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PubblicatoNorberto Leo Modificato 5 anni fa
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STRUMENTI FINANZIARI Corso di Economia delle Istituzioni Finanziarie
Docente: Luca Riccetti STRUMENTI FINANZIARI
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Incontro tra datore e prenditore di fondi Strumento Finanziario
Lo scambio diviene concretamente realizzabile se esiste la possibilità di definire diritti e doveri di ambo le parti contraenti in modo che le rispettive funzioni obiettivo trovino contestuale soddisfazione. In base alle esigenze dei due attori si definisce un contratto: Strumento Finanziario Strumento/contratto finanziario: accordo tra agenti economici che riguarda prestazioni, controprestazioni, vincoli e divieti di ciascun trasferimento di potere d’acquisto a titolo oneroso dà sempre luogo ad un’attività/passività finanziaria.
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Evoluzione degli strumenti finanziari (si veda lezione struttura fin
Evoluzione degli strumenti finanziari (si veda lezione struttura fin. economia) Per ampliare le opportunità di scambio (mobilitazione del risparmio e efficienza allocativa) diversificazione degli strumenti finanziari evoluzione/innovazione fin. L’innovazione finanziaria è determinata da: Le funzioni obiettivo dei soggetti coinvolti correlata alla produzione di nuovi strumenti da parte degli intermediari. Le condizioni di contesto: Efficienza organizzativa dei mercati Progresso tecnologico Sistema giuridico Quindi l’evoluzione degli strumenti è strettamente correlata con quella dei mercati e degli intermediari. La continua evoluzione rende impossibile descrivere tutti gli strumenti esistenti focalizziamoci sulle caratteristiche principali.
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DISTINZIONI: 1) La natura dei diritti incorporati; 2) STRUMENTI DI MERCATO E BANCARI
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Principali tipologie di strumenti finanziari
In base alla natura dei diritti incorporati, possiamo distinguere 4 principali categorie di strumenti: che incorporano diritti di proprietà (voto, impugnativa, recesso, opzione) ed economici (residuali) contratti di partecipazione, rappresentativi del capitale sociale (azioni); che incorporano diritti economici (contratti di debito/credito: rimborso e remunerazione) obbligazioni e prestiti; che incorporano diritti/obblighi relativi ad altre attività finanziarie derivati (future, forward, opzioni, swap, credit derivatives); per la copertura di rischi puri (copertura di un evento incerto a fronte di un premio) strumenti assicurativi.
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Strumenti di mercato e bancari
Possiamo inoltre dividere gli strumenti tra quelli che afferiscono al circuito diretto (i mercati) e quelli che afferiscono al circuito indiretto o intermediato (gli intermediari finanziari e, in primis, le banche). Iniziamo vedendo gli strumenti di mercato e poi passiamo agli strumenti di raccolta e impiego della banca.
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Strumenti di mercato: I contratti di partecipazione al capitale (azioni)
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Poteri dei soci azionisti
Sottoscrivere un titolo azionario dà diritto al socio ad una serie di poteri stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo dell’emittente: la legge prescrive caratteristiche minime inderogabili; l’atto costitutivo dell’emittente può contenere ulteriori previsioni. Il rapporto fra socio e società dipende dalle caratteristiche del titolo azionario: azioni ordinarie; azioni «speciali» (privilegiate). Le prossime slide si riferiranno alle azioni ordinarie.
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I contratti di partecipazione (azioni): diritti economici
II sottoscrittore di un contratto di partecipazione trasferisce potere d’acquisto (un capitale) ad una impresa e contestualmente acquisisce diritti economici residuali: a partecipare in base alla propria quota agli utili distribuiti (dividendo. Non è detto che tutto l’utile sia distribuito, ma può essere usato per autofinanziamento); al rimborso della quota di patrimonio della società (recesso o liquidazione). Diritto di recesso: diritto al rimborso, a tutela della minoranza, in caso di cambiamento sostanziale dello statuto. Sono diritti residuali perché l’utile si può distribuire solo dopo il pagamento di tutti i costi (stipendi, fornitori, interessi, tasse…) e il rimborso solo dopo che siano stati rimborsati tutti i creditori. Il profilo di rendimento-rischio è più elevato di quello di un creditore.
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I contratti di partecipazione (azioni): diritti di proprietà
II sottoscrittore di un contratto di partecipazione acquisisce diritti amministrativi, e cioè a partecipare all’elaborazione della strategia e alla gestione dell’impresa: Diritto di partecipazione, intervento e voto (quindi, eventualmente di controllo) nell’assemblea dei soci: per nominare il CdA, approvare il bilancio, distribuire l’utile, cambiare lo statuto, aumentare/ridurre il capitale, liquidare la società…. Diritto di impugnativa: a tutela della minoranza, contro deliberazioni dannose (impugnare le delibere assembleari invalide, cioè non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo della società. Possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale). Denuncia al collegio sindacale di fatti censurabili. Presa visione del libro soci, adunanze, deliberazioni delle assemblee. Convocazione dell’assemblea (almeno il 20% del capitale).
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I contratti di partecipazione (azioni): diritto di opzione
II sottoscrittore di un contratto di partecipazione acquisisce il diritto di opzione sulle nuove emissioni: diritto di sottoscrivere le nuove azioni in proporzione della partecipazione detenuta. E’ un diritto di proprietà con risvolti economici e quindi è un diritto di natura «mista» dato che, se non sfruttato e non venduto, porta all’effetto di «diluizione» del valore delle azioni.
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Azionisti speciali-privilegiati
Sono titoli privilegiati nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società: quota dell’utile assegnata prima della remunerazione delle azioni ordinarie (l’entità della quota è definita nell’atto costitutivo della società e vi può essere cumulabilità dei dividendi non riscossi in un anno negli anni successivi); rimborso del capitale che può essere in base al valore nominale delle azioni o di una somma maggiorata rispetto alle azioni ordinarie. A fronte di questo hanno delle limitazioni dei diritti amministrativi, quale il diritto di voto che può essere limitato a particolari argomenti o in determinate condizioni. Sono previste assemblee speciali per approvare deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti di una categoria.
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Azionisti speciali-privilegiati
Queste azioni sono appetibili per risparmiatori: poco interessati ai diritti amministrativi, interessati ai rendimenti azionari, con una propensione al rischio inferiore rispetto alle azioni ordinarie. Oltre alle generiche azioni speciali previste dal codice civile, vi sono una serie di categorie speciali espressamente previste dal legislatore: di risparmio, di godimento, correlate, riscattabili, a favore dei prestatori di lavoro.
