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I primi giorni di applicazione della fatturazione elettronica

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Presentazione sul tema: "I primi giorni di applicazione della fatturazione elettronica"— Transcript della presentazione:

1 I primi giorni di applicazione della fatturazione elettronica

2 I soggetti obbligati ed esonerati dalla fatturazione elettronica

3 Decreto legislativo 5 agosto 2015, n
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Testo in vigore dal 19 dicembre 2018) Articolo 1  - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati «……… 3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro ; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro , assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.»

4 «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2» Se non ci sono previsioni di esclusione deve essere emessa fattura elettronica Si Il cessionario o committente è un soggetto passivo stabilito o un privato residente? Si Il cedente o prestatore è un soggetto passivo stabilito? Il cedente o prestatore non deve emettere la fattura elettronica No Il cedente o prestatore non deve emettere la fattura elettronica No

5 Rimane l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle PA
«Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro ; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro , assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.» Il soggetto è esonerato dalla emissione della fattura elettronica, ma può comunque emetterla Rimane l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle PA Il soggetto passivo stabilito rientra in una delle seguenti categorie: 1) CONTRIBUENTI MINIMI cd. «Regime di Vantaggio» Art. 27, co. 1 e 2 D.L , n. 98 convertito nella Legge , n. 111 2) CONTRIBUENTI FORFETTARI Art. 1, co. da 54 a 89, Legge , n. 190 3) Associazioni Sportive dilettantistiche artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 in regime forfettario con ricavi fino a euro? Si Il soggetto non è esonerato dall’emissione della fattura elettronica. L’art 10 bis D. L. 23 ottobre 2018, n. 119 esonera per il solo 2019 anche la categoria degli «operatori sanitari» per le operazioni trasmesse al sistema T.S. No

6 Decreto legge 23 ottobre 2018, n
Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 Articolo 10 bis Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari «1. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. .» Operazioni che sono oggetto di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria cd sistema T.S. Per l’anno 2019 non deve emettere fattura elettronica Il soggetto passivo stabilito che rientra nella categoria professionale dei medici e degli operatori sanitari che operazioni svolge? Operazioni che non sono oggetto di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria cd sistema T.S. Il soggetto passivo deve emettere fattura elettronica 6

7 Tutti i soggetti stabiliti che non sono esonerati per specifiche disposizioni di legge devono emettere fatture in formato elettronico. Tuttavia se assolvono l’imposta sulla base di particolari regimi che non richiedono l’emissione della fattura non sono interessati dalla fatturazione elettronica. Ad esempio rientrano in questa ipotesi: i produttori agricoli di cui all’art. 34, c. 6 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a euro costituito per almeno due terzi da cessioni di beni quali prodotti agricoli e ittici (Agenzia delle Entrate - Comunicato stampa 27 agosto 2018: …. « Esclusi anche i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica»). i soggetti che realizzano le cosiddette operazioni «monofase» (commercio di generi di monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, ecc.) di cui all’art. 74 del DPR 26 ottobre 1972 n (FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate)

8 Devono emettere la fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti di soggetti passivi stabiliti o privati residenti, salvo il caso in cui non siano tenuti ad emettere la fattura (ad es. operatori agricoli di cui all’art. 34 c. 6 DPR 633 del 1972 e operazioni in regime di monofase) Soggetti passivi stabiliti in Italia 1) CONTRIBUENTI MINIMI cd. «Regime di Vantaggio» Art. 27, co. 1 e 2 D.L , n. 98 convertito nella Legge , n. 111 2) CONTRIBUENTI FORFETTARI Art. 1, co. da 54 a 89, Legge , n. 190 3) Associazioni Sportive dilettantistiche artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 in regime forfettario con ricavi fino a euro obbligati alla emissione trasmissione della fattura elettronica 4) Operatori sanitari che sono oggetto di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria cd sistema T.S Non devono emettere la fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti di soggetti passivi stabiliti o privati residenti.

9 Non sono interessati dall’emissione della fatturazioni elettroniche
Soggetti passivi stabiliti in Italia non esonerati per specifiche disposizioni di legge Se assolvono l’imposta secondo modalità o regimi che non richiedono l’emissione della fattura Non sono interessati dall’emissione della fatturazioni elettroniche

10 Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Articolo 1  - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati «……….. 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. »

11 che deve essere trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo
Ricevute da soggetti passivi non stabiliti in favore di cessionari committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano per le quali non è stata emessa bolletta doganale I soggetti passivi stabiliti devono compilare mensilmente Il cd «esterometro» che deve essere trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo L’esterometro deve contenere le operazioni che documentano la cessione di beni o la prestazione di servizi per le quali non è stata emessa fattura elettronica Realizzate da soggetti passivi stabiliti in favore di cessionari committenti soggetti passivi stabiliti o privati residenti fuori dal territorio dello Stato italiano (questi soggetti possono avere in Italia anche un proprio rappresentante fiscale o essersi identificati) per le quali non è stata emessa bolletta doganale I soggetti passivi stabiliti possono evitare l’esterometro relativamente alle operazioni attive realizzate in favore di soggetti passivi non stabiliti o privati non residenti se emettono nei confronti dei propri clienti la fattura elettronica

