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Corso Tirocinanti 2008/2009: I Redditi di capitale

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Presentazione sul tema: "Corso Tirocinanti 2008/2009: I Redditi di capitale"— Transcript della presentazione:

1 Corso Tirocinanti 2008/2009: I Redditi di capitale
Mercoledì 12 novembre Dott. Rag. Federico Ambrosi Uzzano, 02 marzo 2004

2 Sommario Definizioni Regole Generali Tipologie:
Cannara, 13 maggio 2004 Definizioni Regole Generali Tipologie: Utili di partecipazione Utili da soggetti ires Casi particolari di distribuzioni Tassazione delle PF non titolari utili nazionali da qualificate utili nazionali da non qualificate utili da black list utili da non – black list utili in caso di recesso utili in caso di associazione in partecipazione Tassazione SP e PFTIT utili nazionali utili esteri Tassazione soggetti Ires utili non black list utili black list Distribuzioni in natura Rendite Finanziarie Definizioni Interessi da mutui e c/c Interessi da obbligazioni Interessi da titoli diversi dalla azioni Proventi da PCT Proventi da mutuo di titoli Altri Proventi Redditi prodotti all’estero

3 Definizioni Cannara, 13 maggio 2004 I redditi di capitale sono disciplinati dall’art. 44 all’art. 48 D.p.r. 917/86. Possono esser definiti redditi di capitale i proventi (in denaro o in natura) derivanti da rapporti aventi per oggetto l’impiego a qualsiasi titolo di denaro o altri beni, purché la loro percezione avvenga al di fuori di attività imprenditoriali. In generale quindi, producono redditi di capitale le persone fisiche non imprenditori, o se imprenditori limitatamente ai beni non appartenenti alla sfera aziendale. Gli stessi redditi, se conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, sono attratti nel reddito d’impresa. I raggruppamenti dei principali redditi di capitale sono: Utili da partecipazione Rendite Finanziarie Redditi prodotti o erogati all’estero

4 Regole generali Cannara, 13 maggio 2004 MOMENTO IMPOSITIVO. In generale, i redditi di capitale assumono rilevanza nel periodo d’imposta in cui sono percepiti (principio di cassa). Tuttavia, i redditi per i quali si opta per il regime del risparmio gestito non sono tassati per cassa, ma in base al risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta. BASE IMPONIBILE. La base imponibile è costituita dall’ammontare degli interessi, degli utili, degli scarti di emissione, o degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. DICHIARAZIONE. I redditi di capitale devono essere generalmente dichiarati nel quadro RL del modello Unico o nel quadro D del Modello 730. Fanno eccezione: Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e quelli assoggettati al regime del risparmio gestito (che non vanno dichiarati) Redditi di fonte estera, diversi dai dividendi, percepiti senza intermediario (che vanno nel quadro RM) Trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori mobiliari (che vanno nel quadro RW)

5 Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 Utili da partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires (art. 44 c. 1 lett. e, f, Dpr 917/86) Si classificano in questo gruppo i proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie rappresentative di partecipazioni al capitale di rischio di società ed enti soggetti ad Ires. Le partecipazioni sono normalmente rappresentate da azioni o titoli similari (quote di s.r.l., titoli di partecipazione in enti soggetti Ires ecc..) Gli utili derivanti contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza, quando l’apporto è solo di capitale o di lavoro e capitale, è classificato come reddito di capitale.

6 … segue Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 Casi particolari di distribuzioni di utili (art. 47 c. 5 Dpr 917/86) La ripartizione di somme di denaro o di beni fra i soci non costituisce distribuzione di utili, quindi non è tassabile, se la ripartizione riguarda (art. 47 c. 5 Dpr 917/86): Riserve costituite con sovrapprezzi; Riserve costituite con interessi di conguaglio; Riserve costituite con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale Riserve costituite con saldi attivi di rivalutazione monetaria esenti da imposta per disposizione di leggi speciali Si presumo, indipendentemente dalla delibera assembleare, prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve tassate, per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta (tale norma vale nei confronti di qualsiasi percettore). Non costituiscono distribuzione di utili ai soci le azioni gratuite di nuova emissione o l’incremento gratuito del valore dei titoli in circolazione (art. 47 c. 6 Dpr 917/86). La distribuzione di somme di denaro o beni, in caso di riduzione del capitale per esuberanza (art. 47 c. 6 Dpr 917/86), costituisce distribuzione di utile solo per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto per l’acquisto o la sottoscrizione dei titoli annullati (tale norma si applica anche ai casi di recesso, esclusione, riscatto e liquidazione).

