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LO STATO ITALIANO E GLI ORGANI COSTITUZIONALI

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Presentazione sul tema: "LO STATO ITALIANO E GLI ORGANI COSTITUZIONALI"— Transcript della presentazione:

1 LO STATO ITALIANO E GLI ORGANI COSTITUZIONALI
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2 2 GIUGNO 1946 PER CHE COSA SI VOTA?
PER LA PRIMA VOLTA SI VOTA A SUFFRAGIO UNIVERSALE ( PER LA PRIMA VOLTA VOTANO LE DONNE) PER CHE COSA SI VOTA? 1 - REFERENDUM ISTITUZIONALE: SCELTA TRA MONARCHIA E REPUBBLICA  VINCE LA REPUBBLICA 2 – ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 2

3 1 GENNAIO 1948 22/12/1947 APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
27/12/1947 PROMULGAZIONE 1 GENNAIO 1948 ENTRA IN VIGORE LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 3

4 LA COSTITUZIONE E’ LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO
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5 Principi fondamentali
LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1 – 12 Preambolo Principi fondamentali 13 – 54 Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini 55 – 139 Parte Seconda Ordinamento della Repubblica I - XVIII Disposizioni transitorie e finali

6 LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
La Costituzione è composta di 139 articoli, a cui si aggiungono diciotto “disposizioni transitorie e finali”. Gli articoli dal 1°al 12 costituiscono i "I principi fondamentali" (Preambolo ). Vi è poi la Parte Prima (artt. da 13 a 54), che disciplina "I diritti e i doveri dei cittadini”. Segue la Parte Seconda (artt. da 55 a 139), che riguarda "L'ordinamento della Repubblica", e quindi il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura, le Autonomie locali ecc. COSTITUZIONE RIGIDA: PUO’ ESSERE MODIFICATA SOLO DA UNA LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE (PROCEDURA AGGRAVATA), 6

7 LA TEORIA DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI DI MONTESQUIEU
I TRE POTERI DELLO STATO DEVONO ESSERE ESERCITATI DA ORGANI SEPARATI E AUTONOMI POTERE LEGISLATIVO  PARLAMENTO POTERE ESECUTIVO  GOVERNO POTERE GIURISDIZIONALE  MAGISTRATURA 7

8 LA FORMA DI GOVERNO La forma di governo indica il diverso modo con cui lo Stato esercita i suoi tre poteri. La forma di governo è l'organizzazione di cui si serve lo Stato per esercitare la propria sovranità e riguarda i rapporti che intercorrono tra gli organi dello Stato.

9 LE FORME DI GOVERNO MONARCHIA Il capo dello Stato è il re.
La carica si trasmette per via ereditaria (successione dinastica). La carica è vitalizia. REPUBBLICA Il capo dello Stato è il Presidente della Repubblica. Il Presidente viene eletto o dai cittadini o dal Parlamento. La carica è temporanea.

10 LE FORME DI GOVERNO TIPI DI MONARCHIA ASSOLUTA COSTITUZIONALE PURA
COSTITUZIONALE PARLAMENTARE (Gran Bretagna, Spagna ecc.) TIPI DI REPUBBLICA PARLAMENTARE (Italia) PRESIDENZIALE (Stati Uniti) SEMIPRESIDENZIALE (Francia)

11 REPUBBLICA PARLAMENTARE
L'unico organo eletto dal popolo è il Parlamento. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento; il Governo entra in carica solo dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento, di fronte al quale è responsabile. Il Presidente non partecipa alla funzione esecutiva, che spetta al Governo; in certi casi può sciogliere anticipatamente il Parlamento. Il Presidente rappresenta l’unità nazionale e svolge importanti funzioni di equilibrio tra gli organi costituzionali. Un esempio di repubblica parlamentare è rappresentato dall’Italia.

12 RAPPORTO DI FIDUCIA TRA PARLAMENTO E GOVERNO
PRIMA CAMERA SECONDA CAMERA MAGGIORANZA DEI MEMBRI MAGGIORANZA DEI MEMBRI FIDUCIA GOVERNO

13 IL PARLAMENTO

14 PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE
BICAMERALISMO: PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE Secondo l’articolo 55 della Costituzione, il Parlamento si compone della Camera dei deputati (la cui sede è a palazzo Montecitorio a Roma) e del Senato della Repubblica (la cui sede è a palazzo Madama).

