, riducendo in particolare da 25 a 22 il numero di radiofrequenze destinate alla diffusione televisiva in digitale terrestre, e ha disposto che i multiplex da attribuire fossero tre. Solamente gli operatori nuovi entranti e i piccoli operatori, ad esclusione degli operatori che già disponevano di almeno tre multiplex, potevano candidarsi per tali multiplex. Art. 3 quinquies del D.L. n. 16 del 2012 convertito con L. n. 44 del 2012: Il bando è stato pubblicato il 12 febbraio 2014 17 17

18 Digitale terrestre: regole di assegnazione di frequenze (6 – testo di lettura))
Comunicato in data 7 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione recante "Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell’11 aprile 2013 n. 277/13/CONS: “operatore nuovo entrante”: un soggetto che non ha la titolarità d’uso di reti televisive terrestri operanti sul territorio nazionale né è titolare di diritti d’uso di frequenze per il servizio di diffusione televisiva su base nazionale; “operatore esistente di tipo A”: un operatore di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrato, che possiede diritti d’uso di frequenze (canali) per una rete in tecnica DVBT o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale; “operatore esistente di tipo B”: un operatore di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrato, che possiede diritti d’uso di frequenze (canali) per due reti in tecnica DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale; ”operatore esistente di tipo C”: un operatore di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrato, possiede diritti d’uso di frequenze (canali) per tre o quattro reti in tecnica DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale; “operatore di tipo D”: un operatore nazionale integrato attivo su piattaforme di radiodiffusione televisiva diverse da quella digitale terrestre, che detiene una quota di mercato nella televisione a pagamento superiore al 50% 18 18

19 Digitale terrestre: regole di assegnazione di frequenze (7 – testo di lettura)
Definizione Lotti : lotto L1: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 6 e 23; la copertura nominale stimata di popolazione è pari all’89,5%; lotto L2: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 7 e 11; la copertura nominale stimata di popolazione è pari al 91,1%; lotto L3: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 25 e 59; la copertura nominale stimata di popolazione è pari al 96,6%, fermo restando che l’aggiudicatario, all’atto della liberazione del canale 59 entro il 2016, avrà diritto a una frequenza di analoga copertura e per una durata equivalente del diritto d’uso. Gli operatori nuovi entranti e gli operatori esistenti di tipo A nell’ambito dei lotti in gara possono presentare offerte sui lotti identificati con L1, L2 ed L3. Gli operatori esistenti di tipo B nell’ambito dei lotti in gara possono presentare offerte sui soli lotti identificati come L1 ed L3. Gli operatori esistenti di tipo D, nell’ambito dei lotti in gara, possono presentare offerte sul solo lotto identificato come L1. Gli stessi operatori sono tenuti all’offerta di una programmazione in chiaro sul multiplex eventualmente aggiudicato all’esito della gara per un periodo di tre anni dall’aggiudicazione. Gli operatori esistenti di tipo C non possono presentare offerte per alcuno dei lotti in gara.  una base d’asta pari a circa 30 milioni di euro per ciascuno dei tre lotti (L1, L2 e L3) 19 19

20 Digitale terrestre: regole di assegnazione di frequenze (8 – testo di lettura)
Ordinanza del Consiglio di Stato n ottobre 2015 a seguito ricorso di Persidera e Europa Way che avevano partecipato alla prima gara sottoposto all’esame pregiudiziale della Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, l’accertamento sulla compatibilità dell’art. 3-quinquies, comma 6, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, nonché degli atti conseguenti, con i principi di rilevanza comunitaria e con la normativa europea Gli specifici quesiti principalmente sottoposti all’esame della Corte di Giustizia: se l’intervento normativo contestato e i conseguenti atti applicativi hanno o meno violato le regole secondo le quali le funzioni di regolamentazione del mercato televisivo spettano ad una autorità amministrativa indipendente (artt. 3 ed 8 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE); se il diritto dell’UE osta all’annullamento della procedura di beauty contest ed alla sua sostituzione con altra procedura di gara onerosa, laddove ha previsto l’imposizione ai partecipanti di requisiti ed obblighi non richiesti in precedenza agli incumbents, rendendo oneroso e diseconomico il confronto concorrenziale; se il diritto dell’UE osta alla riconfigurazione del Piano di assegnazione delle frequenze, con la riduzione delle reti nazionali da 25 a 22 (e la conservazione agli incumbents della stessa disponibilità di mux), la riduzione dei lotti di gara a 3 mux, l’assegnazione di frequenze in banda VHF-III a rischio di forti interferenze; se il diritto dell’UE (tutela del principio del legittimo affidamento elaborato dalla Corte di giustizia) sia compatibile con l’annullamento della procedura di beauty contest che non ha consentito alle appellanti, già ammesse alla procedura gratuita, di risultare sicure aggiudicatarie di alcuni dei lotti oggetto della gara e sia compatibile con l’emanazione di una disposizione, come quella di cui all’art. 3 quinquies del d.l. n. 16 del 2012, che è distonica rispetto alle caratteristiche proprie dl mercato radiotelevisivo. 20 20