7 … segue Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 Tassazione – Persone fisiche non imprenditori (art. 47 Dpr 917/86) Sono escluse da imposizione i dividenti distribuiti da società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza. Le partecipazioni sono definite qualificate nei seguenti casi: Per le Spa quotate in borsa o al mercato ristretto: le partecipazioni superiori al 2% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure superiore al 5% del capitale o patrimonio; Per le Spa non quotate e per le altre società di capitali: le partecipazioni superiori al 20% voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure superiore al 25% del capitale o patrimonio Per le società di persone: le partecipazioni superiori al 25% del patrimonio Utili/Dividenti di fonte nazionale derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate Gli utili richiamati concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% (tale misura è innalzata al 49,72 per le distribuzioni eseguite dopo il 31/12/08 – D.m. 02/04/08) del loro ammontare. Non si applica nessuna ritenuta, a condizione che sia dichiarata la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata. Di conseguenza gli utili vanno indicati in dichiarazione dei redditi. Utili/Dividenti di fonte nazionale derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate La società erogante applica, al momento della corresponsione, un ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta sull’intero ammontare.

8 … segue Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 …segue Tassazione – Persone fisiche non imprenditori (art. 47 Dpr 917/86) Utili/Dividenti di fonte estera, da stati o territori Ue o extra-Ue - non Black list Per gli utili/dividendi derivanti da partecipazioni qualificate la quota imponibile, pari al 40% (49,72%) (netto frontiera), è assoggettata a ritenuta a titolo di acconto in misura del 12,5% (eventualmente ridotta in caso di Convenzioni contro le doppie imposizioni). Per gli utili/dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate sull’intero ammontare è applicata una ritenuta a titolo di imposta in misura del 12,5% (eventualmente ridotta in caso di Convenzioni contro le doppie imposizioni). Utili/Dividenti di fonte estera, da stati o territori privilegiati - Black list Per gli utili/dividendi derivanti da partecipazioni qualificate sull’intero ammontare è applicata una ritenuta a titolo di acconto in misura del 12,5% (eventualmente ridotta in caso di Convenzioni contro le doppie imposizioni). Per gli utili/dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate (se titoli esteri non quotati in mercati regolamentati) sull’intero ammontare è applicata una ritenuta a titolo di acconto in misura del 12,5% (eventualmente ridotta in caso di Convenzioni contro le doppie imposizioni). Per gli utili/dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate (se titoli esteri quotati in mercati regolamentati) sull’intero ammontare è applicata una ritenuta a titolo di imposta in misura del 12,5%. Il regime della tassazione integrale riguarda non solo gli utili/dividendi distribuiti direttamente dal soggetti provenienti da paese black list, ma anche quelli che fluiscono da società intermedie (D.L 223/06)

9 … segue Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 …segue Tassazione – Persone fisiche non imprenditori (art. 47 Dpr 917/86) Utili percepiti in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale e liquidazione Se relativi a partecipazione qualificata, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% (49,72%) del loro ammontare. Se relativi a partecipazione non qualificata, sugli utili si applica un ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta sull’intero ammontare. Utili da associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza Le modalità di tassazione variano in funzione del valore dell’apporto. Se il valore dell’apporto è superiore: Per società in contabilità ordinaria non quotate, imprese in contabilità ordinaria: 25% del valore contabile del Patrimonio netto; Per le imprese in contabilità semplificata: 25% della somma tra le rimanenze finali e costo complessivo dei beni strumentali al netto degli ammortamenti. Gli utili vanno indicati in dichiarazione dei redditi e sono tassati per il 40% (49,72%) del loro ammontare (senza ritenute, se possiede i requisiti sopra indicati) Se il valore dell’apporto è inferiore a quanto sopra indicato, gli utili sono tassati interamente mediante applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 12,5%.

