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Terre e rocce di scavo e recupero dei rifiuti dalle attività edilizie

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Presentazione sul tema: "Terre e rocce di scavo e recupero dei rifiuti dalle attività edilizie"— Transcript della presentazione:

1 Terre e rocce di scavo e recupero dei rifiuti dalle attività edilizie
Vicenza, 3 marzo 2005 Paolo Campaci, Luigi Masia, Luca Passadore

2 Terre e rocce di scavo dgr 21 gennaio 2005, n. 80

3 il d.lgs. 22/1997 disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 1) sono esclusi dal campo di ap-plicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell’ atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: (art. 8) a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 6) f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti (art. 8)

4 alle terre e rocce da scavo
Pertanto ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. f-bis) alle terre e rocce da scavo non si applica il regime dei rifiuti previsto dal d.lgs. n. 22/1997 se superano i parametri previsti dal d.m. n. 471/1999 se non superano i parametri previsti dal d.m. n. 471/1999 si applica il regime dei rifiuti previsto dal d.lgs. n. 22/1997 se destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riem-pimenti, rilevati e macinati

5 alle terre e rocce da scavo
non si applica il regime dei rifiuti previsto dal d.lgs. n. 22/1997 l’art. 1, commi 17, 18, 19, della legge n. 443/2001 ha stabilito a quali condizioni condizioni le terre e rocce da scavo sono escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 22/1997 se non superano i parametri previsti dal d.m. n. 471/1999 e se destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riem-pimenti, rilevati e macinati

6 legge n. 443/2001, art. 1, comma 17 le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

7 legge n. 443/2001, art. 1, comma 18 Il rispetto dei limiti può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

8 legge n. 443/2001, art. 1, comma 19 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

9 legge n. 443/2001, art. 1, comma 19 Qualora le terre e rocce da scavo
siano destinate a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione

10 alle terre e rocce da scavo
l’art. 1, commi 17, 18, 19, della legge n. 443/2001 ha stabilito a quali condizioni condizioni le terre e rocce da scavo sono escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 22/1997 non si applica il regime dei rifiuti previsto dal d.lgs. n. 22/1997 se non superano i parametri previsti dal d.m. n. 471/1999 con la d.g.r. 21/1/2005, n. 80 la Regione ha approvato nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di scavo fornendo indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 1, commi 17, 18, 19, della legge n. 443/2001 e se destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riem-pimenti, rilevati e macinati

11 la d.g.r. 21/1/2005, n. 80 «Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavazione» non si applica ai materiali: estratti in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 7/9/1982, n. 44 «Norme per la disciplina dell’attività di cava» estratti in base alle disposizioni della legge regionale 9/8/1988, n. 41 «Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979 n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”»

12 è articolata in 4 allegati
revoca la precedente d.g.r. 23 aprile 2004, n. 1126 Linee guida per l’utilizzo dei materiali derivanti da attività di scavo (all. 1) Indirizzi e linee guida per l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo di corsi d’acqua (all. 2) la d.g.r. 21/1/2005, n. 80 «Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavazione» è articolata in 4 allegati Casi particolari (all. 3) Modulo di richiesta parere ARPAV (all. 4)

13 Allegato 1 Linee guida per l’utilizzo dei materiali derivanti da attività di scavo è diviso in 2 parti A) I materiali, industrial-mente utilizzabili, derivanti da scavi, effettuati da sog-getti pubblici e privati, con caratteristiche corrispon-denti a quelli classificati come materiali di cava ai sensi della L.R. n. 44/1982 e di 2°categoria ai sensi dell’art. 2, comma 3, del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 B) I materiali derivanti da scavi, diversi da quelli indicati alla lettera A, effettuati da soggetti pubblici e privati

14 i materiali indicati alla lett
i materiali indicati alla lett. A sono suddivisi, a seconda delle caratteristiche del sito di provenienza, in tre categorie (A1, A2 e A3) e possono essere utilizzati (quindi non si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 22/1997) alle seguenti condizioni: PROVENIENZA DESTINAZIONE MODALITA’ OPERATIVE

15 A 1 PROVENIENZA da: 1. aree pubbliche o private ubicate: al di fuori di una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico (art. 2, comma 2, lett. A e B, d.lgs. n. 285/1992), non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera; 2. aree pubbliche o private non interessate da: presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ex direttiva 67/548/CE, attività definite dal d.m. n. 185/1989, impianti assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 334/1999, attività industriali dell‘all. 1 al d.Lgs. n. 372/1999 (IPPC), impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, esclusi gli inerti, interventi di bonifica, anche conclusi.