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Strumenti di mercato: I contratti di debito/credito obbligazioni e titoli di stato
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I contratti di debito/credito
Una parte trasferisce potere d’acquisto (un capitale) ad una controparte che contestualmente si impegna a restituire a una o più date future il capitale maggiorato degli interessi, che rappresentano il compenso riconosciuto al creditore. Remunerazione: con frequenza prefissata si pagano interessi in regime di tasso fisso o di tasso variabile (indicizzati a tassi oggettivamente rilevabili) o zero coupon (emessi sotto la pari). Rimborso del capitale: solitamente per importi e scadenze predeterminate. La scadenza può anche essere stabilita dal debitore prima di una scadenza massima, o dal creditore in caso di covenants.
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Il tasso di interesse nominale
E’ funzione di: Preferenza intertemporale per il consumo Tasso atteso di inflazione Durata del contratto Rischio dello specifico contratto È un indicatore approssimativo del rendimento del capitale prestato.
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I contratti di debito/credito
La promessa di restituzione a scadenza del capitale e degli interessi è incondizionata. Tale tipo di strumenti non attribuiscono al prenditore delle risorse finanziarie ricevute discrezionalità per la dimensione dell’onere finanziario sostenuto; mentre il finanziatore è favorito da una maggiore rigidità contrattuale che determina con chiarezza le prestazioni del debitore più basso profilo di rendimento/rischio.
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Government e corporate bonds
I titoli mobiliari espressivi di rapporti creditizi sono divisibili in due categorie : government bond (titoli di stato); corporate bond (obbligazioni societarie). I titoli di stato rappresentano oltre l’80% dei titoli creditizi in Italia.
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Titoli di stato Le tipologie di titoli di stato sono:
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro): scadenza 3, 6 o 12 mesi, zero coupon. CTZ (Certificati del Tesoro Zero coupon): scadenza mesi, zero coupon. CCTeu (Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor): scadenza 5-7 anni, a tasso variabile con cedole semestrali indicizzate all’Euribor 6 mesi + spread (dal 2010 hanno sostituito i vecchi CCT con cedole indicizzate al tasso BOT a 6 mesi + spread 15 basis points).
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Titoli di stato Le tipologie di titoli di stato sono:
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali): scadenza da 3 a 30 anni ( ) con cedola semestrale a tasso fisso. BTP€i: BTP indicizzati all'inflazione della zona Euro (indice armonizzato dei prezzi al consumo) per il capitale, con durata di 5, 10, 15 e 30 anni e cedola semestrale fissa (che però viene calcolata sul capitale rivalutato in base all’inflazione); BTP Italia: BTP indicizzati all’inflazione italiana, con cedole semestrali e durata pari a 4, 6 o 8 anni, acquistabili anche tramite home banking.
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Fonte MEF:
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Strumenti di mercato: Gli strumenti derivati
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I contratti derivati Gli strumenti finanziari di partecipazione e di credito possono diventare oggetto di altri strumenti derivati. I contratti derivati sono così definiti poiché il loro valore «deriva» da quello degli strumenti «sottostanti». Infatti, incorporano una promessa di eseguire una prestazione basata sull’andamento del prezzo di una o più attività (merci, attività finanziarie, tassi di interesse, valute, ecc.) detta sottostante. Gli strumenti di partecipazione e di credito trasferiscono risorse nel tempo a titolo oneroso (investimento e finanziamento). Gli strumenti derivati trasferiscono i rischi finanziari incorporati nei sottostanti.
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Finalità dei derivati Con riferimento alle modalità di impiego degli strumenti derivati, si possono individuare le seguenti finalità: Copertura (hedging): tramite il derivato si assume un rischio uguale e opposto a quello assunto con l’investimento nel sottostante, in modo da neutralizzarlo. Speculazione: si utilizza il derivato come strumento a se stante (sfruttandone l’effetto leva) per assumere rischio sull’andamento di un sottostante. Arbitraggio: si sfruttano i disallineamenti tra i prezzi espressi sul mercato dei derivati e quelli espressi sul mercato del sottostante (ipotesi di mercati inefficienti) in modo da ottenere rendimenti privi di rischio.
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I contratti derivati L’esecuzione della prestazione deve o può essere effettuata ad una certa data, oppure entro una data futura. strumenti che incorporano esclusivamente obbligazioni reciproche a termine: FORWARD (contratti a termine) FUTURE SWAP strumenti che contengono il diritto discrezionale, acquisito a titolo oneroso, di una delle due parti di acquistare o vendere a termine nei confronti dell’altra parte, titolare della contrapposta obbligazione, una attività: OPZIONE WARRANT CREDIT DERIVATIVES
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Categorie di derivati Simmetrici Asimmetrici
la promessa è vincolante per entrambe le parti Esempi: Forward Future Swap Asimmetrici la promessa è vincolante per una sola delle parti Esempi: Opzioni/warrant call (di acquistare) Opzioni/warrant put (di vendere) Credit derivatives
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Forward (contratto a termine)
Un forward è un contratto non standardizzato tra due parti che stabiliscono di comprare/vendere una attività in un determinato momento in futuro, ad un prezzo prefissato oggi. Colui che comprerà l’attività si dirà in posizione “long”. Colui che venderà l’attività si dirà in posizione “short”. Il prezzo futuro prefissato è detto prezzo di consegna (“delivery price”). Ad es. il signor A si impegna a comprare l’auto della signora B tra due anni a 5000€. Possono anche accordarsi per scambiare solamente la differenza tra il delivery price e il prezzo di mercato del sottostante alla scadenza.
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Forward rate agreement (FRA)
E’ una delle tipologie più diffuse di Forward. I contraenti si trasferiscono reciprocamente dei flussi d'interessi correlati a un capitale nozionale che non viene effettivamente scambiato. Il soggetto che acquista un FRA è tenuto, alla data di regolamento, a versare alla controparte una percentuale, preventivamente fissata alla data di stipulazione del contratto, del valore nozionale, contro il pagamento della somma risultante dalla moltiplicazione di un secondo tasso variabile (ad es. Euribor) con il medesimo nozionale. Viceversa, chi vende un FRA riceverà la somma prefissata (tasso fisso), e verserà la somma ottenuta con il tasso variabile. Il flusso monetario che si verifica è il prodotto tra il nozionale e la differenza tra i due tassi.
