Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
Il provvedimento amministrativo
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Il provvedimento amministrativo (1° parte) 1
2
È l’esito del procedimento amministrativo.
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I La definizione Il provvedimento è la manifestazione del potere amministrativo volta a disciplinare un rapporto giuridico intercorrente tra la pubblica amministrazione e un soggetto privato e avente per oggetto un bene della vita. È l’esito del procedimento amministrativo.
3
Il regime del provvedimento
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Il regime del provvedimento Tipicità Imperatività Esecutorietà Esecutività Inoppugnabilità
4
Gli elementi strutturali dell’atto amministrativo
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Gli elementi strutturali dell’atto amministrativo SOGGETTOorgano deputato ad emanare l’atto; VOLONTA’ in senso oggettivato (volontà procedimentale); OGGETTOcosa, attività o situazione soggettiva determinata o determinabile cui il provvedimento si riferisce; CONTENUTO ciò che con il provvedimento “l’autorità intende disporre, ordinare, permettere, attestare, certificare” (G. ZANOBINI).
5
Gli elementi strutturali dell’atto amministrativo (Segue)
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Gli elementi strutturali dell’atto amministrativo (Segue) MOTIVI ragioni sostanziali che stanno alla base dell’atto e si desumono dalla motivazione FORMA di regola scritta N.B.: la causa è irrilevante, per via della tipicità.
6
L’obbligo di motivazione (art. 3 l. n. 241/90)
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I L’obbligo di motivazione (art. 3 l. n. 241/90) Enuncia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione della p.a., in relazione alle risultanze istruttorie. Di recente è stato introdotto anche per gli accordi tra privati e p.a. (con la legge anticorruzione n.190/2012). Funzioni: trasparenza; agevole interpretazione del provvedimento; Giustiziabilità. N.B.: non c’è obbligo di motivare gli atti normativi e quelli a contenuto generale
7
L’interpretazione del provvedimento
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I L’interpretazione del provvedimento Si utilizzano i criteri per l’interpretazione dei contratti (artt e ss. c.c.) ad eccezione, secondo la giurisprudenza, degli artt.: 1370 c.c. (interpretazione contro l’autore della clausola, perché si rivolgerebbe sempre contro la p.a.) 1371 c.c. (interpretazione meno gravosa per l’obbligato, sostituito dall’interpretazione più coerente al perseguimento dell’interesse pubblico).
8
Classificazione dei provvedimenti in base al contenuto
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Classificazione dei provvedimenti in base al contenuto PROVVEDIMENTI LIMITATIVI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI
9
Provvedimenti ablatori
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Provvedimenti ablatori I provvedimenti ablatori restringono la sfera patrimoniale e personale del destinatario, estinguendo o modificando una situazione giuridica soggettiva, attraverso l’imposizione di prestazioni o obblighi di fare o di non fare. Possono essere: reali (es.: espropriazione per p.u., occupazione temporanea, requisizione, imposizione di servitù pubbliche) personali (ordinatori: ordini e divieti) Obbligatori.
10
Provvedimenti sanzionatori
I provvedimenti sanzionatori reprimono illeciti amministrativi: Sanzioni in senso proprio con funzione punitiva afflittiva e valenza dissuasiva. Sanzioni ripristinatorie con funzione di reintegrazione dell’interesse pubblico leso dall’illecito Analogia (e fungibilità) con le sanzioni penaliapplicazione principi tipicamente penalistici (artt. 1 e ss. l. n. 689/81) Le sanzioni possono essere pecuniarie, interdittive, disciplinari, c.d. accessorie.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.