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La Riforma del Terzo settore: L’IMPRESA SOCIALE
Genova, 25 marzo 2019 La Riforma del Terzo settore: L’IMPRESA SOCIALE Sala Quadrivium - Piazza Santa Marta 2 ________________________________ a cura di Gioacchino Dell’Olio
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FONTI NORMATIVE Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112
[Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106]. Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95 [Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106]. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 [Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106]. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Nozione e qualifica di impresa sociale
Art. 1 d. lgs. 112/2017 Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformità alle disposizioni del presen- te decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa d’interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando mo- dalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei la- voratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Quindi, a titolo esemplificativo: associazioni (riconosciute e non) - comitati fondazioni società di persone società di capitali ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Nozione e qualifica di impresa sociale
Art. 1 d. lgs. 112/2017 Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale i seguenti soggetti: le società costituite da un unico socio persona fisica le amministrazioni pubbliche gli enti che i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. Per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, Le Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici economici nazionali, regiona- li e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 4 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Cooperative Sociali Art. 1 d. lgs. 112/2017
Cooperative Sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381: acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale; applicazione delle norme del decreto legislativo 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili; fermo restando l’ambito di attività di cui all’art. 1 delle legge 381/1991, come modificato dall’art. 17 comma 1 del d. lgs 112/2017. Effetti conseguenti: non necessità di adeguamento dello statuto sociale alle norme del d. lgs. 112/2017; obbligo di redazione, pubblicazione e deposito del bilancio sociale (art. 9 comma 2° d. lgs 112/2017) (ad oggi ancora non sussistente in attesa delle linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali); estensione dell’ambito delle attività di operatività delle cooperative sociali: attività tradizionali originarie a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) svolgimento di attività diverse rispetto al punto precedente, ma finalizzate all’inserimento lavorati- vo di persone svantaggiate; ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 5 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Cooperative Sociali Art. 1 d. lgs. 112/2017
addizioni di attività ex art. 17 comma 1° d. lgs. 112/2017 All’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: < servizi socio- sanitari ed educativi>, sono inserite le seguenti: < incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di im- presa sociale, ….>. Per cui, si individuano in via aggiuntiva le seguenti ulteriori aree di intervento operativo: -) interventi e servizi sociali … (lettera a); -) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b); -) prestazioni socio sanitarie (lettera c); -) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d); -) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione al bullismo ed al contrasto della povertà educativa; (lettera l); - ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 6 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Cooperative Sociali Art. 1 d. lgs. 112/2017
-) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 (lettera p). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con propria nota n del ha altresì chiarito che le cooperative sociali possono continuare a svolgere attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti in quanto detta attività rientra negli interventi e servizi sociali di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000 di cui hanno diritto di usufruire . Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con propria successiva nota del ha inoltre pre- cisato che alle cooperative sociali non si applicano le seguenti norme del d. lgs. 112/2017: - articolo 7, comma 3: cariche sociali -> specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; - articolo 8, comma 2: ammissione ed esclusione di soci e associati (ricorso all’assemblea sociale); - articolo 10: organo di controllo interno; - articolo 12: procedure di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patri- monio residuo; - articolo 13, comma 1°: lavoro nell’impresa sociale (in particolare, la cd. “differenza retributiva”); - articolo 13, comma 2°: volontari nell’impresa sociale. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 7 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Enti religiosi civilmente riconosciuti
Art. 1 d. lgs. 112/2017 Enti religiosi civilmente riconosciuti: a detti enti le norme del decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività d’impresa di interesse generale alle seguenti condizioni: adozione di un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata costituzione di un patrimonio destinato tenuta delle scritture contabili in via separata Il regolamento, pur nel rispetto della struttura e delle finalità specifiche di tali enti, dovrà recepire le norme del decreto legislativo 112/2017. La costituzione di un patrimonio destinato dovrebbe consentire di evitare commistioni fra la gestione dell’attività propria istituzionale dell’ente ecclesiastico e la gestione dell’attività d’interesse generale; permettendo ai creditori una puntuale conoscenza della situazione patrimoniale e reddituale dell’ente con riguardo all’attività d’interesse generale svolta. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 8 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Attività d’impresa di interesse generale
Art. 2 d. lgs. 112/2017 Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto: interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale … ; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente … ; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; formazione universitaria e post universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, … ; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra scolastica …; servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore …; cooperazione allo sviluppo …; attività commerciali … di educazione … svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale …; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone …; ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 9 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Attività d’impresa di interesse generale
