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Il sistema dei controlli nelle società

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Presentazione sul tema: "Il sistema dei controlli nelle società"— Transcript della presentazione:

1 Il sistema dei controlli nelle società
Ordine dei dottori commercialisti Il sistema dei controlli nelle società Dott. Andrea Guarini Università di Perugia Studio legale associato Gramellini-Leonelli-Perugini

2 La funzione di controllo
Il controllo: “Tutela non solo l’interesse dei soci di minoranza, ma anche dei terzi e l’interesse generale ad un ordinato svolgimento delle attività economiche” (F. Di Sabato)

3 La funzione di controllo
Classificazione funzionale del controllo: - Controllo di legalità: Art. 2403: vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. - Controllo contabile: Art III, lett. a): verifica sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; Art III, lett. b): verifica della rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.

4 Attribuzione delle funzioni
Fino al 31/12/2003: Entrambe le funzioni di controllo (di legalità e contabile) erano attribuite al collegio sindacale, che doveva essere integralmente composto da revisori iscritti all’albo (art ante riforma) (Salvo per le società quotate, cui si affiancava necessariamente il controllo esterno di una società di revisione)

5 Attribuzione delle funzioni
Dal 1/1/2004: Tendenziale separazione delle due funzioni: - Controllo di legalità al Collegio Sindacale o al Consiglio di Sorveglianza, nel sistema dualistico: art XIII, lett. c) o al Comitato per il controllo sulla gestione, nel sistema monistico: art XVIII - Controllo contabile “esternalizzato” a un revisore esterno o a una società di revisione TUTTAVIA Lo statuto può prevedere, a determinate condizioni (2409-II, c. 3), l’attribuzione di entrambe le funzioni al Collegio Sindacale.

6 Attribuzione delle funzioni
Società quotate > a società di revisione contabile soggette a vigilanza CONSOB Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio Società tenute alla redazione del bilancio consolidato > a società di revisione contabile o a revisore esterno Società con sistemi alternativi di governance (2409-XV che rinvia a 2409-II c.1 e 2; 2409-XVIII, c. 5, lett. c) Altre società SALVO CHE: lo statuto non affidi il controllo contabile ad un collegio sindacale integralmente composto da revisori iscritti all’albo (2409-II c. 3)

7 Attribuzione delle funzioni
Società a responsabilità limitata 2477: nomina facoltativa di un collegio sindacale O di un revisore contabile SALVO nomina obbligatoria se: Capitale sociale non inferiore a € Sono superati almeno per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti del 2435-II: Attivo stato patrimoniale > € Fatturato > € Dipendenti (in media) > 50 unità IN QUESTI CASI: disciplina s.p.a. e controllo contabile affidato al collegio sindacale (salvo diversa disposizione atto costitutivo)

8 Attribuzione delle funzioni
Società cooperative 2543: obbligo di nomina del collegio sindacale negli stessi casi della s.r.l., oltre che in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi Società in accomandita per azioni 2454: si applica disciplina s.p.a. 2459: i soci accomandatari non possono votare per nomina, revoca e azione di responsabilità contro collegio sindacale o consiglio di sorveglianza.

9 I Sindaci: nomina Il collegio deve essere composto da 3 o 5 sindaci
(scelta nell’atto costitutivo) più 2 supplenti (2397 c. 1) che restano in carica per 3 esercizi inderogabilmente (2400) 2364, c. 1, n. 2: L’assemblea ordinaria nomina il collegio, il presidente e, quando previsto, il revisore contabile esterno o la società di revisione e ne determina il compenso NB: il primo collegio sindacale deve essere nominato nell’atto costitutivo

10 I Sindaci: nomina Nomine nel corso della vita sociale:
2400: L’assemblea ordinaria delibera inderogabilmente sulla nomina SALVO che lo statuto non riservi la nomina di uno o più sindaci: - allo Stato o a enti pubblici soci (2449) - ai possessori di strumenti finanziari partecipativi (2400)

11 I Sindaci: nomina Formalità:
La nomina deve essere comunicata al nominato (anche in modo informale) Il nominato deve accettare l’incarico, non necessariamente per iscritto (se rifiuta, subentra il supplente) La nomina deve essere pubblicata a cura degli amministratori NB: tali formalità non sono costitutive, l’esercizio de facto costituisce comunque fonte di responsabilità

