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DISCIPLINA DELL’ IMMIGRAZIONE E LEGGE 132/18

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Presentazione sul tema: "DISCIPLINA DELL’ IMMIGRAZIONE E LEGGE 132/18"— Transcript della presentazione:

1 DISCIPLINA DELL’ IMMIGRAZIONE E LEGGE 132/18
avv. Alberto Guariso

2 Gli obiettivi del della L. 132/17
Rendere piu precaria la condizione di chi chiede e ottiene protezione Ridurre il numero Ridurre i diritti con riguardo a tutte le fasi della vicenda L’ingresso sul territorio nazionale L’esame della domanda La fase di riconoscimento L’accoglienza

3 NUOVI LIMITI PER INGRESSO ED ESAME DOMANDA
La domanda deve essere presentata «tempestivamente» a pena di dichiarazione di «manifesta infondatezza»; quindi di solito alla frontiera Il richiedente può essere trattenuto 30 gg. in «appositi locali» alla frontiera per determinazione o verifica dell’identità e poi per lo stesso motivo fino a 180 giorni nei CPR Se trattenuto o se domanda presentata alla frontiera (quindi sempre), la domanda segue la procedura «accelerata» (art. 28bis dlgs 25/08) Quindi trasmissione atti alla commissione entro 7 giorni; decisione entro 2 giorni; ricorso al Tribunale entro 15 giorni. MA IL RICORSO NON SOSPENDE AUTOMATICAMENTE

4 NUOVI LIMITI AL RICONOSCIMENTO
ELENCO «PAESI DI ORIGINE SICURI» (futuro elenco Min. Esteri) «se si può dimostrare che in via generale e costante non sussistono atti di persecuzione..nè tortura, né trattamento inumani e degradanti, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» (anche solo in parte) – art. 2bis dlgs 25/08 Spetta al richiedente dimostrare che il paese non è sicuro e la decisione è motivata solo «dando atto che non ha dimostrato» (art. 9 dlgs 25/08) Se non dimostra la domanda è «manifestamente infondata» (= NO sospensione automatica in caso di ricorso) RIGETTO DELLA DOMANDA IN CASO DI POSSIBILITA’ DI «FUGA INTERNA» (se in una parte del paese di origine può recarsi senza fondato timore di persecuzione e «si può ragionevolmente supporre che vi sio stabilisca») – art. 32 Dlsg 25/08

5 Segue: nuovi reati ostativi al riconoscimento di protezione
Violenza o minaccia a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio Lesioni gravi Furto in abitazione Lesioni gravi a pubblico ufficiale durante manifestazioni sportive

6 Segue: abolizione permesso umanitario
La precedente tripartizione: a) status di rifugiato (= persecuzione) ; b) protezione sussidiaria ( = violenza indiscriminata o conflitto); c) «seri motivi di carattere umanitario» Il PU attuava l’art. 10, comma 3 Cost. «lo straniero al quale non è consentito l’esercizio delle libertà democratiche…» Ma i diritti sociali minimi (vita, salute, istruzione..) sono condizione per l’esercizio delle libertà democratiche Per la Cassazione occorre una comparazione tra condizione di inserimento qui e condizione in patria Il PU «protegge dal rischio di essere immesso nuovamente , in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale ..idoneo a costituire una significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili» (Cass. 4455/18)

7 IL REGIME ATTUALE PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE
SOLO se non può essere espulso per rischio di persecuzione o tortura (valutando le violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani) 1 anno, rinnovabile su parere della commissione, consente di lavorare, NON CONVERTIBILE PERMESSI PER CASI SPECIALI ART. 18 TUI = TRATTA ART.18BIS TUI = VIOLENZA DOMESTICA ART.22 TUI = SFRUTTAMENTO LAVORATIVO 1 anno, convertibili, con accesso al SSN, iscrizione anagrafica,

8 Segue regime attuale CURE MEDICHE : condizioni di salute di particolare gravità, accertate da struttura pubblica, tali da determinare un pregiudizio in caso di rientro CALAMITA’ : il paese versa in una condizione di contingente e eccezionale calamità 6 mesi rinnovabile 1 volta – consente il lavoro – NON PUO’ ESSERE CONVERTITO ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE 2 anni, rinnovabile, consente il lavoro, convertibile

9 IL REGIME TRANSITORIO Chi ha attualmente un permesso umanitario lo può convertire per famiglia, lavoro, attesa occupazione alla scadenza (nb i problemi pratici: avere un lavoro alla domanda o al momento del rinnovo ?) Se non lo converte può ottenere solo il permesso per «protezione speciale» previo parere commissione Chi ha ottenuto la decisione della commissione sull’umanitario ma non ha ancora avuto il permesso ottiene un permesso per «casi speciali ai sensi del comma 9» di due anni ; al termine può convertire ATTENZIONE: tutti i giudici ritengono che il nuovo regime si applica solo alle domande presentate dopo il ; per le domande presentate prima si ha ancora diritto al «vecchio» permesso umanitario Il Ministero e le Commissioni ritengono di no.

10 L’ACCOGLIENZA RIDOTTA
STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA = SPRAR CASI SPECIALI = SPRAR CURE MEDICHE, CALAMITA’, VALORE CIVILE = SPRAR RICHIEDENTI ASILO = SOLO CAS «VECCHI» MOTIVI UMANITARI = NULLA (CESSA ALLA SCADENZA DEL PROGETTO) CASI SPECIALI COMMA NOVE = NULLA (IDEM) PROTEZIONE SPECIALE = NULLA


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