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I Redditi di Lavoro Dipendente

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Presentazione sul tema: "I Redditi di Lavoro Dipendente"— Transcript della presentazione:

1 I Redditi di Lavoro Dipendente
Studio Lubello

2 Redditi di lavoro dipendente e assimilati – norme del T.U.I.R.
ART redditi di lavoro dipendente ART redditi assimilati a quelli di lavoro dipend. ART determinazione dei redditi di lavoro dip. ART determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

3 La nozione di reddito di lavoro dipendente
Studio Lubello Nella categoria dei redditi di lavoro dipendente rientrano : Le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato; Le pensioni e assegni equiparati I redditi assimilati (elencati tassativamente)

4 La nozione di reddito di lavoro dipendente
Studio Lubello I redditi di lavoro dipendente sono individuati innanzitutto dall’art. 49, primo comma del TUIR, che si riferisce ai redditi derivanti dal lavoro “prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri”

5 Le Retribuzioni Studio Lubello Secondo l’art. 49, primo comma del TUIR le retribuzioni sono costituite dal compenso del lavoratore e comprendono tutte le somme e i valori (beni e servizi) percepiti in relazione al rapporto di lavoro

6 Le Retribuzioni Sono invece escluse dal reddito di lavoro dipendente:
Studio Lubello Sono invece escluse dal reddito di lavoro dipendente: Le retribuzioni percepite dal coniuge, dai figli minori o invalidi e dagli ascendenti dei lavoratori autonomi e imprenditori individuali; Le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di risarcimento del danno subito; I compensi reversibili; I benefici previdenziali e assistenziali;

7 Le Retribuzioni Segue:
Studio Lubello Segue: Le spese sanitarie di assistenza specifica a soggetti portatori di handicap; I premi assicurativi pagati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro; Gli oneri deducibili; Le indennità, le somme e i rimborsi spese connessi a trasferte e trasferimenti

8 Le Retribuzioni Il requisito della territorialità
Studio Lubello Il requisito della territorialità Tale requisito permette di stabilire se la prestazione di lavoro dipendente è prestata in Italia o all’estero; Le regole per la determinazione e di imposizione del reddito di lavoro dipendente cambiano a seconda del luogo di effettuazione (se in Italia o all’estero)

9 Le Retribuzioni - Territorialità
Studio Lubello Secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e 23 del TUIR e precisato dalla Circ. 16 novembre 2000, n. 207/E, la sussistenza del requisito della territorialità è legato: al luogo in cui è prestata l’attività lavorativa; al luogo di residenza del prestatore La cittadinanza del prestatore e il luogo di pagamento delle retribuzioni sono dati irrilevanti per l’imposizione

10 Le Retribuzioni - Territorialità
residenza nei primi sei mesi (I) ATTIVITA’ PRESTATA IN ITALIA residenza dopo i primi sei mesi (E) per un periodo > di 183 gg in 12 mesi (E) ALL’ESTERO per un periodo < di 183 gg in 12 mesi (I)

11 Le Retribuzioni - Il momento impositivo
Studio Lubello Secondo quanto disposto dall’art. 51, primo comma del TUIR i redditi di lavoro dipendente (e quindi anche le retribuzioni) sono tassati al momento della percezione: criterio di cassa; Per i redditi in natura si considerano percepiti al momento in cui i beni ed i servizi entrano nella disponibilità, non rilevando l’effettivo consumo

12 Le Retribuzioni - Il momento impositivo
Studio Lubello Esiste poi una presunzione legale secondo cui si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 del mese di gennaio (criterio di cassa allargato)

13 Le Retribuzioni – la base imponibile
Studio Lubello L’articolo 51 del TUIR stabilisce che fanno parte della retribuzione varie componenti che spettano al dipendente a seguito del lavoro prestato nel rapporto di lavoro o per il solo sussistere dello stesso

14 Le Retribuzioni – Base imponibile
Studio Lubello Possono classificarsi le seguenti componenti: Retribuzione diretta; Retribuzione indiretta o sostitutiva; Somme risarcitorie; Compensi e indennità di fine rapporto; Superbonus per chi rinuncia ad andare in pensione