12 I Sindaci: requisiti personali
I sindaci devono essere: Persone fisiche Iscritti all’albo dei revisori contabili (Fino al 2003 tutti i sindaci; dal 2004 almeno 1 effettivo e 1 supplente) OPPURE: iscritti ad altri albi individuati nel D.M. 320/2004 (Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro) Professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche Eleggibili e compatibili, a pena di invalidità della delibera di nomina I sindaci possono essere: Anche soci della società Nominati anche più volte in successione per la stessa società Nominati anche in più società contemporaneamente

13 I Sindaci: requisiti personali
Non sono eleggibili, a pena di invalidità della nomina, e se eletti decadono: (art. 2399, lett. a), che rinvia al 2382, in merito agli amministratori) Interdetti, inablitati, falliti, condannati a una pena che comporta interdizione dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi Interdetti da cariche societarie a seguito di sanzioni amministrative per violazioni di norme su imposte dirette e IVA Impiegati civili dello Stato (art. 60 DPR 3/57) Parlamentari per società che gestiscono affari per conto della P.A. (art. 2 L. 60/53) Membri del CSM eletti dal Parlamento (art. 33 L. 195/58)

14 I Sindaci: requisiti personali
Non sono compatibili a pena di invalidità della nomina, e se eletti decadono, a meno che non cessino l’attività incompatibile: (art. 2399, lett. b) e c)) Amministratori della stessa società; Coniugi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori; Amministratori, coniugi, parenti e affini entro il quarto grado di società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo; Chi è legato da alla società o a sue controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo da rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti patrimoniali che compromettano l’indipendenza; Rappresentante comune degli obbligazionisti (2417) Soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione, fino a tre anni dalla cessazione dell’incarico di revisione (art. 3 DPR 136/75) ALTRE CAUSE possono essere previste dallo statuto.

15 I Sindaci: requisiti personali
Non sono compatibili a pena di invalidità della nomina, e se eletti decadono, a meno che non cessino l’attività incompatibile: (“Principi di comportamento” rilevanti per la valutazione dell’operato dei revisori ai fini della sospensione o cancellazione dall’albo e per la valutazione della responsabilità) Chi è in “stretta amicizia” con gli amministratori più coinvolti nella gestione; Chi mantiene l’incarico per un “numero eccessivo” di anni; Chi percepisce un compenso superiore al 15% dei proventi professionali dell’ultimo quinquennio; Chi ha legami di tipo economico o commerciale con la società; Chi è stato amministratore o dirigente della società nel biennio precedente la nomina.

16 I Sindaci: cessazione dall’incarico
CAUSE DI CESSAZIONE: Dell’intero collegio: Scadenza (dopo tre esercizi) Estinzione della società (ma permane durante la liquidazione) Trasformazione, fusione, scissione in società che non prevedano il collegio sindacale Di singoli sindaci: Morte Dimissioni Decadenza Revoca

17 I Sindaci: cessazione dall’incarico
SCADENZA DEL TERMINE: Alla data dell’assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio cessa l’intero collegio (inclusi i supplenti) TUTTAVIA: c’è prorogatio dei poteri fino alla ricostituzione del collegio

18 I Sindaci: cessazione dall’incarico
DIMISSIONI: Ogni sindaco può rinunciare all’incarico, MA, se manca una giusta causa, da esplicitare nella lettera di dimissioni, la società può chiedere il risarcimento del danno INOLTRE: il sindaco dimissionario deve attivarsi per ridurre l’eventuale danno ed è responsabile dei danni derivanti dalle sue dimissioni

19 I Sindaci: cessazione dall’incarico
DECADENZA: ORDINARIA: sopravvenuta perdita dei requisiti (iscrizione albi, ineleggibilità, incompatibilità) SANZIONATORIA (2405 c. 2): assenza ingiustificata all’assemblea dei soci o a due riunioni del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione nello stesso esercizio La decadenza opera automaticamente