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Esempio di FRA Il signor A ha un debito ad un anno con la banca di 1000€, a tasso variabile Euribor che in quel momento è al 2%, e vuole coprirsi dal rischio di aumento dei tassi di interesse. La signora B vuole speculare sulla riduzione dei tassi di interesse nell’anno. A paga a B il tasso fisso del 2% e ottiene il tasso variabile. B, viceversa, paga il variabile Euribor e ottiene il 2% fisso. Se alla scadenza l’Euribor è al 3%, A incassa 1000*(0,03-0,02) = 10€. Viceversa B paga 10€. In questo modo A ha bloccato il costo del debito a 20€, dato che paga 30€ alla banca, ma ottiene 10€ da B. Se alla scadenza l’Euribor è al 1%, A perde: 1000*(0,01-0,02) = -10€. Viceversa B ottiene 10€. In questo modo B ha avuto ragione di speculare sulla riduzione dei tassi, guadagnando 10€, mentre A ha bloccato il costo del debito a 20€, dato che paga 10€ alla banca, ma anche 10€ a B.
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Future Future su attività reali: commodity future. Future su attività finanziarie Financial future: interest rate future: sottostante titolo di Stato a lungo termine o depositi interbancari a breve; stock index future: sottostante indici di azioni quotate (portafoglio azionario); currency future: valuta.
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Financial Future Il singolo contraente si obbliga ad acquistare (posizione lunga) o a vendere (posizione corta) a un termine futuro prestabilito (data di regolamento) e ad un prezzo predeterminato (prezzo future) una certa attività finanziaria. Derivato standardizzato simmetrico; le parti si accordano per realizzare una compravendita di una AF a termine, a condizioni di prezzo e quantità prestabilite; acquirente: posizione lunga; venditore: posizione corta; presenza di “effetto leva”: investimento iniziale contenuto (margine uguale ad una percentuale del valore nominale), valore dell'attività sottostante elevato. L'investitore acquista AF per un ammontare superiore al capitale posseduto e può ottenere (o subire) un rendimento maggiore rispetto all'investimento diretto nel sottostante.
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Financial Future Il compratore di un contratto future guadagna nel caso i prezzi correnti delle AF sottostanti aumentino oltre il prezzo future, viceversa per il venditore. Ricordando quindi le finalità dei derivati, si possono distinguere (oltre agli arbitraggisti): Hedgers: coprono i rischi di una AF che hanno in portafoglio stipulando un future di segno opposto. Speculatori: hanno aspettative sull’andamento del prezzo del sottostante e cercano di trarre un profitto.
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Forward e Future I futures, al pari dei contratti forward, sono contratti in cui le parti si impegnano ad acquistare o vendere in futuro attività finanziarie o attività reali (merci), ad un prezzo stabilito. I futures, a differenza dei forward: sono negoziati in mercati ufficiali; hanno caratteristiche standard; il nominale del contratto è pari a, o un multiplo di, quanto stabilito dalle autorità di controllo del mercato; hanno il settlement giornaliero ‘mark to market’ dei guadagni e delle perdite; impongono il versamento di un margine iniziale di garanzia.
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Sistema dei margini Si ipotizzi l’acquisto di uno “stock future” che ha come sottostante una azione il cui prezzo al tempo t0 è pari a 100€. Ad ogni contratto future corrispondono azioni. Il margine che il broker applica è pari al 3%. A seguito di ciò, il margine iniziale al tempo t0 da versare per l’acquisto è pari a: 100€ x x 0,03 = €.
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Sistema dei margini In ogni periodo si procede alla liquidazione dei profitti e delle perdite e al ricalcolo dei margini. Si ipotizzi che al tempo t1 l’azione sottostante abbia un prezzo di 98€. Il valore del contratto ora sarà di 98€ x = €. L’acquirente, a fronte di un contratto acquistato per un valore nominale complessivo di € avrà in suo possesso un contratto di un valore nominale di €. Pertanto, dovrà regolare la differenza con il venditore del contratto. I € di differenza saranno presi dal margine iniziale. Il nuovo margine, sia per l’acquirente che per il venditore sarà pari a: 98 € x x 0,03 = € Ai fini della detenzione del contratto, l’acquirente dovrà ricostituire il nuovo margine, aggiungendo altri €.
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Sistema dei margini Il sistema dei margini determina il profilo di alto rischio associato a questi strumenti. Nell’esempio, una variazione del valore del sottostante del 2% in t1, grazie all’effetto leva (100/3=33,33), determina un guadagno/perdita del 66,67% (leva * 2%) per il venditore/compratore del future. L’intensità dell’effetto leva è inversamente proporzionale al livello dei margini fissati.
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Swap Sono obbligazioni contrapposte riferite a date future con cui i soggetti si impegnano a scambiare futuri pagamenti: di interessi (interest rate swap - IRS); in valuta (currency swap). Esistono altre tipologie di swap meno utilizzati. Lo swap è un contratto derivato non standardizzato privato (mercati “over the counter”).
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Interest rate swap (IRS)
Un IRS è un contratto in base al quale due controparti si accordano per scambiarsi, per un periodo di tempo prestabilito, dei flussi di pagamenti calcolati sulla base di tassi d’interesse differenti e predefiniti, applicati ad un capitale nozionale. La forma più semplice degli IRS, denominata plain vanilla swap, prevede che: una parte, il compratore dello swap (fixed rate payer), si impegna ad effettuare pagamenti a tasso fisso; l’altra, il venditore (floating rate payer), effettua pagamenti a tasso variabile calcolati in funzione dell’andamento di un indice di riferimento.
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Interest rate swap (IRS): considerazioni finali
E’ possibile operare su IRS con finalità: di arbitraggio; di copertura; speculative rispetto all’andamento dei tassi di interesse. Il capitale di riferimento non è mai oggetto di scambio, ma funge da base per il calcolo degli interessi. L’IRS è equivalente ad una serie di FRA concatenati.
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Currency swap Nel Currency Swap si verifica:
Scambio di capitali (a differenza dell’IRS), anche se poi si restituiscono a fine contratto Scambio di flussi di interesse (come nell’IRS) calcolati nelle rispettive valute. Il currency swap è quindi maggiormente esposto al rischio di credito rispetto all’IRS, oltre ad essere esposto al rischio di cambio.
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Opzione L'acquirente, a fronte del pagamento di un premio, diviene titolare della facoltà, alla scadenza o durante la vita del contratto, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) l'attività sottostante ad un prezzo prestabilito (strike price). Si distinguono: opzione europea: l’opzione può essere esercitata solo ad una scadenza prestabilita; opzione americana: vi è la possibilità di esercitare l’opzione entro una scadenza prestabilita. Derivato standardizzato.
