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e tecniche di revisione nell’ambito dell’area lavoro

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Presentazione sul tema: "e tecniche di revisione nell’ambito dell’area lavoro"— Transcript della presentazione:

1 e tecniche di revisione nell’ambito dell’area lavoro
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Modalità di controllo e tecniche di revisione nell’ambito dell’area lavoro Aspetti operativi ed esemplificazioni

2 COAUTORI Dott. Maurizio Centra
Per l’elaborazione di questo documento mi sono avvalso dei lavori preparatori, dei consigli e dei suggerimenti dei colleghi e amici di seguito elencati, ai quali va il mio ringraziamento. Andrea Albertini; Adalberto Carpentieri; Fabiano D’Amato; Massimo De Vita; Lorenzo Di Pace; Franca Fabietti; Michele Farina; Irma Fiorilli; Luca Provaroni; Vincenzo Mazzocco; Filippo Mengucci; tutti Relatori del corso La revisione dell’area lavoro (edizione 2018), nonché: Francesco Cervellino; Francesca Coppola; che si sono occupati della ricerca e selezione delle fonti, oltre che della redazione di documenti tecnici e carte di lavoro.

3 Il controllo dell’area lavoro
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Il controllo dell’area lavoro In Italia il costo del lavoro, ossia l’insieme delle spese che sostiene un’impresa per le prestazioni di lavoro subordinato, costituisce - di norma - uno degli elementi più rilevanti del conto economico. Se al costo del lavoro si sommano anche i compensi di lavoro autonomo (professionisti e collaboratori) e gli oneri connessi, si comprende quanto siano importanti le attività di gestione amministrativo/finanziaria e di controllo di quella che viene comunemente denominata area lavoro. In materia di lavoro, l’Italia si distingue da gran parte dei paesi con i quali si confronta sui mercati internazionali, sia per l’incidenza degli oneri accessori sulle retribuzioni, che è la prima causa del cuneo fiscale, sia per il livello elevato del welfare pubblico.

4 Le modalità di controllo
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Le modalità di controllo I controlli dell’area lavoro si effettuano con modalità diverse in base all’organizzazione aziendale, all’organico del personale oltre ché al grado di affidabilità del sistema di controllo interno, con riferimento - principalmente - ai seguenti aspetti: legale, come i contratti individuali di lavoro, le conciliazioni, le transazioni obbligatorio, come le buste paga e i registri previsti dalla legge contrattuale, come gli accordi collettivi applicati o di riferimento previdenziale, come l’inquadramento e il calcolo dei contributi periodici fiscale, come il calcolo dell’Irpef (dipendenti) e la deduzione dei costi di esercizio contabile, come la registrazione delle retribuzioni, dei contributi e del TFR di riservatezza (privacy), come la tutela dei dati sensibili dei lavoratori di sicurezza sul lavoro, come il rispetto delle norme anti infortunistiche

5 Le tecniche di revisione
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Le tecniche di revisione La REVISIONE E’ METODO e il controllo contabile dell’area lavoro richiede l’utilizzo di tecniche che consentano di individuare i rischi e gli errori significativi. Fermo restando lo scopo finale della revisione, che è quello di accertare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso, le tecniche di revisione dell’area lavoro sono diverse in considera-zione del tipo di bilancio, dei principi contabili adottati e delle voci di bilancio da esaminare.

6 Le voci di bilancio interessate dal controllo
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Le voci di bilancio interessate dal controllo Stato patrimoniale: Voce dell’attivo C) II - 5-bis Crediti tributari (es. vers. imp. su rivalutazione TFR) Voce del passivo B) 1) e 4) Fondi per rischi (es. contenzioso) Voce del passivo C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (TFR) Voce del passivo D) Debiti 12) Debiti tributari (es. ritenute Irpef) 13) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 14) Altri (es. retribuzioni correnti e differite)

7 Le voci di bilancio interessate dal controllo
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Le voci di bilancio interessate dal controllo Conto economico: B) Costi della produzione 7) per compensi per lavoro autonomo e per collaborazioni 9) Per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamenti di fine rapporto (TFR) d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi

8 Verifiche di sistema e di controllo
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Verifiche di sistema e di controllo Il revisore deve individuare il rischio complessivo dell’area lavoro, a tal fine verifica le procedure aziendali, anche quando non sono formalizzate, per valutare l’affidabilità del sistema aziendale e dei controlli interni, per questo predispone delle apposite check list di sistema e di controllo. Qualora il revisore per svolgere i controlli documentali (test di sostanza) necessiti della selezione di un campione, i parametri tecnici del campione di operazioni da sottoporre a verifica sono determinati attraverso le informazioni acquisite nel corso delle verifiche di sistema e di controllo.

