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Rappresentanza e MAGGIORE rappresentatività sindacale

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Presentazione sul tema: "Rappresentanza e MAGGIORE rappresentatività sindacale"— Transcript della presentazione:

1 Rappresentanza e MAGGIORE rappresentatività sindacale
La necessità di selezionare i sindacati idonei a godere dei diritti sindacali riconosciuti dalla l. 300: i criteri di selezione Art. 19 st. lav.: sono titolari dei diritti sindacali in azienda le r.s.a. costituite a iniziativa dei lavoratori operanti NELL’AMBITO lett. a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano NAZIONALE lett. b) delle associazioni NON AFFILIATE alle predette confederazioni che siano FIRMATARIE di contratti collettivi NAZIONALI O PROVINCIALI applicati nell’unità produttiva

2 Gli indici della maggiore rappresentatività
Chi merita il riconoscimento di confederazione maggiormente rappresentativa? Consistenza del numero degli iscritti Equilibrata presenza in un ampio arco di settori produttivi (sindacato pluricategoriale) Presenza una più ambiti territoriali Svolgimento di un’attività di contrattazione Autotutela (sciopero) con carattere di effettività, continuità e sistematicità La legge n. 938/1986 istitutiva del CNEL

3 La giurisprudenza costituzionale sull’art. 19 prima del referendum
La selezione dei sindacati in base al principio di maggiore rappresentatività non contrasta con gli artt. 3 (la selezione dei sindacati è ragionevole a fronte di un numero imprevedibile di organismi che possono esercitare i diritti sindacali) e art. 39 Cost. (lo st. lav. riconosce diritti aggiuntivi (legislazione di sostegno) per il sindacato maggiormente rappresentativo e non limita la libertà di costituire r.s.a. all’interno dell’azienda che è garantita a tutti i lavoratori dall’art. 14 della l. n. 300) (sentenze n. 54/1974; n. 334/1988; n. 30/1990)

4 Il referendum del 1995 Il doppio quesito; 1. abolizione totale della norma 2, abolizione parziale: eliminare le parole «nazionali o provinciali» Passa il secondo: allargamento delle maglie della maggiore rappresentatività anche ai sindacati che sono soltanto in grado di competere e operare in una singola azienda: r.s.a possono essere costituite a iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva

5 CONSEUENZE DEL REFERENDUM
Abbassamento a livello aziendale della soglia minima di verifica della rappresentanza effettiva prevista dalla lettera b) La norma consente l’accesso ai diritti sindacali in azienda anche a coloro che sono in grado di operare soltanto a livello aziendale: la norma promuove i sindacati che hanno stipulato un contratto APPLICATO NELL’UNITA’ PRODUTTIVA anche soltanto a livello aziendale.

6 …segue: il criterio legale di selezione
Un sindacato CONFEDERALE che non firmatario di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, PRIMA del referendum poteva accedere ai diritti sindacali grazie all’art. 19 lett. a) ; DOPO il referendum non può più farlo. Naturalmente questo risultato si realizza soltanto se l’imprenditore non applichi NESSUN contratto collettivo stipulato da queste Confederazioni o da sindacati ad esse aderenti o se l’associazione sindacale non abbia firmato contrati collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell’unità produttiva

7 La corte costituzionale sull’art. 19 dopo il referendum
È legittimo l’art. 19 lett. b)(sentenza n. 244/1996): le norme di sostegno dell’attività sindacale sopravanzano le tutele dell’art. 39 Cost.; i diritti sindacali possono essere riservati a certi sindacati scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità. La norma non viola l’art. 3 della Cost. perchè le associazioni sindacali sono differenziate in base a criteri ragionevoli prestabiliti dalla legge. La sottoscrizione del contratto è indice della capacità del sindacato d’imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale;

8 …segue Per costituire la r.s.a. non è sufficiente l’adesione a un contratto collettivo negoziato da altri sindacati ma occorre una partecipazione effettiva al negoziato non è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma è necessario che si tratti di un contratto normativo che regoli in modo organico il rapporto di lavoro anche a livello aziendale, La corte ha escluso che sia sufficiente ai fini della tutela riconosciuta ai sindacati maggiormente rappresentativi la sottoscrizione di un contratto gestionale: critica

9 La rottura dell’unità sindacale
La crisi delle relazioni sindacali a partire dal 2009 (rinvio) L’accordo interconfederale quadro del 22 gennaio 2009 e l’A.I. del 15 aprile 2009 non sottoscritti dalla CGIL: gli accordi disciplinano anche le clausole di uscita e la derogabilità controllata. Inizia la stagione degli accordi separati che pongono problemi alla efficacia soggettiva di tali accordi limitata ai soggetti collettivi firmatari e ai loro iscritti Il negativo contesto economico produttivo e la sfida della globalizzazione

10 La vertenza Fiat: 2010 La Fiat è in crisi e prende la decisione di passare a nuovi sistemi produttivi per consentire la saturazione degli impianti e una certa flessibilità dell’impiego della forza-lavoro Nel 2010 stipula accordi aziendali a Pomigliano, Gugliasco ed ex officine Bertone in deroga al ccnl metalmeccanici: gli accordi non sono siglati da FIOM Oggetto delle deroghe: aumento dell’orario di lavoro, turni, collocazione delle pause, straordinario non condizionato da nulla osta sindacale, contrasto all’assenteismo anomalo e fraudolento, clausole di tregua

11 Opposizione della FIOM
conseguenze Uscita della FIAT DAL SISTEMA CONFIDUSTRIALE (e dall’accordo del 1993 sulle R.S.U.) RECESSO DI FEDERMECCANICA DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2008 Disdetta unilaterale del CCNL NEW CO. STIPULAZIONE DI UN SEPARATO CONTRATTO COLLETTIVO SPECIFICO DI PRIMO LIVELLO SOTTOSCRITTO DA OO.SS. DIVERSE DALLA FIOM

12 Il contrasto interpretativo dei giudici di merito
La FIOM è non firmataria degli accordi aziendali, né dell’Accordo interconfederale del 2009 né del CCNL metalmeccanici del 2009 La FIOM non è ammessa a costituire proprie r.s.a. DUE FILONI INTERPRETATIVI 1. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA dell’ INTERPETAZIONE LETTERALE DELLA NORMA Trib. Modena: non è possibile giungere a una interpretazione costituzionalmente orientata Il presupposto storico-sociale: l’unità sindacale

13 La sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013
La sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 231/2013 La effettiva partecipazione delle associazioni sindacali alle trattative viene equiparato alla sottoscrizione

14 Le altre leggi che dispongono una selezione tra sindacati
Leggi che attribuiscono ad alcuni sindacati (ai maggiormente rappresentativi) il potere di designare propri rappresentanti in alcuni organi collegiali espressivi degli interessi delle parti sociali (l. 936/1986). Norme che riservano ai sindacati selezionati la legittimazione a stipulare particolari tipi di contratti collettivi o contratti collettivi ai quali la legge riconduce particolari effetti (art. 8 l. 148/2011) Il sindacato COMPARATIVAMENTE più rappresentativo: la coesistenza di più contratti collettivi per la medesima categoria impone di selezionare tra contratti collettivi concorrenti

15 La rappresentatività ponderata nel pubblico impiego e gli accordi interconfederali 2009-2014
rinvio


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