Art. 2 d. lgs. 112/2017 alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; microcredito; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Rispetto all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore (Attività di interesse generale) l’impresa sociale può svolgere in più l’attività di microcredito, mentre non è prevista la possibilità di svolgere le attività individuate alle lettere da u) a y) comprese del d. lgs. 117/2017, per gli ETS che non assumono la qualifica di imprese sociali: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o prodotti, … erogazione in denaro , di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate …; v) promozione della cultura e della legalità, della pace fra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, …; x) cura di procedure di adozione internazionale …; y) protezione civile. L’elenco delle attività d’impresa di interesse generale può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 10 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Attività svolta in via principale
Art. 2 d. lgs. 112/2017 Concetto di attività svolta in via principale: i relativi ricavi devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi della impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ad oggi non è stato ancora emanato il relativo decreto. Peraltro, in riferimento alla disciplina dell’impresa sociale di cui alla legge previgente (d. lgs. 24 marzo 2016, n. 155 in oggi abrogato dall’art. 19 del d. lgs. 112/2017) la quale prevedeva un regime sostanzialmente analogo, i Ministeri competenti con D. M. 24 gennaio 2008 si erano espressi come segue: Art. 2. Attività di utilità sociale 1. Ai fini del computo della soglia minima del 70% nel rapporto fra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell’organizzazione, … sono considerati al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno d’esercizio dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale, soltanto i ricavi … direttamente generati dalle attività di utilità so- ciale … . 2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto di cui al precedente comma 1 - né per quanto concerne il numeratore, né il denominatore - i ricavi relativi a: proventi da rendite finanziarie o immobiliari; plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale; sopravvenienze attive; contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o con- trollanti la medesima. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 11 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Inserimento lavorativo persone svantaggiate
Art. 2 d. lgs. 112/2017 Attività considerate comunque di interesse generale, indipendentemente dal proprio oggetto: le attività di impresa che per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, occupano: lavoratori molto svantaggiati persone svantaggiate o con disabilità persone beneficiarie di protezione internazionale persone senza fissa dimora iscritte nei registri anagrafici comunali le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia. Per poter integrare la presunzione legale di svolgimento di un’attività di interesse generale, l’impresa sociale deve impiegare alle proprie dipendenze un numero di persone ricadenti nelle categorie dianzi elencate non inferiore al trenta per cento della complessiva forza lavoro. In particolare, ai fini del computo della soglia minima del 30%, i lavoratori “molto svantaggiati” non possono essere maggiori di un terzo e contare per un periodo superiore a 24 mesi dall’assunzione; per gli altri lavoratori dell’elenco la condizione soggettiva di svantaggio o di disabilità deve essere attestata ai sensi della normativa vigente. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 12 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Assenza di scopo di lucro
Art. 3 d. lgs. 112/2017 L’impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non pro - porzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime categorie, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze nell’ambito dei settori di attività: interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli inter- mediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi; d) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza delle valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o parte - cipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi o di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 13 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Assenza di scopo di lucro
Art. 3 d. lgs. 112/2017 parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate; f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai quattro punti del tasso annuo di riferimento. L’impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, come segue: a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile: ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall’ISTAT, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato; b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci o associati dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. Il decreto correttivo (d. lgs. 98/2018) ha poi precisato che non si considera distribuzione indiretta di utili ed avanzi della gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività d’interesse generale effettuata ai sensi dell’art sexies del codice civile da imprese sociali costituite in forma di cooperativa. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 14 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Costituzione e Denominazione
Art. 5 d. lgs. 112/2017 L’impresa sociale è costituita con atto pubblico il quale, oltre a quanto è previsto specificatamente per ogni tipologia di organizzazione dalla relativa normativa applicabile, deve contenere: l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle attività di interesse generale; l’assenza di scopo di lucro. Gli atti costitutivi e le loro modificazioni devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli ammini - stratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell’organizzazione. Gli enti religiosi sono tenuti al deposito del solo regolamento. Art. 6 d. lgs. 112/2017 La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l’indicazione di “impresa sociale” la quale dovrà essere utilizzata negli atti e nella corrispondenza dell’organizzazione. Tale previsione non si applica agli enti religiosi. L’indicazione di “impresa sociale”, ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 15 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Cariche sociali Art. 7 d. lgs. 112/2017