16 A 1. DESTINAZIONE: lavorazioni industriali o impianti di lavorazione e selezione di ghiaie, sabbie, terre e rocce o utilizzati per reinterri, riempimenti e rilevati A 1. MODALITA' OPERATIVE: non è previsto alcun adempimento amministrativo a condizione che la ditta che utilizza i materiali per la lavorazione o per la realizzazione di opere conservi presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di lavorazione o utilizzo e la quantità di tali materiali

17 A 2 PROVENIENZA da: 1. aree pubbliche o private ubicate: entro una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico (art. 2, comma 2, lett. A e B, d.lgs. n. 285/1992), in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera; 2. aree pubbliche o private interessate da: presenza di serbatoi o cisterne interrate, dismesse o rimosse o in uso, che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ex direttiva 67/548/CE, attività definite dal d.m. n. 185/1989, impianti assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 334/1999, attività industriali dell‘all. 1 al d.lgs. n. 372/1999 (IPPC), impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, esclusi gli inerti, interventi di bonifica, anche conclusi.

18 A 2. DESTINAZIONE: lavorazioni industriali o impianti di lavorazione e selezione di ghiaie, sabbie, terre e rocce o utilizzati per reinterri, riempimenti e rilevati

19 A 2. MODALITA' OPERATIVE: a) svolgimento preventivo di un’indagine ambientale sul sito di scavo, b) dall’indagine ambientale devono risultare limiti di concentrazione inferiori ai limiti di colonna A, Tabella 1 dell’allegato 1 del d.m. n. 471/1999, c) l’utilizzatore, o il produttore, dei materiali deve presentare al D.A.P. la richiesta di parere allegando i risultati dell'indagine ambientale; in caso di utilizzi per reinterri, riempimenti e rilevati la richiesta di parere, con i risultati dell'indagine ambientale, deve essere inviata anche all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento; d) la ditta che utilizza i materiali per la lavorazione o per la realizzazione di opere deve conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di lavorazione o utilizzo e la quantità dei materiali. L’utilizzo del materiale di scavo sarà possibile decorsi 30 gg. dalla presentazione della documentazione di cui alla lett. c), ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere dell’ARPAV. Eventuali integrazioni alla documentazione possono essere richieste una sola volta.

20 A 3 PROVENIENZA da: 1. aree pubbliche o private ubicate: entro una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico (art. 2, comma 2, lett. A e B, d.lgs. n. 285/1992), in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera; 2. aree pubbliche o private interessate da: presenza di serbatoi o cisterne interrate, dismesse o rimosse o in uso, che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ex direttiva 67/548/CE, attività definite dal d.m. n. 185/1989, impianti assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 334/1999, attività industriali dell‘all. 1 al d.lgs. n. 372/1999 (IPPC), impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, esclusi gli inerti, interventi di bonifica, anche conclusi.

21 A 3. DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati con destinazione d’uso commerciale e industriale

22 A 3. MODALITA' OPERATIVE: a) svolgimento preventivo di un’indagine ambientale sul sito di scavo, b) dall’indagine ambientale devono risultare limiti di concentrazione ricompresi fra colonna A e colonna B della Tabella 1 dell’allegato 1 del d.m. n. 471/1999, c) l’utilizzatore, o il produttore, dei materiali deve presentare al D.A.P. la richiesta di parere allegando le risultanze dell’indagine ambientale; i risultati di una campagna conoscitiva che consenta di caratterizzare, dal punto di vista chimico, lo stato di qualità dell’area individuata per l’utilizzo del materiale di scavo, fornendo altresì le necessarie informazioni sul livello di soggiacenza della falda e sul grado di protezione; i risultati del test di cessione effettuato sul materiale di scavo, secondo le procedure previste dal d.m. n. 471/1999, attestanti che il materiale abbia un eluato conforme ai limiti stabiliti dalla tabella 2 dell’allegato 1 al medesimo decreto.

23 A 3. MODALITA' OPERATIVE: …… d) la ditta che utilizza i materiali per la realizzazione di opere deve conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la quantità di tali materiali. La documentazione indicata alla lett. c) va inviata per conoscenza anche all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento. Il parere del Dipartimento provinciale ARPAV deve essere reso entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lett. c) ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere stesso. Eventuali integrazioni alla documentazione presentata possono essere richieste una sola volta.

