La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Milano, 9 giugno 2018 Il sistema REX Dr. Francesca Gerra.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Milano, 9 giugno 2018 Il sistema REX Dr. Francesca Gerra."— Transcript della presentazione:

1 Milano, 9 giugno 2018 Il sistema REX Dr. Francesca Gerra

2 BASE LEGALE DI RIFERIMENTO
Disposizioni unionali Regolamento di esecuzione (UE) n del 24 novembre 2015 – artt. da 78 a 111 Regolamento di esecuzione (UE) n. 604 del 18 aprile 2018 (che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n del 24 novembre 2015) Disposizioni nazionali Nota n.61168/RU/DCTI del 16 novembre 2017 CDU – Operatività del sistema degli esportatori registrati REX - Istruzioni operative per la registrazione nel sistema REX degli operatori nazionali e per l’indicazione del codice REX nelle dichiarazioni doganali Circolare n. 13/D del 16 novembre 2017 Regolamento (UE) n.2447/2015. Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali Nota n.55972/RU/DCLPD del 24 maggio 2018 Regolamento (UE) n.604/2018. Modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005. Parziale modifica della circolare 13/D del 16 novembre 2017. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

3 Il Sistema REX - Introduzione
Il 1° gennaio 2017 è stato avviato il Sistema unionale degli esportatori registrati REX che stabilisce nuove modalità di attestazione dell’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e nel contesto di vigenti o futuri accordi commerciali bilaterali con la UE. Si tratta di un sistema basato sull’autocertificazione dell’origine a cura degli esportatori registrati che consentirà una più veloce circolazione delle merci. Le dichiarazioni di origine prenderanno il posto dei certificati di origine FORM-A per attestare l’origine preferenziale delle merci, nel contesto del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) E’ previsto l’utilizzo del sistema REX anche per attestare l’origine nell’ambito degli accordi commerciali tra la UE e i Paesi terzi. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

4 Il Sistema REX - Introduzione
I paesi beneficiari SPG aderiscono al sistema REX durante il periodo transitorio, a partire dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2020, secondo un calendario concordato con la UE. Le date di applicazione del sistema REX nei paesi beneficiari e tutte le informazioni relative possono essere consultate sul portale TAXUD al seguente link: Il sistema REX semplifica le formalità di esportazione consentendo agli esportatori registrati di attestare direttamente l’origine preferenziale tramite una dichiarazione sulla fattura o su altro documento commerciale che identifichi i prodotti esportati. Gli esportatori registrati non avranno più bisogno di richiedere l’emissione di un certificato di origine per ogni spedizione. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

5 Lista Paesi SPG i Paesi beneficiari SPG
Data di effettiva applicazione del sistema REX Fine del periodo transitorio Angola 25/04/2018 30/06/2018 Armenia 01/01/2018 31/12/2018 Bhutan 01/01/2017 Bolivia 08/05/2018 Comoros 06/01/2017 Cook Islands 17/04/2018 Ethiopia 07/03/2017 31/12/2017 Guinea Bissau 05/12/2017 India Kenya Kiribati 04/04/2018 AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

6 Lista Paesi SPG Paesi beneficiari SPG
Data di effettiva applicazione del sistema REX Fine del periodo transitorio Laos 01/01/2017 31/12/2017 Malawi 01/01/2018 31/12/2018 Myanmar Nepal 30/06/2018 Niue Island 28/06/2017 Pakistan 06/03/2017 Rwanda 07/03/2018 Solomon Islands 20/09/2017 Sri Lanka Swaziland Zambia AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

7 REX nei paesi beneficiari SPG
Qualsiasi produttore o esportatore di merci originarie, stabilito nel territorio di un paese beneficiario SPG, ha diritto di presentare richiesta per diventare esportatore registrato. Per tali operatori è necessario diventare esportatore registrato se intendono esportare merci all’interno del SPG per un valore fatturato che ecceda i € A tal fine, gli esportatori dei paesi beneficiari SPG presentano domanda alle proprie autorità competenti in base all’Allegato al RE. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

8 REX nella UE I seguenti produttori o esportatori, stabiliti nel territorio dell’Unione Europea, hanno diritto di presentare richiesta per diventare esportatori registrati: Operatori economici nazionali che esportano, oltre il valore di € 6.000, verso paesi beneficiari SPG, merci destinate ad essere incorporate all’interno di prodotti che saranno poi reimportati nel territorio delle UE (cumulo bilaterale); Rispeditori, oltre il valore di € 6.000, di merci originarie di paesi beneficiari SPG verso altri stati membri; Esportatori che spediscono merci nell’ambito di accordi commerciali bilaterali tra la UE e Paesi terzi (es. accordo CETA con il Canada). Un esportatore registrato UE potrà utilizzare lo stesso numero di registrazione nell’ambito dei sistemi SPG dell’Unione, della Svizzera, della Norvegia e, in futuro, della Turchia. Le regole di origine SPG dei citati paesi sono simili e pertanto è stata stabilita la condivisione dello stesso sistema REX, con conseguente unica registrazione degli esportatori. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