10 … segue Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 Tassazione – Persone fisiche imprenditori e società di persone (art. 47 e art. 59 Dpr 917/86) Utili/Dividenti di fonte nazionale Gli utili concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile complessivo limitatamente al 40% (49,72%) del loro ammontare. Non si applica nessuna ritenuta. Utili/Dividenti di fonte estera Gli utili concorrono integralmente alla formazione del reddito se provenienti da soggetti residenti in paesi black list, salvo il caso in cui, alternativamente, detti utili: Siano stati imputati al reddito del socio per trasparenza; Venga dimostrato che dalle partecipazioni non è stato conseguito l’effetto di localizzazione, sin dall’inizio dello stesso periodo di possesso, i redditi in stati o territori privilegiati. In ogni caso, su questi utili/dividendi non è mai applicabile una ritenuta in entrata.

11 … segue Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 Tassazione – Soggetti Ires (art. 89 comma 2 Dpr 917/86) Utili/Dividenti di fonte nazionale L’art. 89 comma 2 del TUIR prevede la tassazione dei dividendi distribuiti da società di capitali residenti in Italia a favore di soggetti Ires: In misura del 5% del relativo ammontare; Nel periodo d’imposta in cui sono stati percepiti (principio di cassa) L’esclusione del 95% non subordinata all’esistenza di alcuna condizione. La tassazione è esclusa completamente: In caso di dividendi distribuiti tra società partecipanti al consolidato fiscale (art. 117 e seguenti) limitatamente ai dividendi formatisi con utili precedenti all’esercizio in corso al 31/12/07; I dividendi distribuiti da società che hanno optato per il regime della trasparenza (art. 115 TUIR).

12 … segue Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 … segue Tassazione – Soggetti Ires (art. 89 comma 2 Dpr 917/86) Utili/Dividenti di fonte estera da paesi non Black list Anche gli utili/dividendi provenienti da società ed enti non residenti sono tassati in misura corrispondente al 5% del relativo ammontare se relativi: Alla partecipazione al capitale o al patrimonio; Ai titoli e strumenti finanziari per i quali nello stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione; A contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto Utili/Dividenti di fonte estera da paesi Black list Concorrono integralmente alla formazione del reddito, salvo il caso in cui, alternativamente, detti utili: Siano stati imputati al reddito del socio per trasparenza; Venga dimostrato che dalle partecipazioni non è stato conseguito l’effetto di localizzazione, sin dall’inizio dello stesso periodo di possesso, i redditi in stati o territori privilegiati. In ogni caso, su questi utili/dividendi non è mai applicabile una ritenuta in entrata.

13 … segue Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 … segue Tassazione – Soggetti Ires (art. 89 comma 2 Dpr 917/86 Casi particolari di distribuzioni di utili percepiti in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale e liquidazione (imprenditori e soggetti Ires) Il trattamento applicabile alle somme corrisposte ai soci in misura eccedente rispetto al costo fiscale della partecipazione risulta differenziato in funzione della diversa tipologia delle riserve distribuite: La quota parte corrisposta a titolo di capitale e riserve di capitale sarà alternativamente: Per i soggetti Ires: esente se la partecipazione posseduta soddisfa i requisiti pex (art. 87 TUIR) Per le società di persone e imprenditori individuali: tassata sul 40% (49,72%) se la partecipazione posseduta soddisfa i requisiti pex (art. 87 TUIR) Imponibile in tutti gli altri casi La quota parte corrisposta a titolo di distribuzione di riserve di utili: Per i soggetti Ires: assimilabile ad una distribuzione di dividendi (con tassazione sul 5% del relativo ammontare) Per le società di persone e imprenditori individuali: tassata sul 40% (49,72%)

14 … segue Utili di partecipazione
Cannara, 13 maggio 2004 Distribuzioni in natura L’art. 9 comma 2 del Tuir prevede la valorizzazione degli utili distribuiti in natura al socio sulla base del valore normale dei beni assegnati. La determinazione del valore normale deve essere effettuata assumendo a riferimento la data: Per i beni mobili: la data di consegna o spedizione; Per i beni immobili e per le aziende: la data di stipula dell’atto, ovvero, se successiva, la data in cui si produce l’effetto traslativo. In caso di pagamenti in natura, il socio beneficiario è tenuto a versare alla società l’importo corrispondente alla ritenuta determinato in funzione del valore normale dei beni attribuiti. Diversamente, la società può sospendere il pagamento in natura, non potendo esercitare la rivalsa.