15 Le Retribuzioni – Retribuzione diretta
Studio Lubello È costituita da tutte le somme in denaro e i valori relativi ai beni e servizi percepiti in relazione al rapporto di lavoro: Il salario; La tredicesima e le altre mensilità aggiuntive; Gli scatti di anzianità; Il lavoro straordinario; L’indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici; Le somme percepite a titolo di transazione in costanza di rapporto di lavoro; Gli interessi sui crediti di lavoro e la rivalutazione monetaria (con sentenza di condanna)

16 Le Retribuzioni – Retribuzione indiretta
Studio Lubello La retribuzione cosiddetta indiretta è quella che viene corrisposta al dipendente a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa; Si tratta delle: Indennità con natura previdenziale: Indennità di malattia; Indennità di maternità e disoccupazione; Integrazioni salariali;

17 Le Retribuzioni – Somme Risarcitorie
Studio Lubello L’art del codice civile precisa che il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente (cioè la perdita subita) che il lucro cessante (cioè il mancato guadagno). In base al citato art. 6 comma 2 sono assoggettati a tassazione i proventi e le indennità che sono volti a risarcire il lucro cessante, in quanto sostitutivi di reddito

18 Le Retribuzioni – Compensi e indennità di fine rapporto
Studio Lubello Sono compresi in questa categoria le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro come il TFR, l’indennità di preavviso, il corrispettivo del patto di non concorrenza; Ed anche le altre somme percepite a titolo di indennità, a titolo risarcitorio o a seguito di transazioni; Per i dipendenti pubblici sono comprese in questa categoria la buonuscita, l’indennità di anzianità; La tassazione di tali elementi avviene in generale separatamente

19 Le Retribuzioni – Superbonus per chi rinuncia ad andare in pensione
Studio Lubello Secondo il disposto dell’art. 51, secondo comma, lett. i bis del TUIR i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità possono optare per continuare a lavorare; In questo caso essi percepiranno una quota di retribuzione (superbonus) pari alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale in caso di mancata opzione per il rinvio del pensionamento

20 Le Retribuzioni – I Compensi in Natura
Studio Lubello I compensi in natura sono quella parte della retribuzione non corrisposta in denaro; Essa viene corrisposta in beni e servizi, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro Sono inoltre compresi i beni e i servizi corrisposti al coniuge del dipendente ed ai suoi familiari fiscalmente a carico

21 Le Retribuzioni – I Compensi in Natura
Studio Lubello I compensi in natura possono definirsi: generali se corrisposti solo a determinate categorie di lavoratori; o speciali se attribuiti ad alcuni solo di loro (Fringe Benefits)

22 Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura
Studio Lubello La base imponibile (valore) dei compensi in natura, salvo alcune particolarità, è costituita dal Valore Normale dei beni e servizi di cui l’art. 9, del TUIR detta i criteri di determinazione

23 Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura
Studio Lubello Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura In sostanza, anche secondo quanto affermato dall’A.F. nella Risoluzione , n. 54/E, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo, al netto dell’IVA mediamente praticato: Per i beni o servizi della stessa specie o similari; In condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione (produzione o ingrosso o dettaglio); Nel tempo o nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati

24 Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura
Studio Lubello Valore convenzionale Il comma 4 dell’art. 51 individua alcuni dei beni e servizi che più frequentemente vengono concessi ai dipendenti, e cioè gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi i uso promiscuo, i prestiti e gli immobili stabilendo speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione

25 Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura
Studio Lubello Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato occorre distinguere: fabbricati iscritti in catasto senza alcun obbligo di dimorarvi (Reddito = rendita catastale + eventuali spese per utenze – importo eventualmente pagato dal dipendente) fabbricati iscritti in catasto con obbligo di dimorarvi (Reddito = 30% della suddetta differenza) fabbricati non iscritti in catasto (Reddito = canone di locazione applicabile – canone pagato)

26 Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura
Studio Lubello Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura Mezzi di trasporto aziendale L’utilizzo dei mezzi di trasporto aziendale ha rilevanza per il dipendente solo se: L’utilizzo è per motivi esclusivamente personali; Per motivi aziendali e personali (utilizzo promiscuo) Nel primo caso non vi sono disposizioni particolari e si applica il criterio generale del valore normale