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Opzione L'acquirente di una call è rialzista (dopo aver esercitato l'opzione, può vendere sul mercato ad un prezzo più alto). L'acquirente di una put è ribassista (può acquistare sul mercato ad un prezzo più basso, prima di esercitare l'opzione). Oltre alla discrezionalità di una parte (compratore) legata all’obbligo dell’altra parte (venditore), anche il profilo di guadagno/perdita è asimmetrico.
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Pay-off opzione call Opzione Call Premio: 2 Strike Price: 100
GRAFICO PAY-OFF ACQUIRENTE Payoff Opzione Call Premio: 2 Strike Price: 100 12 10 8 6 4 2 84 88 92 96 100 104 106 108 Prezzo del sottostante -2 -4 GRAFICO PAY-OFF VENDITORE -6 Payoff 2 84 88 92 96 100 104 106 108 Prezzo del sottostante -2 Pay-off opzione call -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16
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Pay-off opzione PUT Opzione Put Premio: 2 Strike Price: 100
GRAFICO PAY-OFF ACQUIRENTE Payoff Opzione Put Premio: 2 Strike Price: 100 12 10 8 6 4 2 84 88 92 96 100 104 106 108 Prezzo del sottostante -2 -4 GRAFICO PAY-OFF VENDITORE -6 Payoff 2 84 88 92 96 100 104 106 108 Prezzo del sottostante -2 Pay-off opzione PUT -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16
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Warrant Gli warrant hanno una struttura analoga alle opzioni.
Attribuiscono la possibilità di acquistare (call) o vendere (put) un determinato sottostante, a fronte di un premio. Possono avere come sottostanti sia attività reali che finanziarie (in particolare azioni, ma anche bond, indici, valute, tassi, altri derivati). Diversa è la natura giuridica rispetto alle opzioni: le opzioni sono contratti bilaterali, mentre gli warrant sono titoli negoziabili emessi da un emittente che deve possedere gli stessi requisiti previsti per emettere titoli azionari. Gli warrant non sono negoziati sul mercato dei derivati (IDEM), ma sui mercati azionari. Rispetto alle opzioni hanno solitamente durata maggiore e valore nominale inferiore. Se il warrant è emesso o garantito da Stati, enti sopranazionali o enti sottoposti a vigilanza prudenziale, allora si dice «covered».
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Opzioni binarie: scommessa o investimento finanziario?
Le opzioni binarie sono state Introdotte nel Luglio 2008 dal CBOE. Due esiti possibili: guadagno o perdita secca. Opzioni % di profitto % di perdita Call o Put (superiore o inferiore al prezzo del sottostante nel momento in cui si è deciso di investire) 70%-89% 85%-100% Touch o Don’t Touch (scadenza settimanale) Fino al 500% Range: In o Out <70%
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Opzioni binarie: scommessa o investimento finanziario?
Attività sottostanti: titoli azionari, indici (FTSE MIB, FTSE 100 ecc.), valute (EUR/USD, EUR/JPY ecc.), materie prime (Petrolio, Grano, Oro ecc.). Scadenze possibili, in genere: trenta secondi, uno, cinque, dieci, quindici, trenta, sessanta minuti, quattro ore, un giorno, una settimana. Formalmente sono investimenti, ma nella pratica somigliano a una scommessa: impegno reciproco tra persone in base al quale chi sbaglia un pronostico o fallisce una prova, corrisponde all’altro una somma, un oggetto o una prestazione pattuita.
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Credit derivative Servono per gestire il rischio di credito, cioè la capacità di un debitore (reference entity, che può anche non essere a conoscenza dell’esistenza del derivato) di adempiere alle proprie obbligazioni (prestiti e titoli di debito). Vengono caratterizzati quindi dalla tipologia di sottostante, mentre le caratteristiche contrattuali sono legate alla tipologia di contratto: credit swap e credit option. Sono negoziati over the counter e quindi sono personalizzabili. Il pay-off è connesso al verificarsi o meno di un credit event, come: ripudio totale o parziale del debito; incapacità di far fronte ai pagamenti secondo i termini previsti dal contratto; realizzazione di un’operazione di finanza straordinaria (fusione o acquisizione) che aumenti il rischio di credito; peggioramento del giudizio di rating (downgrading).
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Credit derivative: CDS
L’esempio più famoso è il credit default swap. A fronte del pagamento periodico di una somma predefinita, l’acquirente del CDS ottiene il pagamento di una somma predefinita all’eventuale verificarsi del credit event. L’acquirente del CDS può quindi coprirsi dal (o speculare sul) rischio di credito della reference entity. L’aumentare del prezzo dei CDS è un importante segnale dell’incremento del rischio di credito della reference entity.
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Strumenti di raccolta del risparmio della banca
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La raccolta della banca
Le banche raccolgono il risparmio ed erogano il credito. Gli strumenti che consentono alla banca di raccogliere il risparmio per finanziare il credito: sono debiti, quindi contabilizzati nel passivo della banca; hanno un rischio di liquidità diverso a seconda dello strumento; possono essere denominati in valute diverse. Possiamo dividere la raccolta di risparmio dal pubblico in due macro gruppi: strumenti di raccolta di tipo personalizzato (non tecnicamente, ma personalizzati nelle condizioni); strumenti di raccolta basati su strumenti di mercato.
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Strumenti di raccolta di tipo personalizzato
Possiamo distinguere vari strumenti in questa tipologia: Conti correnti di corrispondenza passivi. Depositi a risparmio; Depositi a risparmio libero: hanno scadenza a vista. Depositi a risparmio vincolato (di solito tra 3 mesi e 5 anni, ma la banca può concedere il rimborso anticipato applicando penalità senza ridurre il valore di rimborso sotto il valore del capitale iniziale). Certificati di deposito bancari e buoni fruttiferi postali (titoli emessi «a rubinetto»). Pronti contro termine passivi.
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Raccolta in titoli Le banche possono anche ricorrere al mercato mobiliare per raccogliere fondi. In questa categoria rientrano i prestiti obbligazionari e, più in generale, tutti gli altri titoli diversi dalle tipologie già elencate. Rientrano anche le obbligazioni convertibili, i prestiti subordinati e altri titoli che possono rientrare nel computo del capitale bancario. Gli strumenti non sono personalizzabili. Questi strumenti possono però avere scadenza medio-lunga, riducendo così i rischi di liquidità propri dell’attività bancaria (trasformazione delle scadenze).