L’atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all’impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è riservata all’assemblea dei soci o degli associati dell’impresa sociale. Non possono assumere la presidenza dell’impresa sociale i rappresentanti dei seguenti soggetti: società costituite da un unico socio persona fisica; enti con scopo di lucro; amministrazioni pubbliche. Si precisa che ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d. lgs. 112/2017 i predetti soggetti non possono esercitare l’attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di una impresa sociale ai sensi dell’art del codice civile. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 16 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Ammissione ed esclusione
Art. 8 d. lgs. 112/2017 Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonchè il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitu - tivi o dagli statuti dell’impresa sociale secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto della peculiarità del- la compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita. Compatibilmente con la predetta forma giuridica di ciascuna impresa sociale negli atti costitutivi o negli statuti dovrà essere disciplinata la facoltà per l’istante di investire l’assemblea dei soci o degli associati, oppure un eventuale altro organo eletto dalla medesima assemblea, in ordine ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci od associati. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 17 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Scritture contabili Art. 9 d. lgs. 112/2017
L’impresa sociale deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio delle micro imprese) del co - dice civile. L’impresa sociale deve inoltre depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previamente sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 18 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Organi di controllo interno
Art. 10 d. lgs. 112/2017 L’atto costitutivo dell’impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2° e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualo - ra applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzio - namento. I sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine possono chiedere agli am- ministratori notizie sull’andamento delle operazioni in corso o su determinati affari. Nel caso in cui l’impresa sociale superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis del codice civile (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro; ricavi delle vendite e delle presta - zioni: euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità), la revisione legale dei conti è esercita- ta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro o da sindaci iscritti nell’apposi - to registro dei revisori legali. Sono fatte comunque salve le disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 19 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Coinvolgimento lavoratori, utenti, altri
Art. 11 d. lgs. 112/2017 Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati all’attività dell’organizzazione siano posti in grado di esercitare una influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Le modalità di coinvolgimento dovranno essere individuate tenendo presenti, tra gli altri elementi, dei contratti colletti- vi, della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il C.N.T.S.. Delle forme e delle modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare: a) i casi e le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci; b) nelle imprese sociali che supe - rino due dei limiti di cui al primo comma dell’art bis del codice civile ridotti alla metà, la nomina, da parte dei lavo- ratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell’organo amministrativo che di controllo. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 20 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Misure fiscali e di sostegno economico
Art. 18 d. lgs. 112/2017 Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del con- tributo per l’attività ispettiva, nonché le somme destinate ad apposite riserve finalizzate allo svolgimento delle attività di natura statutaria o ad incremento del patrimonio. L’utilizzazione delle riserve così costituite per la copertura di eventua- li perdite è consentita e non dà luogo a decadenza dal beneficio fiscale, a condizione che non si provveda a distribuzioni di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. Non concorrono altresì alla formazione del reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali (solo se ciò determina un utile od un maggior utile da destinare ad in - cremento del patrimonio). Da notare che la detassazione sostanziale dell’utile di esercizio riguarda anche quella parte del medesimo che deriva da attività “diverse” da quelle di interesse generale, svolte nei limiti consentiti (ossia, i cui ricavi siano al massimo pari al 29 per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale). Conforta in questo senso la relazione illustrativa al d. lgs. 112 del 2017 laddove si legge che “ … si ritiene che anche questi proventi vadano esclusi dalla tassazione ai fini delle imposte di- rette, nella misura in cui l’impresa proceda a reinvestirli …”. Si deve ancora osservare che invece risultano imponibili gli utili e gli avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma, anche se ciò avvenga a favore dei soci sotto forma di aumento gratuito del capitale sociale e nei limiti delle variazioni Istat. Infine, in tema di controlli, preme ricordare che alle imprese sociali ed in ragione della particolare tipologia dell’attività svolta, non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo ed in perdita sistematica, agli studi di settore, ai parametri contabili ed agli indici sintetici di affidabilità fiscale. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 21 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Misure fiscali e di sostegno economico