27 Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura
Studio Lubello Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura Mezzi di trasporto aziendali ad uso promiscuo Per gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI modifica annualmente; Se il mezzo non è compreso nelle tabelle ACI si considera il modello più simile

28 Le Retribuzioni – Valutazione dei compensi in natura
Studio Lubello Ad esempio, ipotizzando che l'utilizzo del veicolo venga concesso per il periodo compreso tra il 3 febbraio e il 30-4 anno n, occorrerà effettuare il seguente calcolo: Costo complessivo chilometrico di esercizio relativo ad una Lancia K CC LS corrispondente ad una percorrenza di chilometri = 0,63 Costo complessivo totale ( x 0,63) = 9494,47 Reddito assunto su base annua (30% di 9494,47) = 2848,34 Reddito da attribuire (2848,34 x 87/365) = 678,92

29 Le Retribuzioni – Le trasferte
Studio Lubello Per trasferta deve intendersi uno spostamento provvisorio e temporaneo del lavoratore in una sede diversa da quella di normale svolgimento dell’attività lavorativa; In tale caso il lavoratore dipendente avrà diritto ad indennità ed a rimborsi spese

30 Le Retribuzioni – Le trasferte
Studio Lubello Ai fini del trattamento tributario delle indennità e dei rimborsi spese per trasferte occorre analizzare separatamente la trasferta effettuata nel territorio comunale ove si trova la sede abituale di lavoro, - da quella effettuata fuori dallo stesso

31 Le Retribuzioni – Le trasferte
Studio Lubello Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti (biglietti autobus, metropolitana, taxi, ecc.) e le indennità chilometriche corrisposte al dipendente nel caso utilizzi un mezzo proprio, concorrono a formare il reddito (art. 51, quinto comma TUIR e Ris n. 8/724 e n. 232/E)

32 Le Retribuzioni – Le trasferte
Studio Lubello Per le trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, è possibile distinguere tre sistemi l’uno alternativo all’altro; in ogni caso la scelta fra i 3 differenti sistemi va fatta con riferimento all’intera trasferta infatti non è possibile usare sistemi diversi per le singole giornate comprese nella stessa trasferta (art. 51, quinto comma TUIR)

33 Le Retribuzioni – Le trasferte
Studio Lubello 1. Rimborso analitico o a piè di lista 2. Rimborso forfetario 3. Rimborso misto

34 Le Retribuzioni – Le trasferte - Rimborso analitico o a piè di lista
Studio Lubello In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di Euro 15,49 elevate a Euro 25,82 per le trasferte all’estero.

35 Le Retribuzioni – Le trasferte - Indennità forfetaria e rimborso misto
Studio Lubello Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Euro 46,48 al giorno, elevate a Euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; se alloggio o vitto sono forniti gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto

36 Le Retribuzioni – Le trasferte – I trasfertisti
Studio Lubello L’art. 51, sesto comma del TUIR considera il caso particolare dei c.d. “trasfertisti”, lavoratori tenuti per contratto a svolgere l’attività lavorativa sempre in luoghi diversi; Le maggiorazioni e le indennità, che gli spettano anche se corrisposte con continuità concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.; Tale norma riguarda coloro che percepiscono tali indennità e maggiorazioni per tutti i giorni retribuiti a prescindere dalla reale effettuazione della trasferta.

37 I REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - art. 50 TUIR
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono i seguenti: A) Lavoratori soci di cooperative; B)Indennità e compensi a carico di terzi (es. i compensi per la partecipazione alle commissioni tributarie percepiti dai dipendenti dello stato) C) Borse di studio C bis) Collaborazioni coordinate e continuative D) Remunerazione del Clero Cattolico E) attività professionale intramuraria dei dipendenti del SSN (per l’attività esercitata in studi privati previa autorizzazione l’imponibilità è al 75% dei compensi)

38 I REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - art. 50 TUIR
F) Indennità per l’esercizio di pubbliche funzioni (gettoni di presenza ai componenti i seggi elettorali, ai giudici popolari, compensi dei componenti le Commissioni Tributarie, ecc); G) Indennità ai parlamentari, ai consiglieri comunali, regionali, provinciale e agli amministratori locali; H) Rendite vitalizie o temporanee a titolo oneroso; Hbis) le prestazioni dei fondi pensione complementare; I) Altri assegni periodici (es. assegni periodici per il coniuge); L) Compensi corrisposti ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.