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Raccolta in titoli: le obbligazioni bancarie
Il TUB prevede che le banche possano emettere obbligazioni ordinarie e convertibili. Vi sono delle differenze rispetto all’emissione di obbligazioni da parte delle imprese non bancarie: Sono abilitate ad emettere tutte le banche, anche con forma giuridica diversa dalla SpA, mentre questo è vietato per le società (srl e cooperative) non bancarie. L’emissione è deliberata dall’organo amministrativo (consiglio di amministrazione), mentre per le società non bancarie deve essere deliberata dall’assemblea dei soci. Non vi è la limitazione quantitativa posta nella misura del capitale versato ed esistente risultante dall’ultimo bilancio; la Banca d’Italia può però porre dei limiti. Gli obbligazionisti non possono organizzarsi per modificare le condizioni del prestito. A tutela degli obbligazionisti dovrebbero esserci gli organi di vigilanza.
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Raccolta in titoli: titoli strutturati
Questi titoli sono composti da due parti: una garantita e una indicizzata (in modo anche molto complesso). La parte garantita è solitamente un’obbligazione, mentre quella indicizzata è legata ad uno o più derivati. Si possono indicizzare le cedole (ad es. con uno swap) o il capitale a scadenza (ad es. con un’opzione). Vi sono varie tipologie: equity/commodity/foreign exchange linked, reverse convertible, fixed reverse floater, su rischio di credito… Facciamo l’esempio di una obbligazione equity linked e, in particolare di una basket linked, cioè un’obbligazione strutturata il cui valore a scadenza è legato ad un paniere di azioni. Il titolo darà un flusso cedolare minore rispetto alla corrispondente obbligazione, dato che una parte della cedola è spesa per l’acquisto di un’opzione call sul basket di titoli: a scadenza se il basket è sufficientemente salito l’obbligazione rimborserà più della pari.
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Strumenti di erogazione del credito della banca
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Prestiti alla clientela non bancaria
I prestiti alla clientela non bancaria sono il più tipico impiego bancario. Sono anche fondamentali per la redditività bancaria dato che hanno rendimenti spesso superiori ad altre attività (ad es. prestiti interbancari) per: il maggior rischio collegato, la forza contrattuale delle banche solitamente superiore a quella dei clienti, lo sviluppo delle dimensioni stesse del sistema bancario tramite il moltiplicatore dei depositi. I prestiti, a causa però del loro rischio, sono spesso anche responsabili dei fallimenti bancari.
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Classificazioni I prestiti possono essere classificati secondo vari criteri: i beneficiari (PA, famiglie, imprese, imprese fin.); la forma tecnica (a sua volta possiamo dividere due macrocategorie: prestiti per cassa e prestiti di firma); la scadenza (a breve < mesi, a medio tra 1 e 5 anni, a lungo > 5 anni); la valuta. Ora elencheremo i vari tipi di prestiti suddividendoli per forma tecnica. Per ulteriori dettagli si vedano le slide in appendice (escluso leasing per il quale avremo una lezione).
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Prestiti bancari Le tipologie di prestiti si distinguono per svariate condizioni: utilizzo del credito, termini di rimborso, garanzie, costo del credito… Prestiti per cassa a breve termine: Apertura di credito in conto corrente Sconto cambiario e castelletto salvo buon fine Anticipo su fatture e ricevute bancarie (e factoring) Anticipazione garantita Finanziamento in valori mobiliari: riporto e pronti contro termine (e prestito di titoli) Prestiti per cassa a medio/lungo termine: Mutuo Leasing Crediti di firma: Accettazione bancaria Polizza di credito commerciale Cambiale finanziaria
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Crediti di firma I prestiti per cassa rispondono ad un’esigenza di copertura del fabbisogno finanziario. I prestiti di firma o non monetari consentono di coprire dai rischi e quindi consentono di: evitare onerose cauzioni (ad es. in gare, appalti ed aste o con fornitori; molto importanti nell’attività con l’estero), facilitare l’ottenimento di mezzi finanziari. La banca si impegna a garantire un’obbligazione del cliente. Normalmente non vi sarà un esborso di denaro. Se però l’affidato garantito risulti insolvente, allora il prestito si trasformerà in un prestito per cassa.
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Crediti di firma Dato l’impegno e la connessa responsabilità che la banca si assume, il credito di firma necessita comunque una completa istruttoria di fido per valutare i rischi dell’operazione. La remunerazione è data da una commissione commisurata all’importo garantito, alla durata e alla rischiosità. Le forme tecniche possono essere credito di accettazione, avallo e fideiussione. Queste tipologie rispondono all’esigenza delle imprese di diversificare le fonti di finanziamento per allentare la dipendenza dal credito bancario, ma in Italia sono scarsamente sviluppate.
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CARATTERISTICHE TECNICHE RILEVANTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (E cartolarizzazione)
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Trasferibilità La trasferibilità è un aspetto tecnico contrattuale che consente la circolazione degli strumenti finanziari successivamente alla loro emissione, nel mercato secondario. Uno strumento può essere trasferito: col semplice trasferimento materiale: titoli al portatore mediante girata: titoli all’ordine. Se uno strumento non è trasferibile, allora richiede procedure complesse ed onerose per essere ceduto. Azioni e obbligazioni sono trasferibili mercato mobiliare o dei capitali, primario e secondario. I contratti di mutuo/prestito o deposito non sono trasferibili mercato del credito. La trasferibilità è utile per soddisfare le diverse esigenze di durata tra prenditore (lunga durata) e investitore (breve durata). Un titolo non trasferibile non ha necessità di essere standardizzato (si veda slide successiva) e quindi può avere clausole personalizzate.
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Negoziabilità La trasferibilità è il requisito tecnico che consente il trasferimento del titolo, ma quale è la reale capacità del titolo di essere concretamente negoziato, cioè la sua negoziabilità? La negoziabilità è favorita da: standardizzazione (riduce costi di informazione); divisibilità (valore unitario e quantità minima negoziabile); condizioni esterne del mercato: quotazione dello strumento (formazione oggettiva e trasparente del prezzo) spessore degli scambi (volumi e frequenza).
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Liquidità La liquidità è intesa come convertibilità in moneta.
Vi è maggiore convertibilità/liquidità se: il costo e il tempo di ricerca della controparte sono minori i costi di transazione e la perdita di valore per ottenere l’immediata liquidità sono bassi. La liquidità dipende da: la negoziabilità (su cui incidono fattori come il rischio emittente); la durata residua: se ci si avvicina alla scadenza, la liquidità dipende meno dalla negoziabilità. Anche strumenti non trasferibili (ad es. depositi bancari a vista) possono essere liquidi. La capacità monetaria è l’idoneità di uno strumento ad essere usato direttamente come mezzo di pagamento o ad essere convertito in moneta con costi, rischi e tempi praticamente nulli (quasi-moneta).