9 Registrazione di un esportatore italiano
E’ in via di realizzazione un’applicazione WEB sul Portale Unico dell’Agenzia (PUD) per la presentazione telematica delle istanze di registrazione nel sistema REX degli operatori nazionali. Nelle more del rilascio di tale applicazione, l’esportatore o il rispeditore nazionale che intende essere registrato al sistema REX, sia entro l’ambito SPG che entro l’ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi, presenta la domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo Allegato bis del RE. L’introduzione di tale modulo di domanda supera la necessità di presentare due distinte richieste in relazione ai due ambiti di applicazione (SPG e Accordi commerciali UE/Paesi terzi), come precedentemente previsto dalla Circolare 13/D. Le autorità doganali assegnano manualmente un numero REX e registrano l’esportatore nella banca dati REX. La struttura del numero REX è la seguente: Codice ISO del paese – IT REX Codice EORI dell’operatore economico Le autorità competenti notificano all’esportatore la registrazione nella banca dati. La validità della registrazione nella banca dati REX non ha limiti temporali. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

10 Attestazione di origine di un soggetto REX
Il sistema REX non ha impatto sulle regole per la determinazione dell’origine delle merci, riguarda solo il metodi di attestazione dell’origine. Una volta registrato, l’esportatore ha la facoltà di emettere dichiarazioni di origine su fattura o altro documento commerciale, uniformandosi al testo contenuto nell’Allegato 22-7 del RE. L’attestazione di origine deve contenere il numero di registrazione se il valore della merce eccede € In caso contrario, qualunque esportatore, registrato o meno, ha la facoltà di redigere un’attestazione di origine. Modifica di un’autorizzazione REX L’esportatore registrato ha l’obbligo di comunicare eventuali modifiche relative ai dati registrati nella banca dati. La richiesta di modifica di un’autorizzazione viene presentata alle autorità doganali attraverso lo stesso modello di cui all’allegato 22-6 bis. L’autorità doganale procede alla modifica dell’autorizzazione a seguito della richiesta. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

11 Revoca di un’autorizzazione REX
La revoca di un’autorizzazione REX può aver luogo: A richiesta dell’esportatore nei seguenti casi l’esportatore non soddisfa più le condizioni per esportare merci nell’ambito del SPG o degli accordi bilaterali; l’esportatore non intende più effettuare operazioni di esportazione; l’esportatore cessa di esistere. Su iniziativa dell’autorità doganale nel caso in cui l’esportatore non rispetti più i suoi obblighi; nel caso di frode. In presenza di revoca, la registrazione avrà validità fino alla data in cui essa ha effetto. La revoca infatti non ha efficacia retroattiva. Lo stato dell’autorizzazione passa da «Valida» a «Revocata». Annullamento della revoca di un’autorizzazione REX L’annullamento della revoca di un’autorizzazione ha luogo solo nel caso in cui l’esportatore vince un ricorso contro la revoca della sua autorizzazione oppure nel caso in cui la revoca sia stata fatta per errore. Nelle altre situazioni l’esportatore presenta una nuova domanda per avere lo status di esportatore registrato e riceverà un nuovo numero REX. Una volta che un numero REX è stato revocato, lo stesso numero non può essere riassegnato. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

12 Pubblicazione dei dati degli esportatori registrati e verifica del numero REX
I dati degli esportatori registrati sono pubblicati su una sezione del portale TAXUD di libero accesso, sebbene l’esportatore possa dare o meno il consenso alla pubblicazione della totalità dei dati forniti al momento della domanda. I funzionari doganali e gli operatori economici possono verificare la validità dei codici REX al seguente link AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

13 Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG
Dal 12 dicembre 2017 sono attive le nuove modalità per la compilazione della dichiarazione doganale di importazione, per l’indicazione di: attestazioni di origine (nuove modalità introdotte dal sistema REX); certificazioni d’origine (FORM-A utilizzabile nel periodo transitorio); dichiarazioni d’origine su fattura E’ consentito esclusivamente l’utilizzo del msg. IM. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

14 Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG
Attestazione di origine fornita da esportatore SPG registrato in REX Valore prodotti originari non superiore a Euro: Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx) Campo 44: (Documenti e certificati): C100 – “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’ESPORTATORE REGISTRATO nel campo “Identificativo documenti presentati” U164 – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti non superiore a Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati” AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