Art. 18 d. lgs. 112/2017 Per espressa previsione della legge delega [art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 106 del 2016] l’attuazione della riforma doveva prevedere l’adozione di “misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali”, per poter di fatto compensare e mitigare i limiti di remunerazione del capitale a cui sono tenute le imprese sociali. Per le persone fisiche si è prevista la possibilità di detrarre dall’imposta Irpef lorda un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società (anche cooperative) che abbiano acquistato la qualifica di impresa so- ciale da non più di cinque anni; per poter fruire del beneficio fiscale è necessario che l’investimento sia stato effettuato successivamente al 20 luglio 2017 (ossia, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 112 del 2017). Per ciascun periodo d’imposta l’investimento massimo detraibile non può superare l’importo di un milione di euro e deve essere mantenuto per alme- no cinque anni a pena di decadenza dal beneficio. Per i soggetti passivi IRES si è prevista una deduzione dalla base imponibile pari al 30% della somma investita nel capita- le di un’impresa sociale costituita in forma societaria ovvero cooperativa. Parimenti al caso precedente, è necessario che l’investimento sia stato effettuato dopo la data del 20 luglio 2017 e che l’impresa sociale abbia acquisito tale sua qualifi- ca da non più di cinque anni. L’investimento massimo deducibile non può essere superiore, per ciascun periodo d’impo - sta, all’importo di euro e deve essere mantenuto per almeno un quinquennio a pena di decadenza. Dette agevolazioni si applicano anche agli atti di dotazione ed ai contributi di qualsiasi natura posti in essere a favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 22 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Ulteriori agevolazioni fiscali
In aggiunta alle misure fiscali previste per l’imposizione diretta dall’art. 18 del d. Lgs. 112/2017, il Codice del Terzo settore individua ulteriori agevolazioni fiscali applicabili anche ad alcune tipologie di imprese sociali. Art. 82 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) - Imposte indirette e tributi locali Trasferimenti a titolo gratuito: non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, né alle imposte ipotecarie e catastali, i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costituite in forma societaria. Trasferimenti di immobili a titolo oneroso: si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso a favore degli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali e le impre - se sociali costituite in forma societaria. Ai fini della fruizione dell’agevolazione è richiesta da parte dell’ente, in sede di di atto di trasferimento, la dichiarazione di avere l’intenzione di utilizzare il bene immobile in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che tale utilizzo avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Atti costitutivi, modifiche statutarie ed operazioni straordinarie: si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catasta - li in misura fissa agli atti costitutivi ed alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasforma- zione, poste in essere dagli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costitui - te in forma societaria. Inoltre, le modifiche statutarie aventi ad oggetto l’adeguamento a modifiche od integrazioni nor - mative sono esenti dall’imposta di registro. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 23 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Ulteriori agevolazioni fiscali
Esenzione da imposta di bollo: gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, ma escluse le imprese socia- li costituite in forma societaria. Imposta sugli intrattenimenti: si prevede l’esenzione per l’imposta sugli intrattenimenti relativamente alle attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 svolte dagli enti del Terzo settore (con la esclusione delle imprese sociali costitui - te in forma societaria) in via occasionale ovvero in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizza - zione. La condizione per fruire dell’esenzione è la previa comunicazione dell’attività svolta, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, alla S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori). Tasse sulle concessioni governative: si prevede che gli atti ed i provvedimenti relativi agli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, sono esenti dalla tassa sulle concessio- ni governative di cui al D.P.R. 641/1972. Irap: si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti del Terzo settore (incluse le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costituite in forma societaria) la riduzione o la esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al d. lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi comunitari. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 24 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Erogazioni liberali Art. 83 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) - Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali Si deve premettere che la disciplina dell’art. 83 del Codice del Terzo settore si applica in via generale a favore di enti del Terzo settore non commerciali (come individuati dal comma 5 dell’art. 79 del medesimo Codice), ma per espressa pre - visione normativa (comma 6° dell’art. 83) le stessa trova applicazione anche nei confronti delle cooperative sociali e più in generale delle imprese sociali non costituite in forma societaria a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate “ per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utili - tà sociale”. Per le persone fisiche viene prevista la detrazione dall’imposta lorda Irpef dell’importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per erogazioni liberali in denaro od in natura e per un importo complessivo in ciascun periodo d’impo- sta non superiore a euro. La detrazione è consentita per le erogazioni liberali in denaro a condizione che il relati- vo versamento sia effettuato tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Per gli imprenditori individuali, enti e società viene prevista la deduzione dal reddito complessivo netto nel limite mas- simo del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza non utilizzata può essere computata in aumen- to dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. Per le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione / deduzione fiscale ed alla loro valorizzazione si rinvia ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ancora da emanarsi). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 25 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Entrata in vigore delle norme fiscali