12 Dal 1° gennaio 2019 rientrano nella categoria dei contribuenti forfettari le «persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro » comma 9, art 1, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 «17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra euro e euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento» comma 17, art. 1, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 «22. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» comma 22, art. 1, Legge 30 dicembre 2018 n. 145

13 FLAT TAX I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra euro e euro,

14 Le persone fisiche imprenditori e professionisti che nel 2018 abbiano applicato qualunque regime contabile, se si tratta di quello naturale, e abbiano realizzato ricavi o compensi non oltre 65mila euro, applicano naturalmente il regime forfettario, se lo vogliono, dal Chi intende aderire al regime quando emette fatture deve indicare nel corpo del documento una espressione del tipo «non soggetta a Iva legge 190/2014 – regime forfettario» Diversamente l’applicazione dell’Iva potrebbe essere intesa come rinuncia al regime forfettario. Si sottolinea come questi soggetti in quanto forfettari sono esclusi dalla fattura elettronica Nel 2020 saranno aumentate le soglie. Chi nel 2019 avrà un volume d’affari tra i e i euro potrà applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento. In questo caso dovranno essere emesse le fatture elettroniche

15 Soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica

16 Non cambiano le regole di fatturazione che già conosciamo
FATTURAZIONE ELETTRONICA Cambia il processo di emissione e ricezione

17 Il processo di fatturazione elettronica coinvolge essenzialmente tre soggetti: Gli operatori economici emittenti Il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate che riceve e successivamente invia le fatture elettroniche ai soggetti destinatari I soggetti riceventi, cioè gli operatori economici le pubbliche amministrazioni e i consumatori finali Intermediari SdI Intermediari Soggetti riceventi Operatori economici Pubblica amministrazione Consumatori finali Operatori economici Soggetti emittenti facoltativi 09/04/2019

18 Per la gestione del processo di fatturazione l’operatore economico può avvalersi di terzi soggetti ovvero di intermediari abilitati di cui all’art. 3 DPR  22 luglio 1998, n. 322 nonché di altri intermediari c.d. non abilitati Possono effettuare la gestione di tutte le fasi del processo di fatturazione Intermediari abilitati Possono effettuare la gestione del processo di fatturazione avvalendosi di intermediari non abilitati (software house, imprese ITC) Intermediari Intermediari non abilitati Possono fornire servizi e strumenti di supporto per il processo di fatturazione 09/04/2019

19 Operazioni delegabili
Intermediario abilitato art.3, c.3 DPR 322 del 1998 Intermediario non abilitato Trasmissione fatture elettroniche X Ricezione fatture elettroniche Registrazione indirizzo telematico Consultazione e acquisizione fatture area web Agenzia Consultazione dati trasmessi (spesometro) Servizio di conservazione Generazione QR-code

20 Canali di ricezione della fattura elettronica

21 I canali in cui ricevere le fatture elettroniche sono analoghi a quelli di trasmissione. In particolare, le modalità di ricezione sono le seguenti: Posta elettronica certificata («PEC») Sistema «web service» (servizio SdiCoop) Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP Sistema «web service» (servizio SdiCoop) e Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP richiedono un preventivo accreditamento

22 Indirizzo telematico per il recapito della fattura

23 Codice univoco specifico per ogni Ente pubblico Codice univoco IPA
Fatturazione PA Formato da 7 caratteri alfanumerici Codice destinatario Indirizzo telematico Fatturazione B2B Indirizzo PEC Codice convenzionale Fatturazione B2C « »

24 Il codice destinatario
Il codice destinatario è composto da 7 caratteri alfanumerici e può essere richiesto soltanto dai soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato con sistemi di interscambio, vale a dire i canali: SdI Coop; FTP Terminati i test per l’attivazione canale Canali SdICoop e FTP Attribuzione codice destinatario Formato da 7 caratteri alfanumerici

25 Posta elettronica certificata (PEC)
La fattura elettronica può essere recapitata al soggetto destinatario (acquirente/committente) attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC. Questa modalità di ricezione della fattura è valido in quanto permette l’identificazione del soggetto destinatario; l’indirizzo è reperibile sul sito

26 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale? Risposta Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.