20 I Sindaci: cessazione dall’incarico
REVOCA: I sindaci possono essere revocati - O dall’assemblea per giusta causa con delibera motivata e sottoposta all’approvazione del Tribunale - O dal Tribunale nel corso del controllo giudiziario, per gravissime irregolarità

21 I Sindaci: cessazione dall’incarico
PUBBLICITA’: Della cessazione, per qualsiasi causa, va data pubblicità con iscrizione nel registro entro 30 gg a cura degli amministratori SOSTITUZIONE: Se cessano tutti: convocazione dell’assemblea per nuova nomina Se cessano solo uno o più sindaci: subentrano i supplenti fino alla successiva assemblea

22 Organizzazione del collegio sindacale
Il collegio sindacale ha struttura unitaria e collegiale (può tuttavia avvalersi di collaboratori) I singoli sindaci possono: - Svolgere atti di ispezione e controllo - Proporre iniziative al collegio

23 Organizzazione del collegio sindacale
Il presidente eletto dall’assemblea: Non ha poteri “esterni” propri, né rappresentanza, ma: - Fissa la periodicità delle verifiche - Convoca le riunioni (almeno ogni 90 gg.) - Controlla la tenuta del libro dei verbali - Riceve le dimissioni degli amministratori - Sottoscrive le dichiarazioni dei redditi

24 Organizzazione del collegio sindacale
Le decisioni sono COLLEGIALI (a maggioranza): RIUNIONI: Quorum costitutivo: maggioranza dei membri; Quorum deliberativo: maggioranza dei presenti; - Il membro dissenziente può far verbalizzare il dissenso; - Non sono ammesse deleghe

25 Organizzazione del collegio sindacale
Il VERBALE della riunione va trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio, indicando: - Esito delle verifiche periodiche; - Esito delle verifiche sul bilancio; - Eventuale rilevazione di fatti censurabili Il Libro costituisce mezzo di prova Non è consultabile dai soci (solo amministratori).

26 Organizzazione del collegio sindacale
Il COMPENSO dei sindaci deve essere predeterminato (dallo statuto o dalla delibera di nomina) e non è modificabile in corso di carica (2402) Gli onorari dei sindaci dottori commercialisti non possono essere preconcordati (art. 37 DPR 645/94) I criteri di quantificazione sono determinati in base alle tariffe del Consiglio Nazionale dell’Ordine (MA limite massimo Euro – L 336/95)

27 Competenze del collegio sindacale e
I Sindaci Competenze del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile

28 I Sindaci: competenze 3 settori di competenza:
1) Controlli preliminari in occasione della nomina 2) Controllo contabile (Salvo che sia esternalizzato) 3) Controllo sulla gestione

29 I Sindaci: controlli preliminari
Appena nominati, i sindaci devono: Verificare la propria nomina Assumere informazioni sulla società Aprire il libro delle riunioni del collegio Speciali adempimenti per società neocostituite

30 I Sindaci: controllo contabile
Solo nel caso di cui all’art II comma 3 Il controllo contabile si suddivide in due specie: 1) Controllo formale (regolare tenuta della contabilità) 2) Controllo sostanziale (corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione)

31 I Sindaci: controllo contabile
In generale, il soggetto incaricato del controllo contabile deve: - Seguire i principi di revisione - Raccogliere ordinatamente la documentazione relativa alla valutazione - Garantire la costante verifica dei fatti (attraverso le verifiche periodiche, il controllo sul bilancio d’esercizio e l’uso di documenti, notizie e ispezioni)

32 I Sindaci: controllo contabile
Le verifiche periodiche hanno ad oggetto: Valutazione del sistema di controllo interno e dell’organizzazione contabile Tenuta dei libri sociali e delle scritture Registrazioni contabili Situazione finanziaria e continuità aziendale Rispetto degli adempimenti tributari Verifiche a campione con redazione di verbale (anche individualmente da ciascun sindaco: 2403-II)

33 I Sindaci: controllo contabile
2) Valutazione del sistema di controllo interno e dell’organizzazione contabile “Valutazione di attendibilità” Il collegio deve valutare l’efficacia del sistema di controllo interno, e cioè tutte le procedure e le misure adottate dalla società