24 B 1 PROVENIENZA = a A 1 B 1. DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati B 1. MODALITA' OPERATIVE: a) l’utilizzatore o il produttore dei materiali deve presentare al D.A.P. la richiesta di parere; b) la ditta che utilizza i materiali per la realizzazione di opere deve conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la quantità di tali materiali. L’utilizzo del materiale di scavo sarà possibile decorsi 15 gg. dalla presentazione della documentazione di cui alla lett. a), ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere dell’ARPAV. Eventuali integrazioni alla documentazione possono essere richieste una sola volta

25 B 2 PROVENIENZA = a A 2 B 2. DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati, in zone con destinazione d’uso residenziale e a verde pubblico B 2. MODALITA' OPERATIVE = a A 2

26 B 3 PROVENIENZA = a A 3 B 3. DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati, in zone con destinazione d’uso industriale e commerciale B 3. MODALITA' OPERATIVE = a A 3

27 Allegato 3 – Casi particolari (1)
RIUTILIZZO PER COPERTURA DISCARICHE Nel caso in cui le terre e rocce da scavo vengano utilizzate per la copertura giornaliera o definitiva di una discarica (nel rispetto comunque dei quantitativi previsti dal progetto approvato o dall'autorizzazione all'esercizio), trattandosi di aspetti gestionali dell'attività di discarica, sarà necessario attenersi alle indicazioni previste nel provvedimento autorizzativo. Si ravvisa in ogni caso la necessità che tali materiali rispettino i limiti di concentrazione previsti dalla colonna B, Tabella 1, dell’Allegato 1 al d.m. n. 471/1999.

28 Allegato 3 – Casi particolari (2)
TERRA E ROCCE NON IMMEDIATAMENTE RIUTILIZZABILI In considerazione del fatto che può verificarsi la circostanza in cui, nei casi previsti dagli allegati 1 (punti A.2, A.3, B.1, B.2, B.3) e 2, le terre e rocce derivanti da scavo non siano immediatamente utilizzabili si ritiene che le stesse possano essere depositate in apposite aree, individuate nel progetto di realizzazione dell'opera, in attesa di essere destinate ad idonee attività di utilizzo secondo le modalità indicate negli allegati precedenti. …… [I depositi individuati nel progetto non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti e i materiali vanno gestiti, in uscita dal deposito, come indicato negli allegati 1 e 2. Durante il trasporto ai luoghi di utilizzo i materiali vanno accompagnati dalla ordinaria documentazione amministrativa. ]

29 Allegato 3 – Casi particolari (3)
TERRA E ROCCE NON IMMEDIATAMENTE RIUTILIZZABILI …… Qualora l'utilizzo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere previste dal progetto, pur con tempi diversi descritti in apposito cronoprogramma di riutilizzo, il materiale di scavo potrà essere mantenuto in condizione di deposito nell’ambito dei singoli cantieri e potrà essere utilizzato anche in luoghi diversi da quello di scavo, qualora previsti dal progetto stesso e nel rispetto della tempistica del cronoprogramma. [Anche in questo caso i depositi non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti e i materiali vanno gestiti, in uscita dal deposito, come indicato negli allegati 1 e 2. Durante il trasporto ai luoghi di utilizzo i materiali vanno accompagnati dalla ordinaria documentazione amministrativa. ]

30 Allegato 3 – Casi particolari (4)
TERRA E ROCCE NON IMMEDIATAMENTE RIUTILIZZABILI …… Qualora non sia possibile l'utilizzo dei materiali di cui agli Allegati 1 e 2 nell'ambito della realizzazione di opere previste dal progetto approvato, il materiale di scavo potrà essere conferito ad impianti di messa in riserva di rifiuti legittimati, in conto proprio, dalla Provincia competente. In tali impianti non potrà avvenire alcuna miscelazione tra i materiali suindicati o tra gli stessi materiali ed altri di provenienza diversa. I materiali in questione potranno essere avviati agli utilizzi previsti negli Allegati 1 e 2 alle medesime condizioni ivi espressamente previste.

31 Allegato 3 – Casi particolari (4)
In questi casi: il trasporto alla messa in riserva va accompagnato dal formulario la messa in riserva deve essere in esercizio previa comunicazione alla Provincia (art. 33, d.lgs. n. 22/1997) presso la messa in riserva deve essere tenuto il registro di carico e scarico dei rifiuti (per la tenuta si veda esempio seguente) i materiali in uscita dalla messa in riserva sono registrati solo nelle annotazioni e non devono essere accompagnati, durante il trasporto dal formulario se avviati agli utilizzi previsti negli Allegati 1 e 2