27 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Domanda [Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche ] Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio? Risposta Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa. Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà: 1. predisporre il messaggio di PEC; 2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC; 3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche

28 Comunicazione indirizzo telematico
La comunicazione dell’indirizzo telematico può avvenire secondo due diverse modalità a scelta del cessionario committente In modo informale tramite una lettera, mail ecc a ciascun cedente prestatore Comunicazione indirizzo telematico Utilizzando il «Servizio di registrazione» messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate Lo SdI da sempre priorità all’indirizzo telematico comunicato con il «Servizio di registrazione» a discapito dell’indirizzo, se diverso, segnalato nella fattura elettronica

29 Codice destinatario + canale utilizzato
Dove ricevere le fatture di acquisto Registrazione rende disponibile PEC Può essere effettuata Dal cessionario committente Dall’intermediario

30 Consente al cedente di predisporre correttamente la fattura elettronica in formato XML e allo stesso tempo consente allo SdI il recapito della fattura Cedente prestatore deve acquisire Indirizzo telematico del cessionario committente (codice destinatario o PEC) Consente al cessionario committente di ricevere in modo e nei termini corretti la fattura Cessionario committente deve comunicare In caso di utilizzo del servizio di registrazione, la fattura è sempre recapitata all’indirizzo telematico registrato a prescindere dall’indirizzo indicato in fattura. Diversamente nel caso non sia stato utilizzato il servizio di registrazione, qualora il cessionario abbia comunicato con altri mezzi il proprio indirizzo telematico, il sistema recapiterà il documento all’indirizzo indicato nel file XML della fattura. In particolare nel file XML se è stato dato il codice destinatario questo va inserito nel campo «codice destinatario» se invece è stato dato l’indirizzo PEC, il campo «codice destinatario» va valorizzato con il codice convenzionale « » e compilato il campo «indirizzo PEC»

31 Anagrafica Informazioni IVA Indirizzo telematico
Consente al cedente prestatore l’acquisizione automatica di Informazioni IVA QR-Code Indirizzo telematico

32 Le modalità di recapito della fattura al cessionario committente

33 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI? Risposta Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

34 Recapito della fattura in caso di iscrizione al servizio di registrazione Lo SDI tra tutte le possibilità di recapito considera in forma prioritario il servizio di registrazione Se diverso dall’indirizzo telematico registrato la fattura viene sempre recapitata a quest’ultimo indirizzo Indirizzo indicato nella fattura XML Se si utilizza il servizio di registrazione Indirizzo telematico registrato La fattura viene recapitata a questo indirizzo

35 Recapito della fattura in caso mancato utilizzo del servizio di registrazione
La fattura elettronica deve contenere il codice destinatario ovvero in caso di invio PEC questo campo dovrà contenere il codice convenzionale composto da sette Il cessionario committente ha fornito il proprio indirizzo telematico Salvo rinuncia del cliente il cedente prestatore deve fornire al consumatore una copia della fattura La fattura viene depositata nell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo Sdi rende disponibile al trasmittente nella sua area riservata un duplicato informatico del documento Il cessionario committente è un consumatore finale SdI La fattura elettronica deve contenere il codice convenzionale con La fattura viene depositata nell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo Sdi rende disponibile al trasmittente nella sua area riservata un duplicato informatico del documento. Il cedente prestatore comunica l’informazione al cessionario committente Il cessionario committente è un operatore in regime fiscale agevolato La fattura elettronica deve contenere il codice convenzionale con

36 Impossibilità di recapito
Qualora allo SDI non risulti possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario (ad esempio perché la casella elettronica del cliente è piena ed impossibilitata a ricevere messaggi) lo SDI rende disponibile la stessa all’acquirente/committente nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Questa attività di «deposito» della fattura elettronica è comunicato al trasmittente attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente alla data di messa disposizione del file/ Il cedente/prestatore dovrà comunicare tempestivamente, per vie diverse dallo SDI al cessionario committente che l’originale della fattura è a sua disposizione nell’area riservata del web dell’Agenzia delle Entrate Nel momento in cui l’acquirente/committente accedendo alla propria area riservata prende visione della fattura lo SDI registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta ricevuto dal destinatario. La data di presa visione è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di consultazione delle fatture elettroniche

37 RICEZIONE DELLA FATTURA
Messa a disposizione nell’area riservata dei servizi telematici Data e ora in cui il soggetto ricevente o suo intermediario prendono visione della fattura nell’area autenticata Caso di: MANCATO RECAPITO dal SDI Soggetto Iva sprovvisto di codice destinatario o pec Soggetti passivi Iva con: Codice destinatario 7 cifre Pec In assenza di codice destinatario e pec (utilizzo codice convenzionale « » per il recapito) 09/04/2019

38 Messa a disposizione nell’area riservata dei servizi telematici
Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3 Provvedimento 30 aprile 2018, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 3.4, lettere c) e d), Provvedimento la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione. Soggetti passivi Iva con: Codice destinatario 7 cifre Pec In assenza di codice destinatario e pec (utilizzo codice convenzionale « » per il recapito) Consumatori finali/minimi/produttori agricoli/forfettari 09/04/2019

39 Impossibilità di recapito in caso di mancato utilizzo del servizio di registrazione
Casella piena o non attiva PEC La fattura viene recapitata Recapito impossibile SdI Codice destinatario Canale non attivo La fattura viene depositata nell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate Il cedente prestatore comunica l’informazione al cessionario committente Lo Sdi comunica l’informazione al trasmittente 39

40 Fatture dal 1° gennaio 2019 Ciclo passivo

41 Ciclo passivo – cessionario committente soggetto passivo
09/04/2019

42 Ciclo passivo – cessionario committente non soggetto passivo
* * 09/04/2019

43 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito? Risposta Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa. Le disposizioni di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