15 Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG
Attestazione di origine fornita da esportatore SPG registrato in REX Valore prodotti originari superiore a Euro: Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx) Campo 44: (Documenti e certificati): C100 – “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’ESPORTATORE REGISTRATO nel campo “Identificativo documenti presentati” U165 – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati” AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

16 Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG
Attestazione di origine fornita da esportatore SPG non registrato in REX Valore prodotti originari non superiore a Euro: Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx) Campo 44: (Documenti e certificati): U166 – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore non registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti non superiore a 6000 EUR” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati” AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

17 Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG
Esportatore SPG non registrato in REX Valore prodotti originari superiore a Euro Non è possibile per un esportatore non registrato in REX attestare l’origine preferenziale. Nel periodo transitorio continuano ad essere utilizzati i certificati di origine “FORM-A”. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

18 Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG - Criticità
Può accadere che un codice REX pur essendo presente e valido nella banca dati dei soggetti REX, per un errore dei servizi tecnici della Commissione Europea, non è presente nella nostra banca dati. Pertanto, il controllo di validità del sistema sul codice REX ha esito negativo (errore 597 : [Documento non valido]-Identificativo REX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non valido alla data XX/XX/XXXX). In questi casi è possibile indicare nella dichiarazione i codici N865 o U161, come previsto nella Nota 61168/RU del 16 Novembre 2017, pag.7 paragrafo 1.4, per il periodo transitorio. Occorre poi inviare una segnalazione al servizio di assistenza, scrivendo una all’indirizzo seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 5 della nota sopracitata. Il servizio di assistenza provvederà a richiedere i dati e una volta ricevuti sarà possibile rettificare la dichiarazione. Il problema è in corso di risoluzione. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

19 Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG
Certificati di origine e dichiarazioni di origine su fattura durante il periodo transitorio (concluso il 31 dicembre 2017) Valore prodotti originari non superiore a Euro: Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx) Campo 44: (Documenti e certificati): U161 - “Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da un qualsiasi esportatore su una fattura o un qualsiasi altro documento commerciale nell'ambito del SPG per un valore totale di prodotti originari non superiore a 6000 EUR, in conformità all'articolo 75 del regolamento 2015/2447” nel campo ”Tipo documento” e la Data della dichiarazione di origine nel formato YYYYMMDD, nel campo “Identificativo documenti presentati” AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

20 Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG
Certificati di origine e dichiarazioni di origine su fattura durante il periodo transitorio (concluso il 31 dicembre 2017) Valore prodotti originari superiore a Euro: Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx) Campo 44: (Documenti e certificati): N865 – “Certificato di origine Modulo A” nel campo ”Tipo documento”, l’anno di emissione del certificato nel campo “Anno di emissione del documento”, il Paese nel campo “Paese di emissione del documento” e l’Identificativo del Modulo A nel campo “Identificativo documenti presentati” AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

21 Rispeditori stabiliti nella UE
Secondo l’art. 101 comma 1 del RE, se i prodotti originari non ancora immessi in libera pratica sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, il rispeditore può sostituire l’attestazione di origine emessa da un esportatore REX SPG con un’attestazione sostitutiva, al fine di inviare i prodotti in un altro paese dell’Unione, in Norvegia o in Svizzera. L’attestazione sostitutiva è redatta secondo il modello di cui all’Allegato del RE. Lo stesso art. 101, al comma 2, attribuisce ai rispeditori stabiliti nella UE, non registrati in REX, la facoltà di redigere attestazioni di origine sostitutive, quando il valore totale dei prodotti originari supera i Euro, a condizione che alleghino una copia dell’attestazione di origine fornita da un esportatore registrato appartenente ad un paese beneficiario SPG. Solo i rispeditori registrati nel sistema REX possono redigere attestazioni di origine sostitutive verso la Norvegia e la Svizzera (art. 101 comma 3). AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

22 Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG
Attestazione di origine fornita da rispeditore UE non registrato in REX (Art.101 comma 2 del RE) Valore prodotti originari superiore a Euro: Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx) Campo 44: (Documenti e certificati): U167 – “Attestazione di origine compilata da un rispeditore dell'Unione non registrato nell'ambito del SPG per un valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superiore a 6000 EUR” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD, nel campo “Identificativo documenti presentati” C100 – “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’esportatore del paese beneficiario nel campo “Identificativo documenti presentati” U165 – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data della attestazione di origine iniziale (emessa dall’esportatore registrato SPG) nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati” AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