15 Rendite Finanziarie Definizioni
Cannara, 13 maggio 2004 Definizioni Si definiscono rendite finanziarie gli interessi ed altri proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie diverse dalle partecipazioni al capitale di rischio di società ed enti. Il reddito può essere stabilito in misura fissa o variabile. Il detentore non partecipa al rischio d’impresa. Ci si riferisce ad interessi ed altri proventi derivanti da: Mutui, depositi e conti correnti; Obbligazioni e titoli similari; Altri titoli diversi da azioni e titoli simili; Riporti e pronto contro termine su titoli o valute; Mutui di titoli garantiti Impiego di capitale In molti casi la tassazione può avvenire mediante l’applicazione di due regimi alternativi: Regime ordinario, che prevede l’applicazione di ritenute alla fonte od imposte sostitutive da parte degli intermediari; Regime del risparmio gestito (per taluni redditi derivanti da patrimoni dati in gestione agli intermediari) che prevede l’applicazione dei un’imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione maturato nel periodo.

16 … segue Rendite Finanziarie
Cannara, 13 maggio 2004 Interessi e proventi da mutui, depositi e conti correnti DEFINIZIONE: Oltre agli interessi e proventi da Mutui, depositi e conti correnti, (art. 44 comma 1 TUIR) rientrano in questa categoria anche i proventi derivanti da Versamenti dei soci effettuati nei confronti delle società commerciali (art. 46 TUIR), in quanto si considerano dati a mutuo, se dai bilanci non risulta che gli stessi sono stati eseguiti ad altro diverso titolo. RISCOSSIONE: Quando la misura degli interessi, e le relative scadenze sono stabilite per iscritto, questi si presumono percepiti alla scadenze nella misura pattuita. Se è pattuita per iscritto la misura, ma non le scadenze, gli interessi si presumono percepiti per l’intero ammontare nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale del 3% (art. 45 comma 2 TUIR). TASSAZIONE: Gli interessi percepiti da persone fisiche non imprenditori sono soggetti a seconda della fattispecie da cui derivano: Depositi e conti correnti bancari o postali liberi o vincolati: scontano la ritenuta a titolo d’imposta del 27% (per le imprese è a titolo di acconto) Mutui, depositi e conti correnti diversi: scontano un ritenuta a titolo di acconto del 12,5% Per i versamenti dei soci non formalmente deliberati in conto capitale, che si presumo fruttuosi di interessi, la ritenuta di acconto secondo parte della giurisprudenza va effettuata indipendentemente dalla erogazione.

17 … segue Rendite Finanziarie
Cannara, 13 maggio 2004 Interessi e proventi da obbligazioni, titoli di stato e titoli simili Titoli emessi da grandi emittenti DEFINIZIONE: Obbligazioni, con scadenza non inferiore a 18 mesi emesse da società quotate, da banche, titoli emessi da stato ed equiparati, obbligazioni emesse da enti pubblici economici e locali, Buoni ordinari comunali o regionali. TASSAZIONE: Per persone fisiche non imprenditori, per le società semplici, società di fatto, associazioni professionali, viene applicata un’imposta sostitutiva a titolo definitivo del 12,5%; (nettisti) Per persone fisiche imprenditori, viene applicata un’imposta sostitutiva a titolo di acconto del 12,5%; (nettisti) Per le società commerciali non si applica ritenuta se i titoli sono depositati presso intermediari, in caso contrario si applica il regime di cui al punto 2 (lordisti).