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Cartolarizzazione (securitization)
Strumenti non trasferibili come i prestiti bancari possono essere ceduti (cessione del credito): questo implica formalità, complessità e costi, perché è concepito come eccezionale. La cartolarizzazione è una tecnica che trasforma strumenti non trasferibili in trasferibili: Si identifica un portafoglio di crediti non trasferibili abbastanza omogenei (per solvibilità e/o forma tecnica). Il proprietario, banca originator, ne effettua la cessione pro soluto (cioè liberandosi della responsabilità di insolvenza) ad una società apposita, detta «veicolo» (special purpose vehicle – SPV) per un prezzo dato dall’attualizzazione dei flussi attesi stimati. La SPV paga il portafoglio prestiti con i soldi ottenuti dal collocamento nel mercato mobiliare di titoli obbligazionari detti asset backed securities (ABS). I flussi del portafoglio prestiti vengono girati da una banca che gestisce questo servizio (di solito è lo stesso originator) alla SPV, che gira i flussi al servizio delle obbligazioni (ABS).
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Cartolarizzazione (securitization)
P.s.: la SPV svolge queste attività in nome e per conto dei sottoscrittori delle ABS, che sono proprietari collettivi del portafoglio cartolarizzato. Quindi la SPV non è titolare di questo portafoglio e le ABS non sono passività dirette della SPV (è simile ad una SGR). I vantaggi del processo di cartolarizzazione sono: offrire ai cedenti opportunità di reperire liquidità smobilizzando attività non liquide; rendere anche possibile finanziare attività reali (immobiliari, magazzino merci…) consentendo ai proprietari una fonte di finanziamento diretto; offrire agli investitori una ulteriore opportunità di diversificare il portafoglio.
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Cartolarizzazione (securitization)
Il rischio di insolvenza può essere coperto da garanzie dell’originator o da garanzie fornite da soggetti terzi (ad es., tramite credit default swap – CDS: si assume il rischio a fronte di un premio). Vi sono molti modi per ridurre il rischio di insolvenza tra cui: Strutturazione delle emissioni in tranches: senior, mezzanine, junior con priorità decrescenti di acquisizione dei cash flow (e quindi con profilo di rischio-rendimento crescente). Richiesta di un rating (soprattutto per le tranches senior e mezzanine destinate al mercato). La cartolarizzazione è regolata da apposita legge (130 del 1999) e le SPV devono iscriversi in un elenco speciale e sottostare alla relativa regolamentazione e ai controlli delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia…).
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GACS (Garanzia cartolarizzazione sofferenze)
Per favorire lo smaltimento dei Crediti Deteriorati, il Decreto legislativo 18/2016 ha introdotto la ‘GACS’. Schema di funzionamento della ‘GACS’. Fonte: Deloitte.
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Altre caratteristiche degli strumenti finanziari
Vediamo alcune caratteristiche utili ad ampliare le opportunità di scambio, rendendo gli strumenti più flessibili/adattabili alle esigenze (funzioni di utilità): Valuta Convertibilità da parte di una delle due parti: strumento convertito in un altro strumento a date condizioni: ad es. obbligazione convertibile (in azione a un determinato prezzo, per un certo rapporto e con dati tempi); modifica di un elemento contrattuale (ad es. come si determina il tasso di interesse o in che valuta è denominato lo strumento). Complessità: combinando due o più strumenti semplici o elementari, si ottiene uno strumento strutturato. Si configurano i caratteri elementari (scadenza, flussi cedolari…) mediante derivati (di solito opzioni). Ad es. obbligazione con warrant (opzione di acquistare titoli azionari dello stesso emittente ≠ obbligazione convertibile!), o callable bond (obbligazione con opzione di rimborso da parte dell’emittente prima della scadenza).
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Altre caratteristiche degli strumenti finanziari
Ulteriori caratteristiche degli strumenti sono: Scomponibilità: tutti gli strumenti (anche elementari) possono essere scomposti in strumenti ancora più elementari (ad es. coupon stripping per i titoli obbligazionari). Rating: l’emittente può chiedere a un’agenzia di rating (S&P, Moody’s, Fitch) una valutazione sintetica della propria probabilità di adempiere agli obblighi contrattuali, per agevolare la valutazione comparativa degli strumenti. Rating alla singola emissione. Rating al soggetto emittente.
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Altre caratteristiche degli strumenti finanziari
Costi di transazione, tra cui: costi di produzione che variano tra strumenti in base alla caratteristiche tecniche, giuridiche e contrattuali (tasse di registro, spese notarili…); costi di uso tra cui: costi di compravendita (commissione o bid-ask spread del market maker); costi di custodia. Regime fiscale: ogni strumento ha il suo e questo dipende dal soggetto considerato (prenditore/investitore, natura giuridica, …) e dal sistema tributario di appartenenza. Ad es. le cedole dei titoli obbligazionari sono deducibili per l’emittente, il dividendo no (ma ha un credito d’imposta).
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APPENDICE: Prestiti a breve termine
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Apertura di credito in conto corrente
Operazione molto diffusa in Italia. Il correntista può utilizzare una o più volte la somma concessagli ripristinandone la disponibilità con versamenti. L’azienda può utilizzare l’indebitamento necessario, contenendo quindi il costo dell’indebitamento stesso. La banca applica una commissione di massimo scoperto calcolata sullo scoperto più elevato raggiunto nel periodo che viene liquidato, per compensare l’onere di dover far fronte ad eventuali richieste. Il cliente può recedere in qualsiasi momento pagando il dovuto. Si distinguono: credito per elasticità di cassa: il titolare di un C/C di deposito può essere autorizzato a prelevare in misura eccedente le proprie disponibilità; apertura di credito ordinaria in C/C: la banca stabilisce un massimo di scoperto; apertura di credito in C/C garantita: il cliente offre garanzie collaterali che possono essere sia garanzie reali (pegno, ipoteca) che personali (fideiussione…)
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Sconto cambiario e castelletto salvo buon fine
La banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine (pro solvendo), del credito stesso: la banca mette a disposizione del cliente le somme prima che siano effettivamente incassate. E’ un prestito garantito dal credito (cambiale). Il buon fine si basa sulla solvibilità del cliente, ma anche dei firmatari dell’effetto cambiario scontato. La banca, oltre al tasso applicato per scontare il flusso, chiede commissioni per remunerare gli oneri amministrativi e il rimborso delle spese. Può essere uno sconto isolato oppure collegato ad un castelletto di sconto, cioè un fido utilizzabile tramite sconto quando l’azienda anticipa sistematicamente l’incasso dei propri crediti. Il castelletto è il massimo importo di effetti scontabili. Il castelletto è rotativo: ogni volta che un effetto giunge a scadenza con buon fine, il fido si reintegra. E’ una via di mezzo tra lo sconto e l’apertura di credito in C/C garantita da crediti.