9 Analisi e individuazione dei rischi
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Analisi e individuazione dei rischi Per determinare il livello di rischio dell’area lavoro, il revisore deve individuare per ciascuna operazione aziendale il rischio intrinseco, il rischio di controllo e il rischio di identificazione. A tal fine procede a: analizzare i processi dell’area lavoro individuare per ciascun processo i rischi, definiti come eventi in grado di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, nonché i relativi controlli posti a rilevazione e contenimento degli stessi calcolare, per ciascuna operazione, il misstatement risk (MR), ottenuto dal prodotto del rischio inerente per il rischio di controllo determinare il livello di rischio di ciascun processo esaminato attraverso la media aritmetica dei MR calcolati calcolare il livello di rischio dell’area lavoro attribuendo un peso differente a ciascuno dei processi

10 Definizione dei rischi
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Definizione dei rischi Rischio intrinseco (IR) Consiste nella suscettibilità di un’asserzione di contenere un errore che può essere significativo, considerato singolarmente o in aggregato con altri errori, e ciò indipendentemente dalla presenza di controlli interni. Si pensi ad esempio a come stime contabili soggette a significative incertezze nella misurazione (accantonamenti e incidenza contributiva ratei) o fattori esterni (cambi di normativa sfavorevoli) possano determinare rischi significativi in bilancio. Rischio di controllo (CR) È il rischio che un errore significativo non sia prevenuto o individuato e corretto tempestivamente dalle procedure di controllo interno dell’impresa. E’ un rischio correlato all’efficacia della struttura del controllo interno. Rischio di individuazione (DR) È il rischio che il revisore non individui un errore significativo.

11 Strategia e Piano di lavoro
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Strategia e Piano di lavoro In base alla conoscenza e all’analisi dei rischi, il revisore procede alla stesura: della strategia generale di revisione  del piano di lavoro di dettaglio stabilendo una graduazione dei rischi individuati programmando i controlli da eseguire. Esempio: se il rischio di individuazione è elevato, è necessario adottare procedure di controllo incisive, relativamente a modalità, estensione e tempistica delle operazioni da svolgere, se invece il rischio intrinseco e il rischio di controllo sono entrambi bassi, allora è possibile sopportare un rischio di individuazione più elevato, in pratica limitando i controlli da eseguire su talune classi di operazioni o voci di bilancio.

12 Rischio di revisione (AR)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Rischio di revisione (AR) La revisione è basata sull’approccio al rischio e le procedure utilizzate hanno lo scopo di identificare le aree di rischio di livello più elevato, per evitare di esprime un giudizio errato.

13 Esemplificazione - Welfare aziendale (1/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Welfare aziendale (1/8) Verifica delle fonti Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) Contratto collettivo territoriale di lavoro Accordo aziendale (contrattazione di secondo livello) Regolamento aziendale (che configuri un obbligo negoziale)

14 Esemplificazione - Welfare aziendale (2/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Welfare aziendale (2/8) Verifica degli adempimenti Modalità di stipula dei contratti/accordi Rispetto delle eventuali forme di rinvio del Ccnl Rappresentanza e rappresentatività dei firmatari Deposito del contratto/accordo presso l’Ispettorato del lavoro competente, ove richiesto dalla legge, ad esempio nel caso di premi di risultato per i quali è prevista la “conversione” in beni e servizi di welfare

15 Esemplificazione - Welfare aziendale (3/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Welfare aziendale (3/8) Verifica della competenza economica In base al principio di competenza economica possono essere iscritti nel bilancio di esercizio (conto economico) solo i costi e i ricavi che si riferiscono e hanno effetto nel periodo di tempo (dal ___ al ___) di cui il bilancio è la rappresentazione contabile, a prescindere dalle manifesta-zioni finanziarie già avvenute o che devono ancora avvenire.

16 Esemplificazione - Welfare aziendale (4/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Welfare aziendale (4/8) Verifica dell’inerenza l principio d'inerenza costituisce un requisito essenziale della determinazione del reddito, in base al quale deve esistere un collegamento tra il costo sostenuto e l'attività d'impresa esercitata, da cui deriva il reddito imponibile. In realtà il principio di inerenza non ha una definizione nell’ambito della normativa tributaria, una parte della dottrina lo considera un principio civilistico, derivante dalle norme in materia di formazione del bilancio d'esercizio, che non consentono l'iscrizione in bilancio di elementi negativi estranei all'attività d’impresa. Tale principio assumerebbe poi rilevanza anche fiscale, in forza del richiamo dell'art. 83 del d.p.r. 917/1986 (Tuir), al risultato del bilancio quale punto di partenza per il calcolo del reddito imponibile. Un diverso orientamento dottrinale fa “discendere” il principio di inerenza dall'art. 109, comma 5, del d.p.r. 917/1986 laddove si prevede che "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".