39 Gli adempimenti del sostituto d’imposta
Studio Lubello

40 Il sostituto d’imposta
Studio Lubello Secondo l’art. 64, primo comma del DpR 600/73 “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”

41 Il sostituto d’imposta
Studio Lubello Per ciò che concerne il reddito di lavoro dipendente (nonché per gli assimilati), occorre considerare l’art. 23, primo comma del DpR 600/73, che individua i sostituti d’imposta: A) Società di Capitali residenti nel territorio dello Stato; B) Società di Persone e assimilate, ancorché irregolari, residenti nel territorio dello Stato; C) Associazioni senza personalità giuridica tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato;

42 Il sostituto d’imposta
D) Società ed Enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia (CM n. 326/E); E) Enti Pubblici e Privati diversi dalle società residenti di natura commerciale o non commerciale; F) le persone fisiche esercenti imprese commerciali o agricole;

43 Il sostituto d’imposta
G) le persone fisiche esercenti arti e professioni; H) le aziende coniugali non gestite in forma societaria; I) il condominio

44 Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente
Studio Lubello Il congegno previsto per la sostituzione d’imposta è il seguente: Il sostituto al momento dell’erogazione della retribuzione deve determinare la base imponibile e l’imposta dovuta dal percettore; Deve effettuare la ritenuta; È obbligato alla rivalsa nei confronti del lavoratore;

45 Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente
Studio Lubello Deve nei termini stabiliti versare all’Erario la ritenuta effettuata (art. 3, terzo comma, n. 1 e 7 del DpR 602/73); Ha obbligo di certificare a ciascun dipendente l’ammontare delle somme erogate, delle ritenute effettuate e versate, delle detrazioni e deduzioni riconosciute (art. 4, comma 6quater DpR 322/98); Deve predisporre la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta (art. 7, primo comma del DpR 600/73)

46 Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Base imponibile
Studio Lubello La base imponibile è formata da tutti gli importi, sia in denaro che in natura, a qualunque titolo corrisposti, anche sotto forma di erogazioni liberali e comprese le erogazioni per spese sanitarie, premi per assicurazioni versati (CCNL), nonché le indennità corrisposte dagli Enti previdenziali (malattia e maternità se comunicate dal lavoratore al datore di lavoro)

47 Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Base imponibile
Studio Lubello Sono escluse dalla base imponibile Contributi previdenziali a carico del lavoratore; Contributi a fondi pensione (se trattenuti); I compensi esenti; I compensi reversibili a carico di terzi

48 Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Base imponibile
Studio Lubello La tassazione del lavoro straordinario (sino al 31/12/2008) Art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 Imposta sostitutiva (dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale) del 10% sugli straordinari, nel limite complessivo di euro lordi, pagati ai lavoratori dipendenti che nel corso del 2007 non abbiano percepito uno stipendio lordo superiore a Euro ,00.

49 Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente – L’imposta
Studio Lubello Fasi del calcolo dell’imposta: Determinazione della base imponibile; Determinazione dell’imposta lorda Calcolo dell’imposta al netto delle detrazioni

50 Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Conguaglio di fine anno
Studio Lubello In fase di conguaglio il sostituto d’imposta deve considerare i seguenti aspetti: Ricalcolare definitivamente la detrazione spettante; L’addizionale regionale; Le eventuali addizionali comunali; Somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo; Gli arrotondamenti effettuati in corso d’anno; Se richiesto dal dipendente gli altri redditi di lavoro dipendente o assimilato;

51 Redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata
Studio Lubello Ambito normativo: Art. 17 del DpR 917/86 (TUIR) – ex art. 16 “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: Trattamento di fine rapporto di cui all’art del codice civile e indennità equipollenti; a-bis) le prestazioni pensionistiche ( … ) erogate in forma di capitale ad esclusione del riscatto della posizione individuale ( … ) diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