44 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via ? Risposta L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

45 La fattura può essere accettata e deve essere registrata mentre l’IVA deve essere detratta in base al combinato disposto dell’artt. 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 Fattura cartacea Data documento 2018 Emesse dal cedente prestatore entro il 2018 Ricevuta dal cessionario committente nel 2019 La fattura non può essere accettata, salvo il caso in cui non sia stata emessa da soggetti esonerati dalla emissione della fatturazione elettronica. La fattura non deve essere registrata ed in ogni caso l’IVA non può essere detratta Emesse dal cedente prestatore nel 2019 Ricevuta dal cessionario committente nel 2019

46 Fattura elettronica Data di effettuazione 2018
Data di emissione 2019 La fattura può essere accettata e deve essere registrata. L’IVA può essere detratta in base al combinato disposto dell’artt. 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 Emesse dal cedente prestatore nel 2019 Ricevuta dal cessionario committente nel 2019

47 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare? Risposta L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via , telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

48 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica E’ obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture? Risposta In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

49 Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119
Articolo 13 Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti 1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»; b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse. 09/04/2019

50 Articolo 25 Registrazione degli acquisti
1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. 2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. 09/04/2019

51 Dal 24 ottobre 2018 viene soppresso l’obbligo della numerazione della fattura secondo l’ordine di ricevimento «Considerata la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio (sistema obbligatorio a partire dal 1°gennaio 2019), si ritiene che tale adempimento sia automaticamente assolto. La tracciabilità della fattura rende, infatti, possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.» (relazione di accompagnamento al D.L. n. 119) 09/04/2019

52 Nella guida alla fatturazione elettronica pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che, ai fini del diritto alla detrazione, ogni qualvolta il SDI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’IVA coincide con quella della consegna del documento. Diversamente laddove la fattura superasse i controlli, ma il SDI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’IVA coincide con quella di presa visione (da parte cliente) della fattura dell’area riservata 09/04/2019

53 Articolo 19  - Detrazione Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.  09/04/2019

54 «L’applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato D.P.R. n É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.» (cir 17/01/018 n. 1/E) 09/04/2019

55 «Ciò, in coerenza, peraltro, con la nuova formulazione dell’art
«Ciò, in coerenza, peraltro, con la nuova formulazione dell’art. 25, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, in base alla quale le fatture relative agli acquisti effettuati devono essere registrate al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato art. 25, primo periodo - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. Merita sottolineare che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.» (cir 17/01/018 n. 1/E) 09/04/2019

56 In sostanza l’annotazione deve essere effettuata prima della liquidazione periodica nella quale si detrae l’IVA e in ogni caso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricevimento della fattura con riferimento al medesimo anno Ad esempio per una fattura emessa nel 2018 relativa all’acquisto di beni, ma ricevuta nel 2019, l’annotazione potrà essere effettuata entro il 30 aprile 2020 (termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale IVA) con anno di riferimento La fattura non potrà concorrere alle liquidazioni del 2019, ma dovrà concorrere al saldo della dichiarazione IVA relativa al 2019 09/04/2019

57 REGOLA GENERALE VALIDA IN DICEMBRE/GENNAIO Fattura emessa nell’anno x
Fattura ricevuta nell’anno x + 1 L’imposta può essere detratta nell’anno x + 1 o al più tardi entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dell’anno x + 1 09/04/2019

58 Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119
Articolo 14 - Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA 1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.». 09/04/2019

59   Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100
Articolo 1 - Dichiarazioni e versamenti periodici Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. 09/04/2019

60 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio? Risposta L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

61 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica E’ possibile portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio? Risposta L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

62 Fattura è emessa per il mese x nei primi 15 giorni del mese x + 1
La fattura viene registrata entro il giorno 15 del mese x + 1 entra nella liquidazione del mese X Operazione effettuata mese X cessionario cedente 09/04/2019

63 E’ ammessa la imputazione alla liquidazione del mese precedente, l’IVA delle fatture di acquisto ricevute e registrate nei primi quindici giorni del mese successivo possono essere imputate alla liquidazione del mese precedente a condizione che ciò avvenga nel medesimo anno solare. Tuttavia per come è formulata la norma si dovrebbe concludere che tale soluzione si ammessa soltanto ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Questo significa ad esempio che una fattura pervenuta entro il 15 di novembre si riferisce ad una operazione effettuata a settembre, la detrazione può essere esercitata nella liquidazione relativa al mese di ricevimento vale dire quella effettuata a dicembre per novembre 09/04/2019

64 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale? Risposta Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

65 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile? Risposta Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

66 Fatture dal 1° gennaio 2019 Ciclo attivo

67 Ciclo attivo – Fornitore soggetto passivo non esonerato dalla fatturazione elettronica *
* 1) CONTRIBUENTI MINIMI cd. «Regime di Vantaggio» Art. 27, co. 1 e 2 D.L , n. 98 convertito nella Legge , n. 111 2) CONTRIBUENTI FORFETTARI Art. 1, co. da 54 a 89, Legge , n. 190 3) Associazioni Sportive dilettantistiche artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 in regime forfettario con ricavi fino a euro obbligati alla emissione trasmissione della fattura elettronica 4) Operatori sanitari che sono oggetto di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria cd sistema T.S 09/04/2019

