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Il conflitto collettivo

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Presentazione sul tema: "Il conflitto collettivo"— Transcript della presentazione:

1 Il conflitto collettivo
Il diritto di sciopero: art. 40 Cost. e il rinvio alla legge ordinaria Immediata precettività della norma costituzionale e ruolo della dottrina e della giurisprudenza nella individuazioni dei limiti al diritto di sciopero Limiti interni e limiti esterni: ambito Il TRATTATO DI LISBONA riconosce il diritto di sciopero (art. 6) ma lascia la sua regolamentazione agli stati membri: il caso Viking e Laval

2 Lo sciopero come libertà, come reato, come diritto
Periodo pre corporativo: codice Zanardelli (1889), lo sciopero è una libertà salvi i reati di violenza o di minaccia posti in essere in occasione dello sciopero Periodo corporativo: codice Rocco, lo sciopero è un reato: art. 502 c.p. sciopero per fini contrattuali; art. 503 per fini politici; art. 504 per coazione contro la Pubblica Autorità; art. 505 di solidarietà o protesta; sciopero dei pubblici dipendenti ( ora abrogati); 506 dei piccoli esercenti. Art. 40 Cost. lo sciopero è un diritto che convive con le norme penalistiche

3 definizione Lo sciopero è l’astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse economico professionale collettivo. La dottrina (F. Santoro Passarelli) qualifica lo sciopero come diritto POTESTATIVO per cui il lavoratore sospende la sua attività di lavoro e colloca il datore di lavoro in una posizione di SOGGEZIONE; Successivamente (Mengoni) lo sciopero è qualificato come diritto assoluto della persona

4 Il ruolo suppletivo della giurisprudenza
La manipolazione della Corte Costituzionale sulla interpretazione norme penali Sent. n. 29/1960: è incostituzionale l’art. 502 che vieta lo sciopero per fini contrattuali: la pretesa può essere soddisfatta dal datore di lavoro Sent. n. 290/1974: è illegittimo l’art. 503 c.p. nella parte in cui punisce lo sciopero politico e lo sciopero per motivi economici per rivendicare diritti riconosciuti dal titolo III della Cost.(rapporti economici): lo sciopero è legittimo purchè non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o il libero esercizio dei poteri legittimi attraverso cui si esprime la sovranità popolare

5 Segue… Sentenza n. 123/1962: è legittimo lo sciopero di solidarietà (interpretazione dell’art. 505 c.p.) a condizione che esista una comunione d’interessi tra i due gruppi di lavoratori Sentenza n. 165/1983: (504 c.p.)è legittimo lo sciopero di coazione della pubblica autorità che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a ostacolare l’esercizio di poteri legittimi

6 I soggetti titolari del diritto
La tesi del diritto individuale ad esercizio collettivo La tesi del diritto collettivo ad esercizio individuale La rilevanza della proclamazione: la titolarità collettiva presuppone che la proclamazione sia un requisito di legittimità del diritto I lavoratori subordinati gli imprenditori che non abbiano alla proprie dipendenze lavoratori subordinati (c. cost. n. 222/1975 in rif. all’art. 506 c.p. serrata degli esercenti di piccole industrie o commerci). I liberi professionisti: astensione dalle prestazioni (libertà non un diritto) I lavoratori autonomi parasubordinati (cass. 3278/1978: medici convenzionati con il SSN)

7 Le forme anomale Lo sciopero articolato a scacchiera e a singhiozzo
, lo sciopero a sorpresa Danno maggiore per l’impresa con minor sacrificio per i lavoratori che in questo modo riescono a conservare la retribuzione (o una sua parte) Fino al 1980 queste forme di sciopero erano considerate illegittime. Corte di Cassazione sent. n. 722/80: danno alla produzione (legittimo) danno alla produttività (illegittimo) (art. 41 cost.: criterio qualitativo, si abbandona la valutazione economica del danno (criterio quantitativo); le conseguenze sulla retribuzione e il rifiuto della prestazione parziale e inutile (messa in libertà, comandanta).

8 Clausole di tregua (pace) nel periodo di vigenza del contratto
Dal caso Fiat al T.U. 2014 Le clausole di tregua sono efficaci soltanto nei confronti delle associazioni sindacali stipulanti e non nei confronti dei singoli lavoratori (efficacia obbligatoria) Esigibilità degli accordi sottoscritti nel rispetto delle procedure indicate nel T.U. (v. parte IV) Efficacia collettiva delle clausole di tregua sia con riferimento al contratto collettivo nazionale sia con riferimento a quello aziendale previsione di misure sanzionatorie pecuniarie e temporanea sospensione dei diritti sindacali di fonte contrattuale in caso d’inadempimento