34 I Sindaci: controllo contabile
2) Tenuta dei libri sociali e delle scritture Verifica: l’esistenza la conservazione la tempestività degli aggiornamenti

35 I Sindaci: controllo contabile
3) Controllo delle registrazioni contabili Verifica a campione (ma scelta vincolata) di: Regolarità tecnico-contabile (anche rispetto ai principi IAS) Rispondenza delle rilevazioni alla documentazione Tempestività degli aggiornamenti

36 I Sindaci: controllo contabile
4) Controllo della situazione finanziaria In presenza di seri indizi di pericolo sulla situazione finanziaria, deve esaminare: Conti di cassa e bancari Operazioni sul capitale proprio Indici di struttura e di liquidità Impegni assunti, anche nell’interesse di terzi

37 I Sindaci: controllo contabile
5) Controllo degli adempimenti tributari, previdenziali e amministrativi DPR 322/98 La dichiarazione dei redditi delle società deve essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale (o dal revisore esterno)

38 I Sindaci: controllo contabile
5) Controllo degli adempimenti tributari, previdenziali e amministrativi Nelle dichiarazioni dei redditi e IVA: Controllo della completezza e regolarità della dichiarazione Controllo a campione sulla correttezza dei valori Controllo sulla tempestività della presentazione e dei versamenti

39 I Sindaci: controllo contabile
Il Controllo sul bilancio d’esercizio si articola in: 1) “Partecipazione” alla redazione 2) Controllo di legalità: rispondenza alle norme di legge sulla formazione del bilancio (in ogni caso al Collegio Sindacale) 3) Controllo contabile: rispondenza alle norme di contabilità 4) Relazione al bilancio

40 I Sindaci: controllo contabile
Il Controllo sul bilancio d’esercizio 1) “Partecipazione” alla redazione: - Consenso preventivo per iscrizione di determinati costi (art n. 5 e 6) - Comunicazione del bilancio (30 gg. prima dell’assemblea)

41 I Sindaci: controllo contabile
Il Controllo sul bilancio d’esercizio 2) Controllo di legalità 2403: verifica del rispetto della legge e dello statuto Conformità allo schema legale dello Stato patrimoniale e del conto economico Contenuto della nota integrativa e regolarità dei criteri di valutazione indicati in essa Conformità delle iscrizioni di cui al 2426 n. 5 e 6

42 I Sindaci: controllo contabile
Il Controllo sul bilancio d’esercizio 2) Controllo di legalità 2403: verifica del rispetto della legge e dello statuto Legittimità di eventuali deroghe ai principi generali adottate dagli amministratori (2423 c. 4) Rispondenza del bilancio a fatti di cui il collegio abbia avuto conoscenza Rispetto delle procedure di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione

43 I Sindaci: controllo contabile
Il Controllo sul bilancio d’esercizio 3) Controllo contabile Verifica formale e sostanziale della corrispondenza tra: Bilancio e scritture contabili Scritture contabili e documentazione dei fatti di gestione Scritture contabili e verifiche compiute Controllo della correttezza dei conti e delle valutazioni

44 I Sindaci: controllo contabile
Il Controllo sul bilancio d’esercizio 3) Controllo contabile STATO PATRIMONIALE: Verifica le disponibilità di crediti e di liquidità; debiti; rimanenze di magazzini; immobilizzazioni; titoli e partecipazioni; CONTO ECONOMICO: Corretta imputazione dei costi e dei ricavi; corrispondenza alle scritture; rispetto dei principi di contabilità NOTA INTEGRATIVA Completezza e corrispondenza al bilancio; eventuali deroghe

45 I Sindaci: controllo contabile
Il Controllo sul bilancio d’esercizio 4) Relazione al bilancio Il collegio (o il revisore) allega al bilancio la relazione con cui: Dichiara l’esito dei propri accertamenti Comunica all’assemblea i risultati della propria attività e le sue eventuali osservazioni e proposte

46 I Sindaci: controllo contabile
Il Controllo sul bilancio d’esercizio 4) Relazione al bilancio Il collegio (o il revisore) allega al bilancio depositandola 15 gg. prima dell’assemblea la relazione con cui: Dichiara l’esito dei propri accertamenti Comunica all’assemblea i risultati della propria attività e le sue eventuali osservazioni e proposte