21 Digitale terrestre: regole di assegnazione di frequenze (9 – testo di lettura)
Sentenza della Corte do Giustizia UE del 26 luglio 2017 l’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva quadro 2009/140 (Autorizzazioni) dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’annullamento, da parte del legislatore nazionale, di una procedura di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze in corso di svolgimento organizzata dall’ANR competente, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, che era stata sospesa da una decisione ministeriale; Il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica, per le reti di comunicazione elettronica e per le risorse e i servizi correlati (NQNC) non osta all’organizzazione di una procedura di selezione onerosa per l’assegnazione delle radiofrequenze, a condizione, tuttavia, che detta procedura sia basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati; l’importo che dà accesso all’assegnazione delle radiofrequenze dev’essere fissato ad un livello adeguato che rispecchi, segnatamente, il valore dell’utilizzo delle radiofrequenze, il che esige un esame della situazione economica, tecnologica e concorrenziale del mercato di cui trattasi; l’importo di partenza fissato per la partecipazione alla gara non sia stabilito ad un livello tale da produrre l’effetto di ostacolare l’accesso di nuovi operatori sul mercato NQNC non osta a che una procedura gratuita di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze, indetta per rimediare all’illegittima esclusione di taluni operatori del mercato, sia sostituita da una procedura onerosa, fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una riduzione del numero di queste ultime, purché la nuova procedura di selezione sia basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati 21 21

22 Digitale terrestre: regole di assegnazione di frequenze (10 – testo di lettura)
Sentenza della Corte do Giustizia UE del8 – testo di lettura26 luglio 2017 NQNC non osta a che una procedura gratuita di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze, indetta per rimediare all’illegittima esclusione di taluni operatori del mercato, sia sostituita da una procedura onerosa, fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una riduzione del numero di queste ultime, purché la nuova procedura di selezione sia basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ; il principio della tutela del legittimo affidamento dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’annullamento di una procedura di selezione per l’assegnazione delle radiofrequenze per il solo fatto che taluni operatori, quali i ricorrenti di cui al procedimento principale, erano stati ammessi a detta procedura e, in quanto unici offerenti, si sarebbero visti assegnare diritti d’uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi se la procedura non fosse stata annullata. 22 22

23 Testo Unico Radiotelevisivo: titoli abilitativi
Differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale o di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato Titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di servizi di media audiovisivi rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri 23 23

24 Testo Unico Radiotelevisivo: obbligo per le emittenti
Obbligo per le emittenti audiovisive, per le emittenti radiofoniche e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo (deroghe per le emittenti radiotelevisive locali e con riferimento all’articolazione locale delle trasmissioni radiotelevisive della RAI) 24 24

25 Testo Unico Radiotelevisivo: l’informazione radiotelevisiva (art
Testo Unico Radiotelevisivo: l’informazione radiotelevisiva (art. 7 del T.U. Radiotelevisivo) L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi fornitore di servizio di media audiovisivo o radiofonico, é un servizio di interesse generale: presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti (non consentita la sponsorizzazione dei notiziari) trasmissione quotidiana dei telegiornali o giornali radio da parte delle emittenti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni 25 25


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