9 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Legge 146/1990 1. Definizione dei servizi pubblici essenziali: elencazione tassativa nell’art. 1 2. Finalità della legge: contemperamento di diritti alla persona costituzionalmente tutelati con il diritto di sciopero 3. Obbligo di garantire le prestazioni indispensabili art. 1, c. 2, elencazione esemplificativa

10 I limiti legali al diritto di sciopero nei s.p.e.
Procedura di raffreddamento del conflitto e di conciliazione obbligatoria (la conciliazione in caso di mancato accordo si esperisce, su richiesta delle parti, in sede amministrativa. Prefettura/ Comune – Ministero del lavoro a seconda della rilevanza territoriale dello sciopero) Obbligo di garantire le prestazioni indispensabili indicate: a) o nei contratti collettivi, nei regolamenti di servizio (lav. pubblici) o nei codici di autoregolamentazione (lavoratori automi, imprenditori, libero professionisti) b) in via sostitutiva in mancanza di accordo regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia (art. 13 lett. a)

11 Segue … 1. Regola dell’intervallo minimo o rarefazione
2. Proclamazione in forma SCRITTA e MOTIVATA(art. 2, c. 1) COMUNICAZIONE ALLA COMMISSINE DI GARANZIA 3. Obbligo di preavviso minimo di 10 gg (art. 2, c.5) e sue deroghe (art. 2, c. 7) 4. Obbligo di indicare la durata (divieto di sciopero a oltranza), le modalità di attuazione e le motivazioni 6. Obbligo di dare informazione all’utenza almeno 5 gg. prima (art. 2, c. 6) 7. Divieto dell’effetto annuncio ossia la revoca spontanea dello sciopero

12 La commissione di Garanzia
Autority indipendente che ha il compito di VALUTARE l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimenti dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. E’ composta da 9 membri Ha funzione regolatoria (PROVVISORIA REGOLAMENTAZIONE), conciliativa, sanzionatoria (le sanzioni possono essere individuali (irrogate dal datore di lavoro) o collettive amministrative, (irrogate dalla Commissione)

13 Ordinanza di precettazione
Attivazione del procedimento da parte della Commissione di garanzia o di propria iniziativa da parte delle autorità competenti che segnala all’autorità competente le situazioni di fondato pericolo derivanti dallo sciopero Il Prefetto per i conflitti a rilevanza locale o il Presidente del Consiglio dei ministri per i conflitti a rilevanza nazionale o interregionale possono adottare con ordinanza misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti alla persona costituzionalmente tutelati (art. 8) I presupposti: pregiudizio grave e imminente 1. Invito a desistere 2. tentativo di conciliazione 3. precettazione (differimento, integrazione delle regole) Le sanzioni pecuniarie in caso d’inosservanza sono irrogate dalla stessa autorità che ha emanato l’ordinanza

14 Libertà di serrata Chiusura dell’azienda e rifiuto delle prestazioni
Modalità 1. offensiva (diretta a sostenere una rivendicazione del datore di lavoro: es serrata di solidarietà); 2 difensiva (reagisce a una iniziativa dei lavoratori: es. serrata di ritorsione); Finalità: 1. contrattuali. Art. 502 c.p.: il reato di serrata per fini contrattuali. La C. Cost. ha dichiarato l’incostituzionalità del reato di serrata per fini contrattuali e riconosce la serrata per fini contrattuali come espressione del principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost. come atto penalmente lecito 2. protesta (continua ad essere reato: 505 c.p.es. chiusura per protestare contro una disciplina fiscale del Governo). Fuori dal rapporto di lavoro non c’è l’art. 39 cost.

15 Serrata dei piccoli esercenti
È legittima di aziende industriali e commerciale senza lavoratori alle loro dipendenze (art. 5’6 c.p.) C. Cost. n. 222/1975 afferma illegittimità costituzionale della norma ove i piccoli esercenti siano privi di dipendenti e siano per questo da considerare come singoli lavoratori.

16 Conseguenze dal punto di vista civile
Mora del creditore (1206) e persistenza dell’obbligo retributivo Art. 1207, c. 2 c.c. sul creditore in mora grava l’obbligo di risarcire il danno: le mancate retribuzioni Il limite delle prestazioni inutili nello sciopero a scacchiera o a singhiozzo: «nell’ipotesi si sciopero di un impianto a ciclo continuo la legittimità del rifiuto da parte del datore di lavoro di prestazioni offerte dagli addetti a reparti diversi da quelli interessato dall’astensione dal lavoro, presuppone, ai fini della liberazione dell’obbligo retributivo, l’inutilizzabilità di dette prestazioni, in relazione al tipo e alla natura dell’organizzazione produttiva, che l’imprenditore NON è tenuto a modificare con misure implicanti perdite economiche o spese ulteriori»

17 Conseguenze dal punto di sindacale
Es. chiusura dell’azienda il giorno in cui si sarebbe dovuta tenere un’assemblea Rilevanza ai sensi dell’art. 28 st. lav.


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