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COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA

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Presentazione sul tema: "COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA"— Transcript della presentazione:

1 COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA
INCONTRO DI STUDIO «Il principio di derivazione rafforzata nella nuova determinazione della base imponibile I.Re.S.» «Novità in materia di Aiuto alla Crescita Economica» Jesi (AN), 23 febbraio 2018 Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018

2 NUOVE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE E COORDINAMENTO FISCALE
Il Decreto Legislativo 139 del 18 agosto 2015, in attuazione della direttiva 34/2013/UE, ha innovato in modo significativo le disposizioni recate dal Codice Civile relative alla redazione del Bilancio di esercizio delle società di capitali che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e alla comunicazione finanziaria. Si tratta di una vera e propria riforma contabile che ha richiesto l’adeguamento dei principi contabili nazionali da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) legalmente riconosciuto come l’Istituto Nazionale per i principi contabili che fornisce le linee guida per la corretta applicazione delle disposizioni civilistiche. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018

3 NUOVE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE E COORDINAMENTO FISCALE
Il necessario coordinamento tra queste nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali con la disciplina fiscale è avvenuto con l’emanazione dell’art. 13-bis del D.L. 244/2016 (c.d. “decreto milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2017 n. 19, che ha regolamentato gli aspetti fiscali della nuova disciplina contabile tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

4 IL “SISTEMA TRIPARTITO” E LA DERIVAZIONE DA BILANCIO
PROFILO CIVILISTICO Ai fini della redazione del bilancio di esercizio, con l’entrata in vigore dei nuovi principi contabili, si seguono regole differenti a seconda che si rientri in una delle tre tipologie identificate dalle nuove norme contabili: -micro-imprese, così definite dall’art ter del codice civile, che redigono il bilancio supersemplificato; -piccole imprese, che superano le soglie dimensionali dell’art ter c.c. ma che si collocano al di sotto di quelle previste dall’art bis, che redigono il bilancio in forma abbreviata; -medie e grandi imprese, che superano i limiti dell’art bis c.c. e redigono il bilancio in forma ordinaria. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

5 IL “SISTEMA TRIPARTITO” E LA DERIVAZIONE DA BILANCIO
Limiti per la redazione del bilancio: BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE (art ter) Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: . totale attivo: 0,175 mln euro . totale vendite e prestazioni servizi: 0,35 mln euro . dipendenti: 5 unità . società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati ….(Segue) Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

6 IL “SISTEMA TRIPARTITO” E LA DERIVAZIONE DA BILANCIO
…(Segue) BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (art bis) Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: . totale attivo: 4,4 mln euro . totale vendite e prestazioni servizi: 8,8 mln euro . dipendenti: 50 unità . società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati ….(Segue) Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

7 IL “SISTEMA TRIPARTITO” E LA DERIVAZIONE DA BILANCIO
…(Segue) BILANCIO IN FORMA ORDINARIA Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti: . totale attivo: 4,4 mln euro . totale vendite e prestazioni servizi: 8,8 mln euro . dipendenti: 50 unità Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

8 IL “SISTEMA TRIPARTITO” E LA DERIVAZIONE DA BILANCIO
PROFILO FISCALE La determinazione della base imponibile del reddito di impresa è contenuta nel titolo II del DPR 917/86 (T.U.I.R.) dedicato all’IRES. L’art. 13-bis, comma 2, lettera a) n. 1, del D.L. 244/2016, intervenendo sull’art. 83 del T.U.I.R. ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’OIC ad eccezione delle micro-imprese di cui all’art ter c.c.. Dal punto di vista fiscale, i soggetti IRES possono essere suddivisi in tre categorie: Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

9 IL “SISTEMA TRIPARTITO” E LA DERIVAZIONE DA BILANCIO
micro-imprese di cui all’art ter c.c. con tassazione basata sul principio di “derivazione semplice”; soggetti (non “IAS adopter” c.d. “OIC adopter”) diversi dalle micro-imprese di cui all’art ter c.c., con tassazione basata sul principio di “derivazione rafforzata” di cui all’art. 83 T.U.I.R.; soggetti “IAS adopter con tassazione basata sul principio di “derivazione rafforzata” di cui all’art. 83 T.U.I.R. ed altre peculiarità tipiche dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

10 LE MICRO-IMPRESE E IL PRINCIPIO DI “DERIVAZIONE SEMPLICE”
L’art. 83, comma 1, primo periodo del T.U.I.R. prevede, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 13-bis D.L. 244/2016, che le micro-imprese determinino il reddito imponibile sulla base del principio di “derivazione semplice”, intendendosi con tale locuzione la tradizionale derivazione del reddito di impresa dal risultato di bilancio, rimanendo escluse dal principio di derivazione rafforzata. Le micro-imprese, infatti, determinano il reddito complessivo “apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo al periodo chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

11 I SOGGETTI “OIC ADOPTER” E IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA
Il nuovo art. 83, comma 1, del T.U.I.R, così come modificato dall’art. 13-bis del D.L. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 19/2017, prevede che “i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizione del codice civile” determinino il reddito imponibile sulla base del “principio di derivazione rafforzata” secondo il quale “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. Il successivo comma 1-bis dell’art. 83 rimanda, in quanto compatibili, alle disposizioni emanate per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, contenute nel D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (primo decreto IAS) e nel D.M. 8 giugno 2011 (secondo decreto IAS). Tali decreti sono stati poi modificati ed integrati dal D.M. 3 agosto 2017 al fine di renderli applicabili anche ai soggetti OIC adopter , diversi dalle micro-imprese, in attuazione di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 13-bis del D.L. 244/2016. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

12 I SOGGETTI “IAS ADOPTER”
Le modifiche apportate dall’art. 13-bis, D.L. n. 244/2016 all’art. 83, comma 1, T.U.I.R. non hanno disposto variazioni a quanto previsto per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali. Tali soggetti continuano ad applicare il “principio di derivazione rafforzata” derogando, così come per i soggetti OIC adopter, ai tradizionali criteri di determinazione del reddito di impresa ed attribuendo valenza fiscale ai criteri civilistici di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale in bilancio dei fatti di gestione, escludendo, di conseguenza, per tali valori qualsiasi variazione in sede di dichiarazione dei redditi. La valenza pratica al principio di derivazione rafforzata è stata data dal Legislatore con l’emanazione del D.M. 1° aprile 2009 n. 48 (primo decreto IAS) e del D.M. 8 giugno 2011 (secondo decreto IAS), l’ADE poi, con la Circolare Ministeriale n. 7/E del 28 febbraio 2011, ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative del principio di “derivazione rafforzata” soffermandosi sui fenomeni di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale e fornendo esempi. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018


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