47 I Sindaci: controllo contabile
Il Controllo sul bilancio d’esercizio 4) Relazione al bilancio Contenuto minimo (D.lgs 32/2007) Elementi identificativi del bilancio Descrizione della revisione e dei criteri Giudizio di conformità Senza rilievi Con rilievi Negativo Impossibile Sottoscrizione del revisore

48 I Sindaci: controllo sulla gestione
Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto (2403) Comprende: Controllo sugli altri organi sociali (amministrazione, assemblea, revisori) Vigilanza sull’assetto societario Intervento in particolari situazioni Controllo su denuncia dei soci Pareri

49 I Sindaci: controllo sulla gestione
A. Rapporto con l’amministrazione: Vigila sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione accertando che non si compiano operazioni: - Estranee all’oggetto sociale - In conflitto di interessi - Manifestamente imprudenti o azzardate - Lesive dell’integrità patrimoniale - Contrarie ai diritti dei soci o alle deliberazioni

50 I Sindaci: controllo sulla gestione
A. Rapporto con l’amministrazione: 1) Partecipazione alle attività collegiali - Verifica della regolare convocazione del CdA - Partecipazione alle riunioni del CdA e del Comitato Esecutivo - Manifestazione del dissenso

51 I Sindaci: controllo sulla gestione
A. Rapporto con l’amministrazione: 2) Poteri e diritti informativi POTERI (2403-II): - Chiedere informazioni sulle operazioni sociali - Scambiare informazioni con sindaci delle controllate - Ispezioni DIRITTI: - Comunicazione preventiva del bilancio - Comunicazione degli interessi e del dissenso - Relazioni periodiche e sull’esclusione o limitazione del diritto di opzione

52 I Sindaci: controllo sulla gestione
A. Rapporto con l’amministrazione: 3) Partecipazione: - Approvazione della delibera con cui il CdA sostituisce un membro per cooptazione - Parere sulla delibera del CdA che determina il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche

53 I Sindaci: controllo sulla gestione
Rapporto con l’amministrazione: 4) Funzioni amministrative: - Convocazione dell’assemblea - Deposito e pubblicazione degli atti sociali - Sostituzione dell’organo amministrativo cessato (convocazione dell’assemblea e ordinaria amministrazione) - Iscrizione della cessazione di uno o più amministratori

54 I Sindaci: controllo sulla gestione
Rapporto con l’assemblea: - Controllo formale (convocazione, costituzione, deleghe) - Convocazioni obbligatorie - Partecipazione “critica” - Impugnazione delle delibere - Obbligo di riferire all’assemblea su irregolarità e denunce - Obbligo di chiedere al Tribunale il decreto di riduzione di capitale quando obbligatorio

55 I Sindaci: controllo sulla gestione
A. Rapporto con il revisore contabile: - Parere obbligatorio su nomina e revoca - Scambio di dati e informazioni - Acquisizione di informazioni in occasione di operazioni straordinarie

56 I Sindaci: controllo sulla gestione
A. Rapporto con il revisore contabile: - Parere obbligatorio su nomina e revoca - Scambio di dati e informazioni - Acquisizione di informazioni in occasione di operazioni straordinarie

57 I Sindaci: controllo sulla gestione
B. Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto: Organizzativo: Conformità dell’organizzazione e delle procedure alle dimensioni e alla natura dell’impresa Amministrativo-contabile: Adeguatezza dei sistemi di controllo e di monitoraggio e dei processi di gestione dei rischi

58 I Sindaci: controllo sulla gestione
B. Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto: All’inizio del mandato: Valutazione della situazione ed eventuale segnalazione di criticità Nel corso del mandato: Verifica del superamento delle criticità segnalate e controllo su eventuali modifiche dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile

59 I Sindaci: controllo sulla gestione
C. Intervento in situazioni particolari: - Aumenti di capitale - Riduzione di capitale volontaria o obbligatoria - Trasformazione - Fusione e scissione - Conferimento d’azienda - Emissione di obbligazioni