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Anticipo su fatture e ricevute bancarie (+ factoring)
Data l’onerosità delle cambiali (bollatura…), queste sono state spesso sostituite dalle ricevute bancarie (RiBa) e dalle fatture commerciali. Per avere l’anticipo occorre cedere il credito alla banca o, vista la laboriosità di questo processo, attribuire alla banca un mandato irrevocabile di incasso con autorizzazione a trattenere l’importo incassato. Nell’anticipo la cessione è pro solvendo (il rischio di credito rimane su colui che cede il credito). Operativamente vi sono due modalità: accredito diretto in C/C (utilizzato soprattutto per le cambiali e le RiBa): la valuta di accreditamento è fissata alla scadenza dell’effetto più un numero di giorni. In questi giorni se il cliente utilizza la somma, sarà scoperto e pagherà interessi passivi sul credito effettivamente utilizzato, altrimenti non accadrà nulla; conto anticipo transitorio fruttifero salvo buon fine (utilizzato soprattutto per le fatture): a differenza del caso precedente lo scoperto è predeterminato e non legato all’effettivo utilizzo Anche il factoring è una tecnica basata sulla cessione del credito che può essere effettuata da banche e società di factoring. Di questo parleremo nel modulo B.
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Anticipazioni garantite
Contratto di prestito monetario a breve termine garantito da un pegno. Vi è un contratto principale (detto polizza di anticipazione) con le clausole più importanti e un contratto accessorio con il pegno. In pegno si possono dare merci (non deperibili, conservabili, facilmente e pubblicamente valutabili, con valore stabile…) o documenti rappresentativi di merci, valori mobiliari o crediti. Il valore del bene in pegno è solitamente superiore al valore del prestito. Il debitore perde la disponibilità del bene dato in pegno, pur mantenendone la proprietà. Il debitore può riottenere in parte le cose impegnate rimborsando proporzionalmente il credito. Però, se il valore della garanzia diminuisce troppo, la banca ha diritto di richiedere un supplemento di garanzia o il rimborso parziale del prestito. L’anticipazione può essere suddivisa in: a scadenza fissa, in conto corrente. In quella in C/C interessi ed oneri sono calcolati sugli importi effettivamente utilizzati (quindi solitamente si applica un tasso superiore). Questa può essere vista anche come una apertura di credito in C/C garantita da un pegno.
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Finanziamento in valori mobiliari
Il finanziamento in valori mobiliari consiste in un trasferimento temporaneo di titoli contro denaro, tramite la stipulazione di due operazioni di compravendita di titoli di segno opposto una a pronti e l’altra a termine. La remunerazione per l’intermediario è dovuta alla differenza tra il prezzo a termine (superiore) e quello a pronti (inferiore). Oltre a essere utilizzato per finanziamenti di breve, questa tecnica può servire agli operatori sul mercato mobiliare (operazioni di Borsa) che necessitano di farsi prestare titoli (e in questo caso il prezzo a termine può non essere superiore a quello a pronti). Vi sono diverse forme tecniche in base al contratto: riporto, pronti contro termine, prestito di titoli. Riporto e pronti contro termine possono servire sia come prestito garantito da titoli, sia come prestito di titoli, dato che sia i titoli che il contante passano di proprietà e sono disponibili. Il prestito di titoli invece serve solo come provvista di titoli e il contante è solo in garanzia, quindi indisponibile. Altre differenze contrattuali riguardano, ad es., la durata e i titoli oggetto del contratto.
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Riporto Un soggetto (il riportato) trasferisce ad un altro (il riportatore) titoli di una data specie a un prezzo determinato, a fronte dell’impegno del riportatore di trasferire al riportato titoli della stessa specie ad una scadenza prefissata e ad un prezzo convenuto. Sono due operazioni, ma un unico atto giuridico. Il trasferimento dei titoli non comporta il passaggio dei diritti accessori e degli obblighi inerenti i titoli che rimangono al riportato, ad eccezione del diritto di voto che spetta al riportatore. Il riportatore può anche cedere a sua volta i titoli. Il prezzo a pronti parte da un «prezzo base» al quale viene applicata una deduzione (correlata alla volatilità del prezzo del titolo) a garanzia del riportatore. Il prezzo a termine può essere uguale (alla pari), inferiore (con deporto) o superiore (con riporto) al prezzo a pronti. Nel prestito di titoli vi sarà deporto, nel prestito di denaro vi sarà riporto. Oltre allo scopo di finanziamento a breve termine garantito da titoli, il riporto può infatti servire per gli operatori di Borsa: il riportato avrà una strategia rialzista, e il riportatore ribassista (vendita allo scoperto).
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Pronti contro termine Un soggetto (venditore a pronti) cede titoli a pronti ad un altro (acquirente a pronti), il quale si impegna a rivendere a termine alla stessa controparte (ora acquirente a termine) titoli della stessa specie ad un prezzo generalmente superiore. Il prezzo a pronti è solitamente quello di mercato. Il venditore ottiene il rendimento legato alla differenza di prezzo, mentre il compratore si finanzia. Le banche svolgono questa attività con i propri clienti, con altre banche, con altri intermediari e con la Banca Centrale (che li usa per il controllo della base monetaria). Solitamente le banche vendono a pronti i titoli per finanziarsi. Più raramente, però, concedono prestiti a breve ponendosi come acquirente a pronti. I titoli scambiati sono spesso titoli di Stato. Rispetto al riporto qui si stipulano due contratti distinti. Anche in questo caso l’operazione può essere svolta con la finalità di prestare titoli.
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Prestito di titoli Un soggetto (lender) trasferisce la proprietà di un titolo ad un altro (borrower) che: (i) dà in garanzia contanti (o altri titoli) e (ii) si impegna ad una scadenza prefissata a restituire titoli equivalenti e un corrispettivo per remunerare il servizio ricevuto; contestualmente il borrower rientrerà in possesso dei beni dati in garanzia. Vi è un contratto unico e, dal punto di vista civilistico, è assimilabile ad un mutuo con oggetto valori mobiliari. Il borrower diventa proprietario a tutti gli effetti dei titoli ricevuti in prestito. Il valore della garanzia è solitamente superiore al valore di mercato dei titoli (e la differenza è legata alla volatilità dei prezzi dei titoli stessi). I beni dati in garanzia sono indisponibili al lender. A termine il borrower paga gli interessi pattuiti e i proventi maturati sui titoli per il periodo del prestito, ma anche il lender trasferisce al borrower gli eventuali proventi maturati sulla garanzia. Il lender guadagna un rendimento ulteriore rispetto alla detenzione del titolo. Il borrower può speculare al ribasso (vendere allo scoperto) oppure può voler acquisire il diritto a votare nell’assemblea dei soci. Non si ha la finalità di finanziamento di breve periodo.