52 Redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata
Studio Lubello Segue: b) Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti ( … );

53 Studio Lubello Redditi diversi

54 Redditi diversi ART. 67 redditi diversi ART. 68 plusvalenze
ART premi, vincite ed indennità ART redditi di natura fondiaria ART altri redditi

55 Redditi diversi elencazione art. 67 TUIR
a) Plusvalenze da lottizzazione di terreni e successiva vendita b) Plusvalenza da cessione di immobili acquistati meno di 5 anni c) Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate d) Vincite delle lotterie, concorsi a premio……. e) Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente f) Redditi degli immobili situati all’estero g) Redditi da utilizzazione economica di opere di ingegno,….. h) Redditi da sublocazione beni immobili, affitto dell’unica azienda,... i) Redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente l) Redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente m) Indennità di trasferta, rimborsi, premi compensi erogati a sportivi dilettanti.. n) Plusvalenze realizzata da trasformazione eterogenea

56 Redditi diversi D.p.r. 917/86 Titolo I capo VII da art. 67 a art. 71
Studio Lubello Redditi diversi D.p.r. 917/86 Titolo I capo VII da art. 67 a art. 71 DEFINIZIONE: I redditi diversi sono tassativamente elencati dalla legge, è esclusa la tassazione al di fuori delle ipotesi previste. Sono redditi la cui caratteristica comune è quella di essere ipotesi residuali in quanto comprendono redditi che non possono essere classificati nelle altre categorie. SOGGETTI PASSIVI: Sono le persone fisiche residenti che percepiscono tali proventi al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni; gli enti non commerciali e le Onlus (per i proventi al di fuori dell’esercizio di attività commerciale); le società semplici (per i proventi al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni). SOGGETTI NON RESIDENTI: Per i non residenti, i redditi diversi sono imponibili, in linea generale, se derivanti da attività svolte nel territorio dello stato.

57 Redditi diversi a) Plusvalenze da lottizzazione di terreni e successiva vendita
la lett. a) dell’art. 67 comprende oltre il caso della lottizzazione anche il caso di plusvalenze realizzate mediate l’esecuzione di opere intese a rendere edificabile il terreno e successiva cessione a titolo oneroso del terreno. La lottizzazione si verifica quando il COMUNE ha approvato il PIANO ed è stata stipulata la relativa CONVENZIONE che stabilisce gli oneri a carico del privato inerenti le opere di urbanizzazione da realizzare

58 Redditi diversi a) Plusvalenze da lottizzazione di terreni e successiva vendita
La plusvalenza è determinata, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 68 del TUIR, quale differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione aumentati di ogni altro costo inerente. Per terreni acquistati oltre i cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore.

59 Redditi diversi a) Plusvalenze da lottizzazione di terreni e successiva vendita
Se terreno acquistato a titolo gratuito (per successione, o donazione): si assume il valore normale all’inizio della lottizzazione; Se terreno rivalutato in base ad apposite leggi: il valore di perizia Le spese inerenti sono sempre considerate. La plusvalenza concorrere alla tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi ovvero a tassazione separata con opzione in dichiarazione. In caso di incasso rateizzato in più anni, il costo di acquisizione/costruzione va proporzionato al corrispettivo incassato.

60 Redditi diversi a) Plusvalenze da lottizzazione di terreni e successiva vendita
Fino al 2008 vi era la possibilità di affrancare le potenziali plusvalenze mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 4%

61 Redditi diversi b) Plusvalenza da cessione di immobili acquistati meno di 5 anni e da cessione di aree edificabili La tassabilità delle plusvalenze dei beni immobili è subordinata alle seguenti condizioni: Che gli immobili siano stati acquistati o costruiti da non più di 5 anni; Che non siano pervenuti per successione o usucapione; Che caso di appartamenti, nella maggior parte del tempo tra l’acquisto e la vendita, non siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei propri familiari

62 Redditi diversi b) Plusvalenza da cessione di immobili acquistati meno di 5 anni e da cessioni di aree edificabili La plusvalenza è determinata, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 68 del TUIR, quale differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione aumentati di ogni altro costo inerente Nel caso di donazione il costo è quello sostenuto dal donante aumento delle spese inerenti.