60 I Sindaci: controllo sulla gestione
D. Controllo su denuncia dei soci OGNI socio può denunciare presunte irregolarità Il Collegio Sindacale ha l’obbligo di controllarla, ma: SE <1/20 (o <1/50), previo esame della fondatezza: Se infondata ne rende comunque conto in assemblea; Se fondata intima le dimissioni agli amministratori e convoca l’assemblea SE >1/20 (o >1/50): Effettua le indagini senza indugio e convoca l’assemblea

61 I Sindaci: controllo sulla gestione
E. Pareri Obbligatori MA non vincolanti su: - Sospensione di delibere assembleari impugnate - Compensi amministratori per particolari incarichi - Aumento di capitale con esclusione dell’opzione - Iscrizione in bilancio delle voci del 2426 n. 5 e 6 - Valore delle azioni da liquidare al socio receduto - Prospetto contabile per acconti sui dividendi - Nomina e revoca del revisore contabile

62 I Sindaci: controllo sulla gestione
Scoperta di irregolarità In caso di irregolarità o operazioni manifestamente imprudenti DEVONO (a pena di corresponsabilità): - Esporre i risultati della vigilanza nel libro dei verbali - Comunicare le censure all’amministrazione - Intimare all’amministrazione di sanare le irregolarità - Informare l’assemblea - Far annotare il dissenso nei verbali di assemblea e CdA - Denunciare al Tribunale (se assemblea è inerte), anche penali POSSONO: - Impugnare autonomamente le delibere

63 Responsabilità civili, penali e amministrative
I Sindaci Responsabilità civili, penali e amministrative

64 I Sindaci: responsabilità
L’inosservanza dei doveri può comportare responsabilità: Civili - penali – amministrative Art. 2407: Obbligo di adempiere ai propri doveri con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell’incarico e commisurate al settore e alle dimensioni INOLTRE: in caso di sospetto di gravi irregolarità da parte dei sindaci, la minoranza (o il PM nelle aperte) può fare denuncia al Tribunale (2409)

65 I Sindaci: responsabilità civile
Presupposti: - Violazione colposa o dolosa di doveri d’ufficio - Danno - “Doppio” nesso di causalità 1. OMESSA VIGILANZA 2407 c. 2: I sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero adempiuto ai propri doveri

66 I Sindaci: responsabilità civile
2. VIOLAZIONI INDIVIDUALI - Atti di ispezione individuale; - Falsità delle attestazioni; - Violazione del segreto su fatti conosciuti per l’ufficio;

67 I Sindaci: responsabilità civile
3. VIOLAZIONI COLLEGIALI - Omissione dell’obbligo di sostituire gli amministratori; - Negligente amministrazione in fase di sostituzione; - Omessa o negligente redazione di verbali o relazioni; - Omessa o tardiva presentazione di documentazione.

68 I Sindaci: responsabilità civile
DISCIPLINA 2407 c. 3: applicabilità della disciplina per la responsabilità degli amministratori Verso la società Verso i creditori sociali Verso i soci Verso i terzi

69 I Sindaci: responsabilità civile
Sociale (2393): dietro delibera assembleare. Sociale promossa dai soci (2393 bis): 1/5 del cap. sociale (1/20 in caso di società aperte); sempre tramite rappresentanti comuni. Dei creditori (2394): in caso di (1) violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio (2) insufficienza del patrimonio. I 5 anni decorrono dall’insufficienza. Dei terzi e dei singoli soci (2395): per comportamenti dolosi o colposi che abbiano causato danno al singolo socio o al terzo. I 5 anni decorrono dall’atto lesivo.

70 I Sindaci: responsabilità civile
La responsabilità è in solido (tra sindaci e amministratori) ed è personale (non dell’organo) I rapporti interni al collegio possono graduare la colpa (MA nel dubbio si presume uguale) Il danno può consistere nella diminuzione del patrimonio netto (ma anche in via equitativa)

71 I Sindaci: responsabilità civile
ESONERO DI RESPONSABILITA’ La responsabilità può essere esclusa SE il collegio prova di aver agito con diligenza NB: la diligenza è dovuta anche dopo le dimissioni, se il sindaco non si è attivato per ridurre il danno