68 Agenzia delle Entrate Risoluzione 4 luglio 2001, n
Agenzia delle Entrate Risoluzione 4 luglio 2001, n.107/E IVA - TRASMISSIONE FATTURE - SUPPORTO INFORMATICO E TELEFAX - SISTEMA COMBINATO « …….Al riguardo si osserva, preliminarmente, che l' articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone che "La fattura si ha per emessa, all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte". La scrivente, in precendenti occasioni ha avuto modo di precisare che, sebbene con le espressioni "consegna" o "spedizione" il legislatore abbia voluto indicare la trasmissione delle fatture mediante le tradizionali modalità, pur tuttavia è da ritenersi sostanzialmente legittima la trasmissione tramite posta elettronica (risoluzione n del 19 luglio 1988) o con procedure informatizzate (risoluzione n del 30 luglio 1990, n. VI del 5 agosto 1994, n. 50/E del 29 maggio 1998), sempre che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA vengano "materializzati" in documenti cartacei.» 09/04/2019

69 Agenzia delle Entrate Risoluzione 4 luglio 2001, n
Agenzia delle Entrate Risoluzione 4 luglio 2001, n.107/E IVA - TRASMISSIONE FATTURE - SUPPORTO INFORMATICO E TELEFAX - SISTEMA COMBINATO « ……. Condivisa nel rispetto delle seguenti condizioni. La trasmissione dovrà avvenire entro i termini stabiliti dall' articolo 21 del D.P.R. n. 633 del Il cedente e il cessionario dovranno provvedere alla stampa e alla conservazione delle fatture su supporto cartaceo, atteso che, a tutt'oggi, non è possibile l'archiviazione dei documenti su supporti magnetici, con conseguente distruzione degli originali. I soggetti interessati dovranno registrare le fatture secondo le disposizioni degli articoli 23 e 25 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 a nulla rilevando la particolare modalità di trasmissione delle stesse. Per quanto attiene a tali obblighi, la fattura si considera emessa al momento della trasmissione tramite fax e si intende ricevuta nel momento in cui il messaggio fax viene ricevuto dal destinatario. Sono fatte salve eventuali successive disposizioni normative» 09/04/2019

70 La data di emissione è determinata dall’invio della fattura
Invio tramite. Posta Fax Posta elettronica Fornitore Cliente La data di emissione è determinata dall’invio della fattura 09/04/2019

71 Il processo di fatturazione elettronica coinvolge essenzialmente tre soggetti: Gli operatori economici emittenti Il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate che riceve e successivamente invia le fatture elettroniche ai soggetti destinatari I soggetti riceventi, cioè gli operatori economici le pubbliche amministrazioni e i consumatori finali Intermediari SdI Intermediari Soggetti riceventi Operatori economici Pubblica amministrazione Consumatori finali Operatori economici Soggetti emittenti facoltativi 09/04/2019

72 L’introduzione della fatturazione elettronica non modifica la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, ma essenzialmente vincola la modalità di predisposizione della fattura in formato elettronico XML e ne impone l’invio al proprio cliente tramite lo SdI che in pratica sostituisce i precedenti sistemi di invio (posta, fax, posta elettronica). Alcune importanti modifiche connesse all’entrata in vigore della fatturazione elettronica sono state apportate alla disciplina IVA dal Decreto legge del 23 ottobre 2018 n. 119 09/04/2019

73 D.L , n.119 Articolo 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture 1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»; 09/04/2019

74 2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; n) annotazione che la stessa, è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 09/04/2019

75 Articolo 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: …… b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.» 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 09/04/2019

76 4. La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime; b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 09/04/2019

77 La data di emissione coincide con la data in cui la fattura elettronica è trasmessa al SDI
Data in cui un’operazione si considera effettuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR n. 633 del 1972 Fattura Data di emissione Data di effettuazione dell’operazione La lettera g-bis del comma 2 che stabilisce l’inserimento della data di effettuazione come informazione da inserire in fattura opera dal 1° luglio 2019 La data di effettuazione non deve essere indicata in fattura quando non è diversa dalla data di emissione fattura. La data di effettuazione deve essere sempre antecedente alla data di emissione 09/04/2019

78 La fattura deve contenere soltanto la data di emissione
Data di effettuazione dell’operazione Data di emissione dell’operazione Data di invio fattura La fattura deve contenere sia la data di effettuazione che la data di emissione Data di effettuazione dell’operazione Data di emissione dell’operazione 09/04/2019