63 Redditi diversi b) Plusvalenza da cessione di immobili acquistati meno di 5 anni e da cessioni di aree edificabili Studio Lubello La plusvalenza è imponibile al momento della percezione del corrispettivo (principio di cassa). La plusvalenza può concorrere alla tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi, o in alternativa il venditore può optare per l’imposizione sostitutiva del 20% (che va applicata a cura del notaio). In caso di incasso rateizzato in più anni, il costo di acquisizione/costruzione va proporzionato al corrispettivo incassato.

64 Redditi diversi b) Plusvalenza da cessione di immobili acquistati meno di 5 anni e da cessioni di aree edificabili Fino al 2008 vi era la possibilità di affrancare le potenziali plusvalenze derivanti dalla cessione di aree edificabili mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 4%

65 Redditi diversi b) Plusvalenza da cessione di immobili acquistati meno di 5 anni e da cessioni di aree edificabili Studio Lubello Esproprio ed occupazione di aree Sono imponibili le plusvalenze realizzate a seguito di esproprio o occupazione di aree dei terreni (edificabili e non) destinati ad opere pubbliche o infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D, o ad altri interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare. Rileva la classificazione del terreno all’inizio della procedura di esproprio. La plusvalenza è imponile al momento della percezione del corrispettivo (principio di cassa). La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisto calcolato come per le cessioni di aree edificabili. La plusvalenza è tassata mediante ritenuta d’imposta definitiva (trattenuta dall’ente erogante) pari al 20%. Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria in dichiarazione, in tal caso la ritenuta si considera a titolo di acconto.

66 Redditi diversi c) Plusvalenze da cessione di partecipazioni (Capital Gain)
Studio Lubello Rientrano in questa categoria le cessioni a titolo oneroso di Partecipazioni in società od enti Titoli e strumenti partecipativi assimilati alle azioni Titoli e strumenti finanziari emessi da non residenti Titoli non partecipativi (valute, metalli ecc..) Cessioni di Partecipazioni (art. 67comma 1 lett. c) TUIR): Le cessioni di partecipazioni qualificate attengono a partecipazioni in società di capitali, enti commerciali, società ed enti non residenti, società di persone. Sono quindi escluse le cessioni di quote di associazioni professionali, di enti non commerciali e di azioni di risparmio. Le partecipazioni sono definite qualificate: Per le Spa quotate in borsa o al mercato ristretto: le partecipazioni superiori al 2% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure superiore al 5% del capitale o patrimonio; Per le Spa non quotate e per le altre società di capitali: le partecipazioni superiori al 20% voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure superiore al 25% del capitale o patrimonio Per le società di persone: le partecipazioni superiori al 25% del patrimonio

67 Redditi diversi c) Plusvalenze da cessione di partecipazioni (Capital Gain)
Studio Lubello …segue Cessioni di Partecipazioni (art. 67comma 1 lett. c) TUIR): Sono assimilate alle cessioni qualificate: Le cessioni di strumenti finanziari (assimilati alle azioni in quanto aventi remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati della società, oppure non rappresentativi di una partecipazione) Le cessioni di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza se superiori Per società in contabilità ordinaria non quotate, imprese in contabilità ordinaria: 25% del valore contabile del Patrimonio netto; Per le imprese in contabilità semplificata: 25% della somma tra le rimanenze finali e costo complessivo dei beni strumentali al netto degli ammortamenti. Le cessioni degli strumenti finanziari assimilati alle azioni rappresentativi di una partecipazione al patrimonio delle società emittente in misura superiore al 5% o al 25% a seconda che essa sia o meno quotata. La verifica del superamento della soglia di qualificazione va fatta considerando tutte le cessioni eseguite nell’arco dei dodici mesi precedenti, anche se ricadenti in esercizi diversi. In caso di superamento del limite, l’imposta sostitutiva del 12,5% corrisposta va detratta in sede di dichiarazione dei redditi.