23 Servizio di assistenza
Per quesiti di natura tecnica e giuridico-procedurale relativi al sistema REX inviare la richiesta con le modalità stabilite con la Nota 61168/RU del 16 Novembre 2017, alla casella di posta elettronica: Per richieste di assistenza relative alla compilazione delle dichiarazioni doganali attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia: AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

24 Casi d’uso Il numero REX è stato registrato correttamente nella banca dati REX ma non è conforme alle istruzioni diramate con la Nota n.61168/RU/DCTI del 16 novembre 2017. Tale numero è «Valido» e può essere comunque utilizzato ma l’autorità doganale può procedere alla sua modifica seguendo le seguenti indicazioni: 1 - Revocare il numero REX (anche nello stesso giorno della sua registrazione). La revoca avrà effetto a partire dal giorno successivo a quando viene effettuata. 2 - Il giorno successivo a quando la revoca ha effetto, creare un nuovo numero REX a fronte dello stesso Codice EORI, facendo attenzione a impostare la data di inizio validità successiva alla validità del primo codice revocato. Questo perché uno stesso esportatore registrato può avere più numeri REX nel tempo ma solo uno può essere attivo in un certo momento. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

25 Casi d’uso Esempio 1: Un operatore invia una domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato indicando nella casella 5 del modello di domanda la data (la data inizio validità dell’autorizzazione corrisponde a quella indicata nella casella 5); Il funzionario doganale, in data , registra il numero REX nel sistema con le seguenti date: Data inizio validità: Data di registrazione: Numero REX: ITREXITREX (non conforme alle istruzioni) Il funzionario doganale, in data , revoca il numero REX: La revoca ha effetto dal In data il funzionario registra un nuovo numero REX per lo stesso esportatore con le seguenti date: Data inizio validità: (il periodo di validità del nuovo numero non può sovrapporsi con quello del precedente numero) Data di registrazione: Numero REX: ITREXIT AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

26 Casi d’uso La ragione sociale dell’esportatore registrato nella banca dati REX è variata. Le modifiche dei dati come la ragione sociale nella banca dati EORI non si riflettono automaticamente nelle autorizzazioni REX. Il numero REX rilasciato prima della variazione è comunque «Valido» e può essere utilizzato ma l’autorità doganale può procedere alla sua revoca e alla registrazione di un nuovo numero seguendo le indicazioni di cui al punto 1. Nel prossimo rilascio dell’applicazione REX (prevista per la fine del 2018) il funzionario doganale avrà a disposizione una funzionalità per aggiornare manualmente i dati del soggetto EORI che sono variati, a seguito di richiesta dell’esportatore. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

27 Casi d’uso 3. Il rappresentante legale della società già registrata nella banca dati REX è variato. Il nome del rappresentante legale della società ovvero il firmatario della richiesta è contenuto nella casella 5 del modello di domanda. In caso di variazione di tale soggetto il dato non potrà essere modificato dal funzionario doganale in quanto al momento della domanda quel soggetto ha assunto la responsabilità della richiesta. Il funzionario doganale però, a seguito di domanda dell’esportatore, può procedere alla revoca del numero REX e alla registrazione di un nuovo numero, seguendo le indicazioni di cui al punto 1. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

28 Casi d’uso 4. Una ditta individuale o una persona fisica hanno presentato domanda per esportatore registrato e nella banca dati REX appare il nome incompleto. Durante la registrazione di un esportatore, il funzionario doganale digita il codice EORI del soggetto e non tutti gli altri dati anagrafici in quanto il sistema REX (come anche il sistema Customs Decisions) acquisisce automaticamente i dati presenti nella banca dati EORI unionale. In particolare, nel campo «Name of the registered exporter» compare il dato che nella banca dati EORI è presente come «Short name». Fino ad ora le segnalazioni dei soggetti nazionali inviati ai servizi della Commissione per popolare la banca dati EORI per le persone fisiche e ditte individuali, erano fatte nel modo seguente: Full name -  es. Gerra Short name – es. Francesca Di conseguenza la ragione sociale di ditte individuali e il nome di persone fisiche, nelle registrazioni REX e nelle decisioni doganali, risulta essere solo il nome es. “Francesca”. La modalità di invio dei dati verrà ora modificata, nel senso di compilare il campo «Short name» con nome e cognome, ma per gli esportatori già registrati la modifica non potrà avere effetto. Il numero REX rilasciato è comunque «Valido» e può essere utilizzato anche se nella ragione sociale appare solo il nome. AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018

29 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Il sistema REX 09/06/2018


Scaricare ppt "Milano, 9 giugno 2018 Il sistema REX Dr. Francesca Gerra."

Presentazioni simili


Annunci Google