17 Esemplificazione - Welfare aziendale (5/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Welfare aziendale (5/8) Deducibilità fiscale Art. 95 d.p.r. 917/1986 Spese per prestazioni di lavoro Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1. (omissis)

18 Esemplificazione - Welfare aziendale (6/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Welfare aziendale (6/8) Deducibilità fiscale Art. 100 d.p.r. 917/1986 Oneri di utilità sociale Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. (omissis)

19 Esemplificazione - Welfare aziendale (7/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Welfare aziendale (7/8) Controllo della corretta applicazione dell’imposta sostitutiva 10% (Premi di risultato non convertiti in welfare) Raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla fonte negoziale (accordo aziendale) e verifica della modalità di calcolo dei premi per i lavoratori o categorie di lavoratori Verifica di un campione significativo di buste paga dei mesi in cui sono stati corrisposti i premi agli aventi diritto

20 Esemplificazione - Welfare aziendale (8/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Welfare aziendale (8/8) Controllo della corretta riduzione dei contributi aziendali sui premi di risultato Dal 25 aprile 2017 è stata introdotta nel nostro ordinamento una riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sulle somme erogate a titolo di premi di risultato (art. 55 del d.l. 50/2017), per la parte non superiore a 800 euro (retribuzione), che si è affiancata all’analoga riduzione prevista per i datori di lavoro che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità individuate dall’articolo 1, comma 188, della legge 208/2015. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei lavoratori interessati e l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici é parimenti ridotta. Procedura: verifica di un campione significativo di buste paga dei mesi in cui sono stati corrisposti i premi agli aventi diritto; verifica dei prospetti di calcolo dei contributi previdenziali (Inps) e dell’invio dei modelli Uniemens con riferimento agli stessi mesi per i quali sono state controllate le buste paga.

21 Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (1/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (1/8) Art del codice civile In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. (omissis)

22 Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (2/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (2/8) Trasferimento del TFR La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha stabilito per le imprese con oltre 49 dipendenti l’obbligo di trasferire il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 alle forme di previdenza complementare scelte liberamente dai lavoratori. Di conseguenza in queste imprese: le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda e rivalutate annualmente; le quote di TFR maturande dal 1° gennaio 2007 sono state destinate alle forme di previdenza complementare scelte dai lavoratori ovvero, in assenza di scelta, trasferire all’apposito Fondo di tesoreria, gestito dall’Inps. Le quote versate, di anno in anno, alle forme di previdenza complementare o al Fondo di tesoreria dell’Inps rappresentano l’unico contributo che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere, ed esclude ogni possibile onere o garanzia di rendimento o rivalutazione delle medesime quote. La suddetta normativa non si applica alle imprese che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti, per le quali continuano a imputare al conto economico e ad accantonare all’apposito fondo del passivo le quote di TFR maturate in ciascun esercizio.

23 Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (3/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (3/8) Principi contabili nazionali OIC 31 Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto - in forza di legge o di contratto - in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 codice civile (Disciplina del trattamento di fine rapporto) e costituisce onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. L’indennità di preavviso non è inclusa nel TFR. Il TFR è determinato in conformità al disposto dell'articolo 2120 codice civile e dei contratti nazionali e integrativi in vigore alla data di bilancio - per le categorie di lavoro subordinato - e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

24 Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (4/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (4/8) Controllo del TFR (calcolato con i principi contabili nazionali) Principali operazioni: determinazione delle soglie di significatività (complessiva, operativa e trascurabile) acquisizione ed esame del prospetto generale del TFR (procedura gestione del personale) comparazione del valore del TFR alla fine del periodo di riferimento con quello del periodo precedente verifica della retribuzione di base utilizzata per il calcolo, allo scopo di appurare se sono state considerate tutte le voci retributive utili (soggette) verifica della procedura di rivalutazione per le imprese fino a 49 dipendenti e della misura compensativa (art. 1, secondo comma, lettera e), n. 9 della legge 243/2004 e dell’art. 10 del d.lgs. 252/2005) per le imprese con oltre 49 dipendenti ricalcolo del TFR per un campione significativo di lavoratori ed estensione all’intera popolazione valutazione dell’affidabilità dei dati di bilancio e misurazione dello scostamento tra gli stessi dati e quelli ricalcolati dal revisore, tenendo conto delle soglie di significatività

25 Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (5/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (5/8) Principi contabili internazionali IAS 19 Il trattamento di fine rapporto (TFR) è considerato un post employment benefit a prestazione definita, il cui valore é determinato con metodologie di tipo attuariale, in ottica di continuità aziendale. In pratica occorre valutare (stimare) il TFR complessivamente dovuto a ciascun lavoratore con riferimento alla data (futura) nella quale gli sarà corrisposto, tenendo conto degli incrementi retributivi prevedibili (es. scatti di anzianità, rinnovi del CCNL, ecc.), poi si procede all’attualizzazione del valore così determinato, utilizzando ad esempio il projected unit credit method, per tener conto del tempo che intercorrerà tra la data di riferimento, es. quella di chiusura del bilancio, e la data di previsto pagamento.