68 Redditi diversi c) Plusvalenze da cessione di partecipazioni (Capital Gain)
Studio Lubello La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisto così determinato (principali casistiche): Se partecipazione acquistata a titolo oneroso, o sottoscritta: prezzo di acquisto (il costo va aumentato per gli eventuali versamenti in denaro o in natura , a fondo perduto o c/capitale, nonché per le rinunce ai crediti vantati nei confronti della società) Se partecipazione acquistata per successione (aperta dopo il 25/10/01 e prima del 02/10/06): costo sostenuto dal de cuius; Se partecipazione acquistata per successione (aperta ante 25/10/01 e post 03/10/06): valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta sulle successioni; Se partecipazione acquistata per donazione: costo di acquisto del donante; Se il valore delle partecipazioni è stato sottoposto a Perizia di stima: valore peritale

69 Studio Lubello Redditi diversi c) Plusvalenze da cessione di partecipazioni (Capital Gain) segue Cessioni di Partecipazioni (art. 67comma 1 lett. c) TUIR): ASPETTI FISCALI (Art. 68 commi 3 e 4 TUIR) Regime applicabile alle cessioni realizzate ante 31/12/2008 Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate non black list La plusvalenza va assoggettata al regime della dichiarazione, con calcolo analitico (cessione per cessione) del risultato. Le eventuali minusvalenze possono essere scomputate dalle plusvalenze. Il risultato globale del comparto “qualificate” concorre a formare il reddito complessivo nella misura del 40%. Le eventuali minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione delle plusvalenze degli anni successivi, ma non oltre il quarto. Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni non qualificate non black list La plusvalenza va assoggettata, in dichiarazione, ad imposta sostitutiva del 12,5%. In alternativa possono essere applicati i regimi del “risparmio gestito” o del “risparmio amministrato”

70 Redditi diversi c) Plusvalenze da cessione di partecipazioni (Capital Gain)
Studio Lubello segue Cessioni di Partecipazioni (art. 67comma 1 lett. c) TUIR): ASPETTI FISCALI (Art. 68 commi 3 e 4 TUIR) Regime applicabile alle cessioni realizzate dopo il 31/12/2008 Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate non black list La plusvalenza va assoggettata al regime della dichiarazione, con calcolo analitico (cessione per cessione) del risultato. Le eventuali minusvalenze possono essere scomputate dalle plusvalenze. Il risultato globale del comparto “qualificate” concorre a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72% (a causa della riduzione dell’IRES dal 33% al 27,5%). Le eventuali minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione delle plusvalenze degli anni successivi, ma non oltre il quarto. Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni non qualificate non black list La plusvalenza va assoggettata, in dichiarazione, ad imposta sostitutiva del 12,5%. In alternativa possono essere applicati i regimi del “risparmio gestito” o del “risparmio amministrato”

71 Redditi diversi c) Plusvalenze da cessione di partecipazioni (Capital Gain)
Studio Lubello Cessioni di Partecipazioni Black list ASPETTI FISCALI (Art. 68 commi 3 e 4 TUIR) Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate black list In linea generale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate black list concorrono integralmente alla formazione del reddito del cedente. Tale norma generale è derogabile se venga dimostrato che le partecipazioni non sono possedute al fine di localizzazione i redditi in stati o territori privilegiati. Se la società ceduta trasferisce la sua sede in paese non black list, prima della cessione, il socio italiano può beneficare della tassazione sul 40% (49,72%). Le eventuali minusvalenze da cessioni partecipazioni black list possono esser compensate solo con corrispondenti plusvalenze da cessioni di partecipazioni black list. Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni non qualificate black list In linea generale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate black list scontano un’imposta sostitutiva del 12,5%.