79 L’articolo 6 del DPR 633/72 prevede un criterio generale per la determinazione del momento di effettuazione di un’operazione ai fini Iva, diverso a seconda che si tratti di cessioni di beni (mobili o immobili) o di prestazioni di servizi.  In generale, infatti: le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile con cui viene trasferita la proprietà; le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione del bene . Quando la proprietà del bene si trasferisce successivamente alla consegna o alla spedizione, in deroga ai principi generali, anche il momento di effettuazione dell’operazione si sposta al momento in cui si producono gli effetti traslativi della proprietà; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo . I preavvisi di fattura professionali, non incassati prima del , dovranno essere adeguati alla nuova percentuale Iva. Data la diffusione di strumenti di pagamenti diversi dal contante, si ricordano brevemente quando la prestazione si considera pagata, nei diversi casi: ricevute bancarie: al momento del ricevimento della comunicazione dell’incasso; bonifico bancario o postale: al momento di ricezione della comunicazione dell’avvenuto accredito; assegni bancari o circolari: al momento della consegna dell’assegno al venditore; carta di credito: al momento di utilizzo della carta di credito; tessere prepagate: al momento dell’acquisto della tessera; cambiali all’ordine: al momento di emissione della cambiali; cambiali non cedibili: al momento del pagamento del titolo alla scadenza 09/04/2019

80 DATA DI EMISSIONE fino al 30 giugno 2019
Fattura istantanea – questa fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione Fattura immediata – questa fattura deve essere emessa entro la mezzanotte del giorno in cui l’operazione si considera effettuata Fattura differita – questa fattura deve essere emessa in presenza del documento di trasporto entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione Fattura ultra differita – questa fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione – triangolazione interna 09/04/2019

81 DATA DI EMISSIONE a partire dal 1 luglio 2019
Fattura istantanea – questa fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione la data di emissione coincide con la data di effettuazione (Deve essere indicata soltanto la data di emissione) Fattura immediata – questa fattura deve essere emessa entro dieci giorni a partire dalla data in cui l’operazione si considera effettuata (se data di effettuazione e di emissione sono diverse devono essere indicate entrambe se le due date coincidono deve essere emessa soltanto la data di emissione) Fattura differita – questa fattura deve essere emessa in presenza del documento di trasporto entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (se data di effettuazione e di emissione sono diverse devono essere indicate entrambe se le due date coincidono deve essere emessa soltanto la data di emissione) Fattura ultra differita – questa fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione – triangolazione interna dell’operazione (se data di effettuazione e di emissione sono diverse devono essere indicate entrambe se le due date coincidono deve essere emessa soltanto la data di emissione) 09/04/2019

82 Rimangono comunque operanti i termini di emissione più favorevoli
Rimangono comunque operanti i termini di emissione più favorevoli. Ad esempio la cosiddetta fatturazione «ultradifferita» di cui alla lett. b, c. 4, art 1, DPR n. 633 del 1972 prevede come termine di emissione il mese successivo a quello di consegna o spedizione Il decreto ministeriale 18 novembre 1976 prevede disposizioni speciali di emissione della fattura per cessioni in base a contratti estimatori, di commissione, a mezzo sedi secondarie ecc.) 09/04/2019

83 Per quanto attiene i soggetti passivi che devono certificare i corrispettivi tramite il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, sono esonerati da questo obbligo, ai sensi del c. 2, art. 3, DPR n. 696 del 1996, se emettono la fattura contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione (per questi soggetti l’esigibilità nei prestazioni di servizi opera all’ultimazione e non al pagamento). 09/04/2019

84 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Domanda [Emissione delle fatture elettroniche] Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene? Risposta L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]». In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991). Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

85 a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/ da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi. b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri. L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA. Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci. Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale. Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “Altri Dati Gestionali” va compilato riportando:

86 - nel campo “Tipo Dato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”); - nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); - nel campo “Riferimento Numero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); - nel campo “Riferimento Data” la data dello scontrino. Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “Altri Dati Gestionali” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate:

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88 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva? Risposta Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.

89 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI. Risposta Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

90 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)? Risposta L’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.

91 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita? Risposta L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:  emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;  datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);  far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio

92 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Ai sensi dell’art
Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo. Risposta Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

93 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate E’ possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente il 16 febbraio Risposta Si, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.

94 Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119
Articolo 10 - Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.». 09/04/2019

95 Decreto legislativo 5 agosto 2015, n
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2- quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. 09/04/2019

96 Sanzioni ordinarie dal 90 al 180 per cento dell’imposta
Difficoltà di trasmissione della fattura elettronica La trasmissione con minimo ritardo costituisce violazione meramente formale non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis del D.Lgs 472/1997 (circolare n. 13 del 2 luglio 2018) Le sanzioni introdotte dall’art. 10 del DL 119/2018 prevedono dei calmieramenti nel primo semestre del 2019 Nessuna sanzione Le fatture sono emesse (trasmesse al SDI) entro il termine della liquidazione IVA (mensile o trimestrale) Le fatture sono emesse (trasmesse al SDI) entro il termine della liquidazione IVA (mensile o trimestrale) del periodo successivo Sanzione del 20 per cento Le fatture sono emesse (trasmesse al SDI) fuori termine. Oltre i dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione e oltre il 15 del mese successivo per quelle differite Sanzioni ordinarie dal 90 al 180 per cento dell’imposta Dal 1/01/2019 al 30/06/2019 Dal 1/07/2019 09/04/2019