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APPENDICE MUTUO
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Mutuo E’ un prestito a medio-lungo termine erogato dalla banca in un’unica soluzione a fronte del quale il mutuatario è obbligato a successivi versamenti periodici, detti rate. Le rate comprendono il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, secondo un piano di ammortamento. Il mutuo è molto utilizzato per: edilizia abitativa («credito fondiario»): finanziamento ipotecario dove il mutuo viene erogato a fronte di un’ipoteca sull’immobile stesso; prestiti a lunga scadenza (ad es anni) e per ammontare inferiore al valore dell’immobile; fabbisogni di capitale fisso per il settore industriale e commerciale: i fondi possono essere legati ad uno specifico progetto o per il fabbisogno complessivo; i prestiti sono mediamente più brevi che per l’edilizia abitativa e la garanzia è spesso data da un’ipoteca su fabbricati o macchinari.
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Struttura tecnica del mutuo
In base all’importo del mutuo C, al tasso applicato i, alla durata del prestito N e alla tipologia di piano di rimborso, si possono calcolare le rate. La rata Rt è composta dalla quota capitale Ct e dalla quota interessi It: Rt = Ct + It Dato che C è il totale prestato: 𝐶= 𝑡=1 𝑁 𝐶 𝑡 Il debito estinto DE è la parte di debito già restituita: 𝐷 𝐸 𝑡 =𝐷 𝐸 𝑡−1 + 𝐶 𝑡 = 𝑘=1 𝑡 𝐶 𝑘 Il debito residuo DR è la parte di debito non ancora restituita: 𝐷 𝑅 𝑡 =𝐷 𝑅 𝑡−1 − 𝐶 𝑡 =𝐶−𝐷 𝐸 𝑡 =𝐶− 𝑘=1 𝑡 𝐶 𝑘 La quota interessi si calcola in base all’importo del debito residuo del periodo precedente: It = DRt-1 * i
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Mutuo: piani di rimborso
Il piano di rimborso può essere adattato e personalizzato in base a qualsiasi schema. Vi sono, però, schemi tipici e ne vediamo due: ammortamento francese: è il più usato ed è formato da rate posticipate costanti. Affinché la rata sia costante le quote capitale della rata crescono nel tempo, mentre le quote interessi si riducono, dato che l’interesse è calcolato su un debito residuo calante; ammortamento italiano: le quote capitale sono costanti e le quote interessi si riducono nel tempo (dato che sono calcolate sul debito residuo che si riduce), quindi la rata è decrescente.
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Mutuo: varianti I mutui possono avere un periodo di pre-ammortamento: intervallo di tempo iniziale in cui il mutuatario paga la quota interesse, ma non effettua rimborsi di capitale (e quindi il debito residuo rimane invariato). Si usa spesso fra il giorno di erogazione e la fine del semestre solare in corso. Il prestito può avere un tasso indicizzato: le banche si tutelano da eventuali aumenti dei tassi (che alzano il costo della raccolta) e i clienti posso ottenere una riduzione del costo in caso di riduzione dei tassi. L’indicizzazione può essere: reale: il debito residuo può subire variazioni in base all’andamento di un parametro di riferimento; finanziaria (più usata): gli interessi sono indicizzati.
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APPENDICE Crediti di firma
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Accettazione bancaria
Emettendo una accettazione bancaria (con una cambiale tratta), un’impresa (traente) ordina a una banca (trattaria o accettante) di pagare una somma a una scadenza prestabilita. La banca diventa l’obbligato principale, quindi il titolo è altamente garantito (e agevolmente cedibile). Il traente si impegna a fornire alla banca i fondi prima della scadenza della tratta. Alla base dell’emissione vi è un’apertura di credito per accettazione concessa dalla banca con scadenza e importi determinati, utilizzabile emettendo tratte. La struttura contrattuale è articolata con tre contratti: un investitore acquista la tratta prestando i soldi all’impresa; la banca si obbliga ad accettare la tratta emessa; l’impresa si impegna a depositare i fondi per il rimborso. L’investitore guadagna dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rimborso della tratta. La banca guadagna una commissione di accettazione e una di negoziazione in caso trovi l’investitore. Vista la complessità contrattuale, questa tipologia di finanziamento è quasi scomparsa.
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Polizza di credito commerciale
Detta anche «commercial paper», serve per il finanziamento non bancario a breve delle imprese. L’impresa emette un documento con il quale riconosce un debito verso un soggetto definito, con scadenza definita, e differenza tra prezzo di emissione della polizza e valore di rimborso (implicito tasso di interesse). La banca rilascia separatamente una fideiussione, per la quale riceve una commissione commisurata al rischio dell’operazione. La banca può anche occuparsi del collocamento della polizza presso gli investitori (incassando una ulteriore commissione). Dato il meccanismo non semplice e la mancanza di un titolo esecutivo, il ricorso alle polizze di credito commerciale è molto limitato in Italia.
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Cambiale finanziaria Titolo di credito con scadenza tra 3 e 12 mesi, indicante i proventi (emissione a sconto sotto la pari e rimborso alla pari). L’emissione costituisce raccolta del risparmio ed è vietata ai soggetti diversi dalle banche ad eccezione delle imprese (che possono emettere anche azioni e obbligazioni) che però devono rispettare dei requisiti (essere quotate, oppure avere ultimi 3 bilanci in utile + garanzia da un intermediario…) e non possono emettere cambiali finanziarie e obbligazioni per un valore superiore al capitale versato più le riserve risultanti dall’ultimo bilancio. La raccolta deve essere effettuata tramite banche o enti finanziari sottoposti a vigilanza. I titoli sono standardizzati, ma hanno un taglio minimo (51.645,69€). Il mercato non si è mai sviluppato: per le grandi imprese sono solo uno dei possibili strumenti, per le piccole il collocamento è difficile e quindi solo le banche investiranno (dunque è solo una forma tecnica alternativa), per le medie potrebbero essere interessanti per avvicinarsi al mercato, ma comunque si necessita della banca per la garanzia e la raccolta.
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