72 Redditi diversi c) Plusvalenze da cessione di partecipazioni (Capital Gain)
Studio Lubello Altre categorie: Cessioni di Titoli non partecipativi, valute, metalli preziosi ecc. Contratti a termine Contratti produttivi di redditi di capitale

73 Redditi diversi d) Vincite delle lotterie, concorsi a premio…….
Sono: Vincite alle lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico; Premi da prove di abilità o dalla sorte; Premi attribuiti per il riconoscimento per particolari meriti artistici, sociali o scientifici. I redditi di cui trattasi concorrono, per l’ammontare percepito, alla formazione del reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono incassati (principio di cassa) e senza alcuna deduzione. Per i premi in natura vale il criterio del valore normale. Se corrisposti da sostituiti d’imposta, scontano una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con le seguenti aliquote: Lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza: 10% Giochi radio Tv, competizioni sportive, di abilità e/o su rischio: 20% Vincite e premi diversi: 25% Le ritenute non si applicano: quando corrisposti a dipendenti, lavoratori autonomi, agenti e rappresentati; Se il valore complessivo dei premi non supera l’importo di € 25,82.

74 Redditi diversi e) Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente
Art. 70 del TUIR comma 1 I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti.

75 Redditi diversi f) Redditi degli immobili situati all’estero
Art. 70 comma TUIR comma 2 I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita' dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

76 Redditi diversi f) Redditi degli immobili situati all’estero
Mentre il possesso di un immobile nel territorio dello Stato italiano produce redditi inquadrati nella categoria dei “redditi fondiari” descritta nel capitolo primo, il possesso di immobili all’estero viene ricondotto ad una diversa categoria reddituale, quella dei “redditi diversi”. Quanto agli immobili produttivi di reddito, occorrerà distinguere le seguenti ipotesi: - nel caso in cui l'immobile è locato e il reddito derivante dalla locazione è assoggettato a imposta nello Stato estero, occorrerà dichiarare in Italia lo stesso reddito dichiarato all'estero; - nel caso in cui l'immobile è locato e il reddito derivante dalla locazione non è assoggettato a imposta nello Stato estero, occorrerà indicare il canone annuale percepito al netto della riduzione forfetaria del 15%; - nel caso, infine, in cui l'immobile viene tassato nel Paese estero in base alla rendita catastale o sulla base di criteri similari, l'importo da dichiarare coincide con la valutazione netta dell'immobile effettuata nello Stato estero.

77 Redditi diversi f) Redditi degli immobili situati all’estero
L’APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE

78 Redditi diversi g) Redditi da utilizzazione economica di opere di ingegno,…..
redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali ………… che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 % (art. 71 comma 1 TUIR)

79 Redditi diversi h) Redditi da sublocazione beni immobili, affitto dell’unica azienda,...
Rientrano in tale categoria: L’affitto e l’usufrutto dell’unica azienda; L’usufrutto di beni immobili; La sub locazione di immobili; L’affitto, la locazione, il noleggio e la concessione in uso di beni mobili. Questi redditi si ottengono quale differenza tra gli importi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) e le specifiche spese inerenti alla loro produzione.

80 Redditi diversi i) Redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente
Vanno dichiarati i corrispettivi percepiti da attività commerciali occasionali e sono ammesse in deduzione le spese inerenti.

81 Redditi diversi l) Redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
Vanno dichiarati i compensi percepiti da attività di lavoro autonomo occasionale. Sono ammesse in deduzione le spese inerenti.

82 Redditi diversi m) Indennità di trasferta, rimborsi, premi compensi erogati a sportivi dilettanti..
Sulle somme percepite dagli sportivi dilettanti si applicano le seguenti agevolazioni fiscali: Esenzione da IRPEF e addizionali sino al limite di € 7.500,00 Oltre 7.500,00 e sino al limite di € ,28 la società sportiva o l’associazione applica una ritenuta definitiva in misura pari all’aliquota IRPEF del 1° scaglione più le addizionali regionale e comunale; Olte il limite di ,28 deve essere applicata la stessa ritenuta ma a titolo di acconto in quanto questa parte del reddito è tassata in dichiarazione dei redditi

83 Redditi diversi n) Plusvalenze realizzata da trasformazione eterogenea
Trasformazione eterogenea di cui all’art. 171 comma 2 ( trasformazione effettuata ai sensi dell’art octies c.c. di un ente non commerciale in una società commerciale). La plusvalenza determinabile in tale sede è tassata in capo all’ente non commerciale


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