32 Allegato 3 – Casi particolari (4)
Scarico Carico  del n Formulario Rif. operaz. di carico n. ....……… Caratteristiche del rifiuto: a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto dest. a ( ) smaltimento ( ) recupero Quantità: Kg Litri Metri cubi Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: Intermediario/Comm. Denominazione Sede C.F.: Iscrizione Albo N A n o t a z i Operazione di carico nella messa in riserva: Barrare carico del … n. … e compilare la parte relativa al formulario (n. … del …). Indicare le caratteristiche del rifiuto alle lett. a), b), c) e la quantità. Riportare nella casella “Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto” i riferimenti del cantiere o dello scavo di provenienza del materiale

33 Allegato 3 – Casi particolari (4)
Scarico Carico  del n Formulario Rif. operaz. di carico n. ....……… Caratteristiche del rifiuto: a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto dest. a ( ) smaltimento ( ) recupero Quantità: Kg Litri Metri cubi Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: Intermediario/Comm. Denominazione Sede C.F.: Iscrizione Albo N A n o t a z i Operazione di scarico nella messa in riserva: Barrare scarico del … n. … Indicare le caratteristiche del rifiuto alle lett. a), b), c) e la quantità. Riportare nella casella “Annotazioni” i riferimenti del cantiere o dell’intervento di utilizzo

34 GESTIONE dei RIFIUTI dell’EDILIZIA

35 classificazione dei rifiuti rifiuti classificati speciali d. lgs. n
classificazione dei rifiuti rifiuti classificati speciali d.lgs. n. 22/1997, art. 7, comma 3 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali b) i rifiuti derivanti – dalle attività di demolizione, costruzione – nonché i rifiuti [pericolosi] dalle attività di scavo c) i rifiuti da lavorazioni industriali d) i rifiuti da lavorazioni artigianali e) i rifiuti da attività commerciali f) i rifiuti da attività di servizio

36 classificazione dei rifiuti rifiuti classificati speciali d. lgs. n
classificazione dei rifiuti rifiuti classificati speciali d.lgs. n. 22/1997, art. 7, comma 3 g) i rifiuti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi h) i rifiuti da attività sanitarie i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti l bis) il combustibile derivato da rifiuti

37 Adempimenti gestionali/amministrativi per i
rifiuti speciali MUD (art. 11) Registro di carico e scarico (art. 12) Formulario per il trasporto (art. 15)

38 adempimenti amministrativi formulario per il trasporto d. lgs. n
adempimenti amministrativi formulario per il trasporto d.lgs. n. 22/1997, art. 15, comma 1 durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione contenente: nome e indirizzo del produttore o del detentore origine, tipologia e quantità del rifiuto impianto di destinazione data e percorso dell’istradamento nome e indirizzo del destinatario

39 adempimenti amministrativi esenzioni dal formulario per il trasporto d
adempimenti amministrativi esenzioni dal formulario per il trasporto d.lgs. n. 22/1997, artt. 15, comma 4, e 58 le disposizioni sul formulario non si applicano: al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (art. 15, comma 4) ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi (art. 15, comma 4) ai soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto in forma ambulante (art. 58, comma 7-quater)

40 adempimenti amministrativi formulario per il trasporto d. lgs. n
adempimenti amministrativi formulario per il trasporto d.lgs. n. 22/1997, art. 15, comma 2 il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore e controfirmato dal trasportatore una copia deve rimanere al detentore le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite: una dal destinatario due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni

41 adempimenti amministrativi denuncia al catasto – soggetti obbligati d
adempimenti amministrativi denuncia al catasto – soggetti obbligati d.lgs. n. 22/1997, art. 11, comma 3 chiunque effettua: raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi commercio e intermediazione operazioni di recupero e di smaltimento imprese ed enti che producono: rifiuti pericolosi rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7, comma 3, lett. c), d) e g)

42 adempimenti amministrativi denuncia al catasto – esoneri d. lgs. n
adempimenti amministrativi denuncia al catasto – esoneri d.lgs. n. 22/1997, art. 11, comma 3 sono esonerati: agricoltori con un volume d’affari annuo non superiore a lire quindici milioni solo per i rifiuti non pericolosi, artigiani con non più di tre dipendenti produttori che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico di raccolta, limitatamente alla quantità conferita armatori, per i rifiuti prodotti dalle navi nei porti soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto in forma ambulante

43 adempimenti amministrativi denuncia al catasto – esclusioni d. lgs. n
adempimenti amministrativi denuncia al catasto – esclusioni d.lgs. n. 22/1997, art. 11, comma 3 restano esclusi: produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, non qualificabili come enti o imprese imprese ed enti che producono rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli di cui all’art. 7, comma 3, let. c), d) e g)