18 … segue Rendite Finanziarie
Cannara, 13 maggio 2004 Interessi e proventi da obbligazioni, titoli di stato e titoli simili Obbligazioni emesse da società non quotate TASSAZIONE: Per gli interessi derivanti da obbligazioni sottoscritte fino al 01/01/1989 e a quelli emesse prima del 01/01/1995 (per i quali l’applicazione dell’aliquota ridotta è sottoposta a condizione in funzione della data della delibera di emissione), la ritenuta è fissata al 12,5% Per gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dal 30/06/1997, da società non quotate la ritenuta è fissata al 27%

19 … segue Rendite Finanziarie
Cannara, 13 maggio 2004 Interessi e proventi da titoli diversi dalle azioni e titoli similari Accettazioni Bancarie: Ritenuta a titolo di imposta del 27% Cambiali finanziarie: Ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% se rispettati i presupposti per le obbligazioni emesse da società non quotate, altrimenti è del 27% Commercial paper: Se corrisposti da Sostituti d’imposta sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto del 12,5% Titoli atipici: Se non relativi all’impresa, si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 27% Certificati di Massa: Si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 27%

20 … segue Rendite Finanziarie
Cannara, 13 maggio 2004 Proventi da pronti contro termine su titoli o valute TASSAZIONE: I redditi derivanti da PCT sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 12,5% (o con la maggior aliquota cui sarebbero assoggettati gli interessi derivanti dal sottostante) La ritenuta è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati; Per le operazioni in valuta estera la ritenuta sia applica sul valore più alto tra il rateo di interressi e altri frutti maturati nel corso del contratto, convertito al cambio del giorno di scadenza, e la differenza positiva tra il prezzo globale a termine (convertito al giorno dell’incasso) e il prezzo globale a pronti (convertito al cambio del giorno del pagamento). La ritenuta va fatta solo dai sostituti d’imposta.

21 … segue Rendite Finanziarie
Cannara, 13 maggio 2004 Proventi da mutuo di titoli garantito DEFINIZIONE: Il reddito in capo al soggetto che presta i titoli è costituito oltre che dal compenso anche dal controvalore degli interessi maturati nel periodo di durata del rapporto. TASSAZIONE: Sui proventi corrisposti a persone fisiche non imprenditori si applica una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 12,5% (o con la maggior aliquota cui sarebbero assoggettati gli interessi derivanti dai titoli sottostanti) La ritenuta è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati; I proventi dei beni costituiti in pegno irregolare, spettano alla costituente il pegno a condizione che il creditore pignoratizio non compia atti di disposizione sui beni in garanzia. In conseguenza le somme trasferite dal mutuante al mutuatario non sono soggette a ritenuta.

22 … segue Rendite Finanziarie
Cannara, 13 maggio 2004 Altri interessi e proventi derivanti dall’impiego di capitali Interessi Interessi di mora o dilazione; Interessi corrispettivi (prezzo per la disponibilità del danaro che il debitore deve al creditore); Interessi compensativi (quelli che, salvo diversa pattuizione, maturano sul prezzo della cosa produttiva di frutti, venduta al compratore) Tali interessi imponibili, se corrisposti da sostituti d’imposta, devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto del 12,5%. Capitali corrisposti per contratti di assicurazioni sulla vita In caso di morte è esclusa la tassazione; Se c’è sopravvivenza il reddito è determinato: Se data stipula entro il 31/12/2000: differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e i premi riscossi (ridotta del 2% per ogni anno successivo al 10°) Se stipula dal 01/01/2001: differenza tra ammontare percepito e premi pagati. Tassazione: se maturati dal 2001 in caso di sopravvivenza, sono assoggettati a imposta sostitutiva del 12,5% (a meno che conseguiti da imprenditori) se maturati sino al 2000, sono assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,5% (a titolo d’acconto se conseguite da imprenditori)

23 Redditi prodotti all’estero da residenti
Cannara, 13 maggio 2004 Obbligazioni e titoli similari Per gli interessi delle obbligazioni e titoli simili, compresi quelli pubblici, emessi all’estero in stati diversi dai paesi Ue, e dagli stati aderti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che sono inclusi nella lista di paesi con cui è attuabile lo cambio di informazioni, gli intermediari applicano nei confronti dei “nettisti” un’imposta sostitutiva del 12,5%, aumentata al 27% per i titoli, diversi da quelli pubblici, con scadenza inferiore ai 18 mesi. Utili da partecipazioni Rinvio alla slide da 7 a 11

24 Cannara, 13 maggio 2004


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