Ai sensi dell’art. 18 comma 9 del d. lgs. 112 / 2017 l’efficacia delle disposizioni di favore fiscale individuate dallo stesso articolo 18 (detassazione degli utili e misure di sostegno economico agli investimenti nel capitale delle imprese sociali) è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona- mento dell’Unione europea. La motivazione di questa efficacia giuridica “sospesa” risiede nel fatto che il regime fiscale di favore potrebbe essere considerato quale aiuto di stato e, quindi, non compatibile con i principi comunitari in materia di libera concorrenza con il conseguente effetto di incidere negativamente sugli scambi degli Stati membri. Ai sensi dell’art. 104 comma 1 del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) le disposizioni di favore fiscale previste negli articoli 82 (imposte indirette e tributi locali) e 83 (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) già riepilogate nelle precedenti pagine, trovano applicazione transitoria con decorrenza dal primo gennaio 2018 e fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul fun - zionamento dell’Unione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Regi - stro unico nazionale del Terzo settore, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991 ed alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dalla legge 383/2000. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 26 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Operazioni straordinarie
La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare: l’assenza dello scopo di lucro; i vincoli di destinazione del patrimonio; il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. La cessione di azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa d’interesse generale deve essere realizzata previa la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa sociale: la relazione dovrà attestare il valore effettivo del patrimonio dell’impresa. Inoltre, a tutela e garanzia della trasparenza delle operazioni di cui sopra e della preservazione delle attività e della finalità da parte dell’avente causa, si dispone che l’efficacia giuridica di tali atti (operazioni) sia subordinata alla pre- via autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della politiche sociali a cui l’organo di amministrazione della impresa sociale dovrà notificare, con atto scritto munito di data certa, l’intenzione di procedere in dette operazioni e dovrà allegare la relativa documentazione. L ’autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla rice - zione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l’auto - rizzazione è ammesso ricorso al giudice amministrativo. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 27 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Devoluzione del patrimonio
Nel caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma societaria, il capitale effettivamente versato dai soci , even- tualmente rivalutato ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti consentiti, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni od ai fondi istituiti dagli enti associativi riconosciuti (art. 15 comma 3), in conformità alle previsioni statutarie. Due deroghe espresse: le società cooperative: a cui si applicano le disposizioni specifiche del codice civile e delle leggi speciali di settore gli enti religiosi: a cui non si applica l’istituto della devoluzione del patrimonio residuo. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 28 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Procedure concorsuali
In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che nel contempo dispone la nomina del commissario liquidatore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvederà ad individuare i criteri e le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e de membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell’economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte. Il patrimonio residuo al termine della procedura (se sussistente) è devoluto ai fondi istituiti dagli enti ed associazioni cui l’impresa sociale aderisce ovvero, in assenza, alla Fondazione Italia Sociale. Sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di società cooperative in punto di devoluzione del patrimonio sociale residuo. Si prevede inoltre espressamente l’inapplicabilità dell’istituto della liquidazione coatta amministrativa agli enti religiosi. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 29 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Funzioni di vigilanza Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all’Ispettorato nazionale del lavoro le funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel d. lgs. 112/2017 da parte delle imprese sociali. Per tale scopo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome e delle associa- zioni di cui all’art. 3 del d. lgs. 220/2002 (Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo). Le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva almeno una volta all’anno sulla base di un modello di verbale approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che previamente definirà anche i contenuti e le modalità dei controlli ispettivi, nonché l’importo del contributo per l’attività ispettiva che sarà posto a carico delle imprese sociali. L’attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 112/2017, il soggetto che esercita l’attività ispettiva procede a diffidare gli organi amministrativi dell’impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi, entro un congruo termine. In caso di ostacolo all’attività di vigilanza o di inottemperanza al contenuto della diffida, il Ministero vigilante può nominare un commissario ad acta che affianchi gli organi dell’impresa sociale e provveda così a quanto richiesto in sede di diffida. Nei casi di irregolarità non sanabili ovvero non sanate il Ministero dispone la perdita della qualifica di impresa sociale con la conseguente devoluzione del patrimonio sociale residuo. Avverso detto provvedi - mento è ammesso ricorso al giudice amministrativo. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 30 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Equity crowdfunding E’ stata prevista per le imprese sociali costituite in forma di società di capitali o di società cooperative la possibilità di accedere alla raccolta di capitale di rischio attraverso piattaforme telematiche (cd. equity crowdfunding) regolate dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs. n. 58 del 1998). Tale strumento di raccolta dei capitali di rischio, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento per le start-up innovative e, successivamente, esteso sia alle piccole e medie imprese innovative che alle piccole e medie imprese, permette alle società di effettuare un’offerta al pubblico di quote ovvero di azioni finalizzata alla raccolta di capitale di rischio, ordinariamente di valore unitario modesto, ma che ha comunque il pregio di poter potenzialmente inter - cettare un numero assai vasto di persone. La gestione dei portali online è in oggi riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro e soggetti all’autorizzazione della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa), nonché alle banche ed alle società di investimento di natura mobiliare (SIM). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 31 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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