15 BICAMERALISMO PARITARIO O PERFETTO:
LE DUE CAMERE HANNO LE STESSE FUNZIONI

16 BICAMERALISMO DIFFERNZIATO O IMPERFETTO:
LE DUE CAMERE SVOLGONO FUNZIONI DIVERSE

17 DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE
Composizione Elettorato attivo Elettorato passivo Sistema elettorale Camera dei deputati 630 membri elettivi 18 anni 25 anni Sistema misto Senato della Repubblica 315 membri elettivi + i senatori a vita. Chi sono i senatori a vita? 40 anni

18 IL SISTEMA ELETTORALE Il sistema elettorale è l'Insieme delle norme giuridiche che disciplinano il modo in cui avvengono le elezioni e gli effetti che ne derivano, I modelli di sistema elettorale esistenti sono diversi, ma possono essere ricondotti principalmente a due grandi tipologie: il sistema maggioritario e il sistema proporzionale. IL SISTEMA MAGGIORITARIO. Il territorio viene suddiviso in tante aree geografiche dette collegi, quanti sono i candidati da eleggere. All'interno dei collegi, ciascun partito (o coalizione. di partiti) presenta un solo candidato; risulta eletto, fra tutti i candidati, solo colui che ottiene il maggior numero di voti (per questa ragione si parla collegio uninominale: in ogni collegio viene eletto un solo candidato, gli altri “vanno a casa”). 18

19 IL SISTEMA ELETTORALE IL SISTEMA PROPORZIONALE. I partiti presentano alle elezioni una lista di candidati. Gli elettori esprimono la loro preferenza per una lista (cioè per un partito). L’elettore indica la propria preferenza per il partito e non per il singolo candidato. Ogni partito conquisterà un numero di seggi proporzionale ai voti ricevuti (se il partito X ottiene il 15 % dei voti, otterrà il 15 % dei seggi da attribuire). 19

20 La nuova legge elettorale per il Parlamento italiano (L
La nuova legge elettorale per il Parlamento italiano (L. 165/2017) introduce un nuovo sistema elettorale, denominato «Rosatellum», dal nome del promotore. Si tratta di un sistema misto che assegna: Il 64% dei seggi con il metodo proporzionale basato su collegi plurinominali: il 36% dei seggi con il metodo maggioritario a turno unico su collegi uninominali per cui vince chi prende un voto in più. E’ prevista una soglia di sbarramento del 3% per i singoli partiti e del 10% per le coalizioni. 20

21 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
MAGGIORANZA PARLAMENTARE E OPPOSIZIONE OGNI CAMERA APPROVA UN PROPRIO REGOLAMENTO PRESIDENTE COMMISSIONI PERMANENTI GRUPPI PARLAMENTARI, CAPIGRUPPO E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

22 La legislatura è il periodo in cui resta in carica il Parlamento
La legislatura è il periodo in cui resta in carica il Parlamento. Salvo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, la legislatura dura cinque anni. In caso di scioglimento anticipato, disposto dal Presidente della Repubblica (di solito quando non si riesce a formare una maggioranza disponibile a sostenere il Governo), si tengono elezioni politiche anticipate.

23 Quando il Presidente della Repubblica decide di sciogliere anticipatamente il Parlamento?
Di solito quando c’è una crisi di Governo e non si riesce a formare un nuovo Governo che ottenga la fiducia da parte di entrambe le Camere (cioè il voto favorevole della maggioranza dei membri). Il Governo deve ottenere la fiducia all’inizio del suo incarico (ogni Camera deve approvare una mozione di fiducia). Quando il Governo è già in carica, è obbligato a rassegnare le dimissioni in seguito all’approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza dei membri di una Camera (crisi di Governo).

24 LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
Funzione legislativa Funzioni del Parlamento in seduta comune (tra cui, elezioni degli organi di garanzia) Funzione di indirizzo politico con il Governo Funzione di controllo del Governo (mozione di fiducia e mozione di sfiducia)

25 FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art. 83 Cost.)        GIURAMENTO del Presidente della Repubblica (art. 91 Cost.)          MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (art. 135 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (art. 104 Cost.)

26 LA FUNZIONE LEGISLATIVA
L'iter di formazione di una legge ordinaria (artt Cost.) comprende le seguenti fasi: 1)      INIZIATIVA 2)      DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 3)      PROMULGAZIONE 4)     VISTO DEL GUARDASIGILLI 5) PUBBLICAZIONE.

27 ciascun membro del Parlamento;
1 - L'iniziativa legislativa è la facoltà di presentare a uno dei due rami del Parlamento una proposta di legge. Tale facoltà viene attribuita dall'articolo 71 della Costituzione ai soggetti seguenti: ciascun membro del Parlamento; Governo (in questo caso il progetto si chiama disegno di legge); ogni Consiglio regionale; Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.); elettori (leggi di iniziativa popolare).