26 Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (6/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (6/8) Principi contabili internazionali IAS 19 Riepilogo delle operazioni di calcolo: proiezione del valore del TFR fino all’età della pensione o alla scadenza del rapporto a tempo determinato applicazione degli effetti finanziari e attuariali linearizzazione del TFR

27 Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (7/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (7/8) Principi contabili internazionali IAS 19 Valori generati dalle operazioni di calcolo: Defined benefit obbligation (Dbo), che rappresenta il valore del TFR in base al principio IAS 19 (obbligazione a benefici definiti) Current service cost, ossia il valore attuale medio delle prestazioni (costo normalizzato) Interest cost, che rappresenta gli interessi maturati sulla passività calcolata all’inizio del periodo (costo di attualizzazione del periodo) Dalla riconciliazione dei valori del TFR in base al principio IAS 19 alla fine dell’esercizio rispetto al precedente emergono le Actuarial gains or loss (utili o perdite attuariali), determinate dalle differenze tra i presupposti (es. assunzioni/cessazioni, tassi di interesse, aumenti retributivi) e i dati effettivi del periodo.

28 Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (8/8)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Trattamento di fine rapporto (8/8) Controllo del TFR (calcolato con i principi contabili internazionali) Principali operazioni: determinazione delle soglie di significatività acquisizione ed esame del prospetto generale del TFR (procedura di gestione del personale) verifica degli algoritmi e dei parametri utilizzati per il calcolo del TFR a finire e della sua attualizzazione comparazione del valore del TFR alla fine del periodo di riferimento con quello del periodo precedente verifica della retribuzione di base utilizzata per il calcolo, allo scopo di appurare se sono state considerate tutte le retribuzioni utili (soggette) ricalcolo del TFR per un campione significativo di lavoratori con i suddetti algoritmi e parametri ed estensione all’intera popolazione valutazione dell’affidabilità dei dati di bilancio e misurazione dello scostamento tra gli stessi dati e quelli ricalcolati dal revisore, tenendo conto delle soglie di significatività

29 Esemplificazione - Irap (1/3)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Irap (1/3) Indeducibilità del costo del lavoro (società di capitali ed enti commerciali) L’art. 5, primo comma, del d.lgs. 446/1997 prevede che ai fini del calcolo dell’Irap (imposta regionale sulle attività produttive): “Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio”. E’ appena il caso di ricordare che in base la principio contabile OIC 12 nella voce B.9 vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente, inclusi quelli per il lavoro interinale, mentre i costi per i lavoratori autonomi e i collaboratori, inclusi gli amministratori, vanno iscritti nella voce B.7. Il principio generale di indeducibilità è derogato dall’art. 11 del d.lgs. 446/1997, che elenca i costi ammessi in deduzione.

30 Esemplificazione - Irap (2/3)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Irap (2/3) Deroghe al principio di indeducibilità del costo del lavoro (società di capitali ed enti commerciali) Principali deduzioni per il personale: Premi Inail Spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale addetto ad attività di ricerca e sviluppo Forfetaria, pari a euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni Contributiva, pari all’ammontare dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato Costo residuo relativo ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

31 Esemplificazione - Irap (3/3)
Dott. Maurizio Centra Dott. Maurizio Centra Esemplificazione - Irap (3/3) Controllo della corretta determinazione dell’imposta (società di capitali ed enti commerciali) Principali operazioni: determinazione delle soglie di significatività, ricordando che un’informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbero influenzare le decisioni basate sulle risultanze di bilancio (ISA 320) acquisizione ed esame del prospetto di calcolo analitico dell’Irap e delle deduzioni comparazione dei valori del periodo di riferimento con quelli del periodo precedente verifica del costo del dipendente, esposto nel suddetto prospetto di calcolo ricalcolo dell’imposta e delle deduzioni spettanti per un campione significativo di lavoratori ed estensione all’intera popolazione valutazione dell’affidabilità dei dati di bilancio e misurazione dello scostamento tra gli stessi dati e quelli ricalcolati dal revisore, tenendo conto delle soglie di significatività


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