97 A B C A DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA
Facoltativa per tutti Facoltativa per alcuni Obbligatoria per trimestrali (1 ottobre 2019 per i mensili) Dal 1° A B C A Art. 10. Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica –DL , N.119 1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità [ELETTRONICA] di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.». 09/04/2019

98 Non risulta in formato elettronico
REGOLA GENERALE SANZIONATORIA A Non risulta in formato elettronico Sanzione ai sensi dell’Art. 6 co. 1 D.Lgs. N. 471/97 dal 90% al 180% dell’Imposta La Fattura risulta non emessa Cedente/ Prestatore Se la Fattura Non Transita nel SDI Valida per i periodi: Dal 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018; Dal 1° luglio 2019 (30 settembre 2019 per i mensili). 09/04/2019

99 ai sensi dell’Art. 6, co. 8, D.Lgs. N. 471/97
REGOLA GENERALE SANZIONATORIA A Emette Autofattura Tipo documento TD20 la invia tramite il SDI Se non Riceve Fattura Cessionario/ Committente EVITA Sanzione ai sensi dell’Art. 6, co. 8, D.Lgs. N. 471/97 100% dell’Imposta con minimo 250 euro Se non Emette Autofattura Valida per i periodi: Dal 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018; Dal 1° luglio 2019 (30 settembre 2019 per i mensili). 09/04/2019

100 Non risulta in formato elettronico
DEROGA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA B Tuttavia, se entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA viene «riemessa» la Fattura in modalità Elettronica Non risulta in formato elettronico La Fattura risulta non emessa Cedente/ Prestatore Se la Fattura Non Transita nel SDI Sanzione ai sensi dell’Art. 6 D.Lgs. N. 471/97 dal 90% al 180% dell’Imposta Valida per il periodo: Dal 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (30 settembre 2019 per i mensili). 09/04/2019

101 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile? Risposta Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

102 B DEROGA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA Se non Riceve Fattura
Emette autofattura entro i termini della propria liquidazione periodica IVA Tipo documento TD20 invio la fattura tramite il SDI Se non Riceve Fattura Cessionario/ Committente EVITA Sanzione ai sensi dell’Art. 6, co. 8, D.Lgs. N. 471/97 100% dell’Imposta con minimo 250 euro Valida per il periodo: Dal 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (30 settembre 2019 per i mensili). 09/04/2019

103 Non risulta in formato elettronico
DEROGA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA C Tuttavia, se entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo successivo viene «riemessa» la Fattura in modalità Elettronica Non risulta in formato elettronico Cedente/ Prestatore Se la Fattura La Fattura risulta non emessa Non Transita nel SDI Le Sanzione ai sensi dell’Art. 6 D.Lgs. N. 471/97 dal 90% al 180% dell’Imposta Sono ridotte dell’80% Valida per il periodo: Dal 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (30 settembre 2019 per i mensili). 09/04/2019

104 entro i termini della liquidazione periodica IVA successiva
DEROGA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA C Sanzione ai sensi dell’Art. 6, co. 8, D.Lgs. N. 471/97 100% dell’Imposta con minimo 250 euro emette Autofattura Tipo documento TD20 Invia la fattura tramite il SDI EVITA Se non Riceve Fattura Cessionario/ Committente Sanzione ai sensi dell’Art. 6, co. 8, D.Lgs. N. 471/97 100% dell’Imposta con minimo 250 euro sono ridotte dell’80% emette Autofattura entro i termini della liquidazione periodica IVA successiva Valida per il periodo: Dal 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (30 settembre 2019 per i mensili). 09/04/2019

105 Trasferita in modo semi-automatico in contabilità e conservata digitalmente
Cedente/ Prestatore Emette E-Fattura SDI Cessionario/ Committente Acquisisce Dati Fiscali CODICE DESTINATARIO FATTURA XML Recapita tramite PEC 09/04/2019

106 CARATTERISTICHE DELLA FATTURA B2B
il contenuto è rappresentato, in un file XML -eXtensible Markup Language.  l' autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto possono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura la trasmissione non è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco del destinatario (7 cifre) della fattura come avviene in fatturaPA, ma è possibile utilizzare anche la PEC @ 09/04/2019

107 09/04/2019

108 Nella fattura devono essere indicate le informazioni:
previste dalle norme tributarie contenute nel Testo IVA rilevanti ai fini fiscali (Si tratta delle informazioni indicate come obbligatorie dall’art. 21, comma 2, e art. 21 bis, co. 1 (per le fatture semplificate di ammontare complessivo inferiore a 100 euro) D.P.R. n. 633/1972) indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio 09/04/2019

109 Informazioni necessarie per la trasmissione tramite lo SdI
Identificativo fiscale, corrispondente al codice fiscale assegnato dall’Anagrafe tributaria (Per i non residenti si fa riferimento all’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del Paese di residenza) Il codice del Paese assegnante (secondo lo standard ISO alpha-2 code). Il Progressivo Invio cioè il progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni documento fattura elettronica, il Formato Trasmissione cioè il codice identificativo della versione della struttura informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica Trasmittenti 09/04/2019