72 I Sindaci: responsabilità penale
Responsabilità penale propria o concorrente con gli amministratori (art. 40 c. 2 c.p.) Per evitarla devono comportarsi secondo la diligenza e denunciando immediatamente i reati degli amministratori Possono rispondere per una serie di reati propri e di reati generici NB: la responsabilità penale riguarda anche i revisori esterni

73 I Sindaci: responsabilità penale
Reati propri - False comunicazioni sociali senza danno (2621) - False comunicazioni sociali con danno (2622) - Infedeltà a seguito di dazione o promessa (2635) - Ostacolo alle funzioni delle autorità di controllo (2638) - Rivelazione del segreto professionale (622 c.p.) - Falsità della società di revisione (2624) Reati generici - Falso in prospetto (173 bis TUF) - Illecita influenza sull’assemblea (2636) - Aggiotaggio (2637)

74 I Sindaci: responsabilità amministrativa
Sanzioni amministrative per: - Omesso compimento dei doveri di controllo (2403) - False comunicazioni sociali senza danno sotto la soglia di punibilità penale (2621) - False comunicazioni sociali senza danno sotto la soglia di punibilità penale (2622) - Violazione dei doveri di pubblicità (2630) - Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi o ai fini IVA senza denunciare la mancanza di scritture contabili (D.Lgs 471/97)

75 Controllo nei sistemi alternativi di governance
Sistema dualistico E’ di matrice tedesca L’Assemblea nomina un Consiglio di Sorveglianza (almeno 3 membri, che restano in carica 3 anni) Il Consiglio di Sorveglianza nomina un Consiglio di Gestione (che resta in carica fino a 3 anni) Requisiti di indipendenza previsti per i membri del Consiglio di Sorveglianza

76 Controllo nei sistemi alternativi di governance
Sistema dualistico Assemblea ordinaria (2364 bis) 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili; 5) nomina il revisore.

77 Controllo nei sistemi alternativi di governance
Sistema monistico E’ di derivazione anglosassone L’Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione Il c.d.a nomina al suo interno il Comitato di Controllo Almeno 1/3 dei membri del c.d.a. e tutti i membri del Comitato di controllo devono avere requisiti di indipendenza

78 Controllo nei sistemi alternativi di governance
Sistema monistico Consiglio d’amministrazione La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Comitato per il controllo sulla gestione Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza Almeno uno deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili

79 Controllo nei sistemi alternativi di governance
Modello Marzo 2006 Marzo 2007 Giugno 2008 Tradizionale 21.618 24.399 26.824 Monistico 307 324 312 Dualistico 107 143 169

80 Controllo esterno Oltre al controllo interno del collegio sindacale
il controllo sulle società include: - Controllo contabile esterno (quando la società non sceglie o non può scegliere il controllo contabile interno del collegio sindacale) - Controllo giudiziario sulla gestione

81 Controllo esterno Il controllo contabile esterno
Si applicano le disposizioni di quello interno, per: - Nomina; - Ineleggibilità e incompatibilità (riferite ai soci della società o agli incaricati della revisione) - Durata e cessazione (MA non sono previste le dimissioni) - Competenze (2409 ter) - Responsabilità penale, civile e amministrativa

82 Controllo esterno Il controllo giudiziario
Procedimento di volontaria giurisdizione che può sfociare nell’amministrazione giudiziaria per gravi irregolarità PRESUPPOSTI: 2409: Fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori che possano arrecare danno alla società o a una o più controllate

83 Controllo esterno SOGGETTI LEGITTIMATI:
Società chiuse: 1/10 del capitale (o meno ex statuto) Collegio sindacale (collegiale) Società aperte: 1/10 del capitale (o meno ex statuto) PM Consob

84 Controllo esterno PROCEDIMENTO:
- Si propone con ricorso al Tribunale della sede sociale - Notificato ai membri dell’organo amministrativo e alla società - Intervento del PM (se non è denunciante) - Audizione di amministratori e sindaci (anche urgente: 15 gg.) - Assunzione di informazioni (anche d’ufficio) - Decreto di ispezione (reclamabile) - Decisione: se irregolarità prende “provvedimenti opportuni” (convocazione assemblea, revoca amministratori, nomina di amministratore giudiziario a termine)


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