44 art. 7, comma 3 sono rifiuti speciali: art. 11, comma 3 rifiuti non pericolosi che il produttore deve dichiarare: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti [pericolosi] che derivano dalle attività di scavo c) i rifiuti da lavorazioni industriali d) i rifiuti da lavorazioni artigianali e) i rifiuti da attività commerciali f) i rifiuti da attività di servizio g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti l) i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti

45 adempimenti amministrativi registro di carico e scarico d. lgs. n
adempimenti amministrativi registro di carico e scarico d.lgs. n. 22/1997, art. 12, comma 1 i soggetti di cui all’art. 11, comma 3, devono tenere un registro di carico e scarico, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto

46 adempimenti amministrativi registro di carico e scarico d. lgs. n
adempimenti amministrativi registro di carico e scarico d.lgs. n. 22/1997, art. 12, comma 1 le annotazioni devono essere effettuate: produttori: almeno entro una settimana dalla produzione e dallo scarico raccolta e trasporto: almeno entro una settimana dall’effettuazione del trasporto commercianti e intermediari: almeno entro una settimana dall’effettuazione della transazione recupero e smaltimento: entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti

47 adempimenti amministrativi registro di carico e scarico d. lgs. n
adempimenti amministrativi registro di carico e scarico d.lgs. n. 22/1997, art. 12, comma 3 i registri sono tenuti presso: ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto la sede dei commercianti e degli intermediari salvo: è

48 adempimenti amministrativi registro di carico e scarico d. lgs. n
art. 12, comma 3-bis: rifiuti da attività di manutenzione di reti ed utenze diffuse eseguite dai titolari di diritti speciali o esclusivi è registro c/o sede provinciale art. 12, comma 4: registri tenuti da organizzazioni di categoria o loro società di servizi è registro c/o associazione art. 58, comma 7-ter: rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria è registro c/o sede o domicilio

49 adempimenti amministrativi registro di carico e scarico d. lgs. n
adempimenti amministrativi registro di carico e scarico d.lgs. n. 22/1997, art. 12, comma 3 i registri devono essere conservati: per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione

50 Luogo di produzione dei rifiuti
Cantiere Trasporto Recupero Smaltimento

51 raccolta e trasporto rifiuti prodotti da terzi
di rifiuti pericolosi SMALTIMENTO RECUPERO bonifica di siti approvazione bonifica di beni contenenti amianto rifiuti non pericolosi individuati rifiuti individuati commercio e intermediazione di rifiuti gestione impianti di terzi attività di autosmaltimento individuate attività di recupero individuate gestione di impianti mobili autorizzazione comunicazione preventiva comunicazione preventiva iscrizione all’albo

52 attività di gestione recupero di materia d. m. 5/2/98 (all. 1 suball
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]. 7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. 7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

53 attività di gestione recupero di materia d. m. 5/2/98 (all. 1 suball
7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norma CNR – UNI [R5]. 7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l’edilizia conformi alle specifiche della CCIAA di Milano.

54 attività di gestione recupero di materia d. m. 5/2/98 (all. 1 suball
7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010399] [010408] [010410] [010413]. 7.2.1 Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei. 7.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri. 7.2.3 Attività di recupero: a) cementifici [R5]; b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5]; c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5]; d) ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell’industria lapidea [R5];

55 attività di gestione recupero di materia d. m. 5/2/98 (all. 1 suball
e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.

56 impianti mobili d.lgs. n. 22/1997, art. 28, comma 7
• gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede legale • per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l’interessato, almeno 60 gg. prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione/provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione e l’iscrizione all’Albo, nonché l’ulteriore documentazione richiesta.

57 impianti mobili provvedimenti Regione del Veneto
• delib. G.R. n del 11/11/1997: sono definiti gli impianti di riduzione volumetrica come “quelli che provvedono alla sola riduzione volumetrica dei rifiuti mediante triturazione, pressatura o filtropressatura, a condizione che tali operazione vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, al sua composizione chimica, la sua codifica con il codice CER” • delib. G.R. n. 994 del 21/3/2000: definisce la procedura di autorizzazione degli impianti mobili e la documentazione da presentare a tal fine.

58 LUOGHI ADEMPIMENTI Cantiere (luogo di produzione dei rifiuti) Registro di c/s e MUD solo per rifiuti pericolosi, sempre il formulario in uscita Messa in riserva Registro di c/s, MUD e sempre il formulario sia in arrivo che in uscita Impianto/Attività di recupero Formulario in entrata, Registro di c/s, MUD (se i materiali lavorati restano rifiuti va fatto il formulario in uscita)


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