110 Soggetti passivi Iva Soggetto Estero
CODICE DESTINATARIO Soggetti passivi Iva Codice 7 cifre (accreditamento canale) PEC + cod. convenzionale « » In assenza di entrambi, solo codice convenzionale « » Produttori agricoli/minimi/forfettari Codice convenzionale « » PEC + Cod. convenzionale « », se in possesso di Pec Consumatore finale Soggetto Estero Codice «XXXXXXX» per evitare l’esterometro L’indirizzo telematico è comunque prevalente (Provv /2018, punto 8) 09/04/2019

111 CANALI TRASMISSIONE FILE FATTURA A SDI
PEC, un sistema di posta elettronica certificata; un sistema di trasmissione fruibile mediante la specifica funzionalità del servizio web “Fatture e corrispettivi”; “servizio SdICoop”, un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (necessario «accreditamento» allo SdI - per software house, gruppi di società ecc.); “servizio SdIFtp”, un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP (necessario «accreditamento» allo SdI - per software house, gruppi di società ecc.);. 09/04/2019

112 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Domanda [Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche ] Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio? Risposta Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa. Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà: 1. predisporre il messaggio di PEC; 2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC; 3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

113 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale? Risposta Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.

114 Fatturazione elettronica ciclo attivo
Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture 09/04/2019

115 RUOLO DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
fornisce i servizi di accreditamento al sistema; riceve le fatture trasmesse in formato elettronico; valida e gestisce i flussi delle fatture; effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità); controlla: rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura; indirizza le fatture ai destinatari; notifica l’esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta; invia alla Rgs – Ragioneria Generale dello Stato i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica; fornisce supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con lo SdI 09/04/2019

116 LO SCARTO DELLA FATTURA
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n /2018). Lo scarto comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (effettivi e non lavorativi) che sono conteggiati dalla data di ricezione della notifica di scarto 09/04/2019

117 CIRCOLARE 13/E/2018 La fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario. Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente: Emissione fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi inoltre deve essere effettuato lo storno con variazione contabile interna Emissione fattura con nuovo numero e data, con specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, viziato e scartato dal SdI. (es. “1/R” o “1/S” in un apposito registro sezionale) 09/04/2019

118 Le procedure operative di fattura elettronica: a) il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste b) in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente c) nel caso di esito positivo dei controlli il SdI verifica se è individuato un canale per il recapito 09/04/2019

119 CASO 1 Fattura a disposizione nell’area riservata committente
Impossibile individuare canale di recapito Fattura a disposizione nell’area riservata committente Ricevuta impossibilità recapito Impossibile trasmettere fattura per cause non imputabili a SDI 09/04/2019

120 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura? Risposta Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

121 CASO 2 Fattura notifica di metadati del file fattura
Destinatario Canale di recapito individuato Fattura a disposizione nell’area riservata Ricevuta di consegna fattura Mittente 09/04/2019

122 D.L , n.119 Articolo 12 Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse 1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.». 09/04/2019

123 Articolo 23 - Registrazione delle fatture
1. Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. 09/04/2019

124 Data emissione fattura Data ricezione fattura
Problema SANZIONI sui ritardi/mancata emissione Data ricezione fattura Problema DETRAIBILITÀ IVA 09/04/2019

125 UNICA ECCEZIONE RESTA QUELLA PREVISTA PER LE
Art Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse MODIFICA I TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE CHE VENGONO ALLINEATI AL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE : IMMEDIATE DIFFERITE RIEPILOGATIVA UNICA ECCEZIONE RESTA QUELLA PREVISTA PER LE cd. «OPERAZIONI TRIANGOLARI INTERNE» 09/04/2019

126 Termini di registrazione delle fatture emesse
Dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse possono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ma con riferimento allo stesso momento di effettuazione. Ad esempio operazione effettuata il 21 novembre può essere emessa entro il giorno 15 del mese di dicembre, ma deve essere computata nella liquidazione del mese di novembre La norma, non ha previsto alcuna modifica in materia registrazione delle fatture in triangolazione interna di cui all’art. 21, 4 comma lettera b) del Dpr 633/72; le stesse devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione con riferimento allo stesso mese di emissione. 09/04/2019

127 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti? Risposta Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio

128 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento. Risposta Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:  l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a euro;  l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a euro. Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.

129 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta. Risposta La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”. Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

130

131 Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea. Risposta Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15. Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “ ” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

132 Decreto ministeriale 28 dicembre Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche. Articolo 1 - Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche 1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».

133 Fatture per esemplare Fuori campo IVA Escluse dall’applicazione dell’IVA Esenti Non imponibili relative ad operazioni assimilate alle esportazioni servizi internazionali non connessi agli scambi internazionali di beni, cessioni ad esportatori abituali Assoggettate ad imposta di bollo di euro 2 Fatture Fatture relative ad operazioni assoggettate ad IVA Non sono assoggettate ad imposta di bollo


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