28 2 - LA DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE
PROCEDIMENTO NORMALE - Il progetto di legge viene presentato a una delle due Camere; la discussione avviene in un primo tempo dinanzi alla commissione permanente che agisce in sede referente: essa presenta una relazione all'assemblea plenaria, che discute il progetto e lo approva, oppure lo respinge. Se questo viene approvato, viene inviato all'altra Camera, dove si seguirà il medesimo procedimento.

29 PROCEDIMENTO ABBREVIATO - La commissione permanente agisce in sede deliberante. La commissione approva il progetto in via definitiva, senza che ci sia la votazione da parte dell’assemblea plenaria. Tale procedimento non può essere adottato per approvare leggi di particolare rilievo, elencate nell'articolo 72 (materia costituzionale ed elettorale, trattati internazionali, bilancio ecc.).

30 Quando le Camere hanno approvato lo stesso testo, il progetto diviene legge. Se la seconda Camera lo approva con qualche modifica (emendamento), il progetto torna alla prima Camera per l'approvazione delle modifiche. Spesso un progetto passa più volte da una Camera all'altra (NAVETTA o SPOLA) prima di arrivare al testo definitivo. Le due Camere devono approvare un progetto di legge nello stesso testo. Se una Camera potesse modificare unilateralmente un progetto di legge, non si potrebbe parlare di bicameralismo perfetto.

31 3 – LA PROMULGAZIONE E’ una dichiarazione solenne con cui il Presidente della Repubblica afferma l’avvenuta approvazione della legge. Al Presidente spetta un controllo di legittimità costituzionale (il progetto di legge contiene norme incostituzionali?). Il Presidente ha il potere di rinviare il progetto di legge alle Camere spiegandone i motivi (messaggio motivato  es. vizio di illegittimità costituzionale), e chiedendo una nuova deliberazione (potere di veto sospensivo). Se le Camere approvano nuovamente la legge (anche senza modifiche), questa deve essere promulgata (art. 74 Cost.). Il Presidente può dunque esercitare il potere di veto sospensivo solo una volta.

32 4 - VISTO DEL GUARDASIGILLI - Ministro della Giustizia
5 - LA PUBBLICAZIONE La legge viene pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE. Di solito, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, periodo durante il quale la legge non produce effetti (vacatio legis), essa entra in vigore ed è obbligatoria per tutti.

33 LEGGI COSTITUZIONALI PROCEDURA AGGRAVATA
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE LEGGI IN MATERIE PER CUI E’ PREVISTA UNA RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE (fusione di Regioni, costituzione di nuovi Regioni, garanzie dei giudici costituzionali ecc.).

34 LEGGI COSTITUZIONALI - PROCEDURA AGGRAVATA
Il progetto di legge deve essere approvato DUE volte da ciascuna Camera, a distanza di tre mesi tra la prima e la seconda approvazione. MAGGIORANZA ASSOLUTA? MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3? Promulgazione Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. REFERENDUM APPROVATIVO o COSTITUZIONALE, se lo richiedono elettori o 5 Consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera

35 IL GOVERNO

36 COMPOSIZIONE DEL GOVERNO
PRESIDENTE MINISTRI DEL CONSIGLIO CONSIGLIO DEI MINISTRI

37 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Presidente del Consiglio ha una posizione di preminenza, ma non di superiorità gerarchica (primus inter pares). Vediamo le sue funzioni: ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del Capo dello stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art. 92 c. 2 Cost.); le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo; dirige la politica generale del governo; mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri (art. 95); convoca le riunioni del consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede.

38 I MINISTRI Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero o dicastero. I ministri hanno una doppia funzione: 1 - come capi dei rispettivi ministeri, sono collocati al vertice di un ramo della pubblica amministrazione e sono organi amministrativi; 2 - come membri del Consiglio dei ministri, essi contribuiscono a definirne l'indirizzo politico e sono quindi organi costituzionali. I membri del Governo non devono essere necessariamente membri del Parlamento; spesso sono chiamate a far parte del Governo persone estranee alla politica: professionisti, esperti ecc. (ministri tecnici).

39 I MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO
Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari e spesso sono chiamati a dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla Presidenza del consiglio. Essi fanno comunque parte a pieno titolo del Consiglio dei ministri. Il loro numero e la natura dei loro incarichi variano da un governo all'altro. Nelle ultime compagini governative sono stati assegnati a ministri senza portafoglio i seguenti incarichi: "pari opportunità", "affari regionali", "rapporti con il parlamento", "politiche comunitarie".

40 Il CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal Presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il Consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo. Tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri. Tra di esse: il programma da presentare al Parlamento; i disegni di legge da presentare al Parlamento; i decreti-legge; i decreti legislativi; i regolamenti governativi; le nomine dei più alti funzionari dello Stato.

41 GLI ORGANI NON NECESSARI O SECONDARI
Sono previsti poi degli organi ulteriori, che vanno a formare il Governo, che non incidono necessariamente sul mandato del Governo. Questi sono i Vicepresidenti del Consiglio, i viceministri e i sottosegretari, i comitati interministeriali, il Consiglio di Gabinetto, i ministri senza portafoglio, i commissari straordinari.

42 La formazione del governo
Si procede alla formazione di un nuovo governo quando il precedente ha rassegnato le dimissioni: le dimissioni del Governo si hanno o in seguito ad una crisi di governo o all'inizio di ogni legislatura (quando si insediano le nuove Camere, subito dopo le elezioni, il Governo in carica ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni). Da ciò consegue che un Governo può restare in carica al massimo per la durata di una legislatura.

43 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI UN NUOVO GOVERNO
1 - Consultazioni del Presidente della repubblica 2 - Nomina del Presidente del consiglio dei ministri 3 - Nomina dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio 4 - Giuramento 5 - Entro 10 giorni, presentazione del programma di Governo e voto di fiducia di entrambe le Camere (mozione di fiducia) No? Consultazioni (1) o scioglimento anticipato del Parlamento

44 CRISI PARLAMENTARE E CRISI EXTRAPARLAMENTARE
CRISI PARLAMENTARE E CRISI EXTRAPARLAMENTARE. Nel caso dell’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Parlamento, si parla di crisi parlamentare, in quanto avvenuta all’interno del Parlamento. Nella storia della Repubblica è capitato raramente che un Governo si dimettesse in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia. Infatti, quando il Governo si rende conto che non esiste più una maggioranza parlamentare che lo sostiene (per esempio perché dalle dichiarazioni degli esponenti politici si capisce che un partito della maggioranza ora non appoggia più il governo), preferisce dimettersi prima che le Camere abbiano discusso e approvato la mozione di sfiducia. Queste crisi di governo vengono chiamate crisi extraparlamentari perché non nascono da una mozione di sfiducia, ma da valutazioni politiche compiute all'esterno del Parlamento.

45 FUNZIONI DEL GOVERNO FUNZIONE ESECUTIVO – FUNZIONE DI FUNZIONE normativo AMMINISTRATIVA INDIRIZZO POLITICO LEGISLATIVA Il Governo è al vertice Attraverso il programma Disegni di legge della Pubblica di Governo, approvato ATTI AVENTI FORZA DI L. amministrazione dal Parlamento, il Governo Decreti legislativi definisce gli indirizzi della Decreti-legge politica nazionale (politica interne e politica estera) Regolamenti

46 FUNZIONE NORMATIVA DEL GOVERNO

47 LA QUESTIONE DI FIDUCIA
LA QUESTIONE DI FIDUCIA. Il Governo può provocare un voto di fiducia da parte del Parlamento. Quando presso le Camere è in discussione un provvedimento (un disegno di legge presentato dal Governo stesso, una legge o un decreto-legge), che il Governo considera fondamentale per la realizzazione del suo programma, esso può porre, su quel provvedimento, la questione di fiducia: ossia annunciare che considererà come un voto di sfiducia la mancata approvazione di quel provvedimento, e in quel caso si dimetterà. Lo scopo è quello di mettere il Parlamento di fronte a una secca alternativa: o accettare la volontà del governo e quindi approvare il provvedimento, o provocare la crisi. Con il voto palese i parlamentari sono ricondotti alla disciplina di partito. Si ricorre alla questione di fiducia per rendere più veloce l'approvazione di provvedimenti o perché la maggioranza non è così ampia.

48 CARATTERI DEL DECRETO - LEGGE
ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE casi straordinari di necessità e urgenza deliberazione del consiglio dei ministri emanazione del presidente della repubblica Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale entrata in vigore il giorno stesso (no vacatio legis) ENTRO 60 gg IL DECRETO DEVE ESSERE CONVERTITO IN LEGGE DAL PARLAMENTO Se il decreto-legge non viene convertito in legge decade con efficacia retroattiva: tutti gli effetti prodotti dal decreto vengono annullati

49 CARATTERI DEL DECRETO LEGISLATIVO
ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE MATERIE MOLTO TECNICHE E COMPLESSE IL PARLAMENTO APPROVA UNA LEGGE-DELEGA (oggetto, principi, scadenza, limiti) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN BASE ALLA LEGGE – DELEGA DEL PARLAMENTO EMANAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE ENTRATA IN VIGORE DOPO LA VACATIO LEGIS

50 CARATTERI DEL REGOLAMENTO
ATTO NORMATIVO NON AVENTE FORZA DI LEGGE NON POSSONO ABROGARE O MDIFICARE LEGGI PREESISTENTI


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